Convenzione dell ’ Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

0.520.3Multilateral International Treaty15 ago 1962

Conclusa all’Aia il 14 maggio 1954
Approvata dall’Assemblea federale il 15 marzo 19621
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 maggio 1962
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 agosto 1962

(Stato 1° aprile 2025)

Le Alte Parti contraenti,

riscontrato che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, a cagione dello sviluppo della tecnica della guerra, essi sono vieppiù minacciati di distruzione;

convinte che i danni recati ai beni culturali, qualunque sia il popolo cui appartengano, pregiudicano il patrimonio culturale dell’umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;

considerato che la conservazione del patrimonio culturale è di grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale;

guidate dai principi su cui fondasi la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle convenzioni dell’Aia del 18992e del 19073e nel Patto di Washington del 15 aprile 19354;

considerato che, per essere efficace, la protezione dì detti beni deve essere ordinata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali sia internazionali;

risolute di prendere tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capitolo I: Disposizioni generali concernenti la protezione

Art. 1 Definizione di bene culturale

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, qualunque ne sia l’origine o il proprietario:

  1. i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, artistici o storici, religiosi o laici, i luoghi archeologici, gli insiemi di costruzioni che, come tali, offrono un interesse storico o artistico, le opere d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di riproduzioni di tali beni;
  2. gli edifici destinati principalmente e realmente a conservare o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a, come i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti nella lettera a;
  3. i luoghi in cui s’accentri una quantità considerevole di beni culturali, definiti nelle lettere a e b, detti «centri monumentali».
Art. 2 Protezione dei beni culturali

Ai fini della presente convenzione, la protezione dei beni culturali implica la tutela e il rispetto di tali beni.

Art. 3 Tutela dei beni culturali

Le Alte Parti contraenti si obbligano a predisporre, in tempo di pace, la tutela dei beni culturali, situati sul loro territorio, contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.

Art. 4 Rispetto dei beni culturali
  1. Le Alte Parti contraenti si obbligano a rispettare i beni culturali, situati sul proprio territorio o su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall’impiego di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, e astenendosi da ogni atto di ostilità verso gli stessi.
  2. Non è ammessa alcuna deroga agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, salvo non sia imposta da una necessità militare.
  3. Le Alte Parti contraenti si obbligano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio o di sottrazione di beni culturali, comunque sia praticato, e qualsiasi atto di vandalismo verso gli stessi. Esse si obbligano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un’altra Alta Parte contraente.
  4. Esse si obbligano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia contro i beni culturali.
  5. Un’Alta Parte contraente non può liberarsi, nei riguardi di un’altra Alta Parte contraente, dagli obblighi stipulati nel presente articolo, per non avere quest’ultima applicato le misure di tutela, prescritte nell’articolo 3.
Art. 5 Occupazione
  1. Le Alte Parti contraenti, che occupino tutto o parte del territorio di un’altra Alta Parte contraente, sono tenute, in quanto sia possibile, a sostenere gli sforzi delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesi a tutelare e conservare i proprî beni culturali.
  2. Se per conservare dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari sia necessario un intervento urgente di cui le autorità nazionali competenti non possano incaricarsi, la Potenza occupante prende, per quanto sia possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con quelle autorità.
  3. Ogni Alta Parte contraente, il cui governo sia considerato legittimo dai membri di un movimento di resistenza, fermerà al possibile l’attenzione degli stessi sull’obbligo d’osservare le disposizioni della Convenzione concernenti il rispetto dei beni culturali.
Art. 6 Segnalamento dei beni culturali

I beni culturali possono essere provveduti di un contrassegno atto a facilitarne l’identificazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 16.

Art. 7 Misure militari
  1. Le Alte Parti contraenti si obbligano a introdurre, fin dal tempo di pace, nei regolamenti o istruzioni per le loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l’osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare fin dal tempo di pace, nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso le culture e i beni culturali di tutti i popoli.
  2. Esse si obbligano a predisporre o istituire, sin dal tempo di pace, nell’ambito delle proprie forze armate, servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro tutela.

