Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo

0.631.250.21Multilateral International Treaty11 set 1957

Conchiusa a Nuova York il 4 giugno 1954
Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19562
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 maggio 1956
Entrata in vigore per la Svizzera l’Il settembre 1957
Emendata con effetto dal 6 giugno 1967

(Stato 20  febbraio 2013)

Gli Stati contraenti,

Mossi dal desiderio di agevolare lo sviluppo del turismo internazionale,

Hanno deciso di conchiudere una Convenzione e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Agli effetti della presente Convenzione, s’intendono:

  1. per «diritti e tasse d’importazione», non soltanto i diritti doganali, ma anche qualsiasi diritto o tassa esigibile a cagione dell’importazione;
  2. per «turista», ogni persona, (senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione) la quale entri nel territorio di uno Stato contraente, diverso da quello nel quale essa abitualmente risiede, e, considerato un periodo di
    dodici mesi, vi soggiorni per almeno ventiquattro ore ma non per più di sei mesi, a condizione che abbia fatto il viaggio per un motivo legittimo, che non sia l’immigrazione, tale: turismo, svago, diporto, salute, famiglia, studio, religione o affari;
  3. per «documento d’importazione temporanea», il documento doganale, destinato ad accertare la garanzia o il deposito dei diritti e delle tasse d’importazione, esigibili in caso di mancata riesportazione degli oggetti temporaneamente importati.
Art. 2
  1. Riservate altre condizioni, stabilite dalla presente Convenzione, ciascun Stato contraente ammetterà in franchigia temporanea di diritti e tasse d’importazione, gli effetti personali importati da un turista, a condizione che essi siano destinati al suo uso personale, che il turista li porti su di sè o nei bagagli che lo accompagnano, che non si dia cagione di temere un abuso e che detti effetti siano riesportati dal turista quando questo lascia il paese.
  2. Per «effetti personali» si intendono tutti gli abiti e altri articoli, nuovi o usati, di cui un turista, tenuto conto delle circostanze del viaggio, può ragionevolmente abbisognare per la propria persona; sono escluse quindi tutte le merci importate a scopo commerciale.
  3. Gli effetti personali comprendono, tra l’altro, i seguenti oggetti, a condizione che possano essere considerati in uso: ˗ gioielli personali; ˗ un apparecchio fotografico e dodici lastre oppure cinque rotoli di pellicola; ˗ un apparecchio cinematografico di ripresa, per formato ridotto, e due bobine; ˗ un binocolo; ˗ un istrumento musicale portatile; ˗ un fonografo portatile con dieci dischi; ˗ un apparecchio portatile di registrazione; ˗ un apparecchio radioricevente portatile; ˗ un apparecchio televisore portatile3; ˗ una macchina per scrivere portatile; ˗ una carrozzella per bambini; ˗ una tenda e l’equipaggiamento per il campeggio;

attrezzi e articoli sportivi (attrezzatura di pesca, un’arma da caccia con cinquanta cartucce, una bicicletta senza motore, una canoa o un caiaco, di 5 metri e 50 al massimo, un paio di sei, due racchette da tennis e altri articoli simili).

Art. 3

Riservate altre condizioni, stabilite dalla presente Convenzione, ciascun Stato contraente, ove non si dia cagione di temere un abuso, ammetterà in franchigia di diritti e tasse d’importazione, i prodotti seguenti che un turista, trasportandoli su di sè o nel suo bagaglio a mano, importasse per suo uso personale:

  1. 200 sigarette, o 50 sigari, o 250 grammi di tabacco, oppure un assortimento di questi prodotti per un massimo di 250 grammi;
  2. una bottiglia di vino di capacità normale e un quarto di litro di bevande spiritose;
  3. un quarto di litro di acqua di colonia e una piccola quantità di profumo.
Art. 4

Riservate altre condizioni, stabilite dalla presente Convenzione, ciascun Stato
contraente accorderà al turista, purchè non si dia cagione di temere un abuso:

