Protocollo dell ’ Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

0.520.32Multilateral International Treaty15 ago 1962

Conchiuso all’Aia il 14 maggio 1954
Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 19621
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 maggio 1962
Entrato in vigore per la Svizzera il 15 agosto 1962

(Stato 25 giugno 2025)

Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

I

1.  Ogni Alta Parte contraente si obbliga a impedire che da un territorio da essa occupato durante un conflitto armato, siano esportati beni culturali, quali sono definiti nell’articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all’Aia il 14 maggio 19542. 2.  Ogni Alta Parte contraente si obbliga a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio o provenienti direttamente o indirettamente da qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà ordinato d’ufficio al momento dell’importazione, oppure, in difetto d’un tale provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio occupato. 3.  Ogni Alta Parte contraente si obbliga a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora siano stati esportati in violazione del principio del paragrafo 1. In nessun caso tali beni potranno essere trattenuti a titolo di riparazioni di guerra. 4.  L’Alta Parte contraente che aveva l’obbligo d’impedire l’esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve risarcire i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.

II

5.  Cessate le ostilità, i beni culturali provenienti dal territorio di un’Alta Parte contraente e da essa depositati nel territorio di un’altra Alta Parte contraente, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, saranno da quest’ultima consegnati alle autorità competenti del territorio di provenienza.

