0.631.251.4Multilateral International Treaty15 dic 1957
0.631.251.4
RU 1958 752; FF 1955 Il 689 ediz. ted. 713 ediz. franc.
Traduzione
Conchiusa a Nuova York il 4 giugno 1954
Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19561
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 maggio 1956
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 dicembre 1957
(Stato 25 agosto 2017)
Le Parti contraenti,2
Mosse dal desiderio di agevolare lo sviluppo del turismo internazionale,
Considerando gli intenti della convenzione sulla circolazione stradale, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali e i trasporti automobilistici, tenuta a Ginevra dal 23 agosto al 19 settembre 1949 e aperta alla firma a Ginevra, il 19 settembre 1949,
hanno deciso di conchiudere una Convenzione e hanno stabilito le seguenti disposizioni:
Agli effetti della presente Convenzione s’intendono:
Sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d’importazione e senza divieti né limitazioni d’importazione, i combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli importati temporaneamente; per serbatoi normale si intende quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo in questione.
Sono ammessi in franchigia di diritti e di tasse d’importazione, e senza divieti né limitazioni d’importazione, i moduli di documenti d’importazione temporanea e di circolazione internazionale (destinati a essere rilasciati alle persone residenti nel Paese d’importazione di questi moduli che vogliono recarsi in altri Paesi) spediti alle associazioni (di turismo) autorizzate dalle associazioni straniere corrispondenti, dalle organizzazioni internazionali o dalle autorità doganali delle Parti contraenti.
I documenti d’importazione temporanea rilasciati dalle associazioni autorizzate saranno stesi al nome delle persone proprietarie dei veicoli importati temporaneamente o di quelle che ne usufruiscono. I documenti relativi a veicoli noleggiati sono stesi al nome del locatario.
Tutte le modificazioni fatte alle indicazioni contenute nei documenti d’importazione temporanea dall’associazione che li rilascia devono essere debitamente approvate da tale associazione o dall’associazione garante. Se i documenti sono già stati accettati da parte delle autorità doganali del Paese d’importazione, non può essere ammessa nessuna modificazione senza il loro consenso.
I veicoli che si trovano nel territorio di una delle Parti contraenti, vincolati a un documento d’importazione temporanea, non possono essere impiegati, neanche accessoriamente, per trasporti compensati con retribuzione, premi o altri vantaggi materiali, tra due luoghi situati entro le frontiere di questo territorio.
Durante il periodo di validità dei documenti d’importazione temporanea, le persone fruenti dell’ammissione temporanea hanno il diritto di importare, tante volte quanto sia necessario, i veicoli indicati in tali documenti, purché esse facciano accertare ogni passaggio (entrata e uscita) con un visto apposto dagli agenti delle dogane interessate, se l’autorità doganale lo esige. Tuttavia, è possibile rilasciare documenti valevoli per un sol viaggio.
Se è fatto uso di documenti d’importazione temporanea senza tagliandi staccabili a ogni passaggio, i visti apposti dagli agenti delle dogane tra la prima entrata e l’ultima uscita hanno carattere provvisorio. Tuttavia, se l’ultimo visto apposto è un visto d’uscita provvisorio, esso sarà ammesso come giustificazione alla riesportazione del veicolo o dei pezzi staccati importati temporaneamente.
Se è fatto uso di documenti d’importazione temporanea provvisti di tagliandi staccabili a ogni passaggio, ogni constatazione d’entrata comporta la presa a carico del documento da parte della dogana e ogni ulteriore constatazione d’uscita comporta il suo scarico definitivo, riservate le disposizioni dell’articolo 18.
Se le autorità doganali d’un Paese hanno scaricato definitivamente e senza riserve un documento d’importazione temporanea, esse non possono più esigere dall’associazione garante il pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione a meno che il certificato di scarico non sia stato ottenuto in modo abusivo o con frode.
I visti dei documenti d’importazione temporanea usati nelle condizioni previste dalla presente Convenzione non implicano il pagamento d’indennità per il servizio prestato, durante le ore di apertura, dagli uffici o posti doganali.
La mancanza dell’accertamento della riesportazione, nel termine prefisso, dei veicoli importati temporaneamente non è rilevante, qualora questi siano presentati, per la riesportazione, alle autorità doganali entro i quattordici giorni successivi alla scadenza del termine concesso per l’importazione temporanea, e venga giustificato il ritardo.
