Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna

0.518.12Multilateral International Treaty21 ott 1950

Conchiusa a Ginevra il 12 agosto 1949
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19502
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 1950
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 ottobre 1950

(Stato 18  luglio 2014)

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e malati negli eserciti in campagna, del 27 luglio 19293, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1

Le Alte Parti contraenti s’impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Art. 2

Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore in tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.

La Convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un’Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna.

Se una delle Potenze belligeranti non partecipa alla presente Convenzione, le Potenze che vi hanno aderito rimangono cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse sono inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, semprechè questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.

Art. 3

Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

  1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo.
    A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
    1. le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
    2. la cattura di ostaggi;
    3. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
    4. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
  2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti.

Le Parti belligeranti si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti.

Art. 4

Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti e malati, come pure al personale sanitario e religioso, appartenente alle forze armate delle Parti belligeranti, che saranno accolti o internati nel loro territorio, nonché ai morti raccolti.

Art. 5

Per le persone protette cadute in potere della Parte avversaria, la presente Convenzione è applicabile sino al momento del loro rimpatrio definitivo.

Art. 6

Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 15, 23, 28, 31, 36 e 37, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun’intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti e dei malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro.

I feriti e i malati, come pure i membri del personale sanitario e religioso, rimarranno al beneficio di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall’una o dall’altra delle Parti belligeranti.

Art. 7

I feriti e i malati, come pure i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla presente Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell’articolo precedente.

Art. 8

La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti belligeranti. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, all’infuori del loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.

Le Parti belligeranti faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.

I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle impellenti necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo impellenti esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attività.

Art. 9

Le disposizioni della presente Convenzione non sono d’ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate.

Art. 10

Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.

Se dei feriti e malati o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell’attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo capoverso, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti belligeranti.

Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, riservate le disposizioni del presente articolo, l’offerta di servigi di tale ente.

Ogni Potenza neutrale od ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Parte belligerante dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.

Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all’altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell’intero suo territorio o di una parte importante di esso.

Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimente gli enti che la sostituiscono nel senso del presente articolo.

Art. 11

In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell’interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti belligeranti su l’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza.

A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti belligeranti una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti belligeranti saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, se necessario, proporre al gradimento delle Parti belligeranti una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

Capitolo II Feriti e malati

Art. 12

I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo, che fossero feriti o malati, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza.

Essi saranno trattati con umanità e curati dalla Parte belligerante che li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole che si riferisca al sesso, alla razza, alla nazionalità, alla religione, alle opinioni politiche o fondata su qualsiasi altro criterio analogo. È rigorosamente proibita qualunque violenza contro la loro vita o la loro persona; in particolare, è rigorosamente proibito di ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d’infezione creati a questo scopo.

Soltanto ragioni d’urgenza medica autorizzeranno una priorità nell’ordine delle cure.

Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso.

La Parte belligerante obbligata ad abbandonare dei feriti o dei malati al suo avversario, lascerà con essi, per quanto le circostanze militari lo consentiranno, una parte del suo personale e del suo materiale sanitario, per contribuire a curarli.

Art. 13

La presente Convenzione si applica ai feriti e ai malati appartenenti alle seguenti categorie:

  1. i membri delle forze armate di una Parte belligerante, come pure i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;
  2. i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte belligerante e che operano fuori o all’interno del loro proprio territorio, anche se questo territorio è occupato, semprechè queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano le seguenti condizioni:
    1. abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
    2. rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
    3. portino apertamente le armi;
    4. si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;
  3. i membri delle forze armate regolari che sottostiano ad un governo o ad un’autorità non riconosciute dalla Potenza detentrice;
  4. le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l’autorizzazione dalle forze armate che accompagnano;
  5. i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell’aviazione civile delle Parti belligeranti che non fruiscono di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale;
  6. la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.
Art. 14

Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 12, i feriti o i malati di un belligerante, caduti in potere dell’avversario, saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti concernenti i prigionieri di guerra.

Art. 15

In ogni tempo e specialmente dopo un combattimento, le Parti belligeranti prenderanno senz’indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati.

Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno saranno stipulati un armistizio, una sospensione del fuoco o degli accordi locali per permettere la raccolta, lo scambio e il trasporto dei feriti rimasti sul campo di battaglia.

Potranno parimente essere conchiusi accordi locali tra le Parti belligeranti per lo sgombero o lo scambio dei feriti e dei malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonché di materiale sanitario a destinazione di tale zona.

Art. 16

Le Parti belligeranti dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte ad identificare i feriti, i malati e i morti della parte avversaria caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere:

  1. l’indicazione della Potenza dalla quale dipendono;
  2. l’incorporazione o il numero di matricola;
  3. il cognome;
  4. il o i nomi;
  5. la data di nascita;
  6. ogni altra indicazione che figuri sulla tessera o sulla targhetta d’identità;
  7. la data e il luogo della cattura o della morte;
  8. indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte.

Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo possibile, all’ufficio di informazioni contemplato dall’articolo 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19494relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, che le trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.

Le Parti belligeranti allestiranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno parimente, per il tramite dello stesso ufficio, la metà della doppia targhetta d’identità, i testamenti o altri documenti che rivestino importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o sentimentale trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l’identificazione del possessore morto, nonché di un inventario completo del pacco.

