Convenzione doganale concernente libretti A.T.A. per l’ammissione temporanea delle merci

0.631.244.57Multilateral International Treaty30 lug 1963

(Convenzione A.T.A.)

Conchiusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 7 marzo 19631
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 luglio 1963
Entrata in vigore per la Svizzera il 31 luglio 1963

(Stato 24 settembre 2025)

Preambolo

I Governi firmatari della presente Convenzione,

riuniti dal Consiglio di Cooperazione Doganale e dalle Parti Contraenti dell’«Accordo generale su le Tariffe Doganali e il Commercio»2(GATT) e col concorso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

considerati i desideri dei rappresentanti del commercio internazionale e delle altre cerchie interessate per agevolare le formalità d’importazione temporanea in franchigia;

persuasi che l’adozione di procedure comuni in materia siano di notevole vantaggio per le attività internazionali, commerciali e culturali e garantiscono al sistema doganale delle Parti Contraenti maggiore uniformità,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I Definizioni e riconoscimenti

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati: (a) «diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione; (b) «ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia secondo le condizioni stabilite dalle Convenzioni di cui all’Articolo 3 della presente o da leggi e regolamenti del paese d’importazione; (c) «transito» il trasporto delle merci da un ufficio doganale all’altro sempre sul territorio della medesima Parte Contraente secondo le condizioni, le leggi e i regolamenti da essa stabiliti; (d) «libretto A.T.A.» (carnet A.T.A.) – (Admission Temporaire – Temporary Admission): il documento riprodotto nell’Allegato della presente Convenzione; (e) «associazione emittente» un’associazione riconosciuta dalle autorità doganali d’una Parte Contraente che emette i libretti A.T.A. nel territorio di detta Parte; (f) «associazione garante», un’associazione riconosciuta dalle autorità doganali di una Parte Contraente che fornisce la garanzia nel territorio di detta Parte, sulle somme di cui nell’Articolo 6 della presente Convenzione; (g) «Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale, istituito dalla Convenzione conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 19503; (h) «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

Art. 2

Il riconoscimento dell’associazione emittente previsto alla lettera (e) dell’articolo precedente può essere subordinato alla condizione che il prezzo del libretto A.T.A. corrisponda a quello dei servizi prestati.

Capo II Campo d’applicazione

Art. 3
  1. Ciascuna Parte Contraente accetta, invece dei documenti doganali nazionali e della garanzia sugl’importi di cui all’Articolo 6, ogni libretto A.T.A., valido per il suo territorio e che sia stato rilasciato e impiegato secondo le condizioni stabilite nella presente Convenzione per le merci importate temporaneamente in applicazione: (a) della Convenzione doganale concernente l’importazione temporanea di materiale professionale, conchiusa a Bruxelles l’8 giugno 19614; (b) della Convenzione concernente le agevolezze doganali per l’importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni analoghe, conchiusa a Bruxelles l’8 giugno 19615

semprechè essa faccia parte di dette Convenzioni. 2. Ciascuna Parte Contraente può, inoltre, accettare ogni libretto A.T.A., rilasciato e impiegato alle stesse condizioni, per l’importazione temporanea di merci in applicazione di altre convenzioni internazionali concernenti l’ammissione temporanea o per le operazioni d’ammissione temporanea svolte in applicazione di leggi e regolamenti nazionali. 3. Ciascuna Parte Contraente può accettare per il transito ogni libretto A.T.A., rilasciato e impiegato alle stesse condizioni. 4. Il libretto A.T.A. non può essere impiegato per l’importazione di merce destinata ad essere riparata o migliorata.

Capo III Emissione e impiego dei libretti A.T.A.

Art. 4
  1. Le associazioni emittenti non possono concedere dei libretti A.T.A. con validità superiore ad un anno a contare dalla data di emissione. Esse indicano sulla copertina del libretto il nome dei paesi nei quali è valido e le rispettive associazioni garanti.
  2. Dopo la concessione del libretto A.T.A. non può più essere aggiunta nessuna merce sull’elenco indicato a tergo della copertina o sui fogli suppletivi allegati (elenco generale).
  3. Tutte le formalità necessarie all’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione possono essere svolte elettronicamente mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati approvate dalle Parti contraenti*.* 6
Art. 5

Il termine previsto per la riesportazione della merce non può superare il limite di validità del libretto A.T.A.

