Trattato che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo

0.515.04Multilateral International Treaty4 mag 1976

Concluso a Londra, Mosca e Washington l’11 febbraio 1971
Approvato dall’Assemblea federale il 26 giugno 19732
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 4 maggio 1976
Entrato in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1976

(Stato 26  settembre 2016)

Gli Stati partecipi del presente Trattato,

Riconoscendo l’interesse comune dell’umanità ai progressi dell’esplorazione e dell’utilizzazione del fondo marino e oceanico a fini pacifici,

Considerando che la prevenzione della corsa agli armamenti nucleari sul fondo marino e oceanico serve alla causa del mantenimento della pace mondiale, attenua le tensioni internazionali e consolida le relazioni d’amicizia fra gli Stati,

Convinti che il presente Trattato segna una tappa che aiuterà ad escludere dalla corsa agli armamenti il fondo dei mari e degli oceani come anche il loro sottosuolo,

Convinti che il presente Trattato segna una tappa verso un trattato di disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale e risoluti a continuare i pertinenti negoziati,

Convinti che il presente Trattato servirà agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite3compatibilmente con i principi del diritto internazionale e senza pregiudicare le libertà dell’alto mare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I
  1. Gli Stati partecipi del presente Trattato s’impegnano a non installare o collocare sul fondo dei mari e degli oceani o nel loro sottosuolo, oltre il limite esterno della zona del fondo dei mari definita nell’articolo II, nessuna arma nucleare o altro tipo d’arma di distruzione di massa, né alcuna costruzione, installazione di lancio o altra installazione esplicitamente concepita per lo stoccaggio, la sperimentazione o l’uso di tali armi.
  2. Gli impegni enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo s’applicano parimente alla zona del fondo dei mari menzionata nel detto paragrafo; se si tratta soltanto dell’interno di detta zona, essi non s’applicano né allo Stato rivierasco né al fondo marino sotto le acque territoriali.
  3. Gli Stati partecipi del presente Trattato s’impegnano a non aiutare, incoraggiare o incitare alcuno Stato a compiere le attività menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo né a partecipare altrimenti a simili atti.
Art. II

Ai fini del presente Trattato il limite esterno della zona del fondo marino di cui all’articolo I coinciderà con il limite esterno della zona di dodici miglia menzionata nella seconda parte della Convenzione concernente il mare territoriale e la zona attigua, firmata a Ginevra il 29 aprile 19584, e sarà misurata conformemente alle disposizioni della prima parte, sezione II, di detta Convenzione e conformemente al diritto internazionale.

Art. III
  1. Al fine di promuovere gli scopi del presente Trattato e di garantire l’osservanza delle sue disposizioni, ciascuna Parte ha il diritto di verificare, osservandole, le attività degli altri Stati partecipi del Trattato sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo al di là della zona di cui all’articolo I, a condizione che questa osservazione non intralci quelle attività.
  2. Se, per effetto di questa osservazione, sussistono dubbi ragionevoli quanto all’esecuzione degli obblighi assunti in virtù del Trattato, lo Stato partecipe in dubbio e lo Stato partecipe responsabile delle attività dubbiose si consulteranno al fine di eliminare i dubbi. Se lo Stato partecipe persiste nei suoi dubbi, ne informerà gli altri Stati partecipi e le Parti in causa collaboreranno ai fini di qualsiasi altra procedura di verificazione, eventualmente convenuta, compresa l’ispezione appropriata degli oggetti, delle costruzioni, delle istallazioni o di altre sistemazioni di cui si possa ragionevolmente presumere che presentino il carattere descritto all’articolo I. Le Parti situate nella regione di queste attività, compreso qualsiasi altro Stato rivierasco, o qualsiasi altra Parte che ne farà richiesta, avranno il diritto di partecipare a questa consultazione e a questa cooperazione. Ultimate le altre procedure di verifica, la Parte che le avrà avviate invierà alle altre parti un rapporto appropriato.
  3. Se lo Stato responsabile delle attività suscitanti dubbi ragionevoli non può essere identificato con l’osservazione dell’oggetto, della costruzione, dell’istallazione o di un’altra sistemazione, lo Stato partecipe in dubbio ne informerà le Parti che si trovano nella regione di dette attività e qualsiasi altro Stato partecipe e procederà ad inchieste appropriate presso di essi. Se queste inchieste accertano che uno Stato partecipe è responsabile di tali attività, questi deve consultarsi e collaborare con le altre Parti come previsto nel paragrafo 2 del presente articolo. Se l’identità dello Stato responsabile non può essere determinata con queste inchieste, lo Stato partecipe inquirente potrà intraprendere altre procedure di verificazione, l’ispezione compresa, e solleciterà la cooperazione delle Parti della regione, compreso ciascuno Stato rivierasco, o di qualsiasi altra Parte che intendesse collaborare.
  4. Se la consultazione e la collaborazione previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non consentono di rimuovere i dubbi circa le attività suddette e se l’esecuzione degli obblighi assunti in virtù del presente Trattato è seriamente messa in questione, uno Stato partecipe può, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, adire il Consiglio di sicurezza il quale può prendere provvedimenti conformemente alla Carta.
  5. Ciascuno Stato partecipe può procedere alla verificazione prevista nel presente articolo, sia mediante mezzi propri sia con l’assistenza completa o parziale di qualsiasi altra Parte, sia mediante procedure internazionali appropriate nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta.
  6. Le attività di verificazione previste nel presente Trattato devono essere esercitate senza intralciare le attività degli altri Stati partecipi e tenendo debitamente conto dei diritti riconosciuti conformemente al diritto internazionale, comprese le libertà dell’alto mare e i diritti degli Stati rivieraschi in quanto all’esplorazione e allo sfruttamento del loro zoccolo continentale.
Art. IV

