Convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale

0.631.121.2Multilateral International Treaty19 dic 1952

Conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950
Approvata dall’Assemblea federale il 18 giugno 19521
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 19 dicembre 1952
Entrata in vigore per la Svizzera il 19 dicembre 1952

(Stato 26 febbraio 2025)

I Governi firmatari della presente Convenzione,

considerando l’opportunità di assicurare ai loro regimi doganali la massima concordanza e uniformità e, sopra tutto di studiare i problemi inerenti allo sviluppo e al progresso della tecnica doganale, nonché la legislazione che vi si riferisce,

convinti che il promovimento tra i Governi della cooperazione in queste materie, tenuto conto dei fattori economici e della tecnica doganale che essa comporta, sarebbe vantaggioso per il commercio internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

È istituito un Consiglio di cooperazione doganale, qui di seguito chiamato «Consiglio».

Art. II

a. – Sono Membri del Consiglio: (i) le Parti Contraenti della presente Convenzione; (ii) il Governo di qualsiasi territorio doganale autonomo per quanto concerne le sue relazioni commerciali estere, proposto dalla Parte Contraente che ha la responsabilità ufficiale dei suoi rapporti diplomatici, la cui ammissione come membro a sé sia accetta al Consiglio. b. – Il Governo di un territorio doganale autonomo, che sia Membro a sé del Consiglio in virtù del precedente paragrafo a (ii), cesserà di esserlo dal momento in cui la Parte Contraente che assume la responsabilità ufficiale delle sue relazioni diplomatiche ne avrà notificato il recesso. c. – Ogni Membro del Consiglio nomina uno o più delegati supplenti che ve lo rappresentino. Questi delegati possono essere assistiti da consiglieri. d. – Il Consiglio può ammettere nel suo seno, come osservatori, rappresentanti di paesi non membri o di organizzazioni internazionali.

Art. III

Il Consiglio è incaricato:

  1. – di studiare tutti i problemi relativi alla cooperazione doganale che le Parti Contraenti, conformemente agli scopi generali della presente Convenzione, hanno convenuto di promuovere;
  2. – di esaminare gli aspetti tecnici dei regimi doganali e i fattori economici che vi si connettono allo scopo di proporre ai suoi Membri i mezzi pratici per conseguire la maggior concordanza e uniformità possibile;
  3. – di elaborare progetti di convenzione e modificazioni di convenzioni, e di raccomandarne l’adozione ai Governi interessati;
  4. – di fare raccomandazioni per assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniforme delle convenzioni conchiuse in seguito ai suoi lavori, come pure della Convenzione concernente la Nomenclatura per la Classificazione delle Merci nelle Tariffe doganali2e della Convenzione sul Valore doganale delle Merci3, elaborate dal Gruppo di Studi per l’Unione Doganale Europea, e di esercitare a tale scopo le funzioni che gli fossero espressamente assegnate dalle disposizioni di dette Convenzioni;
  5. – di raccomandare, come organo di conciliazione, il componimento delle controversie che potessero sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione delle Convenzioni indicate nel precedente paragrafo d, conformemente alle disposizioni di dette Convenzioni; le Parti interessate potranno, di comune intesa, impegnarsi anticipatamente ad accettare le raccomandazioni del Consiglio;
  6. – di assicurare la diffusione delle informazioni concernenti la legislazione e la tecnica doganale;
  7. – di fornire ai Governi interessati, d’ufficio o a loro domanda, informazioni e pareri sulle questioni doganali che si riferiscono agli scopi generali della presente Convenzione e di fare raccomandazioni in proposito;
  8. – di cooperare con le altre organizzazioni intergovernative in questioni di sua competenza.
Art. IV

I Membri del Consiglio forniranno a quest’ultimo, quando ne sono richiesti, le informazioni e la documentazione necessarie all’adempimento della sua missione; tuttavia, nessun Membro del Consiglio sarà tenuto a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione ostacolasse l’applicazione della legge, fosse contraria all’interesse pubblico o pregiudicasse i legittimi interessi commerciali d’aziende pubbliche o private.

Art. V

Il Consiglio è assistito da un Comitato tecnico permanente e da un Segretario generale.