  1. l’autorizzazione di importare in transito, senza documenti d’importazione temporanea e per un valore totale di 50 dollari SUA, gli oggetti ricordo che trasportasse su di sè o nei bagagli che lo accompagnano, se detti oggetti non sono destinati a scopi commerciali;
  2. l’autorizzazione di esportare con la dispensa delle formalità per il controllo dei cambi e l’esenzione dei diritti di esportazione e per un valore totale di 100 dollari SUA, gli oggetti ricordo, acquistati nel paese, che trasportasse su di sè o nei bagagli che lo accompagnano, se detti oggetti non sono destinati a scopi commerciali.
Art. 5

Ciascun Stato contraente può esigere un documento d’importazione temporanea per gli oggetti di cui all’articolo 2, i quali fossero di gran valore.

Art. 6

Gli Stati contraenti cureranno di non istituire formalità doganali che potessero ostacolare lo sviluppo del turismo internazionale.

Art. 7

Allo scopo di accelerare le formalità doganali, gli Stati contraenti limitrofi procureranno di abbinare le loro istallazioni doganali e di far coincidere le ore di apertura degli uffici e dei posti di dogana.

Art. 8

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione dei regolamenti di polizia, o altri regolamenti, concernenti l’importazione, la detenzione e il porto di armi e di munizioni.

Art. 9

Ciascun Stato contraente riconosce che i divieti, da esso imposti all’importazione o all’esportazione degli oggetti menzionati nella presente Convenzione, devono applicarsi soltanto in quanto siano fondati su considerazioni che esulano dall’economia e concernono la moralità, la sicurezza, l’igiene o la salute pubbliche, la veterinaria o la fitopatologia.

Art. 10

Le franchigie e altre agevolezze disposte nella presente Convenzione non sono
applicabili al traffico confinario.

Inoltre esse non sono senz’altro applicabili:

  1. per un prodotto, o un oggetto determinato, importato da un turista in quantità eccedenti sensibilmente i limiti qui fissati;
  2. per i turisti che entrano più di una volta al mese nel paese;
  3. per i turisti di età inferiore ai 17 anni.
Art. 11

In caso di frode, contravvenzione o abuso, gli Stati contraenti hanno il diritto di intentare i procedimenti intesi a ricuperare i diritti e le tasse d’importazione dovuti, come pure a imporre le sanzioni nelle quali fossero incorsi i beneficiari di franchigie o di altre facilitazioni.

Art. 12
  1. Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o pratica intese a far usufruire indebitamente una persona, o un oggetto, del trattamento d’importazione previsto dalla presente Convenzione, espone il contravventore alle sanzioni previste dalla legislazione del paese nel quale l’atto è stato commesso.
Art. 13

Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto, per gli Stati contraenti che formano una unione doganale o economica, di stabilire regole particolari applicabili alle persone che risiedono nei paesi così collegati.

Art. 14
  1. La presente Convenzione resterà, fino al 31 dicembre 1954, aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sulle formalità doganali per l’importazione temporanea dei veicoli turistici e sul turismo, tenuta a Nuova York il maggio/giugno 1954 (qui di seguito «Conferenza»).
  2. La presente Convenzione dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratificazione dovranno essere depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 15
  1. A partire dal 1° gennaio 1955, gli Stati di cui all’articolo 14, paragrafo 1, come pure altri Stati così invitati dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, potranno aderire alla presente Convenzione. L’adesione sarà possibile anche per ogni Territorio sotto tutela di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite sia l’Autorità amministrante.
  2. L’adesione si farà mediante il deposito di un istrumento di adesione presso il
    Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 16
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito dell’ultimo di quindici strumenti di ratificazione o di adesione, i quali non rechino riserve che non siano quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 20.
  2. Per ogni Stato che l’avrà ratificata o vi avrà aderito dopo la data di deposito del quindicesimo strumento di ratificazione o di adesione, giusta il paragrafo precedente, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data di deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratificazione o di adesione senza riserve, o con quelle accettate conformemente alle condizioni previste all’articolo 20.
Art. 17
  1. Trascorso che sia il primo triennio di validità della presente Convenzione, ogni Stato contraente potrà disdirla mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La disdetta avrà effetto dopo quindici mesi a contare dalla data alla quale la notificazione ne fu ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 18

La presente Convenzione cesserà d’avere effetto se, a un momento qualsiasi dopo la sua entrata in vigore, il numero degli Stati contraenti sarà, per un periodo di 12 mesi consecutivi, inferiore a otto.

