0.515.123Multilateral International Treaty11 lug 1910
0.515.123
CS 11 423; FF 1909 I 1 ediz. ted. 97 ediz. franc.
Traduzione
Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907
Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 19101
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910
(Stato 27 ottobre 2015)
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba;
Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica dell’Equatore;
Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani;
Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia;
il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del
Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale
svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,
considerando che per l’incorporazione in tempo di guerra di navi della marina mercantile nelle flotte di combattimento, è desiderabile di definire le condizioni alle quali tale operazione potrà esser eseguita;
che non avendo però le Potenze contraenti potuto mettersi d’accordo sulla questione di sapere se la trasformazione di una nave di commercio in bastimento da guerra possa aver luogo in alto mare, resta inteso che la questione del luogo di trasformazione rimane fuori causa e non è per nulla contemplata dalle regole che seguono;
desiderando concludere una Convenzione a tale scopo, hanno nominato a loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
Nessuna nave di commercio trasformata in bastimento da guerra può avere i diritti e gli obblighi connessi a tale qualità se non è posta sotto l’autorità diretta, la vigilanza immediata e la responsabilità della Potenza di cui porta la bandiera.
Le navi di commercio trasformate in bastimenti da guerra devono portare i segni esteriori distintivi dei bastimenti da guerra della loro nazionalità.
Il comandante dev’essere al servizio dello Stato e debitamente nominato dalle autorità competenti. Il suo nome deve figurare nella lista degli ufficiali della flotta militare.
L’equipaggio deve essere sottoposto alle regole della disciplina militare.
Ogni nave di commercio trasformata in bastimento da guerra è tenuta ad osservare, nelle sue operazioni, le leggi e gli usi della guerra.
Il belligerante che trasforma una nave di commercio in bastimento da guerra, deve, il più presto possibile, annotare questa trasformazione nella lista dei bastimenti della sua flotta militare.
Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che fra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.
Le ratificazioni saranno depositate all’Aja.
Il primo deposito di ratificazione sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione.
Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.
Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.
La Potenza che desidera accedere, notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto di accessione, che sarà depositato nell’archivio del detto Governo.
Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell’atto d’accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.
La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.
Ove accada che una delle Potenze contraenti voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, partecipando loro il giorno in cui l’ha ricevuta.
La denunzia non produrrà i suoi effetti che rispetto alla Potenza che l’avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.
Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazione fatto in virtù dell’articolo 8 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’accessione (articolo 9 capoverso 2) o di denunzia (articolo 11 capoverso 1).
Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito delle loro firme la presente Convenzione.Fatto all’Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi, e di cui copie, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla seconda Conferenza per la pace.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 12 novembre | 1918 S | 12 novembre | 1918 |
| Belgio | 8 agosto | 1910 | 7 ottobre | 1910 |
| Bielorussia | 4 giugno | 1962 S | 4 giugno | 1962 |
| Brasile | 5 gennaio | 1914 | 6 marzo | 1914 |
| Cina | 10 maggio | 1917 | 9 luglio | 1917 |
| Danimarca | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| El Salvador | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Etiopia | 5 agosto | 1935 | 4 ottobre | 1935 |
| Figi | 2 aprile | 1973 S | 10. ottobre | 1970 |
| Finlandia | 10 aprile | 1922 A | 9 giugno | 1922 |
| Francia | 7 ottobre | 1910 | 6 dicembre | 1910 |
| Germania | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Giappone | 13 dicembre 1 | 1911 | 11 febbraio | 1912 |
| Guatemala | 13 aprile | 1910 | 12 giugno | 1910 |
| Haiti | 2 febbraio | 1910 | 3 aprile | 1910 |
| India | 29 luglio | 1950 S | 15 agosto | 1947 |
| Islanda | 8 dicembre | 1955 S | 17 giugno | 1944 |
| Laos | 18 luglio | 1955 S | 18 luglio | 1955 |
| Liberia | 4 febbraio | 1914 | 5 aprile | 1914 |
| Lussemburgo | 5 settembre | 1912 | 4 novembre | 1912 |
| Messico | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Nicaragua | 16 dicembre | 1909 | 14 febbraio | 1910 |
| Norvegia | 19 settembre | 1910 | 18 novembre | 1910 |
| Paesi Bassi | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Aruba | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Curaçao | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Sint Maarten | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Pakistan | 5 agosto | 1950 S | 15 agosto | 1947 |
| Panama | 11 settembre | 1911 | 10 novembre | 1911 |
| Polonia | 31 maggio | 1935 | 30 luglio | 1935 |
| Portogallo | 13 aprile | 1911 | 12 giugno | 1911 |
| Regno Unito | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Romania | 1° marzo | 1912 | 30 aprile | 1912 |
| Russia | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Spagna | 18 marzo | 1913 | 17 maggio | 1913 |
| Sudafrica | 10 marzo | 1978 S | 31 maggio | 1910 |
| Svezia | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Svizzera | 12 maggio | 1910 | 11 luglio | 1910 |
| Thailandia | 12 marzo | 1910 | 11 maggio | 1910 |
| Ucraina | 29 maggio | 2015 S | 24 agosto | 1991 |
| Ungheria | 16 novembre | 1918 S | 16 novembre | 1918 |
CS 11 217 ↩
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.123",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/583_421_565",
"documentDate": "1907-10-18",
"inForceSince": "1910-07-11"
},
"content": {
"number": "0.515.123",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/583_421_565",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.515.123",
"hash": "87c5faf22a79677767e802d7fc074f27b21dbd1a539e58fe0e3d70c6f310b4a9",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.123",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:16.878Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/583_421_565/20151027/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-26-583_421_565-20151027-de-xml-8.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/583_421_565",
"documentDate": "1907-10-18",
"inForceSince": "1910-07-11",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 18. Oktober 1907 über die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegsschiffe",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/583_421_565/20151027/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-26-583_421_565-20151027-de-xml-8.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/583_421_565/20151027/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 18 octobre 1907 relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/583_421_565/20151027/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-26-583_421_565-20151027-fr-xml-8.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/583_421_565/20151027/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/583_421_565/20151027/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-26-583_421_565-20151027-it-xml-8.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/583_421_565/20151027/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/583_421_565/20151027/it/xml"
}
}