Protocollo addizionale alla Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo, concernente l’importazione di documenti e materiale di propaganda turistica

0.631.250.211Multilateral International Treaty21 ago 1956

Conchiuso a Nuova York il 4 giugno 1954
Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 19562
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 maggio 1956
Entrato in vigore per la Svizzera il 21 agosto 1956

(Stato 4  aprile 2013)

Gli Stati contraenti,

Conchiudendosi, da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo, la Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo3,

Mossi dal desiderio di facilitare anche la circolazione dei documenti e del materiale di propaganda turistica,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni completive:

Art. 1

Agli effetti del presente Protocollo, s’intendono per «diritti e tasse d’importazione», non soltanto i diritti doganali, ma anche qualsiasi diritto o tassa esigibile a cagione dell’importazione.

Art. 2

Ciascuno Stato contraente ammette in franchigia di diritti e tasse d’importazione, a condizione che provengano da uno Stato contraente e che non si dia cagione di temere abusi:

  1. i documenti (volantini, opuscoli, libri, riviste, guide, manifesti, inquadrati o no, fotografie e ingrandimenti fotografici non inquadrati, carte geografiche illustrate o no, vetrofanie) da distribuire gratuitamente per richiamo turistico a favore di paesi stranieri e, segnatamente, di riunioni o manifestazioni culturali, turistiche, sportive, religiose o professionali, purchè detti documenti non contengano più del 25 per cento di pubblicità commerciale privata e il loro scopo di propaganda generica sia evidente;
  2. gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri pubblicati dagli organi ufficiali del turismo, o sotto il loro patronato, e gli orari dei servizi di trasporto stranieri, quando questi documenti sono di distribuzione gratuita e non contengono più del 25 per cento di pubblicità commerciale privata;
  3. il materiale tecnico, inviato ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati degli organi turistici nazionali ufficiali, il quale non è destinato ad essere distribuito e cioè: annuari, elenchi telefonici, liste di alberghi, cataloghi di fiere, campioni di prodotti artigianali di valore minimo, documenti sui musei, le università, le stazioni termali o altri istituti simili.
Art. 3

Riservate le condizioni dell’articolo 4, è ammesso in franchigia temporanea di diritti e tasse d’importazione, con dispensa della garanzia o del deposito di detti diritti e tasse, il materiale elencato qui di seguito proveniente da uno Stato contraente e avente carattere di richiamo turistico a favore di quello Stato e, segnatamente, di riunioni o manifestazioni culturali, turistiche, sportive, religiose o professionali che in esso avessero luogo:

  1. oggetti destinati a essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati o dei corrispondenti designati degli organi ufficiali nazionali del turismo o in altri locali accetti dalle autorità doganali del paese d’importazione: quadri e disegni; fotografie e ingrandimenti fotografici inquadrati; libri d’arte; dipinti, stampe e litografie; sculture e tappezzerie e altri simili oggetti d’arte;
  2. materiale d’esposizione (vetrine, bacheche e simili) compresi gli apparecchi elettrici o meccanici con cui fosse attrezzato;
  3. documentari, dischi, nastri magnetici carichi e altre registrazioni sonore, destinati a sedute gratuite, esclusi però quelli intesi alla propaganda commerciale e quelli in vendita normale nel paese d’importazione;
  4. bandiere, in numero ragionevole;
  5. diorami, modellini, diapositive,‑ matrici di stampa, negative fotografiche;
  6. campioni, in numero ragionevole, di prodotti dell’artigianato nazionale, di costumi regionali, e di altri articoli simili di carattere folkloristico.
Art. 4
  1. Le agevolezze, di cui all’articolo 3, sono accordate alle seguenti condizioni:
    1. il materiale deve essere spedito sia da un organo ufficiale del turismo, sia da un organo nazionale di propaganda turistica dipendente da quello. L’autorizzazione ne è data mediante la presentazione, alle autorità doganali del paese di importazione, di un attestato conforme al modello allegato al presente Protocollo, riempito dall’organo mittente;
    2. il materiale deve essere importato a destinazione e per responsabilità sia del rappresentante accreditato dell’organo ufficiale nazionale del turismo del paese mittente, sia del corrispondente designato dell’organo predetto accettato dalle autorità doganali del paese d’importazione. La responsabilità del rappresentante accreditato o del corrispondente accetto si estende, segnatamente, al pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione, che potesse essere chiesto qualora non fossero soddisfatte le condizioni poste dal presente Protocollo;
    3. il materiale importato deve essere riesportato immutato dall’organo importatore; quest’obbligo cade se il materiale è distrutto, osservate le condizioni stabilite dalle autorità doganali.
  2. Il beneficio dell’importazione in franchigia temporanea è accordatato per un periodo minimo di 12 mesi.
Art. 5

