Convenzione sul divieto dell’impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione

0.515.092Multilateral International Treaty1 mar 1999

Conclusa a Oslo il 18 settembre 1997
Approvata dall’Assemblea federale il 4 marzo 19981
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 24 marzo 1998
Entrata in vigore per la Svizzera il 1omarzo 1999

(Stato 14 aprile 2026)

Preambolo

Gli Stati Parte,

decisi a fare cessare le sofferenze e le perdite di vite umane causate dalle mine antiuomo che uccidono o mutilano centinaia di persone ogni settimana, per la maggior parte civili innocenti e senza difesa, in particolare bambini; ostacolano lo sviluppo e la ricostruzione economici; impediscono il rimpatrio dei rifugiati e delle persone dislocate sul territorio; e comportano ulteriori gravi conseguenze durante gli anni successivi alla loro posa;

convinti della necessità di fare tutto il possibile per contribuire in modo efficace e coordinato a raccogliere la sfida che rappresenta la rimozione delle mine antiuomo disseminate nel mondo e per vigilare alla loro distruzione;

desiderosi di fare tutto il possibile per fornire un’assistenza per le cure e il riadattamento delle vittime delle mine nonché per la loro reintegrazione sociale ed economica;

riconosciuto che un divieto generale delle mine antiuomo costituirebbe parimenti un’importante misura di fiducia;

lieti dell’adozione del Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi nella sua versione modificata il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato2, con l’appello a tutti gli Stati che non l’hanno ancora fatto a ratificarlo entro brevi termini;

lieti parimenti dell’adozione, il 10 dicembre 1996, da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, della Risoluzione 51/45 S che esorta tutti gli Stati ad impegnarsi a concludere non appena possibile i negoziati concernenti un accordo internazionale efficace e giuridicamente vincolante per vietare l’impiego, il deposito, la fabbricazione, il trasferimento e la distruzione delle mine antiuomo;

lieti altresì delle misure di divieto, delle restrizioni e delle moratorie, decise unilateralmente o multilateralmente nel corso degli ultimi anni in merito all’impiego, al deposito e al trasferimento delle mine antiuomo;

sottolineato il ruolo della consapevolezza pubblica nel promovimento dei principi umanitari, riconoscibile nell’appello a un divieto generale delle mine antiuomo e riconosciuti gli sforzi intrapresi a tale scopo dal Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, dalla Campagna internazionale contro le mine terrestri e da numerose altre organizzazioni non governative nel mondo intero;

ricordata la Dichiarazione di Ottawa del 5 ottobre 1996 e la Dichiarazione di Bruxelles del 27 giugno 1997 che esortano la comunità internazionale a negoziare un accordo internazionale giuridicamente vincolante che vieti l’impiego, il deposito, la fabbricazione e il trasferimento delle mine antiuomo;

sottolineata l’opportunità di suscitare l’adesione di tutti gli Stati alla presente Convenzione, e decisi ad impegnarsi energicamente per promuovere la sua universalizzazione in tutti gli organismi appropriati, fra cui segnatamente le Nazioni Unite, la Conferenza sul disarmo, le organizzazioni regionali e i gruppi nonché le conferenze d’esame della Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato;

visti il principio del diritto internazionale umanitario secondo cui il diritto delle Parti a un conflitto armato di scegliere metodi o strumenti di guerra non è illimitato, il principio che vieta di impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e materiali nonché metodi di guerra appropriati a causare sofferenze superflue, e il principio secondo cui occorre differenziare fra persone civili e combattenti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obblighi generali
  1. Ciascuno Stato Parte si impegna a mai e in nessuna circostanza:
    1. impiegare mine antiuomo;
    2. sviluppare, fabbricare, acquistare in altro modo, depositare, conservare trasferire a chiunque, direttamente o indirettamente, mine antiuomo;
    3. sostenere, incoraggiare o incitare, in qualche modo, chiunque a intraprendere qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte in virtù della presente Convenzione.
  2. Ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutte le mine antiuomo o a sorvegliare la loro distruzione, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 2 Definizioni
  1. Per «mina antiuomo» si intende una mina concepita per esplodere per effetto della presenza, della prossimità o del contatto di una persona e destinata a mettere fuori combattimento, ferire o uccidere una o più persone. Le mine concepite per esplodere per effetto della presenza, della prossimità o del contatto di un veicolo e non di una persona, che sono munite di un dispositivo antimanipolazione, non sono considerate mine antiuomo in quanto munite di tale dispositivo.
  2. Per «mina» si intende un ordigno concepito per essere posato sopra o sotto il suolo o un’altra superficie, o in prossimità, e per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo.
  3. Per «dispositivo antimanipolazione» si intende un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte, è collegato, fissato o posto sotto di essa, ed è attivato in caso di tentativo di manipolazione o altra alterazione intenzionale della mina.
  4. Per «trasferimento» si intende, oltre al ritiro materiale delle mine antiuomo dal territorio di uno Stato o alla loro introduzione materiale in quello di un altro Stato, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo su queste mine, ma non la cessione di un territorio sul quale sono state posate mine antiuomo.
  5. Per «zona minata» si intende una zona pericolosa a causa della presenza o della presunta presenza di mine.
Art. 3 Eccezioni
  1. Nonostante gli obblighi generali derivanti dall’articolo 1, sono permessi la conservazione o il trasferimento di un determinato numero di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione delle mine, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia superare il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.
  2. Il trasferimento delle mine antiuomo ai fini di distruzione è permesso.
Art. 4 Distruzione dei depositi di mine antiuomo

