Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione

0.515.07Multilateral International Treaty4 mag 1976

Conclusa a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972
Approvata dall’Assemblea federale il 26 giugno 19731
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 4 maggio 1976
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1976

(Stato 11 aprile 2024)

Gli Stati partecipi della presente Convenzione,

Decisi di operare per l’attuazione di progressi effettivi sulla via dei disarmo completo, compreso il divieto e la soppressione di tutti i tipi d’armi di distruzione di massa, e convinti che il divieto della messa in punto, della fabbricazione e della giacenza di armi chimiche e batteriologiche (biologiche), come anche la loro distruzione con provvedimenti efficaci contribuiranno all’attuazione del disarmo generale completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale;

Riconoscendo la grande importanza del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici firmato a Ginevra il 17 giugno 19252, come anche l’importanza che detto Protocollo ha avuto e continua a avere attenuando gli orrori della guerra;

Riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli scopi di detto Protocollo e invitando tutti gli Stati a conformarvisi strettamente;

Ricordando che l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato più volte tutti gli atti contrari ai principi e agli scopi dei Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925;

Desiderosi di contribuire ad accrescere la fiducia fra i popoli e a sanare in genere il clima internazionale;

Desiderosi parimente di contribuire al conseguimento degli scopi e all’attuazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite3;

Convinti dell’importanza e dell’urgenza d’escludere dagli arsenali degli Stati, con provvedimenti efficaci, le armi di distruzione di massa pericolose come quelle
implicanti l’impiego di agenti chimici o batteriologici (biologici);

Riconoscendo che un’intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine rappresenta una prima tappa possibile verso l’attuazione di un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietare parimente la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio di armi chimiche, e essendo decisi a proseguire negoziati a tal fine;

Decisi, nell’interesse di tutta l’umanità ad escludere totalmente la possibilità di veder utilizzati come armi agenti batteriologici (biologici) o tossine;

Convinti che la coscienza dell’umanità riproverebbe l’impiego di tali metodi e che nessun sforzo dev’essere risparmiato per sminuire questo rischio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a mai e in nessuna circostanza mettere in punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell’altro né conservare:

  1. agenti microbiologici e altri agenti biologici come anche tossine, qualunque ne sia l’origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici;
  2. armi, equipaggiamento e vettori destinati all’impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati.
Art. II

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di nove mesi dopo l’entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori di cui all’articolo I della Convenzione che si trovassero in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. Nell’esecuzione delle disposizioni del presente articolo si dovranno prendere tutti i provvedimenti precauzionali necessari per proteggere le popolazioni e l’ambiente.

Art. III

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a non trasferire, né direttamente né indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori di cui all’articolo I della Convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un’organizzazione internazionale a fabbricare o a acquistare altrimenti uno qualsiasi di detti agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori.

Art. IV

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a prendere, secondo le procedure previste nella sua costituzione, i provvedimenti necessari per vietare e impedire la messa in punto, la fabbricazione, lo stoccaggio, l’acquisto o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori di cui all’articolo I della Convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo in qualsiasi luogo.

Art. V

Gli Stati partecipi della presente Convenzione s’impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere quanto agli scopi della Convenzione o quanto all’applicazione delle sue disposizioni. La consultazione e la cooperazione previste dal presente articolo potranno parimente essere intraprese per mezzo di procedure internazionali appropriate nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta4.

Art. VI
  1. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione, se accerta che un’altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni convenzionate, può muover querela presso il Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle
    Nazioni Unite. La querela deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e implicare la domanda del suo esame da parte del Consiglio di sicurezza.
  2. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a cooperare a qualsiasi inchiesta che il Consiglio di sicurezza intraprenda conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite5, per effetto d’una querela da lui ricevuta. Il Consiglio di sicurezza comunica agli Stati partecipi della Convenzione i risultati dell’inchiesta.
Art. VII

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a fornire un’assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite6, a ciascuna Parte che ne faccia domanda se il Consiglio di sicurezza decide che quest’ultima è stata esposta a pericolo per effetto di una violazione della Convenzione, ovvero a facilitare
l’assistenza fornita a questa Parte.

Art. VIII

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come restringente o sminuente un impegno qualsiasi assunto da uno Stato in virtù del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 19257.

Art. IX

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione afferma di riconoscere lo scopo di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tal fine, s’impegna a proseguire, in spirito di buona volontà, negoziati per giungere prossimamente a un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietarne la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio nonché a disciplinarne la distruzione, e su appropriati provvedimenti concernenti l’equipaggiamento e i vettori specialmente destinati alla fabbricazione o all’impiego d’agenti chimici a scopi d’armamento.