In caso di frode, contravvenzione o abuso, gli Stati contraenti hanno il diritto di intentare i procedimenti intesi a ricuperare i diritti e le tasse d’importazione dovuti, come pure a imporre le sanzioni nelle quali fossero incorsi i beneficiari di franchigie o di altre facilitazioni.

Art. 6

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Protocollo, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o pratica intese a far usufruire indebitamente una persona, o un oggetto, del trattamento d’importazione previsto dal presente Protocollo, espone il contravventore alle sanzioni previste dalla legislazione del paese nel quale l’atto è stato commesso.

Art. 7
  1. Gli Stati contraenti si obbligano a non stabilire divieti economici quanto al materiale di cui nel presente Protocollo e a togliere progressivamente quelli che ancora vigessero.
  2. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano l’applicazione di leggi e regolamenti concernenti l’importazione di determinati oggetti, ove quegli atti stabiliscano dei divieti a cagione della moralità, della sicurezza, dell’igiene o della salute pubbliche.
Art. 8
  1. Il presente Protocollo resterà, fino al 31 dicembre 1954, aperto alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo, tenuta a Nuova York il maggio/giugno 1954 (qui di seguito «Conferenza»).
  2. Il presente Protocollo dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratificazione dovranno essere depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 9
  1. A partire dal 1° gennaio 1955, gli Stati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, come pure altri Stati così invitati dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, potranno aderire al presente Protocollo. L’adesione sarà possibile anche per ogni Territorio sotto tutela di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite sia l’Autorità amministrante.
  2. L’adesione si farà mediante il deposito di un istrumento di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 10
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito dell’ultimo di cinque strumenti di ratificazione o di adesione, i quali non rechino riserve che non siano quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 14.
  2. Per ogni Stato che l’avrà ratificato o vi avrà aderito dopo la data di deposito del quinto strumento di ratificazione o di adesione, giusta il paragrafo precedente, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratificazione o di adesione senza riserve, o con quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 14.
Art. 11
  1. Trascorso che sia il primo triennio di validità del presente Protocollo, ogni Stato contraente potrà disdirlo mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La disdetta avrà effetto dopo quindici mesi a contare dalla data alla quale la notificazione ne fu ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 12

Il presente Protocollo cesserà d’avere effetto se, a un momento qualsiasi dopo la sua entrata in vigore, il numero degli Stati contraenti sarà per un periodo di 12 mesi consecutivi, inferiore a due.