Capitolo II: Protezione speciale

Art. 8 Concessione della protezione speciale
  1. Può essere sottoposto a protezione speciale un numero limitato di rifugi destinato a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, di centri monumentali e di altri beni culturali immobili di massima importanza, a condizione:
    1. che si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o punto che costituisca un obbiettivo militare importante, come un aerodromo, una stazione di radiodiffusione, un istituto che lavora per la difesa nazionale, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza o una grande via di comunicazione;
    2. che non siano usati per fini militari.
  2. Un rifugio per beni culturali mobili può essere posto sotto protezione speciale, anche a prescindere dalla sua situazione, purché sia costrutto in modo da renderlo verosimilmente sicuro dai bombardamenti.
  3. Un centro monumentale si considera usato per fini militari, se serve al movimento di personale o di materiale militare, anche in transito. Ciò vale altresì nel caso di operazioni che abbiano un rapporto diretto con le operazioni militari, l’acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.
  4. La vigilanza a un bene culturale indicato nel paragrafo 1, da parte di guardiani armati e specialmente destinati a tale scopo, e la presenza presso tale bene di forze di polizia ordinariamente incaricate d’assicurare l’ordine pubblico, non sono considerate usi per fini militari.
  5. Un bene culturale indicato nel paragrafo 1 del presente articolo può essere posto sotto protezione speciale, ancorché sia situato presso un obbiettivo militare importante secondo quella disposizione, se l’Alta Parte contraente lo domandi e si obblighi a non servirsi di quest’obbiettivo in caso di conflitto armato, e in particolare, se si tratta d’un porto, d’una stazione o d’un aerodromo, a deviarne ogni traffico. In tale caso, la deviazione deve essere preordinata sin dal tempo di pace.
  6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale». L’iscrizione dev’essere operata conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento d’esecuzione5.
Art. 9 Immunità dei beni culturali sotto protezione speciale

Le Alte Parti contraenti si obbligano ad assicurare l’immunità dei beni culturali sotto protezione speciale, astenendosi, dopo l’iscrizione nel Registro internazionale, da ogni atto di ostilità verso gli stessi e, salvo nei casi previsti nel paragrafo 5 dell’articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari.

Art. 10 Segnalamento e controllo

Durante un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere provveduti del contrassegno definito nell’articolo 16 e accessibili a un controllo internazionale in conformità del Regolamento di esecuzione6.

Art. 11 Sospensione dell’immunità
  1. Ove una delle Alte Parti contraenti violi, rispetto a un bene culturale sotto protezione speciale, un impegno preso in virtù dell’articolo 9, la Parte avversa è liberata, per tutto il tempo della violazione, dall’obbligo di assicurarne l’immunità. Essa nondimeno, quando sia possibile, diffiderà prima l’altra Parte a porre fine entro un termine ragionevole alla violazione.
  2. A prescindere dal caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l’immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accertata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. Quando le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere l’immunità è notificata per tempo alla Parte avversa.
  3. La Parte che sospende l’immunità deve, nel più breve termine possibile, informare per iscritto il Commissario generale per i beni culturali previsto dal Regolamento di esecuzione7, indicandone i motivi.

