Convenzione doganale concernente le agevolezze per l’importazione di merci da esporre o impiegare in esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni analoghe

0.631.244.56Multilateral International Treaty31 lug 1963

Conchiusa a Bruxelles l’8 giugno 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 7 marzo 19631
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 aprile 1963
Entrata in vigore per la Svizzera il 31 luglio 1963

(Stato 29 gennaio 2020)

Preambolo

I Governi firmatari della presente Convenzione,

Riuniti dal Consiglio di Cooperazione Doganale e col concorso della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (C.E.E.) e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO),

Considerati i desideri dei rappresentanti del commercio internazionale e delle altre cerchie interessate,

Desiderosi di agevolare la presentazione di merci a esposizioni, fiere, congressi o altre manifestazioni analoghe di carattere commerciale, tecnico, religioso, educativo, scientifico, culturale o filantropico,

Persuasi che l’adozione d’un ordinamento, generale concernente il trattamento doganale di dette merci rechi vantaggi sostanziali al commercio internazionale favorendo lo scambio di idee e conoscenze,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati: (a) «manifestazioni»: 1. le esposizioni, fiere, saloni mostre e rassegne analoghe del commercio, industria agricola e artigianato; 2. le esposizioni o manifestazioni indette principalmente a scopo filantropico; 3. le esposizioni o manifestazioni indette a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o per agevolare l’intesa tra i vari popoli; 4. le riunioni dei rappresentanti delle organizzazioni o dei gruppi internazionali; 5. le cerimonie e le manifestazioni ufficiali o commemorative; eccettuate le esposizioni private in negozi o locali commerciali per promuovere la vendita di merci estere; (b) «diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione; (c) «ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l’onere della riesportazione; (d) «Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale istituito dalla Convenzione del 15 dicembre 19502; (e) «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

Capo II Ammissione temporanea

Art. 2
  1. L’ammissione temporanea è concessa per: (a) le merci da esporre o da presentare a manifestazioni; (b) le merci che servono a presentare i prodotti stranieri in una manifestazione, come: (i) l’occorrente per eseguire dimostrazioni con macchine e apparecchi stranieri; (ii) il materiale da costruzione e decorativo, compreso l’impianto elettrico per gli stand provvisori degli espositori stranieri; (iii) il materiale pubblicitario e dimostrativo manifestamente destinato alla pubblicità delle merci straniere esposte, come registrazioni, pellicole cinematografiche e diapositive nonchè le apparecchiature per utilizzarli; (c) il materiale – compresi gli apparecchi di traduzione e di registrazione e le pellicole cinematografiche di carattere educativo, scientifico o culturale – impiegato per riunioni, conferenze e congressi internazionali.
  2. Le agevolazioni di cui al numero 1, sono concesse alla condizione che: (a) le merci siano identificabili all’atto della riesportazione; (b) il numero e la quantità d’articoli identici importati sia adeguato allo scopo; (c) le autorità doganali del paese che accorda l’importazione temporanea giudichino adempiute le condizioni poste dalla presente Convenzione.
Art. 3

Fintanto che beneficiano delle agevolezze previste nella presente Convenzione, le merci ammesse all’importazione temporanea non possono essere: (a) prestate, affittate o altrimenti impiegate contro rimunerazione; (b) trasportate fuori dal luogo della manifestazione.