Per quanto riguarda i libretti di passaggi in dogana, le Parti contraenti riconoscono valevoli per il loro territorio le proroghe di validità concesse da una qualsiasi di esse conformemente alla procedura stabilita nell’allegato 3 della presente Convenzione.
Ogni Parte contraente permetterà, conformemente alle norme di controllo ch’essa giudicherà opportuno di fissare, il rinnovamento dei documenti d’importazione temporanea rilasciati dalle associazioni autorizzate e che si riferiscono a veicoli importati temporaneamente nel suo territorio, salvo il caso in cui non esistessero più le condizioni per l’ammissione temporanea. La domanda di rinnovamento sarà presentata dall’associazione garante.
Nei casi previsti nell’articolo 24, le autorità doganali si riservano il diritto di riscuotere una tassa di regolarizzazione.
Le competenti autorità doganali rinunciano ad esigere il pagamento dei dazi e delle tasse d’importazione se è loro fornita una giustificazione soddisfacente secondo cui un veicolo importato sotto copertura di un documento d’importazione temporanea non potrà più essere riesportato perché distrutto o irrimediabilmente perso per causa di forza maggiore.
Le autorità doganali non potranno esigere dalle associazioni garanti il pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione sui veicoli, o sui pezzi staccati, importati temporaneamente se il mancato scarico dei documenti d’importazione temporanea non è stato notificato a tali associazioni nel termine di un anno, a contare dalla data di scadenza della validità di questi documenti. Esse forniscono alle associazioni garanti informazioni in merito all’ammontare dei diritti e tasse d’importazione entro un anno a decorrere dalla notifica del mancato discarico. Se le informazioni non vengono fornite entro un anno la responsabilità dell’associazione per dette somme decade.20
Derogando alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti hanno il diritto, in caso di frode, contravvenzione o abuso, d’intentare dei perseguimenti contro le persone fruenti dei documenti d’importazione temporanea, allo scopo di ricuperare i diritti e le tasse d’importazione come pure per infliggere le pene in cui tali persone fossero incorse. Le associazioni garanti devono, in ciò, collaborare con le autorità doganali.
Le Parti contraenti cureranno di non istituire formalità doganali che potessero ostacolare lo sviluppo del turismo internazionale.
Allo scopo di accelerare le formalità doganali, le Parti contraenti limitrofi procureranno di abbinare le loro istallazioni doganali e di far coincidere le ore di apertura degli uffici e dei posti di dogana.
Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o pratica intese a far usufruire indebitamente una persona, o un oggetto del trattamento d’importazione previsto della presente Convenzione, espone il contravventore alle sanzioni previste dalla legislazione del Paese nel quale l’atto è stato commesso.
Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto, per le Parti contraenti che formano un’unione doganale o economica, di stabilire regole particolari applicabili alle persone che risiedono nei Paesi così collegati.
La presente Convenzione non esclude l’applicazione di agevolazioni più ampie che le Parti contraenti accordano o vorranno accordare in futuro sia con disposizioni unilaterali sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, sempre che le agevolazioni accordate in tal modo non ostacolino l’applicazione della presente Convenzione. Alle Parti contraenti si raccomanda di rinunciare a richiedere documenti d’importazione temporanea e garanzie.
1bis. Qualsiasi Organizzazione regionale d’integrazione economica può, conformemente alle disposizioni di cui al capoverso 1, divenire Parte contraente della presente Convenzione. L’Organizzazione che abbia aderito alla presente Convenzione informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sulla propria competenza nonché su qualsiasi cambiamento successivo di tale competenza nell’ambito delle materie disciplinate dalla presente Convenzione. L’Organizzazione e i suoi Stati membri potranno decidere, senza derogare agli obblighi risultanti dalla presente Convenzione, in merito alle loro rispettive responsabilità per l’attuazione dei loro obblighi definiti dalla presente Convenzione.23 2. L’adesione si farà mediante il deposito di un istrumento di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
La presente Convenzione cesserà d’avere effetto se, a un momento qualsiasi dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti sarà per un periodo di 12 mesi consecutivi, inferiore a otto.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati Membri di detta Organizzazione a partecipare alla Conferenza:29 a) le firme, ratificazioni e adesioni ricevute conformemente agli articoli 33 e 34; a)bis30 le informazioni sulla competenza delle Organizzazioni regionali d’integrazione economica e su eventuali cambiamenti successivi della competenza conformemente all’articolo 34 capoverso 1bis; b) la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 35; c) le disdette ricevute, conformemente all’articolo 36; d) l’abrogazione della presente Convenzione, conformemente all’articolo 37; e) le notificazioni ricevute, conformemente all’articolo 38; f) l’entrata in vigore di ogni emendamento, conformemente all’articolo 42.
