Convenzione doganale concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati

0.631.251.4Multilateral International Treaty15 dic 1957

Conchiusa a Nuova York il 4 giugno 1954

Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19561
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 maggio 1956
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 dicembre 1957

(Stato 25 agosto 2017)

Le Parti contraenti,2

Mosse dal desiderio di agevolare lo sviluppo del turismo internazionale,

Considerando gli intenti della convenzione sulla circolazione stradale, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali e i trasporti automobilistici, tenuta a Ginevra dal 23 agosto al 19 settembre 1949 e aperta alla firma a Ginevra, il 19 settembre 1949,

hanno deciso di conchiudere una Convenzione e hanno stabilito le seguenti disposizioni:

Capitolo I Definizione

Art. 1

Agli effetti della presente Convenzione s’intendono:

  1. 3 per «diritti e tasse d’importazione», i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e imposte diverse esigibili in occasione o a cagione dell’importazione delle merci di cui nella presente Convenzione, escluse però le tasse e le imposte il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;
  2. per «veicoli», qualora dal contesto non risulti il contrario, tutti i veicoli stradali a motore (ciclomotori compresi) e i rimorchi (importati con il veicolo trattore o separatamente), come anche i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali, importati con il veicolo;
  3. per «uso privato», l’uso a scopo diverso da quello del trasporto, mediante retribuzione, premio o altro vantaggio materiale, di persone, nonché del trasporto industriale o commerciale di merci, retribuito o gratuito;
  4. per «documento d’importazione temporanea», il documento doganale destinato ad accertare la garanzia o il deposito dei diritti e delle tasse d’importazione;
  5. 4 per «persone», le persone sia fisiche sia giuridiche;
  6. 5 per «associazione emittente», un’associazione autorizzata a emettere documenti d’importazione temporanea;
  7. 6 per «associazione garante», un’associazione autorizzata dalle autorità doganali di una Parte contraente a fungere da fideiussore per le persone che utilizzano documenti d’importazione temporanea;
  8. 7 per «Organizzazione internazionale», un’organizzazione alla quale sono affiliate associazioni nazionali abilitate a emettere e a garantire documenti d’importazione temporanea;
  9. 8 per «Parte contraente», uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che ha aderito alla presente Convenzione;
  10. 9 per «Organizzazione regionale d’integrazione economica», un’organizzazione istituita e composta da Stati di cui all’articolo 33 capoverso 1 della presente Convenzione, abilitata ad adottare la propria legislazione, vincolante per gli Stati membri nei campi disciplinati dalla presente Convenzione, e a decidere, secondo gli ordinamenti di procedura interni, se aderire o meno alla presente Convenzione.

Capitolo II Importazione in franchigia di diritti e tasse di entrata senza divieti né limitazioni d’importazione

Art. 2
  1. Ogni Parte contraente, ammetterà in franchigia temporanea di diritti e tasse d’importazione, senza divieti né limitazioni d’importazione, con riserva di riesportazione e alle altre condizioni previste dalla presente Convenzione, i veicoli appartenenti apersone che hanno la loro residenza normale fuori del proprio territorio, i quali siano importati e impiegati per il loro uso privato, in occasione di una visita temporanea dai proprietari che hanno la loro residenza normale fuori del proprio territorio.
  2. Alle condizioni previste dalla presente Convenzione, le Parti contraenti possono disporre che tali veicoli siano trattati con un documento d’importazione temporanea che assicuri il pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione o di una somma equivalente, fatte salve le disposizioni speciali dell’articolo 27 capoverso 4, nel caso in cui i veicoli importati con detto documento non vengano riesportati nei termini stabiliti.10
Art. 3

Sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d’importazione e senza divieti né limitazioni d’importazione, i combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli importati temporaneamente; per serbatoi normale si intende quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo in questione.

Art. 4
  1. I pezzi staccati importati per la riparazione di un veicologià importato tempora neamente sono ammessi temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’importazione e senza divieti né limitazioni d’importazione. Le Parti contraenti possono esigere che siano trattati con il documento d’importazione temporanea.
  2. I pezzi sostituiti non riesportati possono essere gravati di diritti e tasse d’importazione a meno che, conformemente ai regolamenti dei Paesi interessati, essi non siano abbandonati esenti di ogni spesa al Tesoro pubblico oppure distrutti, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati.
Art. 5

Sono ammessi in franchigia di diritti e di tasse d’importazione, e senza divieti né limitazioni d’importazione, i moduli di documenti d’importazione temporanea e di circolazione internazionale (destinati a essere rilasciati alle persone residenti nel Paese d’importazione di questi moduli che vogliono recarsi in altri Paesi) spediti alle associazioni (di turismo) autorizzate dalle associazioni straniere corrispondenti, dalle organizzazioni internazionali o dalle autorità doganali delle Parti contraenti.

Capitolo III Rilascio di documenti d’importazione temporanea

Art. 6
  1. Conformemente alle garanzie e alle condizioni che può egli stesso determinare, ogni Parte contraente può autorizzare delle associazioni, e in modo particolare quelle affiliate a un’organizzazione internazionale, a rilasciare, sia direttamente sia tramite associazioni corrispondenti, i documenti d’importazione temporanea previsti dalla presente Convenzione.
  2. I documenti d’importazione temporanea possono essere valevoli per un sol Paese o territorio doganale o per più Paesi o territori doganali.
  3. La durata di validità di questi documenti non può essere superiore ad un anno a contare dal giorno in cui sono stati rilasciati.
Art. 7
  1. I documenti d’importazione temporanea valevoli per i territori di tutte le Parti contraenti o di parecchie fra esse, sono designati col nome di «libretti di passaggi in dogana». Essi saranno conformi al modello riprodotto nell’allegato 1 della presente Convenzione.
  2. Se il libretto di passaggi in dogana non è valevole per uno o più territori, l’associazione che lo rilascia deve indicarlo sulla copertina o nei primi tagliandi del libretto.
  3. I documenti d’importazione temporanea valevoli esclusivamente per il territorio di una sola Parte contraente potranno essere conformi al modello riprodotto nell’allegato 2. Le Parti contraenti sono libere di usare altri documenti conformemente alla loro legislazione o ai loro regolamenti.11
  4. La durata di validità dei documenti d’importazione temporanea che differiscono da quelli rilasciati conformemente all’articolo 6 delle associazioni autorizzate è determinata da ogni Parte contraente secondo le proprie leggi e regole.
  5. Ogni Parte contraente trasmetterà alle altre Parti contraenti, a loro richiesta, i modelli di documenti d’importazione temporanea valevoli sul suo territorio che siano diversi da quelli riprodotti negli allegati della presente Convenzione.

Capitolo IV Dati da iscrivere nei documenti d’importazione temporanea

Art. 8

I documenti d’importazione temporanea rilasciati dalle associazioni autorizzate saranno stesi al nome delle persone proprietarie dei veicoli importati temporaneamente o di quelle che ne usufruiscono. I documenti relativi a veicoli noleggiati sono stesi al nome del locatario.