Art. 17

Le Parti belligeranti vigileranno perché l’inumazione o la cremazione dei morti, compiuta individualmente in tutta la misura in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l’identità e poter darne conto. La metà della doppia targhetta d’identità o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, resterà sul cadavere.

I corpi potranno essere cremati soltanto per impellenti ragioni di igiene o per motivi inerenti alla religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione particolareggiata, con indicazione dei motivi, nell’atto di morte o nell’elenco autenticato dei morti.

Le Parti belligeranti vigileranno inoltre perché i morti siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, perché le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalità dei morti, tenute convenientemente e segnate in modo che possano sempre essere ritrovate. A questo scopo e al principio delle ostilità, organizzeranno ufficialmente un servizio delle tombe tale da rendere possibili eventuali esumazioni e da assicurare l’identificazione dei cadaveri, qualunque sia il collocamento delle tombe, e il loro eventuale ritorno nel loro paese d’origine. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d’origine comunichi le ultime disposizioni che esso desidera prendere in proposito.

Non appena le circostanze lo permetteranno e al più tardi alla fine delle ostilità, questi servizi scambieranno, per il tramite dell’ufficio d’informazioni indicato nel secondo capoverso dell’articolo 16, gli elenchi indicanti il collocamento esatto e la designazione delle tombe, nonché le indicazioni relative ai morti che vi sono sepolti.

Art. 18

L’autorità militare potrà ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti per raccogliere e curare benevolmente, sotto la sua vigilanza, feriti o malati, accordando alle persone che abbiano riposto all’appello la protezione e le facilitazioni necessarie. Qualora la Parte avversaria prendesse o riprendesse il controllo della regione, essa accorderà a queste persone la stessa protezione e le stesse facilitazioni.

L’autorità militare deve autorizzare gli abitanti e le società di soccorso, anche nelle regioni invase od occupate, a raccogliere ed a curare spontaneamente i feriti o i malati, a qualunque nazionalità appartengano. La popolazione civile deve rispettare questi feriti e malati e, specialmente, non deve compiere contro di essi atto di violenza alcuno.

Nessuno dovrà mai essere molestato o condannato per il fatto di aver prestato cure a feriti o a malati.

Le disposizioni del presente articolo non esonerano la Potenza occupante dagli obblighi che le incombono, nel campo sanitario e morale, nei confronti dei feriti e dei malati.

Capitolo III Formazioni e stabilimenti sanitari

Art. 19

Gli stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccati, ma saranno in ogni tempo rispettati e protetti dalle Parti belligeranti. Qualora cadessero nelle mani della parte avversaria, potranno continuare a compiere le loro funzioni fino a tanto che la Potenza detentrice non avrà provveduto essa stessa alle cure necessarie ai feriti e malati che si trovano in questi stabilimenti e in queste formazioni.

Le autorità competenti vigileranno che gli stabilimenti e le formazioni sanitarie sopra indicate siano, per quanto possibile, situati in modo che eventuali attacchi contro obiettivi militari non possano mettere in pericolo detti stabilimenti e dette formazioni sanitarie.

Art. 20

Le navi ospedale che hanno diritto alla protezione in virtù della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19495per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, non dovranno essere attaccate da terra.

Art. 21

La protezione dovuta agli stabilimenti fissi e alle formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all’infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un’intimazione con la quale è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senz’effetto.

Art. 22

Non saranno considerate come condizioni atte a privare una formazione od uno stabilimento sanitario della protezione stabilita all’articolo 19:

  1. il fatto che il personale della formazione e dello stabilimento sia armato e usi delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati;
  2. il fatto che, in mancanza di infermieri armati, la formazione o lo stabilimento sia protetto da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;
  3. il fatto che nella formazione o nello stabilimento si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati, e non ancora consegnate al servizio competente;
  4. il fatto che personale o materiale del servizio veterinario si trovino nella formazione o nello stabilimento senza che ne siano parte integrante;
  5. il fatto che l’attività umanitaria delle formazioni e degli stabilimenti sanitari o del loro personale sia estesa a feriti o malati civili.
Art. 23

Le Alte Parti contraenti, già in tempo di pace, e le Parti belligeranti, dopo l’apertura delle ostilità, potranno istituire sul loro rispettivo territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti ed i malati, come pure il personale incaricato dell’organizzazione e dell’amministrazione di queste zone e località e delle cure da darsi alle persone che vi si troveranno concentrate.

Sin dall’inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro accordi relativi al riconoscimento delle zone e località sanitarie da esse istituite. Esse potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, introducendovi eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie.

Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare l’istituzione ed il riconoscimento di queste zone e località sanitarie.

Capitolo IV Personale

Art. 24

Il personale adibito esclusivamente a ricercare, a raccogliere, a trasportare e a curare i feriti e i malati o a prevenire le malattie, come pure il personale esclusivamente adibito all’amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari e i cappellani aggregati alle forze armate, saranno rispettati e protetti in ogni circostanza.