Art. VI
  1. – Il Consiglio elegge ogni anno tra i delegati il suo Presidente e almeno due Vicepresidenti;
  2. – adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri;
  3. – istituisce un Comitato per la Nomenclatura conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente la Nomenclatura per la classificazione delle Merci nelle Tariffe doganali4e un Comitato per il Valore conformemente alle disposizioni della Convenzione sul Valore doganale delle Merci5. Esso può inoltre istituire quegli altri comitati che stima necessari per l’esecuzione delle Convenzioni indicate nell’articolo III, lettera d, o per qualsiasi altro scopo che rientra nelle sue competenze;
  4. – delimita i compiti assegnati al Comitato tecnico permanente e i poteri che gli delega;
  5. – approva il bilancio annuale, controlla le spese e impartisce al Segretariato generale le necessarie direttive concernenti le sue finanze.
Art. VII
  1. – La sede del Consiglio è stabilita a Bruxelles;
  2. – il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e i Comitati istituiti dal Consiglio, possono riunirsi altrove se il Consiglio lo decide;
  3. – il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno; esso terrà la sua prima riunione al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. VIII
  1. – Ogni Membro del Consiglio dispone di un voto, tuttavia nessun Membro può partecipare alla votazione sulle questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione delle Convenzioni in vigore, indicate nell’articolo III, lettera d, che precede, se queste non gli sono applicabili, né sugli emendamenti a tali convenzioni;
  2. – con riserva dell’articolo VI, lettera b, le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti che dispongono del voto deliberativo. Il Consiglio può validamente pronunciarsi su una questione soltanto se sono rappresentati più della metà dei membri con voto deliberativo in materia.
Art. IX
  1. – Il Consiglio allaccia con le Nazioni Unite, con i loro organi principali e sussidiari, con le loro istituzioni specializzate e con tutti gli altri organismi intergovernativi, le relazioni atte ad assicurare la collaborazione nel proseguimento delle loro rispettive missioni;
  2. – il Consiglio può conchiudere accordi che facilitino le consultazioni e la cooperazione con le organizzazioni non governative che hanno interesse alle questioni di sua competenza.
Art. X

a. – Il Comitato tecnico permanente si compone dei rappresentanti dei Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio può designare un delegato e uno o più delegati supplenti che lo rappresentino nel Comitato. I rappresentanti sono funzionari specializzati in questioni di tecnica doganale. Essi possono essere assistiti da periti; b. – il Comitato tecnico permanente si riunisce almeno quattro volte l’anno.

Art. XI
  1. – Il Consiglio nomina il Segretario generale e un Segretario generale aggiunto, e ne determina le loro attribuzioni, i loro obblighi, il loro ordinamento e la durata delle loro funzioni;
  2. – il segretario generale nomina il personale amministrativo del Segretariato generale. L’effettivo e l’ordinamento di questo personale devono essere approvati dal Consiglio.
Art. XII
  1. – Ciascun Membro del Consiglio assume le spese della sua delegazione al Consiglio, al Comitato tecnico permanente e ai comitati istituiti dal Consiglio;
  2. – le spese del Consiglio sono sostenute dai suoi Membri e ripartite secondo una tavola fissata dal Consiglio;
  3. – il Consiglio può sospendere il diritto di voto a ogni Membro che nel termine di tre mesi dalla notificazione dell’ammontare della sua contribuzione non abbia adempito i suoi obblighi pecuniari;
  4. – ogni Membro del Consiglio è tenuto a versare per intero la sua quota parte annua alle spese dell’esercizio durante il quale è divenuto Membro del Consiglio, come anche dell’esercizio durante il quale la sua disdetta è divenuta definitiva.
Art. XIII
  1. – Sul territorio di ciascun Membro il Consiglio gode della capacità giuridica necessaria all’esercizio delle sue funzioni come è definita nell’Allegato alla presente Convenzione;
  2. – il Consiglio, i rappresentanti dei suoi Membri, i consiglieri e i periti designati a coadiuvarli, e i funzionari del Consiglio godono dei privilegi e delle immunità contemplate in detto Allegato;
  3. – quest’ultimo costituisce parte integrante della presente Convenzione e qualsiasi riferimento alla Convenzione deve intendersi come riferito anche all’Allegato.
Art. XIV

Le Parti Contraenti accettano le disposizioni del Protocollo concernente il Gruppo di Studi per l’Unione Doganale Europea, aperto alla firma contemporaneamente alla presente Convenzione. Nel fissare la tavola delle contribuzioni, prevista nell’articolo XII, lettera b, il Consiglio terrà conto della partecipazione dei suoi Membri al Gruppo di Studi.

Art. XV

La presente Convenzione rimane aperta alla firma fino al 31 marzo 1951.