Art. 9
  1. Il peso da dichiarare nei documenti d’importazione temporanea è quello dei veicoli senza carico. Esso dev’essere indicato giusta le unità del sistema metrico. Se si tratta di documenti valevoli soltanto per un Paese, le autorità doganali di tale Paese potranno ordinare l’uso di un altro sistema.
  2. Il valore da dichiarare nei documenti d’importazione temporanea valevoli per un solo Paese dev’essere indicato nella moneta di tale Paese. Il valore da dichiarare in un libretto di passaggi in dogana dev’essere indicato nella moneta del Paese che ha rilasciato il documento.
  3. Gli oggetti e gli attrezzi che costituiscono l’equipaggiamento normale dei veicoli non devono essere dichiarati in modo particolare nei documenti d’importazione temporanea.
  4. Se le autorità doganali lo esigono, le parti di ricambio (come ruote, copertoni e camere d’aria) nonché gli accessori non considerati come parti costitutive dell’equipaggiamento normale dei veicoli (come gli apparecchi radiofonici, i rimorchi per i quali non è richiesto un documento speciale e i porta bagagli) devono essere dichiarati nei documenti d’importazione temporanea con le specificazioni necessarie (peso e valore p. es.) e devono essere presentati di nuovo all’uscita dal Paese visitato.
Art. 10

Tutte le modificazioni fatte alle indicazioni contenute nei documenti d’importazione temporanea dall’associazione che li rilascia devono essere debitamente approvate da tale associazione o dall’associazione garante. Se i documenti sono già stati accettati da parte delle autorità doganali del Paese d’importazione, non può essere ammessa nessuna modificazione senza il loro consenso.

Art. 11
  1. I veicoli vincolati a documenti d’importazione temporanea possono essere impiegati, per uso privato, anche da terzi, debitamente autorizzati dai titolari di questi documenti, che abbiano la loro residenza normale fuori del Paese d’importazione e soddisfacciano alle condizioni previste dalla presente Convenzione. Le autorità doganali delle Parti contraenti hanno il diritto di esigere la prova che queste persone siano state debitamente autorizzate dai titolari dei documenti e soddisfacciano alle condizioni citate. Qualora le giustificazioni addotte non sembrino sufficienti, le autorità doganali possono opporsi all’utilizzazione dei veicoli nel loro Paese mediante i documenti in questione. Per i veicoli noleggiati ogni Parte contraente può, se si teme un abuso, esigere che il titolare del documento d’importazione temporanea sia presente al momento dell’importazione del veicolo.
  2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, le autorità doganali delle Parti contraentipossono tollerare in casi eccezionali e a condizioni che esse sole possono valutare, che un veicolo vincolato a un documento d’importazione temporanea sia condotto da una persona che abbia la sua residenza normale nel Paese d’importazione, in special modo qualora il conducente conduca il veicolo per conto e secondo le istruzioni del titolare del documento d’importazione.

Capitolo V Condizioni dell’importazione temporanea

Art. 12
  1. I veicoli elencati nei documenti d’importazione temporanea devono essere riesportati, tali e quali, tenuto conto dell’usura normale, entro il limite di validità di questo documento. Se si tratta di veicoli noleggiati, le autorità doganali delle Parti contraenti possono esigere che il veicolo sia riesportato al momento in cui il locatario lascia il Paese d’importazione temporanea.
  2. La riesportazione è provata mediante il visto di uscita apposto regolarmente al documento di importazione temporanea dalle autorità doganali del Paese nel quale i veicoli sono stati temporaneamente importati.
Art. 13
  1. In derogazione all’obbligo di riesportazione previsto all’articolo 12, non sarà richiesta la riesportazione dei veicoli gravemente danneggiati in un infortunio debitamente provato, purché tali veicoli siano, giusta le esigenze delle autorità doganali:
    1. sottoposti ai diritti e alle tasse d’importazione dovute;
    2. 12 o abbandonati, franco da ogni spesa, al fisco del Paese d’importazione temporanea; in tal caso il titolare del documento d’importazione temporanea sarà esonerato dal pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione;
    3. 13 o distrutti, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati; per le parti e gli altri materiali recuperati vengono riscossi i diritti e le tasse doganali stabiliti.
  2. Se un veicolo ammesso temporaneamente non può essere riesportato a causa di un sequestro diverso da quelli eseguiti su richiesta di privati, l’obbligo di riesportazione nel termine previsto dal documento d’importazione temporanea, può essere sospeso per la durata del sequestro.
  3. Nella misura del possibile, le autorità doganali notificheranno all’associazione garante i sequestri eseguiti da esse, o a loro domanda, sui veicoli vincolati a un documento d’importazione temporanea, garantito da tale associazione, e le comunicheranno le disposizioni ch’esse intendono adottare.
Art. 14

I veicoli che si trovano nel territorio di una delle Parti contraenti, vincolati a un documento d’importazione temporanea, non possono essere impiegati, neanche accessoriamente, per trasporti compensati con retribuzione, premi o altri vantaggi materiali, tra due luoghi situati entro le frontiere di questo territorio.

Art. 15

Durante il periodo di validità dei documenti d’importazione temporanea, le persone fruenti dell’ammissione temporanea hanno il diritto di importare, tante volte quanto sia necessario, i veicoli indicati in tali documenti, purché esse facciano accertare ogni passaggio (entrata e uscita) con un visto apposto dagli agenti delle dogane interessate, se l’autorità doganale lo esige. Tuttavia, è possibile rilasciare documenti valevoli per un sol viaggio.

Art. 16

Se è fatto uso di documenti d’importazione temporanea senza tagliandi staccabili a ogni passaggio, i visti apposti dagli agenti delle dogane tra la prima entrata e l’ultima uscita hanno carattere provvisorio. Tuttavia, se l’ultimo visto apposto è un visto d’uscita provvisorio, esso sarà ammesso come giustificazione alla riesportazione del veicolo o dei pezzi staccati importati temporaneamente.

Art. 17

Se è fatto uso di documenti d’importazione temporanea provvisti di tagliandi staccabili a ogni passaggio, ogni constatazione d’entrata comporta la presa a carico del documento da parte della dogana e ogni ulteriore constatazione d’uscita comporta il suo scarico definitivo, riservate le disposizioni dell’articolo 18.

Art. 18

Se le autorità doganali d’un Paese hanno scaricato definitivamente e senza riserve un documento d’importazione temporanea, esse non possono più esigere dall’associazione garante il pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione a meno che il certificato di scarico non sia stato ottenuto in modo abusivo o con frode.

Art. 19

I visti dei documenti d’importazione temporanea usati nelle condizioni previste dalla presente Convenzione non implicano il pagamento d’indennità per il servizio prestato, durante le ore di apertura, dagli uffici o posti doganali.

Capitolo VI Proroga della validità e rinnovamento di documenti d’importazione temporanea

Art. 20

La mancanza dell’accertamento della riesportazione, nel termine prefisso, dei veicoli importati temporaneamente non è rilevante, qualora questi siano presentati, per la riesportazione, alle autorità doganali entro i quattordici giorni successivi alla scadenza del termine concesso per l’importazione temporanea, e venga giustificato il ritardo.

Art. 21

Per quanto riguarda i libretti di passaggi in dogana, le Parti contraenti riconoscono valevoli per il loro territorio le proroghe di validità concesse da una qualsiasi di esse conformemente alla procedura stabilita nell’allegato 3 della presente Convenzione.