Art. 4
  1. Le merci ammesse temporaneamente devono essere riesportate entro sei mesi dalla data d’importazione. Tuttavia le autorità doganali del paese che accorda l’importazione possono, tenuto conto delle circostanze e in particolare della durata e del genere della manifestazione, ordinare la riduzione del periodo di ammissione temporanea fino ad un mese dopo la chiusura della manifestazione.
  2. Le autorità doganali possono derogare alle disposizioni del capoverso 1 permettendo che la merce importata temporaneamente e destinata ad essere esposta o impiegata in un’altra manifestazione nello stesso paese, vi rimanga, semprechè siano adempiute le condizioni previste dalle leggi o da altre prescrizioni di questo paese e la riesportazione avvenga al più tardi entro un anno dalla data d’importazione.
  3. Se esistono motivi validi, le autorità doganali possono, nei limiti previsti dalle legge e i regolamenti in vigore nel paese d’importazione temporanea, concedere dei periodi più lunghi di quelli stabiliti ai numeri 1 e 2 oppure prorogare il termine iniziale.
  4. L’obbligo di riesportare la merce ammessa temporaneamente è sospeso fintanto che questa, in seguito a pignoramento, non però promosso da parte di privati, non può essere riesportata.
Art. 5
  1. Nonostante l’obbligo della riesportazione previsto, questa non sarà richiesta, se la merce è facilmente deperibile, di scarso valore oppure gravemente danneggiata, purché, conformemente alle disposizioni delle autorità doganali: (a) sia assoggettata ai diritti e tasse d’importazione pertinenti; (b) sia abbandonata, franca da ogni spesa, al fisco del paese d’importazione temporanea, oppure (c) sia distrutta sotto vigilanza ufficiale e non a spese del fisco del paese d’importazione temporanea.
  2. Invece di essere riesportata, la merce può subire altra destinazione e segnatamente essere consumata nel paese, semprechè siano adempiute le condizioni e le formalità che le leggi e i regolamenti del paese d’importazione temporanea prescrivono per l’importazione diretta della stessa merce.

Capo III Liberazione dal pagamento dei dazi d’importazione

Art. 6
  1. Salvo che sia stata notificata una riserva giusta l’Articolo 23 della presente Convenzione, non sono riscossi i dazi né sono applicati i divieti e le limitazioni d’importazione e tanto meno non è richiesta la riesportazione in caso d’ammissione temporanea, per le merci seguenti: (a) piccoli campioni, compresi i provini di alimenti e bevande, che rappresentano merci straniere esposte in una manifestazione e che sono stati importati come tali oppure siano ricavati sul posto della manifestazione da merci importate alla rinfusa, semprechè: (i) sia la fornitura dall’estero sia la distribuzione ad uso personale durante la manifestazione avvengano gratuitamente; (ii) detti prodotti siano identificabili come campioni pubblicitari di esiguo valore; (iii) non siano commerciabili oppure siano almeno confezionati in imballaggi notevolmente più ridotti di quelli comuni destinati alla vendita al minuto; (iv) se non imballati, giusta la lettera precedente, e trattandosi di provini alimentari o di bevande, siano consumati sul luogo della manifestazione; e (v) le autorità doganali del paese d’importazione considerino che il quantitativo della merce e il suo valore siano adeguati al genere della manifestazione come anche al numero dei visitatori e alla importanza circa la partecipazione dell’espositore interessato; (b) merci importate esclusivamente per dimostrazione oppure che servono alla dimostrazione di macchine e apparecchi stranieri presentati alla manifestazione, semprechè dette merci vadano consunte o distrutte nel corso della dimostrazione e il loro valore complessivo come anche la quantità siano adeguati al genere della manifestazione, al numero dei visitatori e all’importanza circa la partecipazione dell’espositore interessato; (c) prodotti di esiguo valore (pitture, vernici, tappezzerie) usati nella costruzione, decorazione e istallazione degli stand provvisori; (d) stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari (illustrati e no) e le fotografie non incorniciate, destinati alle pubblicità per le merci estere esposte alla manifestazione, purché: (i) sia la fornitura dall’estero sia la distribuzione al pubblico durante la manifestazione avvengano gratuitamente; (ii) le autorità doganali del paese d’importazione considerino che il quantitativo della merce e il suo valore siano adeguati al genere della manifestazione come anche al numero dei visitatori e alla importanza circa la partecipazione dell’espositore interessato.
  2. Le disposizioni del numero precedente non sono applicabili alle bevande alcooliche, ai tabacchi e ai combustibili.
Art. 7

Gli incarti, gli archivi, i moduli e le altre documentazioni impiegati in occasione di riunioni, conferenze o congressi internazionali sono esentati dai diritti d’importazione e non sottostanno né a limitazione né a divieto d’importazione.