Nessuna disposizione del presente Trattato sarà interpretata come sostegno o pregiudizio della posizione di uno Stato partecipe rispetto alle convenzioni internazionali vigenti, compresa quella del 19585concernente il mare territoriale e la zona attigua, o rispetto ai diritti e pretese di detto Stato o al riconoscimento o al non riconoscimento dei diritti e delle pretese di qualsiasi altro Stato per quanto concerne le acque situate al largo delle sue coste, compresi fra l’altro i mari territoriali e le zone attigue, o per quanto concerne il fondo dei mari e degli oceani, compresi gli zoccoli continentali.

Art. V

Le Parti s’impegnano a proseguire in buona fede i negoziati circa nuovi provvedimenti di disarmo al fine di prevenire una corsa agli armamenti sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo.

Art. VI

Ciascuna Parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato partecipe che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi del Trattato e, successivamente, per ciascuno degli altri Stati partecipi, alla data cui questo Stato li avrà accettati.

Art. VII

Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza delle Parti al fine d’esaminare il funzionamento del Trattato ed assicurarsi che gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni del Trattato sono debitamente osservati. In occasione di questa revisione, si terrà conto di tutti i pertinenti progressi tecnologici. La conferenza di revisione determinerà, in conformità delle opinioni della maggioranza delle Parti presenti, se e quando occorrerà tenere un’altra conferenza di revisione.

Art. VIII

Ciascuno Stato partecipe del presente Trattato, nell’esercizio della sua sovranità nazionale, ha il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi con il contenuto del Trattato abbiano compromesso gli interessi supremi del suo Paese. Deve notificare questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi del Trattato come anche al Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. Detta notificazione deve contenere un esposto degli avvenimenti straordinari che lo Stato di cui si tratta considera lesivi dei suoi interessi supremi.

Art. IX

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano in alcun modo gli obblighi assunti dalle Parti in virtù di strumenti internazionali istituenti zone esenti d’armi nucleari.

Art. X
  1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non lo avrà firmato prima dell’entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
  2. Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli d’adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come governi depositari.
  3. Il presente Trattato entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratificazione da parte di ventidue governi, compresi quelli depositari.
  4. Rispetto agli Stati i cui strumenti di ratificazione e d’adesione saranno depositati dopo la sua entrata in vigore, il presente Trattato entra in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.
  5. I governi depositari informeranno rapidamente i governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione e d’adesione, della data dell’entrata in vigore del Trattato come anche di tutti gli altri avvisi ricevuti.
  6. Il presente Trattato è registrato dai governi depositari conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. XI

