Accordo per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale

0.631.145.141Multilateral International Treaty7 apr 1953

Conchiuso a Lake Success, Nuova York, il 22 novembre 1950
Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 19522
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 aprile 1953
Entrato in vigore per la Svizzera il 7 aprile 1953

(Stato 30  maggio 2017)

Preambolo

Gli Stati contraenti,

considerando che la libera circolazione delle idee e delle conoscenze e, in modo generale, la più vasta diffusione delle varie forme d’espressione della civiltà sono condizioni impellenti di progresso intellettuale e di comprensione internazionale e contribuiscono in tal modo al mantenimento della pace mondiale;

considerando che questi scambi hanno luogo essenzialmente ad opera di libri, pubblicazioni e oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale;

Considerando che l’atto costitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura preconizza la cooperazione tra le Nazioni in tutti i rami dell’attività intellettuale e, segnatamente, lo scambio di pubblicazioni, di opere d’arte, di materiale di laboratorio e di qualsiasi altra documentazione utile; che assegna d’altra parte all’Organizzazione il compito di favorire la vicendevole conoscenza e la mutua comprensione delle Nazioni col prestare il suo concorso agli organi d’informazione delle masse e che raccomanda a questo scopo la conclusione di quegli accordi internazionali che reputa utili per facilitare la libera circolazione delle idee con la parola e con l’immagine;

riconoscendo che un accordo internazionale destinato a favorire la libera circolazione di libri, pubblicazioni e oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, sarà un mezzo efficace per il raggiungimento di tali fini,

convengono a questo scopo le disposizioni seguenti:

Art. 1
  1. Gli Stati contraenti s’impegnano a non applicare dazi o altre imposizioni all’importazione o in occasione dell’importazione di:
    1. Libri, pubblicazioni e documenti enumerati nell’allegato A del presente accordo;
    2. Oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale enumerati negli allegati B, C, D ed E del presente accordo,

qualora siano adempiute le condizioni poste in tali allegati e gli oggetti di cui si tratta siano prodotti di un altro Stato contraente.

2. Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non impediscono a uno Stato contraente di riscuotere sugli oggetti importati:

  1. Tasse o altre imposizioni interne di qualsiasi natura, sia al momento dell’importazione o ulteriormente, a condizione che non superino quelle che gravano direttamente o indirettamente altri prodotti nazionali del genere;
  2. Emolumenti o imposizioni che non siano dazi doganali, riscossi dalle autorità governative o amministrative all’importazione o in occasione dell’importazione, a condizioni che siano limitati al costo approssimativo delle prestazioni di servizio e che non costituiscano una protezione indiretta dei prodotti nazionali o delle tasse fiscali d’importazione.
Art. II
  1. Gli Stati contraenti s’impegnano a concedere le divise e/o i permessi occorrenti per l’importazione degli oggetti seguenti:
    1. Libri e pubblicazioni destinati alle biblioteche e collezioni d’istituzioni pubbliche che si dedicano all’insegnamento, all’indagine scientifica o alla cultura;
    2. Documenti ufficiali, parlamentari o amministrativi, pubblicati nel loro paese d’origine;
    3. Libri e pubblicazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate;
    4. Libri ricevuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura e distribuiti gratuitamente per il suo tramite o sotto il suo controllo, senza che formino oggetto di vendita;
    5. Pubblicazioni per l’incremento del turismo fuori del paese d’importazione, spedite e distribuite gratuitamente;
    6. Oggetti destinati ai ciechi:
    1. Libri, pubblicazioni e documenti d’ogni genere in rilievo, per ciechi; 2. Altri oggetti di concezione speciale per lo sviluppo educativo, scientifico o culturale dei ciechi, importati direttamente da istituti per ciechi o da organizzazioni a favore dei ciechi designate dalle autorità competenti del paese d’importazione per ricevere questi oggetti in esenzione doganale.
  2. Gli Stati contraenti che dovessero applicare limitazioni quantitative o provvedimenti per il controllo dei cambi s’impegnano a concedere, per quanto è possibile, le divise e le autorizzazioni necessarie per l’importazione degli altri oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e segnatamente di quelli enumerati nel presente accordo.
Art. III
  1. Gli Stati contraenti s’impegnano a concedere tutte le facilitazioni possibili per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale importati esclusivamente per essere esposti in pubblico d’intesa con le autorità competenti del paese d’importazione e destinati ad essere riesportati ulteriormente. Queste facilitazioni comprendono la concessione dei permessi necessari e l’esenzione dai dazi, come pure dalle tasse e da altre imposizioni interne riscosse al momento dell’importazione, eccettuate quelle che corrispondessero approssimativamente al costo delle prestazioni di servizio.
  2. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà alle autorità del paese d’importazione di prendere i provvedimenti intesi a garantire la riesportazione degli oggetti ad esposizione ultimata.
Art. IV

