Accordo per l’importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico‑chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari

0.631.244.55Multilateral International Treaty28 feb 1966

Conchiuso a Strasburgo il 28 aprile 1960
Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 19653
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965
Entrato in vigore per la Svizzera il 28 febbraio 1966

(Stato 14  dicembre 2004)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

Considerato che, per particolari circostanze, uno Stato può trovarsi improvvisamente sprovvisto del materiale chirurgico e di laboratorio necessario a soddisfare i bisogni più urgenti della sua popolazione;

Considerato che è desiderabile di facilitare il transito delle frontiere al materiale medico‑chirurgico e di laboratorio che gli Stati membri mettessero a disposizione degli altri Stati membri;

Considerato, d’altra parte, che è scopo del Consiglio d’Europa realizzare un’unione più stretta fra i suoi Membri e favorire i loro progressi economici e sociali, particolarmente attraverso la conclusione di accordi europei;

Considerato che un accordo consentente la libera circolazione di materiale medico‑ chirurgico e di laboratorio aprirebbe una via efficace per raggiungere questo scopo;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Le Parti Contraenti, ove dispongano per sé di riserve sufficienti, presteranno gratuitamente alle altre Parti Contraenti che, per circostanze particolari, ne avessero urgente bisogno, del materiale medico‑chirurgico e di laboratorio; questo materiale sarà inviato a richiesta della Parte interessata e sarà poi successivamente restituito.
  2. Ciascuna Parte Contraente che beneficia del disposto del paragrafo precedente, accorderà tutte le facilitazioni possibili per l’importazione temporanea, sul suo territorio, del materiale prestato.
Art. 2
  1. La durata dell’importazione temporanea non dovrà superare i sei mesi; essa è rinnovabile, nelle medesime condizioni, d’intesa coi paese esportatore.
  2. Queste agevolazioni riguardano unicamente il materiale medico‑chirurgico e di laboratorio destinato agli ospedali e ad altri istituti sanitari. Esse comporteranno la concessione delle licenze eventualmente necessarie per l’importazione temporanea e la sospensione dei diritti e delle tasse d’importazione (compresi i diritti e le tasse riscossi all’importazione). Tuttavia, le autorità dei paesi d’importazione temporanea potranno farsi rimborsare le spese corrispondenti al costo dei servizi resi.
Art. 3

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non impediranno alle autorità competenti dello Stato importatore di prendere le misure necessarie sia per accertare che il materiale ammesso temporaneamente sia riesportato, cessate le circostanze particolari o scaduto il termine previsto al paragrafo 1 dell’articolo 2, sia per garantire il pagamento dei diritti e delle tasse in caso di mancata riesportazione.

Art. 4

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano affatto le disposizioni per l’importazione temporanea del materiale indicato all’articolo 1, contenute sia nella legislazione o nei regolamenti di ciascuna Parte Contraente, sia in ogni altra convenzione, trattato od accordo in vigore fra due o più Parti Contraenti.

Art. 5
  1. Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa, i quali possono parteciparvi mediante: (a) la firma senza riserva di ratificazione; oppure (b) la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.
  2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 6
  1. Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo che tre Membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5, l’abbiano firmato senza riserva di ratificazione o l’abbiano ratificato.
  2. Per i Membri che, ulteriormente, firmeranno l’Accordo senza riserva di ratificazione o che lo ratificheranno, esso entrerà in vigore tre mesi dopo la firma o il deposito dello strumento di ratificazione.
Art. 7

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente Accordo. L’adesione avrà effetto tre mesi dopo la data di deposito dello strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 8

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti: (a) la data d’entrata in vigore del presente Accordo e i nomi dei Membri che l’avranno firmato senza riserva di ratificazione o che l’avranno ratificato; (b) il deposito d’ogni strumento d’adesione, effettuato in applicazione dell’articolo 7.

Art. 9
  1. Il presente Accordo entrerà in vigore senza limite di durata.
  2. Ogni Parte Contraente potrà, per sé, cessare d’applicarlo, dandone preavviso di un anno al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 1960, in francese ed inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare da depositare negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a ciascuno dei governi firmatari e aderenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatificazione
Firma senza riserva di ratificazione (F)
Adesione (A)
Entrata in vigore
Austria11 ottobre196112 gennaio1962
Belgio8 giugno1960 F9 settembre1960
Cipro22 novembre197323 febbraio1974
Comunità europea (CE/UE/CEE)30 marzo1987 F1° aprile1987
Danimarca14 marzo196215 giugno1962
Francia28 aprile1960 F29 luglio1960
Germania*11 febbraio196612 maggio1966
Grecia24 maggio196525 agosto1965
Irlanda28 aprile1960 F29 luglio1960
Islanda16 gennaio196717 aprile1967
Italia*14 maggio196315 agosto1963
Lituania18 settembre200219 dicembre2002
Lussemburgo10 maggio196211 agosto1962
Malta22 settembre196723 dicembre1967
Norvegia28 aprile1960 F29 luglio1960
Paesi Bassi*26 aprile196227 luglio1962
Antille olandesi26 aprile196227 luglio1962
Arubaa3 gennaio19863 gennaio1986
Portogallo7 marzo1983 F8 giugno1983
Regno Unito*28 aprile1960 F29 luglio1960
Isola di Man14 maggio199314 maggio1993
Slovacchia7 maggio20018 agosto2001
Slovenia4 ottobre20005 gennaio2001
Spagna18 luglio1974 A19 ottobre1974
Svezia27 luglio196228 ottobre1962
Svizzera*29 novembre196528 febbraio1966
Turchia10 marzo196611 giugno1966
*Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione della dichiarazione della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati
internazionali, 3003 Berna.
aIl 1° gen. 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

Riserva e dichiarazioni

Svizzera

L’accordo s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché questo sarà vincolato alla Svizzera4da un trattato d’unione doganale.

Footnotes

  1. RU 1956 859;FF 1965 I 381

  2. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  3. RU 1966 795

  4. RS 0.631.112.514

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