Art. XVI
  1. – La presente Convenzione sarà ratificata;
  2. – gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Governi firmatari o aderenti e al Segretario generale.
Art. XVII
  1. – La presente Convenzione entra in vigore non appena sette dei Governi firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratificazione;
  2. – per i Governi firmatari che depositano ulteriormente i loro strumenti di ratificazione, la Convenzione entra in vigore il giorno stesso del deposito.
Art. XVIII
  1. – I Governi degli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione vi possono aderire a contare dal 1° aprile 1951;
  2. – gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Governi firmatari o aderenti e al Segretario generale;
  3. – la presente Convenzione entra in vigore per ogni Governo che vi avrà aderito il giorno del deposito del loro strumento di adesione ma non prima della data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto dispone l’articolo XVII, lettera a.
Art. XIX

La presente Convenzione è conchiusa per un periodo indeterminato ma ogni Parte Contraente può disdirla in ogni tempo cinque anni dopo la sua entrata in vigore fissata nell’articolo XVII, lettera a. La disdetta avrà effetto allo spirare del termine di un anno dalla data in cui il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne avrà ricevuto la notificazione; questo la comunicherà a tutti i Governi firmatari o aderenti, e al Segretario generale.

Art. XX
  1. – Il Consiglio può raccomandare emendamenti alla presente Convenzione;
  2. – la Parte Contraente che accetta un emendamento notificherà l’accettazione al Ministero degli Affari Esteri del Belgio il quale informerà dell’avvenuta notificazione i Governi firmatari o aderenti, e il Segretario generale;
  3. – l’emendamento entra in vigore tre mesi dopo che il Ministro degli Affari Esteri del Belgio avrà ricevuto le notificazioni d’accettazione da tutte le Parti contraenti. Non appena tutte le Parti Contraenti avranno accettato un emendamento, il Ministero degli Affari Esteri del Belgio ne informerà i Governi firmatari e aderenti, come anche il Segretario generale, indicando loro il giorno della sua entrata in vigore;
  4. – entrato in vigore un emendamento, nessun Governo potrà ratificare la presente Convenzione oppure aderirvi senza parimente accettare l’emendamento stesso.

In fede di che, i Sottoscritti*,* debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1950, in un solo esemplare nelle lingue francese e inglese. I due testi originali, che fanno parimente fede, saranno depositati nell’archivio del Governo belga, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i Governi firmatari e aderenti.(Seguono le firme)

Capacità giuridica, privilegi e immunità del consiglio

Art. I Definizioni

Sezione 1Per l’applicazione del presente Allegato: (i) Agli effetti dell’articolo III le espressioni «patrimonio e averi» si riferiscono parimente al patrimonio e agli averi amministrati dal Consiglio nell’esercizio delle sue attribuzioni organiche; (ii) Agli effetti dell’articolo V, con l’espressione «rappresentanti dei Membri» si intendono tutti i rappresentanti, i rappresentanti supplenti, i periti tecnici e i segretari delle delegazioni.

Art. II Personalità giuridica

Sezione 2Il Consiglio ha la personalità giuridica. Esso può:

  1. conchiudere contratti,
  2. acquistare beni mobili e immobili e disporne,
  3. stare in giudizio.

Nell’esercizio di dette facoltà il Segretariato generale rappresenta il Consiglio.

Art. III Patrimonio

Sezione 3Il Consiglio, come pure il suo patrimonio e i suoi averi, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell’immunità giurisdizionale, salvo in casi particolari per i quali esso vi abbia espressamente rinunciato. Rimane tuttavia inteso che la rinuncia non può estendersi a misure d’esecuzione. Sezione 4I locali del Consiglio sono inviolabili.

Il suo patrimonio e i suoi averi, ovunque si trovino e chiunque sia il detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Sezione 5Gli archivi del Consiglio e, in genere, tutti i documenti di sua proprietà o in suo possesso sono, ovunque si trovino, inviolabili.

Sezione 6Senza essere soggetto a controllo, a regolamento o a moratoria il Consiglio può:

  1. possedere valori di qualsiasi natura e tenere conti in qualsiasi moneta;
  2. il Consiglio è libero di trasferire i suoi fondi da un paese a un altro oppure nell’interno di qualsiasi paese e di convertire in qualunque moneta tutti i valori in suo possesso.

Sezione 7Nell’esercizio dei diritti che gli sono conferiti in virtù della precedente sezione il Consiglio accoglie tutte le rimostranze che gli fossero mosse da uno dei suoi Membri e ne tien conto nella misura che stima compatibile con i suoi propri interessi.