Art. 25

I militari specialmente istruiti per essere, occorrendo, impiegati come infermieri o porta-barella ausiliari per ricercare, raccogliere, trasportare e curare feriti e malati, saranno anch’essi rispettati e protetti se esercitano queste funzioni nel momento in cui vengono a contatto col nemico o cadono nelle sue mani.

Art. 26

Sono parificati al personale indicato nell’articolo 24, il personale delle Società nazionali della Croce Rossa e quello delle altre società volontarie di soccorso, debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe a quelle esercitate dal personale indicato nel suddetto articolo, a condizione che il personale di queste società sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari.

Ogni Alta Parte contraente notificherà all’altra, sia in tempo di pace, sia all’inizio o nel corso delle ostilità, e in ogni caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle società che essa abbia autorizzato a prestare concorso, sotto la sua responsabilità, al servizio sanitario ufficiale dei suoi eserciti.

Art. 27

Una società riconosciuta di un paese neutrale non potrà prestare il concorso del suo personale e delle sue formazioni sanitarie a una Parte belligerante, se non col previo consenso del proprio Governo della stessa Parte belligerante. Questo personale e queste formazioni saranno sottoposte al controllo di detta Parte belligerante.

Il governo neutrale notificherà questo consenso alla parte avversaria dello Stato che accetta il concorso di cui si tratta. La Parte belligerante che abbia accettato questo concorso sarà obbligata, prima di farne uso, di darne comunicazione alla parte avversaria.

Questo concorso non dovrà, in nessuna circostanza, essere considerato come un’ingerenza nel conflitto.

I membri del personale indicato nel primo capoverso dovranno essere debitamente muniti dei documenti d’identità previsti dall’articolo 40 prima di lasciare il paese neutrale al quale appartengono.

Art. 28

Il personale designato negli articoli 24 e 26 non sarà trattenuto, se cade in potere della parte avversaria, se non nella misura in cui l’esigano le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra.

I membri del personale trattenuti in tal modo non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19496relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno ad esercitare, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l’autorità dei suoi servizi competenti e in concordanza con la loro coscienza professionale, le loro funzioni mediche o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l’esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni:

  1. essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del campo. L’autorità detentrice metterà a loro disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto;
  2. in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che concerne le attività del personale sanitario trattenuto. A questo scopo, le Parti belligeranti si metteranno d’accordo, sin dall’inizio delle ostilità, circa la corrispondenza dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società indicate nell’articolo 26. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le agevolezze necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni;
  3. il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione sanitaria o religiosa.

Durante le ostilità, le Parti belligeranti si metteranno d’accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità.

Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale.

Art. 29

Il personale indicato nell’articolo 25, caduto in potere del nemico, sarà considerato come prigioniero di guerra, ma sarà adibito, per quanto ve ne sia bisogno, a missioni sanitarie.

Art. 30

I membri del personale, che non sia indispensabile di trattenere in virtù delle disposizioni dell’articolo 28, saranno rinviati alla Parte belligerante cui appartengono, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno.

Nell’attesa del rinvio, essi non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19497relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria e saranno preferibilmente adibiti alla cura dei feriti e dei malati della Parte belligerante cui appartengono.

Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali, i valori e gli strumenti di loro proprietà.

Art. 31

La scelta del personale il cui rinvio alla Parte belligerante è previsto in conformità dell’articolo 30 sarà fatta escludendo qualsiasi considerazione di razza, di religione o di opinione politica, preferibilmente secondo l’ordine cronologico della cattura e dello stato di salute.

Fin dall’inizio delle ostilità, le Parti belligeranti potranno stabilire mediante accordi speciali la percentuale del personale da trattenere proporzionalmente al numero dei prigionieri e alla sua ripartizione nei campi.

Art. 32

Le persone designate nell’articolo 27 non potranno essere trattenute se cadono in potere della Parte avversaria.

Salvo accordo contrario, esse saranno autorizzate a ritornare nel loro paese o, qualora ciò non fosse possibile, nel territorio della Parte belligerante al cui servizio si trovavano, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno.

Nell’attesa del rinvio, esse continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria, e saranno. preferibilmente destinate alla cura dei feriti e dei malati della Parte belligerante al cui servizio si trovavano.

Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali e i valori, gli istrumenti, le armi e, se possibile, i mezzi di trasporto di loro proprietà.

Le Parti belligeranti assicureranno a questo personale, mentre sarà in loro potere, vitto, alloggio, assegni e paghe eguali a quelli che esse corrispondono al personale degli stessi gradi nel proprio esercito. Il vitto sarà in ogni modo di quantità, qualità e varietà sufficienti per assicurare agli interessati un equilibrio normale di salute.

Capitolo V Edifici e materiale sanitario

Art. 33

Il materiale delle formazioni sanitarie mobili delle forze armate, cadute in potere della parte avversaria, rimarrà destinato ai feriti e ai malati.

Gli edifici, il materiale e i depositi degli stabilimenti sanitari fissi delle forze armate resteranno sottoposti alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolti dal loro uso finché siano necessari ai feriti e ai malati. Tuttavia, i comandanti degli eserciti in campagna potranno disporne, in caso di urgenti necessità militari, semprechè abbiano preventivamente preso le misure necessarie per il benessere dei malati e dei feriti che vi sono curati.

