Protocollo addizionale

0.510.11Multilateral International Treaty9 mag 2003

alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord
e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace
relativa allo statuto delle loro forze

(Protocollo addizionale relativo allo statuto delle truppe del PPP)

Concluso a Bruxelles il 19 giugno 1995

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 aprile 2003

Entrato in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003

(Stato 3  luglio 2019)

Gli Stati parti del presente Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati Parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti
al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze*1* ,

di seguito denominata la Convenzione,

considerando che la legislazione nazionale di talune Parti della Convenzione non prevede la pena di morte,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Nella misura in cui una giurisdizione gli sia riconosciuta dalle norme della Convenzione, ciascuno Stato parte del presente Protocollo addizionale si asterrà dall’applicare la pena di morte a un membro e alla famiglia di un membro di una forza, nonché all’organico civile di una forza di qualsiasi altro Stato parte del presente Protocollo addizionale.

Art. II
  1. Il presente Protocollo sarà sottoposto alla firma di tutti i firmatari della Convenzione.
  2. Il presente Protocollo sarà oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il governo degli Stati Uniti d’America, che informerà tutti gli Stati firmatari riguardo al deposito di ciascun strumento.
  3. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati firmatari, di cui uno almeno deve essere Parte dello Statuto delle truppe della NATO e uno almeno deve essere uno Stato che ha accettato l’invito a partecipare al Partenariato per la pace e che ha sottoscritto il documento quadro del Partenariato per la pace, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
  4. Il presente Protocollo entrerà in vigore, per ogni altro firmatario, alla data del deposito presso il governo degli Stati Uniti d’America del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d’America, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati firmatari.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatificaEntrata in vigore
Albania9 maggio19968 giugno1996
Armenia16 aprile200416 maggio2004
Austria3 agosto19982 settembre1998
Azerbaigian3 marzo20002 aprile2000
Belgio10 ottobre19979 novembre1997
Bosnia ed Erzegovina1° febbraio20082 marzo2008
Bulgaria29 maggio199628 giugno1996
Canada2 maggio19961° giugno1996
Croazia11 gennaio200210 febbraio2002
Danimarca*8 luglio19997 agosto1999
Estonia7 agosto19966 settembre1996
Finlandia2 luglio19971° agosto1997
Francia1° febbraio20002 marzo2000
Georgia19 maggio199718 giugno1997
Germania*24 settembre199824 ottobre1998
Grecia30 giugno200030 luglio2000
Irlanda*9 aprile20199 maggio2019
Islanda15 maggio200714 giugno2007
Italia23 settembre199823 ottobre1998
Kazakstan6 novembre19976 dicembre1997
Kirghizistan25 agosto200624 settembre2006
Lettonia19 aprile19961° giugno1996
Lituania15 agosto199614 settembre1996
Lussemburgo14 settembre200114 ottobre2001
Macedonia del Nord19 giugno199619 luglio1996
Moldova1° ottobre199731 ottobre1997
Montenegro27 gennaio201226 febbraio2012
Norvegia*4 ottobre19963 novembre1996
Paesi Bassi*26 giugno199726 luglio1997
Polonia4 aprile19974 maggio1997
Portogallo4 febbraio20005 marzo2000
Regno Unito*22 giugno199922 luglio1999
Repubblica Ceca27 marzo19961° giugno1996
Romania5 giugno19965 luglio1996
Russia*28 agosto200727 settembre2007
Serbia*3 settembre20153 ottobre2015
Slovacchia18 settembre199618 settembre1996
Slovenia18 gennaio19961° giugno1996
Spagna*4 febbraio19986 marzo1998
Stati Uniti d’America9 agosto199513 gennaio1996
Svezia13 novembre199613 dicembre1996
Svizzera*9 aprile20039 maggio2003
Turchia20 aprile200020 maggio2000
Ucraina26 aprile200026 maggio2000
Ungheria14 dicembre19951° giugno1996
Uzbekistan30 gennaio19971° marzo1997
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserva all’articolo VII paragrafi 5 e 6

I.  La Svizzera consegnerà alle autorità competenti dello Stato d’invio o dello Stato ricevente ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico oppure fornirà, in simili casi, l’assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6 unicamente se lo Stato richiedente garantisce che nei confronti di tali persone non sarà comminata né eseguita la pena di morte.

II.  La Svizzera non consegnerà alle autorità competenti dello Stato d’invio o dello Stato ricevente ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico e non fornirà, in simili casi, l’assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6,

i. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano subire delle torture oppure una pena o un trattamento disumani o degradanti, ii. se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano essere perseguite per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di tali persone arrischi di essere aggravata per uno di questi motivi.

Riserva all’articolo XIII

La Svizzera concede un’assistenza amministrativa o giudiziaria in ambito fiscale. Sono oggetto dell’assistenza amministrativa l’applicazione corretta delle convenzioni concernenti l’eliminazione della doppia imposizione nonché la prevenzione dell’utilizzazione abusiva di tali convenzioni. La Svizzera concede un’assistenza giudiziaria unicamente in caso di truffa in materia di tasse e a condizione di reciprocità.

Dichiarazione in merito all’articolo VII

L’accettazione da parte della Svizzera della giurisdizione penale e disciplinare di autorità militari straniere di uno Stato d’invio ai sensi dell’articolo VII dello Statuto delle truppe della NATO non è applicabile ai dibattimenti, alle deliberazioni di sentenze e alla pronuncia di sentenze da parte di un tribunale penale dello Stato d’invio sul territorio svizzero.

Footnotes

  1. RS 0.510.1