Gli Stati contraenti s’impegnano, per quanto possibile, a:

  1. Proseguire i loro sforzi comuni per favorire in ogni modo la libera circolazione degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale e per abolire o ridurre qualsiasi limitazione a tale libera circolazione che non sia contemplata nel presente accordo;
  2. Semplificare le formalità amministrative concernenti l’importazione degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale;
  3. Facilitare lo sdoganamento rapido, accurato e prudente degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale.
Art. V

Nessuna disposizione del presente accordo può menomare il diritto degli Stati contraenti di prendere, conformemente alla loro legislazione nazionale, provvedimenti intesi a vietare o a limitare l’importazione o la circolazione dopo la loro importazione di determinati oggetti, quando tali provvedimenti sono fondati su motivi inerenti alla sicurezza nazionale, alla morale o all’ordine pubblico dello Stato contraente.

Art. VI

Il presente accordo non può ledere o modificare le leggi e i regolamenti di uno Stato contraente, o i trattati, le convenzioni, gli accordi o le dichiarazioni ai quali uno Stato contraente ha sottoscritto, per quanto concerne il diritto d’autore o la proprietà industriale, compresi i brevetti e i marchi di fabbrica.

Art. VII

Gli Stati contraenti s’impegnano a regolare le contestazioni concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo mediante trattative o conciliazione, senza pregiudizio delle disposizioni convenzionali anteriori alle quali avessero potuto sottoscrivere per il regolamento di conflitti tra di loro.

Art. VIII

In caso di contestazione tra gli Stati contraenti sul carattere educativo, scientifico o culturale d’un oggetto importato, le parti interessate possono, di comune intesa, chiedere un parere consultivo al direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura.

Art. IX
  1. Il presente accordo, i cui testi inglese e francese fanno parimente fede, porterà la data di questo giorno e sarà aperto alla firma di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura, di ogni Stato membro delle Nazioni Unite e di quelli non membri ai quali sarà stato rivolto un invito in questo senso dal Consiglio esecutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura.
  2. Il presente accordo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale.
  3. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. X

A contare dal 22 novembre 1950 il presente accordo sarà aperto all’adesione degli Stati contemplati nel numero 1 dell’articolo IX. L’adesione si farà mediante deposito di un istrumento formale presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. XI

Il presente accordo entrerà in vigore a contare dal giorno in cui il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto gli strumenti di ratificazione o d’adesione di dieci Stati.

Art. XII
  1. Gli Stati che alla data dell’entrata in vigore del presente accordo ne sono parti prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti intesi alla sua applicazione pratica entro un termine di sei mesi.
  2. Questo termine sarà di tre mesi a contare dal giorno del deposito dell’istrumento di ratificazione o di adesione per tutti gli Stati che depositeranno il loro istrumento di ratificazione o d’adesione dopo la data d’entrata in vigore dell’accordo.
  3. Trascorso un mese al massimo dalla scadenza dei termini previsti nei numeri 1 e 2 del presente articolo, gli Stati contraenti del presente accordo trasmetteranno all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura un rapporto sui provvedimenti presi per garantirne l’applicazione pratica.
  4. L’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura trasmetterà questo rapporto a tutti gli Stati che hanno firmato il presente accordo e all’Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, alla sua Commissione interinale).
Art. XIII

Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma o del deposito dell’istrumento di ratificazione o d’adesione, o in qualsiasi altro momento ulteriore, dichiarare mediante notificazione al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente accordo si estenderà a uno o parecchi dei territori che esso rappresenta in campo internazionale.

