Accordo sulla proibizione degli esperimenti con armi nucleari nell’atmosfera, nello spazio e sott’acqua

0.515.01Multilateral International Treaty16 gen 1964

Conchiuso a Mosca il 5 agosto 1963
Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19631
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 gennaio 1964
Entrato in vigore per la Svizzera il 16 gennaio 1964

(Stato 17 luglio 2024)

I Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
chiamate di seguito «parti originali»

proclamando che loro obiettivo principale è la conclusione, il più presto possibile, di un accordo per il disarmo generale e completo, sotto stretto controllo internazionale, conformemente agli scopi delle Nazioni Unite, che porrebbe fine alla corsa agli armamenti ed eliminerebbe l’incentivo alla produzione e alla sperimentazione di ogni genere di armi, incluse quelle nucleari,

cercando di ottenere per sempre la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali con armi nucleari, determinati a continuare i negoziati a tale scopo e animati dal desiderio di por fine alla contaminazione, con sostanze radioattive, dell’ambiente in cui vive l’uomo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I
  1. Ciascuna delle parti si obbliga a proibire, a prevenire e ad astenersi dall’attuare qualsiasi esplosione sperimentale di armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, in qualsiasi luogo, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo:
    1. nell’atmosfera, oltre i limiti della medesima, compreso lo spazio, o sott’acqua, comprese le acque territoriali e l’alto mare; o
    2. in qualsiasi altro ambiente, se una siffatta esplosione causa la caduta dei rifiuti radioattivi fuori dei limiti territoriali dello Stato sotto la cui giurisdizione o il cui controllo l’esplosione è stata effettuata. A questo proposito, è convenuto che quanto sancisce il presente sottoparagrafo b non pregiudica la conclusione di un accordo sulla proibizione permanente di tutti gli esperimenti nucleari, comprese le esplosioni sotterranee, alla quale le parti, come hanno dichiarato nel preambolo, si sforzano di giungere.
  2. Ciascuna delle parti si obbliga, inoltre, ad astenersi da cagionare o da promuovere qualsiasi esplosione sperimentale con armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, che sarebbe effettuata in uno qualsiasi dei luoghi indicati sopra e che avrebbe le conseguenze menzionate nel paragrafo 1, o da prendervi parte in qualsiasi modo.
Art. II
  1. Ciascuna delle parti può proporre emendamenti all’accordo. Il testo di qualsiasi disegno di emendamento è comunicato ai Governi depositari che lo trasmetteranno a tutti i partecipanti all’accordo. Quindi, a domanda di almeno un terzo delle parti, i Governi depositari convocheranno una conferenza, alla quale tutte le parti saranno invitate, allo scopo di esaminare l’emendamento.
  2. Qualsiasi emendamento deve essere approvato dalla maggioranza dei voti di tutte le parti che comprenda i voti delle parti originali. L’emendamento entra in vigore per tutte le parti al momento del deposito degli strumenti di ratificazione a opera della maggioranza di esse, compresi gli strumenti di ratificazione delle parti originali.
Art. III
  1. L’accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non ha firmato l’accordo prima dell’entrata in vigore del medesimo, secondo il paragrafo 3, può aderirvi in ogni momento.
  2. L’accordo è sottoposto alla ratificazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi delle parti originali – il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche – che, per il presente accordo, sono designati come Governi depositari.
  3. L’accordo entra in vigore dopo la sua ratificazione a opera delle parti originali e dopo il deposito dei loro strumenti di ratificazione.
  4. Per gli Stati, i cui strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati dopo l’entrata in vigore dell’accordo, questo entra in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratificazione o di adesione.
  5. I Governi depositari informeranno rapidamente tutti gli Stati firmatari e aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione e d’adesione, della data dell’entrata in vigore e della data di ricevimento di qualsiasi domanda per conferenze o di altre comunicazioni.
  6. Il trattato sarà registrato dai Governi depositari, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite2.
Art. IV

L’accordo è di durata illimitata.