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutti gli stock di mine antiuomo di cui è proprietario o detentore o che sottostanno alla sua giurisdizione o al suo controllo, o a sorvegliare la loro distruzione, non appena possibile, e al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

Art. 5 Distruzione di mine antiuomo in zone minate
  1. Ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutte le mine antiuomo nelle zone minate sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo, o ad assicurare le loro distruzione, non appena possibile, e al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.
  2. Ciascuno Stato Parte si impegna a identificare tutte le zone sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo nelle quali la presenza di mine antiuomo è accertata o presunta e si assicura, appena possibile, che tutte le zone minate sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo nelle quali si trovano mine antiuomo siano segnalate lungo il loro intero perimetro, sorvegliate e protette mediante recinzione o altrimenti al fine di impedirne effettivamente l’accesso ai civili, fino a che tutte le mine antiuomo contenute in dette zone minate siano state distrutte. Tale segnalazione dev’essere conforme almeno alle norme prescritte dal Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi, nella versione modificata il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato.
  3. Se uno Stato Parte non crede di potere distruggere tutte le mine antiuomo di cui al paragrafo 1, o di sorvegliare la loro distruzione, entro il termine prescritto, può presentare, all’Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza d’esame, una domanda di prolungamento, fino a dieci anni, del termine fissato per la distruzione completa di siffatte mine antiuomo.
  4. La domanda deve contenere:
    1. la durata del prolungamento proposto;
    2. spiegazioni dettagliate dei motivi che giustificano il prolungamento proposto, inclusi:
    3. la preparazione e lo stadio dei lavori intrapresi nell’ambito dei programmi di sminamento nazionali,
    ii) i mezzi finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte per procedere alla distruzione di tutte le mine antiuomo, e iii) le circostanze che impediscono lo Stato Parte di distruggere tutte le mine antiuomo nelle zone minate; c) le implicazioni umanitarie, sociali, economiche e ambientali del prolungamento; e d) ogni altra informazione pertinente relativa al prolungamento proposto.
  5. L’Assemblea degli Stati Parte, o la Conferenza d’esame, tenendo conto dei fattori enunciati nel paragrafo 4, valuta la domanda e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti di accordare o meno il periodo di prolungamento.
  6. Siffatto prolungamento può essere rinnovato su presentazione di una nuova domanda conformemente ai paragrafi 3–5 del presente articolo. Lo Stato Parte allega alla sua domanda di prolungamento supplementare ulteriori informazioni pertinenti su quanto è stato intrapreso durante il periodo di prolungamento anteriore in virtù del presente articolo.
Art. 6 Cooperazione e assistenza internazionali
  1. Nell’adempimento dei suoi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere e di ricevere, se possibile e nella misura del possibile, un’assistenza da parte di altri Stati Parte.
  2. Ciascuno Stato Parte si impegna a facilitare uno scambio per quanto possibile esteso di equipaggiamenti, di materiali e di informazioni scientifiche e tecniche concernenti l’applicazione della presente Convenzione e ha il diritto di partecipare a tale scambio. Gli Stati Parte non impongono restrizioni illegittime alla fornitura, a fini umanitari, di equipaggiamenti per lo sminamento e delle informazioni tecniche corrispondenti.
  3. Ciascuno Stato Parte fornisce, sempreché ne abbia la possibilità, un’assistenza per le cure alle vittime delle mine, per il loro riadattamento, per la loro reintegrazione sociale ed economica nonché per programmi di sensibilizzazione ai pericoli concernenti le mine. Tale assistenza può essere fornita, tra l’altro, mediante organismi delle Nazioni Unite, di organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, del Comitato internazionale della Croce Rossa, delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e della loro Federazione internazionale, di organizzazioni non governative e su una base bilaterale.
  4. Ciascuno Stato Parte fornisce, sempreché ne abbia la possibilità, un’assistenza allo sminamento e per attività connesse. Tale assistenza può essere fornita, fra l’altro, mediante organismi delle Nazioni Unite, di organizzazioni o istituzioni internazionali o regionali, di organizzazioni o istituzioni non governative o su una base bilaterale, o contribuendo al Fondo fiduciario speciale delle Nazioni Unite per l’assistenza allo sminamento o ad altri fondi regionali che coprono lo sminamento.
  5. Ciascuno Stato Parte fornisce, sempreché ne abbia la possibilità, un’assistenza per la distruzione dei depositi di mine antiuomo.
  6. Ciascuno Stato Parte s’impegna a fornire informazioni alla banca dati concernente lo sminamento stabilita nel contesto degli organismi delle Nazioni Unite, segnatamente informazioni concernenti diversi metodi e tecniche di sminamento, nonché elenchi di periti, di organismi specializzati o di punti di contatto nazionali nel settore dello sminamento.
  7. Gli Stati Parte possono chiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altri Stati Parte o ad altre istanze intergovernative o non governative competenti di aiutare le loro autorità a elaborare un programma nazionale di sminamento al fine di determinare, fra l’altro:
    1. l’estensione e la portata del problema delle mine antiuomo;
    2. le risorse finanziarie, tecnologiche e umane necessarie all’esecuzione del programma;