Capitolo III: Trasporto dei beni culturali

Art. 12 Trasporto sotto protezione speciale
  1. Il trasporto destinato esclusivamente al trasferimento di beni culturali, sia nell’interno di un territorio, sia in un altro territorio, può, a richiesta dell’Alta Parte contraente interessata, essere operato sotto protezione speciale, alle condizioni previste nel Regolamento d’esecuzione8.
  2. Il trasporto sotto protezione speciale avverrà sotto la vigilanza internazionale prevista dal Regolamento d’esecuzione e sarà provveduto del contrassegno definito nell’articolo 16.
  3. Le Alte Parti contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.
Art. 13 Trasporto in caso di urgenza
  1. Ove un’Alta Parte contraente reputi che la sicurezza di certi beni culturali ne esiga il trasferimento e l’urgenza sia tale da non potersi seguire la procedura contemplata nell’articolo 12, specialmente agli inizi di un conflitto armato, il trasporto può essere provveduto del contrassegno definito nell’articolo 16, sempre che non ne sia stata domandata l’immunità secondo l’articolo 12 e che la domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avverse. Un trasporto nel territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere provveduto del contrassegno, se l’immunità non sia stata espressamente accordata.
  2. Le Alte Parti contraenti prenderanno, quando sia possibile, le precauzioni necessarie a proteggere da ogni atto d’ostilità i trasporti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo e recanti il contrassegno.
Art. 14 Immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa
  1. Godono dell’immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa:
    1. i beni culturali posti sotto la protezione prevista nell’articolo 12 o nell’articolo 13;
    2. i mezzi di trasporto esclusivamente adoperati per il trasferimento di tali beni.
  2. Le disposizioni del presente articolo non limitano punto il diritto di visita e di controllo.

Capitolo IV: Del personale

Art. 15 Personale

Il personale addetto alla protezione dei beni culturali deve, in quanto sia compatibile con le esigenze della sicurezza, essere risparmiato nell’interesse dei medesimi e, se esso e i beni culturali di cui risponde cadono in potere della parte avversa, deve poter continuare nell’esercizio delle sue funzioni.

Capitolo V: Contrassegno

Art. 16 Contrassegno della Convenzione
  1. Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquartato in croce di S. Andrea, d’azzurro e di bianco (uno scudo composto di un quadrato turchino con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).
  2. Il contrassegno è adoperato semplice o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti nell’Articolo 17.
Art. 17 Uso del contrassegno
  1. Il contrassegno ripetuto tre volte può essere adoperato soltanto per:
    1. i beni culturali immobili sotto protezione speciale;
    2. i trasporti di beni culturali, nelle condizioni previste negli articoli 12 e 13;
    3. i rifugi improvvisati, nelle condizioni previste nel Regolamento d’esecuzione9.
  2. Il contrassegno può essere adoperato semplice soltanto per:
    1. i beni culturali che non sono sotto protezione speciale;
    2. le persone cui è commessa la vigilanza conformemente al Regolamento d’esecuzione;
    3. il personale addetto alla protezione dei beni culturali;
    4. le carte d’identità previste dal Regolamento d’esecuzione.
  3. Durante un conflitto armato, è vietato adoperare il contrassegno in casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti del presente articolo, o adoperare, quale che sia lo scopo, un contrassegno che gli assomigli.
  4. Il contrassegno non può essere apposto su un bene culturale immobile se non unitamente all’approvazione datata e firmata dall’autorità competente dell’Alta Parte contraente.

Capitolo VI: Campo d’applicazione della Convenzione

Art. 18 Applicazione della Convenzione
  1. Salvo le disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o parecchie di esse.
  2. La Convenzione si applicherà, del pari, in tutti i casi d’occupazione totale o parziale dei territorio di un’altra Parte contraente, anche se non sia opposta alcuna resistenza armata.
  3. Quand’anche una delle Potenze in conflitto non partecipi alla presente Convenzione, le Potenze che ne sono parte sono tenute ad applicarla nei loro rapporti vicendevoli. Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiari di accettarne le disposizioni e fintanto che le applichi.
Art. 19 Conflitti non internazionali
  1. Nel caso di un conflitto armato non internazionale nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.
  2. Le parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutto o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
  3. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servigi alle parti in conflitto.
  4. L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.

Capitolo VII: Esecuzione della Convenzione

Art. 20 Reglamento di esecuzione

Le norme d’applicazione della presente Convenzione sono stabilite nel Regolamento d’esecuzione10, che ne è parte integrante.

Art. 21 Potenze protettrici

La presente Convenzione e il suo Regolamento d’esecuzione11s’applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto.