Capo IV Garanzia

Art. 6
  1. Ogni associazione garante assicura, alle autorità doganali del territorio nel quale ha la sede, il pagamento dell’ammontare dei diritti d’importazione e d’altre somme esigibili in caso di violazione delle condizioni stabilite per l’ammissione temporanea o il transito di merci con libretti A.T.A. emessi dall’associazione emittente corrispondente. L’associazione garante risponde solidalmente col debitore per il pagamento di dette somme.
  2. L’associazione garante non è tenuta al pagamento d’una somma maggiore del dieci per cento dell’ammontare dei diritti di importazione.
  3. Quando lo scarico del libretto A.T.A. sia stato concesso senza riserva dalle autorità doganali, queste non possono più esigere dall’associazione garante il pagamento delle somme menzionate al numero 1, per quanto concernono dette merci. Nondimeno, la garanzia dell’associazione può ancora essere fatta valere successivamente, se si accertasse che lo scarico del libretto sia stato ottenuto per abuso o con frode, oppure che siano state violate le condizioni con le quali erano stati accordati l’importazione temporanea o il transito.
  4. In nessun caso l’autorità doganale può esigere dall’associazione il pagamento delle somme menzionate al numero 1, quando il reclamo è avvenuto dopo un anno a contare dalla scadenza del libretto.

Capo V Sanazione dei libretti A.T.A.

Art. 7
  1. La prova della riesportazione delle merci in conformità delle norme della presente Convenzione e di ogni altro scarico regolare del libretto A.T.A. deve essere fornita dall’associazione garante nel termine di sei mesi dalla data in cui l’autorità doganale reclama il pagamento della somma menzionata all’Articolo 6, numero I.
  2. Se questa prova non è fornita nel termine prescritto, l’associazione garante deve depositare senz’indugio, o pagare temporaneamente queste somme. Il deposito o il pagamento diverrà definitivo dopo tre mesi dal giorno in cui è stato operato. Durante il decorso di questo termine, l’associazione garante può ancora fornire le prove di cui al numero precedente allo scopo d’ottenere la restituzione delle somme depositate o pagate.
  3. Nei paesi in cui la legislazione non preveda l’ordinamento di deposito o di pagamento temporaneo di diritti d’importazione, le riscossioni fatte secondo le disposizioni del numero precedente sono considerate definitive; nondimeno le somme riscosse possono essere restituite, qualora nel termine di tre mesi a contare dal giorno del pagamento siano fornite le prove previste al numero 1.
Art. 8
  1. La prova della riesportazione delle merci trattate con libretto A.T.A., è fornita dal certificato di riesportazione apposto sul libretto dalle autorità doganali del paese che ha accordato l’ammissione temporanea.
  2. Se non è certificato che le merci siano state riesportate conformemente al numero 1, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare anche a libretto scaduto, come prova di riesportazione: (a) le menzioni fatte sul libretto A.T.A. dalle autorità doganali di un’altra Parte Contraente per l’importazione o la reimportazione, oppure un certificato delle stesse autorità fondato sulle annotazioni fatte su un tagliando staccato dal libretto stesso semprechè dette annotazioni si riferiscano a importazioni o reimportazioni che siano accertabilmente avvenute dopo la riesportazione per cui si deve fornire la prova; (b) qualsiasi altra dimostrazione che le merci si trovano fuori da questo paese.
  3. Nel caso che le autorità doganali d’una Parte Contraente dispensino dalla riesportazione talune merci ammesse temporaneamente e trattate con libretto A.T.A., l’associazione garante è liberata dai suoi obblighi solo quando dette autorità hanno certificato nel libretto stesso l’avvenuta variazione.
Art. 9

Nei casi previsti nell’Articolo 8, numero 2, le autorità doganali si riservano il diritto di riscuotere una tassa sanatoria.

Capo VI Disposizioni varie

Art. 10

I visti dei libretti A.T.A. impiegati conformemente alle condizioni previste dalla presente Convenzione sono esenti da tasse, semprechè l’operazione avvenga in un ufficio o posto doganale durante le ore d’apertura normale.