Art. 13
  1. Ciascun Stato portà, al deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, o in ogni ulteriore momento, dichiarare, mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Protocollo sarà applicabile a tutti o a parte dei Territori che esso rappresenta sul piano internazionale. Il Protocollo sarà applicabile ai Territori, citati nella notificazione, o a contare dal novantesimo giorno dopo il ricevimento di essa da parte del Segretario generale, se non v’è riserva alcuna, o a contare dal novantesimo giorno dopo che la notificazione avrà preso effetto, conformemente all’articolo 14, oppure il giorno in cui il Protocollo sarà entrato in vigore per lo Stato in questione; la più tarda di queste date sarà determinante.
  2. Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al paragrafo precedente, una dichiarazione intesa a rendere applicabile il presente Protocollo a un Territorio da esso rappresentato, potrà, conformemente all’articolo 11, disdire il Protocollo per quel che concerne quel Territorio.
Art. 14
  1. Le riserve al presente Protocollo, fatte prima della firma dell’Atto finale, sono ammesse se sono state accettate dalla Conferenza a maggioranza dei suoi membri e se sono state registrate nell’atto finale.
  2. Le riserve al presente Protocollo, presentate dopo la firma dell’Atto finale, non sono ammissibili se un terzo degli Stati firmatari, o contraenti, vi si oppone nei modi qui di seguito stabiliti.
  3. Il testo di ogni riserva presentata da uno Stato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite all’atto della firma, del deposito di uno strumento di ratificazione o di adesione, o di ogni notificazione prevista all’articolo 13, sarà comunicato, dal Segretario generale, a tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato il Protocollo o che vi hanno aderito. La riserva non sarà accettata se un terzo di detti Stati vi si oppone entro novanta giorni dalla data della comunicazione. Il Segretario generale informerà tutti quegli Stati di ogni opposizione, come pure dell’accettazione o del rigetto della riserva.
  4. Ogni opposizione fatta da uno Stato che abbia firmato il Protocollo, ma non l’abbia ratificato, cesserà di avere effetto se quello Stato non procederà alla ratificazione entro un termine di nove mesi a contare dalla sua opposizione. Se il fatto che un’opposizione cessa di avere effetto implica l’accettazione della riserva, giusta il paragrafo precedente, il Segretario generale ne informerà gli Stati colà indicati. Nonostante le disposizioni di quel paragrafo, il testo di una riserva non sarà comunicato allo Stato firmatario, il quale non avesse ratificato il Protocollo entro tre anni a contare dalla data della firma apposta in suo nome.
  5. Lo Stato che presenta una riserva potrà ritirarla entro un termine di dodici mesi a contare dalla comunicazione di rigetto, di cui al paragrafo 3, fatta dal Segretario generale secondo la procedura prevista in quel paragrafo. Lo strumento di ratificazione o di adesione o, se ne è il caso, la notificazione prevista all’articolo 13, avrà allora effetto per questo Stato a contare dal ritiro. In attesa del ritiro, lo strumento o, se ne è il caso, la notificazione, sarà senza effetto, a meno che, giusta il paragrafo 4, la riserva non sia ulteriormente accettata.
  6. Le riserve, accettate conformemente al presente articolo, potranno essere ritirate in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale.
  7. Gli Stati contraenti non sono tenuti a accordare allo Stato autore di una riserva i vantaggi previsti nelle disposizioni del Protocollo contro le quali la riserva è stata mossa. Ogni Stato che intendesse usare questa facoltà, deve avvertirne il Segretario generale. Questo ne informa gli Stati firmatari e contraenti.
Art. 15
  1. Ogni controversia tra due o più Stati contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo, sarà, nella misura del possibile, regolata mediante negoziati diretti.
  2. Ogni controversia che non sia stata regolata con negoziati, sarà, chiedendolo uno degli Stati contraenti in causa, sottoposta ad arbitrato e, di conseguenza, presentata a uno o più arbitri scelti di concerto dagli Stati in lite. Se, entro tre mesi a contare dalla domanda di arbitrato, gli Stati in lite non si saranno accordati sulla scelta dell’arbitro, o degli arbitri, qualsiasi Stato in causa potrà domandare al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di designare un arbitro unico cui proporre la controversia.
  3. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri, designati conformemente al numero precedente, obbliga gli Stati contraenti interessati.
Art. 16
  1. Scorso che sia un triennio di validità del Protocollo, ogni Stato contraente potrà, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza intesa a rivedere il presente Protocollo. Il Segretario generale comunicherà questa domanda a tutti gli Stati contraenti e convocherà la conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a contare dalla comunicazione da lui fatta, almeno la metà degli Stati contraenti avrà risposto accettando.
  2. Se una conferenza è convocata, conformemente al paragrafo precedente, il Segretario generale ne avvertirà tutti gli Stati contraenti invitandoli a presentare, entro tre mesi, le proposte che vorrebbero esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale, almeno tre mesi prima dell’apertura di questa, comunicherà a tutti gli Stati contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, come pure il testo delle proposte ricevute.
  3. Il Segretario generale inviterà a ogni conferenza, convocata conformemente al presente articolo, tutti gli Stati contraenti e tutti gli altri Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione speciale.
Art. 17
  1. Ciascun Stato contraente potrà proporre uno o più emendamenti al presente Protocollo. Tutti i disegni di emendamento saranno comunicati al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che li trasmetterà agli Stati contraenti.
  2. Ogni disegno, trasmesso conformemente al paragrafo precedente, sarà ritenuto accettato se nessun Stato contraente vi si sarà opposto entro 6 mesi a contare dalla data in cui il Segretario generale l’aveva trasmesso.
  3. Il Segretario generale informerà, al più presto, tutti gli Stati contraenti delle opposizioni che fossero mosse contro il disegno; qualora non se ne dessero, l’emendamento entrerà in vigore, per tutti gli Stati contraenti, tre mesi dopo spirato il termine di sei mesi, di cui al paragrafo precedente.
Art. 18

