Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al passaggio di frontiera di Osterfingen/Jestetten‑Wangental

0.631.252.913.693.9Bilateral International Treaty1 ago 1983

Conchiuso l’11 aprile 1983
Entrato in vigore con scambio di note il 1° agosto 1983

(Stato 1° agosto 1983)

In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso il seguente accordo:

Art. 1

(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio germanico, al passaggio di frontiera di Osterfingen/Jestetten‑Wangental. (2). Detti uffici procedono, all’entrata e all’uscita, ai controlli doganali svizzeri e germanici.

Art. 2

La zona comprende:

  1. l’edificio di servizio destinato al solo uso degli agenti svizzeri;
  2. la parte cintata dell’appezzamento di terreno n. 2346/2 secondo il catasto del comune di Jestetten, compresa l’area di posteggio;
  3. la strada che da Osterfingen conduce a Jestetten, a partire dal confine sino ad una distanza di 100 m in direzione di Jestetten, misurata dal punto d’intersezione del confine con l’asse della strada, compresa la corsia di stazionamento nella regione degli appezzamenti di terreno n. 2346/2 e 2346/6 secondo il catasto del comune di Jestetten.
Art. 3

(1). La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia regolano, di comune intesa, le questioni di dettaglio, se necessario di concerto con la competente autorità svizzera di polizia e con l’Ufficio della polizia di confine di Costanza. (2). I dirigenti degli uffici doganali adottano, di comune accordo, le misure necessarie al momento, in particolar modo per eliminare le difficoltà che dovessero sorgere all’atto dei controlli doganali.

Art. 4

(1). Giusta l’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione del 1° giugno 19612, il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche. (2). L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, l’11 aprile 1983, in due originali in lingua tedesca.

Per le autorità superiori
svizzere competenti:
Giorgis
Per i Ministri federali
delle Finanze e dell’Interno
della Repubblica federale di Germania:
Hutter

Footnotes

  1. RS 0.631.252.913.690

  2. RS 0.631.252.913.690

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