Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali

0.518.522Multilateral International Treaty17 ago 1982

(Protocollo II)

Adottato a Ginevra l’8 giugno 1977
Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19811
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 febbraio 1982
Entrato in vigore per la Svizzera il 17 agosto 1982

(Stato 25 ottobre 2023)

Preambolo

Le Alte Parti contraenti,

Ricordando che i principi umanitari consacrati nell’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19492costituiscono il fondamento del rispetto della persona umana nel caso di conflitto armato che non presenti un carattere internazionale,

Ricordando del pari che gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo offrono alla persona umana una protezione fondamentale,

Sottolineando la necessità di assicurare una migliore protezione alle vittime dei conflitti armati in questione,

Ricordando che, nei casi non previsti dal diritto in vigore, la persona umana resta sotto la salvaguardia dei principi di umanità e delle esigenze della pubblica coscienza,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Campo d’applicazione

Art. 1 Campo di applicazione materiale
  1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19493senza modificarne le condizioni attuali di applicazione, si applicherà a tutti i conflitti armati che non rientrano nell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)4, e che si svolgono sul territorio di un’Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo.
  2. Il presente Protocollo non si applicherà alle situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati.
Art. 2 Campo di applicazione personale
  1. Il presente Protocollo si applicherà a tutte le persone colpite da un conflitto armato quale definito nell’articolo 1, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo (in seguito chiamati «distinzione di carattere sfavorevole»).
  2. Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso, nonché quelle che siano state oggetto di tali misure dopo il conflitto per gli stessi motivi, beneficeranno delle disposizioni degli articoli 5 e 6 fino al termine di detta privazione o di detta restrizione di libertà.
Art. 3 Non intervento
  1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per attentare alla sovranità di uno Stato o alla responsabilità del governo di mantenere o di ristabilire l’ordine pubblico nello Stato, o di difendere l’unità nazionale e l’integrità territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi.
  2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell’Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto.