    3. il numero stimato di anni necessari per distruggere tutte le mine antiuomo nelle zone minate sottostanti alla giurisdizione o al controllo dello Stato Parte interessato;
    4. le attività di sensibilizzazione ai pericoli concernenti le mine, volte a ridurre l’incidenza delle ferite o delle perdite di vite umane attribuibili alle mine;
    5. l’assistenza alle vittime di mine;
    6. la relazione fra il governo dello Stato Parte interessato e le entità governative, intergovernative o non governative pertinenti che partecipano all’esecuzione del programma.
  8. Gli Stati Parte che procurano o ricevono un’assistenza secondo il presente articolo cooperano al fine di assicurare l’esecuzione rapida e integrale dei programmi di assistenza convenuti.
Art. 7 Misure di trasparenza
  1. Ciascuno Stato Parte presenta al Segretario generale delle Nazioni Unite, al più presto, e in ogni caso al più tardi 180 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato interessato, un rapporto concernente:
    1. le misure di applicazione nazionali di cui all’articolo 9;
    2. il numero complessivo dei depositi di mine antiuomo di cui è proprietario o detentore o sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo, inclusa una ripartizione secondo il tipo, la quantità e, se possibile, il numero di lotti per ciascun tipo di mine antiuomo depositate;
    3. per quanto possibile, la localizzazione di tutte le zone minate sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo nelle quali la presenza di mine antiuomo è accertata o presunta, incluso il massimo di precisazioni possibili sul tipo e sul quantitativo di ciascun tipo di mine antiuomo in ciascuna delle zone minate e la data della loro posa;
    4. il tipo e i quantitativi e, se possibile, i numeri di lotti di tutte le mine antiuomo conservate o trasferite per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche, o delle mine antiuomo trasferite ai fini di distruzione, nonché le istituzioni autorizzate da uno Stato Parte a conservare o a trasferire mine antiuomo conformemente all’articolo 3;
    5. lo stato dei programmi di riconversione o di chiusura delle installazioni di fabbricazione delle mine antiuomo;
    6. lo stato dei programmi di distruzione delle mine antiuomo di cui agli articoli 4 e 5, incluse le indicazioni dettagliate sui metodi che saranno utilizzati per la distruzione, la localizzazione di tutti i luoghi di distruzione e le norme da osservare in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente;
    7. i tipi e i quantitativi di tutte le mine antiuomo distrutte dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato, ripartiti secondo il quantitativo di ciascun tipo di mine antiuomo distrutte, conformemente agli articoli 4 e 5, rispettivamente, nonché, se possibile, i numeri di lotti di ciascun tipo di mine antiuomo in caso di una distruzione conformemente all’articolo 4;
    8. le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di mine antiuomo fabbricate, per quanto esse siano conosciute, nonché di quelle in proprietà o in detenzione dello Stato Parte interessato, inclusi, in una misura ragionevole, il genere di informazioni che possono facilitare l’identificazione e la rimozione delle mine antiuomo; queste informazioni includono almeno le dimensioni, il dispositivo di accensione, il contenuto di esplosivo e di metallo, fotografie a colori e qualsiasi altra informazione che può facilitare lo sminamento; e
    9. le misure prese per avvertire al più presto ed efficacemente la popolazione in merito a tutte le zone identificate conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 5.
  2. Gli Stati Parte aggiornano annualmente, coprendo l’ultimo anno civile, le informazioni fornite conformemente al presente articolo e le comunicano al Segretario generale delle Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile di ciascun anno.
  3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette i rapporti ricevuti agli Stati Parte.
Art. 8 Aiuto e chiarimenti relativi all’osservanza delle disposizioni
  1. Gli Stati Parte convengono di consultarsi e di cooperare all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e di lavorare animati da uno spirito di cooperazione al fine di facilitare l’osservanza, da parte degli Stati Parte, degli obblighi risultanti dalla presente Convenzione.
  2. Se uno o più Stati Parte desiderano chiarire e risolvere questioni relative all’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione da parte di un altro Stato Parte possono sottoporre, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, una domanda di chiarimenti allo Stato Parte interessato. Tale domanda dev’essere corredata di tutte le informazioni pertinenti. Gli Stati Parte si astengono da domande di chiarimenti prive di fondamento, facendo il possibile per evitare gli abusi. Lo Stato Parte che riceve una domanda di chiarimenti fornisce allo Stato Parte autore della domanda, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni che potrebbero contribuire a chiarire la questione entro un termine di 28 giorni.
  3. Se lo Stato Parte richiedente non riceve risposta per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite entro tale termine oppure reputa la risposta alla domanda di chiarimenti insoddisfacente, può sottoporre la questione alla prossima Assemblea degli Stati Parte per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette tale richiesta corredata di tutte le informazioni pertinenti relative alla domanda di chiarimenti a tutti gli Stati Parte. Tutte queste informazioni devono essere trasmesse allo Stato Parte sollecitato, che ha il diritto di formulare una risposta.
  4. In attesa della convocazione di un’Assemblea degli Stati Parte, ogni Stato Parte può chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di esercitare i suoi buoni uffici per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti.
