Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato Concluso a Ginevra il 13 ottobre 1995

0.515.091.1Multilateral International Treaty24 set 1998

Approvato dall’Assemblea federale l’8 dicembre 19972

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 24 marzo 1998

Entrato in vigore per la Svizzera il 24 settembre 1998

(Stato 27  dicembre 2016)

Art. 1 Protocollo aggiuntivo

Il protocollo il cui testo segue è allegato alla Convenzione del 10 ottobre 19803sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato («la Convenzione») come Protocollo IV.

«Protocollo relativo alle armi laser accecanti» (Protocollo IV)

Art. 1

È vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttrici. Le Alte Parti contraenti non trasferiscono simili armi ad alcuno Stato né ad alcuna entità che non sia uno Stato.

Art. 2

Nell’impiego dei sistemi laser, le Alte Parti contraenti prendono tutte le precauzioni possibili per evitare i casi di cecità permanente di persone la cui vista non è protetta. Simili precauzioni comprendono l’istruzione delle loro forze armate e altre misure pratiche.

Art. 3

La cecità in quanto effetto fortuito o collaterale dell’impiego militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro i dispositivi ottici, non è oggetto del divieto enunciato nel presente Protocollo.

Art. 4

Ai fini del presente Protocollo, con «cecità permanente» si intende una perdita della vista irreversibile e non correggibile, che è gravemente invalidante senza alcuna prospettiva di recupero. Un’invalidità grave equivale a un’acuità visiva inferiore a 20/200, misurata ai due occhi con l’aiuto del test di Snellen.

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore come è previsto nei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5 della Convenzione4.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania28 agosto200228 febbraio2003
Algeria6 maggio20156 novembre2015
Antigua e Barbuda23 agosto201023 febbraio2011
Arabia Saudita7 dicembre20077 giugno2008
Argentina21 ottobre199821 aprile1999
Australia*22 agosto199730 luglio1998
Austria*27 luglio199827 gennaio1999
Bahrein11 marzo201611 settembre2016
Bangladesh6 settembre20006 marzo2001
Belarus13 settembre200013 marzo2001
Belgio*10 marzo199910 settembre1999
Bolivia21 settembre200121 marzo2002
Bosnia e Erzegovina11 ottobre200111 aprile2002
Brasile4 ottobre19994 aprile2000
Bulgaria3 dicembre19983 giugno1999
Burkina Faso26 novembre200326 maggio2004
Cambogia25 marzo199730 luglio1998
Camerun7 dicembre20067 giugno2007
Canada*5 gennaio199830 luglio1998
Capo Verde16 settembre199730 luglio1998
Ceca, Repubblica10 agosto199810 febbraio1999
Cile15 ottobre200315 aprile2004
Cina4 novembre19984 maggio1999
Cipro22 luglio200322 gennaio2004
Colombia6 marzo20006 settembre2000
Costa Rica17 dicembre199817 giugno1999
Croazia25 aprile200225 ottobre2002
Cuba14 novembre201214 maggio2013
Danimarca30 aprile199730 luglio1998
Dominicana, Repubblica21 giugno201021 dicembre2010
Ecuador16 dicembre200316 giugno2004
El Salvador26 gennaio200026 luglio2000
Estonia20 aprile200020 ottobre2000
Filippine12 giugno199730 luglio1998
Finlandia11 gennaio199630 luglio1998
Francia30 giugno199830 dicembre1998
Gabon22 settembre201022 marzo2011
Georgia14 luglio200614 gennaio2007
Germania*27 giugno199730 luglio1998
Giamaica25 settembre200825 marzo2009
Giappone10 giugno199730 luglio1998
Grecia*5 agosto199730 luglio1998
Grenada10 dicembre201410 giugno2015
Guatemala30 agosto200228 febbraio2003
Guinea-Bissau6 agosto20086 febbraio2009
Honduras30 ottobre200330 aprile2004
India2 settembre19992 marzo2000
Iraq24 settembre201424 marzo2015
Irlanda*27 marzo199730 luglio1998
Islanda22 agosto200822 febbraio2009
Israele*30 ottobre200030 aprile2001
Italia*13 gennaio199913 luglio1999
Kazakstan8 luglio20098 gennaio2010
Kuwait24 maggio201324 novembre2013
Lesotho25 aprile201625 ottobre2016
Lettonia11 marzo199811 settembre1998
Liberia16 settembre200516 marzo2006
Liechtenstein*19 novembre199730 luglio1998
Lituania3 giugno19983 dicembre1998
Lussemburgo5 agosto19995 febbraio2000
Macedonia19 marzo200719 settembre2007
Madagascar14 marzo200814 settembre2008
Maldive7 settembre20007 marzo2001
Mali24 ottobre200124 aprile2002
Malta24 settembre200424 marzo2005
Marocco19 marzo200219 settembre2002
Maurizio24 dicembre200224 giugno2003
Messico10 marzo199810 settembre1998
Moldova8 settembre20008 marzo2001
Mongolia6 aprile19996 ottobre1999
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nauru12 novembre200112 maggio2002
Nicaragua5 dicembre20005 giugno2001
Niger18 settembre200718 marzo2008
Norvegia20 aprile199820 ottobre1998
Nuova Zelanda8 gennaio199830 luglio1998
Paesi Bassi* a25 marzo199925 settembre1999
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)28 aprile201428 aprile2014
Pakistan5 dicembre20005 giugno2001
Panama26 marzo199730 luglio1998
Paraguay3 dicembre20083 giugno2009
Perù3 luglio199730 luglio1998
Polonia*23 settembre200423 marzo2005
Portogallo12 novembre200112 maggio2002
Qatar16 novembre200916 maggio2010
Regno Unito*11 febbraio199911 agosto1999
Romania25 agosto200325 febbraio2004
Russia9 settembre19999 marzo2000
Saint Vincent e Grenadine6 dicembre20106 giugno2011
Santa Sede22 luglio199730 luglio1998
Seicelle8 giugno20008 dicembre2000
Serbia12 agosto200312 febbraio2004
Sierra Leone30 settembre200430 marzo2005
Slovacchia30 novembre199930 maggio2000
Slovenia3 dicembre20023 giugno2003
Spagna19 gennaio199830 luglio1998
Sri Lanka24 settembre200424 marzo2005
Stati Uniti*21 gennaio200921 luglio2009
Sudafrica*26 giugno199826 dicembre1998
Svezia*15 gennaio199730 luglio1998
Svizzera*24 marzo199824 settembre1998
Tagikistan12 ottobre199912 aprile2000
Tunisia23 marzo200623 settembre2006
Turchia2 marzo20052 settembre2005
Ucraina28 maggio200328 novembre2003
Ungheria30 gennaio199830 luglio1998
Uruguay18 settembre199818 marzo1999
Uzbekistan29 settembre199730 luglio1998
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU.
Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Al Regno in Europa.
Svizzera 5 La Svizzera dichiara che le disposizioni del Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti devono essere applicate in ogni circostanza.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. Art. 2 cpv. 1 del DF dell’8 dic. 1997 (RU 2003 4085)

  3. RS 0.515.091

  4. RS 0.515.091

  5. Art. 2 cpv. 1 del DF dell’8 dic. 1997 (RU 2003 4085).