0.631.122•Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
0.631.122Multilateral International Treaty21 apr 1986
Conchiusa a Ginevra il 21 ottobre 1982
Approvata dall’Assemblea federale il 17 settembre 19851
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 gennaio 1986
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1986
(Stato 27 maggio 2021)
Preambolo
Le Parti contraenti,
Desiderose di migliorare la circolazione internazionale delle merci,
Considerando la necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere,
Constatando che, alle frontiere, misure di controllo sono applicate da differenti servizi di controllo,
Riconoscendo che le condizioni in cui questi controlli vengono effettuati possono essere in gran parte armonizzate senza nuocere alla loro finalità, alla loro buona esecuzione ed alla loro efficacia,
Convinte che l’armonizzazione dei controlli alle frontiere costituisca uno dei mezzi fondamentali per il conseguimento di tali obiettivi,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione s’intende:
Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, la presente Convenzione mira a ridurre le esigenze in materia di espletamento delle formalità nonché il numero e la durata dei controlli, in particolare mediante il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure di controllo e delle loro modalità d’applicazione.
Le Parti contraenti s’impegnano, entro i limiti del possibile, ad organizzare in modo armonizzato l’intervento dei servizi doganali e degli altri servizi di controllo.
Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le Parti contraenti si adopereranno affinché, nella misura del possibile e nell’ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione:
Le Parti contraenti s’impegnano a collaborare reciprocamente e, in caso di necessità, a sollecitare la cooperazione dei competenti organismi internazionali per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente Convenzione e, inoltre, a perseguire, se necessario, la conclusione di nuovi accordi o intese multilaterali o bilaterali.
Nel caso di attraversamento di una frontiera comune, le Parti contraenti interessate adotteranno – ogni volta che ciò sia possibile – le misure adeguate per agevolare il passaggio delle merci e in particolare:
– degli orari di apertura dei posti di frontiera,
– dei servizi di controllo che vi esercitano la loro attività,
– delle categorie di merci, dei modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale che possono esservi accettati o utilizzati.
Le Parti contraenti si comunicheranno a vicenda, su richiesta, le informazioni necessarie per l’applicazione della presente Convenzione, in conformità alle condizioni risultanti dagli allegati.
Ferme restando le disposizioni dell’articolo 6, la presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi risultanti dai trattati che le Parti contraenti della presente Convenzione abbiano concluso prima di divenire Parti contraenti di quest’ultima.
La presente Convenzione non è di ostacolo all’applicazione di agevolazioni maggiori che due o più Parti contraenti volessero accordarsi reciprocamente, e neppure al diritto per le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all’articolo 16, che siano Parti contraenti, di applicare la propria legislazione ai controlli effettuati alle loro frontiere interne, purché non siano diminuite in alcun caso le agevolazioni derivanti dalla presente Convenzione.
Qualora, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti si riduca a meno di cinque per un periodo qualunque di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cesserà di essere valida a partire dalla fine del suddetto periodo di 12 mesi.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtù dell’articolo 22 e della data d’entrata in vigore di un emendamento.
Dopo che la presente Convenzione sarà stata in vigore per 5 anni, tutte le Parti contraenti potranno, mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di rivedere la presente Convenzione, indicando le proposte da esaminare in tale conferenza. In tal caso: i) Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà la richiesta a tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare, entro tre mesi, le osservazioni che tali proposte sollevano da parte loro, nonché le altre proposte che esse vorrebbero fossero esaminate dalla Conferenza. ii) Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà ugualmente a tutte le Parti contraenti il testo delle altre proposte eventuali e convocherà la Conferenza di revisione qualora, entro un termine di 6 mesi a decorrere da tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli notifichi il proprio accordo su tale convocazione. iii) Tuttavia, se il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ritenga che una proposta di revisione sia assimilabile ad una proposta di emendamento ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 22, potrà con l’accordo della Parte contraente che ha fatto la proposta avviare la procedura di emendamento prevista dall’articolo 22, al posto della procedura di revisione.
