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Traduzione*2*
Convenzione internazionale intesa ad agevolare il passaggio alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia
Conchiusa a Ginevra il 10 gennaio 1952
Approvata dall’Assemblea federale l’8 marzo 19573
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 5 giugno 1957
Entrata in vigore per la Svizzera il 5 giugno 1957
(Stato 15 agosto 2006)
I sottoscritti, debitamente autorizzati,
Riuniti a Ginevra, sotto gli auspici della Commissione economica per l’Europa,
Allo scopo di agevolare il passaggio alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Titolo I Istituzione e regime delle stazioni di confine a controlli nazionali coordinati
Art. 1
- Per ciascuna linea ferroviaria che è utilizzata da una corrente importante di merci e che attraversa la frontiera di due paesi limitrofi, le autorità competenti di questi paesi esaminano insieme la possibilità di designare di comune intesa una stazione nelle vicinanze di detta frontiera, dove siano effettuati i controlli previsti nella legislazione dei due paesi per l’entrata e l’uscita di tutto il traffico delle merci o di parte di esso.
- Simili stazioni, qualora due paesi limitrofi ne designino parecchie lungo la loro frontiera comune, devono essere possibilmente in numero uguale da ciascun lato di essa.
- Ove l’istituzione di tali stazioni, in cui i controlli sono effettuati per i due sensi del traffico, non fosse riconosciuta possibile, le Parti contraenti esaminano insieme la possibilità di riunire utilmente, in ciascuna delle due stazioni che fronteggiano la frontiera, l’esecuzione dei controlli: in una, per un senso del traffico, nell’altra, per l’altro senso, limitando, se necessario, l’effetto di questa disposizione alle merci trasportate da taluni treni internazionali accelerati.
Art. 2
- Ogni qualvolta una stazione è designata conformemente all’articolo 1, è istituita una zona nella quale i funzionari e agenti delle competenti amministrazioni del paese limitrofo a quello sul cui territorio è situata la stazione (designato qui di seguito: paese limitrofo) sono autorizzati a effettuare i controlli delle merci che attraversano la frontiera nell’uno o nell’altro senso.
- La zona comprende, in generale:
- un settore determinato della stazione;
- i treni merci e la sezione di binari sulla quale essi sostano durante tutte le operazioni di controllo;
- i treni fra la stazione e la frontiera del paese limitrofo.
Art. 3
L’applicazione, nella zona istituita conformemente all’articolo 2, delle leggi e regolamenti del paese limitrofo e i poteri, diritti e obblighi, in detta zona, dei funzionari e agenti delle amministrazioni competenti di questo paese sono disciplinati in accordi bilaterali conchiusi fra le autorità competenti dei paesi interessati.
Art. 4
- Le amministrazioni competenti dei paesi interessati determinano, mediante singoli accordi, i locali necessari, nella suddetta zona, ai servizi del paese limitrofo e le condizioni alle quali l’amministrazione ferroviaria del paese sul cui territorio è situata la stazione fornisce, per detti locali, i mobili, l’illuminazione, il riscaldamento, la pulizia, i collegamenti telefonici, ecc.
- Gli oggetti necessari al funzionamento dei servizi del paese limitrofo sono importati a titolo temporaneo e riesportati in franchigia di qualsiasi dazio e tassa, in quanto siano compilate regolari dichiarazioni. I divieti e le limitazioni d’importazione o d’esportazione non sono applicabili a questi oggetti.
Art. 5
- I locali destinati ai servizi del paese limitrofo, nella zona istituita conformemente all’articolo 2, possono essere contrassegnati all’esterno con una iscrizione e uno scudo dai colori nazionali di detto paese.
- I funzionari e agenti delle amministrazioni competenti del paese limitrofo devono portare l’uniforme nazionale o il segno distintivo prescritto nei regolamenti del loro paese.
- I funzionari e agenti delle amministrazioni competenti del paese limitrofo, che devono recarsi alla stazione per effettuare i controlli previsti nella presente Convenzione, sono dispensati dalle formalità di passaporto. La presentazione delle loro carte ufficiali basta a giustificare la loro cittadinanza, identità e qualità e la natura delle loro funzioni.
- I funzionari e agenti, menzionati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, godono, nell’esercizio delle loro funzioni, della protezione e dell’assistenza di cui beneficiano i funzionari e agenti corrispondenti del paese sul cui territorio la stazione è situata.
- Esenzioni di imposte e di tasse possono essere concesse dagli accordi bilaterali previsti nell’articolo 3, ai funzionari e agenti del paese limitrofo residenti nel paese sul cui territorio la stazione è situata.
