Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale

0.518.523Multilateral International Treaty14 gen 2007

(Protocollo III)

Concluso a Ginevra l’8 dicembre 2005
Approvato dall’Assemblea federale il 24 marzo 20061
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 14 luglio 2006
Entrato in vigore per la Svizzera il 14 gennaio 2007

(Stato 25 ottobre 2023)

Preambolo

Le Alte Parti contraenti,

(PP1)riaffermando le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19492(in particolare gli art. 26, 38, 42 e 44 della prima Conv. di Ginevra3) e, ove necessario, dei loro Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 19774(in particolare gli art. 18 e 38 del Prot. aggiuntivo I5e l’art. 12 del Prot. aggiuntivo II6), relativi all’utilizzo dei segni distintivi;

(PP2)auspicando il completamento delle predette disposizioni al fine di rafforzare il loro valore di protezione e il loro carattere universale;

(PP3)prendendo nota del fatto che il presente Protocollo non lede il diritto riconosciuto delle Alte Parti contraenti di continuare a utilizzare gli emblemi che esse utilizzano conformemente agli obblighi loro derivanti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi;

(PP4)ricordando che l’obbligo di rispettare le persone e i beni protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli aggiuntivi deriva dalla protezione loro riconosciuta dal diritto internazionale e non dipende dall’utilizzo degli emblemi, dei segni o segnali distintivi;

(PP5)sottolineando il fatto che i segni distintivi non hanno un significato religioso, etnico, razziale, regionale o politico;

(PP6)insistendo sulla necessità di garantire il pieno rispetto degli obblighi legati ai segni distintivi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi;

(PP7)ricordando che l’articolo 44 della prima Convenzione di Ginevra stabilisce la distinzione tra utilizzo protettivo e utilizzo indicativo dei segni distintivi;

(PP8)ricordando inoltre che le Società nazionali che intraprendono attività sul territorio di un altro Stato devono assicurarsi che gli emblemi che prevedono di utilizzare nell’ambito di queste attività possono essere utilizzati nel Paese nel quale si svolgono queste attività e nel Paese di transito;

(PP9)riconoscendo le difficoltà che i segni distintivi esistenti possono creare ad alcuni Stati e ad alcune Società nazionali;