L’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a tutte le Parti contraenti e a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Nuova York, il quattro giugno millenovecentocinquantaquattro, in un solo esemplare, in lingua inglese, spagnuola e francese, i tre testi facendo parimente fede.Il Segretario generale è invitato a curare una traduzione ufficiale della presente Convenzione in lingua russa e in lingua cinese e ad aggiungere i testi russo e cinese ai testi inglese, spagnolo e francese, quando trasmetterà agli Stati le copie certificate conformi, giusta l’articolo 44 della presente Convenzione.(Seguono le firme)
1. La Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo è stata convocata dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, giusta la risoluzione 468 F (XV) presa il 15 aprile 1953 dal Consiglio economico e sociale. Detta risoluzione è del tenore seguente:«Il Consiglio economico e sociale,Visto la risoluzione n. 5 della Commissione dei trasporti e delle comunicazioni concernente le formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e il turismo.Incarica il Segretario generale:
ii) l’altra concernente il turismo (e cioè gli effetti personali dei turisti che viaggiano usando un qualsiasi mezzo di trasporto);
b) di comunicare a tutti i Governi invitati a detta conferenza:
i) il rapporto del Segretario generale intitolato «Formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e turismo», il quale rapporto contiene diversi disegni delle convenzioni citate sopra e molte osservazioni illustranti i testi;
ii) gli squarci del rapporto della Commissione dei trasporti e delle comunicazioni (sessione sesta) i quali illustrano detti argomenti;
c) di chiedere ai Governi, che ancora non l’avessero fatto, di far noto le loro osservazioni circa ai testi cui i documenti E/CN.2/135 e Add.1 e 2 fanno riferimento;
d) di stabilire, per detta conferenza, un ordine del giorno e un regolamento interno provvisori;
e) i) d’invitare a partecipare alla conferenza tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un’istituzione speciale; ii) di pregare i Governi degli Stati invitati che diano ai loro delegati la facoltà di firmare, riservata la ratificazione, le convenzioni che potessero essere conchiuse alla conferenza;
f) di proporre, ove lo ritenga opportuno, agli istituti specializzati, agli organi intergovernativi e a quelli internazionali del settore, di inviare degli osservatori alla conferenza;
g) di chiamare alla conferenza, senza dar loro diritto di voto, i territori che, pur autonomi nei campi che la conferenza toccherà, non hanno però la piena direzione della propria politica estera;
h) di nominare un Segretario della conferenza e di predisporre il personale di segreteria ed i servizi necessari».2. Giusta il comma i) lettera e della risoluzione recata qui sopra, i seguenti Stati sono stati invitati, dal Segretario generale, a partecipare alla Conferenza:(segue l’elenco degli Stati)3. La Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo è stata tenuta nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York dall’11 maggio al 4 giugno 1954.4. Alla Conferenza i Governi degli Stati seguenti avevano dei rappresentanti:(segue l’elenco)Alla Conferenza i Governi degli Stati seguenti avevano degli osservatori:(segue l’elenco)Gli organi seguenti erano rappresentati:(segue l’elenco)5. Giusta gli articoli 52, 54 e 55 del regolamento interno stabilito dalla Conferenza, gli osservatori inviati dagli Stati e i rappresentanti degli organi suddetti parteciparono ai lavori senza avere diritto di voto.6. La Conferenza ha eletto presidente il Sig. Philippe de Seynes (Francia), primo vicepresidente il Sig. A. S. Lall (India) e secondo vicepresidente il Sig. M. Orencio Nodarse (Cuba).7. La Conferenza ha costituito un Comitato di verificazione dei poteri, il quale ha eletto a suo presidente il Sig. H. Scheltema (Paesi Bassi), e due Gruppi di lavoro, i quali hanno eletto a loro presidenti i Sigg. Franz Luethi (Svizzera) e Charles Hopchet (Belgio).