  5. Lo Stato Parte autore della domanda può proporre, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, la convocazione di un’Assemblea straordinaria degli Stati Parte per esaminare la questione. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica quindi tale proposta e tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati a tutti gli Stati Parte, chiedendo loro d’indicare se sono favorevoli a un’Assemblea straordinaria degli Stati Parte per esaminare la questione. Qualora un terzo almeno degli Stati Parte optino per tale Assemblea straordinaria entro un termine di 14 giorni da tale comunicazione, il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca tale Assemblea straordinaria degli Stati Parte entro un nuovo termine di 14 giorni. Tale Assemblea raggiunge il quorum se la maggioranza degli Stati Parte vi assistono.
  6. L’assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte, decide in primo luogo se è necessario esaminare oltre la questione, tenuto conto di tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati. L’Assemblea degli Stati Parte oppure l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte si adopera al fine di prendere una decisione mediante consenso. Se, malgrado tutti questi sforzi, non si raggiunge alcun accordo, la questione è posta ai voti e la decisione è presa alla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti.
  7. Tutti gli Stati Parte cooperano pienamente con l’Assemblea degli Stati Parte oppure con l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte all’esame della questione, incluse tutte le missioni d’accertamento dei fatti autorizzate secondo il numero 8.
  8. Se sono necessari chiarimenti più estesi l’Assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte autorizza l’invio di una missione d’accertamento dei fatti e ne stabilisce il mandato alla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti. Lo Stato Parte sollecitato può invitare in ogni tempo una missione d’accertamento dei fatti a venire sul suo territorio. Non occorre che tale missione sia stata autorizzata da una decisione dell’Assemblea degli Stati Parte o da un’Assemblea straordinaria degli Stati Parte. La missione, composta da un massimo di nove periti, designati e accreditati secondo i numeri 9 e 10, può raccogliere informazioni supplementari sul posto oppure in altri luoghi direttamente connessi al caso di presunto non osservanza e sottostanti alla giurisdizione o al controllo dello Stato Parte sollecitato.
  9. Il Segretario generale delle Nazioni Unite prepara e aggiorna una lista che indica, come sono stati forniti dagli Stati Parte, i nomi e la nazionalità dei periti qualificati nonché ogni altra informazione pertinente a loro proposito; comunica tale lista a tutti gli Stati Parte. Il perito che figura sulla lista è considerato designato per tutte le missioni di accertamento dei fatti, tranne se uno Stato Parte si oppone per scritto alla sua designazione. Il perito ricusato non partecipa ad alcuna missione d’accertamento dei fatti sul territorio o in ogni altro luogo sottostante alla giurisdizione o al controllo dello Stato Parte che si è opposto alla sua designazione, nella misura in cui la ricusazione sia stata notificata prima della designazione del perito per tale missione.
  10. Ricevuta una domanda da parte dell’Assemblea degli Stati Parte oppure di un’Assemblea straordinaria degli Stati Parte, il Segretario generale delle Nazioni Unite designa, consultato lo Stato Parte sollecitato, i membri della missione, incluso il capo. I cittadini degli Stati Parte che sollecitano la missione di accertamento dei fatti, e quelli degli Stati che ne sono direttamente interessati, non possono essere designati come membri della missione. I membri della missione di accertamento dei fatti beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti all’articolo VI della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.
  11. Dopo un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione di accertamento dei fatti si recano al più presto sul territorio dello Stato Parte sollecitato. Lo Stato Parte sollecitato prende i provvedimenti amministrativi necessari per accogliere, trasportare e alloggiare la missione. E tenuto anche a garantire, per quanto possibile, la sicurezza dei membri della missione fino a quando si trovano in un territorio sottostanti al suo controllo.
  12. Senza pregiudizio della sovranità dello Stato Parte sollecitato, la missione d’accertamento dei fatti può portare sul territorio dello Stato Parte sollecitato unicamente l’equipaggiamento che è esclusivamente utilizzato per la raccolta di informazioni sul caso di presunta non osservanza. Prima del suo arrivo, la missione informa lo Stato Parte sollecitato dell’equipaggiamento che intende utilizzare nel corso del suo lavoro.
  13. Lo Stato Parte sollecitato fa tutto il possibile per permettere ai membri della missione d’accertamento dei fatti di discutere con tutte le persone suscettibili di fornire informazioni sul caso di presunta non osservanza.
  14. Lo Stato Parte sollecitato accorda alla missione d’accertamento dei fatti l’accesso a tutte le zone e a tutte le installazioni sottostanti al suo controllo dove potrebbe essere possibile rilevare fatti pertinenti relativi al caso di non osservanza in questione. Tale accesso è sottoposto ai provvedimenti che lo Stato Parte sollecitato reputa necessari per:
    1. la protezione di equipaggiamenti, d’informazioni e di zone sensibili;
    2. la protezione degli obblighi costituzionali che potrebbero incombere allo Stato Parte sollecitato relativamente ai diritti di proprietà, di perquisizione e di sequestro nonché ad altri diritti costituzionali; oppure
    3. la protezione fisica e la sicurezza dei membri della missione d’accertamento dei fatti.