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri di detta Organizzazione e a tutti gli altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza:

  1. le firme, ratificazioni e adesioni ricevute conformemente agli articoli 8 e 9;
  2. la data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore, conformemente all’articolo 10;
  3. le disdette ricevute, conformemente all’articolo 11;
  4. l’abrogazione del presente Protocollo, conformemente all’articolo 12;
  5. le notificazioni ricevute, conformemente all’articolo 13;
  6. l’entrata in vigore di ogni emendamento, conformemente all’articolo 17.
Art. 19

L’originale del presente Protocollo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Nuova York, il quattro giugno mille novecento cinquanta quattro, in un solo esemplare, in lingua inglese, spagnuola e francese, i tre testi facendo parimente fede.Il Segretario generale è invitato a curare una traduzione ufficiale del presente Protocollo in lingua russa e in lingua cinese e ad aggiungere i testi russo e cinese ai testi inglese, spagnolo e francese, quando trasmetterà agli Stati le copie certificate conformi, giusta l’articolo 19 del presente Protocollo.(Seguono le firme)

Modello di attestato

(da redigere nella lingua del paese d’esportazione con traduzione in inglese o in francese) (cfr. Protocollo art. 4, n. 1, lett. a)

Attestato per l’importazione, in franchigia temporanea e con dispensa della garanzia o del deposito dei diritti e delle tasse d’importazione, del materiale di propaganda turistica.

. (nome dell’organo) spedisce, mediante il presente attestato, il seguente materiale di propaganda turistica, al rappresentante accreditato (o corrispondente accetto) indicato qui sotto, in importazione temporanea e per riesportazione entro un termine di dodici mesi. Questa spedizione è unicamente intesa a incoraggiare i turisti a visitare il paese di esportazione del presente materiale.

. (nome dell’organo) si impegna a non alienare questo materiale, nè gratuitamente nè onerosamente, senza il consenso dell’Amministrazione delle dogane del paese di importazione e senza avere prima adempito le formalità che quest’Amministrazione potesse esigere.

Questa importazione temporanea è fatta sotto la responsabilità e la garanzia del rappresentante accreditato o del corrispondente accetto designato qui di seguito.

a. Inventario del materiale:

b. Nome e indirizzo del rappresentante accreditato o del corrispondente accetto al quale il materiale è indirizzato.

Data, firma e bollo
dell’organo ufficiale nazionale del turismo
del paese mittente

