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0.631.252.913.694.5•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germaniarelativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinatial passaggio di frontiera di Thayngen‑Schlatt/Schlatt a. R.
0.631.252.913.694.5Bilateral International Treaty1 giu 1978
Conchiuso il 2 dicembre 1977
Entrato in vigore con scambio di note il 1° giugno 1978
(Stato 1° giugno 1978)
In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso il seguente accordo:
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio svizzero, al passaggio di frontiera di Thayngen‑Schlatt/Schlatt a. R. (2). Gli uffici procedono, all’entrata e all’uscita, ai controlli doganali svizzeri e tedeschi.
La zona del controllo comprende:
(1). La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia regolano, di comune intesa, le questioni di dettaglio di concerto con le altre amministrazioni interessate. (2). Gli amministratori o gli agenti di grado più elevato, dei due uffici doganali, adottano, di comune accordo, le misure necessarie al momento.
(1). Giusta l’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione del 1° giugno 19612, il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche. (2). L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.
Fatto a Berna, il 2 dicembre 1977, in due originali in lingua tedesca.
| Per le autorità superiori svizzere competenti: Lenz | Per i Ministri federali delle Finanze e dell’Interno della Repubblica federale di Germania: Hutter |
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