Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali

0.631.20Multilateral International Treaty13 lug 1977

Conchiusa a Kyoto il 18 maggio 1973
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19762
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 13 aprile 1977
Entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 1977

(Stato 3  febbraio 2006)

Ingresso

Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale,

accertato che le discrepanze fra i sistemi doganali dei Paesi possono intralciare gli scambi internazionali,

considerato che è nell’interesse di tutti i Paesi di favorire questi scambi e la cooperazione internazionale,

considerato che la semplificazione e l’armonizzazione dei loro sistemi doganali possono contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale e d’altre forme di scambi internazionali,

convinte che uno strumento internazionale, contenente disposizioni che i Paesi si obbligano ad applicare non appena ne hanno la possibilità, consentirebbe di giungere progressivamente ad un alto grado di semplificazione e di armonizzazione dei sistemi doganali, ciò che costituisce uno degli obiettivi essenziali dei Consiglio di cooperazione doganale, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Definizioni

Art. 1

Per l’applicazione della presente Convenzione s’intende:

  1. per «Consiglio», l’organizzazione stabilita dalla Convenzione istitutiva di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 19503;
  2. per «Comitato tecnico permanente», il Comitato tecnico permanente del Consiglio;
  3. per «ratificazione», la ratificazione propriamente detta, l’accettazione o l’approvazione.

Capitolo II Campo d’applicazione della Convenzione e struttura degli allegati

Art. 2

Ciascuna Parte contraente si obbliga a promuovere la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali e, a tale scopo, a conformarsi, alle condizioni previste nella presente Convenzione, alle norme ed alle prassi raccomandate, costituenti l’oggetto degli allegati alla presente Convenzione. Nondimeno, a ciascuna Parte contraente è conferita libertà d’accordare agevolazioni maggiori di quelle previste nella Convenzione ed è raccomandato di concedere siffatte agevolazioni in tutto il limite possibile.

Art. 3

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all’applicazione di divieti e restrizioni procedenti dalla legislazione nazionale.

Art. 4

Ciascun allegato alla presente Convenzione è composto di norma:

  1. di una introduzione costituente la sintesi delle diverse questioni trattate nell’allegato;
  2. di definizioni dei principali termini doganali utilizzati nell’allegato;
  3. di norme rappresentanti disposizioni la cui applicazione generale è riconosciuta necessaria per giungere all’armonizzazione dei sistemi doganali e alla loro semplificazione;
  4. di prassi raccomandate, ossia di disposizioni delle quali è riconosciuto che costituiscono un progresso verso l’armonizzazione e la semplificazione dei sistemi doganali e la cui applicazione, per quanto possibile generalizzata, è giudicata auspicabile;
  5. di note destinate a indicare talune possibilità di cui tener conto per l’applicazione della norma o della prassi raccomandata corrispondente.
Art. 5
  1. Ciascuna Parte contraente che accetta un allegato è considerata accettare tutte le norme e prassi raccomandate figuranti in questo allegato, a meno che essa notifica al Segretario generale del Consiglio, nel momento dell’accettazione del suddetto allegato o successivamente, la o le norme e le prassi raccomandate, per le quali essa esprime riserve, indicando le discrepanze esistenti fra le disposizioni della sua legislazione nazionale e quelle delle norme e delle prassi raccomandate in causa. Qualsiasi Parte contraente, che ha formulato riserve, può, in ogni momento, toglierle, in tutto o in parte, mediante notificazione al Segretario generale, indicando la data in cui dette riserve sono tolte.
  2. Ciascuna Parte contraente vincolata da un allegato, esamina, almeno ogni triennio, le norme e le prassi raccomandate figuranti in questo allegato e riguardo alle quali essa ha espresso riserve, le compara alle disposizioni della sua legislazione nazionale e notifica al Segretario generale del Consiglio i risultati di questa disamina.