Qualora adotti tali provvedimenti, lo Stato Parte sollecitato intraprende tutto quanto è ragionevolmente possibile per dimostrare con altri mezzi la sua osservanza alla presente Convenzione. 15. La missione d’accertamento dei fatti non può trattenersi più di 14 giorni sul territorio dello Stato Parte interessato e non più di 7 giorni in un sito particolare, eccetto che sia stato convenuto altrimenti. 16. Tutte le informazioni fornite a titolo confidenziale e non connesse con l’oggetto della missione d’accertamento dei fatti sono trattate in modo confidenziale. 17. La missione d’accertamento dei fatti comunica le sue conclusioni, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, all’Assemblea degli Stati Parte o all’Assemblea straordinaria degli Stati Parte. 18. L’Assemblea degli Stati Parte, o l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte esamina tutte le informazioni pertinenti, segnatamente il rapporto presentato dalla missione d’accertamento dei fatti e può domandare allo Stato Parte sollecitato di adottare provvedimenti al fine di rimediare alla situazione di non osservanza entro il termine impartito. Lo Stato Parte sollecitato presenta un rapporto sui provvedimenti presi in risposta a tale domanda. 19. L’Assemblea degli Stati Parte oppure l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte può raccomandare agli Stati Parte interessati provvedimenti e mezzi per meglio chiarire o risolvere la questione esaminata, segnatamente l’avvio di procedure adeguate secondo il diritto internazionale. Qualora l’inosservanza sia imputabile a circostanze che esulano dal controllo dello Stato Parte sollecitato, l’Assemblea degli Stati Parte oppure l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte può raccomandare provvedimenti adeguati, segnatamente il ricorso ai provvedimenti di cooperazione di cui all’articolo 6. 20. L’Assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte si adopera per adottare le decisioni di cui ai numeri 18 e 19 mediante consenso o, se questo non è possibile, alla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti.

