Trattato di non proliferazione nucleare

0.515.03Multilateral International Treaty9 mar 1977

Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968

Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19761

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 marzo 1977

Entrato in vigore per la Svizzera il 9 marzo 1977

(Stato 15  marzo 2018)

Gli Stati firmatari di questo Trattato, d’ora in poi chiamati «Parti» del Trattato,

considerando la catastrofe che investirebbe tutta l’umanità nel caso di un conflitto nucleare e la conseguente necessità di compiere ogni sforzo per stornarne il pericolo e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli;

ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari accrescerebbe seriamente il pericolo di conflitto nucleare;

attenendosi alle risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che auspicano la conclusione di un accordo per prevenire l’ulteriore disseminazione delle armi nucleari;

impegnandosi a collaborare nel facilitare l’applicazione delle garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica nel campo dell’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici;

esprimendo il loro appoggio alla ricerca, allo sviluppo e agli altri sforzi per promuovere l’applicazione, nel quadro del sistema di garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, del principio di un efficace controllo del flusso delle materie prime e dei materiali fissili speciali mediante l’impiego di strumenti e di altre tecniche in determinati punti strategici;

affermando il principio secondo cui i benefici dell’applicazione pacifica della tecnologia nucleare, compresi i derivati di ogni genere, che le Potenze nucleari possono ricavare dallo sviluppo di congegni nucleari esplosivi, devono essere resi accessibili per scopi pacifici a tutte le Parti, siano esse o meno militarmente nucleari;

convinti che, nell’applicare questo principio, tutte le Parti hanno il diritto di partecipare allo scambio quanto possibile ampio di informazioni scientifiche e di contribuire, sia unilateralmente sia in cooperazione con altri Stati, all’ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare;

dichiarando la loro intenzione di porre termine, il più presto possibile, alla corsa agli armamenti nucleari e di prendere misure efficaci sulla via del disarmo nucleare;

sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati nel perseguimento di questo obiettivo;

ricordando che le Parti del Trattato del 19632sull’interdizione degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello spazio e sott’acqua, hanno espresso, nel preambolo di detto atto, la loro decisione di cercare d’assicurare l’arresto definitivo di tutte le esplosioni sperimentali delle armi nucleari nonché di continuare i negoziati a questo fine;

desiderando promuovere la distensione internazionale ed il rafforzamento della fiducia tra gli Stati allo scopo di facilitare l’arresto della produzione di armi nucleari, la liquidazione di tutte le riserve esistenti e l’eliminazione delle armi nucleari, coi loro vettori, dagli arsenali nazionali mediante un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale;

richiamando che, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite3, gli Stati devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza, sia volgendola contro l’integrità territoriale o contro l’indipendenza politica di ognuno, sia in ogni altra forma incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite, e che è necessario promuovere l’instaurazione ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali destinando agli armamenti la minore quantità possibile delle risorse umane ed economiche mondiali,

hanno concordato quanto segue:

Art. I

Ciascuno degli Stati militarmente nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, né incoraggiare, né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.

Art. II

Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non produrre né altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi.

Art. III
  1. Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna ad accettare le garanzie fissate in un accordo da negoziare e concludere con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, conformemente allo Statuto4della medesima ed al suo sistema di garanzie, al solo scopo di accertare l’adempimento degli impegni assunti sulla base del presente Trattato per impedire la diversione di energia nucleare dall’impiego pacifico alla produzione di armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi. Le modalità d’applicazione delle garanzie richieste in questo articolo dovranno essere seguite per le materie prime e i materiali fissili speciali, sia che vengano prodotti, trattati o impiegati in un grande impianto nucleare, sia che esistano al di fuori di esso. Le garanzie richieste dal presente articolo saranno applicate ad ogni materia prima o materiale fissile speciale in tutte le attività nucleari pacifiche svolte nel territorio di uno Stato, sotto la sua giurisdizione, o intraprese, sotto il suo controllo, in qualsiasi luogo.
  2. Ogni Parte si impegna a non fornire: a) materie prime o materiali fissili speciali, o b) strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali, a qualsiasi Stato militarmente non nucleare che intenda servirsene per scopi pacifici, qualora tali materie prime o materiali fissili speciali non siano soggetti alle garanzie richieste dal presente articolo.
  3. Le garanzie contemplate nel presente articolo vanno applicate in modo conforme all’articolo IV del presente Trattato e non devono ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, soprattutto gli scambi internazionali di materiali nucleari e di attrezzature per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiale nucleare per scopi pacifici, giusta le disposizioni del presente articolo e il principio di garanzia enunciato nel Preambolo.
  4. Gli Stati militarmente non nucleari, che siano Parti del Trattato, concluderanno, in ottemperanza alle esigenze del presente articolo, sia individualmente sia congiuntamente con altri Stati, accordi con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica in conformità con lo Statuto della medesima. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato. Per gli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d’adesione dopo detto periodo, i negoziati avranno inizio appena essi depositeranno detti strumenti di ratificazione o di adesione. Tali accordi dovranno entrare in vigore non più tardi di 18 mesi dall’avvio dei negoziati.
Art. IV
  1. Nessuna disposizione del presente Trattato deve essere considerata come pregiudizievole per il diritto inalienabile delle Parti di promuovere la ricerca, la produzione e l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare, senza discriminazione e conformemente alle disposizioni degli articoli I e II qui innanzi.
  2. Tutte le Parti si impegnano a facilitare lo scambio più intenso possibile di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche, per l’uso pacifico dell’energia nucleare, ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Le Parti, in condizioni di farlo, debbono anche collaborare contribuendo, sia individualmente sia assieme ad altri Stati od organizzazioni internazionali, all’ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare soprattutto nei territori degli Stati non nucleari, che siano Parti del Trattato, tenendo debitamente conto delle necessità delle regioni in via di sviluppo.
Art. V

Ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte ad assicurare che, conformemente al presente Trattato, sotto adeguato controllo internazionale e mediante idonee procedure internazionali, i vantaggi potenziali derivanti da qualsiasi impiego pacifico delle esplosioni nucleari siano resi accessibili alle Parti militarmente non nucleari, su base non discriminatoria, e che i costi addebitati a queste Parti per i congegni esplosivi impiegati vengano tenuti quanto possibile bassi e siano escluse le spese per la ricerca e la messa a punto. Le Parti militarmente non nucleari potranno ottenere tali vantaggi in base ad uno o più accordi internazionali particolari, oppure tramite un idoneo organismo internazionale, con adeguata rappresentanza degli Stati non nucleari. Negoziati in tal senso avranno inizio il più presto possibile dopo l’entrata in vigore del Trattato. Le Parti militarmente non nucleari potranno anche, se lo desiderano, ottenere tali vantaggi mediante accordi bilaterali.

Art. VI

Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale.

Art. VII

Nessuna clausola del presente Trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati a concludere accordi regionali al fine di assicurare l’assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.

Art. VIII
  1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà sottoposto ai governi depositari i quali dovranno portarlo a conoscenza di tutte le Parti. Qualora un terzo almeno delle medesime lo richiedesse, i governi depositari convocheranno una conferenza cui saranno invitate tutte le Parti per studiare tale emendamento.
  2. Ogni emendamento al presente Trattato dovrà essere approvato dalla maggioranza delle Parti, comprese quelle militarmente nucleari nonché quelle che, al momento della presentazione dell’emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni Parte che avrà depositato il relativo strumento di ratificazione, non appena risulterà depositata la maggioranza di tali strumenti, compresi quelli delle Parti militarmente nucleari e di quelle che, al momento della presentazione dell’emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Per ciascuna altra Parte l’emendamento entrerà in vigore all’atto del deposito dello strumento di ratificazione dell’emendamento.
  3. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, avrà luogo a Ginevra (Svizzera) una conferenza delle Parti per esaminare il funzionamento del Trattato al fine di accertare se le finalità del suo Preambolo e le sue disposizioni si stiano realizzando. Successivamente, ogni cinque anni, una maggioranza delle Parti potrà ottenere, presentando all’uopo una proposta ai governi depositari, la convocazione di altre conferenze aventi lo stesso obiettivo, cioè l’esame del funzionamento del Trattato.
Art. IX
  1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non abbia sottoscritto il presente Trattato prima della sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, potrà accedervi in ogni momento.
  2. Il presente Trattato sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e di adesione saranno depositati presso i governi dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America, che sono qui designati come governi depositari.
  3. Il presente Trattato entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato dagli Stati i cui governi sono designati come depositari e da quaranta altri Stati firmatari del presente Trattato e dopo il deposito dei loro strumenti di ratificazione. In questo Trattato viene definito «militarmente nucleare» uno Stato che ha fabbricato e fatto esplodere un’arma nucleare o un altro congegno esplosivo innanzi il 1° gennaio 1967.
  4. Per quegli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d’adesione dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, questo entrerà in vigore alla data in cui verranno depositati gli strumenti di ratificazione o d’adesione.
  5. I governi depositari informeranno prontamente tutti gli Stati, che avranno sottoscritto il presente Trattato o vi avranno aderito, sulla data di ciascuna firma, di ciascun deposito di strumento di ratificazione o d’adesione, sulla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, nonché sulla data di ricevimento di ogni richiesta di convocazione di una conferenza o di ogni altra comunicazione.
  6. Il presente Trattato sarà registrato da parte dei governi depositari conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. X
  1. Ciascuna Parte, nell’esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che circostanze straordinarie, connesse ai fini di questo Trattato, abbiano compromesso gli interessi supremi del suo paese. Essa dovrà informare del proprio recesso tutte le altre Parti ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con tre mesi di anticipo. Tale comunicazione dovrà specificare le circostanze straordinarie che la Parte interessata considera pregiudizievoli ai suoi interessi supremi.
  2. Venticinque anni dopo l’entrata in vigore del Trattato, sarà convocata una conferenza la quale deciderà se il Trattato può restare in vigore a tempo indeterminato, oppure se potrà essere rinnovato per uno o più periodi di tempo di durata stabilita. Questa decisione sarà adottata alla maggioranza delle Parti.
Art. XI