È stato formato anche un Comitato giuridico, il quale ha scelto come presidente il Sig. G. de Sydow (Svezia).8. Il Gruppo di lavoro I ha deliberato fondandosi sul «disegno di convenzione doganale internazionale sul turismo», allestito dalla Commissione economica per l’Europa, il quale reca delle disposizioni concernenti le formalità doganali per l’importazione temporanea di veicoli turistici; il Gruppo di lavoro II è partito invece dal «disegno di convenzione sui permessi e le agevolezze da concedere ai turisti», elaborato dal Governo francese ricalcando, parzialmente, il disegno citato innanzi.9. Le deliberazioni della Conferenza sono registrate nei resoconti dei Gruppi di lavoro e in quelli delle sedute plenarie.10. La Conferenza ha stabilito e aperto alla firma, gli atti seguenti:
– una Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo31;
– un Protocollo, addizionale alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, concernente l’importazione di documenti e materiale di propaganda turistica32;
– una Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati.11. Nel corso dei lavori, la Conferenza ha stabilito inoltre le seguenti decisioni, raccomandazioni e dichiarazioni:
I. Per quanto attiene alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, al suo Protocollo addizionale concernente l’importazione di documenti e materiale di propaganda turistica e alla Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati:
a) le disposizioni previste definiscono le agevolezze minime, le quali stanno al di sotto di quanto è concesso da numerosi Stati contraenti. Gli Stati contraenti cureranno perciò di aumentare le agevolezze attualmente accordate;
b) gli Stati contraenti si riservano la facoltà di fare le stesse facilitazioni alle persone che risiedono in Stati non contraenti;
c) è inteso che l’ammissione in franchigia non esclude la riscossione di modiche tasse caratterizzate come tasse di statistica.
II. Per quanto attiene alla sola Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo:
a) gli Stati contraenti procureranno di prendere tutte le misure per rendere noto ai turisti, nei modi appropriati (volantini, affissi, note, informazioni con altoparlanti nelle stazioni, ecc.), quali siano le regole loro applicabili e le agevolezze concesse;
b) gli Stati contraenti provvederanno onde non si abbiano ad esigere dichiarazioni scritte per gli oggetti o per i prodotti cui la Convenzione si applica;
c) i) ammissione di una riserva dell’Egitto, dal tenore seguente:
«La delegazione egiziana riserva la facoltà del proprio Governo di escludere dal trattamento di favore disposto nella Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, quelle persone, le quali, visitando l’Egitto come turisti, vi assumono un impiego, rimunerato o no»; ii) ammissione, quanto agli articoli 1 a 19, di una riserva del Guatemala, del tenore seguente:
«Il Governo del Guatemala si riserva la facoltà:
1. di negare, nonostante il dettato dell’articolo 1, la qualità di turista a chi si rechi nel Paese per affari;
2. di non considerare applicabili le disposizioni dell’articolo 19 a quei territori, la cui condizione è controversa e la cui amministrazione è tenuta di fatto da un altro Stato»;
iii) ammissione di una riserva di Haiti, dal tenore seguente:
«La delegazione haitiana riserva la facoltà del proprio Governo di negare i benefici disposti dalla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, a coloro i quali, visitando Haiti da turisti, accettassero un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;
iv) ammissione di una riserva del Libano, dal tenore seguente:
«La delegazione libanese riserva la facoltà di negare i benefici disposti dalla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, a coloro i quali, visitando il Libano da turisti, accettassero un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;
v) ammissione, quanto all’articolo 3, di una riserva della Svezia, dal tenore seguente:
«Nonostante il dettato dell’articolo 3 della Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, i Paesi scandinavi potranno dare regole particolari applicabili alle persone che risiedono in detti Paesi».