Sezione 8Il Consiglio, i suoi averi, le sue rendite e gli altri suoi beni sono:

a. esenti da ogni imposta diretta. Tuttavia, rimane inteso che il Consiglio non chiederà l’esonero dalle imposte che costituiscano esclusivamente la rimunerazione di pubblici servizi;

b. esenti da qualsiasi dazio, divieto o restrizione d’importazione o di esportazione, sugli oggetti che il Consiglio importa o esporta per suo uso ufficiale. Tuttavia, rimane inteso che gli oggetti importati in virtù di questa franchigia non potranno essere venduti nel territorio del Paese nel quale sono stati introdotti se non alle condizioni ammesse dal Governo di detto paese;

c. esenti da ogni dazio, divieto o restrizione, riguardo alle sue pubblicazioni.

Sezione 9Sebbene il Consiglio non pretenda l’esenzione da tasse di consumo o di vendita, che incidano sul prezzo di beni mobili e immobili, tuttavia, se gli acquisti gravati da siffatte imposte sono rilevanti, i Membri del Consiglio, ogni qualvolta sarà loro possibile, prenderanno gli accordi amministrativi necessari per ottenerne la remissione oppure la restituzione.

Art. IV Facilitazioni in materia di comunicazioni

Sezione 10Per le sue comunicazioni ufficiali il Consiglio gode, nel territorio di ciascun Membro, d’un trattamento non meno favorevole di quello concesso da questo Membro a qualsiasi altro Governo, compresa la sua missione diplomatica, in materia di priorità, tariffe e tasse della posta lettere, cablogrammi, telegrammi, radiotelegrammi, telefotografie, comunicazioni telefoniche e altre, come anche in materia di tariffe di stampa per le comunicazioni alla stampa e alla radio. Sezione 11La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del consiglio non possono essere sottoposte a censura.

La presente sezione non può in nessun modo essere interpretata come divieto di prendere adeguati provvedimenti di sicurezza, che saranno fissati di concerto tra il Consiglio e uno dei suoi Membri.

Art. V Rappresentanti dei Membri

Sezione 12Quando il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e gli altri Comitati del Consiglio si riuniscono, i rappresentanti dei Membri godono, nell’esercizio delle loro funzioni e nei viaggi di andata al luogo di riunione o di ritorno da esso, dei seguenti privilegi e immunità:

  1. immunità dall’arresto o dalla detenzione, immunità dal sequestro per il loro bagaglio personale e immunità da qualsiasi giurisdizione per quanto concerne gli atti (parole e scritti compresi) che hanno compiuto in veste ufficiale;
  2. inviolabilità di ogni carta e documento;
  3. diritto di usare di codici e di ricevere documenti e corrispondenza per mezzo di corrieri o di valigie sigillate;
  4. esenzione personale e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva concernente l’immigrazione e da qualsiasi altra formalità di controllo per gli stranieri, nei paesi da loro visitati o attraversati nell’esercizio delle loro funzioni;
  5. medesime facilitazioni di quelle concesse ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea, per quanto concerne le restrizioni di carattere monetario o di cambio;
  6. medesime immunità e facilitazioni di quelle concesse ai Membri dì missioni diplomatiche di grado corrispondente, per quanto concerne il loro bagaglio personale.

Sezione 13Per garantire ai rappresentanti dei Membri del Consiglio, del Comitato tecnico e degli altri Comitati del Consiglio completa libertà di parola e completa indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni, essi continueranno a fruire, anche dopo cessazione del loro mandato, dell’immunità giurisdizionale per quanto concerne le parole, gli scritti o gli atti emanati da essi nell’esercizio delle loro funzioni.

Sezione 14I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri non per il loro personale profitto ma allo scopo di garantire l’esercizio, in completa indipendenza, delle loro funzioni relative al Consiglio. Ne consegue, che un Membro non ha solamente il diritto ma altresì il dovere di togliere l’immunità al suo rappresentante in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l’immunità può essere tolta senza pregiudizio dello scopo per il quale è stata concessa.

Sezione 15Le disposizioni delle Sezioni 12 e 13 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona è attinente o del quale essa è o è stata rappresentante.

Art. VI Funzionari del Consiglio

Sezione 16Il Consiglio designa le categorie di funzionari ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Il Segretario generale comunica ai Membri del Consiglio i nomi dei funzionari che sono compresi in dette categorie.