Art. XIV
  1. Spirato un termine di due anni a contare dal giorno dell’entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato contraente potrà, a suo nome o a nome di qualsiasi territorio che esso rappresenta in campo internazionale, disdire l’accordo stesso mediante deposito di un istrumento scritto presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento di questo istrumento.
Art. XV

Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati contemplati nel numero 1 dell’articolo IX, come pure l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura e l’Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, la sua Commissione interinale) dell’avvenuto deposito degl’istrumenti di ratificazione o d’adesione nominati negli articoli IX e X, come pure delle notificazioni o adesioni previste negli articoli XIII e XIV.

Art. XVI

A domanda di un terzo degli Stati contraenti, il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura iscriverà nell’elenco delle trattande della successiva sessione della conferenza generale di quest’Organizzazione la questione della convocazione di una conferenza per la revisione del presente accordo.

Art. XVII

Gli allegati A, B, C, D ed E, come pure il protocollo allegato al presente accordo, costituiscono parte integrante dell’accordo stesso.

Art. XVIII
  1. Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3, il presente accordo sarà registrato dal segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.
  2. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo in nome dei loro rispettivi Governi.

Fatto a Lake Success, Nuova York, il ventidue novembre millenovecentocinquanta in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati contemplati nel numero 1 dell’articolo IX, come pure all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura e all’Organizzazione internazionale del commercio (provvisoriamente, alla sua Commissione interinale).

(Seguono le firme)

Allegato A

Libri, pubblicazioni e documenti

1.  Libri stampati.

2.  Giornali e periodici.

3.  Libri e documenti ottenuti con procedimenti di policopia che non siano la stampa.

4.  Documenti ufficiali, parlamentari e amministrativi, pubblicati nel loro paese d’origine.

5.  Affissi di propaganda turistica e pubblicazioni turistiche (opuscoli, guide, orari, prospetti e pubblicazioni del genere) illustrati o no, compresi quelli editi da aziende private, che invitano il pubblico a viaggiare fuori del paese d’importazione.

6.  Pubblicazioni che invitano a fare studi all’estero.

7.  Manoscritti e documenti dattilografati.

8.  Cataloghi di libri e di pubblicazioni posti in vendita da una casa editrice o da una libreria fuori del paese d’importazione.

9.  Cataloghi di filmi cinematografici, di registrazioni sonore o di qualsiasi altro materiale visivo e sonoro di carattere educativo, scientifico o culturale, editi da o per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate.

10.  Musica manoscritta, stampata o riprodotta con procedimenti di policopia che non siano la stampa.

11.  Carte geografiche, idrografiche o astronomiche.

12.  Piani e disegni architettonici, industriali o tecnici, e loro riproduzioni, destinati allo studio in stabilimenti scientifici o istituti d’educazione autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere tali oggetti in franchigia.

Le esenzioni previste nel presente allegato A non si applicano ai seguenti oggetti:

  1. Articoli di cancelleria;
  2. Libri, pubblicazioni e documenti (eccettuati i cataloghi, gli affissi e le pubblicazioni di propaganda turistica sopra nominati), pubblicati essenzialmente a scopo di propaganda commerciale da una azienda commerciale privata o per conto di essa;
  3. Giornali e periodici in cui la pubblicità occupa oltre il 70 per cento dello spazio disponibile;
  4. Qualsiasi altro oggetto (eccettuati i cataloghi sopra nominati) in cui la pubblicità occupa oltre il 25 per cento dello spazio disponibile. Per le pubblicazioni e gli affissi di propaganda turistica, tale percentuale concerne soltanto la pubblicità commerciale privata.
Allegato B

Opere d’arte, oggetti da collezione di carattere educativo, scientifico o culturale

1.  Dipinti e disegni, comprese le copie, interamente eseguiti a mano, eccettuati gli oggetti manufatti decorati.

2.  Litografie, incisioni e stampe, firmate e numerate dall’artista e ottenute col procedimento della pietra litografica, lastre e altre superficie incise, interamente eseguite a mano.