Oltre alle notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 23 e 24, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati:
Dopo il 31 marzo 1984, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due esemplari certificati conformi della presente Convenzione a ciascuna delle Parti contraenti e a tutti gli Stati che non sono Parti contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il 21 ottobre 1982, in un solo originale, i testi inglese, spagnolo, francese e russo facenti ugualmente fede.(Seguono le firme)
L’ispezione medico‑sanitaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui viene effettuata, in base ai principi definiti dalla presente Convenzione e in particolare dall’allegato 1.
Ogni Parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata: – Le merci soggette ad un’ispezione medico‑sanitaria, – I luoghi in cui le merci in questione possono essere presentate per l’ispezione, – Le prescrizioni legali e regolamentari relative all’ispezione medico‑sanitaria unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.
Nell’ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all’ispezione medico‑sanitaria delle merci in transito, purché non vi sia da temere alcun rischio di contagio.
L’ispezione veterinaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguita, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare dall’allegato 1.
L’ispezione veterinaria definita alla lettera d) dell’articolo 1 della presente Convenzione si estende anche ai mezzi ed alle condizioni di trasporto degli animali e dei prodotti animali. Essa può comprendere anche le ispezioni inerenti alla qualità, alle varie norme e regolamentazioni, come quelle riguardanti la conservazione delle specie minacciate di estinzione che, per motivi di efficacia, sono spesso associate all’ispezione veterinaria.
Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti appresso indicati: – Le merci soggette ad un’ispezione veterinaria, – I luoghi in cui le merci possono essere presentate per l’ispezione, – Le malattie che è obbligatorio dichiarare, – Le prescrizioni legali e regolamentari relative all’ispezione veterinaria unitariamente alle rispettive procedure di applicazione generale.
Nell’ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti rinunceranno, nella misura del possibile, all’ispezione veterinaria dei prodotti animali in transito, purché non sia da temere alcun rischio di contagio.
L’ispezione fitosanitaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguita, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare nell’allegato 1.
L’ispezione fitosanitaria definita alla lettera e) dell’articolo 1 della presente Convenzione si estende anche all’ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto dei vegetali e dei prodotti vegetali. Può comprendere anche le misure volte a garantire la conservazione delle specie vegetali minacciate di estinzione.
Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso: – Le merci soggette a condizioni fitosanitarie speciali, – I luoghi in cui taluni vegetali e prodotti vegetali possono essere presentati per l’ispezione, – L’elenco dei nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali per i quali sono in vigore divieti o restrizioni, – Le prescrizioni legali o regolamentari relative all’ispezione fitosanitaria unitamente alle rispettive procedure d’applicazione generale.
Nell’ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto è possibile, all’ispezione fitosanitaria delle merci in transito, a meno che questa misura sia necessaria per la protezione dei propri vegetali.
Il controllo della conformità alle norme tecniche relative alle merci contemplate dalla presente Convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, in base ai principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare all’allegato 1.
Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso: – Le norme che essa esplica, – I luoghi in cui le merci possono essere presentate per l’ispezione, – Le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della conformità alle norme tecniche, unitamente alle rispettive procedure d’applicazione generale.
In mancanza di norme internazionali, le Parti contraenti che applicano norme nazionali si adopereranno al fine di armonizzarle mediante accordi internazionali.
Di norma, il controllo della conformità alle norme tecniche non si applica alle merci in transito diretto.
Il controllo della qualità relativo alle merci contemplate dalla presente Convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare dall’allegato 1.
Ogni Parte contraente farà in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso: – I luoghi in cui le merci possono essere presentate per l’ispezione, – Le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della qualità, unitamente alle rispettive procedure d’applicazione generale.
Di norma i controlli di qualità non si applicano alle merci in transito diretto.
I membri del Comitato di gestione sono le Parti contraenti della presente Convenzione.
Le funzioni di segretariato del Comitato sono espletate dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa.
Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa convoca il Comitato: i) due anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione; ii) successivamente, ad una data fissata dal Comitato, ma almeno ogni cinque anni; iii) su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno cinque Stati che sono Parti contraenti.
Il Comitato elegge un presidente ed un vicepresidente in occasione di ciascuna sessione.
