Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile

0.515.06Multilateral International Treaty5 ago 1988

Conclusa a Nuova York il 10 dicembre 1976

Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 19881

Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 5 agosto 1988

Entrata in vigore per la Svizzera il 5 agosto 1988

(Stato 15  maggio 2020)

Gli Stati parti della presente Convenzione,

guidati dall’interesse del rafforzamento della pace e desiderosi di contribuire ad arrestare la corsa agli armamenti, a realizzare un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace, nonché a preservare l’umanità dal pericolo di veder utilizzati nuovi metodi di guerra;

risoluti a proseguire negoziati al fine di realizzare degli effettivi progressi verso nuove misure nel campo del disarmo;

riconoscendo che il progresso della scienza e della tecnica può aprire delle nuove possibilità per quanto riguarda la modificazione dell’ambiente;

ricordando la dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972;

consci del fatto che l’utilizzazione delle tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici potrebbe migliorare i rapporti fra l’uomo e la natura e contribuire a proteggere ed a migliorare l’ambiente per il bene delle generazioni presenti e future;

riconoscendo, tuttavia, che l’utilizzazione di tali tecniche a fini militari o ad ogni altro scopo ostile potrebbe avere degli effetti estremamente pregiudizievoli per il benessere dell’uomo;

desiderosi di vietare efficacemente l’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, al fine di eliminare i pericoli che tale utilizzazione presenta per l’umanità ed affermando la loro volontà di operare per la realizzazione di tale obiettivo;

desiderosi inoltre di contribuire al rafforzamento della fiducia tra le nazioni e ad un nuovo miglioramento della situazione internazionale, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite2,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I
  1. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non utilizzare a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, tecniche di modifica dell’ambiente che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi, in quanto mezzi che causano distruzioni, danni, pregiudizi ad ogni altro Stato parte.
  2. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non aiutare, incoraggiare od incitare alcuno Stato o gruppo di Stati od organizzazione internazionale a svolgere attività contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Art. II

Ai fini dell’articolo I, l’espressione «tecniche di modifica dell’ambiente» indica ogni tecnica che abbia per oggetto la modifica – grazie ad una deliberata manipolazione di processi naturali – della dinamica, della composizione, o della struttura della Terra ivi compresi i propri complessi biotici, la propria litosfera, idrosfera ed atmosfera o lo spazio extra atmosferico.

Art. III
  1. Le disposizioni della presente Convenzione non vietano l’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici e non pregiudicano i principi generalmente riconosciuti e le norme applicabili del diritto internazionale relativi ad una tale utilizzazione.
  2. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare uno scambio, il più completo possibile, di informazioni scientifiche e tecniche sull’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Gli Stati parti che sono in grado di farlo dovranno contribuire, a titolo individuale od unitamente ad altri Stati od organizzazioni internazionali, ad una cooperazione internazionale economica e scientifica al fine della protezione, del miglioramento e dell’utilizzazione pacifica dell’ambiente, tenuto debito conto delle necessità delle regioni del mondo in via di sviluppo.
Art. IV

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare tutte le misure che riterrà opportune conformemente alle proprie procedure costituzionali per vietare e prevenire ogni attività in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione in tutti i luoghi che si trovino sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo.