Sezione 17I funzionari del Consiglio:

  1. godono dell’immunità giurisdizionale per gli atti (parole e scritti compresi) che compiono nell’esercizio delle loro funzioni e nel limite delle loro attribuzioni;
  2. sono esentati da qualsiasi imposta sullo stipendio e sugli emolumenti versati loro dal Consiglio;
  3. non sono sottoposti, e neppure il loro coniuge e i membri della famiglia viventi a loro carico, alle restrizioni relative all’immigrazione, né alle formalità di controllo degli stranieri;
  4. godono per quanto concerne le facilitazioni di cambio, dei medesimi privilegi che i membri delle missioni diplomatiche di grado corrispondente;
  5. fruiscono, in tempo di crisi internazionale, come anche il loro coniuge e i membri della famiglia viventi a loro carico, delle medesime facilitazioni di rimpatrio che i membri delle missioni diplomatiche di grado corrispondente;
  6. godono del diritto d’importare in franchigia il loro mobilio e i loro effetti allorchè per la prima volta assumono le funzioni nel paese interessato e di riesportarli parimente in franchigia nel paese di domicilio al cessare delle loro funzioni.

Sezione 18Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nella Sezione 17, il Segretario del Consiglio, il suo coniuge e i figli minorenni godono dei privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni concesse ai capi di missioni diplomatiche conformemente al diritto internazionale.

Il Segretario generale aggiunto godrà dei privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni concesse ai rappresentanti diplomatici di grado corrispondente. Sezione 19I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell’interesse del Consiglio e non per il loro profitto personale. Il Segretario generale può e deve togliere l’immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l’immunità può essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Consiglio. Solo il Consiglio ha il diritto di togliere l’immunità al Segretario generale.

Art. VII Peritiin missione per il Consiglio

Sezione 20I periti (che non siano i funzionari previsti nell’articolo VI) in missione per il Consiglio e durante detta missione, compreso il viaggio, godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni necessari al libero esercizio delle loro funzioni; in particolare, essi godono:

  1. dell’immunità dall’arresto personale o dalla detenzione e dal sequestro sul loro bagaglio;
  2. dell’immunità giurisdizionale per gli atti, compresi le parole e gli scritti, che compiono nell’esercizio delle loro missioni e nei limiti delle loro attribuzioni;
  3. dell’inviolabilità di ogni carta e documento.

Sezione 21I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono concesse ai periti nell’interesse del Consiglio e non a loro personale profitto. Il Segretario generale può e deve togliere l’immunità concessa a un perito in tutti i casi in cui, a suo parere, questa impedisce che sia fatta giustizia e quando l’immunità può essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Consiglio.

Art. VIII Abuso dei privilegi

Sezione 22Quando il Consiglio, il Comitato tecnico permanente e i Comitati del Consiglio si riuniscono, i rappresentanti dei Membri e i funzionari previsti nelle Sezioni 16 e 20, durante l’esercizio delle loro funzioni e i viaggi di andata dal luogo di riunione o di ritorno da esso, non potranno essere costretti dalle autorità locali ad abbandonare il paese, nel quale esercitano le loro funzioni, a motivo di attività da loro ufficialmente svolte. Tuttavia, se una tale persona avrà abusato del privilegio della residenza, esercitandovi attività non connesse alle sue funzioni ufficiali, potrà essere forzata dal Governo ad abbandonare il paese, con riserva delle seguenti disposizioni: (i) I rappresentanti dei Membri del Consiglio e le persone che conformemente alla Sezione 18 godono dell’immunità diplomatica non potranno essere costretti ad abbandonare il paese se non conformemente alla procedura diplomatica applicabile ai rappresentanti diplomatici accreditati in questo paese. (ii) Se si tratta di funzionario al quale non si applichino le disposizioni della Sezione 18, nessuna decisione d’espulsione potrà essere presa senza l’approvazione del Ministero degli Affari Esteri del paese di cui si tratta, il quale non potrà concederla prima d’aver udito il Segretario generale del Consiglio; quest’ultimo avrà inoltre il diritto d’intervenire a favore della persona contro la quale sia stata intentata una procedura d’espulsione. Sezione 23Il Segretario generale collabora in ogni tempo con le autorità competenti dei Membri del Consiglio nell’intento di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di assicurare l’osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare qualsiasi abuso che potesse derivare dai privilegi, immunità e facilitazioni enumerati nel presente Allegato.

Art. IX Regolamento delle controversie

Sezione 24Il Consiglio dovrà prevedere procedure appropriate per il componimento

  1. delle controversie di carattere contrattuale e, in genere, di diritto privato, nelle quali fosse parte;
  2. delle controversie in cui fosse coinvolto un funzionario del Consiglio, che in virtù della sua posizione ufficiale gode dell’immunità, allorché questa non sia stata levata conformemente alle disposizioni delle Sezioni 19 e 21.
Art. X Accordi complementari

Sezione 25Il Consiglio può conchiudere accordi complementari con una o più Parti contraenti per completare nei rapporti con le stesse le disposizioni del presente Allegato.