Art. 19
  1. Ciascun Stato potrà, al deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, o in ogni ulteriore momento, dichiarare, mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti o a parte dei Territori che esso rappresenta sul piano internazionale. La Convenzione sarà applicabile ai Territori, citati nella notificazione, o a contare dal novantesimo giorno dopo il ricevimento di essa da parte del Segretario generale, se non v’è riserva alcuna, o a contare dal novantesimo giorno dopo che la notificazione avrà preso effetto, conformemente all’articolo 20, oppure il giorno in cui la Convenzione sarà entrata in vigore per lo Stato in questione; la più tarda di queste date sarà determinante.
  2. Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al paragrafo precedente, una dichiarazione intesa a rendere applicabile la presente Convenzione a un Territorio da esso rappresentato, potrà, conformemente all’articolo 17, disdire la Convenzione per quel che concerne quel Territorio.
Art. 20
  1. Le riserve alla presente Convenzione, fatte prima della firma dell’Atto finale, sono ammesse se sono state accettate dalla Conferenza a maggioranza dei suoi membri e se sono state registrate nell’atto finale.
  2. Le riserve alla presente Convenzione, presentate dopo la firma dell’Atto finale, non sono ammissibili se un terzo degli Stati firmatari, o contraenti, vi si oppone nei modi qui di seguito stabiliti.
  3. Il testo di ogni riserva presentata da uno Stato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite all’atto della firma, del deposito di uno strumento di ratificazione o di adesione, o di ogni notificazione prevista all’articolo 19, sarà
    comunicato, dal Segretario generale, a tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito. La riserva non sarà accettata se un terzo di detti Stati vi si oppone entro novanta giorni dalla data della comunicazione. Il Segretario generale informerà tutti quegli Stati di ogni opposizione, come pure dell’accettazione o del rigetto della riserva.
  4. Ogni opposizione fatta da uno Stato che abbia firmato la Convenzione, ma non l’abbia ratificata, cesserà di avere effetto se quello Stato non procederà alla ratificazione entro un termine di nove mesi a contare dalla sua opposizione. Se il fatto che un’opposizione cessa di avere effetto implica l’accettazione della riserva, giusta il paragrafo precedente, il Segretario generale ne informerà gli Stati colà indicati.
    Nonostante le disposizioni di quel paragrafo, il testo di una riserva non sarà comunicato allo Stato firmatario, il quale non avesse ratificato la Convenzione entro tre anni a contare dalla data della firma apposta in suo nome.
  5. Lo Stato che presenta una riserva potrà ritirarla entro un termine di dodici mesi a contare dalla comunicazione di rigetto, di cui al paragrafo 3, fatta dal Segretario generale secondo la procedura prevista in quel paragrafo. Lo strumento di ratificazione o di adesione o, se ne è il caso, la notificazione prevista all’articolo 19, avrà allora effetto per questo Stato a contare dal ritiro. In attesa del ritiro, lo strumento o, se ne è il caso, la notificazione, sarà senza effetto, a meno che, giusta il paragrafo 4, la riserva non sia ulteriormente accettata.
  6. Le riserve, accettate conformemente al presente articolo, potranno essere ritirate in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale.
  7. Gli Stati contraenti non sono tenuti a accordare allo Stato autore di una riserva i vantaggi previsti nelle disposizioni della Convenzione contro le quali la riserva è stata mossa. Ogni Stato che intendesse usare questa facoltà, deve avvertirne il
    Segretario generale. Questo ne informa gli Stati firmatari e contraenti.
Art. 21
  1. Ogni controversia tra due o più Stati contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, sarà, nella misura del possibile, regolata
    mediante negoziati diretti.
  2. Ogni controversia che non sia stata regolata con negoziati, sarà, chiedendolo uno degli Stati contraenti in causa, sottoposta ad arbitrato e, di conseguenza, presentata a uno o più arbitri scelti di concerto dagli Stati in lite. Se, entro tre mesi a contare dalla domanda di arbitrato, gli Stati in lite non si saranno accordati sulla scelta dell’arbitro, o degli arbitri, qualsiasi Stato in causa potrà domandare al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di designare un arbitro unico cui proporre la controversia.
  3. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri, designati conformemente al numero
    precedente, obbliga gli Stati contraenti interessati.
Art. 22
  1. Scorso che sia un triennio di validità della Convenzione, ogni Stato contraente potrà, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza intesa a rivedere la presente Convenzione. Il Segretario generale comunicherà questa domanda a tutti gli Stati contraenti e convocherà la conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a contare dalla comunicazione da lui fatta, almeno la metà degli Stati contraenti avrà risposto accettando.
  2. Se una conferenza è convocata, conformemente al paragrafo precedente, il
    Segretario generale ne avvertirà tutti gli Stati contraenti invitandoli a presentare, entro tre mesi, le proposte che vorrebbero esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale, almeno tre mesi prima dell’apertura di questa, comunicherà a tutti gli Stati contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, come pure il testo delle proposte ricevute.
  3. Il Segretario generale inviterà a ogni conferenza, convocata conformemente al presente articolo, tutti gli Stati contraenti e tutti gli altri Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione speciale.
Art. 23
  1. Ciascun Stato contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla presente Convenzione. Tutti i disegni di emendamento saranno comunicati al Segretario
    generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che li trasmetterà agli Stati contraenti.
  2. Ogni disegno, trasmesso conformemente al paragrafo precedente, sarà ritenuto accettato se nessun Stato contraente vi si sarà opposto entro 6 mesi a contare dalla data in cui il Segretario generale l’aveva trasmesso.
  3. Il Segretario generale informerà, al più presto, tutti gli Stati contraenti delle
    opposizioni che fossero mosse contro il disegno; qualora non se ne dessero, l’emendamento entrerà in vigore, per tutti gli Stati contraenti, tre mesi dopo spirato il termine di sei mesi, di cui al paragrafo precedente.
Art. 24