Il presente Trattato, i cui testi in inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi dei governi depositari. Copie conformi debitamente autenticate del presente Trattato saranno consegnate dai governi depositari ai governi degli altri Stati firmatari e aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Trattato.Fatto, in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il 1° luglio 1968.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica a
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan4 febbraio19705 marzo1970
Albania12 settembre1990 A12 settembre1990
Algeria12 gennaio1995 A12 gennaio1995
Andorra7 giugno1996 A7 giugno1996
Angola14 ottobre1996 A14 ottobre1996
Antigua e Barbuda17 giugno1985 S1° novembre1981
Arabia Saudita3 ottobre1988 A3 ottobre1988
Argentina*10 febbraio1995 A10 febbraio1995
Armenia21 giugno1993 A21 giugno1993
Australia23 gennaio197323 gennaio1973
Austria**27 giugno19695 marzo1970
Azerbaigian22 settembre1992 A22 settembre1992
Bahamas11 agosto1976 S10 luglio1973
Bahrein3 novembre1988 A3 novembre1988
Bangladesh31 agosto1979 A31 agosto1979
Barbados21 febbraio198021 febbraio1980
Belarus22 luglio1993 A22 luglio1993
Belgio2 maggio19752 maggio1975
Belize9 agosto1985 S21 settembre1981
Benin31 ottobre197231 ottobre1972
Bhutan23 maggio1985 A23 maggio1985
Bolivia26 maggio197026 maggio1970
Bosnia e Erzegovina*15 agosto1994 S6 marzo1992
Botswana28 aprile19695 marzo1970
Brasile18 settembre1998 A18 settembre1998
Brunei26 marzo1985 A26 marzo1985
Bulgaria5 settembre19695 marzo1970
Burkina Faso3 marzo19705 marzo1970
Burundi19 marzo1971 A19 marzo1971
Cambogia2 giugno1972 A2 giugno1972
Camerun8 gennaio19695 marzo1970
Canada8 gennaio19695 marzo1970
Capo Verde24 ottobre1979 A24 ottobre1979
Ceca, Repubblica24 marzo1993 S1° gennaio1993
Ciad10 marzo197110 marzo1971
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Cile25 maggio1995 A25 maggio1995
Cina9 marzo1992 A9 marzo1992
Hong Kong1° luglio19971° luglio1997
Cipro10 febbraio19705 marzo1970
Colombia8 aprile19868 aprile1986
Comore4 ottobre1995 A4 ottobre1995
Congo (Brazzaville)23 ottobre1978 A23 ottobre1978
Congo (Kinshasa)4 agosto19704 agosto1970
Corea (Nord)12 dicembre1985 A12 dicembre1985
Corea (Sud)*23 aprile197523 aprile1975
Costa Rica3 marzo19705 marzo1970
Côte d’Ivoire6 marzo19736 marzo1973
Croazia*29 giugno1992 S8 ottobre1991
Cuba4 novembre2002 A4 novembre2002
Danimarca3 gennaio19695 marzo1970
Dominica10 agosto1984 S3 novembre1978
Dominicana, Repubblica24 luglio197124 luglio1971
Ecuador7 marzo19695 marzo1970
Egitto*26 febbraio198126 febbraio1981
El Salvador11 luglio197211 luglio1972
Emirati Arabi Uniti26 settembre1995 A26 settembre1995
Eritrea16 marzo1995 A16 marzo1995
Estonia7 gennaio1992 A7 gennaio1992
Eswatini11 dicembre19695 marzo1970
Etiopia5 febbraio19705 marzo1970
Figi18 luglio197210 ottobre1970
Filippine5 ottobre19725 ottobre1972
Finlandia5 febbraio19695 marzo1970
Francia3 agosto1992 A3 agosto1992
Gabon19 febbraio1974 A19 febbraio1974
Gambia12 maggio197512 maggio1975
Georgia7 marzo1994 A7 marzo1994
Germania*2 maggio19752 maggio1975
Ghana4 maggio19704 maggio1970
Giamaica5 marzo19705 marzo1970
Giappone*8 giugno19768 giugno1976
Gibuti16 ottobre199616 ottobre1996
Giordania11 febbraio19705 marzo1970
Grecia11 marzo197011 marzo1970
Grenada2 settembre19757 febbraio1974
Guatemala22 settembre197022 settembre1970
Guinea29 aprile1985 A29 aprile1985
Guinea equatoriale1° novembre1984 A1° novembre1984
Guinea-Bissau20 agosto1976 A20 agosto1976
Guyana19 ottobre1993 A19 ottobre1993
Haiti2 giugno19702 giugno1970
Honduras16 maggio197316 maggio1973
Indonesia*12 luglio197912 luglio1979
Iran2 febbraio19705 marzo1970
Iraq29 ottobre19695 marzo1970
Irlanda1° luglio19685 marzo1970
Islanda18 luglio19695 marzo1970
Isole Marshall30 gennaio1995 A30 gennaio1995
Italia*2 maggio19752 maggio1975
Kazakstan14 febbraio1994 A14 febbraio1994
Kenya11 giugno197011 giugno1970
Kirghizistan5 luglio1994 A5 luglio1994
Kiribati18 aprile1985 S12 luglio1979
Kuwait17 novembre198917 novembre1989
Laos20 febbraio19705 marzo1970
Lesotho20 maggio197020 maggio1970
Lettonia31 gennaio1992 A31 gennaio1992
Libano15 luglio197015 luglio1970
Liberia5 marzo19705 marzo1970