Art. 22 Procedura di conciliazione
  1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici sempre che li stimino utili nell’interesse dei beni culturali, specialmente in caso di disaccordo, tra le Parti in conflitto, sull’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del suo Regolamento d’esecuzione12.
  2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, a invito di una Parte, del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto un’adunanza dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, all’occorrenza in un territorio neutro convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute ad accettare una tale proposta. Le Potenze protettrici propongono alle Parti in conflitto un personaggio appartenente ad una Potenza neutrale, o presentato dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che parteciperà all’adunanza come presidente.
Art. 23 Concorso dell’Unesco
  1. Le Alte Parti contraenti possono valersi della collaborazione tecnica dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura sia per ordinare la protezione dei loro beni culturali sia per ogni altro problema derivante dalla applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione13. L’Organizzazione collabora nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.
  2. A questo riguardo l’Organizzazione può presentare proposte alle Alte Parti contraenti.
Art. 24 Accordi speciali
  1. Le Alte Parti contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente.
  2. Nessun accordo speciale può nondimeno diminuire la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali e al personale addetto agli stessi.
Art. 25 Divulgazione della Convenzione

Le Alte Parti contraenti si obbligano a divulgare quanto possono nei loro paesi, in tempo di pace e di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione14. In particolare si obbligano a introdurne lo studio nei programmi dell’istruzione militare e, se possibile, della civile, in maniera che l’insieme della popolazione, in particolare delle forze armate e del personale addetto alla protezione dei beni culturali, ne possa conoscere i principi.

Art. 26 Traduzioni e rapporti
  1. Le Alte Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione15.
  2. Almeno ogni quattro anni, esse presentano al Direttore generale un rapporto con le informazioni che giudicano opportune sulle misure prese, stabilite o divisate dalle loro amministrazioni in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione.
Art. 27 Adunanze
  1. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può, con l’approvazione del Consiglio esecutivo, convocare delle adunanze di rappresentanti delle Alte Parti contraenti. Egli è tenuto a convocarle quando siano domandate da almeno un quinto delle Alte Parti contraenti.
  2. Salvo ogni altro ufficio conferitole dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento d’esecuzione16, l’adunanza ha il compito di studiare i problemi d’applicazione di questi atti e fare delle raccomandazioni in proposito.
  3. L’adunanza può inoltre imprendere la revisione della Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 39, se sia rappresentata la maggioranza delle Alte Parti contraenti.
Art. 28 Sanzioni

Le Alte Parti contraenti si obbligano a prendere, secondo il loro diritto penale, tutte le misure affinché siano perseguite e punite con sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi cittadinanza, che hanno commesso o dato l’ordine di commettere un’infrazione alla presente Convenzione.

Disposizioni finali

Art. 29 Lingue

1.  La presente Convenzione è stesa in inglese, spagnolo, francese e russo, i quali testi fanno egualmente fede.

2.  L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura curerà la traduzione di tali testi nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza generale.

Art. 30 Firma

La presente Convenzione recherà la data del 14 maggio 1954 e resterà aperta fino al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza, tenuta all’Aia, dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

Art. 31 Ratificazione

1.  La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionali.

2.  Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Art. 32 Adesione

A contare dal giorno dell’entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati, indicati nell’articolo 30, che non l’abbiano firmata, e a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. L’adesione si opera con il deposito di uno strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Art. 33 Entrata in vigore

1.  La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratificazione.

2.  Successivamente, essa entrerà in vigore per ogni Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione.

3.  Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratificazioni e adesioni depositate dalle Parti in conflitto, prima o dopo l’inizio delle ostilità o dell’occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste nell’articolo 38.

Art. 34 Applicazione effettiva

1.  Ciascuno Stato che sia parte nella Convenzione dalla sua entrata in vigore prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché sia effettivamente applicata nel termine di sei mesi.

2.  Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal giorno del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l’entrata in vigore della Convenzione.

Art. 35 Estensione territoriale della Convenzione

Ogni Alta Parte contraente potrà, al momento della ratificazione o dell’adesione o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notificazione al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione è applicabile all’insieme o a uno qualunque dei territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. Tale notificazione avrà effetto tre mesi dopo il ricevimento.