Art. 11

Nel caso di distruzione, perdita o furto d’un libretto A.T.A. concernente delle merci che si trovano nel territorio di una Parte Contraente, le autorità doganali di detta Parte, su domanda dell’associazione emittente accettano, con riserva delle loro condizioni, la sostituzione del libretto mediante un titolo che abbia la stessa validità.

Art. 12
  1. L’obbligo di riesportare la merce ammessa temporaneamente è sospeso fin tanto che questa può essere riesportata in seguito a pignoramento, non però promosso da parte di privati.
  2. Le autorità doganali notificano, secondo le possibilità, all’associazione garante i pignoramenti da esse promossi o chiesti, di merci trattate con libretto A.T.A. garantito da questa associazione, e l’avvertono circa i provvedimenti che esse intendono adottare.
Art. 13

I libretti A.T.A. o parte di essi spediti alle associazioni garanti dalle associazioni corrispondenti straniere, dalle organizzazioni internazionali o dalle autorità doganali d’una Parte, sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d’importazione, senza divieti né restrizioni d’importazione. Agevolazioni analoghe sono concesse per l’esportazione.

Art. 14

I territori di Parti Contraenti, costituitesi in unione doganale od economica, possono essere considerati, per l’applicazione della presente Convenzione, come un solo territorio.

Art. 15

Nel. caso di frode, infrazione o abuso, le Parti Contraenti hanno il diritto, nonostante le disposizioni della presente Convenzione, di perseguire coloro che si valgano d’un libretto A.T.A., allo scopo di conseguire il pagamento di diritti d’importazione e d’altre somme esigibili, oppure di infliggere le pene spettanti a tali persone. In questa parte, le associazioni garanti presteranno aiuto alle autorità doganali.

Art. 16

L’Allegato alla presente Convenzione è parte integrante della stessa.

Art. 17

Le disposizioni della presente Convenzione costituiscono agevolezze minime e non menomano l’applicazione delle ulteriori agevolezze che talune Parti Contraenti già accordano o volessero accordare, in virtù di disposizioni unilaterali o di accordi.