Art. X
  1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione s’impegnano ad agevolare il
    massimo scambio possibile d’equipaggiamento, di materie e d’informazioni scientifiche e tecniche in rapporto con l’impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a fini pacifici e hanno il diritto di partecipare a questi scambi. Le parti che sono in grado di farlo coopereranno parimente fornendo, individualmente o in
    comune, con altri Stati o organizzazioni internazionali, il proprio concorso all’estensione futura e all’applicazione delle scoperte scientifiche nel settore della batteriologia (biologia), in considerazione della prevenzione delle malattie od altri fini pacifici.
  2. La presente Convenzione sarà applicata in modo da evitare qualsiasi intralcio allo sviluppo economico e tecnico delle Parti o alla cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, compreso lo scambio
    internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, come anche di materiale per la messa in punto, l’impiego o la produzione di agenti batteriologici (biologici) o di tossine a fini pacifici conformemente alle disposizioni della Convenzione.
Art. XI

Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato che li avrà accettati, alla loro
accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi della presente Convenzione e, successivamente, per ciascuna delle altre Parti, al momento in cui queste li avranno accettati.

Art. XII

Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, o prima di questa data se una maggioranza delle Parti lo richieda facendone proposta ai governi depositari, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza degli Stati partecipi della
Convenzione al fine di esaminarne il funzionamento e di accertare se gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della Convenzione, comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via d’attuazione. Per questo esame sarà tenuto conto di tutte le nuove realizzazioni scientifiche e tecniche in rapporto con la Convenzione.

Art. XIII
  1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.
  2. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ha, nell’esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di recedere dalla Convenzione qualora ritenga che
    avvenimenti straordinari connessi col contenuto della medesima abbiano esposto a pericolo gli interessi supremi del paese. Notificherà questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi della Convenzione e al Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. In questa notificazione indicherà gli avvenimenti straordinari considerati come pericolosi per i suoi interessi supremi.
Art. XIV
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non avrà firmato la Convenzione prima dell’entrata in vigore conformemente al
    paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
  2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come governi depositari.
  3. La presente Convenzione entra in vigore allorché ventidue governi, compresi quelli designati come governi depositari, avranno depositato i loro strumenti di ratificazione.
  4. Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.
  5. I governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratificazione o di adesione, della data dell’entrata in vigore della Convenzione, come
    anche di qualsiasi altra comunicazione ricevuta.
  6. La presente Convenzione è registrata dai governi depositari conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite8.
Art. XV

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate della Convenzione saranno inviate dai governi depositari ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il dieci aprile millenovecentosettantadue.(Seguono le firme )