Art. 22
  1. Salvo impossibilità dovuta a forza maggiore, le domande di proroga della validità dei documenti d’importazione temporanea devono essere presentate alle autorità doganali competenti prima della scadenza di tali documenti. Se il documento d’importazione è stato rilasciato da una associazione autorizzata, la domanda di proroga dev’essere presentata dall’associazione che lo garantisce.
  2. Saranno concesse le proroghe del termine, necessarie per la riesportazione dei veicoli o pezzi staccati importati temporaneamente, quando gli importatori potranno provare, a soddisfazione delle autorità doganali interessate, che un caso di forza maggiore ha impedito l’esportazione di tali veicoli o pezzi staccati nel termine fissato.
  3. La validità dei documenti d’importazione temporanea può venir prorogata una sola volta per un periodo non superiore a un anno. Scaduto detto termine deve venir rilasciato un nuovo libretto in sostituzione del precedente.14
Art. 23

Ogni Parte contraente permetterà, conformemente alle norme di controllo ch’essa giudicherà opportuno di fissare, il rinnovamento dei documenti d’importazione temporanea rilasciati dalle associazioni autorizzate e che si riferiscono a veicoli importati temporaneamente nel suo territorio, salvo il caso in cui non esistessero più le condizioni per l’ammissione temporanea. La domanda di rinnovamento sarà presentata dall’associazione garante.

Capitolo VII Regolarizzazione dei documenti d’importazione temporanea

Art. 24
  1. Se i documenti d’importazione temporanea non sono stati regolarmente scaricati, le autorità doganali del Paese d’importazione accettano (prima o dopo la perenzione dei titoli) quale giustificazione della riesportazione del veicolo o dei pezzi staccati, la presentazione di un certificato conforme al modello dell’allegato 415della presente Convenzione, rilasciato da un’autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere, ecc.) che confermi che i veicoli o i pezzi staccati sono stati presentati all’autorità suddetta e si trovano fuori del Paese di importazione. Al posto di detto certificato esse possono accettare anche ogni altro documento scritto comprovante che il veicolo o i pezzi staccati si trovano fuori del Paese d’importazione temporanea. Qualora non si tratti di un libretto di passaggi in dogana e non sia ancora scaduto, il documento dovrà essere presentato contemporaneamente a detto documento scritto. Qualora si tratti di un libretto di passaggi in dogana, le autorità doganali tengono conto, come prova della riesportazione del veicolo o dei pezzi staccati, dei visti di passaggio, apposti dalle autorità doganali dei Paesi visitati successivamente.16
  2. In casi di distruzione, perdita o furto di un documento d’importazione temporanea, che non sia stato regolarmente scaricato, ma che si riferisce a un veicolo o pezzi staccati che sono stati riesportati, le autorità doganali del Paese d’importazione accettano, come giustificazione della riesportazione del veicolo o dei pezzi staccati la presentazione di un certificato conforme al modello dell’allegato 417della presente Convenzione, rilasciato da un’autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere, ecc.) che affermi che il veicolo o i pezzi staccati citati sono stati presentati all’autorità suddetta e si trovano fuori del Paese d’importazione dopo la data di scadenza del documento. Al posto di detto certificato esse possono accettare anche ogni altro documento scritto comprovante che il veicolo o i pezzi staccati si trovano fuori del Paese d’importazione temporanea.18
  3. In caso di distruzione, perdita o furto, di un libretto di passaggi in dogana che si riferisca a un veicolo o a dei pezzi staccati che si trovano nel territorio di una delle Parti contraenti, le autorità doganali di questa Parte effettueranno, a richiesta dell’associazione interessata, la presa a carico di un documento di sostituzione la cui validità scade alla data di scadenza della validità del libretto sostituito. Questa presa a carico annulla quella effettuata anteriormente sul libretto distrutto, perso o rubato. In caso di uso abusivo di un libretto annullato dalle autorità doganali e dall’associazione emittente, quest’ultima non può essere ritenuta responsabile per il pagamento dei diritti e tasse d’importazione.19Se, in vista della riesportazione del veicolo o dei pezzi staccati, è rilasciata, invece di un documento di sostituzione, una licenza di esportazione o un documento analogo, il visto d’uscita apposto a questa licenza è accettato come giustificazione della riesportazione.
  4. Se un veicolo è stato rubato dopo essere stato riesportato dal Paese d’importazione, senza che l’uscita sia stata regolarmente constatata nel documento d’importazione temporaneo e senza che appaiano sul documento, visti d’importazione apposti dalle autorità doganali di Paesi visitati in seguito, questo documento può essere ugualmente regolarizzato a condizione che l’associazione garante lo presenti adducendo soddisfacenti prove del furto. Se il documento è tuttavia valido, le autorità doganali ne possono esigere il deposito.
Art. 25

Nei casi previsti nell’articolo 24, le autorità doganali si riservano il diritto di riscuotere una tassa di regolarizzazione.

Art. 25bis

Le competenti autorità doganali rinunciano ad esigere il pagamento dei dazi e delle tasse d’importazione se è loro fornita una giustificazione soddisfacente secondo cui un veicolo importato sotto copertura di un documento d’importazione temporanea non potrà più essere riesportato perché distrutto o irrimediabilmente perso per causa di forza maggiore.

Art. 26

Le autorità doganali non potranno esigere dalle associazioni garanti il pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione sui veicoli, o sui pezzi staccati, importati temporaneamente se il mancato scarico dei documenti d’importazione temporanea non è stato notificato a tali associazioni nel termine di un anno, a contare dalla data di scadenza della validità di questi documenti. Esse forniscono alle associazioni garanti informazioni in merito all’ammontare dei diritti e tasse d’importazione entro un anno a decorrere dalla notifica del mancato discarico. Se le informazioni non vengono fornite entro un anno la responsabilità dell’associazione per dette somme decade.20

Art. 27
  1. Le associazioni garanti dispongono del termine di un anno a contare dalla notifica del mancato scarico dei documenti d’importazione temporanea, per fornire la prova della riesportazione dei veicoli, o dei pezzi staccati, alle condizioni previste dalla presente Convenzione. Detto termine decorre però soltanto dalla data di scadenza dei documenti d’importazione temporanea. Se non riconoscono la validità dei documenti presentati, le autorità doganali devono informarne il fideiussore entro un termine non superiore ad un anno.21
  2. Se questa prova non è fornita nel termine prescritto, l’associazione garante deve depositare entro un termine massimo di tre mesi, o pagare temporaneamente, i diritti e tasse d’importazione.22Tale deposito o pagamento diviene definitivo dopo un anno, a contare dalla data del deposito o del pagamento provvisorio. Durante quest’ultimo termine, le associazioni garanti potranno parimente fruire delle facilitazioni previste nel paragrafo precedente per ottenere la restituzione degli importi depositati o pagati.
  3. Nei Paesi in cui il regime del deposito o del pagamento provvisorio dei diritti o delle tasse di importazione non è previsto dalla legislazione, le riscossioni effettuate in conformità del paragrafo precedente avranno carattere definitivo, restando inteso che le somme riscosse potranno essere rimborsate qualora siano soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo.
  4. In caso di mancato scarico di un documento d’importazione temporanea, l’associazione garante non sarà obbligata a pagare una somma superiore all’importo dei diritti e delle tasse d’importazione applicabili al veicolo o ai pezzi staccati non riesportati, aumentata, se è il caso, dell’interesse di mora.
Art. 28

Derogando alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti hanno il diritto, in caso di frode, contravvenzione o abuso, d’intentare dei perseguimenti contro le persone fruenti dei documenti d’importazione temporanea, allo scopo di ricuperare i diritti e le tasse d’importazione come pure per infliggere le pene in cui tali persone fossero incorse. Le associazioni garanti devono, in ciò, collaborare con le autorità doganali.

Capitolo VIII Disposizioni varie

Art. 29

Le Parti contraenti cureranno di non istituire formalità doganali che potessero ostacolare lo sviluppo del turismo internazionale.