Capo VII Clausole finali

Art. 18
  1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi.
  2. Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio (dappresso: Segretario del Consiglio) ed avranno luogo, salvo decisione contraria, presso la sede di detto Consiglio.
  3. L’assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno. Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti.
  4. Il quorum dell’assemblea è costituito dai rappresentati di un terzo delle Parti Contraenti*.* 7
Art. 19
  1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.
  2. Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta, dalle Parti in causa, alle Parti Contraenti, riunite giusta le condizioni dell’Articolo 18, che l’esamineranno ed esprimeranno i loro pareri alfine di ricomporla.
  3. Le Parti in litigio possono convenire a priori d’accettare i pareri delle Parti Contraenti.
Art. 20
  1. Il Governo di ciascuno Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni speciali può divenire Parte Contraente della presente Convenzione: (a) firmandola, senza riserva di ratificazione; (b) ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione; (c) aderendovi.
  2. La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 luglio 1962, a Bruxelles, presso la sede del Consiglio di Cooperazione Doganale, per i Governi degli Stati di cui al numero I. Dopo tale data essa è aperta alla loro adesione.
  3. Nel caso di cui al numero 1, lettera (b), la Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
  4. Su invito del Segretario del Consiglio, conseguente a domanda delle Parti Contraenti, ciascuno Stato non membro delle organizzazioni indicate al numero 1, può divenire Parte Contraente della Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.
  5. Gli istrumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario del Consiglio.
Art. 21
  1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei paesi, menzionati nel numero 1 dell’Articolo 20, l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.
  2. Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione.
Art. 22
  1. La presente Convenzione è conchiusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall’entrata in vigore, stabilita conformemente all’Articolo 21.
  2. La disdetta deve essere notificata mediante istrumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.
  3. La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l’istrumento.
  4. Se una Parte Contraente disdice la presente Convenzione giusta il numero 1, o fa una notificazione in applicazione degli Articoli 23, numero 2, lettera (b), o 25, numero 2, ogni libretto A.T.A. concesso prima dell’entrata in vigore della disdetta o notificazione resta valido e l’associazione garante ne risponde.
Art. 23
  1. All’atto della firma o ratifica della presente Convenzione oppure nell’aderirvi o più tardi, ogni Stato che decide d’accettare i libretti A.T.A. nelle condizioni previste all’Articolo 3, numeri 2 e 3, lo notifica al Segretario del Consiglio precisando i casi in cui esso s’impegna ad accettarli e indicando la data in cui l’accettazione ha effetto.
  2. Altre notificazioni simili possono essere indirizzate al Segretario del Consiglio: (a) per estendere il campo d’applicazione delle notificazioni precedenti; (b) per restringere il campo d’applicazione delle notificazioni precedenti o per annullarle, tenuto conto delle disposizioni dell’Articolo 22 numero 4.0
Art. 24
  1. Le Parti Contraenti riunite giusta l’Articolo 18 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
  2. Il testo di ogni disegno d’emendamento è comunicato, dal Segretario del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, ai Governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all’UNESCO.
  3. Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d’emendamento, ogni Parte Contraente può far presente al Segretario del Consiglio: (a) che essa ha delle obiezioni circa l’emendamento proposto; (b) che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d’accettazione.
  4. Finché una Parte Contraente non ha notificato al Segretario del Consiglio la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 3, lettera (b), essa può, per un periodo di nove mesi a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero, fare obiezione all’emendamento proposto.
  5. L’obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 3 e 4 equivale alla non accettazione dell’emendamento.
  6. Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 3 e 4, l’emendamento è considerato accettato: (a) alla scadenza del termine indicato al numero 3; (b) se invece una o più parti avessero applicato la disposizione del numero 3, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti: (i) sei mesi dalla data in cui tutte le Parti Contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l’accettazione al Segretario del Consiglio, semprechè le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3; (ii) a scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.
  7. Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d’accettazione.
  8. Il Segretario del Consiglio notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti Contraenti se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 3, lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono l’obiezione o fecero riserva.
  9. Ciascuno Stato, che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce, accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell’istrumento.
Art. 25
  1. Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio che la Convenzione è applicabile all’insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario del Consiglio, ma non prima dell’entrata in vigore della Convenzione per detto paese.
  2. Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, presso il Segretario del Consiglio, conformemente all’Articolo 22.
Art. 26
  1. Ogni Stato può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione oppure nell’aderirvi, o ancora dopo essere divenuto Parte Contraente, dichiarare mediante notificazione al Segretario del Consiglio che non accetta, secondo le condizioni previste nella Convenzione, i libretti A.T.A. per il traffico postale. Tale notificazione prende effetto dopo novanta giorni dal recapito.
  2. Ogni Parte Contraente che abbia significato una riserva secondo il numero 1, può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio.
  3. Non è ammessa alcun’altra riserva circa la presente Convenzione.
Art. 27

Il Segretario del Consiglio notifica alle Parti Contraenti come anche a tutti i paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all’UNESCO: (a) le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’Articolo 20; (b) la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’Articolo 21; (c) le disdette secondo l’Articolo 22; (d) le notificazioni secondo l’Articolo 23; (e) gli emendamenti accettati e l’entrata in vigore conformemente all’Articolo 24; (f) le notificazioni ricevute secondo l’Articolo 25; (g) le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’Articolo 26 e la data per cui le riserve hanno effetto oppure sono levate.

Art. 28

Giusta l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite8, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, su richiesta del Segretario del Consiglio.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, il sei dicembre millenovecentosessantuno, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede, e in un solo esemplare depositato presso il Segretario del Consiglio, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i paesi di cui all’Articolo 20, numero I.(Seguono le firme)