Capo IV Riduzione delle formalità

Art. 8

Ciascuna Parte Contraente riduce al minimo le formalità doganali concernenti le agevolazioni previste nella presente Convenzione e ne pubblica al più presto i regolamenti.

Art. 9
  1. Ove una Parte Contraente richieda una garanzia circa l’adempimento delle condizioni imposte per beneficiare delle agevolazioni previste nella presente Convenzione, l’importo di detta garanzia non deve superare di più del 10 % quello concernente i diritti d’importazione.
  2. Tuttavia detta Parte cercherà di accettare, ogni qualvolta sia possibile, che alla singola garanzia sia sostituita quella complessiva fornita dagli organizzatori o da altre persone riconosciute dalle autorità doganali.
Art. 10
  1. Sia all’entrata sia all’uscita, le operazioni di accertamento e di sdoganamento delle merci presentate o impiegate in una manifestazione, devono, ogni qualvolta ciò sia possibile, essere svolte sul luogo della stessa.
  2. Per tale scopo ciascuna Parte Contraente cercherà, tenuto conto dell’importanza della manifestazione, di aprire, per un periodo adeguato, un ufficio doganale sul luogo della stessa.
  3. La riesportazione delle merci temporaneamente ammesse può avvenire in una o più volte attraverso qualsiasi ufficio doganale, anche diverso da quello d’importazione, purché esso sia aperto a queste operazioni e l’importatore non si sia impegnato, per usufruire della procedura ridotta, di riesportare la merce attraverso il medesimo ufficio doganale.

Capo V Disposizioni varie

Art. 11

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ai prodotti ricavati durante la manifestazione per la dimostrazione di macchine e apparecchi esposti.

Art. 12

Le disposizioni della presente Convenzione costituiscono agevolezze minime e non menomano l’applicazione delle ulteriori agevolezze che talune Parti Contraenti già accordano o volessero accordare, in virtù di disposizioni unilaterali o di accordi.

Art. 13

I territori di Parti Contraenti, costituitesi in unione doganale od economica, possono essere considerati, per l’applicazione della presente Convenzione come un solo territorio.

Art. 14

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all’applicazione

(a) delle disposizioni, non doganali, nazionali o convenzionali che concernono l’organizzazione di manifestazioni; (b) di restrizioni, divieti e controlli che derivano dagli ordinamenti nazionali fondati su considerazioni che attengono alla moralità, alla sicurezza o alla sanità pubblica oppure su motivi d’ordine veterinario, fitopatologico o concernenti la protezione dei brevetti, marchi di fabbrica o diritti d’autore.

Art. 15

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio, da cui consegua, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sugli ordinamenti d’importazione previsti nella presente Convenzione, implica la punibilità del contravventore, secondo la legislazione del paese dove l’infrazione è stata commessa, e il pagamento dei diritti d’importazione esigibili.