Protocollo relativo al Gruppo di studi per l’Unione doganale europea

I Governi firmatari del presente Protocollo,

Considerati gli scopi del Gruppo di Studi per l’Unione Doganale Europea, come sono definiti nella dichiarazione fatta da alcuni Governi al Comitato di Cooperazione Economica Europea il 12 settembre 1947;

Animati dal desiderio di sgravare il Governo belga dalle spese relative al Gruppo di Studi;

Vista la Convenzione che istituisce un Consiglio di Cooperazione Doganale (chiamata qui di seguito «Convenzione»), aperta oggi alla firma;

Hanno convenuto quanto segue:

1.  Con riserva delle disposizioni del seguente paragrafo 2, le spese del Gruppo di Studi a decorrere dal 1° gennaio 1951 saranno conteggiate a carico del Consiglio di Cooperazione Doganale istituito in virtù della Convenzione.

Il Consiglio prenderà le disposizioni necessarie affinché queste spese siano ripartite tra i suoi Membri e, qualora lo ritenga desiderabile, tra tutti gli altri Governi interessati.

2.  Se la Convenzione non fosse ancora in vigore il 1° gennaio 1951 i Governi firmatari si impegnano a prendere immediatamente e insieme le necessarie disposizioni perchè sia provveduto alle spese del Gruppo di Studi a contare dal 1° gennaio 1951 fino al giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

3.  Il Segretariato generale e il Comitato tecnico permanente, istituiti in virtù dell’Articolo V della Convenzione, saranno messi a disposizione del Gruppo di Studi.

4.  Il presente Protocollo rimane aperto alla firma. Esso entra in vigore il giorno stesso della firma per i Governi che l’hanno firmato senza riserva di ratificazione, ed entra in vigore il giorno del deposito degli strumenti di ratificazione presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio per i Governi che l’hanno firmato con riserva di ratificazione.

5.  Il presente Protocollo diventa caduco se il Gruppo di Studi o il Consiglio di Cooperazione Doganale è sciolto oppure se la condizione giuridica del Gruppo di Studi, in seguito a fusione con altra organizzazione o per qualsiasi altra causa, mutasse.