Il materiale e i depositi indicati nel presente articolo non dovranno essere distrutti intenzionalmente.

Art. 34

I beni mobili e immobili delle società di soccorso ammesse al beneficio della Convenzione saranno considerati come proprietà privata.

Il diritto di requisizione riconosciuto ai belligeranti secondo le leggi e gli usi di guerra non sarà esercitato se non in caso di necessità urgente, e dopo che sia stata assicurata la sorte dei feriti e dei malati.

Capitolo VI Trasporti sanitari

Art. 35

I trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno rispettati e protetti come le formazioni sanitarie mobili.

Nel caso in cui tali trasporti o veicoli cadessero in potere della parte avversaria, saranno sottoposti alle leggi della guerra, a condizione che la Parte belligerante che li ha catturati provveda, in ogni caso, ai feriti o ai malati ch’essi contengono.

Il personale civile e tutti i mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione saranno sottoposti alle norme generali del diritto delle genti.

Art. 36

Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti e dei malati, come pure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dai belligeranti durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specialmente convenute tra tutti i belligeranti interessati.

Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall’articolo 38, a lato dei colori nazionali, sulle loro facce inferiore, superiore e laterali. Saranno provvisti d’ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d’intesa fra i belligeranti sia all’inizio, sia durante le ostilità.

Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà proibito.

Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare. Nel caso di un atterraggio così imposto, l’aeromobile, con i suoi occupanti, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo.

Nel caso di atterraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feriti e i malati, come pure l’equipaggio dell’aeromobile, saranno prigionieri di guerra. li personale sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 24 e seguenti.

Art. 37

Gli aeromobili sanitari delle Parti belligeranti potranno, con riserva del secondo capoverso, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul loro territorio e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specialmente convenute tra le Parti belligeranti e le Potenze neutrali interessate.

Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo uniforme a tutte le Parti belligeranti.

I feriti e i malati sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell’autorità locale, in un territorio neutrale, dovranno, salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti belligeranti, essere trattenuti dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra. Le spese di ospitalizzazione e d’internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti e i malati dipendono.

Capitolo VII Segno distintivo

Art. 38

In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l’inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti.

Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimente ammessi nel senso della presente Convenzione.

Art. 39

Sotto il controllo dell’autorità militare competente, l’emblema figurerà sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio sanitario.

Art. 40

Il personale indicato nell’articolo 24, come pure negli articoli 26 e 27, porterà, fissato al braccio sinistro, un bracciale resistente all’umidità e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall’autorità militare.

Questo personale avrà, oltre alla targhetta d’identità prevista dall’articolo 16, una speciale tessera d’identità con il segno distintivo. Questa tessera dovrà resistere all’umidità ed essere di formato tascabile. Essa sarà stesa nella lingua nazionale, indicherà almeno il cognome e i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell’interessato. Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione. La tessera sarà provvista della fotografia del titolare e, inoltre, sia della sua firma, sia delle sue impronte digitali, sia di ambedue. Porterà il bollo a secco dell’autorità militare.

La tessera d’identità dovrà essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli eserciti delle Alte Parti contraenti. Le Parti belligeranti potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d’esempio, alla presente Convenzione. Esse si comunicheranno, all’inizio delle ostilità, il modello che utilizzano. Ogni tessera d’identità sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno sarà conservato dalla Potenza d’origine.

Il personale sopra indicato non potrà, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, né della sua tessera d’identità, né del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdita avrà il diritto di ottenere i duplicati della tessera e la sostituzione dei segni distintivi.

Art. 41

Il personale indicato dall’articolo 25 porterà, solo mentre esercita funzioni sanitarie, un bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo, ma di dimensioni ridotte, fornito e bollato dall’autorità militare.

I certificati d’identità militari in possesso di questo personale preciseranno l’istruzione sanitaria ricevuta dal titolare, il carattere temporaneo delle sue funzioni e il suo diritto a portare il bracciale.

Art. 42

La bandiera distintiva della Convenzione non potrà essere inalberata che sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari ch’essa ordina di rispettare, e soltanto con il consenso dell’autorità militare.

Nelle formazioni mobili come negli stabilimenti fissi, essa potrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale della Parte belligerante a cui appartiene la formazione o lo stabilimento.

Tuttavia, le formazioni sanitarie cadute in potere del nemico inalbereranno soltanto la bandiera della Convenzione.

Le Parti belligeranti prenderanno, in quanto le esigenze militari lo permetteranno, le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano le formazioni e gli stabilimenti sanitari, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.

Art. 43

Le formazioni sanitarie dei paesi neutrali che, conformemente a quanto prescrive l’articolo 27, fossero state autorizzate a prestare i loro servigi a un belligerante, dovranno inalberare, con la bandiera della Convenzione, la bandiera nazionale di questo belligerante, se questi fa uso della facoltà conferitagli dall’articolo 42.

Salvo ordine contrario dell’autorità militare competente, esse potranno, in ogni circostanza, inalberare la loro bandiera nazionale, anche se cadono in potere della parte avversaria.