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri di detta Organizzazione e a tutti gli altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza:

  1. le firme, ratificazioni e adesioni ricevute conformemente agli articoli 14 e 15;
  2. la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 16;
  3. le disdette ricevute, conformemente all’articolo 17;
  4. l’abrogazione della presente Convenzione, conformemente all’articolo 18;
  5. le notificazioni ricevute, conformemente all’articolo 19;
  6. l’entrata in vigore di ogni emendamento, conformemente all’articolo 23.
Art. 25

L’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli altri Stati invitati a partecipare alla Conferenza.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Nuova York, il quattro giugno millenovecentocinquantaquattro, in un solo esemplare, in lingua inglese, spagnola e francese, i tre testi facendo parimente fede.Il Segretario generale è invitato a curare una traduzione ufficiale della presente Convenzione in lingua russa e in lingua cinese e ad aggiungere i testi russo e cinese ai testi inglese, spagnolo e francese, quando trasmetterà agli Stati le copie certificate conformi, giusta l’articolo 25 della presente Convenzione.

Campo d’applicazione il 20 febbraio 2013

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania9 agosto2010 A7 novembre2010
Algeria*31 ottobre1963 A29 gennaio1964
Argentina19 dicembre198619 marzo1987
Australia6 gennaio1967 A6 aprile1967
Austria30 marzo195611 settembre1957
Barbados5 marzo1971 S30 novembre1966
Belgio21 febbraio195511 settembre1957
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Bulgaria7 ottobre1959 A5 gennaio1960
Cambogia29 novembre195511 settembre1957
Canada1° giugno1955 A11 settembre1957
Cile15 agosto1974 A13 novembre1974
Cina
Hong Kong6 giugno19971° luglio1997
Macao19 ottobre199920 dicembre1999
Cipro16 maggio1963 S16 agosto1960
Costa Rica4 settembre19633 dicembre1963
Croazia31 agosto1994 S8 ottobre1991
Cuba*23 ottobre196321 gennaio1964
Danimarca*13 ottobre1955 A11 settembre1957
Ecuador30 agosto196228 novembre1962
Egitto*4 aprile195711 settembre1957
El Salvador18 giugno1958 A16 settembre1958
Figi31 ottobre1972 S10 ottobre1970
Filippine9 febbraio19609 maggio1960
Finlandia*21 giugno1962 A19 settembre1962
Francia24 aprile195923 luglio1959
Germania16 settembre195715 dicembre1957
Ghana*16 giugno1958 A14 settembre1958
Giamaica11 novembre1963 S6 agosto1962
Giappone7 settembre195511 settembre1957
Giordania18 dicembre1957 A18 marzo1958
Grecia*15 gennaio1974 A15 aprile1974
Haiti*12 febbraio195813 maggio1958
India5 maggio19583 agosto1958
Iran3 aprile1968 A2 luglio1968
Irlanda14 agosto1967 A12 novembre1967