- Gli accordi bilaterali menzionati all’articolo 3 determineranno:
- l’effettivo massimo di funzionari e agenti delle amministrazioni competenti del paese limitrofo autorizzati a effettuare controlli nella zona istituita conformemente all’articolo 2;
- le condizioni alle quali il loro richiamo può essere chiesto; e
- le condizioni alle quali possono portare le loro armi e servirsene nell’esercizio delle loro funzioni entro la zona suddetta.
Art. 6
- Le amministrazioni doganali e le altre amministrazioni interessate si sforzano, con tutti i mezzi di cui dispongono, di ridurre il più possibile la durata dei controlli doganali e degli altri controlli cui sono sottoposte le merci che attraversano la frontiera del loro paese e più specialmente per quanto concerne:
– i carri spediti a grande velocità;
– i trasporti in transito internazionale;
– le merci deteriorabili, gli animali vivi e le altre merci che richiedono imperativamente un rapido trasporto;
– le merci trasportate dai treni internazionali accelerati; e
– le merci pesanti che sono trasportate su un intero treno.
- Termini massimi per l’esecuzione dei controlli doganali o di altri controlli possono essere stabiliti negli accordi bilaterali menzionati nell’articolo 3.
- Per permettere l’esecuzione delle disposizioni previste nel paragrafo 4 del presente articolo, le amministrazioni ferroviarie comunicano, per tempo, alle competenti autorità dei paesi d’entrata e d’uscita le modificazioni di frequenza, d’orario e di composizione dei treni internazionali.
Titolo II Regime di transito internazionale
Art. 7
- Per accelerare soprattutto il controllo delle merci trasportate sotto il regime del transito internazionale, le amministrazioni delle dogane e le altre amministrazioni interessate prendono, d’intesa con le amministrazioni ferroviarie del loro paese, le disposizioni speciali che reputano opportune.
- D’intesa con le amministrazioni ferroviarie dei paesi interessati, le amministrazioni doganali e le altre amministrazioni in causa di detti paesi stabiliscono, possibilmente, degli uffici nelle stazioni situate all’interno del territorio di questi paesi, dove il traffico internazionale è particolarmente rilevante, per permettere le operazioni di controllo e lo sdoganamento delle merci, sia prima della loro partenza da dette stazioni, sia dopo il loro arrivo in esse. Il trasporto di tali merci, sia fra l’una di queste stazioni interne di un paese e la stazione di confine e viceversa, sia fra due stazioni interne di due paesi, può essere effettuato sotto il regime del transito internazionale previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.
- Per l’applicazione delle disposizioni del presente titolo:
- Le Parti contraenti riconoscono, di principio, le piombature doganali delle altre Parti contraenti, salvo facoltà per ciascuna amministrazione doganale di aggiungere la propria piombatura se la ritiene indispensabile;
- le Parti contraenti adottano il modello di dichiarazione doganale internazionale, allegato alla presente Convenzione;
- La dichiarazione doganale internazionale è stampata in due lingue: in lingua francese e in quella del paese di partenza; essa è stabilita, salvo eccezione, in due esemplari per ciascun paese;
- la dichiarazione dello speditore è compilata in lettere latine e nella lingua del paese di partenza o in lingua francese, l’amministrazione ferroviaria dovendo, se necessario, provvedere alla traduzione;
- detta regola non esclude la possibilità, per le amministrazioni doganali e ferroviarie che lo desiderano, di ammettere l’uso di altre lingue per i traffici interessanti esclusivamente i loro paesi.
- Il modello di dichiarazione doganale internazionale potrà essere modificato secondo la procedura semplificata prevista nell’articolo 16 della presente Convenzione.
Titolo III Disposizioni diverse
Art. 8
- Le ore di servizio del personale ferroviario, doganale e delle altre amministrazioni interessate sono opportunamente adattate all’orario dei treni e alle necessità del traffico.
- Nelle stazioni di confine e nelle stazioni a controlli coordinati, le Parti contraenti adeguano, per quanto possibile, le ore d’apertura degli uffici postali, telegrafici e telefonici a quelle dei corrispondenti uffici doganali.
- Nelle stazioni a controlli separati, le amministrazioni doganali e le altre amministrazioni interessate si sforzano, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di ridurre il più possibile la durata dei controlli doganali e degli altri controlli.