Art. 30

Allo scopo di accelerare le formalità doganali, le Parti contraenti limitrofi procureranno di abbinare le loro istallazioni doganali e di far coincidere le ore di apertura degli uffici e dei posti di dogana.

Art. 31

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o pratica intese a far usufruire indebitamente una persona, o un oggetto del trattamento d’importazione previsto della presente Convenzione, espone il contravventore alle sanzioni previste dalla legislazione del Paese nel quale l’atto è stato commesso.

Art. 32

Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto, per le Parti contraenti che formano un’unione doganale o economica, di stabilire regole particolari applicabili alle persone che risiedono nei Paesi così collegati.

Art. 32bis

La presente Convenzione non esclude l’applicazione di agevolazioni più ampie che le Parti contraenti accordano o vorranno accordare in futuro sia con disposizioni unilaterali sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, sempre che le agevolazioni accordate in tal modo non ostacolino l’applicazione della presente Convenzione. Alle Parti contraenti si raccomanda di rinunciare a richiedere documenti d’importazione temporanea e garanzie.

Capitolo IX Disposizioni finali

Art. 33
  1. La presente Convenzione resterà, fino al 31 dicembre 1954, aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo, tenuta a Nuova York il maggio/giugno 1954 (di seguito «Conferenza»).
  2. La presente Convenzione dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratificazione dovranno essere depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 34
  1. A partire dal 1° gennaio 1955, gli Stati di cui all’articolo 33, paragrafo 1, come pure altri Stati così invitati dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, potranno aderire alla presente convenzione. L’adesione sarà possibile anche per ogni Territorio sotto tutela di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite sia l’Autorità amministrante.

1bis.  Qualsiasi Organizzazione regionale d’integrazione economica può, conformemente alle disposizioni di cui al capoverso 1, divenire Parte contraente della presente Convenzione. L’Organizzazione che abbia aderito alla presente Convenzione informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sulla propria competenza nonché su qualsiasi cambiamento successivo di tale competenza nell’ambito delle materie disciplinate dalla presente Convenzione. L’Organizzazione e i suoi Stati membri potranno decidere, senza derogare agli obblighi risultanti dalla presente Convenzione, in merito alle loro rispettive responsabilità per l’attuazione dei loro obblighi definiti dalla presente Convenzione.23 2. L’adesione si farà mediante il deposito di un istrumento di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 35
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito dell’ultimo di quindici strumenti di ratificazione o di adesione, i quali non rechino riserve che non siano quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 39.
  2. Per ogni Stato o ogni Organizzazione regionale d’integrazione economica24che l’avrà ratificata o vi avrà aderito dopo la data di deposito del quindicesimo strumento di ratificazione o di adesione, giusta il paragrafo precedente, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito, da parte di questo Stato o di questa Organizzazione regionale d’integrazione economica25, del suo strumento di ratificazione o di adesione senza riserve, o con quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 39.
Art. 36
  1. Trascorso che sia il primo triennio di validità della presente Convenzione, ogni Parte contraente potrà disdirla mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La disdetta avrà effetto dopo quindici mesi a contare dalla data alla quale la notificazione ne fu ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 37

La presente Convenzione cesserà d’avere effetto se, a un momento qualsiasi dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti sarà per un periodo di 12 mesi consecutivi, inferiore a otto.

Art. 38
  1. Ciascun Stato potrà, al deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, o in ogni ulteriore momento, dichiarare, mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti o a parte dei Territori che esso rappresenta sul piano internazionale. La Convenzione sarà applicabile ai Territori, citati nella notificazione, o a contare dal novantesimo giorno dopo il ricevimento di essa da parte del Segretario generale, se non v’è riserva alcuna, o a contare dal novantesimo giorno dopo che la notificazione avrà preso effetto, conformemente all’articolo 39, oppure il giorno in cui la Convenzione sarà entrata in vigore per lo Stato in questione; la più tarda di queste date sarà determinante.
  2. Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al paragrafo precedente, una dichiarazione intesa a rendere applicabile la presente Convenzione a un Territorio da esso rappresentato, potrà, conformemente all’articolo 36, disdire la Convenzione per quel che concerne quel Territorio.
Art. 39
  1. Le riserve alla presente Convenzione, fatte prima della firma dell’Atto finale, sono ammesse se sono state accettate dalla Conferenza a maggioranza dei suoi membri e se sono state registrate nell’atto finale.
  2. Le riserve alla presente Convenzione, presentate dopo la firma dell’Atto finale, non sono ammissibili se un terzo degli Stati firmatari, o delle Parti contraenti, vi si oppone nei modi qui di seguito stabiliti.
  3. Il testo di ogni riserva presentata da uno Stato o da un’Organizzazione regionale d’integrazione economica al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite all’atto della firma, del deposito di uno strumento di ratificazione o di adesione, o di ogni notificazione prevista all’articolo 38, sarà comunicato, dal Segretario generale, a tutte le Parti contraenti che hanno firmato o ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito.26La riserva non sarà accettata se un terzo di dette Parti vi si oppone entro novanta giorni dalla data della comunicazione. Il Segretario generale informerà tutte quelle Parti contraenti di ogni opposizione, come pure dell’accettazione o del rigetto della riserva.
  4. Ogni opposizione fatta da uno Stato che abbia firmato la Convenzione, ma non l’abbia ratificata, cesserà di avere effetto se quello Stato non procederà alla ratificazione entro un termine di nove mesi a datare dalla sua opposizione. Se il fatto che un’opposizione cessa di avere effetto implica l’accettazione della riserva, giusta il paragrafo precedente, il Segretario generale ne informerà le Parti contraenti colà indicate. Nonostante le disposizioni di quel paragrafo, il testo di una riserva non sarà comunicato allo Stato firmatario, il quale non avesse ratificato la Convenzione entro tre anni a contare dalla data della firma apposta in suo nome.
  5. La Parte contraente che presenta una riserva potrà ritirarla entro un termine di dodici mesi a contare dalla comunicazione di rigetto, di cui al paragrafo 3, fatta dal Segretario generale secondo la procedura prevista in quel paragrafo. Lo strumento di ratificazione o di adesione o, se ne è il caso, la notificazione prevista all’articolo 38, avrà allora effetto per questa Parte contraente a contare dal ritiro. In attesa del ritiro, lo strumento o, se ne è il caso, la notificazione, sarà senza effetto, a meno che, giusta il paragrafo 4, la riserva non sia ulteriormente accettata.
  6. Le riserve, accettate conformemente al presente articolo, potranno essere ritirate in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale.
  7. Le Parti contraenti non sono tenute ad accordare alla Parte contraente autrice di una riserva i vantaggi previsti nelle disposizioni della Convenzione contro le quali la riserva è stata mossa. Ogni Parte contraente che intendesse usare questa facoltà, deve avvertirne il Segretario generale. Questo ne informa gli Stati firmatari e le Parti contraenti.27
Art. 40
  1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, sarà, nella misura del possibile, regolata mediante negoziati diretti.
  2. Ogni controversia che non sia stata regolata con negoziati, sarà, chiedendolo uno delle Parti contraenti in causa, sottoposta ad arbitrato e, di conseguenza, presentata a uno o più arbitri scelti di concerto dalle Parti contraenti in lite. Se, entro tre mesi a contare dalla domanda di arbitrato, le Parti contraenti in lite non si saranno accordati sulla scelta dell’arbitro, o degli arbitri, qualsiasi Parte contraente in causa potrà domandare al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di designare un arbitro unico cui proporre la controversia.
  3. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri, designati conformemente al numero precedente, obbliga le Parti contraenti interessate.
Art. 41
  1. Scorso che sia un triennio di validità della Convenzione, ogni Parte contraente potrà, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza intesa a rivedere la presente Convenzione. Il Segretario generale comunicherà questa domanda a tutte le Parti contraenti e convocherà la conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a contare dalla comunicazione da lui fatta, almeno la metà delle Parti contraenti avrà risposto accettando.
  2. Se una conferenza è convocata, conformemente al paragrafo precedente, il Segretario generale ne avvertirà tutte le Parti contraenti invitandole a presentare, entro tre mesi, le proposte che vorrebbero esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale, almeno tre mesi prima dell’apertura di questa, comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, come pure il testo delle proposte ricevute.
  3. Il Segretario generale inviterà a ogni conferenza, convocata conformemente al presente articolo, tutte le Parti contraenti e tutti gli altri Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione speciale.
Art. 42
  1. Ciascuna Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla presente Convenzione. Tutti i disegni di emendamento saranno comunicati al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che li trasmetterà alle Parti contraenti.
  2. Ogni disegno, trasmesso conformemente al paragrafo precedente, sarà ritenuto accettato se nessuna Parte contraente vi si sarà opposta entro 6 mesi a contare dalla data in cui il Segretario generale l’aveva trasmesso. Per le questioni di loro competenza, le Organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti contraenti della presente Convenzione esercitano il loro diritto di formulare obiezioni. In tal caso gli Stati membri di dette Organizzazioni non sono autorizzati ad esercitare tale diritto a titolo individuale.28
  3. Il Segretario generale informerà, al più presto, tutte le Parti contraenti delle opposizioni che fossero mosse contro il disegno; qualora non se ne dessero, l’emendamento entrerà in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo spirato il termine di sei mesi, di cui al paragrafo precedente.
Art. 43