(PP10)prendendo nota della decisione del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa di conservare la denominazione e i segni distintivi attuali;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Rispetto e campo d’applicazione del presente Protocollo
  1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
  2. Il presente Protocollo riafferma e completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (qui di seguito «Convenzioni di Ginevra») e, ove necessario, dei loro due Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1977 (qui di seguito «Protocolli aggiuntivi del 1977») relativi ai segni distintivi, vale a dire la croce rossa, la mezzaluna rossa e il leone e il sole rossi, e si applica in circostanze identiche a quelle a cui si fa riferimento in dette disposizioni.
Art. 2 Segni distintivi
  1. Il presente Protocollo riconosce un segno distintivo addizionale che si aggiunge con le stesse finalità ai segni distintivi delle Convenzioni di Ginevra. I segni distintivi hanno lo stesso statuto.
  2. Detto segno distintivo addizionale, composto da un cornice rossa a forma di quadrato posto sulla punta, su fondo bianco, è conforme all’illustrazione riportata nell’allegato al presente Protocollo. Nel presente Protocollo si fa riferimento a tale segno distintivo definendolo «emblema del terzo Protocollo».
  3. Le condizioni di utilizzo e di rispetto dell’emblema del terzo Protocollo sono identiche a quelle stabilite per i segni distintivi dalle Convenzioni di Ginevra e, ove necessario, dai loro Protocolli aggiuntivi del 1977.
  4. I servizi sanitari e il personale religioso delle forze armate delle Alte Parti contraenti possono, senza ledere gli emblemi attuali, utilizzare a titolo temporaneo ogni segno distintivo menzionato nel paragrafo 1 del presente articolo, se tale utilizzo può rafforzare la loro protezione.
Art. 3 Utilizzo indicativo dell’emblema del terzo Protocollo
  1. Le Società nazionali delle Alte Parti contraenti che decidono di utilizzare l’emblema del terzo Protocollo possono, al momento dell’utilizzo di detto emblema conformemente alla legislazione nazionale in materia, scegliere di incorporare a titolo indicativo:
    1. un segno distintivo riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra oppure una combinazione di detti emblemi; oppure
    2. un altro emblema che un’Alta Parte contraente ha effettivamente utilizzato e che è stato oggetto di una comunicazione alle altre Alte Parti contraenti e al Comitato Internazionale della Croce Rossa per il tramite del depositario prima dell’adozione del presente Protocollo.
    L’incorporazione deve essere realizzata conformemente all’illustrazione presentata nell’allegato al presente Protocollo.
  2. Una Società nazionale che sceglie di incorporare all’interno dell’emblema del terzo Protocollo un altro emblema, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può, in conformità con la legislazione nazionale, utilizzare la denominazione di tale emblema ed esporre tale emblema sul territorio nazionale.
  3. Le Società nazionali possono, conformemente alla loro legislazione nazionale, in circostanze eccezionali e al fine di facilitare il proprio operato, utilizzare a titolo temporaneo i segni distintivi menzionati nell’articolo 2 del presente Protocollo.
  4. Il presente articolo non modifica lo statuto giuridico dei segni distintivi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra e dal presente Protocollo: esso non riguarda nemmeno lo statuto giuridico di ogni singolo emblema nel caso in cui questo sia incorporato a titolo indicativo conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo.
Art. 4 Comitato Internazionale della Croce Rossa e Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, così come il loro personale autorizzato, possono – in circostanze eccezionali e per facilitare il proprio operato – utilizzare i segni distintivi menzionati nell’articolo 2 del presente Protocollo.

Art. 5 Missioni sotto l’egida delle Nazioni Unite

I servizi sanitari e il personale religioso partecipanti a operazioni poste sotto l’egida delle Nazioni Unite possono, con il permesso degli Stati partecipanti, utilizzare uno dei segni distintivi menzionati negli articoli 1 e 2.

Art. 6 Prevenzione e repressione degli abusi
  1. Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e, ove necessario, i Protocolli aggiuntivi del 1977 che regolano la prevenzione e la repressione dell’utilizzo abusivo dei segni distintivi, si applicano in modo identico anche all’emblema del terzo Protocollo. In particolare, le Alte Parti contraenti prendono le misure necessarie per prevenire e reprimere, in ogni circostanza, qualsiasi abuso dei segni distintivi menzionati negli articoli 1 e 2 e qualsiasi abuso della loro denominazione, unitamente al loro utilizzo doloso e all’utilizzo di qualsiasi simbolo o denominazione che ne costituisca un’imitazione.
  2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Alte Parti contraenti possono autorizzare i precedenti utilizzatori dell’emblema del terzo Protocollo, o di un qualunque segno che ne costituisca un’imitazione, a proseguire detto utilizzo fermo restando che esso non potrà, in tempo di guerra, mirare a conferire la protezione delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi del 1977, sempre che i diritti autorizzanti tale utilizzo siano stati acquisiti prima dell’adozione del presente Protocollo.
Art. 7 Diffusione

Le Alte Parti contraenti si impegnano, in tempo di pace e in tempo di guerra, a dare la massima diffusione al presente Protocollo nel proprio Paese e, in particolare, ad includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo che detto strumento possa essere conosciuto dalle forze armate e dalla popolazione civile.

Art. 8 Firma

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni di Ginevra il giorno stesso della sua adozione e rimarrà aperto durante un periodo di 12 mesi.

Art. 9 Ratifica

Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi del 1977.