III. Per quanto attiene al solo Protocollo addizionale alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, concernente l’importazione di documenti e materiale di propaganda turistica:
a) la Conferenza ha constatato che due accordi su oggetti simili erano già stati conchiusi, e cioè: l’Accordo del 22 novembre 195033, per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, auspicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura ed entrato in vigore il 21 maggio 1952 e la Convenzione internazionale per facilitare l’importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario34, auspicata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e firmata a Ginevra il 7 novembre 1952;
b) ammissione, quanto all’articolo 2, di una riserva del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, dal tenore seguente:
«Il Regno Unito non è vincolato dal disposto dell’articolo 2 del Protocollo addizionale per quanto concerne le fotografie e gli ingrandimenti fotografici non inquadrati, di cui in detto articolo; tuttavia esso si obbliga ad ammettere quegli oggetti in franchigia temporanea di diritti e tasse d’importazione, applicando le disposizioni dell’articolo 3 del Protocollo addizionale».
IV. Per quanto attiene alla sola Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati:
a) le autorità doganali degli Stati contraenti procureranno di generalizzare, per i visti sui documenti d’importazione temporanea, l’uso di datari che stampano la data del passaggio e il nome dell’ufficio doganale che l’ha accertato;
b) gli Stati contraenti procureranno di non esigere documenti d’esportazione temporanea, quando vi sono, per il veicolo, documenti d’importazione temporanea validi per un altro Paese, i quali consentano di identificarlo al suo ritorno;
c) gli Stati contraenti riconoscono che, ai fini di una buona applicazione della Convenzione, è necessario accordare alle associazioni autorizzate delle facilitazioni per:
i) il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione chiesto dalle autorità doganali di uno degli Stati contraenti per mancato scarico dei documenti d’importazione temporanea previsti dalla Convenzione;
ii) il trasferimento delle divise dandosi restituzione dei diritti o delle tasse d’importazione giusta l’articolo 27 della Convenzione; e
iii) il trasferimento delle divise necessarie per il pagamento dei moduli d’importazione temporanea o di circolazione internazionale, che le associazioni, o le federazioni, hanno inviato alle associazioni autorizzate corrispondenti;
d) i) ammissione, quanto all’articolo 2, di una riserva di Ceylon35, dal tenore seguente:
«Il Governo di Ceylon si riserva, nonostante il dettato dell’articolo 2 della presente Convenzione, le facoltà di escludere dal trattamento favorevole disposto in detto articolo, quelle persone le quali, non risiedendo abitualmente in Ceylon ed essendovisi recate per una visita temporanea, vi assumono un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;
ii) ammissione, quanto agli articoli 1, 4 e 38, di una riserva del Guatemala, dal tenore seguente:
«Il Governo del Guatemala si riserva la facoltà:
1. di considerare le disposizioni della Convenzione come applicabili alle sole persone fisiche e non a queste e alle persone giuridiche, come stabilisce il capitolo I, articolo 1;
2. di non applicare, nel proprio territorio, quanto disposto nell’articolo 4;
3. di non considerare applicabili le disposizioni dell’articolo 38 a quei Territori, la cui condizione è controversa e la cui amministrazione è tenuta di fatto da un altro Stato»;
iii) ammissione di una riserva dell’India, dal tenore seguente:
(quanto all’art. 1, lett. e):
«Il Governo dell’India si riserva la facoltà di escludere le persone giuridiche dalle facilitazioni previste dalla presente Convenzione»;
(quanto all’art. 2):
«Il Governo dell’India si riserva, nonostante il dettato dell’articolo 2 della presente Convenzione, la facoltà di escludere dal trattamento favorevole disposto in detto articolo, quelle persone le quali, non risiedendo abitualmente in India ed essendovisi recate per una visita temporanea, vi assumono un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;
iv) ammissione, quanto all’articolo 4 e ad altri articoli, di una riserva del Messico, del seguente tenore:
«La delegazione del Messico, come già ebbe luogo di notare durante la discussione fatta dal Gruppo di lavoro I, formula una riserva quanto all’articolo 4 che permette l’importazione temporanea dei pezzi staccati destinati alla riparazione di automobili; la delegazione non può accettare detto articolo, sia perché esso instaura un sistema opposto alle disposizioni messicane, sia perché, di regola, non è possibile descrivere i pezzi staccati in modo che si possa poi identificarli all’uscita dal Paese. Essa giudica perciò che il sistema previsto possa ledere gli interessi finanziari del Paese consentendo a un turista l’importazione, franca di tasse, di pezzi nuovi e la riesportazione, in luogo dei propri, di pezzi usati provenienti da un veicolo diverso dal suo. Sarebbe perciò più acconcio di disporre, in questo caso, che le tasse esigibili siano pagate.