Art. 9 Provvedimenti di applicazione nazionale

Ogni Stato Parte prende tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e di altro tipo, compresa l’irrogazione di sanzioni penali, al fine di prevenire e reprimere ogni attività vietata a uno Stato Parte in virtù della presente Convenzione che sarebbe condotta da persone, o su un territorio sottostante alla sua giurisdizione o al suo controllo.

Art. 10 Composizione delle controversie
  1. Gli Stati Parte si consultano e cooperano per comporre ogni controversia che potesse sopraggiungere relativamente all’applicazione o all’interpretazione della presente Convenzione. Ogni Stato Parte può portare tale controversia dinanzi all’Assemblea degli Stati Parte.
  2. L’Assemblea degli Stati Parte può contribuire alla composizione delle controversie mediante ogni mezzo che valuta adeguato, inclusa l’offerta dei suoi buoni uffici, invitando gli Stati Parte in lite ad avviare la procedura di composizione di loro scelta e raccomandando un limite per la durata della procedura convenuta.
  3. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni della presente Convenzione sull’aiuto e sui chiarimenti relativi all’osservanza delle sue disposizioni.
Art. 11 Assemblea degli Stati Parte
  1. Gli Stati Parte si riuniscono regolarmente per esaminare ogni questione riguardante l’applicazione o l’attuazione della presente Convenzione, compresi:
    1. il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
    2. le questioni sollevate dai rapporti presentati in virtù delle disposizioni della presente Convenzione;
    3. la cooperazione e l’assistenza internazionali secondo l’articolo 6;
    4. lo sviluppo di tecnologie di sminamento;
    5. le domande degli Stati Parte in virtù dell’articolo 8; e
    6. le decisioni associate alle domande degli Stati Parte previste all’articolo 5.
  2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima Assemblea degli Stati Parte entro un termine di un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca annualmente le successive assemblee fino alla prima Conferenza d’esame.
  3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca un’Assemblea straordinaria degli Stati Parte secondo le condizioni disciplinate nell’articolo 8.
  4. Gli Stati che non sono Parte della presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitati a assistere a queste assemblee in qualità di osservatori, secondo il regolamento interno convenuto.
Art. 12 Conferenze d’esame
  1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca una Conferenza d’esame cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Le Conferenze d’esame successive sono convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite se uno o più Stati Parte lo domandano, sempreché l’intervallo tra le Conferenze d’esame non sia in alcun caso inferiore a cinque anni. Tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione sono invitati a ogni Conferenza d’esame.
  2. La Conferenza d’esame ha i seguenti scopi:
    1. riesaminare il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
    2. valutare la necessità di convocare Assemblee supplementari degli Stati Parte menzionati al numero 2 dell’articolo 11 e determinare l’intervallo tra tali assemblee;
    3. adottare decisioni relative alle domande degli Stati Parte previste all’articolo 5; e
    4. adottare nel suo rapporto finale, se necessario, conclusioni relative all’applicazione della presente Convenzione.
  3. Gli Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitati a assistere a ogni Conferenza d’esame in qualità di osservatori, secondo il regolamento interno convenuto.
Art. 13 Emendamenti
  1. Entrata in vigore la presente Convenzione, uno Stato Parte può proporre in ogni tempo emendamenti alla stessa. Ogni proposta d’emendamento è comunicata al Depositario che la rende nota all’insieme degli Stati Parte e raccoglie il loro parere riguardo all’opportunità di convocare una Conferenza d’emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza di Stati Parte notifica al Depositario, al più tardi 30 giorni dopo la comunicazione della proposta, il suo accordo per procedere a un esame più approfondito, il Depositario convoca una Conferenza d’emendamento cui sarà invitato l’insieme degli Stati Parte.
  2. Gli Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitati ad assistere a ogni Conferenza d’emendamento in qualità di osservatori, secondo il regolamento interno convenuto.
  3. La Conferenza d’emendamento ha luogo immediatamente dopo un’Assemblea di Stati Parte o una Conferenza d’esame, a meno che una maggioranza degli Stati Parte non chieda che si riunisca prima.
  4. Ogni emendamento alla presente Convenzione è adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti alla Conferenza d’emendamento. Il Depositario comunica ogni emendamento così adottato agli Stati Parte.
  5. Un emendamento alla presente Convenzione entra in vigore per tutti gli Stati Parte della presente Convenzione che l’hanno accettato, quando una maggioranza di Stati Parte ha depositato gli strumenti di accettazione presso il Depositario. In seguito entra in vigore per ogni altro Stato Parte alla data del deposito del suo strumento d’accettazione.
Art. 14 Costi
  1. I costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Assemblee straordinarie degli Stati Parte, delle Conferenze d’esame e delle Conferenze d’emendamento sono assunte dagli Stati Parte e dagli Stati che non sono contraenti della presente Convenzione e che partecipano a tali assemblee o conferenze secondo la scala di ripartizione delle quote delle Nazioni Unite debitamente adeguata.
  2. I costi occasionati dal Segretario generale delle Nazioni Unite in virtù degli articoli 7 e 8 e i costi di tutte le missioni d’accertamento dei fatti sono assunti dagli Stati Parte secondo la scala di ripartizione delle quote delle Nazioni Unite debitamente adeguata.
Art. 15 Firma

La presente Convenzione, fatta a Oslo, Norvegia, il 18 settembre 1997, è aperta alla firma di tutti gli Stati a Ottawa, Canada, dal 3 al 4 dicembre 1997, e presso la Sede delle Nazioni Unite a New York dal 5 dicembre 1997 fino alla sua entrata in vigore.

Art. 16 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
  1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione dei Firmatari.
  2. La presente Convenzione è aperta all’adesione di ogni Stato non firmatario.
  3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Depositario.
Art. 17 Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese che segue quello nel corso del quale è stato depositato il 40° strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
  2. Per ogni Stato che deposita il suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione dopo la data del deposito del 40° strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese che segue la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Art. 18 Applicazione a titolo provvisorio

Uno Stato può, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione alla presente Convenzione, dichiarare che ne applica, a titolo provvisorio, il paragrafo 1 dell’articolo 1 in attesa dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 19 Riserve

Gli articoli della presente Convenzione non possono essere oggetto di riserve.

Art. 20 Durata e ritiro
  1. La presente Convenzione ha durata illimitata.
  2. Ogni Stato Parte ha diritto, nell’esercizio della sua sovranità nazionale, di ritirarsi dalla presente Convenzione. Deve notificare tale ritiro a tutti gli altri Stati Parte, al Depositario e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di ritiro include una spiegazione completa delle ragione del ritiro.
  3. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento dello strumento di ritiro da parte del Depositario. Tuttavia, se all’espirazione di tali sei mesi, lo Stato Parte che si ritira è impegnato in un conflitto armato, il ritiro non avrà effetto prima del termine di tale conflitto armato.
  4. Il ritiro di uno Stato Parte della presente Convenzione non ha alcuna conseguenza sul dovere degli Stati di continuare ad adempiere le loro obbligazioni in virtù delle regole pertinenti del diritto internazionale.
Art. 21 Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato Depositario della presente Convenzione dai presenti.