Capitolo III Compito del Consiglio e del Comitato tecnico permanente

Art. 6
  1. Il Consiglio bada, nel quadro della presente Convenzione, alla gestione e allo sviluppo di quest’ultima. Esso risolve segnatamente d’incorporarvi nuovi allegati.
  2. A tale scopo, il Comitato tecnico permanente esercita, sotto l’autorità del Consiglio e secondo le sue direttive, le funzioni seguenti:
    1. prepara nuovi allegati e propone al Consiglio di approvarli allo scopo di incorporarli nella Convenzione;
    2. propone al Consiglio i disegni d’emendamento della presente Convenzione o degli allegati, che giudica necessari e, segnatamente, i disegni intesi a modificare il testo delle norme e delle prassi raccomandate o a trasformare le prassi raccomandate in norme;
    3. fornisce pareri riguardo a qualsiasi problema concernente l’applicazione della Convenzione;
    4. adempie le mansioni che il Consiglio potrebbe affidargli per quanto concerne le disposizioni della Convenzione.
Art. 7

Per il voto in sede di Consiglio e di Comitato tecnico permanente, ciascun allegato è considerato costituente una convenzione distinta.

Capitolo IV Disposizioni diverse

Art. 8

Per l’applicazione della presente Convenzione, l’allegato o gli allegati vigenti rispetto a una Parte contraente costituiscono parte integrante della Convenzione; per quanto concerne detta Parte contraente, qualsiasi riferimento alla Convenzione s’applica pertanto pure a questo allegato o a questi allegati.

Art. 9

Le Parti contraenti, costituenti un’unione doganale o economica, possono notificare al Segretario generale del Consiglio che, per l’applicazione di un determinato allegato alla presente Convenzione, i loro territori devono essere considerati un unico territorio. In tutti i casi in cui, a cagione d’una siffatta notificazione, esisto no discrepanze fra le disposizioni di questo allegato e quelle della legislazione applicabile sui territori delle Parti contraenti, gli Stati interessati esprimono, in applicazione dell’articolo 5 della presente Convenzione, una riserva riguardo alla norma oppure alla prassi raccomandata in questione.