Art. V
  1. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi reciprocamente ed a collaborare fra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere relativamente agli obiettivi della presente Convenzione od all’applicazione delle sue disposizioni. Le attività di consultazione e di collaborazione previste dal presente articolo possono inoltre essere intraprese grazie ad adeguate procedure internazionali nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed in conformità della sua Carta. Tali procedure internazionali possono comprendere i servizi di organizzazioni internazionali appropriate, nonché quelli di un comitato consultivo di esperti, come previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.
  2. Ai fini enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo, il Depositario, nel mese che seguirà la ricezione di una domanda proveniente da uno Stato parte, convocherà un comitato consultivo di esperti. Ogni Stato parte può designare un esperto in seno a detto comitato, le cui funzioni ed il cui regolamento interno sono enunciati nell’allegato che costituisce parte integrante della Convenzione. Il comitato consultivo comunicherà al Depositario un riassunto delle proprie constatazioni di fatto ove figureranno tutti i giudizi ed informazioni presentati al comitato nel corso delle sue deliberazioni. Il Depositario distribuirà il riassunto a tutti gli Stati parti.
  3. Ogni Stato parte della presente Convenzione che abbia motivi di ritenere che un altro Stato parte agisca in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione può presentare un reclamo presso il Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale reclamo deve essere accompagnato da tutte le informazioni pertinenti nonché da tutti gli elementi di prova possibili a conferma della sua validità.
  4. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che il Consiglio di sicurezza potrebbe intraprendere, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, sulla base del reclamo ricevuto dal Consiglio. Quest’ultimo comunica i risultati dell’inchiesta agli Stati parti.
  5. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a venire in aiuto o a fornire il proprio appoggio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Stato parte che ne faccia richiesta se il Consiglio di sicurezza decide che la detta parte ha subìto un danno o rischia di subirlo in conseguenza di una violazione della Convenzione.
Art. VI
  1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può proporre degli emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto al Depositario che lo comunicherà senza indugio a tutti gli Stati parti.
  2. Un emendamento entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti della presente Convenzione che l’avranno accettato, a partire dal deposito, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione da parte di una maggioranza degli Stati parti. In seguito, esso entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.
Art. VII

La presente Convenzione ha una durata illimitata.

Art. VIII
  1. Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati parti della Convenzione, a Ginevra (Svizzera). Tale Conferenza esaminerà il funzionamento della Convenzione al fine di assicurarsi che i suoi obiettivi e le sue disposizioni sono in via di realizzazione; essa esaminerà in particolare l’efficacia delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 1 per eliminare i pericoli di un’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile.
  2. In seguito, ad intervalli non inferiori a cinque anni una maggioranza degli Stati parti della presente Convenzione potrà, sottoponendo al Depositario una proposta a tale scopo, ottenere la convocazione di una Conferenza che abbia gli stessi obiettivi.
  3. Ove non sia stata convocata alcuna conferenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo nei dieci anni successivi al termine di una precedente conferenza, il Depositario chiederà il parere di tutti gli Stati parti della presente Convenzione in merito alla convocazione di una tale conferenza. Ove un terzo degli Stati parti o dieci di essi, con prevalenza del numero minore tra i due, risponda affermativamente, il Depositario adotterà immediatamente delle misure per indire la conferenza.
Art. IX
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
  2. La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  3. La presente Convenzione entrerà in vigore successivamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte di venti Governi, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
  4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione quest’ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.
  5. Il Depositario informerà senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o che vi avranno aderito, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, di tutti gli emendamenti ad essa relativi nonché della ricezione di ogni altra comunicazione.
  6. La presente Convenzione sarà registrata dal Depositario conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. X

La presente Convenzione i cui testi francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie debitamente certificate conformi ai Governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Ginevra il diciotto maggio millenovecentosettantasette.

(Seguono le firme)

Comitato consultivo di esperti

1.  Il comitato consultivo di esperti si assumerà il compito di compiere le constatazioni di fatto appropriate e di fornire dei pareri tecnici concernenti ogni problema che venga sollevato, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo V della presente Convenzione, dallo Stato parte che richiede la convocazione del comitato.2.  I lavori del comitato consultivo di esperti saranno organizzati in modo da permettergli di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 del presente allegato. Il comitato prenderà le decisioni su questioni procedurali relative all’organizzazione dei suoi lavori se possibile all’unanimità, ma, in caso contrario, alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti. Non si procederà a votazioni su questioni di merito.3.  Il Depositario o il suo rappresentante eserciterà le funzioni di Presidente del comitato.4.  Ogni esperto può essere assistito al momento delle sedute da uno o più consulenti.5.  Ogni esperto avrà il diritto, per il tramite del presidente, di chiedere agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali le informazioni e l’assistenza che riterrà auspicabili per permettere al comitato di svolgere il proprio compito.