Art. 36 Relazioni con le Convenzioni anteriori

1.  La presente Convenzione completa le Convenzioni dell’Aia del 29 luglio 1899 e del 18 ottobre 1907 concernenti le leggi e gli usi della guerra terrestre (IV), con il Regolamento annesso, e la Convenzione dell’Aia del 18 ottobre 1907 concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra (IX)17tra le Potenze che partecipano tanto a essa come a quelle Convenzioni, e sostituisce il contrassegno previsto nel suo articolo 16 a quello previsto nell’articolo 5 della Convenzione summenzionata (IX) nei casi in cui essa e il suo Regolamento d’esecuzione18ne prevedono l’impiego.

2.  La presente Convenzione completa il Patto di Washington del 15 aprile 193519per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) tra le Potenze che partecipano a entrambi, e sostituisce il contrassegno previsto nel suo articolo 16 al vessillo distintivo previsto nell’articolo III del Patto, nei casi in cui essa e il suo Regolamento d’esecuzione ne prevedono l’impiego.

Art. 37 Disdetta

1.  Ogni Alta Parte contraente può disdire la presente Convenzione in nome suo e di quello d’ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.

2.  La disdetta si opera con il deposito d’uno strumento scritto presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

3.  Essa avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Tuttavia, se al termine di detto anno la Parte che recede sia implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma in ogni caso, fino a quando non siano terminate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.

Art. 38 Notificazioni

Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati menzionati negli articoli 30 e 32, e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di ogni strumento di ratificazione, adesione o accettazione menzionati negli articoli 31, 32 e 39, come pure delle notificazioni e disdette previste negli articoli 35, 37 e 39.

Art. 39 Revisione della Convenzione e del Regolamento d’esecuzione

1.  Ciascuna Alta Parte contraente può proporre emendamenti della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione20. Ogni emendamento, così proposto, sarà comunicato al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti contraenti chiedendo di fargli conoscere entro quattro mesi:

  1. se desiderano sia convocata una conferenza per studiare l’emendamento proposto;
  2. se accettano l’emendamento proposto senza la convocazione d’una conferenza;
  3. se respingono l’emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.

2.  Il Direttore generale trasmetterà a tutte le Alte Parti contraenti le risposte ricevute in applicazione dei primo paragrafo del presente articolo.

3.  Se tutte le Alte Parti contraenti che, nel termine previsto, abbiano comunicato al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura le loro intenzioni conformemente alla lettera b del paragrafo 1 del presente articolo, lo informano che intendono approvare l’emendamento senza la convocazione di una conferenza, questa risoluzione sarà notificata dal medesimo, in conformità dell’articolo 38. L’emendamento avrà effetto per tutte le Alte Parti contraenti, 90 giorni dopo quella notificazione.

4.  Il Direttore generale, a domanda di più di un terzo delle Alte Parti contraenti, convocherà una conferenza delle stesse per studiare l’emendamento proposto.

5.  Gli emendamenti della Convenzione o del suo Regolamento d’esecuzione, trattati secondo la procedura prevista nel paragrafo precedente, entreranno in vigore soltanto dopo che siano stati approvati a unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da tutte le Alte Parti contraenti.

6.  L’accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti approvati dalla conferenza prevista nei paragrafi 4 e 5, sarà fatta mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

7.  Dopo l’entrata in vigore di emendamenti della presente Convenzione o del suo Regolamento d’esecuzione, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratificazione o all’adesione.