Capitolo V Disposizioni finali

Art. 10
  1. Qualsiasi vertenza fra due o più Parti contraenti per quanto concerne l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione è composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti tra le Parti.
  2. Le vertenze che non sono risolte mediante negoziati diretti sono presentate dalle Parti interessate al Comitato tecnico permanente, il quale le esamina e fa raccomandazioni per risolverle.
  3. La vertenza, se non può essere risolta dal Comitato tecnico permanente, è proposta al Consiglio il quale fa raccomandazioni conformemente all’articolo III lettera e della convenzione istitutiva del Consiglio4.
  4. Le Parti alla vertenza possono convenire d’accettare le raccomandazioni del Comitato tecnico permanente o del Consiglio.
Art. 11
  1. Qualsiasi membro del Consiglio e qualsiasi Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può divenire partecipe della presente Convenzione:
    1. firmandola senza riserva di ratificazione;
    2. depositando uno strumento di ratificazione, dopo averlo firmato con riserva di ratificazione; oppure
    3. aderendovi.
  2. La presente Convenzione è aperta fino al 30 giugno 1974, alla sede del Consiglio a Bruxelles, alla firma degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo questa data, la Convenzione è aperta all’adesione.
  3. Qualsiasi Stato non membro delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cui il Segretario generale del Consiglio, a domanda del Consiglio, trasmette un invito a tale scopo, può divenire Parte contraente della presente Convenzione, aderendovi dopo la sua entrata in vigore.
  4. Ciascuno Stato di cui ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo specifica, al momento della firma o della ratificazione della presente Convenzione o dell’adesione, l’allegato o gli allegati che accetta, restando inteso che deve accettare almeno un allegato. Esso può ulteriormente notificare al Segretario generale del Consiglio che accetta uno o più allegati.
  5. Gli strumenti di ratificazione o d’adesione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio.
  6. Qualsiasi nuovo allegato, che il Consiglio decide d’incorporare nella presente Convenzione, è comunicato dal Segretario generale del Consiglio alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri Stati firmatari, agli Stati membri del Consiglio che non sono partecipi della presente Convenzione e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Le Parti contraenti che accettano questo nuovo allegato lo notificano al Segretario generale del Consiglio, conformemente al paragrafo 4 dei presente articolo.
  7. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono parimente applicabili alle unioni doganali o economiche, di cui all’articolo 9 della presente Convenzione, nella misura in cui gli obblighi derivanti dagli strumenti istitutivi di queste unioni doganali o economiche impongono agli organi competenti delle medesime di stipulare in proprio nome. Questi organi non dispongono però del diritto di voto.
Art. 12
  1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque degli Stati indicati nel paragrafo 1 dell’articolo 11 precedente hanno firmato la Convenzione senza riserva di ratificazione o hanno depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.
  2. Rispetto a qualsiasi Stato che firma la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, che la ratifica o vi aderisce, dopo che 5 Stati hanno firmato la Convenzione senza riserva di ratificazione oppure hanno depositato il rispettivo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo che detto Stato ha firmato senza riserva di ratificazione o depositato il suo strumento di ratificazione o d’adesione.
  3. Qualsiasi allegato alla presente Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo che 5 Parti contraenti hanno accettato il suddetto allegato.
  4. Rispetto a qualsiasi Stato, che accetta un allegato dopo che 5 Stati l’hanno accettato, l’allegato in questione entra in vigore 3 mesi dopo che questo Stato ha notificato la sua accettazione.
Art. 13
  1. Qualsiasi Stato può, sia al momento della firma senza riserva di ratificazione, o della ratificazione oppure dell’adesione, sia successivamente, notificare al Segretario generale del Consiglio che la presente Convenzione s’allarga all’insieme o a taluni dei territori, le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità. Questa notificazione ha effetto 3 mesi dopo la data in cui il Segretario generale la riceve. Nondimeno, la Convenzione non può divenire applicabile ai territori designati nella notificazione, prima che essa sia entrata in vigore rispetto allo Stato interessato.
  2. Qualsiasi Stato che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, ha notificato che la presente Convenzione s’allarga a un territorio, le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità, può notificare al Segretario generale del Consiglio, nelle condizioni previste all’articolo 14 della presente Convenzione, che questo territorio cesserà d’applicare la Convenzione.
Art. 14
  1. La presente Convenzione è conchiusa per una durata illimitata. Nondimeno, qualsiasi Parte contraente può disdirla in ogni momento dopo la data dell’entrata in vigore, stabilita conformemente all’articolo 12 della presente Convenzione.
  2. La disdetta è notificata per scritto al Segretario generale del Consiglio.
  3. La disdetta ha effetto 6 mesi dopo la ricezione dello strumento di disdetta da parte del Segretario generale del Consiglio.
