Convenzione doganale concernente l’importazione temporanea d’imballaggi

0.631.244.53Multilateral International Treaty31 lug 1963

Conchiusa a Bruxelles il 6 ottobre 1960
Approvata dall’Assemblea federale il 7 marzo 19631
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 luglio 1963
Entrata in vigore per la Svizzera il 31 luglio 1963

(Stato 26 giugno 2020)

Preambolo

I Governi firmatari della presente Convenzione,

riuniti dal Consiglio di Cooperazione Doganale e dalle Parti Contraenti dell’«Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio»2(GATT);

considerati i desideri dei rappresentanti del commercio internazionale per l’estensione dell’ordinamento dell’importazione temporanea in franchigia;

desiderosi di agevolare il commercio internazionale;

persuasi del vantaggio derivante dall’adozione del sopraccitato ordinamento,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati: (a) «imballaggi» tutti gli articoli che servono d’imballaggio, o sono destinati a tale scopo, nello stato nel quale essi sono importati, e in particolare: (i) i contenenti impiegati o destinati ad esser impiegati, per l’imballaggio, esterno o interno, delle merci; (ii) i supporti impiegati, o destinati ad essere impiegati, per arrotolare, piegare o fissare le merci; esclusi però i materiali d’imballaggio importati alla rinfusa (come paglia, carta, fibra di vetro ecc.) e le casse mobili («containers») definite dall’articolo 1, lettera b, della convenzione doganale di Ginevra, del 18 maggio 19563, concernente le casse mobili; (b) «diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione; (c) «ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l’onere della riesportazione; (d) «imballaggi pieni» gli imballaggi impiegati con altre merci; (e) «merci contenute» le merci presentate con gli imballaggi pieni; (f) «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

Capo II Campo d’applicazione

Art. 2

L’ammissione temporanea é concessa per gli imballaggi identificabili alla riesportazione, quando: (a) importandoli pieni, si dichiara che saranno riesportati vuoti o pieni; (b) importandoli vuoti, si dichiara che saranno riesportati pieni.

In ambedue i casi la riesportazione deve essere effettuata dal beneficiario dell’ammissione temporanea.

Art. 3

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano alla legislazione delle Parti Contraenti, concernente la liquidazione dei diritti d’importazione per le merci contenute negli imballaggi.

Capo III Condizioni speciali

Art. 4

Ogni Parte Contraente deve, per quanto possibile, tralasciare la richiesta d’una garanzia ed accontentarsi della promessa di riesportazione degli imballaggi.

Art. 5

La riesportazione degli imballaggi ammessi temporaneamente deve avvenire nel termine di sei mesi dal giorno dell’importazione, per gl’imballaggi importati vuoti, e di tre mesi per quelli importati pieni. Le autorità doganali possono, per motivi validi, prorogare tali termini secondo la legislazione in vigore nel paese d’importazione.

Art. 6

La riesportazione degli imballaggi ammessi temporaneamente può essere effettuata in una o più volte, a destinazione di qualsiasi paese e attraverso qualunque ufficio doganale aperto a quest’operazione, ancorché diverso da quello d’importazione.

Art. 7

Gli imballaggi ammessi temporaneamente possono essere adoperati solo per l’esportazione di merci. Per gli imballaggi pieni questa limitazione si applica a contare dal momento in cui essi sono stati vuotati.

Art. 8
  1. Nonostante l’obbligo che ne é fatto nella presente Convenzione, la riesportazione non sarà richiesta, se l’imballaggio abbia subito grave danno per un sinistro debitamente accertato, purché, conformemente alle disposizioni delle autorità doganali: (a) sia assoggettato ai pertinenti diritti d’importazione; o (b) sia abbandonato, franco d’ogni spesa, al fisco del paese d’importazione temporanea; oppure (c) sia distrutto sotto vigilanza ufficiale senza causare nessuna spesa al fisco del paese che l’ha ammesso temporaneamente.
  2. L’obbligo della riesportazione é sospeso durante il tempo in cui l’imballaggio non possa essere riesportato perché staggito, sempre che il sequestro non sia stato operato a domanda di privati.