Art. 40 Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite21, a richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all’Aia, il 14 maggio 1954, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati negli articoli 30 e 32, e all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan26 ottobre201726 gennaio2018
Albania20 dicembre1960 A20 marzo1961
Angola7 febbraio2012 A7 maggio2012
Arabia Saudita20 gennaio1971 A20 aprile1971
Argentina22 marzo1989 A22 giugno1989
Armenia5 settembre1993 S21 dicembre1991
Australia19 settembre198419 dicembre1984
Austria25 marzo196425 giugno1964
Azerbaigian20 settembre1993 A20 dicembre1993
Bahrein26 agosto2008 A26 novembre2008
Bangladesh23 giugno2006 A23 settembre2006
Barbados9 aprile2002 A9 luglio2002
Belarus7 maggio19577 agosto1957
Belgio16 settembre196016 dicembre1960
Benin17 aprile2012 A17 luglio2012
Bolivia17 novembre2004 A17 febbraio2005
Bosnia e Erzegovina12 luglio1993 S6 marzo1992
Botswana3 gennaio2002 A3 aprile2002
Brasile12 settembre195812 dicembre1958
Bulgaria7 agosto1956 A7 novembre1956
Burkina Faso18 dicembre1969 A18 marzo1970
Cambogia4 aprile19624 luglio1962
Camerun12 ottobre1961 A12 gennaio1962
Canada11 dicembre1998 A11 marzo1999
Ceca, Repubblica26 marzo1993 S1° gennaio1993
Ciad17 giugno2008 A17 settembre2008
Cile11 settembre2008 A11 dicembre2008
Cina5 gennaio2000 A5 aprile2000
Cipro9 settembre1964 A9 dicembre1964
Colombia18 giugno1998 A18 settembre1998
Congo (Kinshasa)18 aprile1961 A18 luglio1961
Costa Rica3 giugno1998 A3 settembre1998
Côte d’Ivoire24 gennaio1980 A24 aprile1980
Croazia1° luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba26 novembre195726 febbraio1958
Danimarca26 marzo200326 giugno2003
Dominicana, Repubblica5 gennaio1960 A5 aprile1960
Ecuador2 ottobre19562 gennaio1957
Egitto17 agosto19557 agosto1956
El Salvador19 luglio200119 ottobre2001
Eritrea6 agosto2004 A6 novembre2004
Estonia4 aprile1995 A4 luglio1995
Etiopia31 agosto2015 A30 novembre2015
Finlandia16 settembre1994 A16 dicembre1994
Francia7 giugno19577 settembre1957
Gabon4 dicembre1961 A4 marzo1962
Georgia4 novembre1992 S21 dicembre1991
Germania11 agosto196711 novembre1967
Ghana25 luglio1960 A25 ottobre1960
Giappone10 settembre2007 A10 dicembre2007
Gibuti9 aprile2018 A9 luglio2018
Giordania2 ottobre19572 gennaio1958
Grecia9 febbraio19819 maggio1981
Guatemala2 ottobre1985 A2 gennaio1986
Guinea20 settembre1960 A20 dicembre1960
Guinea equatoriale19 novembre2003 A19 febbraio2004
Honduras25 ottobre2002 A25 gennaio2003
India16 giugno195816 settembre1958
Indonesia10 gennaio196710 aprile1967
Iran22 giugno195922 settembre1959
Iraq21 dicembre196721 marzo1968
Irlanda17 maggio201817 agosto2018
Islanda5 dicembre2022 A5 marzo2023
Israele3 ottobre19573 gennaio1958
Italia9 maggio19589 agosto1958
Kazakstan14 marzo1997 S21 dicembre1991
Kirghizistan3 luglio1995 A3 ottobre1995
Kuwait6 giugno1969 A6 settembre1969
Lettonia19 dicembre2003 A19 marzo2004
Libano1° giugno19601° settembre1960
Libia19 novembre195719 febbraio1958
Liechtenstein28 aprile1960 A28 luglio1960
Lituania27 luglio1998 A27 ottobre1998
Lussemburgo29 settembre196129 dicembre1961
Macedonia del Nord30 aprile1997 S17 novembre1991
Madagascar3 novembre1961 A3 febbraio1962
Malaysia12 dicembre1960 A12 marzo1961
Mali18 maggio1961 A18 agosto1961