  4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono parimente applicabili per quanto concerne gli allegati della Convenzione, tenuto conto che qualsiasi Parte contraente può, in ogni momento dopo la data dell’entrata in vigore stabilita conformemente all’articolo 12, ritirare l’accettazione di uno o più allegati. La Parte contraente che ritira l’accettazione di tutti gli allegati è considerata come avente disdetto la Convenzione.
Art. 15
  1. Il Consiglio può raccomandare modificazioni della presente Convenzione. Qualsiasi Parte contraente della presente Convenzione è invitata, dal Segretario generale del Consiglio, a partecipare alla discussione su qualsiasi proposta intesa a modificare la presente Convenzione.
  2. Il testo di qualsiasi emendamento così raccomandato è comunicato dal Segretario generale del Consiglio alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri Stati firmatari e agli Stati membri del Consiglio che non sono Parti contraenti della presente Convenzione.
  3. Entro un termine di 6 mesi a contare dalla data della comunicazione della modificazione raccomandata, qualsiasi Parte contraente oppure, ove trattisi di un emendamento concernente un allegato vigente, qualsiasi Parte contraente vincolata da questo allegato può comunicare al Segretario generale del Consiglio:
    1. sia che muove un’obiezione all’emendamento raccomandato;
    2. sia che, ancorché abbia l’intenzione di accettare l’emendamento raccomandato, le condizioni necessarie all’accettazione non sono ancora adempiute nel suo Paese.
  4. Una Parte contraente, che ha trasmesso la comunicazione prevista nel paragrafo 3 b) del presente articolo, finché non abbia notificato la sua accettazione al Segretario generale del Consiglio può, durante un periodo di 9 mesi a contare dalla scadenza del termine di 6 mesi previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, presentare un’obiezione all’emendamento raccomandato.
  5. Se un’obiezione all’emendamento raccomandato è espressa alle condizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’emendamento è considerato come se non fosse stato accettato e permane senza effetti.
  6. Se nessuna obiezione all’emendamento raccomandato è stata espressa secondo i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’emendamento è considerato accettato alla data seguente:
    1. se nessuna Parte contraente ha inviato comunicazioni in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, alla scadenza del termine di sei mesi indicato nel paragrafo 3;
    2. se una o più Parti contraenti hanno inviato una comunicazione in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, alla più vicina delle due date seguenti:
    3. data in cui tutte le Parti contraenti, che hanno inviato una siffatta comunicazione, hanno notificato al Segretario generale del Consiglio la loro accettazione dell’emendamento raccomandato, tenuto però conto che questa data viene fissata alla scadenza del termine di 6 mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se tutte le accettazioni sono state notificate anteriormente a questa scadenza;
    ii) data di scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
  7. Qualsiasi emendamento considerato accettato entra in vigore 6 mesi dopo la data in cui è stato considerato accettato oppure, se l’emendamento raccomandato è associato ad un termine d’entrata in vigore diverso, alla scadenza di questo termine, in base alla data in cui è considerato accettato.
  8. Il Segretario generale del Consiglio notifica, il più presto possibile, alle Parti contraenti della presente Convenzione e agli Stati firmatari, qualsiasi obiezione all’emendamento raccomandato, espressa conformemente al paragrafo 3 a) del presente articolo, come anche qualsiasi comunicazione inviata conformemente al paragrafo 3 b). Esso comunica successivamente alle Parti contraenti e agli altri Stati firmatari se la o le Parti contraenti, che hanno inviato una siffatta comunicazione, muovono obiezioni all’emendamento raccomandato oppure l’accettano.
Art. 16
  1. Indipendentemente dalla procedura d’emendamento previsto all’articolo 15 della presente Convenzione, qualsiasi allegato può, ad eccezione delle definizioni che contiene, essere modificato mediante decisione del Consiglio. Qualsiasi Parte contraente della presente Convenzione è invitata, dal Segretario generale del Consiglio, a partecipare alla discussione riguardante qualsiasi proposta intesa a emendare un allegato. Il testo di ogni emendamento così deciso è comunicato dal Segretario generale del Consiglio alle Parti contraenti della presente Convenzione, agli altri Stati firmatari e agli Stati membri del Consiglio che non sono partecipi della presente Convenzione.
  2. Gli emendamenti che costituiscono l’oggetto di una decisione in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo entrano in vigore 6 mesi dopo la comunicazione da parte del Segretario generale del Consiglio. Ciascuna Parte contraente, vincolata dall’allegato che costituisce l’oggetto di siffatti emendamenti, è considerata avente accettato questi emendamenti, salvo nel caso in cui essa esprime riserve alle condizioni previste nell’articolo 5 della presente Convenzione.
Art. 17
  1. Qualsiasi Stato che ha ratificato la presente Convenzione o vi ha aderito è considerato accettante gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratificazione o d’adesione.
  2. Uno Stato che accetta un allegato è considerato, salvo nel caso in cui esprime riserve conformemente alla disposizione dell’articolo 5 della presente Convenzione, come avente accettato gli emendamenti di questo allegato, che vigono alla data in cui esso notifica la sua accettazione al Segretario generale dei Consiglio.
Art. 18