In fede di che, i sottoscritti*,* debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1950, in un solo esemplare, nelle lingue francese e inglese. I due testi originali, che fanno parimente fede, saranno depositati nell’archivio del Governo belga, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi che firmeranno la Convenzione oppure vi aderiranno.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Afghanistan10 agosto2004 A10 agosto2004
Albania31 agosto1992 A31 agosto1992
Algeria19 dicembre1966 A19 dicembre1966
Andorra3 settembre1998 A3 settembre1998
Angola26 settembre1990 A26 settembre1990
Antigua e Barbuda10 aprile2017 A10 aprile2017
Arabia Saudita8 maggio1973 A8 maggio1973
Argentina1° luglio1968 A1° luglio1968
Armenia30 giugno1992 A30 giugno1992
Australia5 gennaio1961 A5 gennaio1961
Austria21 gennaio1953 A21 gennaio1953
Azerbaigian17 giugno1992 A17 giugno1992
Bahamas16 agosto1974 A16 agosto1974
Bahrein18 aprile2001 A18 aprile2001
Bangladesh1° luglio1978 A1° luglio1978
Barbados7 gennaio1999 A7 gennaio1999
Belarus16 dicembre1993 A16 dicembre1993
Belgio11 dicembre195211 dicembre1952
Belize22 aprile2008 A22 aprile2008
Benin9 novembre1998 A9 novembre1998
Bermudaa13 luglio199013 luglio1990
Bhutan12 febbraio2002 A12 febbraio2002
Bolivia14 agosto1997 A14 agosto1997
Bosnia e Erzegovina4 luglio2008 A4 luglio2008
Botswana25 agosto1978 A25 agosto1978
Brasile19 gennaio1981 A19 gennaio1981
Brunei1° luglio1996 A1° luglio1996
Bulgaria1° agosto1973 A1° agosto1973
Burkina Faso16 settembre1966 A16 settembre1966
Burundi20 ottobre1964 A20 ottobre1964
Cambogia3 aprile2001 A3 aprile2001
Camerun9 aprile1965 A9 aprile1965
Canada12 ottobre1971 A12 ottobre1971
Capo Verde1° luglio1992 A1° luglio1992
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 A1° gennaio1993
Ciad16 febbraio2005 A16 febbraio2005
Cile1° luglio1966 A1° luglio1966
Cina18 luglio1983 A18 luglio1983
Hong Kongab1° luglio19871° luglio1987
Macaoac7 luglio19937 luglio1993
Cipro31 agosto1967 A31 agosto1967
Colombia1° luglio1993 A1° luglio1993
Comore1° luglio1993 A1° luglio1993
Congo (Brazzaville)2 settembre1975 A2 settembre1975
Congo (Kinshasa)26 luglio1972 A26 luglio1972
Corea (Sud)2 luglio1968 A2 luglio1968
Costa Rica29 agosto2001 A29 agosto2001
Côte d’Ivoire2 settembre1963 A2 settembre1963
Croazia1° luglio1993 A1° luglio1993
Cuba11 luglio1988 A11 luglio1988
Danimarca19 ottobre19514 novembre1952
Dominicana, Repubblica28 luglio2004 A28 luglio2004
Ecuador16 dicembre1997 A16 dicembre1997
Egitto26 ottobre1956 A26 ottobre1956
El Salvador7 luglio2005 A7 luglio2005
Emirati Arabi Uniti7 febbraio1979 A7 febbraio1979
Eritrea8 agosto1995 A8 agosto1995
Estonia18 giugno1992 A18 giugno1992
Eswatini15 maggio1981 A15 maggio1981
Etiopia6 agosto1973 A6 agosto1973
Figi1° luglio1997 A1° luglio1997
Filippine1° ottobre1980 A1° ottobre1980
Finlandia27 gennaio1961 A27 gennaio1961
Francia6 ottobre19524 novembre1952
Gabon18 febbraio1965 A18 febbraio1965
Gambia14 ottobre1987 A14 ottobre1987
Georgia26 ottobre1993 A26 ottobre1993
Germania4 novembre19524 novembre1952
Ghana1° agosto1968 A1° agosto1968
Giamaica29 marzo1963 A29 marzo1963
Giappone15 giugno1964 A15 giugno1964
Gibuti19 marzo2008 A19 marzo2008
Giordania1° gennaio1964 A1° gennaio1964
Grecia10 dicembre19514 novembre1952
Guatemala22 febbraio1985 A22 febbraio1985
Guinea30 ottobre1991 A30 ottobre1991
Guinea equatoriale22 dicembre2021 A22 dicembre2021
Guinea-Bissau19 agosto2010 A19 agosto2010
Guyana29 luglio1976 A29 luglio1976
Haiti31 gennaio1958 A31 gennaio1958
Honduras8 dicembre2005 A8 dicembre2005
India15 febbraio1971 A15 febbraio1971
Indonesia30 aprile1957 A30 aprile1957
Iran16 ottobre1959 A16 ottobre1959
Iraq6 giugno1990 A6 giugno1990
Irlanda23 settembre1952 A4 novembre1952
Islanda15 febbraio197115 febbraio1971
Isole Salomone26 gennaio2023 A26 gennaio2023
Israele23 maggio1958 A23 maggio1958
Italia20 novembre195220 novembre1952
Kazakstan30 giugno1992 A30 giugno1992
Kenya24 maggio1965 A24 maggio1965
Kirghizistan10 febbraio2000 A10 febbraio2000
Kosovo25 gennaio2017 A25 gennaio2017
Kuwait4 ottobre1993 A4 ottobre1993
Laos16 gennaio2007 A16 gennaio2007
Lesotho2 agosto1978 A2 agosto1978
Lettonia22 giugno1992 A22 giugno1992
Libano20 maggio1960 A20 maggio1960
Liberia7 gennaio1975 A7 gennaio1975
