Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero concernente il versamento di una quota parte dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein

0.631.112.136.1Bilateral International Treaty30 ago 2001

Concluso il 15 dicembre 2000

Approvato dall’Assemblea federale il 7 giugno 20011

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 agosto 2001

(Stato 24  novembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica federale di Germania,

richiamando i rapporti di buon vicinato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania,

considerando il Trattato del 23 novembre 19642tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, in seguito designato «Trattato Büsingen», e la connessa riscossione dell’imposta svizzera sulla cifra d’affari sul territorio del Comune di Büsingen,

desiderosi di tener conto della situazione geografica particolare del Comune di Büsingen e degli oneri speciali che gravano sul Comune e sulla sua popolazione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo

La Confederazione Svizzera che in virtù dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera g del Trattato Büsingen riscuote l’imposta sul valore aggiunto anche sul territorio del Comune di Büsingen sull’importazione e sulle operazioni ivi effettuate, versa una quota parte del provento dell’imposta sul valore aggiunto come partecipazione agli oneri speciali del Comune di Büsingen e della sua popolazione.

Art. 2 Base di calcolo

Per il calcolo dell’importo da versare al Comune di Büsingen sono determinanti gli introiti globali dell’imposta sul valore aggiunto svizzera, il rapporto tra il potere d’acquisto pro capite della Svizzera e quello del territorio di Sciaffusa/Büsingen nonché il rapporto tra la popolazione residente media del Comune di Büsingen e quello della Svizzera, ogni volta sulla base di un anno di riferimento.

Art. 3 Deduzione delle spese amministrative

Come indennità per le spese amministrative derivanti dalla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto nel Comune di Büsingen nonché dal calcolo e dal versamento dell’importo da rimborsare, la quota parte del provento dell’imposta sul valore aggiunto è ridotta del 5 per cento.

Art. 4 Calcolo dell’importo da versare

Il calcolo dell’importo da versare al Comune di Büsingen è effettuato annualmente. È determinato nell’allegato 1 del presente Accordo che è parte integrante dello stesso. Il provento dell’imposta sul valore aggiunto dell’anno precedente costituisce la base di calcolo.

Art. 5 Deduzione delle prestazioni fornite dalle autorità svizzere
  1. Le prestazioni fornite dalle autorità svizzere (Confederazione e Cantoni) a favore del Comune di Büsingen o della sua popolazione sono dedotte dalla quota parte dell’imposta sul valore aggiunto. Tali prestazioni sono elencate nell’allegato 2 del presente Accordo per il relativo anno di riferimento.
  2. La deduzione di cui al paragrafo 1 è aumentata per le prestazioni non quantificabili secondo l’aliquota percentuale definita nell’allegato 2.3
  3. L’Amministrazione federale delle contribuzioni rimborsa direttamente ai Cantoni le prestazioni che forniscono a favore del Comune di Büsingen secondo l’allegato 2.
Art. 6 Durata di validità dei calcoli
  1. Il calcolo dell’aliquota percentuale sulla base dell’anno di riferimento conformemente agli allegati 1 e 2 del presente Accordo è valido ogni volta per cinque anni.
  2. Ogni Parte può chiedere per via diplomatica, al più tardi un anno prima della scadenza della durata di validità di cinque anni, un nuovo calcolo dell’aliquota percentuale per i cinque anni successivi secondo un nuovo anno di riferimento.
  3. Le Parti concordano in seno alla Commissione mista istituita in virtù dell’articolo 41 del Trattato Büsingen i dati che negli allegati 1 e 2 servono da base al nuovo calcolo dell’aliquota percentuale.
Art. 7 Esigibilità
  1. Il rimborso al Comune di Büsingen della quota parte dell’imposta sul valore aggiunto calcolata conformemente al presente Accordo avviene per la prima volta per l’anno 1999.
  2. La quota parte dovuta per l’anno civile è sempre esigibile per il pagamento alla cassa comunale di Büsingen il 30 giugno dell’anno corrente.
  3. I pagamenti per gli anni precedenti l’entrata in vigore dell’Accordo sono esigibili insieme al primo pagamento secondo il capoverso 2.
Art. 8 Rendiconto

Il Comune di Büsingen presenta alla Commissione mista un rapporto annuale sull’utilizzazione dell’importo versato.