Per prendere una decisione è necessario un quorum pari ad almeno un terzo degli Stati che sono Parti contraenti.
i) Le proposte sono messe ai voti. ii) Ogni Stato che è Parte contraente, rappresentato alla sessione, dispone di un voto. iii) In caso di applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 16 della Convenzione, le organizzazioni di integrazione economica regionale che sono Parti contraenti della Convenzione dispongono, in caso di votazione, di un numero di voti pari al totale dei voti attribuiti ai loro Stati membri che siano anche Parti contraenti della Convenzione. In quest’ultimo caso, tali Stati membri non esercitano il loro diritto di voto. iv) Fatte salve le disposizioni del paragrafo v) seguente, le proposte sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti secondo le condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti. v) Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti in base alle condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.
Il Comitato adotta il proprio resoconto prima della chiusura della sessione.
In mancanza di disposizioni pertinenti nel presente allegato, è applicabile il regolamento interno della Commissione economica per l’Europa, salvo il caso in cui il Comitato decida diversamente.
A complemento delle disposizioni della Convenzione e segnatamente di quelle previste nell’allegato 1, il presente allegato è inteso a definire le misure da attuare al fine di agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada.
Al fine di garantire lo snellimento e l’accelerazione delle formalità da espletare ai valichi di frontiera, le Parti contraenti assicurano, per quanto possibile, che i valichi aperti al traffico merci internazionale soddisfino i seguenti requisiti minimi: (i) strutture atte a consentire controlli congiunti tra Stati confinanti (sportello unico), 24 ore su 24, qualora le esigenze commerciali lo richiedano e in linea con le norme del traffico stradale; (ii) separazione dei diversi tipi di traffico da entrambe le parti della frontiera in modo da poter dare la precedenza ai veicoli che sono scortati da documenti doganali di transito internazionali validi o che trasportano animali vivi o derrate deperibili; (iii) aree laterali di controllo per controlli casuali del carico e dei veicoli; (iv) parcheggi e terminal appropriati; (v) servizi igienici, sociali e di telecomunicazione adeguati per i conducenti; (vi) assistenza per lo stabilimento di spedizionieri ai valichi di frontiera con strutture adeguate, che offrano servizi agli operatori del trasporto su una base competitiva.
In relazione agli articoli 1–6 del presente allegato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) effettua, ogni cinque anni, un’indagine tra le Parti contraenti riguardo ai progressi compiuti nel miglioramento delle procedure applicate nei rispettivi Paesi per l’attraversamento delle frontiere.
In conformità all’Accordo del 1997 concernente l’adozione di condizioni uniformi applicabili al controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e al riconoscimento reciproco dei controlli, entrato in vigore il 27 gennaio 2001:
| Spazio riservato al segno distintivo dello Stato o delle Nazioni Unite | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Autorità amministrativa responsabile per il controllo tecnico) | ||||
| 2 | ||||
| CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE3 |
| Certificato internazionale di controllo tecnico | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Numero di targa (immatricolazione) | ||
| 2. | Numero di identificazione del veicolo | ||
| 3. | Prima immatricolazione dopo la costruzione (Stato, autorità)4 | ||
| 4. | Data di prima immatricolazione dopo la costruzione | ||
| 5. | Data del controllo tecnico | ||
| Certificato di conformità | |||
| 6. | Il presente Certificato è rilasciato per il veicolo identificato ai punti 1 e 2 che, alla data indicata al punto 5, è conforme alla o alle Regole allegate all’Accordo del 1997 concernente l’adozione di condizioni uniformi applicabili al controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e al riconoscimento reciproco dei controlli. | ||