Art. 44

L’emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole «croce rossa» o «croce di Ginevra» non potranno, eccettuati i casi indicati nei successivi capoversi del presente articolo, essere adoperati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per designare e proteggere le formazioni e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla presente Convenzione e dalle altre Convenzioni internazionali che regolano materia analoga. Lo stesso vale per ciò che concerne gli emblemi indicati dall’articolo 38, capoverso secondo, per i paesi che li impiegano. Le Società nazionali della Croce Rossa e le altre società indicate dall’articolo 26 avranno diritto all’uso del segno distintivo che conferisce la protezione della Convenzione soltanto nei limiti delle disposizioni del presente capoverso.

Inoltre, le Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potranno, in tempo di pace, conformemente alla legislazione nazionale, far uso del nome e dell’emblema della Croce Rossa per le altre loro attività conformi ai princìpi enunciati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. Nel caso in cui queste attività proseguissero in tempo di guerra, le condizioni per l’uso dell’emblema dovranno essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione della Convenzione; l’emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su un bracciale o su un tetto.

Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa e il loro personale debitamente legittimato saranno autorizzati a servirsi in ogni tempo del segno della croce rossa su fondo bianco.

In via eccezionale, conformemente alla legislazione nazionale e con l’autorizzazione esplicita di una delle società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potrà essere fatto uso dell’emblema della Convenzione, in tempo di pace, per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l’ubicazione dei posti di soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite a feriti ed a malati.

Capitolo VIII Esecuzione della Convenzione

Art. 45

Ogni Parte belligerante dovrà provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo, ai particolari dell’esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principî generali della presente Convenzione.

Art. 46

Le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati, del personale, degli edifici o del materiale protetti dalla Convenzione sono proibite.

Art. 47

Le Alte Parti contraenti s’impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile in tempo di pace come in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a prevederne lo studio nei programmi d’istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principî ne siano conosciuti da tutta la popolazione, segnatamente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari.

Art. 48

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, come pure le leggi ed i regolamenti ch’esse potranno essere indotte ad adottare per assicurarne l’applicazione.

Capitolo IX Repressione degli abusi e delle infrazioni

Art. 49

Le Alte Parti contraenti s’impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire le sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, l’una o l’altra delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell’articolo seguente.

Ogni Parte contraente avrà l’obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l’ordine di commettere, l’una o l’altra di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un’altra Parte contraente interessata al procedimento, per quanto questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.

Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell’articolo seguente.

Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19498relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Art. 50

Le infrazioni gravi indicate nell’articolo precedente sono quelle che implicano l’uno o l’altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale, tortura o trattamenti inumani, compresi esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l’integrità corporale o la salute, la distruzione o l’appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.

Art. 51

Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un’altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un’altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall’articolo precedente.

Art. 52

A richiesta di una Parte belligerante, dovrà essere aperta un’inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d’inchiesta, le Parti s’intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla procedura da seguire.

Accertata la violazione, le Parti belligeranti vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

Art. 53

L’uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche sia private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell’emblema o della denominazione di «croce rossa» o di «croce di Ginevra», nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscano un’imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, quale che sia lo scopo di quest’uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d’adozione.

In ragione dell’omaggio reso alla Svizzera con l’adozione dei colori federali invertiti e della confusione che può sorgere tra gli stemmi della Svizzera e il segno distintivo della Convenzione, l’uso, da parte di privati, di società o di ditte commerciali, degli stemmi della Confederazione Svizzera, come pure di qualunque segno che ne costituisca un’imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di tali marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo.

Tuttavia, le Alte Parti contraenti che non partecipavano alla Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 potranno accordare a coloro che hanno finora fatto uso degli emblemi, delle denominazioni o dei marchi indicati nel primo capoverso, un termine massimo di tre anni, a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, per rinunciare a detto uso, rimanendo inteso che durante detto termine l’uso non potrà apparire, in tempo di guerra, come destinato a conferire la protezione della Convenzione.

Il divieto previsto dal primo capoverso di quest’articolo si applica parimente, senz’effetto per i diritti acquisiti degli utenti anteriori, agli emblemi e alle denominazioni indicate nel secondo capoverso dell’articolo 38.

Art. 54

Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non fosse già attualmente sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in ogni tempo gli abusi previsti dall’articolo 53.

Disposizioni finali

Art. 55

La precedente Convenzione è stesa in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimente autentici.

Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.

Art. 56

La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alle Convenzioni di Ginevra del 18649, del 190610o del 1929 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna.

Art. 57

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata per il tramite del Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel cui nome la Convenzione sarà stata firmata o l’adesione sarà stata notificata.

Art. 58

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati.

Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.

Art. 59

La presente Convenzione sostituisce le Convenzioni del 22 agosto 186411, del 6 luglio 190612e del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.

Art. 60

A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.

Art. 61

Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data alla quale gli saranno giunte.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l’adesione.

Art. 62

Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti belligeranti prima o dopo l’inizio delle ostilità o dell’occupazione. La comunicazione delle ratifiche od adesioni ricevute dalle Parti belligeranti sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Art. 63

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione.

La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti.

La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in una guerra non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite.

La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti belligeranti rimarranno tenute ad adempiere in virtù dei principî del diritto delle genti, come risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Art. 64

Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerà parimente il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L’originale sarà depositato nell’archivio della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.(Seguono le firme)

Allegato I

Disegno di accordo concernente le zone e località sanitarie

Art. 1

Le zone sanitarie saranno rigorosamente riservate alle persone indicate nell’articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, nonché al personale incaricato dell’organizzazione e dell’amministrazione di queste zone e località e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate.

Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone avranno il diritto di soggiornarvi.

Art. 2

Le persone che, per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria, non dovranno dedicarsi, né all’interno né all’esterno di questa zona, a lavoro alcuno che abbia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produzione di materiale da guerra.

Art. 3

La Potenza che istituisce una zona sanitaria prenderà tutte le misure adeguate per impedirne l’accesso a tutte le persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di trovarvisi.

Art. 4

Le zone sanitarie risponderanno alle condizioni seguenti:

  1. esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite;
  2. dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilità di accoglienza;
  3. saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante e sprovviste di obiettivi e impianti di tal genere;
  4. non saranno situate in regioni che, secondo ogni probabilità, possono avere importanza per la condotta della guerra.
Art. 5

L’istituzione delle zone sanitarie implica l’osservanza degli obblighi seguenti:

  1. le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono comprendere non saranno utilizzate per spostamenti di personale o di materiale militare, neppure a scopo di semplice transito;
  2. le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.
Art. 6

Le zone sanitarie saranno segnalate da croci rosse (mezzelune rosse, leoni e soli rossi) su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici.

Di notte potranno esserlo anche mediante un’illuminazione adeguata.

Art. 7

Fin dal tempo di pace o all’apertura delle ostilità, ogni Potenza comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti l’elenco delle zone sanitarie istituite sul territorio che essa controlla. Essa le informerà d’ogni nuova zona istituita durante un conflitto.

Non appena la Parte avversaria avrà ricevuto la notifica suddetta, la zona sarà regolarmente costituita.

Tuttavia, se la Parte avversaria ritiene, che una condizione stabilita dal presente accordo non sia manifestamente adempiuta, essa potrà rifiutare di riconoscere la zona comunicando d’urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale dipende la zona, o subordinare il suo riconoscimento all’istituzione del controllo previsto dall’articolo 8.

Art. 8

Ogni Potenza che avrà riconosciuto una o più zone sanitarie istituite dalla Parte avversaria, avrà. il diritto di chiedere che una o più commissioni speciali controllino se per le zone sono adempiuti gli obblighi e le condizioni indicate nel presente accordo.

I membri delle commissioni speciali avranno, a questo scopo, in ogni tempo libero accesso alle varie zone e potranno financo risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le agevolezze perché possano spiegarvi la loro missione di controllo.

Art. 9

Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertirebbero immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un termine di cinque giorni al massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la Potenza che ha riconosciuto la zona.

Se alla scadenza di questo termine, la Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all’avvertimento rivoltole, la parte avversaria potrà dichiarare che essa non è più legata, per quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo.

Art. 10

La Potenza che avrà istituito una o più zone e località sanitarie, come pure le Parti avversarie alle quali ne sarà stata notificata l’esistenza, nomineranno, o faranno designare da Potenze neutrali, le persone che potranno far parte delle commissioni speciali di cui è cenno negli articoli 8 e 9.

Art. 11

Le zone sanitarie non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti belligeranti.

Art. 12

In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie che vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali.

La Potenza occupante potrà non di meno modificarne la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte.