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan26 marzo197526 marzo1975
Albania3 giugno1992 A3 giugno1992
Algeria28 settembre2001 A28 settembre2001
Andorra2 marzo2015 A2 marzo2015
Angola26 luglio201626 luglio2016
Antigua e Barbuda29 gennaio200329 gennaio2003
Arabia Saudita24 maggio197226 marzo1975
Argentina27 novembre197927 novembre1979
Armenia7 giugno1994 A7 giugno1994
Australia5 ottobre19775 ottobre1977
Austria*10 agosto197326 marzo1975
Azerbaigian26 febbraio2004 A26 febbraio2004
Bahamas26 novembre1986 A26 novembre1986
Bahrein28 ottobre1988 A28 ottobre1988
Bangladesh12 marzo1985 A13 marzo1985
Barbados16 febbraio197326 marzo1975
Belarus26 marzo197526 marzo1975
Belgio15 marzo197915 marzo1979
Belize20 ottobre1986 S21 settembre1981
Benin25 aprile197525 aprile1975
Bhutan8 giugno1978 A8 giugno1978
Bolivia30 ottobre197530 ottobre1975
Bosnia e Erzegovina15 agosto1994 S6 marzo1992
Botswana5 febbraio19925 febbraio1992
Brasile27 febbraio197326 marzo1975
Brunei31 gennaio1991 A31 gennaio1991
Bulgaria2 agosto197226 marzo1975
Burkina Faso17 aprile1991 A17 aprile1991
Burundi18 ottobre201118 ottobre2011
Cambogia9 marzo19839 marzo1983
Camerun18 gennaio2013 A18 gennaio2013
Canada18 settembre197226 marzo1975
Capo Verde20 ottobre1977 A20 ottobre1977
Ceca, Repubblica24 marzo1993 S1° gennaio1993
Centrafricana, Repubblica28 settembre201828 settembre2018
Cile22 aprile198022 aprile1980
Cina15 novembre1984 A15 novembre1984
Hong Kong20 giugno199726 marzo1975
Cipro6 novembre197326 marzo1973
Colombia19 dicembre198319 dicembre1983
Congo (Brazzaville)23 ottobre1978 A23 ottobre1978
Congo (Kinshasa)16 settembre197516 settembre1975
Corea (Nord)13 marzo1987 A13 marzo1987
Corea (Sud)25 giugno198725 giugno1987
Costa d’Avorio23 marzo201623 marzo2016
Costa Rica17 dicembre197326 marzo1975
Croazia28 aprile1993 S8 ottobre1991
Cuba21 aprile197621 aprile1976
Danimarca1° marzo197326 marzo1975
Dominica1° agosto2016 S3 novembre1978
Dominicana, Repubblica23 febbraio197326 marzo1975
Ecuador12 marzo197512 marzo1975
El Salvador31 dicembre199131 dicembre1991
Emirati Arabi Uniti19 giugno200819 giugno2008
Estonia7 giugno1993 A7 giugno1993
Eswatini18 giugno1991 A18 giugno1991
Etiopia26 maggio197526 maggio1975
Figi4 settembre197326 marzo1975
Filippine21 maggio197326 marzo1975
Finlandia4 febbraio197426 marzo1975
Francia27 settembre1984 A27 settembre1984
Gabon16 agosto200716 agosto2007
Gambia7 maggio19977 maggio1997
Georgia22 maggio1996 A22 maggio1996
Germania7 aprile19837 aprile1983
Ghana6 giugno19756 giugno1975
Giamaica13 agosto1975 A13 agosto1975
Giappone8 giugno19828 giugno1982
Giordania30 maggio197530 maggio1975
Grecia10 dicembre197510 dicembre1975
Grenada22 ottobre1986 A22 ottobre1986
Guatemala19 settembre197326 marzo1975
Guinea9 novembre2016 A9 novembre2016
Guinea equatoriale16 gennaio1989 A16 gennaio1989
Guinea-Bissau20 agosto1976 A20 agosto1976
Guyana26 marzo201326 marzo2013
Honduras14 marzo197914 marzo1979
India15 luglio197426 marzo1975
Indonesia19 febbraio199219 febbraio1992
Iran22 agosto197326 marzo1975
Iraq19 giugno199119 giugno1991
Irlanda27 ottobre197226 marzo1975
Islanda15 febbraio197326 marzo1975
Italia30 maggio197530 maggio1975
Kazakstan15 giugno2007 A15 giugno2007
Kenya7 gennaio1976 A7 gennaio1976
Kirghizistan15 ottobre2004 A15 ottobre2004
Kuwait18 luglio197226 marzo1975
Laos20 marzo197326 marzo1975
Lesotho6 settembre19776 settembre1977
Lettonia6 febbraio1997 A6 febbraio1997
Libano26 marzo197526 marzo1975
Liberia4 novembre20164 novembre2016
Libia19 gennaio1982 A19 gennaio1982
Liechtenstein30 maggio1991 A30 maggio1991
Lituania10 febbraio1998 A10 febbraio1998
Lussemburgo23 marzo197623 marzo1976
Macedonia del Nord26 dicembre1996 S17 settembre1991
Madagascar7 marzo20087 marzo2008
Malawi2 aprile20132 aprile2013
Malaysia6 settembre19916 settembre1991
Maldive1° luglio1993 A1° luglio1993
Mali25 novembre200225 novembre2002
Malta7 aprile19757 aprile1975
Marocco21 marzo200221 marzo2002
Marshall, Isole15 novembre2012 A15 novembre2012
Mauritania28 gennaio2015 A28 gennaio2015
Maurizio7 agosto197226 marzo1975
Messico8 aprile197426 marzo1975
Moldova28 gennaio2005 A28 gennaio2005
Monaco30 aprile1999 A30 aprile1999
Mongolia5 settembre197226 marzo1975
Montenegro9 gennaio2007 S3 giugno2006
Mozambico29 marzo2011 A29 marzo2011
Myanmar1° dicembre20141° dicembre2014
Namibia25 febbraio2022 A25 febbraio2022