| 7. | Il veicolo deve essere sottoposto al prossimo controllo tecnico secondo la o le Regole di cui al punto 6 entro e non oltre: | ||
| Data (mese/anno) | |||
| 8. | Rilasciato da | ||
| 9. | A (luogo) | ||
| 10. | Data | ||
| 11. | Firma5 |
| 12. | Controllo(i) tecnico(i) periodico(i) successivo(i) 6 | ||
|---|---|---|---|
| 12.1 | Eseguito da (Centro di controllo tecnico)7 | ||
| 12.2 | (Timbro) | ||
| 12.3 | Data | ||
| 12.4 | Firma | ||
| 12.5 | Prossimo controllo entro e non oltre: data (mese/anno) |
1. Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) ha lo scopo di agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere e, in particolare, di evitare ripetitive pesature dei veicoli stradali merci circolanti nelle Parti contraenti. Se accettato dalle Parti contraenti, il Certificato debitamente compilato è riconosciuto quale valida attestazione delle misurazioni di peso dalle competenti autorità delle Parti contraenti. Le competenti autorità si astengono dal richiedere ulteriori pesature tranne verifiche casuali e controlli in caso di presunte irregolarità.2. Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo, che deve essere conforme al modello riprodotto più avanti nella presente appendice, è rilasciato e usato sotto la supervisione di un’autorità statale appositamente designata in ciascuna Parte contraente che accetta il Certificato, in linea con la procedura descritta nel Certificato allegato.3. L’uso del Certificato da parte degli operatori del trasporto è facoltativo.4. Le Parti contraenti che accettano il Certificato abilitano stazioni di pesatura autorizzate a compilare, insieme all’operatore/conducente del veicolo stradale merci, il Certificato internazionale di pesatura del veicolo, conformemente ai seguenti requisiti minimi:
– alla Raccomandazione OIML R 76 «Strumenti per pesare a funzionamento non automatico», classe di precisione III o superiore, oppure
– alla Raccomandazione OIML R 134 «Strumenti a funzionamento automatico per la pesatura dinamica dei veicoli stradali», classe di precisione II o superiore. In caso di misurazione del peso per asse sono ammessi valori di errore più elevati.5. In casi eccezionali, e in particolare se si sospettano irregolarità, o su richiesta dell’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale in questione, le autorità competenti possono ripesare il veicolo. Se le autorità di controllo di una Parte contraente che accetta il Certificato rilevano ripetuti errori di misurazione da parte di una stazione di pesatura, le autorità competenti del Paese della stazione di pesatura prendono i provvedimenti necessari per far sì che tali errori non si ripetano.6. Il modello del Certificato può essere riprodotto in ognuna delle lingue delle Parti contraenti che accettano il Certificato purché la presentazione del Certificato stesso e la collocazione delle voci in esso contenute non subiscano modifiche.7. Le Parti contraenti che accettano il Certificato provvedono alla pubblicazione di un elenco di tutte le stazioni di pesatura dei loro Paesi autorizzate conformemente ai principi internazionali, nonché delle eventuali modifiche apportate all’elenco. Quest’ultimo e le relative eventuali modifiche sono trasmessi al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) che provvede a distribuirli a ciascuna Parte contraente e alle organizzazioni internazionali di cui all’allegato 7, articolo 2, della presente Convenzione.8. (Disposizione transitoria) Poiché attualmente le stazioni di pesatura dotate di strumenti che consentono di effettuare misurazioni del peso per asse o per gruppo di assi sono molto poche, le Parti contraenti che accettano il Certificato convengono che, per un periodo transitorio di 12 mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato, siano sufficienti e vengano accettate dalle autorità nazionali competenti le misurazioni del peso lordo del veicolo di cui al punto 7.3 del Certificato internazionale di pesatura del veicolo.