Il Segretario generale del Consiglio notifica alle Parti contraenti della presente Convenzione, agli altri Stati firmatari, agli Stati membri del Consiglio che non sono partecipi della presente Convenzione e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:

  1. le firme, le ratificazioni e le adesioni, di cui l’articolo Il della presente Convenzione;
  2. la data in cui la presente Convenzione e ciascuno dei suoi allegati entrano in vigore conformemente all’articolo 12;
  3. le notificazioni ricevute conformemente agli articoli 9 e 13;
  4. le notificazioni e comunicazioni ricevute conformemente agli articoli 5, 16 e 17;
  5. le disdette ricevute conformemente all’articolo 14;
  6. gli emendamenti considerati accettati conformemente all’articolo 15 come anche la data della loro entrata in vigore;
  7. gli emendamenti agli allegati adottati dal Consiglio conformemente all’articolo 16 come anche la data della loro entrata in vigore.
Art. 19

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5, la presente Convenzione è registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, a domanda del Segretario generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatta a Kyoto, il 18 maggio 1973, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso il Segretario generale del Consiglio, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati nel paragrafo 1 dell’articolo 11 della presente Convenzione.(Seguono le firme)

Elenco degli allegati vincolanti la Svizzera

Allegato A. 1Allegato concernente le formalità doganali anteriori al deposito della dichiarazione delle merci
Allegato A. 2Allegato concernente il deposito temporaneo delle merci
Allegato A. 3Allegato concernente le formalità doganali applicabili ai mezzi di trasporto d’uso commerciale
Allegato B. 1Smercio al consumo
Allegato B. 2Allegato concernente l’ammissione in franchigia dei diritti e tasse all’importazione di merci dichiarate per il consumo
Allegato B. 3Allegato concernente la reimportazione immutata
Allegato C. 1Allegato concernente l’esportazione definitiva
Allegato D. 1Allegato concernente le norme d’origine (FF 1975 II 769)
Allegato D. 2Allegato concernente le prove documentarie dell’origine
(FF 1975 II 777)
Allegato D. 3Allegato concernente il controllo delle prove documentarie dell’origine
Allegato E. 1Allegato concernente il transito doganale
Allegato E. 3Depositi doganali (FF 1975 II 730)
Allegato E. 4Drawback (FF 1975 II 737)
Allegato E. 5Ammissione temporanea con riesportazione immutata
(FF 1975 II 741)
Allegato E. 6Allegato concernente l’ammissione temporanea per il
perfezionamento attivo (FF 1975 II 751)
Allegato E. 8Allegato concernente l’esportazione temporanea per
perfezionamento passivo
Allegato F. 1Allegato concernente le zone franche
Allegato F. 6Allegato concernente le facilitazioni doganali applicabili ai
viaggiatori
Allegato F. 4 7Allegato concernente le formalità doganali applicabili al traffico postale
Allegato F. 5Allegato concernente gli invii urgenti
Allegato F. 6Allegato concernente il rimborso dei diritti e delle tasse all’importazione (FF 1975 II 790)
Allegato G. 1Allegato concernente le informazioni delle autorità doganali
Allegato G. 2Allegato concernente le relazioni tra le autorità doganali e i terzi
Allegato H. 1Allegato concernente i ricorsi in materia doganale