Art. 10 Adesione

Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Parte delle Convenzioni di Ginevra non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Art. 11 Entrata in vigore
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di adesione.
  2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni di Ginevra che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte dello strumento di ratifica o di adesione.
Art. 12 Rapporti convenzionali dal momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo
  1. Se le Parti delle Convenzioni di Ginevra sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno così come sono state completate dal presente Protocollo.
  2. Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le Parti al presente Protocollo rimarranno comunque vincolate da esso nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo nei rapporti con la Parte ad esso non aderente nel caso in questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.
Art. 13 Emendamenti
  1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà comunicato al depositario il quale, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti, con il Comitato Internazionale della Croce Rossa e con la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti.
  2. Il depositario inviterà a detta conferenza le Alte Parti contraenti e le Parti delle Convenzioni di Ginevra, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.
Art. 14 Denuncia
  1. Nel caso in cui un’Alta Parte contraente denunci il presente Protocollo, la denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia, se allo scadere dell’anno, la Parte denunciante si trova in una situazione di conflitto armato o di occupazione, la denuncia avrà effetto solo alla fine del conflitto armato o dell’occupazione.
  2. La denuncia sarà notificata per scritto al depositario che ne informerà tutte le Alte Parti contraenti.
  3. La denuncia avrà effetto solo per la Parte denunciante.
  4. La denuncia notificata ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sugli obblighi contratti dalla Parte denunciante per il caso di conflitto armato o di occupazione ai sensi del presente Protocollo, se gli atti sono stati commessi prima che detta denuncia sia diventata effettiva.
Art. 15 Notifiche

Il depositario informerà le Alte Parti contraenti e le Parti delle Convenzioni di Ginevra, siano essi firmatarie o no del presente Protocollo:

  1. delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articolo 8, 9 e 10;
  2. della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all’articolo 11, nei 10 giorni seguenti l’entrata in vigore;
  3. delle comunicazioni ricevute conformemente all’articolo 13;
  4. delle denuncie notificate conformemente all’articolo 14.
Art. 16 Registrazione
  1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso dal depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite7.
  2. Il depositario informerà il Segretariato delle Nazioni Unite anche di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.
Art. 17 Testi autentici

L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il depositario che ne farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni di Ginevra.

(Seguono le firme)

Emblema del terzo Protocollo

(art. 2 par. 2 e art. 3 par. 1 del Protocollo)