Modello dei libretti A.T.A.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Algeria2 luglio1973 A2 ottobre1973
Andorra2 settembre1998 A1° dicembre1998
Australia*14 giugno196714 settembre1967
Austria20 maggio196321 agosto1963
Belarus7 maggio1998 A5 agosto1998
Belgio22 febbraio1966 A22 maggio1966
Bulgaria31 luglio1964 A1° novembre1964
Canada10 luglio1972 A10 ottobre1972
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Cina*27 agosto1993 A25 novembre1993
Hong Konga1° luglio19971° luglio1997
Macao15 giugno201015 giugno2010
Cipro25 ottobre1976 A25 gennaio1977
Corea (Sud)4 aprile1978 A4 luglio1978
Côte d’Ivoire14 giugno1962 F30 luglio1963
Croazia29 settembre1994 A29 dicembre1994
Cuba24 settembre196325 dicembre1963
Danimarca*14 aprile196515 luglio1965
Isole Faeröer14 aprile196515 luglio1965
Egitto11 gennaio1968 A11 aprile1968
Finlandia1° agosto1964 A2 novembre1964
Francia20 dicembre1962 A30 luglio1963
Germania15 ottobre196516 gennaio1966
Giappone1° agosto1973 A1° novembre1973
Grecia23 ottobre1975 A23 gennaio1976
India5 luglio1989 A5 ottobre1989
Iran16 aprile1968 A16 luglio1968
Irlanda*15 aprile1965 A16 luglio1965
Islanda16 giugno1970 A16 settembre1970
Israele25 agosto1966 A25 novembre1966
Italia19 giugno196420 settembre1964
Lesotho10 maggio1983 A8 agosto1983
Libano11 dicembre1979 A11 marzo1980
Liechtenstein30 aprile196330 luglio1963
Lussemburgo10 giugno1966 A10 settembre1966
Macedonia del Nord3 aprile1996 A2 luglio1996
Malaysia13 giugno1988 A13 settembre1988
Malta22 novembre1983 A22 febbraio1984
Marocco19 novembre1996 A17 febbraio1997
Maurizio22 aprile1982 A21 luglio1982
Messico13 novembre2000 A14 febbraio2001
Niger8 dicembre1978 A8 marzo1979
Nigeria1° ottobre1973 A1° gennaio1974
Norvegia29 ottobre1964 A30 gennaio1965
Nuova Zelanda*28 novembre1977 A28 febbraio1978
Paesi Bassi17 gennaio1964 A18 aprile1964
Aruba17 gennaio1964 A18 aprile1964
Curaçao17 gennaio1964 A18 aprile1964
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba
17 gennaio1964 A18 aprile1964
Sint Maarten17 gennaio1964 A18 aprile1964
Polonia*19 luglio1969 A19 ottobre1969
Portogallo20 aprile196620 luglio1966
Regno Unito*19 luglio196320 ottobre1963
Gibilterra*2 dicembre1968 A2 marzo1969
Guernesey19 luglio1963 A20 ottobre1963
Isola di Man19 luglio1963 A20 ottobre1963
Jersey19 luglio1963 A20 ottobre1963
Romania7 marzo1967 A7 giugno1967
Russia18 aprile1996 A18 luglio1996
Senegal14 ottobre1977 A14 gennaio1978
Serbia27 dicembre2001 A27 marzo2002
Seycelles15 novembre2023 A15 febbraio2024
Singapore14 novembre1983 A14 febbraio1984
Slovacchia5 febbraio1993 S5 febbraio1993
Slovenia23 novembre1992 A23 febbraio1993
Spagna6 aprile19647 luglio1964
Sri Lanka14 luglio1981 A14 ottobre1981
Stati Uniti*3 dicembre1968 A3 marzo1969
Sudafrica*18 dicembre1975 A18 marzo1976
Svezia19 marzo196420 giugno1964
Svizzera*30 aprile196330 luglio1963
Thailandia30 settembre1994 A30 dicembre1994
Trinidad e Tobago5 gennaio1981 A5 aprile1981
Tunisia10 marzo1971 A10 giugno1971
Turchia*23 agosto1974 A23 novembre1974
Ungheria22 novembre1965 A23 febbraio1966
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale delle dogane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, oppure ottenuti presso la Direzione delle Dogane, Sezione Affari Internazionali, 3003 Berna.
a Dal 20 ott. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
Svizzera La Convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

Footnotes

  1. Art. 1 del DF del 7 mar. 1963 (RU 1963 459).

  2. RS 0.632.21

  3. RS 0.631.121.2

  4. RS 0.631.244.54

  5. RS 0.631.244.56

  6. Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 25 gen. 2017, in vigore per la Svizzera il 13 ago. 2017 (RU 2018 893). Correzioni del 6 mar. 2018 (RU 2018 991) e del 20 mar. 2018 (RU 2018 1175).

  7. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 25 gen. 2017, in vigore per la Svizzera il 13 ago. 2017 (RU 2018 893). Correzioni del 6 mar. 2018 (RU 2018 991) e del 20 mar. 2018 (RU 2018 1175).

  8. RS 0.120

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