Ciascuna parte, nel pieno esercizio della sua sovranità nazionale, ha il diritto di disdire l’accordo se essa ritiene che avvenimenti straordinari, connessi con la materia dell’accordo, minacciano gli interessi supremi del paese. Essa deve notificare la disdetta a tutte le altre parti, con un preavviso di tre mesi.

Art. V

L’accordo, i cui testi in lingua inglese e russa fanno parimente fede, sarà depositato negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate conformi saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato l’accordo.Fatto a Mosca, in tre esemplari, il cinque agosto millenovecentosessantatre.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatificaa
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan12 marzo196412 marzo1964
Antigua e Barbuda16 novembre1988 S1° novembre1981
Argentina14 novembre198614 novembre1986
Armenia7 giugno1994 A7 giugno1994
Australia12 novembre196312 novembre1963
Austria17 luglio196417 luglio1964
Bahamas16 luglio1976 S10 luglio1973
Bangladesh12 marzo1985 A12 marzo1985
Belarus16 dicembre196316 dicembre1963
Belgio1° marzo19661° marzo1966
Benin15 dicembre196415 dicembre1964
Bhutan8 giugno1978 A8 giugno1978
Bolivia4 agosto19654 agosto1965
Bosnia e Erzegovina15 agosto1994 S6 marzo1992
Botswana5 gennaio1968 S30 settembre1966
Brasile15 dicembre196415 dicembre1964
Bulgaria13 novembre196313 novembre1963
Canada28 gennaio196428 gennaio1964
Capo Verde24 ottobre1979 A24 ottobre1979
Ceca, Repubblica24 marzo1993 S1° gennaio1993
Ciad1° marzo19651° marzo1965
Cile6 ottobre19656 ottobre1965
Cipro15 aprile196515 aprile1965
Colombia17 ottobre198517 ottobre1985
Congo (Kinshasa)28 ottobre196528 ottobre1965
Corea (Sud)24 luglio196424 luglio1964
Costa Rica10 luglio196710 luglio1967
Côte d'Ivoire5 febbraio19655 febbraio1965
Croazia12 giugno1993 S8 ottobre1991
Danimarca15 gennaio196415 gennaio1964
Dominicana, Repubblica3 giugno19643 giugno1964
Ecuador6 maggio19646 maggio1964
Egitto10 gennaio196410 gennaio1964
El Salvador3 dicembre19643 dicembre1964
Eswatini29 maggio1969 A29 maggio1969
Figi18 luglio1972 S10 ottobre1970
Filippine10 novembre196510 novembre1965
Finlandia9 gennaio19649 gennaio1964
Gabon20 febbraio196420 febbraio1964
Gambia27 aprile1965 S18 febbraio1965
Germania1° dicembre19641° dicembre1964
Ghana27 novembre196327 novembre1963
Giamaica22 novembre199122 novembre1991
Giappone15 giugno196415 giugno1964
Giordania29 maggio196429 maggio1964
Grecia18 dicembre196318 dicembre1963
Guatemala6 gennaio19646 gennaio1964
Guinea equatoriale16 gennaio1989 A16 gennaio1989
Honduras2 ottobre19642 ottobre1964
India10 ottobre196310 ottobre1963
Indonesia20 gennaio196420 gennaio1964
Iran5 maggio19645 maggio1964
Iraq30 novembre196430 novembre1964
Irlanda18 dicembre196318 dicembre1963
Islanda29 aprile196429 aprile1964
Israele15 gennaio196415 gennaio1964
Italia10 dicembre196410 dicembre1964
Kenya10 giugno1965 A10 giugno1965
Kuwait*20 maggio196520 maggio1965
Laos10 febbraio196510 febbraio1965
Libano14 maggio196514 maggio1965
Liberia19 maggio196419 maggio1964
Libia15 luglio196815 luglio1968
Lussemburgo10 febbraio196510 febbraio1965
Madagascar15 marzo196515 marzo1965
Malawi26 novembre1964 S6 luglio1964
Malaysia15 luglio196415 luglio1964
Malta25 novembre1964 S21 settembre1964