Capo VI Clausole finali

Art. 16
  1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi.
  2. Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio (dappresso: Segretario del Consiglio) ed avranno luogo, salvo altra decisione delle Parti, presso la sede di detto Consiglio.
  3. L’assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno. Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti.
  4. L’assemblea è in numero quando la maggioranza delle Parti è rappresentata.
Art. 17
  1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.
  2. Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta, dalle Parti in causa, alle Parti Contraenti riunitesi come previsto nell’Articolo 16, che l’esamineranno ed esprimeranno i loro pareri alfine di ricomporla.
  3. Le Parti in litigio possono convenire a priori d’accettare i pareri delle Parti Contraenti.
Art. 18
  1. Ciascuno Stato membro del Consiglio o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite oppure delle sue istituzioni speciali, può divenire Parte Contraente della presente Convenzione: (a) firmandola, senza riserva di ratificazione; (b) ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione; (c) aderendovi.
  2. La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 marzo 1962, a Bruxelles, presso la sede del Consiglio, per i Governi degli Stati di cui al numero 1. Dopo tale data essa è aperta alla loro adesione.
  3. Nel caso di cui al numero 1, lettera (b), la Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
  4. Su invito del Segretario del Consiglio, conseguente a domanda delle Parti Contraenti, ciascuno Stato non membro delle organizzazioni indicate al numero 1, può divenire Parte Contraente della Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.
  5. Gli istrumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario del Consiglio.
Art. 19
  1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei paesi, menzionati nel numero 1 dell’Articolo 18, l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.
  2. Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento.
Art. 20
  1. La presente Convenzione è conchiusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall’entrata in vigore, stabilita conformemente all’Articolo 19.
  2. La disdetta deve essere notificata mediante istrumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.
  3. La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l’istrumento.
Art. 21
  1. Le Parti Contraenti, riunite come previsto nell’Articolo 16, possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
  2. Il testo di ogni disegno d’emendamento è comunicato dal Segretario del Consiglio a tutte le Parti Contraenti, a tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite e all’UNESCO.
  3. Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d’emendamento, ogni Parte Contraente può far presente al Segretario del Consiglio: (a) che essa ha delle obiezioni circa l’emendamento proposto; (b) che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d’accettazione.
  4. Finché una Parte Contraente non ha notificato al Segretario del Consiglio la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 3, lettera (b), essa può per un periodo di nove mesi a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero fare obiezione all’emendamento proposto.
  5. L’obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 3 e 4 equivale alla non accettazione dell’emendamento.
  6. Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 3 e 4, l’emendamento è considerato accettato: (a) alla scadenza del termine indicato al numero 3; (b) se invece una o più parti avessero applicato la disposizione del numero 3, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti: (i) sei mesi dalla data in cui tutte le Parti Contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l’accettazione al Segretario del Consiglio, semprechè le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3, (ii) la scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.
  7. Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d’accettazione.
  8. Il Segretario del Consiglio notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti Contraenti se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 3, lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono l’obiezione o fecero riserva.
  9. Ciascuno Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell’istrumento.
Art. 22
  1. Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio, che la Convenzione è applicabile all’insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario del Consiglio, ma non prima dell’entrata in vigore della Convenzione per detto paese.
  2. Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, presso il Segretario del Consiglio, conformemente all’Articolo 20.
Art. 23
  1. Ogni Parte Contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi o ancora dopo, notificare al Segretario del Consiglio che non si considera vincolata all’Articolo 6, numero 1, lettera (a). Nella notificazione, che entra in vigore il novantesimo giorno dal recapito, devono essere indicate le merci per cui è fatta questa riserva.
  2. Le altre Parti Contraenti non sono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 6, numero 1, lettera (a), verso quella Parte che ne abbia fatto riserva e per le merci specificate nella notificazione.
  3. Ogni Parte Contraente che abbia significato una riserva secondo il numero 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio.
  4. Non è ammessa alcun’altra riserva circa la presente Convenzione.
Art. 24

Il Segretario del Consiglio notifica a tutti i paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite: (a) le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’Articolo 18; (b) la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’Articolo 19; (c) le disdette secondo l’articolo 20; (d) l’accettazione e l’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’Articolo 21; (e) le notificazioni ricevute secondo l’Articolo 22; (f) le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’Articolo 23, numeri 1 e 3, come anche la data dell’entrata in vigore o della levata delle riserve.