3.  Sculture e statue originali, bassorilievi, altorilievi e intagli, eccettuati le riproduzioni in serie e i lavori artigianali di carattere commerciale.

4.  Oggetti da collezione e oggetti d’arte destinati a musei, gallerie e altre istituzioni pubbliche autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, con la riserva che non siano posti in vendita.

5.  Collezioni e oggetti da collezione di carattere scientifico, che interessano particolarmente l’anatomia, la zoologia, la botanica, la mineralogia, la paleontologia, l’archeologia e l’etnografia, non destinati a scopi commerciali.

6.  Oggetti antichi, di oltre cent’anni.

Allegato C

Materiale visivo e sonoro di carattere educativo, scientifico e culturale

1.  Filmi, cortometraggi, microfilmi e diapositive, di carattere educativo, scientifico o culturale importati da organizzazioni (comprese, a piacimento del paese d’importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) autorizzate dal paese d’importazione a ricevere tali oggetti in franchigia e purché siano destinati esclusivamente a queste organizzazioni o ad altre istituzioni pubbliche o private, di carattere educativo, scientifico o culturale, parimente autorizzate a ciò dalle autorità sopra nominate.

2.  Cinegiornali, sonori o no, d’attualità al momento dell’importazione, e importati, per essere riprodotti, in forma di negative, impressionate e sviluppate, o di positive, esposte e sviluppate, per i quali la franchigia può essere limitata a due copie per ogni soggetto. I cinegiornali sono posti al beneficio della franchigia soltanto se sono importati da organizzazioni (comprese, a piacimento del paese d’importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) autorizzate dalle autorità competenti del paese d’importazione a riceverli in franchigia.

3.  Registrazioni sonore di carattere educativo, scientifico o culturale destinate esclusivamente a istituzioni (comprese, a piacimento del paese d’importazione, le organizzazioni di radiodiffusione) oppure ad associazioni pubbliche o private di carattere educativo, scientifico o culturale, autorizzate dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questo materiale in franchigia.

4.  Filmi, cortometraggi, microfilmi e registrazioni sonore di carattere educativo, scientifico o culturale, prodotti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate.

5.  Modelli, abbozzi e cartelloni murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all’insegnamento negl’istituti di carattere educativo, scientifico o culturale, pubblici o privati, autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questo materiale in franchigia.

Allegato D

Istrumenti e apparecchi scientifici

Istrumenti e apparecchi scientifici destinati esclusivamente all’insegnamento o all’indagine scientifica pura, con la riserva che:

  1. Gl’istrumenti o gli apparecchi scientifici di cui si tratta siano destinati a istituti scientifici o d’educazione, pubblici o privati, autorizzati dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questi oggetti in franchigia, alla condizione che siano usati sotto il controllo e la responsabilità di detti istituti;
  2. Istrumenti o apparecchi scientifici equivalenti non siano fabbricati, al momento dell’importazione, nel paese di destinazione.
Allegato E

Oggetti destinati ai ciechi

1.  Libri, pubblicazioni e documenti d’ogni genere in rilievo, per i ciechi.

2.  Altri oggetti particolarmente concepiti per la formazione scientifica o culturale dei ciechi, importati direttamente da istituzioni di ciechi o da organizzazioni per l’assistenza dei ciechi, autorizzate dalle autorità competenti del paese d’importazione a ricevere questo materiale in franchigia.

Protocollo

Gli stati contraenti,

Considerato che vi è interesse a facilitare l’accessione degli Stati Uniti d’America all’Accordo del 22 novembre 1950 per l’importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, hanno convenuto quanto segue:

  1. Gli Stati Uniti d’America hanno la facoltà di ratificare il presente Accordo, giusta l’articolo IX, o di aderirvi, giusta l’articolo X, con la riserva il cui testo è riprodotto qui appresso.
  2. Qualora gli Stati Uniti d’America divenissero partecipi dell’accordo, formulando la riserva di cui al paragrafo 1, le disposizioni della medesima potranno essere invocate sia dagli Stati Uniti d’America nei confronti di ogni Stato contraente del presente accordo, sia da qualsiasi Stato contraente nei confronti degli Stati Uniti d’America, dacché nessuna misura presa in virtù della detta riserva deve avere carattere discriminatorio.