Capo IV Disposizioni varie

Art. 9

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio, da cui consegue, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sugli ordinamenti d’importazione previsti nella presente Convenzione, implica la punibilità del contravventore, secondo la legislazione del paese dove l’infrazione é stata commessa, e il pagamento dei diritti d’importazione esigibili.

Art. 10

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all’applicazione delle restrizioni e dei controlli che derivano dagli ordinamenti nazionali fondati su considerazioni che attengono alla moralità, alla sicurezza o alla sanità pubblica oppure su motivi d’ordine veterinario o fitopatologico.

Art. 11

I territori di Parti Contraenti, costituitesi in unione doganale od economica, possono essere considerati, per l’applicazione della presente Convenzione, come un solo territorio.

Art. 12

Le disposizioni della presente Convenzione costituiscono agevolezze minime e non menomano l’applicazione delle ulteriori agevolezze che talune Parti Contraenti già accordano o volessero accordare, in virtù di disposizioni unilaterali o di accordi.

Capo V Clausole finali

Art. 13
  1. Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi.
  2. Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione Doganale (dappresso: Segretario del Consiglio) ed avranno luogo presso la sede dì detto Consiglio. L’assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno.
  3. Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti.
  4. L’assemblea é in numero quando la maggioranza delle Parti é rappresentata.
Art. 14
  1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.
  2. Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta, dalle Parti in causa, alle Parti Contraenti, che l’esamineranno ed esprimeranno i loro pareri alfine di ricomporla.
  3. Le Parti in litigio possono convenire a priori d’accettare i pareri delle Parti Contraenti.
Art. 15
  1. Il Governo di ciascuno Stato membro del Consiglio di Cooperazione Doganale o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni speciali può divenire Parte Contraente della presente Convenzione: (a) firmandola, senza riserva di ratificazione; (b) ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione; (c) aderendovi.
  2. La Convenzione é aperta alla firma fino al 31 marzo 1961, a Bruxelles, presso la sede del Consiglio di Cooperazione Doganale, per i Governi degli Stati di cui al numero 1. Dopo tale data essa é aperta alla loro adesione.
  3. Nel caso di cui al numero 1, lettera b, la Convenzione é sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
  4. Su invito del Segretario del Consiglio, conseguente a domanda delle parti contraenti, ciascuno Stato non membro delle organizzazioni indicate al numero 1, può divenire Parte Contraente della Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.
  5. Gli istrumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario del Consiglio.
Art. 16
  1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei paesi, menzionati nel numero 1 dell’articolo 15, l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.
  2. Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione.
Art. 17
  1. La presente Convenzione é conchiusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall’entrata in vigore, stabilita conformemente all’articolo 16.
  2. La disdetta deve essere notificata mediante istrumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.
  3. La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l’istrumento.
Art. 18
  1. Ogni Parte Contraente può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
  2. Il testo di ogni disegno d’emendamento é comunicato, dal Segretario del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, ai Governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT4.
  3. Ogni disegno d’emendamento, trasmesso conformemente al numero precedente, é considerato accolto qualora non sia stato contrastato da alcuna Parte Contraente, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso.
  4. Il Segretario del Consiglio notifica, a tutte le Parti Contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione. Nel caso contrario l’emendamento entra in vigore, per tutte le Parti Contraenti, tre mesi dopo il decorso del termine di sei mesi stabilito nel numero precedente.
  5. Il Segretario del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti, agli Stati firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT, gli emendamenti accolti o considerati come tali.
  6. Ciascun paese che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell’istrumento.
Art. 19
  1. Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio che la Convenzione é applicabile all’insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario del Consiglio, ma non prima dell’entrata in vigore della Convenzione per detto paese.
  2. Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, presso il Segretario del Consiglio, conformemente all’articolo 17.
Art. 20
  1. Ogni Parte Contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi, dichiarare che si considera vincolata all’articolo 2 della medesima solamente per quanto concerne gli imballaggi che non furono oggetto d’un acquisto, d’una vendita a rate, o d’altro contratto della stessa natura, conchiuso da una persona stabilita o domiciliata nel suo territorio.
  2. Ogni Parte Contraente che abbia significato una riserva secondo il numero 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio.
  3. Non é ammessa alcun’altra riserva circa la presente Convenzione.
Art. 21

Il Segretario del Consiglio notifica a tutti i Paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT5: (a) le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’articolo 15; (b) la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 16; (c) le disdette secondo l’articolo 17; (d) l’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’articolo 18; (e) le notificazioni ricevute secondo l’articolo 19; (f) le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’articolo 20, numeri 1 e 2.

