Convenzione concernente l ’ apertura delle ostilità

0.515.10Multilateral International Treaty11 lug 1910

Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907
Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 19101
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910

(Stato 15 giugno 2023)

Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d’America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chilì; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca;
il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica
Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone;
Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà
il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re
di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador;
Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani;
il Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

considerando che, per la sicurezza delle relazioni pacifiche, è importante che le ostilità non comincino senza un avvertimento preliminare;

che importa, parimente, che lo stato di guerra sia notificato senza indugio alle Potenze neutrali;

desiderando conchiudere una Convenzione a tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Potenze contraenti riconoscono che le ostilità fra esse non devono cominciare senza un avvertimento preliminare e non equivoco, che avrà sia la forma d’una dichiarazione di guerra motivata, sia quella di un ultimatum con dichiarazione di guerra condizionale.

Art. 2

Lo stato di guerra dovrà essere notificato senza indugio alle Potenze neutrali e non produrrà effetto nei loro riguardi che dopo ricevutane notificazione che potrà esser fatta anche col telegrafo. Tuttavia le Potenze neutrali non potrebbero invocare la mancanza di notificazione, se fosse stabilito in modo non dubbio ch’esse conoscevano di fatto lo stato di guerra.

Art. 3

L’articolo 1 della presente Convenzione produrrà effetto in caso di guerra tra due o più delle Potenze contraenti.

L’articolo 2 è obbligatorio nei rapporti fra un belligerante contraente e le Potenze neutrali pure contraenti.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all’Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà comprovato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo d’una notificazione scritta diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione.

Copia, certificata conforme, del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà immediatamente rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 5

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera aderire notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto d’adesione, che sarà depositato nell’archivio del detto Governo.

Quest’ultimo manderà subito a tutte le altre Potenze copia, certificata conforme, della notificazione e dell’atto d’adesione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 6

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale dì questo deposito, e per le Potenze che ratificheranno più tardi o che aderiranno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro adesione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 7

Quando accada che una delle Alte Parti contraenti voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia, certificata conforme, della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l’ha ricevuta.

La denunzia non produrrà i suoi effetti che quanto alla Potenza che l’avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 8

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito delle ratificazioni fatto in virtù dell’articolo 4 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’adesione (articolo 5 capoverso 2) o di denunzia (articolo 7 capoverso 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa ad esaminare tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione.Fatto all’Aja, il 18 ottobre 1907, in un solo esemplare che resterà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui delle copie certificate conformi saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatificazione o Adesione (A)
Dichiarzione di successione (S)
Entrata in vigore
Austria27 novembre190926 gennaio1910
Belgio8 agosto19107 ottobre1910
Bielorussia4 giugno1962 S4 giugno1962
Bolivia27 novembre190926 gennaio1910
Brasile5 gennaio19146 marzo1914
Cina15 gennaio1910 A16 marzo1910
Danimarca27 novembre190926 gennaio1910
El Salvador27 novembre190926 gennaio1910
Etiopia5 agosto1935 A4 ottobre1935
Figi26 gennaio1973 S10 ottobre1970
Finlandia9 giugno1922 A8 agosto1922
Francia7 ottobre19106 dicembre1910
Germania27 novembre190926 gennaio1910
Giappone13 dicembre191111 febbraio1912
Guatemala13 aprile191012 giugno1910
Haiti2 febbraio19103 aprile1910
Islanda8 dicembre1955 S17 giugno1944
Laos18 luglio1955 S18 luglio1955
Liberia4 febbraio1914 A5 aprile1914
Lussemburgo5 settembre19124 novembre1912
Messico27 novembre190926 gennaio1910
Nicaragua16 dicembre1909 A14 febbraio1910
Norvegia19 settembre191018 novembre1910
Paesi Bassi27 novembre190926 gennaio1910
Aruba27 novembre190926 gennaio1910
Curaçao27 novembre190926 gennaio1910
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
27 novembre190926 gennaio1910
Sint Maarten27 novembre190926 gennaio1910
Pakistan5 agosto1950 S15 agosto1947
Panama11 settembre191110 novembre1911
Polonia7 maggio1925 A6 luglio1925
Portogallo13 aprile191112 giugno1911
Regno Unito27 novembre190926 gennaio1910
Romania1° marzo191230 aprile1912
Russia27 novembre190926 gennaio1910
Spagna18 marzo191317 maggio1913
Stati Uniti d’America27 novembre190926 gennaio1910
Sudafrica10 marzo1978 S31 maggio1910
Svezia27 novembre190926 gennaio1910
Svizzera12 maggio191011 luglio1910
Thailandia12 marzo191011 maggio1910
Ucraina29 maggio2015 S24 agosto1991
Ungheria27 novembre190926 gennaio191

Footnotes

  1. CS 11 217