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati Membri di detta Organizzazione a partecipare alla Conferenza:29 a) le firme, ratificazioni e adesioni ricevute conformemente agli articoli 33 e 34; a)bis30 le informazioni sulla competenza delle Organizzazioni regionali d’integrazione economica e su eventuali cambiamenti successivi della competenza conformemente all’articolo 34 capoverso 1bis; b) la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 35; c) le disdette ricevute, conformemente all’articolo 36; d) l’abrogazione della presente Convenzione, conformemente all’articolo 37; e) le notificazioni ricevute, conformemente all’articolo 38; f) l’entrata in vigore di ogni emendamento, conformemente all’articolo 42.

Art. 44

L’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a tutte le Parti contraenti e a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Nuova York, il quattro giugno millenovecentocinquantaquattro, in un solo esemplare, in lingua inglese, spagnuola e francese, i tre testi facendo parimente fede.Il Segretario generale è invitato a curare una traduzione ufficiale della presente Convenzione in lingua russa e in lingua cinese e ad aggiungere i testi russo e cinese ai testi inglese, spagnolo e francese, quando trasmetterà agli Stati le copie certificate conformi, giusta l’articolo 44 della presente Convenzione.(Seguono le firme)

1.  La Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo è stata convocata dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, giusta la risoluzione 468 F (XV) presa il 15 aprile 1953 dal Consiglio economico e sociale. Detta risoluzione è del tenore seguente:«Il Consiglio economico e sociale,Visto la risoluzione n. 5 della Commissione dei trasporti e delle comunicazioni concernente le formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e il turismo.Incarica il Segretario generale:

  1. di riunire nel 1954, come prima sia possibile e di preferenza a Ginevra, una conferenza dei Governi intesa a conchiudere due convenzioni mondiali nelle formalità doganali:
  2. una concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati che trasportano passeggeri e l’attrezzatura di detti veicoli;

ii) l’altra concernente il turismo (e cioè gli effetti personali dei turisti che viaggiano usando un qualsiasi mezzo di trasporto);

b) di comunicare a tutti i Governi invitati a detta conferenza:

i) il rapporto del Segretario generale intitolato «Formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e turismo», il quale rapporto contiene diversi disegni delle convenzioni citate sopra e molte osservazioni illustranti i testi;

ii) gli squarci del rapporto della Commissione dei trasporti e delle comunicazioni (sessione sesta) i quali illustrano detti argomenti;

c) di chiedere ai Governi, che ancora non l’avessero fatto, di far noto le loro osservazioni circa ai testi cui i documenti E/CN.2/135 e Add.1 e 2 fanno riferimento;

d) di stabilire, per detta conferenza, un ordine del giorno e un regolamento interno provvisori;

e) i) d’invitare a partecipare alla conferenza tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un’istituzione speciale; ii) di pregare i Governi degli Stati invitati che diano ai loro delegati la facoltà di firmare, riservata la ratificazione, le convenzioni che potessero essere conchiuse alla conferenza;

f) di proporre, ove lo ritenga opportuno, agli istituti specializzati, agli organi intergovernativi e a quelli internazionali del settore, di inviare degli osservatori alla conferenza;

g) di chiamare alla conferenza, senza dar loro diritto di voto, i territori che, pur autonomi nei campi che la conferenza toccherà, non hanno però la piena direzione della propria politica estera;

h) di nominare un Segretario della conferenza e di predisporre il personale di segreteria ed i servizi necessari».2.  Giusta il comma i) lettera e della risoluzione recata qui sopra, i seguenti Stati sono stati invitati, dal Segretario generale, a partecipare alla Conferenza:(segue l’elenco degli Stati)3.  La Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo è stata tenuta nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York dall’11 maggio al 4 giugno 1954.4.  Alla Conferenza i Governi degli Stati seguenti avevano dei rappresentanti:(segue l’elenco)Alla Conferenza i Governi degli Stati seguenti avevano degli osservatori:(segue l’elenco)Gli organi seguenti erano rappresentati:(segue l’elenco)5.  Giusta gli articoli 52, 54 e 55 del regolamento interno stabilito dalla Conferenza, gli osservatori inviati dagli Stati e i rappresentanti degli organi suddetti parteciparono ai lavori senza avere diritto di voto.6.  La Conferenza ha eletto presidente il Sig. Philippe de Seynes (Francia), primo vicepresidente il Sig. A. S. Lall (India) e secondo vicepresidente il Sig. M. Orencio Nodarse (Cuba).7.  La Conferenza ha costituito un Comitato di verificazione dei poteri, il quale ha eletto a suo presidente il Sig. H. Scheltema (Paesi Bassi), e due Gruppi di lavoro, i quali hanno eletto a loro presidenti i Sigg. Franz Luethi (Svizzera) e Charles Hopchet (Belgio).È stato formato anche un Comitato giuridico, il quale ha scelto come presidente il Sig. G. de Sydow (Svezia).8.  Il Gruppo di lavoro I ha deliberato fondandosi sul «disegno di convenzione doganale internazionale sul turismo», allestito dalla Commissione economica per l’Europa, il quale reca delle disposizioni concernenti le formalità doganali per l’importazione temporanea di veicoli turistici; il Gruppo di lavoro II è partito invece dal «disegno di convenzione sui permessi e le agevolezze da concedere ai turisti», elaborato dal Governo francese ricalcando, parzialmente, il disegno citato innanzi.9.  Le deliberazioni della Conferenza sono registrate nei resoconti dei Gruppi di lavoro e in quelli delle sedute plenarie.10.  La Conferenza ha stabilito e aperto alla firma, gli atti seguenti:

– una Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo31;

– un Protocollo, addizionale alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, concernente l’importazione di documenti e materiale di propaganda turistica32;

– una Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati.11.  Nel corso dei lavori, la Conferenza ha stabilito inoltre le seguenti decisioni, raccomandazioni e dichiarazioni:

I. Per quanto attiene alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, al suo Protocollo addizionale concernente l’importazione di documenti e materiale di propaganda turistica e alla Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati:

a) le disposizioni previste definiscono le agevolezze minime, le quali stanno al di sotto di quanto è concesso da numerosi Stati contraenti. Gli Stati contraenti cureranno perciò di aumentare le agevolezze attualmente accordate;

b) gli Stati contraenti si riservano la facoltà di fare le stesse facilitazioni alle persone che risiedono in Stati non contraenti;

c) è inteso che l’ammissione in franchigia non esclude la riscossione di modiche tasse caratterizzate come tasse di statistica.