Nauru5 marzo2013 A5 marzo2013
Nepal4 novembre20164 novembre2016
Nicaragua7 agosto19757 agosto1975
Niger23 giugno197226 marzo1975
Nigeria3 luglio197326 marzo1975
Niue14 giugno2018 A14 giugno2018
Norvegia1° agosto197326 marzo1975
Nuova Zelanda13 dicembre197226 marzo1975
Cook, Isole4 dicembre2008 A4 dicembre2008
Oman31 marzo1992 A31 marzo1992
Paesi Bassi22 giugno198122 giugno1981
Aruba1° gennaio198622 giugno1981
Curaçao22 giugno198122 giugno1981
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
22 giugno198122 giugno1981
Sint Maarten22 giugno198122 giugno1981
Pakistan25 settembre197426 marzo1975
Palau20 febbraio2003 A20 febbraio2003
Palestina9 gennaio2018 A9 gennaio2018
Panama20 marzo197426 marzo1975
Papua Nuova Guinea27 ottobre1980 A27 ottobre1980
Paraguay9 giugno1976 A9 giugno1976
Perù5 giugno19855 giugno1985
Polonia25 gennaio197326 marzo1975
Portogallo15 maggio197515 maggio1975
Qatar17 aprile197517 aprile1975
Regno Unito26 marzo197526 marzo1975
Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito
26 marzo1975 A26 marzo1975
Romania25 luglio197926 luglio1979
Ruanda20 maggio197520 maggio1975
Russia26 marzo197526 marzo1975
Saint Kitts e Nevis2 aprile1991 A2 aprile1991
Saint Lucia26 novembre1986 S22 febbraio1979
Saint Vincent e Grenadine13 maggio1999 S27 ottobre1979
Salomone, Isole17 giugno1981 S7 luglio1978
Samoa21 settembre2017 A21 settembre2017
San Marino11 marzo197526 marzo1975
Santa Sede7 gennaio2002 A7 gennaio2002
São Tomé e Príncipe24 agosto1979 A24 agosto1979
Seicelle11 ottobre1979 A11 ottobre1979
Senegal26 marzo197526 marzo1975
Serbia25 ottobre197326 marzo1975
Sierra Leone29 giugno197629 giugno1976
Singapore2 dicembre19752 dicembre1975
Slovacchia17 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia7 aprile1992 S25 giugno1991
Spagna20 giugno197920 giugno1979
Sri Lanka18 novembre198618 novembre1986
Stati Uniti26 marzo197526 marzo1975
Sudafrica3 novembre19753 novembre1975
Sudan17 ottobre2003 A17 ottobre2003
Sudan del Sud15 febbraio2023 A15 febbraio2023
Suriname6 gennaio1993 A6 gennaio1993
Svezia5 febbraio19765 febbraio1976
Svizzera*4 maggio19764 maggio1976
Tagikistan27 giugno200527 giugno2005
Taipei cinese (Taiwan)9 febbraio197326 marzo1975
Tanzania14 agosto201914 agosto2019
Thailandia28 maggio197528 maggio1975
Timor-Leste5 maggio2003 A5 maggio2003
Togo10 novembre197610 novembre1976
Tonga28 settembre1976 A28 settembre1976
Trinidad e Tobago19 luglio2007 A19 luglio2007
Tunisia18 maggio197326 marzo1975
Turchia25 ottobre197426 marzo1975
Turkmenistan11 gennaio1996 A11 gennaio1996
Ucraina26 marzo197526 marzo1975
Uganda12 maggio1992 A12 maggio1992
Ungheria27 dicembre197226 marzo1975
Uruguay6 aprile1981 A6 aprile1981
Uzbekistan2 gennaio1996 A2 gennaio1996
Vanuatu6 settembre2016 S30 luglio1980
Venezuela18 ottobre197818 ottobre1978
Vietnam20 giugno1980 A20 giugno1980
Yemen1° giugno19791° giugno1979
Zambia15 gennaio2008 A15 gennaio2008
Zimbabwe5 novembre1990 A5 novembre1990
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet del Governo degli Stati Uniti:www.state.gov> Policy Issues > Treaties and International Agreements > Offices of Treaty Affairs > Agreement Texts, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Svizzera

1. Siccome la convenzione s’applica parimenti alle armi, all’equipaggiamento o ai vettori destinati all’impiego di agenti biologici o di tossine, la delimitazione del suo campo d’applicazione può creare difficoltà, considerata la mancanza d’armi, d’equipaggiamento o di vettori tipici per tale impiego. La Svizzera si riserva quindi di decidere essa stessa quali mezzi ausiliari cadono sotto detta definizione.

2. In ragione degli obblighi derivanti dal suo statuto di Stato permanentemente neutro, la Svizzera è tenuta di formulare la riserva di portata generale che la sua collaborazione nel quadro di detta convenzione non può andare oltre quanto le è imposto dal suo stesso statuto. Tale riserva concerne specialmente l’articolo VII della convenzione nonché qualsiasi clausola analoga che potrebbe sostituire o completare detta disposizione nella convenzione (o in un altro accordo).

Footnotes

  1. RU 1976 1439; FF 1973 I 285 RU 1976 1429

  2. RS 0.515.105

  3. RS 0.120

  4. RS 0.120

  5. RS 0.120

  6. RS 0.120

  7. RS 0.515.105

  8. RS 0.120

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