| 1Ad esempio: n. della lettera di vettura CMR. |
|---|
| 2In conformità alla Convenzione TIR, 1975. |
| 3V. note a pag. 2. |
| 4In conformità alla Raccomandazione R 76 e/o alla Raccomandazione OIML R 134. |
| 5Codice del tipo di veicolo secondo le figure accluse, ad esempio: A |
| 6Se gli assi sono più di sei, darne indicazione nella casella «Osservazioni», a pag. 2. |
| Certificato internazionale di pesatura del veicolo(CIPV) | |||
|---|---|---|---|
| Base giuridica | |||
| Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) è stato elaborato conformemente alle disposizioni dell’allegato 8 «Agevolazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali su strada» della Convenzione internazionale del 1982 sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere. | |||
| Obiettivo | |||
| Il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV) ha lo scopo di evitare, nei trasporti internazionali, ripetitive pesature dei veicoli stradali mercien route , in particolare ai valichi di frontiera. L’uso di questo Certificato da parte degli operatori del trasporto è facoltativo. | |||
| Procedura | |||
| Se le Parti contraenti accettano il Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV), il Certificato debitamente compilato (a) dal responsabile di una stazione di pesatura autorizzata e (b) dall’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale merci è accettato e riconosciuto dalle autorità competenti delle Parti contraenti quale valida attestazione delle misurazioni effettuate. Di regola, le autorità competenti sono tenute ad accettare come valide le informazioni contenute nel Certificato e ad astenersi dal richiedere ulteriori pesature. Tuttavia, per impedire abusi, esse possono, in casi eccezionali, e in particolare qualora si sospettino irregolarità, effettuare un controllo del peso del veicolo conformemente alle normative nazionali. | |||
| Le misurazioni del peso effettuate ai fini della compilazione del Certificato sono eseguite, su richiesta dell’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale merci, immatricolato in una delle Parti contraenti che accettano il Certificato, da stazioni di pesatura autorizzate e a costi relativi esclusivamente ai servizi resi. | |||
| Le stazioni di pesatura devono essere dotate di strumenti di pesatura conformi: | |||
| – alla Raccomandazione OIML R 76 «Strumenti per pesare a funzionamento non automatico», classe di precisione III o superiore; oppure | |||
| – alla Raccomandazione OIML R 134 «Strumenti a funzionamento automatico per la pesatura dinamica dei veicoli stradali», classi di precisione 2 o superiori. In caso di misurazione del peso per asse sono ammessi valori di errore più elevati. | |||
| Sanzioni | |||
| L’operatore del trasporto/conducente del veicolo stradale merci è soggetto alla legislazione nazionale in caso di false dichiarazioni nel Certificato internazionale di pesatura del veicolo (CIPV). | |||
| Nel determinare il valore legale delle misurazioni di peso, occorre stimare il possibile errore per ciascun sistema di pesatura. Tale valore di errore, costituito dall’errore intrinseco del dispositivo di pesatura e dall’errore dovuto a fattori esterni, deve essere detratto dal peso misurato, in modo da garantire che non risulti un eventuale eccesso di peso a causa dell’imprecisione del dispositivo e/o del metodo di pesatura utilizzati. | |||
| Di conseguenza, gli operatori del trasporto che utilizzano il Certificato sono passibili di multa soltanto se il peso figurante nel Certificato diminuito del massimo errore di pesatura possibile (ossia il 2 % o 800 kg nel caso di un veicolo di 40 t) supera il peso massimo autorizzato dalla legislazione nazionale. |
Figure dei tipi di veicoli stradali merci di cui al punto 7.1 del CIPV
| N. | Veicoli stradali merci | Tipo di veicolo * prima configurazione alternativa degli assi ** seconda configurazione alternativa degli assi | Distanza tra gli assi (in m) 1 1 Non precisata se non pertinente |
|---|---|---|---|
| I. Veicoli rigidi | |||
| 1 | A | D < 4.0 | |
| 2 | A | D ≥ 4.0 | |
| 3 | A | ||
| 4 | A | ||
| 5 | A | ||
| 6 | A | ||
| 7 | A | ||
| II. Veicoli combinati | |||
| (veicoli accoppiati ai sensi del capo I, articolo 1, lettera t), della Convenzione del 1968 sulla circolazione stradale) | |||
| 1 | A | ||
| 2 | A | ||
| 3 | A | ||
| 4 | A | ||
| 5 | A | ||
| 6 | A | ||
| 7 | A | ||
| 8 | A | ||
| 9 | A | ||
| 10 | A | ||
| 11 | A | ||
| III. Veicoli articolati | 1 | con 3 assi | | A 4 assi (semplici o tandem) | | A 6 assi (semplici, tandem, tridem) | | A |
Per «stazione di frontiera (di scambio)» si intende una stazione ferroviaria in cui sono espletate procedure operative o amministrative al fine di consentire l’attraversamento della frontiera ai trasporti ferroviari di merci. Tale stazione ferroviaria può essere situata alla frontiera o in prossimità di essa.
