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0.631.252.913.693.9•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al passaggio di frontiera di Osterfingen/Jestetten‑Wangental
0.631.252.913.693.9Bilateral International Treaty1 ago 1983
Conchiuso l’11 aprile 1983
Entrato in vigore con scambio di note il 1° agosto 1983
(Stato 1° agosto 1983)
In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso il seguente accordo:
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio germanico, al passaggio di frontiera di Osterfingen/Jestetten‑Wangental. (2). Detti uffici procedono, all’entrata e all’uscita, ai controlli doganali svizzeri e germanici.
La zona comprende:
(1). La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia regolano, di comune intesa, le questioni di dettaglio, se necessario di concerto con la competente autorità svizzera di polizia e con l’Ufficio della polizia di confine di Costanza. (2). I dirigenti degli uffici doganali adottano, di comune accordo, le misure necessarie al momento, in particolar modo per eliminare le difficoltà che dovessero sorgere all’atto dei controlli doganali.
(1). Giusta l’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione del 1° giugno 19612, il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche. (2). L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, l’11 aprile 1983, in due originali in lingua tedesca.
| Per le autorità superiori svizzere competenti: Giorgis | Per i Ministri federali delle Finanze e dell’Interno della Repubblica federale di Germania: Hutter |
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