Art. 22 Testi autentici

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Oslo il 18 settembre 1997.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan11 settembre2002 A1° marzo2003
Albania29 febbraio20001° agosto2000
Algeria9 ottobre20011° aprile2001
Andorra29 giugno19981° marzo1999
Angola5 luglio20021° gennaio2003
Antigua e Barbuda3 maggio19991° novembre1999
Argentina*14 settembre19991° marzo2000
Australia*14 gennaio19991° luglio1999
Austria*29 giugno19981° marzo1999
Bahamas31 luglio19981° marzo1999
Bangladesh6 settembre20001° marzo2001
Barbados26 gennaio19991° luglio1999
Belarus3 settembre2003 A1° febbraio2004
Belgio4 settembre19981° marzo1999
Belize23 aprile19981° marzo1999
Benin25 settembre19981° marzo1999
Bhutan18 agosto2005 A1° febbraio2006
Bolivia9 giugno19981° marzo1999
Bosnia e Erzegovina8 settembre19981° marzo1999
Botswana1° marzo20001° settembre2000
Brasile30 aprile19991° ottobre1999
Brunei24 aprile20061° ottobre2006
Bulgaria4 settembre19981° marzo1999
Burkina Faso16 settembre19981° marzo1999
Burundi22 ottobre20031° aprile2004
Cambogia28 luglio19991° gennaio2000
Camerun19 settembre20021° marzo2003
Canada*3 dicembre19971° marzo1999
Capo Verde14 maggio20011° novembre2001
Ceca, Repubblica*26 ottobre19991° aprile2000
Ciad6 maggio19991° novembre1999
Cile*10 settembre20011° marzo2002
Cipro17 gennaio20031° luglio2003
Colombia6 settembre20001° marzo2001
Comore19 settembre2002 A1° marzo2003
Congo (Brazzaville)4 maggio2001 A1° novembre2001
Congo (Kinshasa)2 maggio2002 A1° novembre2002
Costa Rica17 marzo19991° settembre1999
Côte d'Ivoire30 giugno20001° dicembre2000
Croazia20 maggio19981° marzo1999
Danimarca8 giugno19981° marzo1999
Dominica26 marzo19991° settembre1999
Dominicana, Repubblica30 giugno20001° dicembre2000
Ecuador29 aprile19991° ottobre1999
El Salvador27 gennaio19991° luglio1999
Eritrea27 agosto2001 A1° febbraio2002
Eswatini22 dicembre19981° giugno1999
Etiopia17 dicembre20041° giugno2005
Figi10 giugno19981° marzo1999
Filippine15 febbraio20001° agosto2000
Francia23 luglio19981° marzo1999
Gabon8 settembre20001° marzo2001
Gambia23 settembre20021° marzo2003
Germania23 luglio19981° marzo1999
Ghana30 giugno20001° dicembre2000
Giamaica17 luglio19981° marzo1999
Giappone30 settembre19981° marzo1999
Gibuti18 maggio19981° marzo1999
Giordania13 novembre19981° maggio1999
Grecia*25 settembre20031° marzo2004
Grenada19 agosto19981° marzo1999
Guatemala26 marzo19991° settembre1999
Guinea8 ottobre19981° aprile1999
Guinea equatoriale16 settembre1998 A1° marzo1999
Guinea-Bissau22 maggio20011° novembre2001
Guyana5 agosto20031° febbraio2004
Haiti15 febbraio20061° agosto2006
Honduras24 settembre19981° marzo1999
Indonesia16 febbraio20071° agosto2007
Iraq15 agosto2007 A1° febbraio2008
Irlanda3 dicembre19971° marzo1999
Islanda5 maggio19991° novembre1999
Isole Cook15 marzo20061° settembre2006
Isole Marshall12 marzo20251° settembre2025
Italia23 aprile19991° ottobre1999
Kenya23 gennaio20011° luglio2001
Kiribati7 settembre2000 A1° marzo2001
Kuwait30 luglio2007 A1° gennaio2008
Lesotho2 dicembre19981° giugno1999
Liberia23 dicembre1999 A1° giugno2000
Liechtenstein5 ottobre19991° aprile2000
Lussemburgo14 giugno19991° dicembre1999
Macedonia del Nord9 settembre1998 A1° marzo1999
Madagascar16 settembre19991° marzo2000
Malawi13 agosto19981° marzo1999
Malaysia22 aprile19991° ottobre1999
Maldive7 settembre20001° marzo2001
Mali2 giugno19981° marzo1999
Malta7 maggio20011° novembre2001
Mauritania21 luglio20001° gennaio2001
Maurizio*3 dicembre19971° marzo1999
Messico9 giugno19981° marzo1999
Moldova8 settembre20001° marzo2001
Monaco17 novembre19981° maggio1999
Montenegro*23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico25 agosto19981° marzo1999