Accordi interpretativi

Ad articolo I

Il Comitato ha convenuto che, ai fini della presente Convenzione, i termini «diffusi», «durevoli» e «gravi» s’interpretano come segue:

  1. per «diffusi» s’intendono gli effetti che interessano una superficie di più centinaia di chilometri quadrati;
  2. per «durevoli» s’intendono gli effetti che permangono parecchi mesi, ovvero circa una stagione;
  3. per «gravi» s’intendono gli effetti che provocano una perturbazione o un danno serio o ingente per la vita umana, le risorse naturali ed economiche, o altri beni.

S’intende altresì che l’interpretazione di cui sopra riguarda esclusivamente la presente Convenzione e non intende pregiudicare in alcun modo l’interpretazione di detti termini o di termini analoghi qualora essi siano usati nell’ambito di un qualsivoglia altro accordo internazionale.

Ad articolo II

Il Comitato ha convenuto che gli esempi qui di seguito riportati sono esempi di fenomeni che potrebbero essere provocati dall’uso di tecniche di modifica dell’ambiente quali definite dall’articolo II della Convenzione: terremoti; tsunami; sconvolgimenti dell’equilibrio ecologico di una regione; alterazione delle condizioni atmosferiche (nubi, precipitazioni, cicloni di diversi tipi, tornadi); alterazione delle condizioni climatiche, delle correnti oceaniche, dello strato ozonico o della ionosfera.

S’intende altresì che tutti i fenomeni qui di seguito elencati, quando siano provocati mediante l’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, sono ritenuti o possono essere ragionevolmente ritenuti suscettibili di avere come risultato probabile danni, distruzioni o pregiudizi diffusi, durevoli o gravi. Sarebbe dunque vietato l’uso, a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, di tecniche di modifica dell’ambiente, quali definite dall’articolo II, volte a provocare detti fenomeni in quanto mezzi per causare danni, distruzioni o pregiudizi a un altro Stato parte.

Si conviene, inoltre, che l’elenco di esempi riportati qui sopra non è esaustivo. Se del caso, si potrebbero aggiungere altri fenomeni provocati dall’uso di tecniche di modifica dell’ambiente quali definite dall’articolo II. Il fatto che tali fenomeni non figurano nell’elenco non significa affatto che l’impegno assunto giusta l’articolo 1 non è applicabile a detti fenomeni, sempreché questi ultimi corrispondano ai criteri enunciati nel presente articolo.

Ad articolo III

Il Comitato ha convenuto che la presente Convenzione non si occupa di stabilire se un dato uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici sia o no conforme ai principi generalmente riconosciuti e alle norme applicabili del diritto internazionale.