Campo d’applicazione della convenzione il 26 aprile 2005

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Algeria12 ottobre1976 A12 gennaio1977
Arabia Saudita18 marzo1985 A18 giugno1985
Australia3 dicembre1974 A3 marzo1975
Austria*11 giugno1974 F25 settembre1974
Belgio20 ottobre197520 gennaio1976
Botswana5 luglio1991 A5 ottobre1991
Bulgaria20 aprile1982 A20 luglio1982
Burundi25 giugno1974 F25 settembre1974
Camerun12 gennaio1977 A12 aprile1977
Canada19 aprile1974 F25 settembre1974
Cina9 maggio1988 A9 agosto1988
Cipro25 ottobre1976 A25 gennaio1977
Comunità europea (CE/UE/CEE)26 giugno1974 F26 settembre1974
Congo (Kinshasa)24 ottobre1977 A24 gennaio1978
Corea (Sud)15 luglio1983 A15 ottobre1983
Croazia29 settembre1994 A29 dicembre1994
Cuba3 novembre1995 A3 febbraio1996
Côte d’Ivoire2 giugno1978 A2 settembre1978
Danimarca28 giugno1974 F28 settembre1974
Finlandia*23 novembre197723 febbraio1978
Francia28 giugno1974 F28 settembre1974
Gambia16 gennaio1974 F25 settembre1974
Germania11 giugno1974 F25 settembre1974
Giappone10 giugno197610 settembre1976
Grecia15 luglio1988 A15 ottobre1988
India18 ottobre1976 A18 gennaio1977
Irlanda27 giugno1974 F27 settembre1974
Israele31 marzo1977 A30 giugno1977
Italia28 giugno1974 F28 settembre1974
Kenya31 agosto1983 A1° dicembre1983
Lesotho14 maggio1982 A14 agosto1982
Lettonia10 dicembre1998 A10 marzo1999
Liechtenstein13 aprile197713 luglio1977
Lituania14 febbraio2003 A15 maggio2003
Lussemburgo28 giugno1974 F28 settembre1974
Malawi29 marzo1993 A29 giugno1993
Malaysia8 giugno1983 A8 settembre1983
Marocco2 giugno19872 settembre1987
Nigeria6 luglio1976 A6 ottobre1976
Norvegia5 agosto19755 novembre1975
Nuova Zelanda*20 agosto197520 novembre1975
Paesi Bassi8 giugno19778 settembre1977
Pakistan9 gennaio1981 A9 aprile1981
Polonia11 febbraio1980 A11 maggio1980
Portogallo2 febbraio1982 A2 maggio1982
Regno Unito27 giugno1974 F27 settembre1974
Isola di Man14 maggio1975 A14 agosto1975
Isole del Canale14 maggio1975 A14 agosto1975
Repubblica Ceca1° gennaio1993 S18 marzo1991
Ruanda22 aprile1981 A22 luglio1981
Senegal18 maggio1983 A18 agosto1983
Serbia e Montenegro21 ottobre1993 A12 febbraio1983
Slovacchia5 febbraio1993 S18 marzo1991
Slovenia23 novembre1992 A23 febbraio1993
Spagna4 dicembre19794 marzo1980
Sri Lanka19 dicembre1984 A19 marzo1985
Stati Uniti28 ottobre1983 A28 gennaio1984
Sudafrica19 maggio1981 A19 agosto1981
Svezia31 agosto197630 novembre1976
Svizzera*13 aprile197713 luglio1977
Turchia15 maggio1995 A15 agosto1995
Uganda11 luglio1989 A11 ottobre1989
Ungheria18 dicembre1981 A18 marzo1981
Vietnam4 luglio1997 A4 ottobre1997
Zambia21 maggio1984 A21 agosto1984
Zimbabwe20 giugno1988 A20 settembre1988
*Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate sul sito internet dell’Organizzazione mondiale delle
dogane http://www.wcoomd.org/ie/fr/Conventions/conventions.html oppure ottenuti
presso la Direzione generale delle dogane, Sezioni Affari internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

La convenzione s’estende al Liechtenstein fintanto che resta vincolato alla Confederazione da un trattato d’unione doganale.8

Campo d’applicazione degli allegati il 26 aprile 2005

Footnotes

  1. RU 1977 1437; FF 1975 II 713 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. Art. 1 del DF del 17 mar. 1976 (RU 1977 1436)

  3. RS 0.631.121.2

  4. RS 0.631.121.2

  5. RS 0.120

  6. Modificato dalle dec. n. 241 e 248 del Consiglio di cooperazione doganale, in vigore dall’11 ago. 1987 (RU 1987 1358).

  7. Modificato dalle dec. n. 241 e 248 del Consiglio di cooperazione doganale, in vigore dall’11 ago. 1987 (RU 1987 1358).

  8. RS 0.631.112.514

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