Campo d’applicazione il 4 aprile 2013

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania9 agosto2010 A7 novembre2010
Algeria*31 ottobre1963 A29 gennaio1964
Argentina19 dicembre198619 marzo1987
Australia6 gennaio1967 A6 giugno1967
Austria30 marzo195628 giugno1956
Barbados5 marzo1971 S30 novembre1966
Belgio21 febbraio195528 giugno1956
Bulgaria7 ottobre1959 A5 gennaio1960
Ceca, Repubblica*2 giugno1993 S1° gennaio1993
Cile15 agosto1974 A13 novembre1974
Cina
Hong Kong6 giugno19971° luglio1997
Macao19 ottobre199920 dicembre1999
Cipro16 maggio1963 S16 agosto1960
Costa Rica4 settembre19633 dicembre1963
Cuba*29 giugno196427 settembre1964
Danimarca13 ottobre1955 A28 giugno1956
Ecuador30 agosto196228 novembre1962
Egitto4 aprile19573 luglio1957
El Salvador18 giugno1958 A16 settembre1958
Figi*31 ottobre1972 S10 ottobre1970
Filippine19 febbraio19609 maggio1960
Finlandia21 giugno1962 A19 settembre1962
Francia24 aprile195923 luglio1959
Germania16 settembre195715 dicembre1957
Ghana16 giugno1958 A14 settembre1958
Giamaica11 novembre1963 S6 agosto1962
Giappone7 settembre195528 giugno1956
Giordania18 dicembre1957 A18 marzo1958
Grecia15 gennaio1974 A15 aprile1974
Haiti12 febbraio195813 maggio1958
India15 febbraio1957 A16 maggio1957
Iran3 aprile1968 A2 luglio1968
Irlanda14 agosto1967 A12 novembre1967
Israele1° agosto1957 A30 ottobre1957
Italia12 febbraio195813 maggio1958
Libano16 marzo1971 A14 giugno1971
Liberia16 settembre2005 A15 dicembre2005
Liechtenstein23 maggio195621 agosto1956
Lituania1° dicembre2005 A1° marzo2006
Lussemburgo21 novembre195619 febbraio1957
Malaysia7 maggio1958 S31 agosto1957
Mali11 giugno1974 A9 settembre1974
Malta*29 luglio1968 S21 settembre1964
Marocco25 settembre1957 A24 dicembre1957
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Messico13 giugno195711 settembre1957
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nepal21 settembre1960 A20 dicembre1960
Nigeria26 giugno1961 S1° ottobre1960
Norvegia10 ottobre1961 A8 gennaio1962
Nuova Zelanda17 agosto1962 A15 novembre1962
Isole Cook21 maggio1963 A19 agosto1963
Niue21 maggio1963 A19 agosto1963
Paesi Bassi7 marzo19585 giugno1958
Aruba7 marzo1958 A5 giugno1958
Curaçao7 marzo1958 A5 giugno1958
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)7 marzo1958 A5 giugno1958
Sint Maarten7 marzo1958 A5 giugno1958
Perù16 gennaio1959 A16 aprile1959
Polonia16 marzo1960 A14 giugno1960
Portogallo*18 settembre1958 A17 dicembre1958
Territori portoghesi d’oltremare18 settembre1958 A17 dicembre1958
Regno Unito27 febbraio195628 giugno1956
Anguilla9 gennaio1961 A9 aprile1961
Gibilterra14 gennaio1958 A14 aprile1958
Isole Vergini britanniche14 gennaio1958 A14 aprile1958
Montserrat14 gennaio1958 A14 aprile1958
Sant’Elena14 gennaio1958 A14 aprile1958
Rep. Centrafricana15 ottobre1962 A13 gennaio1963
Romania*26 gennaio1961 A26 aprile1961
Ruanda1° dicembre1964 S1° luglio1962
Russia17 agosto1959 A15 novembre1959
Salomone, Isole3 settembre1981 S7 luglio1978
Senegal19 aprile1972 A18 luglio1972
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone13 marzo1962 S27 aprile1961
Singapore22 novembre1966 S9 agosto1965
Siria26 marzo1959 A24 giugno1959
Slovacchia*28 maggio1993 S1° gennaio1993
Spagna5 settembre1958 A4 dicembre1958
Svezia11 giugno19579 settembre1957
Svizzera23 maggio195621 agosto1956
Tanzania*22 giugno1964 A20 settembre1964
Tonga11 novembre1977 S4 giugno1970
Trinidad e Tobago11 aprile1966 S31 agosto1962
Tunisia*20 giugno1974 A18 settembre1974
Turchia26 aprile1983 A25 luglio1983
Uganda*15 aprile1965 A14 luglio1965
Ungheria*29 ottobre1963 A27 gennaio1964
*Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1958 743; FF 1955 II 689 ediz. ted. 713 ediz. franc. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 1958 733

  3. RS 0.631.250.21

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