Libia26 maggio197526 maggio1975
Liechtenstein*20 aprile1978 A20 aprile1978
Lituania23 settembre1991 A23 settembre1991
Lussemburgo2 maggio19752 maggio1975
Macedonia del Nord30 marzo1995 S17 settembre1991
Madagascar8 ottobre19708 ottobre1970
Malawi18 febbraio1986 A18 febbraio1986
Malaysia5 marzo19705 marzo1970
Maldive7 aprile19707 aprile1970
Mali10 febbraio19705 marzo1970
Malta6 febbraio19705 marzo1970
Marocco27 novembre197027 novembre1970
Mauritania26 ottobre1993 A26 ottobre1993
Maurizio8 aprile19695 marzo1970
Messico21 gennaio19695 marzo1970
Micronesia14 aprile1995 A14 aprile1995
Moldova11 ottobre1994 A11 ottobre1994
Monaco13 marzo1995 A13 marzo1995
Mongolia14 maggio19695 marzo1970
Montenegro9 gennaio2007 S3 giugno2006
Mozambico4 settembre1990 A4 settembre1990
Myanmar2 dicembre1992 A2 dicembre1992
Namibia2 ottobre1992 A2 ottobre1992
Nauru7 giugno1982 A7 giugno1982
Nepal5 gennaio19705 marzo1970
Nicaragua6 marzo19736 marzo1973
Niger9 ottobre1992 A9 ottobre1992
Nigeria27 settembre19685 marzo1970
Norvegia5 febbraio19695 marzo1970
Nuova Zelanda10 settembre19695 marzo1970
Oman23 gennaio1997 A23 gennaio1997
Paesi Bassi*2 maggio19752 maggio1975
Aruba2 maggio19752 maggio1975
Curaçao2 maggio19752 maggio1975
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
2 maggio19752 maggio1975
Sint Maarten2 maggio19752 maggio1975
Palau14 aprile1995 A14 aprile1995
Palestina10 febbraio2015 A10 febbraio2015
Panama13 gennaio197713 gennaio1977
Papua Nuova Guinea13 gennaio1982 A13 gennaio1982
Paraguay4 febbraio19705 marzo1970
Perù3 marzo19705 marzo1970
Polonia12 giugno19695 marzo1970
Portogallo15 dicembre1977 A15 dicembre1977
Qatar3 aprile1989 A3 aprile1989
Regno Unito27 novembre19685 marzo1970
Anguilla27 novembre19685 marzo1970
Territori sotto la sovranità27 novembre19685 marzo1970
territoriale del Regno Unito
Rep. Centrafricana25 ottobre1970 A25 ottobre1970
Romania4 febbraio19705 marzo1970
Ruanda20 maggio1975 A20 maggio1975
Russia5 marzo19705 marzo1970
Saint Kitts e Nevis22 marzo1993 A22 marzo1993
Saint Lucia28 dicembre1979 S22 febbraio1979
Saint Vincent e Grenadine6 novembre1984 S27 ottobre1979
Salomone, Isole17 giugno1981 S7 luglio1978
Samoa17 marzo1975 A17 marzo1975
San Marino10 agosto197010 agosto1970
Santa sede25 febbraio1971 A25 febbraio1971
São Tomé e Príncipe20 luglio1983 A20 luglio1983
Seicelle12 marzo1985 A12 marzo1985
Senegal17 dicembre197017 dicembre1970
Serbia*29 agosto2001 S27 aprile1992
Sierra Leone26 febbraio1975 A26 febbraio1975
Singapore10 marzo197610 marzo1976
Siria24 settembre19695 marzo1970
Slovacchia15 aprile1993 S1° gennaio1993
Slovenia7 aprile1992 A7 aprile1992
Somalia5 marzo19705 marzo1970
Spagna5 novembre1987 A5 novembre1987
Sri Lanka5 marzo19795 marzo1979
Stati Uniti d’America*5 marzo19705 marzo1970
Sudafrica10 luglio1991 A10 luglio1991
Sudan31 ottobre197331 ottobre1973
Suriname30 giugno1976 S25 novembre1975
Svezia9 gennaio19705 marzo1970
Svizzera*9 marzo19779 marzo1977
Tagikistan17 gennaio1995 A17 gennaio1995
Tanzania31 maggio1991 A31 maggio1991
Thailandia7 dicembre1972 A7 dicembre1972
Timor Est5 maggio2003 A5 maggio2003
Togo26 febbraio19705 marzo1970
Tonga7 luglio19714 giugno1970
Trinidad e Tobago30 ottobre198630 ottobre1986
Tunisia26 febbraio19705 marzo1970
Turchia*17 aprile198017 aprile1980
Turkmenistan29 settembre1994 A29 settembre1994
Tuvalu19 gennaio1979 S1° ottobre1978
Ucraina5 dicembre1994 A5 dicembre1994
Uganda20 ottobre1982 A20 ottobre1982
Ungheria27 maggio19695 marzo1970
Uruguay31 agosto197031 agosto1970
Uzbekistan7 maggio1992 A7 maggio1992
Vanuatu24 agosto1995 A24 agosto1995
Venezuela25 settembre197525 settembre1975
Vietnam14 giugno1982 A14 giugno1982
Yemen14 maggio198614 maggio1986
Zambia15 maggio1991 A15 maggio1991
Zimbabwe26 settembre1991 A26 settembre1991
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unitewww.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Gli strumenti di ratifica o d’adesione sono stati depositati presso i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Russia, sia simultaneamente, sia in date diverse, sia presso uno o più dei citati Governi. Le date elencate si riferiscono alla prima ratifica, rispettivamente adesione.