Al fine di razionalizzare ed accelerare l’espletamento delle formalità richieste alle stazioni di frontiera (di scambio), le Parti contraenti osservano i seguenti requisiti minimi per le stazioni di frontiera (di scambio) aperte al traffico internazionale di merci per ferrovia: (i) le stazioni di frontiera (di scambio) dispongono di edifici (locali), impianti, strutture e attrezzature tecniche tali da consentire lo svolgimento di controlli ogni giorno a qualsiasi ora, ove ciò sia giustificato e appropriato per il volume di traffico merci; (ii) le stazioni di frontiera (di scambio) in cui si svolgono controlli fitosanitari, veterinari o di altro tipo dispongono delle necessarie attrezzature tecniche; (iii) la capacità di carico e di traffico delle stazioni di frontiera (di scambio) e dei binari adiacenti devono essere adeguate al volume del traffico; (iv) devono essere disponibili zone per le ispezioni nonché magazzini per la custodia temporanea delle merci sottoposte al controllo doganale o ad altri tipi di controllo; (v) devono essere disponibili attrezzature, impianti, tecnologie dell’informazione e sistemi di comunicazione per consentire lo scambio anticipato delle informazioni, anche sulle merci in arrivo alle stazioni di frontiera (di scambio), contenute nella lettera di vettura ferroviaria e nella dichiarazione doganale; (vi) sufficiente personale qualificato delle ferrovie, doganale, addetto ai controlli di frontiera e di altri organismi deve essere presente alle stazioni di frontiera (di scambio) per far fronte al volume del traffico merci; (vii) le stazioni di frontiera (di scambio) dispongono di attrezzature tecniche, impianti, tecnologie dell’informazione e sistemi di comunicazione tali da poter ricevere e utilizzare, prima dell’arrivo alla frontiera di materiale rotabile, i dati relativi all’omologazione tecnica e alle ispezioni tecniche di detto materiale effettuate dalle autorità e dalle ferrovie nell’ambito delle rispettive competenze, a meno che le Parti contraenti pongano in essere modalità alternative per lo svolgimento di tali funzioni.
In conformità alle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione, le Parti contraenti coordinano le azioni con riguardo ai controlli del materiale rotabile, dei container, dei semirimorchi strada‑rotaia e delle merci, nonché al trattamento dei documenti di spedizione e di accompagnamento, e si adoperano al fine di organizzare tutti i tipi di controlli congiunti sulla base di accordi bilaterali.
Le Parti contraenti: (i) stabiliscono un meccanismo per il riconoscimento reciproco di tutti i tipi di controllo del materiale rotabile, dei container, dei semirimorchi strada-rotaia e delle merci, purché gli obiettivi di tali controlli coincidano; (ii) effettuano i controlli doganali secondo il principio della selezione sulla base della valutazione e della gestione del rischio; di norma non si procede a un controllo materiale delle merci se le informazioni richieste sulle stesse sono state fornite e se le merci sono contenute in un’unità di materiale rotabile, in un container, in un semirimorchio strada-rotaia o in un vagone adeguatamente chiusi e sigillati; (iii) effettuano controlli semplificati alle stazioni di frontiera (di scambio) e, nella misura del possibile, trasferiscono alcuni tipi di controlli alle stazioni di partenza e di destinazione; (iv) fatto salvo l’articolo 10 della Convenzione, l’articolo 4 dell’allegato 2, l’articolo 5 dell’allegato 3 e l’articolo 5 dell’allegato 4, effettuano ispezioni delle merci in transito solo nei casi in cui ciò sia giustificato dalle circostanze o dai rischi reali.