Israele1° agosto1957 A30 ottobre1957
Italia12 febbraio195813 maggio1958
Libano16 marzo1971 A14 giugno1971
Liberia16 settembre2005 A15 dicembre2005
Liechtenstein23 maggio195611 settembre1957
Lituania1° dicembre2005 A1° marzo2006
Lussemburgo21 novembre195611 settembre1957
Malaysia7 maggio1958 S11 settembre1957
Mali1° agosto1973 A30 ottobre1973
Malta3 gennaio1966 S21 settembre1964
Marocco25 settembre1957 A24 dicembre1957
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Messico13 giugno195711 settembre1957
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nepal21 settembre1960 A20 dicembre1960
Nigeria26 giugno1961 S1° ottobre1960
Norvegia10 ottobre1961 A8 gennaio1962
Nuova Zelanda17 agosto1962 A15 novembre1962
Paesi Bassi
Aruba7 marzo1958 A5 giugno1958
Curaçao7 marzo1958 A5 giugno1958
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)7 marzo1958 A5 giugno1958
Sint Maarten7 marzo1958 A5 giugno1958
Perù16 gennaio1959 A16 aprile1959
Polonia*16 marzo1960 A14 giugno1960
Portogallo*18 settembre195817 dicembre1958
Territori portoghesi d'oltremare18 settembre1958 A17 dicembre1958
Regno Unito27 febbraio195611 settembre1957
Anguilla9 gennaio1961 A9 aprile1961
Bermuda14 gennaio1958 A14 aprile1958
Gibilterra14 gennaio1958 A14 aprile1958
Isole Vergini britanniche14 gennaio1958 A14 aprile1958
Montserrat14 gennaio1958 A14 aprile1958
Sant'Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
14 gennaio1958 A14 aprile1958
Rep. Centrafricana15 ottobre1962 A13 gennaio1963
Romania*26 gennaio1961 A26 aprile1961
Ruanda1° dicembre1964 S1° luglio1962
Russia*17 agosto1959 A15 novembre1959
Salomone, Isole3 settembre1981 S7 luglio1978
Senegal*19 aprile1972 A18 luglio1972
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone13 marzo1962 S27 aprile1961
Siria*26 marzo1959 A24 giugno1959
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna18 agosto195816 novembre1958
Sri Lanka28 novembre195511 settembre1957
Stati Uniti25 luglio195611 settembre1957
Isole Vergini americane25 luglio1956 A11 settembre1957
Portorico25 luglio1956 A11 settembre1957
Svezia*11 giugno195711 settembre1957
Svizzera23 maggio195611 settembre1957
Tanzania*22 giugno1964 A20 settembre1964
Tonga11 novembre1977 S4 giugno1970
Trinidad e Tobago11 aprile1966 S31 agosto1962
Tunisia*20 giugno1974 A18 settembre1974
Turchia26 aprile1983 A25 luglio1983
Uganda*15 aprile1965 A14 luglio1965
Ungheria*29 ottobre1963 A27 gennaio1964
Uruguay8 settembre19677 dicembre1967
Vietnam31 gennaio1956 A11 settembre1957
*Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 1958 733

  3. Introdotto con effetto dal 6 giu. 1967 (RU 1975 1245).

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