Dichiarazioni

Svizzera

Costatando che il Trattato mira ad impedire agli Stati militarmente non nucleari di divenirlo, la Svizzera ratifica il testo, interpretando però i pertinenti divieti come esclusivamente concernenti i fini militari ma non come comportanti limitazione alcuna nell’impiego dell’energia nucleare per altri fini.

In occasione del deposito degli strumenti di ratificazione, la Svizzera fa la seguente dichiarazione:

  1. La Svizzera costata che, giusta l’articolo IV, la ricerca, la produzione e l’impiego per scopi pacifici, attuati nel settore nucleare, non sono sussumibili sotto i divieti pronunciati negli articolo I e II. Tali attività includono segnatamente tutto il campo della produzione energetica, con le connesse operazione, la ricerca e la tecnologia volte alle future generazioni di reattori nucleari a fissione o a fusione, nonché la produzione d’isotopi.
  2. La Svizzera definisce la locuzione «materie prime e materiali fissili speciali», ricorrente nell’articolo III, conformemente all’attuale articolo XX dello Statuto dell’AIEA. Ogni modificazione di questa interpretazione richiede un formale assenso elvetico. La Svizzera, inoltre, in merito alla locuzione dell’articolo III capoverso 2 «strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali», accetterà esclusivamente le interpretazioni e definizioni da essa espressamente approvate.
  3. La Svizzera s’aspetta che l’applicazione del Trattato, segnatamente dei provvedimenti di controllo, non porti a discriminare l’industria elvetica nella competizione internazionale.

Footnotes

  1. RU 1977 471

  2. RS 0.515.01

  3. RS 0.120

  4. RS 0.732.011