Art. 9
Le Parti contraenti stabiliscono, su ogni linea importante, collegamenti telefonici diretti per il servizio ferroviario fra le stazioni di confine dei paesi limitrofi e prendono le misure atte ad agevolare e accelerare le comunicazioni telefoniche private. Mediante accordo bilaterale, la facoltà di stabilire collegamenti telefonici diretti può essere estesa ad altri servizi pubblici.
Art. 10
Le amministrazioni doganali, le altre amministrazioni interessate e le ferrovie prendono le misure necessarie per agevolare l’esecuzione dei controlli su binario, ogni qualvolta tali misure siano suscettibili di ridurre i termini d’attesa, a condizione che simili controlli offrano tutte le sufficienti garanzie e non costituiscano alcun pericolo per il personale.
Art. 11
Le amministrazioni doganali, le altre amministrazioni interessate e le ferrovie prendono le misure necessarie affinché sia concessa la priorità alle operazioni di controllo delle merci deteriorabili, soprattutto se attraversano il confine sotto il regime ininterrotto del transito internazionale.
Titolo IV Clausole finali
Art. 12
- Dopo la firma in data odierna, la presente Convenzione sarà aperta all’adesione dei paesi partecipanti ai lavori della Commissione economica per l’Europa.
- Gli strumenti di adesione e, ove occorra, di ratificazione, saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che li notificherà a tutti i paesi determinati al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 13
La presente Convenzione potrà essere disdetta mediante un preavviso di sei mesi comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale notificherà la disdetta alle altre Parti contraenti. Scaduto il termine di sei mesi, la Convenzione cesserà di essere in vigore per la Parte contraente che l’avrà disdetta.
Art. 14
- La presente Convenzione entrerà in vigore quando tre dei paesi determinati nell’articolo 12, paragrafo 1, ne saranno divenuti Parti contraenti.
- Essa prenderà fine se, in un qualsiasi momento, il numero delle Parti contraenti sarà divenuto inferiore a tre.
Art. 15
Qualsiasi contestazione fra due o più Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non avessero potuto risolvere mediante negoziati o in un altro modo, potrà essere portata per decisione, a domanda di una delle Parti contraenti interessate, davanti a una commissione arbitrale, per la quale ogni Parte che partecipi alla contestazione designerà un membro e il cui presidente, che avrà voto decisivo, sarà designato dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 16
- La Parte contraente che ritenesse utile di apportare modificazioni al modello della dichiarazione doganale internazionale, allegato alla presente Convenzione, trasmetterà la sua proposta di modificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite che ne comunicherà il testo a tutti i paesi firmatari o aderenti.
- L’emendamento sarà considerato entrato in vigore novanta giorni dopo la comunicazione prevista al paragrafo precedente, salvo che, prima della scadenza di questo termine, un terzo almeno dei paesi firmatari o aderenti non abbia comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite la propria opposizione.
- Il Segretario generale delle Nazioni Unite constaterà l’entrata in vigore degli emendamenti all’allegato e ne darà notificazione a tutti i paesi firmatari o aderenti.
Art. 17
- L’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno dei paesi determinati nell’articolo 12, paragrafo 1.
- Il Segretario generale è autorizzato a registrare la presente Convenzione al momento della sua entrata in vigore.
Fatto a Ginevra, in un solo esemplare, in lingua inglese e francese, i due testi facendo parimente fede, il dieci gennaio millenovecentocinquantadue.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 22 giugno 2006
| Stati partecipanti | | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | | Entrata in vigore | | |
|---|
| Albania | | 22 aprile | 2004 A | 22 aprile | 2004 | |
| Armenia | | 9 giugno | 2006 A | 9 giugno | 2006 | |
| Austria | | 8 gennaio | 1956 A | 8 gennaio | 1956 | |
| Belgio | | 22 luglio | 1953 | 22 luglio | 1953 | |
| Francia | | 1° aprile | 1953 | 1° aprile | 1953 | |
| Italia | | 22 giugno | 1955 | 22 giugno | 1955 | |
| Lussemburgo | | 26 gennaio | 1954 | 26 gennaio | 1954 | |
| Norvegia | | 28 ottobre | 1952 | 1° aprile | 1953 | |
| Paesi Bassi | | 10 gennaio | 1952 F | 1° aprile | 1953 | |
| Portogallo | | 24 settembre | 1956 A | 24 settembre | 1956 | |
| Spagna | | 17 aprile | 1962 A | 17 aprile | 1962 | |
| Svizzeraa | | 5 giugno | 1957 | 5 giugno | 1957 | |
| a | La Conv. s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale. | | | | | |