Convenzione per il controllo della circolazione delle bevande tra la Svizzera e la Francia

0.631.242.349Bilateral International Treaty10 apr 1878

Conchiusa il 10 agosto 1877
Approvata dal Consiglio federale il 20 novembre 1877
Entrata in vigore il 10 aprile 1878

(Stato 10 aprile 1878)

Tra

1.  Il Governo della Repubblica francese, rappresentato dai signori:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari francesi)

da una parte, e

2.  Il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dai signori:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari svizzeri)

dall’altra parte,

fu, con riserva di ratifica, convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni bolletta francese a cauzione per vini, spiriti, liquori, birre, sidri, tanto in fusti che in bottiglie, diretti al confine svizzero, per ottenere il suo scarico definitivo deve ricevere il visto del dazio federale svizzero.

Il visto sarà apposto da quella ricevitoria federale che nel qui annesso prospetto corrisponde all’officio francese di sortita e dalla quale la mercanzia ha ricevuto spaccio per l’entrata o per il transito nella Svizzera.

Art. 2

Parimenti, ogni bolletta svizzera a cauzione per vini, spiriti, liquori, birre, sidri, tanto in fusti che in bottiglie, diretti al confine francese, per ottenere il suo scarico definitivo deve ricevere il visto degli agenti francesi.

Il visto sarà apposto dall’officio francese, che nel qui annesso prospetto corrisponde alla ricevitoria svizzera di sortita, e dal quale la mercanzia ha ricevuto lo spaccio necessario per l’entrata e la circolazione nella Francia.

Art. 3

Il visto consiste nelle parole*«visto e riconosciuto»,* con data, firma e bollo dell’officio rispettivo.

In Francia esso viene apposto immediatamente dopo l’emissione dei titoli di movimento; in Svizzera, immediatamente dopo l’espedizione della merce per l’entrata o il transito; e in ambo i casi, dopo presa cognizione dei ricapiti che servirono al trasporto e ai quali deve essere appuntata la bolletta a cauzione.

Art. 4

Tostochè sia apposto il visto, la bolletta a cauzione sarà rimessa al conducente della merce, il quale è obbligato a consegnarla indilatamente all’officio competente per lo scarico.

Però, se la merce transita per la Svizzera, a destinazione della Savoia o del Paese di Gex, il conducente terrà con sè la bolletta a cauzione munita del visto, per presentarla all’officio francese di confine nella zona.

Art. 5

Gli offici autorizzati a porre il visto son noverati nel prospetto qui in fine annesso.

Le Parti contraenti potranno però, di concerto fra loro, modificare questo prospetto in tutto o in parte, giusta le circostanze.

Art. 6

La presente Convenzione starà in vigore sino a tutto l’anno mille ottocento ottanta, e in seguito si riterrà d’anno in anno rinnovata, se non viene nè dall’uno nè dall’altro contraente tre mesi innanzi dinunziata.

Così conchiuso in Ginevra, in abrogazione della Convenzione, al medesimo oggetto relativa, del 19 luglio 18752, e sotto riserva delle ratificazioni a tenor di legge, addì 10 agosto mille ottocento settantasette.

Chs. de Lentulus
E.Paccaud
de Salve
J. Thomas

Elenco degli uffici autorizzati a esercitare il controllo della circolazione delle bevande tra la Svizzera e la Francia e viceversa