Testo della riserva:

  1. Se, per effetto degli impegni assunti da uno Stato contraente giusta il presente accordo, le importazioni di un qualsiasi oggetto contemplato nel presente accordo registrassero un aumento relativo tale e s’effettuassero in condizioni tali da recare o minacciare di recare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, sarà consentito a questo Stato contraente, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 qui sopra, nella misura e durante il tempo necessari per prevenire o riparare tale pregiudizio, di sospendere totalmente o parzialmente gli impegni assunti in virtù del presente accordo, per quanto attiene all’oggetto di cui si tratta.
  2. Prima di prendere misure in applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo a, lo Stato contraente interessato ne dà preavviso scritto, il più presto possibile, all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e offre all’Organizzazione e agli Stati contraenti partecipi del presente accordo la possibilità di conferire con esso circa la misura prevista.
  3. In casi critici, allorquando un ritardo causerebbe danni difficilmente riparabili, si potranno prendere misure provvisorie in virtù del paragrafo a del presente protocollo, senza consultazioni preliminari, alla condizione tuttavia che le dette consultazioni si svolgano immediatamente dopo l’introduzione delle misure di cui si tratta.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan19 marzo195819 marzo1958
Armenia23 agosto201023 agosto2010
Australia5 marzo1992 A5 marzo1992
Austria12 giugno1958 A12 giugno1958
Barbados13 aprile1973 S30 novembre1966
Belgio31 ottobre195731 ottobre1957
Benin18 maggio201718 maggio2017
Bolivia22 settembre197022 settembre1970
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Bulgaria14 marzo1997 A14 marzo1997
Burkina Faso14 settembre1965 A14 settembre1965
Cambogia5 novembre1951 A21 maggio1952
Camerun15 maggio1964 A15 maggio1964
Ceca, Repubblica22 agosto1997 A22 agosto1997
Cina
Hong Kong6 giugno19971° luglio1997
Cipro16 maggio1963 S16 agosto1960
Congo (Brazzaville)26 agosto1968 A26 agosto1968
Congo (Kinshasa)3 maggio1962 S30 giugno1960
Côte d'Ivoire19 luglio1963 A19 luglio1963
Croazia26 luglio1993 S8 ottobre1991
Cuba27 agosto1952 A27 agosto1952
Danimarca4 aprile1960 A4 aprile1960
Egitto8 febbraio195221 maggio1952
El Salvador24 giugno195324 giugno1953
Estonia1° agosto20011° agosto2001
Figi31 ottobre1972 S10 ottobre1970
Filippine30 agosto195230 agosto1952
Finlandia30 aprile1956 A30 aprile1956
Francia14 ottobre195714 ottobre1957
Gabon4 settembre1962 A4 settembre1962
Germania*9 agosto1957 A9 agosto1957
Ghana7 aprile1958 S5 marzo1957
Giappone17 giugno1970 A17 giugno1970
Giordania31 dicembre1958 A31 dicembre1958
Grecia12 dicembre195512 dicembre1955
Guatemala8 luglio19608 luglio1960
Haiti14 maggio195414 maggio1954
Iran7 gennaio19667 gennaio1966
Iraq11 agosto1972 A11 agosto1972
Irlanda19 settembre1978 A19 settembre1978
Israele27 marzo195221 maggio1952
Italia26 novembre1962 A26 novembre1962
Kazakstan21 dicembre1998 A21 dicembre1998
Kenya*15 marzo1967 A15 marzo1967
Kirghizistan19 luglio2005 A19 luglio2005
Laos28 febbraio1952 A21 maggio1952
Lettonia20 novembre2001 A20 novembre2001
Liberia16 settembre200516 settembre2005
Libia22 gennaio1973 A22 gennaio1973
Lituania21 agosto1998 A21 agosto1998
Lussemburgo31 ottobre195731 ottobre1957
Macedonia2 settembre1997 S17 novembre1991