La delegazione del Messico propone analoga riserva quanto agli altri articoli della presente Convenzione che trattano dei pezzi staccati destinati alla riparazione dei veicoli»;
e) ammissione di una raccomandazione del seguente tenore:
«La Conferenza raccomanda ad ogni Stato contraente, il quale permette l’entrata e l’impiego, in circolazione internazionale, di veicoli stradali commerciali che trasportano turisti, di usare, per quei veicoli, documenti conformi ai modelli recati in allegato alla Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati».12. La Conferenza ha preso atto delle disposizioni dell’articolo V dell’Accordo concernente l’applicazione provvisoria dei disegni di convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 194936. Detto articolo dispone quanto segue:«Qualora le convenzioni mondiali previste nel secondo capoverso del preambolo fossero conchiuse, ogni Governo aderente al presente Accordo che partecipasse all’una o all’altra di dette convenzioni, saràipso facto considerato, a contare dal giorno della loro entrata in vigore, come se avesse disdetto il presente Accordo per quanto concerne i disegni di convenzioni corrispondenti alla convenzione o alle convenzioni alle quali esso avrà aderito».13. L’originale del presente Atto finale sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati invitati alla Conferenza.In fede di che, i rappresentanti e gli osservatori sottoscritti hanno firmato il presente Atto finale, nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a Nuova York, il quattro giugno millenovecentocinquantaquattro, in un unico esemplare, in lingua inglese, spagnola e francese, i cui testi fanno parimente fede.Il Segretario generale è invitato a curare una traduzione ufficiale del presente Atto finale in lingua russa e in lingua cinese e ad aggiungere i testi russo e cinese ai testi inglese, spagnolo e francese, quando trasmetterà agli Stati le copie certificate conformi, giusta il disposto del paragrafo 13, qui sopra.(Seguono le firme)
Il libretto di passaggi in dogana utilizzato in un territorio può essere redatto in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite, ma una di queste deve essere l’inglese o il francese.
Le dimensioni del libretto sono di 21 × 29,7 cm.
L’associazione che emette il libretto deve porre, su ciascun foglio, il suo nome, seguito dalle iniziali dell’Organizzazione internazionale cui è affiliata.
Tutte le menzioni stampate del trittico sono redatte nella lingua nazionale del Paese d’importazione; se necessario possono essere ripetute anche in un’altra lingua.
Le dimensioni sono di 13 × 29,5 cm.
| 1 Volet d’entrée Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane d’entrée. Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au . inclus Garanti par Délivré par Titulaire ) (en Résidence normale ) lettres ou siège d’exploitation ) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile | Visas de passage Signatures et timbres à date des bureaux de douane de passage | 3 Volet à conserver par le titulaire Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1°) de la première entrée en . et (2°) de la réexportation définitive de . et doit être retourné à . (association qui à délivré le document au titulaire). Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au . inclus Garanti par Délivré par Titulaire ) (en Résidence normale ) lettres ou siège d’exploitation ) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids ne du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 2. | Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volets pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 2. Date de réexportation définitive par le bureau de Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 2. |
| Triptyque n o pour (pays de validité) Ce véhicule est admis à l’importation, à charge pour le titulaire de le réexporter au plus tard à la date mentionnée ci-dessus et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l’importation temporaire des véhicules à moteur dans le pays visité, sous la garantie de . (association garante), en vertu d’un engagement que cette association a pris envers .(autorités douanières). ., le . 19 Signature du Secrétaire de l’association garante Signature du titulaire | 2 Volet de sortie Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée. Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au .inclus Garanti par Délivré par Titulaire ) (en Résidence normale ) lettres ou siège d’exploitation .) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile |
|---|
| Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids ne du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 3. Date de réexportation définitive par le bureau de Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 3. |
|---|
1La formula di proroga della validità dev’essere conforme al modulo contenuto nel presente allegato.
Essa è compilata in inglese o in francese. Le menzioni in essa contenute possono essere ripetute in un’altra lingua.