Art. 22

Giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite6, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, su richiesta del Segretario del Consiglio.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il sei ottobre millenovecentosessanta, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede, e in un solo esemplare depositato presso il Segretario del Consiglio, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i paesi firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratifica (F)
Entrata in vigore
Algeria*3 novembre1988 A3 febbraio1989
Austria9 marzo196210 giugno1962
Belgio27 giugno196328 settembre1963
Bulgaria5 agosto1969 A5 novembre1969
Cambogia20 febbraio1963 A21 maggio1963
Corea (Sud)21 ottobre1975 A21 gennaio1976
Croazia29 settembre1994 A29 dicembre1994
Cuba*31 ottobre19631° febbraio1964
Danimarca15 dicembre1961 A15 marzo1962
Egitto25 marzo1963 A26 giugno1963
Finlandia23 aprile1965 A24 luglio1965
Francia26 gennaio1961 F15 marzo1962
Germania11 luglio196911 ottobre1969
Iran16 aprile1968 A16 luglio1968
Irlanda15 settembre1965 A16 dicembre1965
Israele*2 giugno1961 A15 marzo1962
Italia30 maggio196331 agosto1963
Kenya31 agosto1983 A1° dicembre1983
Lesotho27 gennaio1982 A27 aprile1982
Liechtenstein30 aprile196331 luglio1963
Lussemburgo12 maggio196413 agosto1964
Norvegia21 novembre1961 A15 marzo1962
Paesi Bassi21 novembre1962 A22 febbraio1963
Aruba1° gennaio19861° gennaio1986
Curaçao21 novembre196222 febbraio1963
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
21 novembre196222 febbraio1963
Sint Maarten21 novembre196222 febbraio1963
Polonia29 giugno1965 A30 settembre1965
Portogallo23 maggio1990 A23 agosto1990
Regno Unito*1° aprile1977 A1° luglio1977
Gibilterra1° aprile1977 A1° luglio1977
Guernesey18 ottobre1978 A18 gennaio1979
Isola di Man18 ottobre1978 A18 gennaio1979
Jersey18 ottobre1978 A18 gennaio1979
Montserrat1° aprile1977 A1° luglio1977
Sant’Elena1° aprile1977 A4 luglio1977
Rep. Centrafricana23 febbraio1962 A24 maggio1962
Repubblica Ceca1° gennaio1993 S5 agosto1962
Romania23 dicembre1966 A23 marzo1967
Serbia27 dicembre2001 S19 dicembre1962
Slovacchia1° gennaio1993 S5 agosto1962
Slovenia23 novembre1992 A23 febbraio1993
Spagna*8 gennaio1965 A9 aprile1965
Sudafrica*11 ottobre1973 A11 gennaio1974
Svezia21 marzo1961 F15 marzo1962
Svizzera*30 aprile196331 luglio1963
Turchia27 dicembre196528 marzo1966
Uganda9 gennaio1970 A9 aprile1970
Zimbabwe18 febbraio1987 A18 maggio1987
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale delle dogane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, oppure ottenuti presso la Direzione delle Dogane, Sezione Affari Internazionali, 3003 Berna.

Svizzera

1.  La stessa riserva del Sud Africa.

2.  La Convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale7.

Footnotes

  1. Art. 1 del DF del 7 mar. 1963 (RU 1963 459).

  2. RS 0.632.21

  3. RS 0.631.250.111

  4. RS 0.632.21

  5. RS 0.632.21

  6. RS 0.120

  7. RS 0.631.112.514

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