Art. 9 Composizione delle controversie
  1. Le controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo sono composte per quanto possibile dalla Commissione mista.
  2. Se una controversia non può essere composta in tal modo, ogni Stato contraente può chiedere che sia sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.
  3. Il tribunale arbitrale è costituito caso per caso; ogni Parte contraente designa un membro e questi ultimi propongono di comune accordo un rappresentante di uno Stato terzo come presidente, designato dai Governi delle due Parti contraenti. I membri sono nominati entro due mesi, il presidente entro tre mesi, dopo che la Parte contraente ha comunicato all’altra la propria intenzione di sottoporre la controversia a un Tribunale arbitrale.
  4. Se i termini menzionati nel paragrafo 3 non sono rispettati, e in mancanza di un altro accordo, ciascuna delle Parti contraenti può invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle designazioni richieste. Se il presidente è cittadino di una delle Parti contraenti, o si trova impedito per altre ragioni, il vice presidente deve procedere alla designazione. Se il vice presidente è parimenti cittadino di una delle Parti contraenti, o se si trova anch’egli impedito, il membro successivo nella gerarchia della Corte che non sia cittadino di una delle Parti contraenti procede alla designazione.
  5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti, in base ai trattati esistenti tra i due Stati contraenti e al diritto internazionale generale. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato assume le spese del proprio membro e le spese inerenti alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al tribunale arbitrale. Le spese per il presidente e le altre spese sono assunte in parti uguali dagli Stati contraenti. Il tribunale arbitrale ha la facoltà di stabilire un’altra ripartizione delle spese. Esso regola inoltre la propria procedura.
Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui il Consiglio federale notifica al Governo della Repubblica federale di Germania che le condizioni del diritto interno richieste per l’entrata in vigore sono adempiute. È determinante il giorno di ricezione della notifica.

Art. 11 Durata della validità e denuncia
  1. Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni.
  2. Nella misura in cui nessuna Parte contraente denunci il presente Accordo due anni prima della scadenza di tale termine, l’Accordo resta in vigore e ogni Parte contraente ha il diritto di denunciarlo per via diplomatica per la fine di un anno civile mediante preavviso di due anni.
  3. La denuncia del Trattato Büsingen comporta anche la denuncia del presente Accordo.

Fatto a Dörflingen in due esemplari in lingua tedesca, il 15 dicembre 2000.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Nicolas Michel
Per il Governo
della Repubblica federale di Germania:
Klaus Bald
Allegato 1

Allegato 1 all’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero concernente il versamento di una quota parte dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein concernente il calcolo della quota in per cento del provento dell’IVA svizzera da versare al Comune di Büsingen conformemente all’articolo 4 dell’Accordo succitato per l’anno di riferimento 2016:

in %
Provento dell’IVA della Svizzera1
(secondo il conto di Stato della Confederazione
Svizzera)
CHF
22 280 407 070
Coefficiente di correzione del reddito nazionale21
Popolazione residente media in Svizzera^3
^(secondo l’Ufficio federale di statistica)
8 373 33899,9834144
Popolazione residente media nel Comune
di Büsingen3(secondo lo Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)
1 3890,0165856
Totale della popolazione residente media8 374 727100,0000000
Quota della popolazione del Comune di
Büsingen rispetto alla popolazione totale
0,0165856
Deduzione delle spese amministrative
e di riscossione (5 %)
– 0,0008293
Quota parte netta ai proventi dell’IVA
del Comune di Büsingen
CHF 3 510 5750,0157563
Deduzione per le prestazioni fornite
dalla Svizzera secondo l’Allegato 2
CHF 1 473 575– 0,0066138
Percentuale determinante per il calcolo dell’importo da versare a Büsingen per l’anno corrente0,0091426
1 Crediti netti (crediti lordi meno le perdite su debitori) più le multe e gli interessi moratori, meno gli interessi rimuneratori.
2 L’Ufficio federale di statistica non pubblica più dati sui redditi cantonali. Per tale motivo si parte dal presupposto che il reddito pro capite del territorio di Sciaffusa/Büsingen continui a corrispondere all’incirca alla media svizzera.
3 La popolazione residente media del 2016 corrisponde alla media aritmetica della popolazione residente al 31 dicembre 2015 e della popolazione residente al 31 dicembre 2016.
Allegato 2

Allegato 2 all’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero concernente il versamento di una quota parte dell’imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein concernente l’elenco delle prestazioni fornite dalle autorità svizzere (Confederazione e Cantoni) a favore del Comune di Büsingen o della sua popolazione secondo l’articolo 5 dell’Accordo succitato per l’anno di riferimento 2016:

CHFCHF
Da parte della Confederazione
Pagamenti diretti all’agricoltura547 884
Contributi per singole colture nella produzione vegetale143 741
Copertura del disavanzo dell’autolinea 71.025 Sciaffusa-Ramsen164 441
Sotto-totale quantificabile856 066
Supplemento del 20 % sulle prestazioni non quantificabili171 213
Sotto-totale Confederazione1 027 279
Da parte del Cantone di Sciaffusa
Riduzione dei premi della cassa malati3 845
Trasporti pubblici136 999
Scuola primaria e secondaria32 059
Formazione professionale199 010
Sotto-totale quantificabile371 913
Supplemento del 20 % per prestazioni non quantificabili74 383
Sotto-totale Cantone Sciaffusa446 296
Prestazioni fornite dalle autorità svizzere a favore
del Comune di Büsingen o della sua popolazione
1 473 575

Footnotes

  1. RU 2003 1601

  2. RS 0.631.112.136

  3. Nuovo testo giusta la dec. della Commissione mista del 13 feb. 2019, in vigore mediante scambio di note il 24 nov. 2020 con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2020 5769).

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