Titolo II Trattamento umano

Art. 4 Garanzie fondamentali
  1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano più alle ostilità, siano esse private o no della libertà, hanno diritto al rispetto della persona, dell’onore, delle convinzioni e delle pratiche religiose. Esse saranno trattate in ogni circostanza con umanità e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. È vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti.
  2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1:
    1. le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l’omicidio, così come i trattamenti crudeli quali la tortura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali;
    2. le pene collettive;
    3. la cattura di ostaggi;
    4. gli atti di terrorismo;
    5. gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore;
    6. la schiavitù e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma;
    7. il saccheggio;
    8. la minaccia, di commettere gli atti suddetti.
  3. I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e, segnatamente:
    1. dovranno ricevere una educazione, compresa l’educazione religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle persone che ne hanno la custodia;
    2. saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle famiglie temporaneamente divise;
    3. i fanciulli di meno 15 anni non dovranno essere reclutati nelle forze armate o gruppi armati, né autorizzati a prendere parte alle ostilità;
    4. la protezione speciale prevista nel presente articolo per i fanciulli di meno di 15 anni continuerà ad essere loro applicata anche se essi, malgrado le disposizioni del comma c, prendono parte direttamente alle ostilità e vengono catturati;
    5. saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che, in virtù della legge o della consuetudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporaneamente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilità verso una zona più sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere.
Art. 5 Persone private della libertà
  1. Oltre a quelle contenute nell’articolo 4, saranno, come minimo, osservate le seguenti disposizioni nei confronti delle persone private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute:
    1. i feriti e i malati saranno trattati conformemente all’articolo 7;
    2. le persone indicate nel presente paragrafo riceveranno viveri e acqua potabile nella stessa misura della popolazione civile locale, e beneficeranno di garanzie di salubrità e d’igiene, e di protezione contro i rigori del clima e i pericoli del conflitto armato;
    3. saranno autorizzate a ricevere soccorsi individuali o collettivi;
    4. potranno praticare la propria religione e ricevere a loro richiesta, se questo risulta possibile, un’assistenza spirituale da parte di persone che esercitano funzioni religiose, quali i cappellani militari;
    5. beneficeranno, se debbono lavorare, di condizioni di lavoro e di garanzie simili a quelle di cui gode la popolazione civile locale.
  2. Coloro che sono responsabili dell’internamento o della detenzione delle persone cui si riferisce il paragrafo 1 rispetteranno, in tutta la misura delle loro possibilità, le seguenti disposizioni nei confronti delle persone stesse:
    1. salvo il caso in cui gli uomini e le donne di una stessa famiglia sono alloggiati insieme, le donne saranno custodite in locali separati da quelli degli uomini e saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne;
    2. le persone cui si riferisce il paragrafo 1 saranno autorizzate a spedire e a ricevere lettere e cartoline, il cui numero potrà essere limitato dall’autorità competente che lo ritenga necessario;
    3. i luoghi d’internamento e di detenzione non saranno situati in prossimità della zona di combattimento. Le persone indicate nel paragrafo 1 saranno sgombrate quando i luoghi in cui sono internate o detenute diventano particolarmente esposti ai pericoli derivanti dal conflitto armato, sempre che il loro sgombero possa effettuarsi in sufficienti condizioni di sicurezza;
    4. dette persone beneficeranno di assistenza sanitaria;
    5. la loro salute e la loro integrità fisica o psichica non sarà compromessa da azioni od omissioni ingiustificate. Di conseguenza, è vietato di sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute e applicate in circostanze mediche analoghe alle persone che godono della libertà.
  3. Le persone che non rientrano nel paragrafo 1, ma la cui libertà sia limitata in un modo qualsiasi per motivi connessi con il conflitto armato, saranno trattate con umanità conformemente all’articolo 4 e ai paragrafi 1 a, e, d e 2 b del presente articolo.
  4. Se viene deciso di rimettere in libertà persone che ne erano state private, gli autori della decisione prenderanno i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone stesse.
Art. 6 Azione penale
  1. Il presente articolo si applicherà all’azione penale e alle condanne di reati connessi con il conflitto armato.
  2. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato, se non in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale che offra le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialità. In particolare:
    1. le norme di procedura disporranno che l’imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all’imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;
    2. nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilità penale individuale;
    3. nessuno potrà essere condannato per azioni o omissioni che, secondo la legge, non costituivano reato al momento della loro commissione. Non potrà, del pari, essere irrogata alcuna pena più grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il reo dovrà beneficiarne;
    4. ogni persona accusata di un reato si presumerà innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
    5. ogni persona accusata di un reato avrà diritto ad essere giudicata in sua presenza;
    6. nessuno potrà venir costretto a testimoniare contro sé stesso o a confessarsi colpevole.
  3. Ogni persona condannata sarà informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonché dei termini per esercitare tale diritto.
  4. La pena di morte non sarà irrogata contro persone che al momento del reato avevano meno di diciotto anni, e non sarà eseguita nei confronti di donne incinte e di madri di fanciulli in tenera età.
  5. Al termine delle ostilità, le autorità al potere procureranno di concedere la più larga amnistia possibile alle persone che avessero preso parte al conflitto armato o che fossero private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute.

Titolo III Feriti, malati e naufraghi

Art. 7 Protezione e cure
  1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto armato, saranno rispettati e protetti.
  2. Essi saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Non sarà fatta tra di essi alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.
Art. 8 Ricerche

Quando le circostanze lo permettono, specialmente dopo un fatto d’armi, saranno presi senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti, i malati e i naufraghi, proteggerli dalle spoliazioni e dai maltrattamenti e assicurare loro le cure appropriate, come pure per ricercare i morti, impedirne la spoliazione e sistemarli decorosamente.

Art. 9 Protezione del personale sanitario e religioso
  1. Il personale sanitario e religioso sarà rispettato e protetto. Riceverà tutto l’aiuto possibile nell’esercizio delle sue funzioni, e non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria.
  2. Non si dovrà esigere dal personale sanitario che la sua missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere medico.
Art. 10 Protezione generale della missione medica
  1. Nessuno sarà punito per avere esercitato una attività di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano stati le circostanze o i beneficiari dell’attività stessa.
  2. Le persone che esercitano una attività di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla deontologia o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del presente Protocollo, né ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole o disposizioni.
  3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attività di carattere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la legislazione nazionale.
  4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita attività di carattere medico potrà essere in qualunque modo oggetto di sanzioni per aver rifiutato od omesso di dare informazioni concernenti i feriti e i malati che essa ha avuto in cura.
Art. 11 Protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitari
  1. Le unità e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.
  2. La protezione dovuta alle unità e mezzi di trasporto sanitari potrà cessare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
Art. 12 Segno distintivo

Il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, su fondo bianco, sarà, sotto il controllo dell’autorità competente interessata, portato dal personale sanitario e religioso, e inalberato dalle unità e mezzi di trasporto sanitari. Esso dovrà essere rispettato in ogni circostanza. Non dovrà essere impiegato abusivamente.