Le Parti contraenti possono utilizzare la lettera di vettura ferroviaria CIM/SMGS, che allo stesso tempo può fungere da documento doganale, al posto di altri documenti di spedizione attualmente previsti dai trattati internazionali.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 28 dicembre | 2004 A | 28 marzo | 2005 |
| Armenia | 8 dicembre | 1993 A | 8 marzo | 1994 |
| Austria | 22 luglio | 1987 A | 22 ottobre | 1987 |
| Azerbaigian | 8 maggio | 2000 A | 8 agosto | 2000 |
| Belarus | 5 aprile | 1993 A | 5 luglio | 1993 |
| Belgio | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria | 27 febbraio | 1998 A | 27 maggio | 1998 |
| Ceca, Repubblica | 30 settembre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cipro* | 1° luglio | 2002 A | 1° ottobre | 2002 |
| Croazia | 20 maggio | 1994 S | 15 ottobre | 1985 |
| Cuba* | 15 aprile | 1992 A | 15 luglio | 1992 |
| Danimarca | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Estonia | 4 marzo | 1996 A | 4 giugno | 1996 |
| Finlandia | 8 agosto | 1985 A | 8 novembre | 1985 |
| Francia | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Georgia | 2 giugno | 1999 A | 2 settembre | 1999 |
| Germania | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Giordania | 13 novembre | 2008 A | 13 febbraio | 2009 |
| Grecia | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Iran* | 18 maggio | 2010 A | 18 agosto | 2010 |
| Irlanda | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Italia | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Kazakstan | 25 gennaio | 2005 A | 25 aprile | 2005 |
| Kirghizistan | 2 aprile | 1998 A | 2 luglio | 1998 |
| Laos | 29 settembre | 2008 A | 29 dicembre | 2008 |
| Lesotho | 30 marzo | 1988 A | 30 giugno | 1988 |
| Lettonia | 18 dicembre | 2003 A | 18 marzo | 2004 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 dicembre | 2005 |
| Lituania | 7 dicembre | 1995 A | 7 marzo | 1996 |
| Lussemburgo | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Macedonia del Nord | 20 dicembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Marocco | 25 settembre | 2012 A | 25 dicembre | 2012 |
| Moldova | 3 dicembre | 2008 A | 3 marzo | 2009 |
| Mongolia | 2 novembre | 2007 A | 2 febbraio | 2008 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Norvegia | 10 luglio | 1985 A | 15 ottobre | 1985 |
| Paesi Bassia | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Aruba | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Curaçao | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Sint Maarten | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Polonia | 6 dicembre | 1996 A | 6 marzo | 1997 |
| Portogallo | 10 novembre | 1987 A | 10 febbraio | 1988 |
| Regno Unito | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Gibilterra | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Guernesey | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Jersey | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Man, Isola di | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Montserrat | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Romania | 10 novembre | 2000 A | 10 febbraio | 2001 |
| Russia* | 28 gennaio | 1986 S | 28 aprile | 1986 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 2 luglio | 1984 A | 15 ottobre | 1985 |
| Sudafrica* | 24 febbraio | 1987 A | 24 maggio | 1987 |
| Svezia | 15 luglio | 1985 A | 15 ottobre | 1985 |
| Svizzera* | 21 gennaio | 1986 | 21 aprile | 1986 |
| Tagikistan | 28 dicembre | 2011 A | 28 marzo | 2012 |
| Tunisia | 11 marzo | 2009 A | 11 giugno | 2009 |
| Turchia* | 21 marzo | 2006 A | 21 giugno | 2006 |
| Turkmenistan | 27 novembre | 2016 A | 27 febbraio | 2017 |
| Ucraina | 12 settembre | 2003 A | 12 dicembre | 2003 |
| Ungheria* | 26 gennaio | 1984 | 15 ottobre | 1985 |
| Unione europea (UE) | 12 giugno | 1987 | 12 settembre | 1987 |
| Uzbekistan | 27 novembre | 1996 A | 27 febbraio | 1997 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale delle dogane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, oppure ottenuti presso la Direzione delle Dogane, Sezione Affari Internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Al Regno in Europa. | ||||
| SvizzeraLa convenzione si applica pure al Principato del Liechtenstein, fintanto che resterà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale8. |
RU 1986 763 ↩
Titolo «CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI CONTROLLO TECNICO», nella lingua ufficiale del Paese. ↩
Titolo in francese. ↩
Se possibile, autorità e Stato che ha autorizzato la prima immatricolazione del veicolo dopo la sua costruzione. ↩
Timbro dell’autorità che rilascia il Certificato. ↩
Rispondere nuovamente alle rubriche 12.1 a 12.5 nelle caselle seguenti se il Certificato è riutilizzato per i controlli periodici annuali successivi. ↩
Nome, indirizzo e Paese del Centro di controllo tecnico abilitato dall’autorità competente. ↩
RS 0.631.112.514 ↩
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