Concluso ed entrato in vigore il 29 settembre 2003
(Stato 29 settembre 2003)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
che agisce per conto del Consiglio federale svizzero,
e
il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania,
rammentando la Risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
riferendosi agli scambi di note tra la NATO e il Consiglio federale svizzero sulle modalità e sugli aspetti finanziari della partecipazione svizzera alla presenza internazionale di sicurezza in Kosovo2(KFOR),
considerando la Convenzione del 19 giugno 19953tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e il Protocollo addizionale del 19 giugno 19954alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e
animati dal desiderio di contribuire insieme agli sforzi di stabilizzazione e di ricostruzione del Kosovo e di sostenersi reciprocamente a tal fine per il massimo giovamento delle due Parti,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I Oggetto
- Il presente Accordo stabilisce i principi generali della collaborazione e dell’aiuto reciproco tra i contingenti svizzero e tedesco impiegati nel quadro della presenza internazionale di sicurezza in Kosovo.
- L’esecuzione del presente Accordo avviene conformememte ad accordi d’esecuzione separati (technical agreement, TA), segnatamente nei settori «Logistica», «Finanze» e «Istruzione».
Art. II Condizioni d’impiego
I membri dei contingenti nazionali sono subordinati al rispettivo comandante nazionale per quanto attiene al servizio di truppa e alla disciplina. In caso di necessità possono essere assegnati a fini di collaborazione al controllo operativo («operational control») del comandante del contingente dell’altra Parte.
Art. III Utilizzazione di immobili e di impianti
- Di principio, l’acquartieramento dei membri dei contingenti è disciplinato a livello nazionale.
- Le Parti possono tuttavia convenire, conformememte ad accordi d’esecuzione separati ai sensi dell’articolo I capoverso 2, la coutilizzazione di immobili e impianti già occupati dai membri del contingente dell’altra Parte.
- In tali accordi d’esecuzione devono essere convenuti e documentati in forma appropriata (planimetrie, verbali di sopralluogo ecc.) la data di consegna, le condizioni e lo stato alla data di consegna, la durata d’utilizzazione, le responsabilità e la regolamentazione delle questioni finanziarie.
Art. IV Prestazioni di sostegno
- Nell’ambito delle loro possibilità, le Parti possono garantirsi aiuto reciproco sia mediante prestazioni materiali sia mediante servizi. I particolari relativi al genere, alla durata e all’entità dell’aiuto sono disciplinati in accordi d’esecuzione ai sensi dell’articolo I capoverso 2.
- Di principio, le prestazioni di sostegno sono concesse a pagamento. Negli accordi d’esecuzione, le Parti possono convenire la gratuità di determinate prestazioni, il conteggio dei costi mediante aliquote concordate o la rinuncia al pagamento in caso di prestazioni reciproche con un rapporto equilibrato in termini di valore.
- L’assistenza sanitaria (Role 2+) dei membri del contingente svizzero può avvenire presso l’ospedale da campo del contingente tedesco a Prizren. La Parte svizzera partecipa all’esercizio dell’ospedale da campo mettendo a disposizione personale in misura adeguata; occorre assicurare un rapporto equilibrato tra le prestazioni fornite dalle Parti.
Art. V Responsabilità
Ciascuna Parte liquida di moto proprio i danni causati a terzi nel quadro dell’esecuzione del presente Accordo o di un accordo d’esecuzione. Nel caso in cui entrambe le Parti siano implicate o qualora la responsabilità del danno non sia attribuibile esclusivamente a una delle Parti, i costi della liquidazione dei danni sono suddivisi di comune accordo tra le Parti.
Art. VI Relazione con accordi esistenti
- Al presente Accordo si applicano le disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e del Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze.
- L’Accordo del 30 settembre 20025tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione tra il gruppo misto dell’aviazione dell’esercito della Brigata multinazionale Sud e il distaccamento delle Forze aeree svizzere in relazione con la presenza internazionale di sicurezza in Kosovo (KFOR) rimane in vigore. Tale Accordo è considerato un accordo d’esecuzione ai sensi dell’articolo I capoverso 2.
Art. VII Composizione delle controversie
Le controversie relative all’applicazione e all’interpretazione del presente accordo sono composte di comune accordo tra le Parti e non sono sottoposte né a un tribunale internazionale né a terzi.
Art. VIII Disposizioni finali
- Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma ed è concluso per una durata indeterminata.
- Esso può essere modificato di comune accordo tra le Parti. Le modifiche devono essere formulate per scritto.
- Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo, esso prevale sugli accordi d’esecuzione ai sensi dell’articolo I capoverso 2. In caso di contraddizioni è determinante il presente Accordo.
- La denuncia o la cessazione in altro modo di uno o di tutti gli accordi d’esecuzione non ha alcun effetto sulla prosecuzione della validità del presente Accordo.
- Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi. Ai fini del calcolo del termine di preavviso è determinante la data alla quale la denuncia è ricevuta dall’altra Parte.
- Gli impegni legali e finanziari ancora in sospeso al momento della denuncia del presente Accordo sussistono fino alla loro liquidazione definitiva.
Fatto a Berlino il 29 settembre 2003 in due originali in lingua tedesca.