Libia11 gennaio1983 A11 gennaio1983
Lituania18 giugno1992 A18 giugno1992
Lussemburgo23 gennaio195323 gennaio1953
Macedonia del Nord1° luglio1994 A1° luglio1994
Madagascar18 febbraio1964 A18 febbraio1964
Malawi6 giugno1966 A6 giugno1966
Malaysia30 giugno1964 A30 giugno1964
Maldive8 settembre1995 A8 settembre1995
Mali7 agosto1987 A7 agosto1987
Malta6 luglio1968 A6 luglio1968
Marocco1° luglio1968 A1° luglio1968
Mauritania2 ottobre1979 A2 ottobre1979
Maurizio29 marzo1973 A29 marzo1973
Messico8 febbraio1988 A8 febbraio1988
Moldova28 ottobre1994 A28 ottobre1994
Mongolia17 settembre1991 A17 settembre1991
Montenegro24 ottobre2006 A24 ottobre2006
Mozambico1° luglio1987 A1° luglio1987
Myanmar25 marzo1991 A25 marzo1991
Namibia30 giugno1992 A30 giugno1992
Nepal22 luglio1985 A22 luglio1985
Nicaragua24 settembre1998 A24 settembre1998
Niger1° luglio1981 A1° luglio1981
Nigeria21 agosto1963 A21 agosto1963
Norvegia6 agosto19514 novembre1952
Nuova Zelanda16 maggio1963 A16 maggio1963
Oman11 settembre2000 A11 settembre2000
Paesi Bassi23 gennaio195323 gennaio1953
Curaçao1° luglio20011° luglio2001
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
1° luglio20011° luglio2001
Sint Maarten1° luglio20011° luglio2001
Pakistan16 novembre1955 A16 novembre1955
Palau2 febbraio2024 A2 febbraio2024
Palestina24 marzo2015 A24 marzo2015
Panama8 marzo1996 A8 marzo1996
Papua Nuova Guinea18 marzo2002 A18 marzo2002
Paraguay3 ottobre1969 A3 ottobre1969
Perù27 gennaio1970 A27 gennaio1970
Polonia17 luglio1974 A17 luglio1974
Portogallo26 gennaio195326 gennaio1953
Qatar4 maggio1992 A4 maggio1992
Regno Unito12 settembre19524 novembre1952
Rep. Centrafricana28 luglio1986 A28 luglio1986
Romania15 gennaio1969 A15 gennaio1969
Ruanda3 marzo1964 A3 marzo1964
Russia8 luglio1991 A8 luglio1991
Saint Lucia12 maggio2005 A12 maggio2005
Samoa1° ottobre2001 A1° ottobre2001
São Tomé e Príncipe23 settembre2009 A23 settembre2009
Seicelle25 luglio2000 A25 luglio2000
Senegal10 marzo1976 A10 marzo1976
Serbia27 marzo2001 A27 marzo2001
Sierra Leone6 novembre1975 A6 novembre1975
Singapore9 luglio1975 A9 luglio1975
Siria3 novembre1959 A3 novembre1959
Slovacchia1° gennaio1993 A1° gennaio1993
Slovenia7 settembre1992 A7 settembre1992
Somalia4 ottobre2012 A4 ottobre2012
Spagna13 luglio1952 A4 novembre1952
Sri Lanka29 maggio1967 A29 maggio1967
Stati Uniti5 novembre1970 A5 novembre1970
Sudafrica24 marzo1964 A24 marzo1964
Sudan8 giugno1960 A8 giugno1960
Sudan del Sud18 luglio2012 A18 luglio2012
Suriname26 novembre2018 A26 novembre2018
Svezia17 ottobre19524 novembre1952
Svizzera19 dicembre1952 A19 dicembre1952
Tagikistan1° luglio1997 A1° luglio1997
Tanzania17 novembre1964 A17 novembre1964
Thailandia4 febbraio1972 A4 febbraio1972
Timor-Leste19 settembre2003 A19 settembre2003
Togo12 febbraio1990 A12 febbraio1990
Tonga1° luglio2005 A1° luglio2005
Trinidad e Tobago15 ottobre1973 A15 ottobre1973
Tunisia20 luglio1966 A20 luglio1966
Turchia6 giugno1951 A4 novembre1952
Turkmenistan17 maggio1993 A17 maggio1993
Ucraina26 giugno1992 A26 giugno1992
Uganda3 novembre1964 A3 novembre1964
Ungheria16 settembre1968 A16 settembre1968
Uruguay16 settembre1977 A16 settembre1977
Uzbekistan28 luglio1992 A28 luglio1992
Vanuatu17 novembre2009 A17 novembre2009
Venezuela1° luglio1996 A1° luglio1996
Vietnam1° luglio1993 A1° luglio1993
Yemen1° luglio1993 A1° luglio1993
Zambia27 settembre1978 A27 settembre1978
Zimbabwe19 marzo1981 A19 marzo1981
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Ammissione giusta l’art. II a) ii) della Conv. b Dal 13 lug. 1987 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. c Dal 7 lug. 1993 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.

Footnotes

  1. RU 1953 41

  2. RU 1960 307. La Svizzera ha denunciato questa conv. con effetto dal 31 dic. 1988 (RU 1988 1299). Vedi ora la Conv. internazionale del 14 giu. 1983 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11 ).

  3. La Svizzera non ha aderito a questa Conv.

  4. RU 1960 307. La Svizzera ha denunciato questa Conv. con effetto dal 31 dic. 1988 (RU 1988 1299). Vedi ora la Conv. internazionale del 14 giu. 1983 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11 ).

  5. La Svizzera non ha aderito a questa Conv.

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