Titolo IV Popolazione civile

Art. 13 Protezione della popolazione civile
  1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le seguenti regole.
  2. Né la popolazione civile in quanto tale, né le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
  3. Le persone civili godranno della protezione concessa dal presente Titolo, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di tale partecipazione.
Art. 14 Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile

È vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. Di conseguenza, è vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso, con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile, e le opere di irrigazione.

Art. 15 Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose

Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile.

Art. 16 Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto

Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 14 maggio 19545per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, è vietato compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.

Art. 17 Divieto del trasferimento forzato di persone civili
  1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non potrà essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese tutte le misure possibili affinché la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrità, d’igiene, di sicurezza e di alimentazione.
  2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.
Art. 18 Società di soccorso e azioni di soccorso
  1. Le società di soccorso situate nel territorio dell’Alta Parte contraente, quali le organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potranno offrire i propri servigi onde assolvere i loro compiti tradizionali nei riguardi delle vittime del conflitto armato. La popolazione civile può, anche spontaneamente, offrirsi per raccogliere e curare i feriti, i malati e i naufraghi.
  2. Quando la popolazione civile soffre di privazioni eccessive per mancanza di approvvigionamenti essenziali alla sua sopravvivenza, come i viveri e i rifornimenti sanitari, saranno intraprese, con il consenso dell’Alta Parte contraente, azioni di soccorso in favore della popolazione civile, di carattere esclusivamente umanitario e imparziale e svolte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

Titolo V Disposizioni finali

Art. 19 Diffusione

Il presente Protocollo sarà diffuso il più largamente possibile.

Art. 20 Firma

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell’Atto finale e resterà aperto durante un periodo di dodici mesi.

Art. 21 Ratifica

Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Art. 22 Adesione

Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Art. 23 Entrata in vigore
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo che siano stati depositati due strumenti di ratifica o di adesione.
  2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Art. 24 Emendamenti
  1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sarà comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare l’emendamento proposto.
  2. Il depositario inviterà a detta conferenza le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.
Art. 25 Denunzia
  1. Nel caso che un’Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avrà effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunciante si trova nella situazione indicata nell’articolo 1, la denunzia non avrà effetto che alla fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva.
  2. La denunzia sarà notificata per iscritto al depositario, che la comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti.
Art. 26 Notifiche

Il depositario informerà le Alte Parti contraenti nonché le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo:

  1. delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 21 e 22;
  2. della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all’articolo 23;
  3. delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all’articolo 24.
Art. 27 Registrazione
  1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite6.
  2. Il depositario informerà anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.
Art. 28 Testi autentici