Il presente Trattato, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dei governi depositari. Copie certificate conformi del presente Trattato saranno inviate dai governi depositari ai governi degli Stati che avranno firmato il Trattato o che vi avranno aderito.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, l’undici febbraio millenovecentosettantuno.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan22 aprile197118 maggio1972
Antigua e Barbuda16 novembre1988 S1° novembre1981
Arabia Saudita23 giugno197223 giugno1972
Argentina*21 marzo198321 marzo1983
Australia**23 gennaio197323 gennaio1973
Austria10 agosto197210 agosto1972
Bahamas7 giugno1989 A7 giugno1989
Belarus14 settembre197118 maggio1972
Belgio20 novembre197220 novembre1972
Benin19 giugno198619 giugno1986
Bosnia e Erzegovina15 agosto1994 S6 marzo1992
Botswana10 novembre197210 novembre1972
Brasile*10 maggio198810 maggio1988
Bulgaria16 aprile197118 maggio1972
Canada*17 maggio197218 maggio1972
Capo Verde24 ottobre1979 A24 ottobre1979
Ceca, Repubblica24 marzo1993 S1° gennaio1993
Cina*28 febbraio1991 A28 febbraio1991
Cipro17 novembre197118 maggio1972
Congo (Brazzaville)23 ottobre1978 A23 ottobre1978
Corea (Sud)25 giugno198725 giugno1987
Côte d'Ivoire14 gennaio1972 A18 maggio1972
Croazia12 giugno1993 S8 ottobre1991
Danimarca15 giugno197118 maggio1972
Dominicana, Repubblica11 febbraio197218 maggio1972
Etiopia12 luglio197712 luglio1977
Filippine5 novembre1993 A5 novembre1993
Finlandia8 giugno197118 maggio1972
Germania* **18 novembre197518 novembre1975
Ghana9 agosto19729 agosto1972
Giamaica30 luglio198630 luglio1986
Giappone21 giugno197118 maggio1972
Giordania17 agosto197118 maggio1972
Grecia28 maggio198528 maggio1985
Guatemala1° aprile19961° aprile1996
Guinea-Bissau20 agosto1976 A20 agosto1976
India*20 luglio1973 A20 luglio1973
Iran26 agosto197118 maggio1972
Iraq13 settembre197213 settembre1972
Irlanda19 agosto197118 maggio1972
Islanda30 maggio197230 maggio1972
Italia*3 settembre19743 settembre1974
Laos19 ottobre197118 maggio1972
Lesotho3 aprile19733 aprile1973
Lettonia24 giugno1992 A24 giugno1992
Libia6 luglio1990 A6 luglio1990
Liechtenstein30 maggio1991 A30 maggio1991
Lussemburgo11 novembre198211 novembre1982
Malaysia21 giugno197221 giugno1972
Malta4 maggio197118 maggio1972
Marocco26 luglio197118 maggio1972
Maurizio23 aprile197118 maggio1972
Messico*23 marzo1984 A23 marzo1984
Mongolia8 ottobre197118 maggio1972
Montenegro9 gennaio2007 S3 giugno2006
Nepal6 luglio197118 maggio1972
Nicaragua7 febbraio19737 febbraio1973
Niger9 agosto197118 maggio1972
Norvegia28 giugno197118 maggio1972
Nuova Zelanda24 febbraio197218 maggio1972
Paesi Bassi14 gennaio197614 gennaio1976
Aruba14 gennaio197614 gennaio1976
Curaçao14 gennaio197614 gennaio1976
Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)
14 gennaio197614 gennaio1976
Sint Maarten14 gennaio197614 gennaio1976
Panama20 marzo197420 marzo1974
Polonia15 novembre197118 maggio1972
Portogallo24 giugno1975 A24 giugno1975
Qatar12 novembre1974 A12 novembre1974
Regno Unito18 maggio197218 maggio1972
Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito
18 maggio1972 A18 maggio1972
Rep. Centrafricana9 luglio19819 luglio1981
Romania10 luglio197210 luglio1972
Ruanda20 maggio197520 maggio1975
Russia18 maggio197218 maggio1972
Saint Vincent e Grenadine13 maggio1999 S27 ottobre1979
Salomone, Isole17 giugno1981 S7 luglio1978
São Tomé e Príncipe24 agosto1979 A24 agosto1979
Seicelle12 marzo1985 A12 marzo1985
Serbia25 ottobre197325 ottobre1973
Singapore10 settembre197610 settembre1976
Slovacchia17 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia7 aprile1992 S25 giugno1991
Spagna15 luglio1987 A15 luglio1987
Stati Uniti**18 maggio197218 maggio1972
Sudafrica14 novembre197314 novembre1973
Svezia28 aprile197218 maggio1972
Svizzera4 maggio19764 maggio1976
Swaziland9 agosto197118 maggio1972
Togo28 giugno197118 maggio1972
Tunisia22 ottobre197118 maggio1972
Turchia19 ottobre197219 ottobre1972
Ucraina3 settembre197118 maggio1972
Ungheria13 agosto197118 maggio1972
Vietnam20 giugno1980 A20 giugno1980
Yemen1° giugno19791° giugno1979
Zambia9 ottobre1972 A9 ottobre1972
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. RU 1976 1429

  3. RS 0.120

  4. RS 0.747.305.11

  5. RS 0.747.305.11

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