Art. 13

Il presente accordo è applicabile parimente alle località che le Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan26 settembre195626 marzo1957
Albania*27 maggio195727 novembre1957
Algeria20 giugno1960 A20 dicembre1960
Andorra17 settembre1993 A17 marzo1994
Angola*20 settembre1984 A20 marzo1985
Antigua e Barbuda6 ottobre1986 S1° novembre1981
Arabia Saudita18 maggio1963 A18 novembre1963
Argentina18 settembre195618 marzo1957
Armenia7 giugno1993 A7 dicembre1993
Australia**14 ottobre195814 aprile1959
Austria27 agosto195327 febbraio1954
Azerbaigian1° giugno1993 A1° dicembre1993
Bahamas11 luglio1975 S10 luglio1973
Bahrein30 novembre1971 A30 maggio1972
Bangladesh4 aprile1972 S26 marzo1971
Barbados10 settembre1968 S30 novembre1966
Belarus3 agosto19543 febbraio1955
Belgio3 settembre19523 marzo1953
Belize29 giugno1984 A29 dicembre1984
Benin14 dicembre1961 S1° agosto1960
Bhutan10 gennaio1991 A10 luglio1991
Bolivia10 dicembre197610 giugno1977
Bosnia e Erzegovina31 dicembre1992 S6 marzo1992
Botswana29 marzo1968 A29 settembre1968
Brasile29 giugno195729 dicembre1957
Brunei14 ottobre1991 A14 aprile1992
Bulgaria22 luglio195422 gennaio1955
Burkina Faso7 novembre1961 S5 agosto1960
Burundi27 dicembre1971 S1° luglio1962
Cambogia8 dicembre1958 A8 giugno1959
Camerun16 settembre1963 S1° gennaio1960
Canada*14 maggio196514 novembre1965
Capo Verde11 maggio1984 A11 novembre1984
Ceca, Repubblica5 febbraio1993 S1° gennaio1993
Ciad5 agosto1970 A5 febbraio1971
Cile12 ottobre195012 aprile1951
Cina*28 dicembre195628 giugno1957
Hong Konga14 aprile19991° luglio1997
Macaob31 maggio200020 dicembre1999
Cipro23 maggio1962 A23 novembre1962
Colombia8 novembre19618 maggio1962
Comore21 novembre1985 A21 maggio1986
Congo (Brazzaville)30 gennaio1967 S15 agosto1960
Congo (Kinshasa)20 febbraio1961 S30 giugno1960
Corea (Nord)*27 agosto1957 A27 febbraio1958
Corea (Sud)*16 agosto1966 A23 settembre1966
Costa Rica15 ottobre1969 A15 aprile1970
Côte d’Ivoire28 dicembre1961 S7 agosto1960
Croazia11 maggio1992 S8 ottobre1991
Cuba15 aprile195415 ottobre1954
Danimarca27 giugno195127 dicembre1951
Dominica28 settembre1981 S3 novembre1978
Dominicana, Repubblica22 gennaio1958 A22 luglio1958
Ecuador11 agosto195411 febbraio1955
Egitto10 novembre195210 maggio1953
El Salvador17 giugno195317 dicembre1953
Emirati Arabi Uniti10 maggio1972 A10 novembre1972
Eritrea14 agosto2000 A14 agosto2000
Estonia18 gennaio1993 A18 luglio1993
Etiopia2 ottobre19692 aprile1970
Figi9 agosto1971 S10 ottobre1970
Filippine
Convenzione I7 febbraio19517 settembre1951
Convenzioni II, III, IV6 ottobre19526 aprile1953
Finlandia22 febbraio195522 agosto1955
Francia28 giugno195128 dicembre1951
Gabon20 febbraio1965 S17 agosto1960
Gambia11 ottobre1966 S18 febbraio1965
Georgia14 settembre1993 A14 marzo1994
Germania3 settembre1954 A3 marzo1955
Ghana2 agosto1958 A2 febbraio1959
Giamaica17 luglio1964 S6 agosto1962
Giappone21 aprile1953 A21 ottobre1953
Gibuti26 gennaio1978 S27 giugno1977
Giordania29 maggio1951 A29 novembre1951
Grecia5 giugno19565 dicembre1956
Grenada13 aprile1981 S7 febbraio1974
Guatemala14 maggio195214 novembre1952
Guinea11 luglio1984 A11 gennaio1985
Guinea equatoriale24 luglio1986 A24 gennaio1987
Guinea-Bissau*21 febbraio1974 A21 agosto1974
Guyana22 luglio1968 S26 maggio1966
Haiti11 aprile1957 A11 ottobre1957
Honduras31 dicembre1965 A30 giugno1966
India9 novembre19509 maggio1951
Indonesia30 settembre1958 A30 marzo1959
Iran*20 febbraio195720 agosto1957
Iraq14 febbraio1956 A14 agosto1956
Irlanda27 settembre196227 marzo1963
Islanda10 agosto1965 A10 febbraio1966
Isole Cook7 maggio2002 S11 giugno2001
Isole Marshall1° giugno2004 A1° dicembre2004
Israele*6 luglio19516 gennaio1952
Italia17 dicembre195117 giugno1952
Kazakstan5 maggio1992 S21 dicembre1991
Kenya20 settembre1966 A20 marzo1967
Kirghizistan18 settembre1992 S21 dicembre1991
Kiribati5 gennaio1989 S12 luglio1979
Kuwait2 settembre1967 A2 marzo1968
Laos29 ottobre1956 A29 aprile1957
Lesotho20 maggio1968 S4 ottobre1966
Lettonia24 dicembre1991 A24 giugno1992
Libano10 aprile195110 ottobre1951
Liberia29 marzo1954 A29 settembre1954
Libia22 maggio1956 A22 novembre1956
Liechtenstein21 settembre195021 marzo1951
Lituania3 ottobre1996 A3 aprile1997
Lussemburgo1° luglio19531° gennaio1954
Macedonia*1° settembre1993 S8 settembre1991
Madagascar13 luglio1963 S26 giugno1960
Malawi5 gennaio1968 A5 luglio1968
Malaysia24 agosto1962 A24 febbraio1963
Maldive18 giugno1991 A18 dicembre1991
Mali24 maggio1965 A24 novembre1965
Malta22 agosto1968 S21 settembre1964
Marocco26 luglio1956 A26 gennaio1957
Mauritania27 ottobre1962 S28 novembre1960
