Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al passaggio di frontiera di Koblenz/Waldshut‑Rheinbrücke

0.631.252.913.693.8Bilateral International Treaty1 giu 1978

Conchiuso il 2 dicembre 1977
Entrato in vigore con scambio di note il 1° giugno 1978

(Stato 1° giugno 1978)

In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso il seguente accordo:

Art. 1

(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio germanico, al passaggio di frontiera di Koblenz/Waldshut‑Rheinbrücke. (2). Detti uffici procedono: – ai controlli svolti dalle dogane germaniche; – ai controlli del traffico merci operati dai doganieri svizzeri, all’uscita.

Art. 2

La zona di controllo comprende:

  1. i locali riservati, nell’edificio delle dogane germaniche, al solo uso degli agenti svizzeri o utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati;
  2. un tratto di 184 m dalla strada Koblenz‑Waldshut a partire dal confine sino al bordo sud dello spartitraffico mediano sito all’incrocio con la Bundesstrasse 34, nonché l’area di sdoganamento davanti e a lato dell’ufficio doganale, compresi la strada d’uscita e i marciapiedi adiacenti, esclusi i posti di parcheggio autoveicoli.
Art. 3

(1). La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia disciplinano di comune accordo le questioni di dettaglio, previa intesa con le altre amministrazioni interessate. (2). Gli amministratori o gli agenti di grado più elevato dei due uffici doganali, adottano, di comune accordo, le misure necessarie al momento.

Art. 4

L’articolo 1 lettera g dell’Accordo del 6 ottobre 19662concernente l’abbinamento temporaneo dei controlli ai varchi stradali è abrogato.

Art. 5

(1). Giusta l’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 19613, il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche. (2). L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Berna, in due originali in lingua tedesca, il 2 dicembre 1977.

Per le
autorità superiori svizzere
competenti:
Lenz
Per i Ministri federali
delle Finanze e dell’Interno
della Repubblica federale di Germania:
Hutter

Footnotes

  1. RS 0.631.252.913.690

  2. RS 0.631.252.913.695.1

  3. RS 0.631.252.913.690

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