Art. 1 Segno distintivo
Art. 2 Uso indicativo dell’emblema del terzo Protocollo
Incorporazione secondo l’art. 3
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania6 febbraio2008 A6 agosto2008
Argentina*16 marzo201116 settembre2011
Armenia12 agosto2011 A12 febbraio2012
Australia15 luglio200915 gennaio2010
Austria3 giugno20093 dicembre2009
Belarus31 marzo2011 A30 settembre2011
Belgio12 maggio201512 novembre2015
Belize3 aprile2007 A3 ottobre2007
Brasile28 agosto200928 febbraio2010
Bulgaria13 settembre200613 marzo2007
Burkina Faso7 ottobre20167 aprile2017
Camerun23 settembre2021 A23 marzo2022
Canada*26 novembre200726 maggio2008
Ceca, Repubblica23 maggio200723 novembre2007
Cile6 luglio20096 gennaio2010
Cipro27 novembre200727 maggio2008
Costa Rica30 giugno200830 dicembre2008
Croazia13 giugno200713 dicembre2007
Danimarca25 maggio200725 novembre2007
Dominicana, Repubblica1° aprile20091° ottobre2009
Ecuador6 ottobre20206 aprile2021
El Salvador12 settembre200712 marzo2008
Estonia28 febbraio200828 agosto2008
Figi30 luglio2008 A30 gennaio2009
Filippine22 agosto200622 febbraio2007
Finlandia14 gennaio200914 luglio2009
Francia17 luglio200917 gennaio2010
Georgia19 marzo200719 settembre2007
Germania17 giugno200917 dicembre2009
Grecia26 ottobre200926 aprile2010
Guatemala14 marzo200814 settembre2008
Guyana21 settembre2009 A21 marzo2010
Honduras8 dicembre20068 giugno2007
Islanda4 agosto20064 febbraio2007
Israele*22 novembre200722 maggio2008
Italia29 gennaio200929 luglio2009
Kazakistan24 giugno2009 A24 dicembre2009
Kenya28 ottobre201328 aprile2014
Kirghizistan25 gennaio2019 A25 luglio2019
Lesotho6 gennaio2020 A6 luglio2020
Lettonia2 aprile20072 ottobre2007
Liechtenstein24 agosto200624 febbraio2007
Lituania28 novembre200728 maggio2008
Lussemburgo27 gennaio201527 luglio2015
Macedonia del Nord14 ottobre200814 aprile2009
Madagascar10 luglio201810 gennaio2019
Messico7 luglio20087 gennaio2009
Moldova*19 agosto200819 febbraio2009
Monaco12 marzo200712 settembre2007
Nauru4 dicembre20124 giugno2013
Nicaragua2 aprile20092 ottobre2009
Norvegia13 giugno200614 gennaio2007
Nuova Zelanda23 ottobre201323 aprile2014
Paesi Bassia13 dicembre200613 giugno2007
Aruba13 dicembre200613 giugno2007
Cook, Isole7 settembre2011 A7 marzo2012
Curaçao13 dicembre200613 giugno2007
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
13 dicembre200613 giugno2007
Sint Maarten13 dicembre200613 giugno2007
Palestina4 gennaio2015 A4 gennaio2015
Panama30 aprile201230 ottobre2012
Paraguay13 ottobre200813 aprile2009
Perù9 ottobre20189 aprile2019
Polonia26 ottobre200926 aprile2010
Portogallo22 aprile201422 ottobre2014
Regno Unito13 dicembre200613 giugno2007
Akrotiri e Dhekelia15 giugno201115 dicembre2011
Anguilla15 giugno201115 dicembre2011
Bermuda15 giugno201115 dicembre2011
Caimane, Isole15 giugno201115 dicembre2011
Falkland, Isole15 giugno201115 dicembre2011
Georgia del Sud e
Sandwich Australi, Isole
15 giugno201115 dicembre2011
Guernesey15 giugno201115 dicembre2011
Jersey7 gennaio20137 luglio2013
Man, Isola di15 giugno201115 dicembre2011
Montserrat15 giugno201115 dicembre2011
Pitcairn, Isole (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)
15 giugno201115 dicembre2011
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
15 giugno201115 dicembre2011
Territorio Antartico Britannico15 giugno201115 dicembre2011
Territorio Britannico
dell’Oceano indiano
15 giugno201115 dicembre2011
Turks e Caicos, Isole15 giugno201115 dicembre2011
Vergini Britanniche, Isole15 giugno201115 dicembre2011
Romania15 maggio201515 novembre2015
San Marino22 giugno200722 dicembre2007
Serbia18 agosto201018 febbraio2011
Singapore7 luglio20087 gennaio2009
Slovacchia30 maggio200730 novembre2007
Slovenia10 marzo200810 settembre2008
Spagna10 dicembre201010 giugno2011
Stati Uniti*8 marzo20078 settembre2007
Sudan del Sud25 gennaio2013 A25 gennaio2013
Suriname25 giugno2013 A25 dicembre2013
Svezia21 agosto201421 febbraio2015
Svizzera14 luglio200614 gennaio2007
Timor Est29 luglio201129 gennaio2012
Ucraina19 gennaio201019 luglio2010
Uganda21 maggio2008 A21 novembre2008
Ungheria15 novembre200615 maggio2007
Uruguay19 ottobre201219 aprile2013
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese si possono consultare sul sito del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE):www.eda.admin.ch> Politique extérieure > Droit international public > Traités internationaux > Dépositaire > Protection des victimes de la guerre o richiedere alla Direzione del diritto internazionale, Sezione dei trattati degli Stati, 3003 Berna. a Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 del DF del 24 mar. 2006 (RU 2007 185).

  2. RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51

  3. RS 0.518.12

  4. RS 0.518.521 , 0.518.522

  5. RS 0.518.521

  6. RS 0.518.522

  7. RS 0.120

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