Ad articolo VIII

Il Comitato ha convenuto che, in occasione di una conferenza delle parti tenuta conformemente all’articolo VIII, si possono esaminare anche proposte volte ad emendare la Convenzione. S’intende altresì che, se possibile, ogni proposta d’emendamento siffatta dovrà essere sottoposta al Depositario almeno 90 giorni prima dell’inizio della conferenza.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan22 ottobre1985 A22 ottobre1985
Algeria19 dicembre1991 A19 dicembre1991
Antigua e Barbuda25 ottobre1988 S1° novembre1981
Argentina*20 marzo1987 A20 marzo1987
Armenia15 maggio2002 A15 maggio2002
Australia7 settembre19847 settembre1984
Austria*17 gennaio1990 A17 gennaio1990
Bangladesh3 ottobre1979 A3 ottobre1979
Belarus7 giugno19785 ottobre1978
Belgio12 luglio198212 luglio1982
Benin30 giugno198630 giugno1986
Brasile12 ottobre198412 ottobre1984
Bulgaria31 maggio19785 ottobre1978
Camerun18 aprile2011 A18 aprile2011
Canada11 giugno198111 giugno1981
Capo Verde3 ottobre1979 A3 ottobre1979
Ceca, Repubblica22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Cile26 aprile1994 A26 aprile1994
Cina8 giugno2005 A8 giugno2005
Hong Kong8 giugno2005 A8 giugno2005
Macao8 giugno2005 A8 giugno2005
Cipro12 aprile19785 ottobre1978
Corea (Nord)8 novembre1984 A8 novembre1984
Corea (Sud)*2 dicembre1986 A2 dicembre1986
Costa Rica7 febbraio1996 A7 febbraio1996
Cuba10 aprile19785 ottobre1978
Danimarca19 aprile19785 ottobre1978
Dominica9 novembre1992 S3 novembre1978
Egitto1° aprile1982 A1° aprile1982
Estonia14 aprile2011 A14 aprile2011
Finlandia12 maggio19785 ottobre1978
Germania24 maggio198324 maggio1983
Ghana22 giugno19785 ottobre1978
Giappone9 giugno1982 A9 giugno1982
Grecia23 agosto1983 A23 agosto1983
Guatemala*21 marzo1988 A21 marzo1988
Honduras16 agosto2010 A16 agosto2010
India15 dicembre197815 dicembre1978
Irlanda16 dicembre198216 dicembre1982
Italia27 novembre198127 novembre1981
Kazakstan25 aprile2005 A25 aprile2005
Kirghizistan15 giugno2015 A15 giugno2015
Kuwait*2 gennaio1980 A2 gennaio1980
Laos5 ottobre19785 ottobre1978
Lituania16 aprile2002 A16 aprile2002
Malawi5 ottobre1978 A5 ottobre1978
Maurizio9 dicembre1992 A9 dicembre1992
Mongolia19 maggio19785 ottobre1978
Nicaragua6 settembre20076 settembre2007
Niger17 febbraio1993 A17 febbraio1993
Norvegia15 febbraio197915 febbraio1979
Nuova Zelanda*7 settembre1984 A7 settembre1984
Isole Cook7 settembre1984 A7 settembre1984
Niue7 settembre1984 A7 settembre1984
Paesi Bassi* a
Aruba15 aprile198315 aprile1983
Curaçao15 aprile198315 aprile1983
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)15 aprile198315 aprile1983
Sint Maarten15 aprile198315 aprile1983
Pakistan27 febbraio1986 A27 febbraio1986
Panama13 maggio2003 A13 maggio2003
Papua Nuova Guinea28 ottobre1980 A28 ottobre1980
Polonia8 giugno19785 ottobre1978
Regno Unito16 maggio19785 ottobre1978
Akrotiri e Dhekelia16 maggio1978 A5 ottobre1978
Anguilla16 maggio1978 A5 ottobre1978
San Cristoforo e Nevis (Saint- Kitts e Nevis)16 maggio1978 A5 ottobre1978
Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito
16 maggio1978 A5 ottobre1978
Romania6 maggio19836 maggio1983
Russia30 maggio19785 ottobre1978
Saint Vincent e Grenadine27 aprile1999 S27 ottobre1979
Salomone, Isole19 giugno1981 S7 luglio1978
Santa Lucia27 maggio1993 S22 febbraio1979
São Tomé e Príncipe5 ottobre1979 A5 ottobre1979
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia20 aprile2005 A20 aprile2005
Spagna19 luglio19785 ottobre1978
Sri Lanka25 aprile19785 ottobre1978
Palestina29 dicembre2017 A29 dicembre2017
Stati Uniti d’America*17 gennaio198017 gennaio1980
Svezia27 aprile1984 A27 aprile1984
Svizzera*5 agosto1988 A5 agosto1988
Tagikistan12 ottobre1999 A12 ottobre1999
Tunisia11 maggio19785 ottobre1978
Ucraina13 giugno19785 ottobre1978
Ungheria19 aprile19785 ottobre1978
Uruguay16 settembre1993 A16 settembre1993
Uzbekistan26 maggio1993 A26 maggio1993
Vietnam26 agosto1980 A26 agosto1980
Yemen12 giugno1979 A12 giugno1979
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Al Regno in Europa.
Svizzera A motivo degli obblighi derivanti dal suo statuto di neutralità perpetua, la Svizzera è costretta a formulare una riserva generale precisando che la sua cooperazione nel quadro della presente Convenzione non può andare oltre i limiti stabiliti dal detto statuto. Tale riserva si riferisce in particolare all’articolo V paragrafo 5 della Convenzione come anche a tutte le clausole analoghe che potrebbero sostituire o completare questa disposizione nella Convenzione (o in un altro accordo).

Footnotes

  1. RU 1988 1888; FF 1987 III 685 RU 1988 1887

  2. RS 0.120