III

6.  Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza adunata all’Aia dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954. 7. a) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali. b) Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. 8.  A contare dal giorno dell’entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati indicati nel paragrafo 6, che non l’abbiano firmato, e a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. L’adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. 9.  Gli Stati indicati nei paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, dichiarare che non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo. 10. a) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratificazione. b) Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione. c) Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all’Aia il 14 maggio 19543daranno effetto immediato alle ratificazioni e adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l’inizio delle ostilità o dell’occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14. 11. a) Gli Stati che sono parte nel Protocollo dalla sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti richiesti affinché sia effettivamente applicato nel termine di sei mesi. b) Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l’entrata in vigore del Protocollo. 12.  Al momento della ratificazione o dell’adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notificazione al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che il presente Protocollo è applicabile all’insieme o ad uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali. La notificazione avrà effetto tre mesi dopo che sia stata ricevuta. 13. a) Ciascuna Alta Parte contraente avrà facoltà di disdire il presente Protocollo in nome suo o di quello di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali. b) La disdetta sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. c) La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Se tuttavia, al termine di detto anno, la Parte che recede sia implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma, in ogni caso, fino a quando non siano ultimate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali. 14.  Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, adesione o accettazione, menzionati nei paragrafi 7, 8 e 15, e delle notificazioni e disdette previste nei paragrafi 12 e 13. 15. a) Il presente Protocollo può essere riveduto a richiesta di più di un terzo delle Alte Parti contraenti. b) Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura convocherà a questo scopo una conferenza. c) Gli emendamenti del presente Protocollo entreranno in vigore soltanto dopo che siano stati approvati a unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da ciascuna delle Alte Parti contraenti. d) L’accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti approvati dalla Conferenza prevista nelle lettere b e c, sarà fatto mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. e) Dopo l’entrata in vigore di emendamenti del presente Protocollo, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratificazione o all’adesione. Il presente Protocollo sarà registrato, conformemente all’articolo 102 della Carta delle nazioni Unite4, presso il Segretariato delle nazioni Unite, a richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto all’Aia, il 14 maggio 1954, in inglese, spagnolo, francese e russo, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e all’Organizzazione delle Nazioni Unite.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan12 marzo2018 A12 giugno2018
Albania20 dicembre1960 A20 marzo1961
Arabia Saudita6 novembre2007 A6 febbraio2008
Argentina10 maggio2007 A10 agosto2007
Armenia5 settembre1993 S21 dicembre1991
Austria25 marzo196425 giugno1964
Azerbaigian20 settembre1993 A20 dicembre1993
Bahrein26 agosto2008 A26 novembre2008
Bangladesh23 giugno2006 A23 settembre2006
Barbados2 ottobre2008 A2 gennaio2009
Belarus7 maggio19577 agosto1957
Belgio16 settembre196016 dicembre1960
Benin17 aprile2012 A17 luglio2012
Bosnia e Erzegovina12 luglio1993 S6 marzo1992
Botswana23 agosto2017 A23 novembre2017
Brasile12 settembre195812 dicembre1958
Bulgaria9 ottobre1958 A9 gennaio1959
Burkina Faso4 febbraio1987 A4 maggio1987
Cambogia4 aprile19624 luglio1962
Camerun12 ottobre1961 A12 gennaio1962
Canada29 novembre2005 A28 febbraio2006
Ceca, Repubblica26 marzo1993 S1° gennaio1993
Cile11 settembre200811 dicembre2008
Cina5 gennaio2000 A5 aprile2000
Cipro9 settembre1964 A9 dicembre1964
Colombia18 giugno1998 A18 settembre1998
Congo (Kinshasa)18 aprile1961 A18 luglio1961
Costa Rica3 giugno1998 A3 settembre1998
Croazia6 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba26 novembre195726 febbraio1958
Danimarca26 marzo200326 giugno2003
Dominicana, Repubblica21 marzo2002 A21 giugno2002
Ecuador8 febbraio19618 maggio1961
Egitto17 agosto19557 agosto1956
El Salvador27 marzo200227 giugno2002
Estonia17 gennaio2005 A17 aprile2005
Etiopia31 agosto2015 A30 novembre2015
Finlandia16 settembre1994 A16 dicembre1994
Francia7 giugno19577 settembre1957
Gabon4 dicembre1961 A4 marzo1962
Georgia4 novembre1992 S21 dicembre1991
Germania11 agosto196711 novembre1967
Ghana25 luglio1960 A25 ottobre1960
Giappone*10 settembre2007 A10 dicembre2007
Gibuti9 aprile2018 A9 luglio2018
Giordania2 ottobre19572 gennaio1958
Grecia9 febbraio19819 maggio1981
Guatemala19 maggio1994 A19 agosto1994
Guinea11 dicembre1961 A11 marzo1962
Haiti19 maggio2025 A19 agosto2025
Honduras25 ottobre2002 A25 gennaio2003
India16 giugno195816 settembre1958
Indonesia26 luglio196726 ottobre1967
Iran22 giugno195922 settembre1959
Iraq21 dicembre196721 marzo1968
Islanda5 dicembre2022 A5 marzo2023
Israele1° aprile1958 A1° luglio1958
Italia9 maggio19589 agosto1958
Kazakstan14 marzo1997 S21 dicembre1991
Kirghizistan14 aprile2025 A14 luglio2025
Kuwait17 febbraio1970 A17 maggio1970
Lettonia19 dicembre2003 A19 marzo2004
Libano1° giugno19601° settembre1960
Libia19 novembre195719 febbraio1958
Liechtenstein28 aprile1960 A28 luglio1960
Lituania27 luglio1998 A27 ottobre1998
Lussemburgo29 settembre196129 dicembre1961
Macedonia del Nord30 aprile1997 S17 novembre1991
Madagascar3 novembre1961 A3 febbraio1962
Malaysia12 dicembre1960 A12 marzo1961
Mali18 maggio1961 A18 agosto1961
Malta12 febbraio2025 A12 maggio2025
Marocco30 agosto1968 A30 novembre1968
Mauritania7 luglio2023 A7 ottobre2023
Messico7 maggio19567 agosto1956
Moldova9 dicembre1999 A9 marzo2000
Monaco10 dicembre195710 marzo1958
Montenegro26 aprile2007 S3 giugno2006
Myanmar10 febbraio19567 agosto1956
Nicaragua25 novembre195925 febbraio1960
Niger6 dicembre1976 A6 marzo1977
Nigeria5 giugno1961 A5 settembre1961
Norvegia19 settembre196119 dicembre1961
Nuova Zelandaa17 ottobre2013 A17 gennaio2014
Paesi Bassi14 ottobre195814 gennaio1959
Pakistan27 marzo1959 A27 giugno1959
Palestina22 marzo2012 A22 giugno2012
Panama8 marzo2001 A8 giugno2001
Paraguay9 novembre2004 A9 febbraio2005
Perù21 luglio1989 A21 ottobre1989
Polonia6 agosto19566 novembre1956
Portogallo18 febbraio2005 A18 maggio2005
Regno Unito*12 settembre2017 A12 dicembre2017
Romania21 marzo1958 A21 giugno1958
Russia4 gennaio19574 aprile1957
San Marino9 febbraio19567 agosto1956
Santa Sede24 febbraio1958 A24 maggio1958
Senegal17 giugno1987 A17 settembre1987
Serbia11 settembre2001 S27 aprile1992
Siria6 marzo19586 giugno1958
Slovacchia31 marzo1993 S1° gennaio1993
Slovenia5 novembre1992 S25 giugno1991
Spagna26 giugno199226 settembre1992
Svezia22 gennaio1985 A22 aprile1985
Svizzera15 maggio1962 A15 agosto1962
Tagikistan28 agosto1992 S21 dicembre1991
Thailandia2 maggio1958 A2 agosto1958
Togo24 gennaio2017 A24 aprile2017
Tunisia28 gennaio1981 A28 aprile1981
Turchia15 dicembre1965 A15 marzo1966
Turkmenistan22 gennaio2018 A22 aprile2018
Ucraina6 febbraio19576 maggio1957
Ungheria16 agosto1956 A16 novembre1956
Uruguay24 settembre199924 dicembre1999
Yemen6 febbraio1970 A6 maggio1970
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): www.unesco.org/ > Français > Ressources > Documents, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Il Prot. non si applica a Tokelau.

Footnotes

  1. RU 1962 1043

  2. RS 0.520.3

  3. RS 0.520.3

  4. RS 0.120

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