2La persona che chiede la proroga e l’associazione garante che si occupa di queste domande devono seguire la seguente procedura:
| Paese . Associazione garante . La proroga per tutti i Paesi nei quali il libretto è valido è domandata fino al . . (in lettere e cifre) ., il . 19. Bollo ufficiale dell’associazione garante Firma del presidente o del delegato dell’associazione garante | N. . Proroga concessa fino al . . . (in lettere e cifre) ., il . 19. Bollo dell’ufficio doganale Firma e qualità del funzionario doganale |
|---|
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 5 settembre | 2003 A | 4 dicembre | 2003 |
| Algeria* | 31 ottobre | 1963 A | 29 gennaio | 1964 |
| Arabia Saudita | 23 gennaio | 2003 A | 23 aprile | 2003 |
| Australia | 6 gennaio | 1967 A | 6 aprile | 1967 |
| Austria | 30 marzo | 1956 | 15 dicembre | 1957 |
| Barbados | 5 marzo | 1971 | 30 novembre | 1966 |
| Belgio | 21 febbraio | 1955 | 15 dicembre | 1957 |
| Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria | 7 ottobre | 1959 A | 5 gennaio | 1960 |
| Canada | 1° giugno | 1955 A | 15 dicembre | 1957 |
| Cile | 15 agosto | 1974 A | 13 novembre | 1974 |
| Cina | ||||
| Hong Konga | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Cipro | 16 maggio | 1963 | 16 agosto | 1960 |
| Costa Rica | 4 settembre | 1963 | 3 dicembre | 1963 |
| Croazia | 31 agosto | 1994 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba* | 20 novembre | 1963 | 18 febbraio | 1964 |
| Danimarca | 13 ottobre | 1955 A | 15 dicembre | 1957 |
| Ecuador | 30 agosto | 1962 | 28 novembre | 1962 |
| Egitto | 4 aprile | 1957 | 15 dicembre | 1957 |
| El Salvador* | 18 giugno | 1958 A | 16 settembre | 1958 |
| Emirati Arabi Uniti | 10 gennaio | 2007 A | 10 aprile | 2007 |
| Figi | 31 ottobre | 1972 | 10 ottobre | 1970 |
| Filippine | 9 febbraio | 1960 | 9 maggio | 1960 |
| Finlandia | 21 giugno | 1962 A | 19 settembre | 1962 |
| Francia | 24 aprile | 1959 | 23 luglio | 1959 |
| Germania | 16 settembre | 1957 | 15 dicembre | 1957 |
| Ghana | 16 giugno | 1958 A | 14 settembre | 1958 |
| Giamaica | 11 novembre | 1963 | 6 agosto | 1962 |
| Giappone | 8 giugno | 1964 | 6 settembre | 1964 |
| Giordania | 18 dicembre | 1957 A | 18 marzo | 1958 |
| Haiti | 12 febbraio | 1958 | 13 maggio | 1958 |
| India* | 5 maggio | 1958 | 3 agosto | 1958 |
| Iran | 3 aprile | 1968 A | 2 luglio | 1968 |
| Irlanda | 14 agosto | 1967 A | 12 novembre | 1967 |
| Israele* | 1° agosto | 1957 A | 15 dicembre | 1957 |
| Italia | 12 febbraio | 1958 | 13 maggio | 1958 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 A | 15 dicembre | 2005 |
| Lituania | 3 gennaio | 2003 A | 3 aprile | 2003 |
| Lussemburgo | 21 novembre | 1956 | 15 dicembre | 1957 |
| Macedonia del Nord | 20 dicembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Malaysia | 7 maggio | 1958 | 15 dicembre | 1957 |
| Mali | 12 giugno | 1974 A | 9 settembre | 1974 |
| Malta | 3 giugno | 1966 | 21 settembre | 1964 |
| Marocco | 25 settembre | 1957 A | 24 dicembre | 1957 |
| Maurizio | 18 luglio | 1969 | 12 marzo | 1968 |
| Messico* | 13 giugno | 1957 | 15 dicembre | 1957 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Nepal | 21 settembre | 1960 A | 20 dicembre | 1960 |
| Nigeria | 26 giugno | 1961 | 1° ottobre | 1960 |
| Norvegia | 10 ottobre | 1961 A | 8 gennaio | 1962 |
| Nuova Zelanda | 17 agosto | 1962 A | 15 novembre | 1962 |
| Isole Cook | 21 maggio | 1963 A | 19 agosto | 1963 |
| Niue | 21 maggio | 1963 A | 19 agosto | 1963 |
| Paesi Bassi | 7 marzo | 1958 | 5 giugno | 1958 |
| Aruba | 7 marzo | 1958 A | 5 giugno | 1958 |
| Curaçao | 7 marzo | 1958 A | 5 giugno | 1958 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 7 marzo | 1958 A | 5 giugno | 1958 |
