Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germaniarelativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinatial passaggio di frontiera di Thayngen‑Schlatt/Schlatt a. R.

0.631.252.913.694.5Bilateral International Treaty1 giu 1978

Conchiuso il 2 dicembre 1977
Entrato in vigore con scambio di note il 1° giugno 1978

(Stato 1° giugno 1978)

In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso il seguente accordo:

Art. 1

(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio svizzero, al passaggio di frontiera di Thayngen‑Schlatt/Schlatt a. R. (2). Gli uffici procedono, all’entrata e all’uscita, ai controlli doganali svizzeri e tedeschi.

Art. 2

La zona del controllo comprende:

  1. i locali riservati, nell’edificio doganale, al solo uso degli agenti germanici;
  2. un tratto della strada Schlatt a. R.‑Thayngen, delimitato in un senso dal confine (linea passante tra i cippi 846 e 847) e nell’altro senso, da una linea retta, prolungante il limite sud della proprietà delle dogane n. 397 e attraversante la strada;
  3. l’area di manovra e quella di parcheggio siti davanti all’edificio doganale e in prossimità di quest’ultimo.
Art. 3

(1). La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia regolano, di comune intesa, le questioni di dettaglio di concerto con le altre amministrazioni interessate. (2). Gli amministratori o gli agenti di grado più elevato, dei due uffici doganali, adottano, di comune accordo, le misure necessarie al momento.

Art. 4

(1). Giusta l’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione del 1° giugno 19612, il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche. (2). L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Berna, il 2 dicembre 1977, in due originali in lingua tedesca.

Per le autorità superiori
svizzere competenti:
Lenz
Per i Ministri federali
delle Finanze e dell’Interno
della Repubblica federale di Germania:
Hutter

Footnotes

  1. RS 0.631.252.913.690

  2. RS 0.631.252.913.690

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