Art. 25

Giusta l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, su richiesta del Segretario del Consiglio.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 1961, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede, e in un solo esemplare depositato presso il Segretario del Consiglio, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i Paesi di cui all’Articolo 18 numero 1.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeria31 ottobre1988 A31 gennaio1989
Australia20 dicembre196221 marzo1963
Austria20 settembre196221 dicembre1962
Bahrein24 gennaio1997 A24 aprile1997
Belgio6 luglio1967 A6 ottobre1967
Bulgaria31 luglio1964 A1° novembre1964
Cambogia20 febbraio1963 A21 maggio1963
Cina27 agosto1993 A25 novembre1993
Hong Konga1° luglio19971° luglio1997
Cipro15 dicembre1972 A15 marzo1973
Corea (Sud)21 ottobre1975 A21 gennaio1976
Croazia29 settembre1994 A29 dicembre1994
Cuba2 maggio19623 agosto1962
Côte d’Ivoire*2 giugno1978 A2 settembre1978
Danimarca*14 aprile196515 luglio1965
Egitto25 marzo1963 A26 giugno1963
Finlandia1° agosto1964 A2 novembre1964
Francia22 giugno196423 settembre1964
Germania9 giugno19679 settembre1967
Giappone1° agosto1973 A1° novembre1973
Grecia19 luglio1962 A20 ottobre1962
India*20 giugno1988 A20 settembre1988
Iran16 aprile196816 luglio1968
Irlanda15 aprile1965 A16 luglio1965
Islanda8 dicembre1970 A8 marzo1971
Israele16 dicembre1964 A17 marzo1965
Italia*9 novembre196310 febbraio1964
Lesotho27 gennaio1982 A27 aprile1982
Libano11 dicembre1979 A11 marzo1980
Liechtenstein31 luglio1963
Lussemburgo16 febbraio1971 A16 maggio1971
Macedonia del Nord3 aprile1996 A2 luglio1996
Madagascar12 aprile1962 A13 luglio1962
Mali3 marzo1989 A3 giugno1989
Malta*11 maggio1988 A11 agosto1988
Marocco16 novembre1962 A17 febbraio1963
Messico13 novembre2000 A14 febbraio2001
Niger14 marzo196213 luglio1962
Norvegia23 settembre1963 A24 dicembre1963
Nuova Zelanda17 maggio1977 A15 agosto1977
Paesi Bassi17 gennaio1964 A18 aprile1964
Aruba19 dicembre19851° gennaio1986
Curaçao17 gennaio1964 A18 aprile1964
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
17 gennaio1964 A18 aprile1964
Sint Maarten17 gennaio1964 A18 aprile1964
Polonia19 luglio1969 A19 ottobre1969
Portogallo31 marzo196213 luglio1962
Regno Unito25 marzo196326 giugno1963
Guernesey25 marzo1963 A26 giugno1963
Isola di Man25 marzo1963 A26 giugno1963
Jersey25 marzo1963 A26 giugno1963
Rep. Centrafricana1° aprile1962 A13 luglio1962
Repubblica Ceca1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Repubblica Dominicana12 dicembre1962 A13 marzo1963
Romania15 gennaio1964 A16 aprile1964
Serbia27 dicembre2001 A27 marzo2002
Slovacchia5 febbraio1993 S1° gennaio1993
Slovenia23 novembre1992 A23 febbraio1993
Spagna11 febbraio196312 maggio1963
Sri Lanka14 luglio1981 A14 ottobre1981
Sudafrica28 settembre1971 A28 dicembre1971
Sudan*28 maggio1974 A28 agosto1974
Svezia19 marzo196420 giugno1964
Svizzera*30 aprile196331 luglio1963
Thailandia30 settembre1994 A30 dicembre1994
Trinidad e Tobago5 gennaio1981 A5 aprile1981
Tunisia21 aprile1972 A21 luglio1972
Turchia*23 agosto197423 novembre1974
Uganda11 luglio1989 A11 ottobre1989
Ungheria4 febbraio1963 A5 maggio1963
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati all’indirizzo Internet dell’ Organisation mondiale des douane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, o ottenute alla Direzione generale delle dogane, Sezione degli affari internazionali, 3003 Berna.
a Dal 14 mar. 1974 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è
diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

Svizzera

La Convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

Footnotes

  1. Art. 1 del DF del 7 mar. 1963 (RU 1963 459).

  2. RS 0.631.121.2

  3. RS 0.120

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