Maurizio18 agosto1970 S12 marzo1968
Messico29 ottobre195229 aprile1953
Micronesia19 settembre1995 A19 marzo1996
Moldova24 maggio1993 A24 novembre1993
Monaco5 luglio19505 gennaio1951
Mongolia20 dicembre1958 A20 giugno1959
Montenegro2 agosto2006 A2 febbraio2007
Mozambico14 marzo1983 A14 settembre1983
Myanmar25 agosto1992 A25 febbraio1993
Namibia22 agosto1991 S21 marzo1990
Nauru27 giugno2006 A27 dicembre2006
Nepal7 febbraio1964 A7 agosto1964
Nicaragua17 dicembre195317 giugno1954
Niger16 aprile1964 S3 agosto1960
Nigeria9 giugno1961 S1° ottobre1960
Norvegia3 agosto19513 febbraio1952
Nuova Zelanda**2 maggio19592 novembre1959
Oman31 gennaio1974 A31 luglio1974
Paesi Bassi3 agosto19543 febbraio1955
Aruba3 agosto19543 febbraio1955
Curaçao3 agosto19543 febbraio1955
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
3 agosto19543 febbraio1955
Sint Maarten3 agosto19543 febbraio1955
Pakistan*12 giugno195112 dicembre1951
Palau25 giugno1996 A25 dicembre1996
Palestina2 aprile2014 A2 aprile2014
Panama10 febbraio1956 A10 agosto1956
Papua Nuova Guinea26 maggio1976 S16 settembre1975
Paraguay23 ottobre196123 aprile1962
Perù15 febbraio195615 agosto1956
Polonia26 novembre195426 maggio1955
Portogallo*12 agosto194914 settembre1961
Qatar15 ottobre1975 A15 aprile1976
Regno Unito* **23 settembre195723 marzo1958
Rep. Centrafricana1° agosto1966 S13 agosto1960
Romania1° giugno19541° dicembre1954
Ruanda21 marzo1964 S1° luglio1962
Russia*10 maggio195410 novembre1954
Saint Kitts e Nevis14 febbraio1986 S19 settembre1983
Saint Lucia18 settembre1981 S22 febbraio1979
Saint Vincent e Grenadine1° aprile1981 A1° ottobre1981
Salomone, Isole6 luglio1981 S7 luglio1978
Samoa23 agosto1984 S1° gennaio1962
San Marino29 agosto1953 A28 febbraio1954
Santa Sede22 febbraio195122 agosto1951
Seicelle8 novembre1984 A8 maggio1985
Senegal23 aprile1963 S20 giugno1960
Serbia16 ottobre2001 S27 aprile1992
Sierra Leone31 maggio1965 S27 aprile1961
Singapore27 aprile1973 A27 ottobre1973
Siria2 novembre19532 maggio1954
Slovacchia*2 aprile1993 S1° gennaio1993
Slovenia26 marzo1992 S25 giugno1991
Somalia12 luglio1962 A12 gennaio1963
Spagna4 agosto19524 febbraio1953
Sri Lanka
Convenzioni I, II, III28 febbraio195928 agosto1959
Convenzione IV23 febbraio1959 A23 agosto1959
Stati Uniti* **2 agosto19552 febbraio1956
Sudafrica31 marzo1952 A30 settembre1952
Sudan23 settembre1957 A23 marzo1958
Sudan del Sud25 gennaio2013 A25 gennaio2013
Suriname*13 ottobre1976 S25 novembre1975
Svezia28 dicembre195328 giugno1954
Svizzera31 marzo195021 ottobre1950
Swaziland28 giugno1973 A28 dicembre1973
São Tomé e Príncipe21 maggio1976 A21 novembre1976
Tagikistan13 gennaio1993 S21 dicembre1991
Tanzania12 dicembre1962 S9 dicembre1961
Thailandia29 dicembre1954 A29 giugno1955
Timor-Leste8 maggio20038 novembre2003
Togo6 gennaio196227 aprile1960
Tonga13 aprile1978 S4 giugno1970
Trinidad e Tobago
Convenzione I17 maggio1963 A17 novembre1963
Convenzioni II, III, IV24 settembre1963 A24 marzo1964
Tunisia4 maggio1957 A4 novembre1957
Turchia10 febbraio195410 agosto1954
Turkmenistan10 aprile1992 S26 dicembre1991
Tuvalu19 febbraio1981 S1° ottobre1978
Ucraina3 agosto19543 febbraio1955
Uganda18 maggio1964 A18 novembre1964
Ungheria*3 agosto19543 febbraio1955
Uruguay*5 marzo19695 settembre1969
Uzbekistan8 ottobre1993 A8 aprile1994
Vanuatu27 ottobre1982 A27 aprile1983
Venezuela13 febbraio195613 agosto1956
Vietnam*28 giugno1957 A28 dicembre1957
Yemen16 luglio1970 A16 gennaio1971
Zambia19 ottobre1966 A19 aprile1967
Zimbabwe7 marzo1983 A7 settembre1983

*
Riserve e dichiarazioni.
Obiezioni.
Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del DFAE: www.dfae.admin.ch/depositaire oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet del Comitato internazionale della Croce Rossa: www.icrc.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
aFino al 30 giu. 1997 le Conv. erano applicabili a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una
Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della
dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, le Convenzioni sono applicabili anche alla RAS Hong Kong dal 1° lu. 1997.
bFino al 19 dic. 1999 le Conv. erano applicabili a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della
dichiarazione cinese del 22 nov. 1999, le Conv. sono applicabili anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 1951 173

  3. [CS 11 473.RU 2002 2645]

  4. RS 0.518.42

  5. RS 0.518.23

  6. RS 0.518.42

  7. RS 0.518.42

  8. RS 0.518.42

  9. [RU VIII 513 808]

  10. [CS 11 461]

  11. [RU VIII 513 808]

  12. [CS 11 461]

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