L’originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sarà depositato presso il depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan10 novembre2009 A10 maggio2010
Albania16 luglio1993 A16 gennaio1994
Algeria16 agosto1989 A16 febbraio1990
Angola7 ottobre2019 A7 aprile2020
Antigua e Barbuda6 ottobre1986 A6 aprile1987
Arabia Saudita28 novembre2001 A28 maggio2002
Argentina***26 novembre1986 A26 maggio1987
Armenia7 giugno1993 A7 dicembre1993
Australia21 giugno199121 dicembre1991
Austria*13 agosto198213 febbraio1983
Bahamas10 aprile1980 A10 ottobre1980
Bahrein30 ottobre1986 A30 aprile1987
Bangladesh8 settembre1980 A8 marzo1981
Barbados19 febbraio1990 A19 agosto1990
Belarus23 ottobre198923 aprile1990
Belgio20 maggio198620 novembre1986
Belize29 giugno1984 A29 dicembre1984
Benin28 maggio1986 A28 novembre1986
Bolivia8 dicembre1983 A8 giugno1984
Bosnia e Erzegovina31 dicembre1992 S6 marzo1992
Botswana23 maggio1979 A23 novembre1979
Brasile5 maggio1992 A5 novembre1992
Brunei14 ottobre1991 A14 aprile1992
Bulgaria26 settembre198926 marzo1990
Burkina Faso20 ottobre198720 aprile1988
Burundi10 giugno1993 A10 dicembre1993
Cambogia14 gennaio1998 A14 luglio1998
Camerun16 marzo1984 A16 settembre1984
Canada*20 novembre199020 maggio1991
Capo Verde16 marzo1995 A16 settembre1995
Ceca, Repubblica5 febbraio1993 S1° gennaio1993
Ciad17 gennaio1997 A17 luglio1997
Cile24 aprile199124 ottobre1991
Cina14 settembre1983 A14 marzo1984
Hong Konga14 aprile19991° luglio1997
Macaob31 maggio199920 dicembre1999
Cipro18 marzo1996 A18 settembre1996
Colombia14 agosto1995 A14 febbraio1996
Comore21 novembre1985 A21 maggio1986
Congo (Brazzaville)10 novembre1983 A10 maggio1984
Congo (Kinshasa)12 dicembre2002 A12 giugno2003
Corea (Sud)15 gennaio198215 luglio1982
Costa Rica15 dicembre1983 A15 giugno1984
Côte d’Ivoire20 settembre198920 marzo1990
Croazia11 maggio1992 S8 ottobre1991
Cuba23 giugno1999 A23 dicembre1999
Danimarca17 giugno198217 dicembre1982
Dominica25 aprile1996 A25 ottobre1996
Dominicana, Repubblica26 maggio1994 A26 novembre1994
Ecuador10 aprile197910 ottobre1979
Egitto*9 ottobre19929 aprile1993
El Salvador23 novembre197823 maggio1979
Emirati Arabi Uniti9 marzo1983 A9 settembre1983
Estonia18 gennaio1993 A18 luglio1993
Eswatini2 novembre1995 A2 maggio1996
Etiopia8 aprile1994 A8 ottobre1994
Figi30 luglio2008 A30 gennaio2009
Filippine11 dicembre1986 A11 giugno1987
Finlandia7 agosto19807 febbraio1981
Francia24 febbraio1984 A24 agosto1984
Gabon8 aprile1980 A8 ottobre1980
Gambia12 gennaio1989 A12 luglio1989
Georgia14 settembre1993 A14 marzo1994
Germania*14 febbraio199114 agosto1991
Ghana28 febbraio19787 dicembre1978
Giamaica29 luglio1986 A29 gennaio1987
Giappone31 agosto2004 A28 febbraio2005
Gibuti8 aprile1991 A8 ottobre1991
Giordania1° maggio19791° novembre1979
Grecia15 febbraio1993 A15 agosto1993
Grenada23 settembre1998 A23 marzo1999
Guatemala19 ottobre198719 aprile1988
Guinea11 luglio1984 A11 gennaio1985
Guinea equatoriale24 luglio1986 A24 gennaio1987
Guinea-Bissau21 ottobre1986 A21 aprile1987
Guyana18 gennaio1988 A18 luglio1988
Haiti20 dicembre2006 A20 giugno2007
Honduras16 febbraio199516 agosto1995
Irlanda*19 maggio199919 novembre1999
Islanda10 aprile198710 ottobre1987
Italia27 febbraio198627 agosto1986
Kazakstan5 maggio1992 S21 dicembre1991
Kenya23 febbraio1999 A23 agosto1999
Kirghizistan18 settembre1992 S21 dicembre1991
Kuwait17 gennaio1985 A17 luglio1985
Laos18 novembre198018 maggio1981
Lesotho20 maggio1994 A20 novembre1994
Lettonia24 dicembre1991 A24 giugno1992
Libano23 luglio1997 A23 gennaio1998
Liberia30 giugno1988 A30 dicembre1988
Libia7 giugno1978 A7 dicembre1978
Liechtenstein*10 agosto198910 febbraio1990
Lituania13 luglio2000 A13 gennaio2001
Lussemburgo29 agosto198928 febbraio1990
Macedonia del Nord1° settembre1993 S8 settembre1991
Madagascar8 maggio19928 novembre1992
Malawi7 ottobre1991 A7 aprile1992
Maldive3 settembre1991 A3 marzo1992
Mali8 febbraio1989 A8 agosto1989
Malta*17 aprile1989 A17 ottobre1989
Marocco3 giugno20113 dicembre2011
Mauritania14 marzo1980 A14 settembre1980
Maurizio*22 marzo1982 A22 settembre1982
Micronesia19 settembre1995 A19 marzo1996
Moldova24 maggio1993 A24 novembre1993
Monaco7 gennaio2000 A7 luglio2000
Mongolia6 dicembre19956 giugno1996
Mozambico12 novembre2002 A12 maggio2003
Namibia18 ottobre1983 A18 aprile1984