Madagascar23 maggio1962 A23 maggio1962
Malawi17 agosto1965 A17 agosto1965
Malaysia29 giugno1959 S31 agosto1957
Mali16 luglio2014 A16 luglio2014
Malta19 gennaio1968 S21 settembre1964
Marocco25 luglio1968 A25 luglio1968
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Moldova3 settembre1998 A3 settembre1998
Monaco18 marzo1952 A21 maggio1952
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nicaragua17 dicembre1963 A17 dicembre1963
Niger22 aprile1968 A22 aprile1968
Nigeria26 giugno1961 S1° ottobre1960
Norvegia2 aprile1959 A2 aprile1959
Nuova Zelanda29 giugno196229 giugno1962
Isole Cook29 giugno196229 giugno1962
Niue29 giugno196229 giugno1962
Tokelau29 giugno196229 giugno1962
Oman19 dicembre1977 A19 dicembre1977
Paesi Bassi31 ottobre195731 ottobre1957
Antille olandesi31 ottobre195731 ottobre1957
Aruba31 ottobre195731 ottobre1957
Curaçao31 ottobre195731 ottobre1957
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)31 ottobre195731 ottobre1957
Sint Maarten31 ottobre195731 ottobre1957
Pakistan17 gennaio195221 maggio1952
Polonia24 settembre1971 A24 settembre1971
Portogallo11 giugno1984 A11 giugno1984
Regno Unito11 marzo195411 marzo1954
Anguilla11 marzo195411 marzo1954
Gibilterra11 marzo195411 marzo1954
Isola di Man11 marzo195411 marzo1954
Isole del Canale11 marzo195411 marzo1954
Isole Falkland11 marzo195411 marzo1954
Isole Vergini britanniche11 marzo195411 marzo1954
Montserrat11 marzo195411 marzo1954
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
11 marzo195411 marzo1954
Romania*24 novembre1970 A24 novembre1970
Ruanda1° dicembre1964 S1° luglio1962
Russia7 ottobre19947 ottobre1994
Salomone, Isole3 settembre1981 S7 luglio1978
San Marino30 luglio1985 A30 luglio1985
Santa Sede22 agosto1979 A22 agosto1979
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone13 marzo1962 S27 aprile1961
Singapore11 luglio1969 A11 luglio1969
Siria16 settembre198016 settembre1980
Slovacchia9 giugno1997 A9 giugno1997
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna7 luglio1955 A7 luglio1955
Sri Lanka8 gennaio1952 A21 maggio1952
Stati Uniti*2 novembre19662 novembre1966
Svezia21 maggio195221 maggio1952
Svizzera*7 aprile19537 aprile1953
Tanzania26 marzo1963 A26 marzo1963
Thailandia18 giugno195121 maggio1952
Togo16 novembre200916 novembre2009
Tonga11 novembre1977 S4 giugno1970
Trinidad e Tobago11 aprile1966 S31 agosto1962
Tunisia14 maggio1971 A14 maggio1971
Uganda15 aprile1965 A15 aprile1965
Ungheria*15 marzo1979 A15 marzo1979
Uruguay20 aprile199920 aprile1999
Venezuela1° maggio1992 A1° maggio1992
Vietnam1° giugno1952 A1° giugno1952
Zambia1° novembre1974 S24 ottobre1964
Zimbabwe1° dicembre1998 S18 aprile1980
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
Svizzera 4Il Governo della Svizzera si riserva di riprendere la piena libertà d’azione verso quegli Stati contraenti che applicassero unilateralmente limitazioni quantitative o misure di controllo dei cambi tali da rendere inoperante l’Accordo.La mia firma è inoltre apposta senza pregiudicare l’atteggiamento del Governo della Svizzera riguardo alla Carta dell’Avana che istituisce un’organizzazione internazionale del commercio, firmata all’Avana il 24 marzo 1948.L’accordo si applica pure al Principato del Liechtenstein fintantoché questo Stato sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. RU 1953 473

  3. RS 0.120

  4. Art. 1 del DF del 25 set. 1952 (RU 1953 473).

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