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0.631.252.913.693.4•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Rheinsfelden/Herden
0.631.252.913.693.4Bilateral International Treaty31 lug 1970
Conchiuso il 19 marzo 1970
Entrato in vigore con scambio di note il 31 luglio 1970
(Stato 31 luglio 1970)
In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sul territorio germanico, al varco di Rheinsfelden‑Herden. (2). Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico sulla navigazione renana.
La zona comporta la parte germanica della diga delle forze motrici nonché le chiuse con il molo, la superficie d’acqua ed il debarcadero a monte.
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, stabiliscono di comune accordo le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione della autorità svizzera di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria. (2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1 numero 4, della convenzione del 1° giugno 19612. (2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 19 marzo 1970, in doppio esemplare in lingua tedesca.
| Per le autorità superiori svizzere competenti: Lenz | Per i Ministri federali delle Finanze e dell’Interno della Repubblica federale di Germania: Hutter |
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