Namibia21 settembre19981° marzo1999
Nauru7 agosto2000 A1° febbraio2001
Nicaragua30 novembre19981° maggio1999
Niger23 marzo19991° settembre1999
Nigeria27 settembre2001 A1° marzo2002
Niue15 aprile19981° marzo1999
Norvegia9 luglio19981° marzo1999
Nuova Zelanda*27 gennaio19991° luglio1999
Oman20 agosto2014 A1° febbraio2015
Paesi Bassia12 aprile19991° ottobre1999
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
21 febbraio201421 febbraio2014
Palau19 novembre2007 A1° maggio2008
Palestina29 dicembre2017 A1° giugno2018
Panama7 ottobre19981° aprile1999
Papua Nuova Guinea28 giugno2004 A1° dicembre2004
Paraguay13 novembre19981° maggio1999
Perù17 giugno19981° marzo1999
Portogallo19 febbraio19991° agosto1999
Qatar13 ottobre19981° aprile1999
Regno Unito*31 luglio19981° marzo1999
Akrotiri e Dhekelia4 dicembre20014 dicembre2001
Anguilla4 dicembre20014 dicembre2001
Bermuda4 dicembre20014 dicembre2001
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)
4 dicembre20014 dicembre2001
Guernesey3 aprile20023 aprile2002
Isola di Man3 aprile20023 aprile2002
Isole Caimane4 dicembre20014 dicembre2001
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
4 dicembre20014 dicembre2001
Isole Turche e Caicos4 dicembre20014 dicembre2001
Isole Vergini britanniche4 dicembre20014 dicembre2001
Jersey3 aprile20023 aprile2002
Montserrat4 dicembre20014 dicembre2001
Sant'Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
4 dicembre20014 dicembre2001
Terra antartica britannica4 dicembre20014 dicembre2001
Territorio britannico dell'Oceano
Indiano
4 dicembre20014 dicembre2001
Rep. Centrafricana8 novembre2002 A1° maggio2003
Romania30 novembre20001° maggio2001
Ruanda8 giugno20001° dicembre2000
Saint Kitts e Nevis2 dicembre19981° giugno1999
Saint Lucia13 aprile19991° ottobre1999
Saint Vincent e Grenadine1° agosto20011° febbraio2002
Salomone, Isole26 gennaio19991° luglio1999
Samoa23 luglio19981° marzo1999
San Marino18 marzo19981° marzo1999
Santa Sede17 febbraio19981° marzo1999
São Tomé e Príncipe31 marzo20031° settembre2003
Seicelle2 giugno20001° dicembre2000
Senegal24 settembre19981° marzo1999
Serbia*18 settembre2003 A1° marzo2004
Sierra Leone25 aprile20011° ottobre2001
Slovacchia25 febbraio19991° agosto1999
Slovenia27 ottobre19981° aprile1999
Somalia16 aprile2012 A1° ottobre2012
Spagna19 gennaio19991° luglio1999
Sri Lanka13 dicembre2017 A1° giugno2018
Sudafrica*26 giugno19981° marzo1999
Sudan13 ottobre20031° aprile2004
Sudan del Sud11 novembre2011 S9 luglio2011
Suriname23 maggio20021° novembre2002
Svezia*30 novembre19981° maggio1999
Svizzera*24 marzo19981° marzo1999
Tagikistan12 ottobre1999 A1° aprile2000
Tanzania13 novembre20001° maggio2001
Thailandia27 novembre19981° maggio1999
Timor-Leste7 maggio2003 A1° novembre2003
Togo9 marzo20001° settembre2000
Tonga25 giugno2025 A1° dicembre2025
Trinidad e Tobago27 aprile19981° marzo1999
Tunisia9 luglio19991° gennaio2000
Turchia25 settembre2003 A1° marzo2004
Turkmenistan19 gennaio19981° marzo1999
Tuvalu13 settembre2011 A1° marzo2012
Ucraina*27 dicembre20051° giugno2006
Uganda25 febbraio19991° agosto1999
Ungheria*6 aprile19981° marzo1999
Uruguay7 giugno20011° dicembre2001
Vanuatu16 settembre20051° marzo2006
Venezuela14 aprile19991° ottobre1999
Yemen1° settembre19981° marzo1999
Zambia23 febbraio20011° agosto2001
Zimbabwe18 giugno19981° marzo1999
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Al Regno in Europa.
Dichiarazione relativa all’articolo 18«La Svizzera applica a titolo provvisorio l’articolo 1 numero 1 della Convenzione fino all’entrata in vigore della stessa.»

Footnotes

  1. RU 2003 3132

  2. RS 0.515.091.2

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