II. Per quanto attiene alla sola Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo:

a) gli Stati contraenti procureranno di prendere tutte le misure per rendere noto ai turisti, nei modi appropriati (volantini, affissi, note, informazioni con altoparlanti nelle stazioni, ecc.), quali siano le regole loro applicabili e le agevolezze concesse;

b) gli Stati contraenti provvederanno onde non si abbiano ad esigere dichiarazioni scritte per gli oggetti o per i prodotti cui la Convenzione si applica;

c) i) ammissione di una riserva dell’Egitto, dal tenore seguente:

«La delegazione egiziana riserva la facoltà del proprio Governo di escludere dal trattamento di favore disposto nella Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, quelle persone, le quali, visitando l’Egitto come turisti, vi assumono un impiego, rimunerato o no»; ii) ammissione, quanto agli articoli 1 a 19, di una riserva del Guatemala, del tenore seguente:

«Il Governo del Guatemala si riserva la facoltà:

1. di negare, nonostante il dettato dell’articolo 1, la qualità di turista a chi si rechi nel Paese per affari;

2. di non considerare applicabili le disposizioni dell’articolo 19 a quei territori, la cui condizione è controversa e la cui amministrazione è tenuta di fatto da un altro Stato»;

iii) ammissione di una riserva di Haiti, dal tenore seguente:

«La delegazione haitiana riserva la facoltà del proprio Governo di negare i benefici disposti dalla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, a coloro i quali, visitando Haiti da turisti, accettassero un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;

iv) ammissione di una riserva del Libano, dal tenore seguente:

«La delegazione libanese riserva la facoltà di negare i benefici disposti dalla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, a coloro i quali, visitando il Libano da turisti, accettassero un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;

v) ammissione, quanto all’articolo 3, di una riserva della Svezia, dal tenore seguente:

«Nonostante il dettato dell’articolo 3 della Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, i Paesi scandinavi potranno dare regole particolari applicabili alle persone che risiedono in detti Paesi».

III. Per quanto attiene al solo Protocollo addizionale alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, concernente l’importazione di documenti e materiale di propaganda turistica:

a) la Conferenza ha constatato che due accordi su oggetti simili erano già stati conchiusi, e cioè: l’Accordo del 22 novembre 195033, per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, auspicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura ed entrato in vigore il 21 maggio 1952 e la Convenzione internazionale per facilitare l’importazione di campioni commerciali e di materiale pubblicitario34, auspicata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e firmata a Ginevra il 7 novembre 1952;

b) ammissione, quanto all’articolo 2, di una riserva del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, dal tenore seguente:

«Il Regno Unito non è vincolato dal disposto dell’articolo 2 del Protocollo addizionale per quanto concerne le fotografie e gli ingrandimenti fotografici non inquadrati, di cui in detto articolo; tuttavia esso si obbliga ad ammettere quegli oggetti in franchigia temporanea di diritti e tasse d’importazione, applicando le disposizioni dell’articolo 3 del Protocollo addizionale».

IV. Per quanto attiene alla sola Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati:

a) le autorità doganali degli Stati contraenti procureranno di generalizzare, per i visti sui documenti d’importazione temporanea, l’uso di datari che stampano la data del passaggio e il nome dell’ufficio doganale che l’ha accertato;

b) gli Stati contraenti procureranno di non esigere documenti d’esportazione temporanea, quando vi sono, per il veicolo, documenti d’importazione temporanea validi per un altro Paese, i quali consentano di identificarlo al suo ritorno;

c) gli Stati contraenti riconoscono che, ai fini di una buona applicazione della Convenzione, è necessario accordare alle associazioni autorizzate delle facilitazioni per:

i) il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione chiesto dalle autorità doganali di uno degli Stati contraenti per mancato scarico dei documenti d’importazione temporanea previsti dalla Convenzione;

ii) il trasferimento delle divise dandosi restituzione dei diritti o delle tasse d’importazione giusta l’articolo 27 della Convenzione; e

iii) il trasferimento delle divise necessarie per il pagamento dei moduli d’importazione temporanea o di circolazione internazionale, che le associazioni, o le federazioni, hanno inviato alle associazioni autorizzate corrispondenti;

d) i) ammissione, quanto all’articolo 2, di una riserva di Ceylon35, dal tenore seguente:

«Il Governo di Ceylon si riserva, nonostante il dettato dell’articolo 2 della presente Convenzione, le facoltà di escludere dal trattamento favorevole disposto in detto articolo, quelle persone le quali, non risiedendo abitualmente in Ceylon ed essendovisi recate per una visita temporanea, vi assumono un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;

ii) ammissione, quanto agli articoli 1, 4 e 38, di una riserva del Guatemala, dal tenore seguente:

«Il Governo del Guatemala si riserva la facoltà:

1. di considerare le disposizioni della Convenzione come applicabili alle sole persone fisiche e non a queste e alle persone giuridiche, come stabilisce il capitolo I, articolo 1;

2. di non applicare, nel proprio territorio, quanto disposto nell’articolo 4;

3. di non considerare applicabili le disposizioni dell’articolo 38 a quei Territori, la cui condizione è controversa e la cui amministrazione è tenuta di fatto da un altro Stato»;

iii) ammissione di una riserva dell’India, dal tenore seguente:

(quanto all’art. 1, lett. e):

«Il Governo dell’India si riserva la facoltà di escludere le persone giuridiche dalle facilitazioni previste dalla presente Convenzione»;

(quanto all’art. 2):

«Il Governo dell’India si riserva, nonostante il dettato dell’articolo 2 della presente Convenzione, la facoltà di escludere dal trattamento favorevole disposto in detto articolo, quelle persone le quali, non risiedendo abitualmente in India ed essendovisi recate per una visita temporanea, vi assumono un impiego retribuito o una qualsiasi occupazione rimunerata»;

iv) ammissione, quanto all’articolo 4 e ad altri articoli, di una riserva del Messico, del seguente tenore:

«La delegazione del Messico, come già ebbe luogo di notare durante la discussione fatta dal Gruppo di lavoro I, formula una riserva quanto all’articolo 4 che permette l’importazione temporanea dei pezzi staccati destinati alla riparazione di automobili; la delegazione non può accettare detto articolo, sia perché esso instaura un sistema opposto alle disposizioni messicane, sia perché, di regola, non è possibile descrivere i pezzi staccati in modo che si possa poi identificarli all’uscita dal Paese. Essa giudica perciò che il sistema previsto possa ledere gli interessi finanziari del Paese consentendo a un turista l’importazione, franca di tasse, di pezzi nuovi e la riesportazione, in luogo dei propri, di pezzi usati provenienti da un veicolo diverso dal suo. Sarebbe perciò più acconcio di disporre, in questo caso, che le tasse esigibili siano pagate.