Uffici svizzeriUffici francesi corrispondenti
LisbüchelSt‑Louis‑Strada
BaselSt‑Louis‑Stazione
Allschwil IHegenheim‑Sud
Allschwil II
Schönenbuch
Neuwiller
Benken
Rodersdorf
Leymen‑Strada
Rodersdorf
Burg
Biderthal
Roggenburg‑NeumühleKiffis
LucelleWinkel
MiécourtCourtavon
BonfolPfetterhausen‑Stazione
Beurnevésin IIPfetterhausen‑Strada
Beurnevésin IRéchésy
LugnezCourcelles
Boncourt
Porrentruy (dogana e posta)
Delle
Fahy
Grandfontaine
Abbevillers
DamvantVillars‑sous‑Blamont
ReclèreVaufrey
La Motte3Brémoncourt5
ChaufourChauvillers
Goumois
La Goule
Goumois
La Goule
BiaufondLa Cheminée
Les BrenetsVillers‑Strada
(per le spedizioni su strada)
Le Col des Roches (Strada)Col France
Le Col des Roches (Stazione) per
le merci a G.V. spedite a destinazione
della stazione di Col des Roches
Morteau
(per le spedizioni per ferrovia)
Le Locle (Città) per le merci a G.V.
spedite a destinazione della stazione
di Locle Le Locle‑Col des Roches per le merci
a P.V. spedite a Col des Roches,
a Locle e oltre
Morteau
(per le spedizioni per ferrovia)
Pontarlier‑dogana svizzera
(posta e viaggiatori) Verrières‑Stazione
Pontarlier‑Stazione (per le spedizioni
per posta e nel servizio viaggiatori
coi treni diretti)
MeudonVerrières de Joux
L’AubersonLes Fourgs
Vallorbe‑StradaLa Ferrière‑sous‑Jougne
(per le spedizioni su strada)
Vallorbe, Stazione internazionaleVallorbe‑Stazione internazionale
(per le spedizioni per ferrovia)
Les Charbonnières*4Mouthe*
Brassus
La Cure
Bois d’Amont
Les Rousses
Crassier
Chavanne‑de‑Bogis
Divonne
Sauverny**5Sauverny**
Vireloup
Saconnex
Ferney‑Voltaire
* Ad eccezione dell’alcool. ** Solamente per i vini.
Uffici svizzeriUffici francesi corrispondenti
Mategnin*6Prévessin*
MeyrinSt‑Genis Pouilly
La Plaine‑StazionePougny‑Stazione
Ginevra‑Stazione G.V.7Bellegarde‑Stazione G.V.
Ginevra‑Stazione P.V.8Bellegarde‑Stazione P.V.
La Plaine‑Strada**9Challex**
Chancy IPougny‑Stazione
PerlySt‑Julien
Croix‑de‑RozonCollonges‑sous‑Salève
Pierregrand**10Bossey**
Veyrier ICollonges‑sous‑Salève
Veyrier IÉtrembières‑Veyrier
MoillesulazMoillesulaz
Chêne‑Stazione
Ginevra-Stazione Eaux‑Vives
Annemasse
Cara***11Carraz***
MoniazMoniaz
Veigy
Anières
Veigy‑Tramway
Veigy‑Strada
HermanceChens‑le‑Pont
Ginevra-Lago
Nyon
Chens
Thonon
Évian
St‑Gingolph
* Solamente per l’importazione di vini e di mosti, ad eccezione dell’alcool. ** Solamente per i vini. *** Solamente per l’importazione di vini nella Svizzera, ad eccezione dell’alcool.
Uffici svizzeriUffici francesi corrispondenti
Coppet
Rolle
Morges
Ouchy
Cully
Vevey
Montreux‑Lago
Villeneuve
Thonon
Évian
St‑Gingolph
Bouveret‑StazioneSt‑Gingolph‑Stazione
St‑GingolphSt‑Gingolph‑Strada
Le Châtelard
Trient
Vallorcine‑Stazione
Morgins
Champéry
Abondance

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. Non pubblicata nella RU.

  3. L’Ufficio doganale svizzero di La Motte è autorizzato a corrispondere con l’Ufficio francese di Brémoncourt per il controllo della circolazione delle bevande fra la Svizzera e la Francia, in virtù della Dichiarazione 17 sett. 1907 che modifica il prospetto degli uffici autorizzati ad apporre il visto sulle bollette di cauzione pel controllo della circolazione delle bevande fra la Svizzera e la Francia (RU 23 658 art. 2).

  4. Introdotto da un Accordo del gen. 1932 fra la Svizzera e la Francia (RU 48 110).

  5. Introdotto da un Accordo del sett. 1927 fra la Svizzera e la Francia (RU 43 368).

  6. Nuovo testo giusta un Accordo del lug. 1937 fra la Svizzera e la Francia (RU 53 748).

  7. Nuovo testo giusta un Accordo del sett. 1927 fra la Svizzera e la Francia (RU 43 368).

  8. Nuovo testo giusta un Accordo del sett. 1927 fra la Svizzera e la Francia (RU 43 368).

  9. Introdotto da un Accordo del sett. 1927 fra la Svizzera e la Francia (RU 43 368).

  10. Introdotto da uno Scambio di note 12/22 gen. 1929 fra la Svizzera e la Francia (RU 45 148).

  11. Introdotto da un Accordo del giu. 1935 fra la Svizzera e la Francia (RU 51 624).

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