Malta15 luglio2024 A15 ottobre2024
Marocco30 agosto1968 A30 novembre1968
Mauritania7 luglio2023 A7 ottobre2023
Maurizioa22 settembre2006 A22 dicembre2006
Messico7 maggio19567 agosto1956
Moldova9 dicembre1999 A9 marzo2000
Monaco10 dicembre195710 marzo1958
Mongolia4 novembre1964 A4 febbraio1965
Montenegro26 aprile2007 S3 giugno2006
Myanmar10 febbraio19567 agosto1956
Nicaragua25 novembre195925 febbraio1960
Niger6 dicembre1976 A6 marzo1977
Nigeria5 giugno1961 A5 settembre1961
Norvegia19 settembre196119 dicembre1961
Nuova Zelandab24 luglio200824 ottobre2008
Oman26 ottobre1977 A26 gennaio1978
Paesi Bassi14 ottobre195814 gennaio1959
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
10 gennaio201110 gennaio2011
Pakistan27 marzo1959 A27 giugno1959
Palestina22 marzo2012 A22 giugno2012
Panama17 luglio1962 A17 ottobre1962
Paraguay9 novembre2004 A9 febbraio2005
Perù21 luglio1989 A21 ottobre1989
Polonia6 agosto19566 novembre1956
Portogallo4 agosto20004 novembre2000
Qatar31 luglio1973 A31 ottobre1973
Regno Unito* **12 settembre201712 dicembre2017
Romania21 marzo195821 giugno1958
Ruanda28 dicembre2000 A28 marzo2001
Russia4 gennaio19574 aprile1957
San Marino9 febbraio19567 agosto1956
Santa Sede24 febbraio1958 A24 maggio1958
Seicelle8 ottobre2003 A8 gennaio2004
Senegal17 giugno1987 A17 settembre1987
Serbia11 settembre2001 S27 aprile1992
Siria6 marzo19586 giugno1958
Slovacchia31 marzo1993 S1° gennaio1993
Slovenia5 novembre1992 S25 giugno1991
Spagna7 luglio19607 ottobre1960
Sri Lanka11 maggio2004 A11 agosto2004
Stati Uniti13 giugno200913 settembre2009
Sudafrica18 dicembre2003 A18 marzo2004
Sudan23 luglio1970 A23 ottobre1970
Svezia22 gennaio1985 A22 aprile1985
Svizzera15 maggio1962 A15 agosto1962
Tagikistan28 agosto1992 S21 dicembre1991
Tanzania23 settembre1971 A23 dicembre1971
Thailandia2 maggio1958 A2 agosto1958
Togo24 gennaio2017 A24 aprile2017
Tunisia28 gennaio1981 A28 aprile1981
Turchia15 dicembre1965 A15 marzo1966
Turkmenistan22 gennaio2018 A22 aprile2018
Ucraina6 febbraio19576 maggio1957
Ungheria17 maggio195617 agosto1956
Uruguay24 settembre199924 dicembre1999
Uzbekistan21 febbraio1996 A21 maggio1996
Venezuela9 maggio2005 A9 agosto2005
Yemen6 febbraio1970 A6 maggio1970
Zimbabwe9 giugno1998 A9 settembre1998
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO):www.unesco.org/fr/legal-affairs/convention-protection-cultural-property-event-armed-conflict-regulations-execution-convention?hub=415oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. si applica all’isola di Maurizio, a Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cargados Carajos e all’archipelo Chagos con Diego Garcia, e a ogni isola che fa parte dello Stato di Maurizio. b La Conv. non si applica a Tokelau.

Footnotes

  1. RU 1962 1043

  2. RS 0.515.111

  3. RS 0.515.112

  4. La Svizzera non è Stato partecipante di questo Patto.

  5. RS 0.520.31

  6. RS 0.520.31

  7. RS 0.520.31

  8. RS 0.520.31

  9. RS 0.520.31

  10. RS 0.520.31

  11. RS 0.520.31

  12. RS 0.520.31

  13. RS 0.520.31

  14. RS 0.520.31

  15. RS 0.520.31

  16. RS 0.520.31

  17. RS 0.515.125

  18. RS 0.520.31

  19. La Svizzera non è Stato partecipante di questo Patto.

  20. RS 0.520.31

  21. RS 0.120

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