Dichiarazione concernente la proibizione di lanciare proiettili esplodenti dall ’ alto dei palloni

0.515.104Multilateral International Treaty12 mag 1910

Data il 18 ottobre 1907
Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 19101
Istrumento di ratificazione depositato della Svizzera il 12 maggio 1910

(Stato 23 ottobre 2015)

I sottoscritti, Plenipotenziari delle Potenze invitate alla Seconda Conferenza
Internazionale per la Pace all’Aja, debitamente a ciò autorizzati dai loro Governi,

inspirandosi ai sentimenti espressi nella Dichiarazione di Pietroburgo del 29 novembre/11 dicembre 18682e desiderando rinnovare la Dichiarazione dell’Aja del 29 luglio 1899 giunta alla sua scadenza,

dichiarano:

Le Potenze contraenti consentono, per un periodo che spira colla fine della terza Conferenza per la Pace, alla proibizione di lanciar proiettili ed esplodenti dall’alto dei palloni o con altri nuovi mezzi analoghi.

La presente Dichiarazione non è d’obbligo se non per le Potenze contraenti, in caso di guerra tra due o più fra dì loro.

Cesserà d’essere obbligatoria tosto che, in una guerra tra Potenze contraenti, una Potenza non contraente s’aggiunga a uno dei belligeranti.

La presente Dichiarazione sarà ratificata nel più breve termine possibile.

Le ratificazioni si depositeranno all’Aja.

Del deposito delle ratificazioni si farà processo verbale, di cui una copia, certificata conforme, sarà inviata per via diplomatica a tutte le Potenze contraenti.

Le Potenze non firmatarie potranno accedere alla presente Dichiarazione. Dovranno a tale scopo far nota la loro accessione alle Potenze contraenti per mezzo d’una notificazione in iscritto, diretta al Governo dei Paesi Bassi e comunicata da questo a tutte le altre Potenze contraenti.

Ove accada che una delle alte Parti contraenti denunzi la presente Dichiarazione, questa denunzia non produrrà i suoi effetti che un anno dopo la notificazione fatta per iscritto al Governo dei Paesi Bassi e comunicata subito da questo a tutte le altre Potenze contraenti.

Questa denunzia non produrrà i suoi effetti che in confronto della Potenza che l’avrà notificata.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito la presente Dichiarazione delle loro firme.Fatto all’Aja, il diciotto ottobre mille novecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell’Archivio del Governo dei Paesi Bassi, e copie del quale, certificate conformi, si invieranno per la via diplomatica alle Potenze contraenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Successione (S)
Entrata in vigore
Belgio8 agosto19108 agosto1910
Bolivia27 novembre190927 novembre1909
Brasile5 gennaio19145 gennaio1914
Cina27 novembre190927 novembre1909
Etiopia2 agosto1935 A2 agosto1935
Figi2 aprile1973 S10 ottobre1970
Finlandia9 giugno19229 giugno1922
Gran Bretagna27 novembre190927 novembre1909
Haiti2 febbraio19102 febbraio1910
India29 luglio1950 S15 agosto1947
Liberia4 febbraio19144 febbraio1914
Lussemburgo5 settembre19125 settembre1912
Nicaragua16 dicembre190916 dicembre1909
Norvegia19 settembre191019 settembre1910
Panama11 settembre191111 settembre1911
Paesi Bassi27 novembre190927 novembre1909
Aruba27 novembre190927 novembre1909
Curaçao27 novembre190927 novembre1909
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
27 novembre190927 novembre1909
Sint Maarten27 novembre190927 novembre1909
Pakistan5 agosto1950 S15 agosto1947
Portogallo13 aprile19111° aprile1911
Salvador27 novembre190927 novembre1909
Svizzera12 maggio191012 maggio1910
Stati Uniti d’America27 novembre190927 novembre1909
Tailandia12 marzo191012 marzo1910

Footnotes

  1. CS 11 217

  2. RS 0.515.101