Nauru27 giugno2006 A27 dicembre2006
Nicaragua19 luglio199919 gennaio2000
Niger8 giugno19798 dicembre1979
Nigeria10 ottobre1988 A10 aprile1989
Norvegia14 dicembre198114 giugno1982
Nuova Zelandac8 febbraio19888 agosto1988
Isole Cook7 maggio2002 A7 novembre2002
Oman29 marzo1984 A29 settembre1984
Paesi Bassi26 giugno198726 dicembre1987
Aruba26 giugno198726 dicembre1987
Curaçao26 giugno198726 dicembre1987
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
26 giugno198726 dicembre1987
Sint Maarten26 giugno198726 dicembre1987
Palau25 giugno1996 A25 dicembre1996
Palestina4 gennaio2015 A4 luglio2015
Panama18 settembre199518 marzo1996
Paraguay30 novembre1990 A30 maggio1991
Perù14 luglio198914 gennaio1990
Polonia23 ottobre199123 aprile1992
Portogallo27 maggio199227 novembre1992
Qatar5 gennaio2005 A5 luglio2005
Regno Unito28 gennaio199828 luglio1998
Akrotiri e Dhekelia2 luglio20022 gennaio2003
Anguilla2 luglio20022 gennaio2003
Bermuda2 luglio20022 gennaio2003
Georgia del Sud e Isole Sandwich
del Sud
2 luglio20022 gennaio2003
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)
2 luglio20022 gennaio2003
Guernesey15 giugno201115 dicembre2011
Isole Caimane2 luglio20022 gennaio2003
Isole Falkland2 luglio20022 gennaio2003
Isole Turche e Caicos2 luglio20022 gennaio2003
Isole Vergini britanniche2 luglio20022 gennaio2003
Jersey7 gennaio20137 luglio2013
Man, Isola di15 giugno201115 dicembre2011
Montserrat2 luglio20022 gennaio2003
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
2 luglio20022 gennaio2003
Terra antartica britannica2 luglio20022 gennaio2003
Territorio britannico dell’Oceano
Indiano
2 luglio20022 gennaio2003
Rep. Centrafricana17 luglio1984 A17 gennaio1985
Romania21 giugno199021 dicembre1990
Ruanda19 novembre1984 A19 maggio1985
Russia29 settembre198929 marzo1990
Saint Kitts e Nevis14 febbraio1986 A14 agosto1986
Saint Lucia7 ottobre1982 A7 aprile1983
Saint Vincent e Grenadine8 aprile1983 A8 ottobre1983
Salomone, Isole19 settembre1988 A19 marzo1989
Samoa23 agosto1984 A23 febbraio1985
San Marino5 aprile19945 ottobre1994
Santa Sede21 novembre198521 maggio1986
São Tomé e Príncipe5 luglio1996 A5 gennaio1997
Seicelle8 novembre1984 A8 maggio1985
Senegal7 maggio19857 novembre1985
Serbia16 ottobre2001 S27 aprile1992
Sierra Leone21 ottobre1986 A21 aprile1987
Slovacchia2 aprile1993 S1° gennaio1993
Slovenia26 marzo1992 S25 giugno1991
Spagna21 aprile198921 ottobre1989
Sudafrica21 novembre1995 A21 maggio1996
Sudan13 luglio2006 A13 gennaio2007
Sudan del Sud25 gennaio2013 A25 gennaio2013
Suriname16 dicembre1985 A16 giugno1986
Svezia31 agosto197929 febbraio1980
Svizzera17 febbraio198217 agosto1982
Tagikistan13 gennaio1993 S21 dicembre1991
Tanzania15 febbraio1983 A15 agosto1983
Timor-Leste12 aprile2005 A12 ottobre2005
Togo21 giugno198421 dicembre1984
Tonga20 gennaio2003 A20 luglio2003
Trinidad e Tobago20 luglio2001 A20 gennaio2002
Tunisia9 agosto19799 febbraio1980
Turkmenistan10 aprile1992 S26 dicembre1991
Ucraina25 gennaio199025 luglio1990
Uganda13 marzo1991 A13 settembre1991
Ungheria12 aprile198912 ottobre1989
Uruguay13 dicembre1985 A13 giugno1986
Uzbekistan8 ottobre1993 A8 aprile1994
Vanuatu28 febbraio1985 A28 agosto1985
Venezuela23 luglio1998 A23 gennaio1999
Yemen17 aprile199017 ottobre1990
Zambia4 maggio1995 A4 novembre1995
Zimbabwe19 ottobre1992 A19 aprile1993
* Riserve e dichiarazioni. ** Obbiezioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, in francese e inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Comitato internazionale della Croce Rossa:www.icrc.org> Français > Guerre et Droit > Traités et droit coutumier, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a In base ad una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 14 apr. 1999, il Prot. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.
b In base ad una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 31 mag. 1999, il Prot. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.
c Il Prot. non vale per Nioue né per Tokelau.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 9 ott. 1981 (RS 518.52 ).

  2. RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51

  3. RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51

  4. RS 0.518.521

  5. RS 0.520.3

  6. RS 0.120

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