La delegazione del Messico propone analoga riserva quanto agli altri articoli della presente Convenzione che trattano dei pezzi staccati destinati alla riparazione dei veicoli»;

e) ammissione di una raccomandazione del seguente tenore:

«La Conferenza raccomanda ad ogni Stato contraente, il quale permette l’entrata e l’impiego, in circolazione internazionale, di veicoli stradali commerciali che trasportano turisti, di usare, per quei veicoli, documenti conformi ai modelli recati in allegato alla Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati».12.  La Conferenza ha preso atto delle disposizioni dell’articolo V dell’Accordo concernente l’applicazione provvisoria dei disegni di convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 194936. Detto articolo dispone quanto segue:«Qualora le convenzioni mondiali previste nel secondo capoverso del preambolo fossero conchiuse, ogni Governo aderente al presente Accordo che partecipasse all’una o all’altra di dette convenzioni, saràipso facto considerato, a contare dal giorno della loro entrata in vigore, come se avesse disdetto il presente Accordo per quanto concerne i disegni di convenzioni corrispondenti alla convenzione o alle convenzioni alle quali esso avrà aderito».13.  L’originale del presente Atto finale sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati invitati alla Conferenza.In fede di che, i rappresentanti e gli osservatori sottoscritti hanno firmato il presente Atto finale, nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a Nuova York, il quattro giugno millenovecentocinquantaquattro, in un unico esemplare, in lingua inglese, spagnola e francese, i cui testi fanno parimente fede.Il Segretario generale è invitato a curare una traduzione ufficiale del presente Atto finale in lingua russa e in lingua cinese e ad aggiungere i testi russo e cinese ai testi inglese, spagnolo e francese, quando trasmetterà agli Stati le copie certificate conformi, giusta il disposto del paragrafo 13, qui sopra.(Seguono le firme)

Allegato 1

Libretto di passaggi in dogana

Il libretto di passaggi in dogana utilizzato in un territorio può essere redatto in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite, ma una di queste deve essere l’inglese o il francese.

Le dimensioni del libretto sono di 21 × 29,7 cm.

L’associazione che emette il libretto deve porre, su ciascun foglio, il suo nome, seguito dalle iniziali dell’Organizzazione internazionale cui è affiliata.

Allegato 2

Trittico

Tutte le menzioni stampate del trittico sono redatte nella lingua nazionale del Paese d’importazione; se necessario possono essere ripetute anche in un’altra lingua.

Le dimensioni sono di 13 × 29,5 cm.

1 Volet d’entrée
Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane d’entrée.
Triptyque n o
pour (pays de validité)
Valable jusqu’au . inclus
Garanti par
Délivré par
Titulaire ) (en
Résidence normale ) lettres
ou siège d’exploitation ) majuscules)
Pour une automobile à combustion interne, )
électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer
Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots
nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles
car, cycle avec moteur auxiliaire) )
Immatriculé en . sous le n o
Châssis Marque
Numéro
Moteur Marque
Numéro
Nombre de cylindres
Force en chevaux
Carrosserie Type ou forme
Couleur
Garniture intérieure
Nombre de places ou charge utile
Visas de passage
Signatures et timbres à date des bureaux de douane de passage
3 Volet à conserver par le titulaire
Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1°) de la première entrée en . et (2°) de la réexportation définitive de . et doit être retourné à . (association qui à délivré le document au titulaire).
Triptyque n o
pour (pays de validité)
Valable jusqu’au . inclus
Garanti par
Délivré par
Titulaire ) (en
Résidence normale ) lettres
ou siège d’exploitation ) majuscules)
Pour une automobile à combustion interne, )
électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer
Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots
nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles
car, cycle avec moteur auxiliaire) )
Immatriculé en . sous le n o
Châssis Marque
Numéro
Moteur Marque
Numéro
Nombre de cylindres
Force en chevaux
Pneumatiques de rechange
Appareil de radio (indiquer la marque)
Divers
Poids ne du véhicule, en kg
Valeur du véhicule
Date d’entrée
par le bureau de
Volet pris en charge sous le n o
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 2.
Carrosserie Type ou forme
Couleur
Garniture intérieure
Nombre de places ou charge utile
Pneumatiques de rechange
Appareil de radio (indiquer la marque)
Divers
Poids net du véhicule, en kg
Valeur du véhicule
Date d’entrée
par le bureau de
Volets pris en charge sous le n o
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie
correspondante des volets n os 1 et 2.
Date de réexportation définitive
par le bureau de
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 2.
Triptyque n o
pour (pays de validité)
Ce véhicule est admis à l’importation, à charge pour le titulaire de le réexporter au plus tard à la date mentionnée ci-dessus et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l’importation temporaire des véhicules à moteur dans le pays visité, sous la garantie de . (association garante), en vertu d’un engagement que cette association a pris envers .(autorités douanières).
., le . 19
Signature du Secrétaire
de l’association garante
Signature du titulaire
2 Volet de sortie
Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée.
Triptyque n o
pour (pays de validité)
Valable jusqu’au .inclus
Garanti par
Délivré par
Titulaire ) (en
Résidence normale ) lettres
ou siège d’exploitation .) majuscules)
Pour une automobile à combustion interne, )
électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer
Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots
nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles
car, cycle avec moteur auxiliaire) )
Immatriculé en . sous le n o
Châssis Marque
Numéro
Moteur Marque
Numéro
Nombre de cylindres
Force en chevaux
Carrosserie Type ou forme
Couleur
Garniture intérieure
Nombre de places ou charge utile
Pneumatiques de rechange
Appareil de radio (indiquer la marque)
Divers
Poids ne du véhicule, en kg
Valeur du véhicule
Date d’entrée
par le bureau de
Volet pris en charge sous le n o
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie
correspondante des volets n os 1 et 3.
Date de réexportation définitive
par le bureau de
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 3.
Allegato 3

Proroga della validità del libretto di passaggi in dogana

1La formula di proroga della validità dev’essere conforme al modulo contenuto nel presente allegato.

Essa è compilata in inglese o in francese. Le menzioni in essa contenute possono essere ripetute in un’altra lingua.

2La persona che chiede la proroga e l’associazione garante che si occupa di queste domande devono seguire la seguente procedura:

  1. Il titolare di un libretto di passaggi in dogana, tosto che s’accorge di dover domandare una proroga del termine di validità del suo documento, lo consegna all’associazione garante, insieme con una domanda di proroga, nella quale spiega le circostanze che lo costringono a presentare l’istanza. Come giustificazione, egli allega, secondo il caso, un certificato medico, un attestato dell’officina di riparazione o qualsiasi altro documento che comprovi essere il ritardo cagionato da forza maggiore.
  2. L’associazione garante, se giudica che la domanda può essere presentata alla dogana, stampa, mediante uno stampino umido, la formula menzionata nel capoverso 1, sulla copertina del libretto di passaggi in dogana, nel luogo riservato a tale scopo.
  3. L’associazione garante indica, nella parte sinistra della formula, il giorno (in lettere e cifre) fino al quale è chiesta la proroga. Il presidente dell’associazione, o il suo delegato, vi appone la sua firma e il bollo dell’associazione.
  4. La durata della proroga non deve oltrepassare il termine ragionevolmente necessario a compiere il viaggio, ossia, d’ordinario, uno spazio non maggiore di tre mesi a contare dal giorno della scadenza del libretto di passaggi in dogana.
  5. Successivamente, l’associazione garante trasmette il libretto all’autorità doganale competente del suo Paese. Essa vi allega la domanda del titolare, corredata dei documenti giustificativi.
  6. L’autorità doganale risolve se la proroga debba essere accordata. Essa può restringere la durata della proroga domandata, oppure negarla assolutamente. Se la proroga è concessa, il funzionario doganale competente completa la formula impressa sulla copertina del libretto dall’associazione garante, le assegna un numero d’ordine di registrazione, vi menziona il luogo, il giorno e la sua qualità. Indi, firma la formula e vi appone il bollo ufficiale della dogana.
  7. Dopo di che, il libretto di passaggi in dogana è ritrasmesso all’associazione garante, che lo restituisce all’interessato.
Paese .
Associazione garante .
La proroga per tutti i Paesi nei quali il libretto è valido è domandata fino al
.
.
(in lettere e cifre)
., il . 19.
Bollo ufficiale
dell’associazione
garante
Firma del presidente
o del delegato
dell’associazione garante
N. .
Proroga concessa fino al .
.
.
(in lettere e cifre)
., il . 19.
Bollo
dell’ufficio
doganale
Firma e qualità
del funzionario
doganale
Allegato 4

Modulo di certificato per la sanazione dei documenti d’importazione temporanea non scaricati, distrutti, smarriti o rubati

Stati partecipantiRatifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)Entrata in vigore
Albania5 settembre2003 A4 dicembre2003
Algeria*31 ottobre1963 A29 gennaio1964
Arabia Saudita23 gennaio2003 A23 aprile2003
Australia6 gennaio1967 A6 aprile1967
Austria30 marzo195615 dicembre1957
Barbados5 marzo197130 novembre1966
Belgio21 febbraio195515 dicembre1957
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Bulgaria7 ottobre1959 A5 gennaio1960
Canada1° giugno1955 A15 dicembre1957
Cile15 agosto1974 A13 novembre1974
Cina
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Cipro16 maggio196316 agosto1960
Costa Rica4 settembre19633 dicembre1963
Croazia31 agosto1994 S8 ottobre1991
Cuba*20 novembre196318 febbraio1964
Danimarca13 ottobre1955 A15 dicembre1957
Ecuador30 agosto196228 novembre1962
Egitto4 aprile195715 dicembre1957
El Salvador*18 giugno1958 A16 settembre1958
Emirati Arabi Uniti10 gennaio2007 A10 aprile2007
Figi31 ottobre197210 ottobre1970
Filippine9 febbraio19609 maggio1960
Finlandia21 giugno1962 A19 settembre1962
Francia24 aprile195923 luglio1959
Germania16 settembre195715 dicembre1957
Ghana16 giugno1958 A14 settembre1958
Giamaica11 novembre19636 agosto1962
Giappone8 giugno19646 settembre1964
Giordania18 dicembre1957 A18 marzo1958
Haiti12 febbraio195813 maggio1958
India*5 maggio19583 agosto1958
Iran3 aprile1968 A2 luglio1968
Irlanda14 agosto1967 A12 novembre1967
Israele*1° agosto1957 A15 dicembre1957
Italia12 febbraio195813 maggio1958
Liberia16 settembre2005 A15 dicembre2005
Lituania3 gennaio2003 A3 aprile2003
Lussemburgo21 novembre195615 dicembre1957
Macedonia del Nord20 dicembre1999 S17 novembre1991
Malaysia7 maggio195815 dicembre1957
Mali12 giugno1974 A9 settembre1974
Malta3 giugno196621 settembre1964
Marocco25 settembre1957 A24 dicembre1957
Maurizio18 luglio196912 marzo1968
Messico*13 giugno195715 dicembre1957
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nepal21 settembre1960 A20 dicembre1960
Nigeria26 giugno19611° ottobre1960
Norvegia10 ottobre1961 A8 gennaio1962
Nuova Zelanda17 agosto1962 A15 novembre1962
Isole Cook21 maggio1963 A19 agosto1963
Niue21 maggio1963 A19 agosto1963
Paesi Bassi7 marzo19585 giugno1958
Aruba7 marzo1958 A5 giugno1958
Curaçao7 marzo1958 A5 giugno1958
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
7 marzo1958 A5 giugno1958
Sint Maarten7 marzo1958 A5 giugno1958
Perù16 gennaio1959 A16 aprile1959
Polonia16 marzo1960 A14 giugno1960
Portogallo18 settembre195817 dicembre1958
Regno Unito27 febbraio195615 dicembre1957
Anguilla9 gennaio1961 A9 aprile1961
Gibilterra14 gennaio1958 A14 aprile1958
Isole Vergini britanniche14 gennaio1958 A14 aprile1958
Montserrat14 gennaio1958 A14 aprile1958
Sant’Elena14 gennaio1958 A14 aprile1958
Rep. Centrafricana15 ottobre1962 A13 gennaio1963
Romania*26 gennaio1961 A26 aprile1961
Ruanda1° dicembre19641° luglio1962
Russia*17 agosto1959 A15 novembre1959
Salomone, Isole3 settembre1981 S7 luglio1978
Senegal*19 aprile1972 A18 luglio1972
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone13 marzo196227 aprile1961
Singapore15 agosto19669 agosto1965
Siria26 marzo195924 giugno1959
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna18 agosto195816 novembre1958
Sri Lanka*28 novembre195515 dicembre1957
Stati Uniti25 luglio195615 dicembre1957
Alaska25 luglio1956 A15 dicembre1957
Hawaii25 luglio1955 A15 dicembre1957
Isole Vergini americane25 luglio1956 A15 dicembre1957
Portorico25 luglio1956 A15 dicembre1957
Sudan16 ottobre2003 A14 gennaio2004
Svezia11 giugno195715 dicembre1957
Svizzera*23 maggio195615 dicembre1957
Tanzania28 novembre1962 A26 febbraio1963
Tonga11 novembre1977 S4 giugno1970
Trinidad e Tobago11 aprile196631 agosto1962
Tunisia*20 giugno1974 A18 settembre1974
Turchia26 aprile1983 A25 luglio1983
Uganda15 aprile1965 A14 luglio1965
Ungheria*4 maggio1983 A2 agosto1983
Unione Europea (CE/UE/CEE)1° febbraio1996 A1° maggio1996
Vietnam31 gennaio1956 A15 dicembre1957
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico, Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 9 feb. al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
Svizzera La convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale37.

Footnotes

  1. RU 1958 733

  2. Nuovi termini giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  4. Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  5. Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  6. Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  7. Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  8. Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  9. Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  10. Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  11. Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  12. Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  13. Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  14. Introdotto dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  15. Nuovo termine giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  16. Nuovo testo degli ultimi 3 per. giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  17. Nuovo termine giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  18. Nuovo testo dell’ultimo per. giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  19. Per. n. 3 introdotto dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  20. Per. 2 e 3 introdotti dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  21. Per. 2 e 3 introdotti dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  22. Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  23. Introdotto dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  24. Parte di frase introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  25. Parte di frase introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  26. Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  27. Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  28. Per. 2 e 3 introdotti dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  29. Nuovo testo giusta la modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  30. Introdotta dalla modificazione approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1159).

  31. RS 0.631.250.21

  32. RS 0.631.250.211

  33. RS 0.631.145.141

  34. RS 0.631.244.52

  35. Ora: Sri Lanka.

  36. [RU 1950 I 96 583]

  37. RS 0.631.112.514

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