Marocco1° febbraio19661° febbraio1966
Mauritania6 aprile19646 aprile1964
Maurizio30 aprile1969 S12 marzo1968
Messico27 dicembre196327 dicembre1963
Mongolia1° novembre19631° novembre1963
Montenegro9 gennaio2007 S3 giugno2006
Myanmar15 novembre196315 novembre1963
Nepal7 ottobre19647 ottobre1964
Nicaragua26 gennaio196526 gennaio1965
Niger3 luglio19643 luglio1964
Nigeria17 febbraio196717 febbraio1967
Norvegia21 novembre196321 novembre1963
Nuova Zelanda10 ottobre196310 ottobre1963
Paesi Bassi*14 settembre196414 settembre1964
Aruba14 settembre196414 settembre1964
Curaçao14 settembre196414 settembre1964
Parte caraibica (Bonaire,
Sint Eustatius e Saba)
14 settembre196414 settembre1964
Sint Maarten14 settembre196414 settembre1964
Pakistan3 marzo19883 marzo1988
Panama24 febbraio196624 febbraio1966
Papua Nuova Guinea27 ottobre1980 S16 settembre1975
Perù20 luglio196420 luglio1964
Polonia14 ottobre196314 ottobre1963
Regno Unito10 ottobre196310 ottobre1963
Rep. Centrafricana22 dicembre1964 A22 dicembre1964
Romania12 dicembre196312 dicembre1963
Ruanda22 ottobre196322 ottobre1963
Russia10 ottobre196310 ottobre1963
Samoa15 gennaio196515 gennaio1965
San Marino3 luglio19643 luglio1964
Seicelle12 marzo1985 A12 marzo1985
Senegal6 maggio19646 maggio1964
Serbia15 gennaio196415 gennaio1964
Sierra Leone21 febbraio196421 febbraio1964
Singapore12 luglio1968 S9 agosto1965
Siria1° giugno19641° giugno1964
Slovacchia17 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia7 aprile1992 S25 giugno1991
Spagna17 dicembre196417 dicembre1964
Sri Lanka5 febbraio19645 febbraio1964
Stati Uniti10 ottobre196310 ottobre1963
Sudafrica10 ottobre1963 A10 ottobre1963
Sudan4 marzo19664 marzo1966
Suriname6 gennaio1993 A6 gennaio1993
Svezia9 dicembre19639 dicembre1963
Svizzera16 gennaio196416 gennaio1964
Taiwan (Taipei cinese)18 maggio196418 maggio1964
Tanzania6 febbraio19646 febbraio1964
Thailandia15 novembre196315 novembre1963
Togo7 dicembre19647 dicembre1964
Tonga22 giugno1971 S4 giugno1970
Trinidad e Tobago14 luglio196414 luglio1964
Tunisia26 maggio196526 maggio1965
Turchia8 luglio19658 luglio1965
Ucraina30 dicembre196330 dicembre1963
Uganda24 marzo196424 marzo1964
Ungheria21 ottobre196321 ottobre1963
Uruguay25 febbraio196925 febbraio1969
Venezuela22 febbraio196522 febbraio1965
Yemen1° giugno1979 A1° giugno1979
Zambia11 gennaio1965 S24 ottobre1964
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese si possono consultare sul siti internet dei Governi depositari – Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord (https://www.gov.uk/government/publications/treaty-banning-nuclear-weapon-tests-in-the-atmosphere-in-outer-space-and-under-water-moscow-581963) e gli Stati Uniti d'America (https://www.state.gov/limited-test-ban-treaty) – o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.
a Gli strumenti di ratifica o d’adesione sono stati depositati presso i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell’Unione Sovietica, sia simultaneamente, sia in date diverse, sia presso uno o più dei citati Governi. Le date elencate si riferiscono alla prima ratifica, rispettivamente adesione.

Footnotes

  1. RU 1964 189

  2. RS 0.120

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