| Sint Maarten | 7 marzo | 1958 A | 5 giugno | 1958 |
| Perù | 16 gennaio | 1959 A | 16 aprile | 1959 |
| Polonia | 16 marzo | 1960 A | 14 giugno | 1960 |
| Portogallo | 18 settembre | 1958 | 17 dicembre | 1958 |
| Regno Unito | 27 febbraio | 1956 | 15 dicembre | 1957 |
| Anguilla | 9 gennaio | 1961 A | 9 aprile | 1961 |
| Gibilterra | 14 gennaio | 1958 A | 14 aprile | 1958 |
| Isole Vergini britanniche | 14 gennaio | 1958 A | 14 aprile | 1958 |
| Montserrat | 14 gennaio | 1958 A | 14 aprile | 1958 |
| Sant’Elena | 14 gennaio | 1958 A | 14 aprile | 1958 |
| Rep. Centrafricana | 15 ottobre | 1962 A | 13 gennaio | 1963 |
| Romania* | 26 gennaio | 1961 A | 26 aprile | 1961 |
| Ruanda | 1° dicembre | 1964 | 1° luglio | 1962 |
| Russia* | 17 agosto | 1959 A | 15 novembre | 1959 |
| Salomone, Isole | 3 settembre | 1981 S | 7 luglio | 1978 |
| Senegal* | 19 aprile | 1972 A | 18 luglio | 1972 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Sierra Leone | 13 marzo | 1962 | 27 aprile | 1961 |
| Singapore | 15 agosto | 1966 | 9 agosto | 1965 |
| Siria | 26 marzo | 1959 | 24 giugno | 1959 |
| Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 18 agosto | 1958 | 16 novembre | 1958 |
| Sri Lanka* | 28 novembre | 1955 | 15 dicembre | 1957 |
| Stati Uniti | 25 luglio | 1956 | 15 dicembre | 1957 |
| Alaska | 25 luglio | 1956 A | 15 dicembre | 1957 |
| Hawaii | 25 luglio | 1955 A | 15 dicembre | 1957 |
| Isole Vergini americane | 25 luglio | 1956 A | 15 dicembre | 1957 |
| Portorico | 25 luglio | 1956 A | 15 dicembre | 1957 |
| Sudan | 16 ottobre | 2003 A | 14 gennaio | 2004 |
| Svezia | 11 giugno | 1957 | 15 dicembre | 1957 |
| Svizzera* | 23 maggio | 1956 | 15 dicembre | 1957 |
| Tanzania | 28 novembre | 1962 A | 26 febbraio | 1963 |
| Tonga | 11 novembre | 1977 S | 4 giugno | 1970 |
| Trinidad e Tobago | 11 aprile | 1966 | 31 agosto | 1962 |
| Tunisia* | 20 giugno | 1974 A | 18 settembre | 1974 |
| Turchia | 26 aprile | 1983 A | 25 luglio | 1983 |
| Uganda | 15 aprile | 1965 A | 14 luglio | 1965 |
| Ungheria* | 4 maggio | 1983 A | 2 agosto | 1983 |
| Unione Europea (CE/UE/CEE) | 1° febbraio | 1996 A | 1° maggio | 1996 |
| Vietnam | 31 gennaio | 1956 A | 15 dicembre | 1957 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico, Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 9 feb. al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | ||||
| Svizzera La convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale37. |
RU 1958 733 ↩
Nuovi termini giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Introdotto dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo termine giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo testo degli ultimi 3 per. giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo termine giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo testo dell’ultimo per. giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Per. n. 3 introdotto dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Per. 2 e 3 introdotti dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Per. 2 e 3 introdotti dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Introdotto dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Parte di frase introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Parte di frase introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Per. 2 e 3 introdotti dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). ↩
RS 0.631.250.21 ↩
RS 0.631.250.211 ↩
RS 0.631.145.141 ↩
RS 0.631.244.52 ↩
Ora: Sri Lanka. ↩
[RU 1950 I 96 583] ↩
RS 0.631.112.514 ↩
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
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