Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

0.454Multilateral International Treaty25 mar 1981

Conchiusa a Strasburgo il 10 marzo 1976
Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 19791
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 settembre 1980
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 marzo 1981

(Stato 11 giugno 2025)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando l’auspicabilità di adottare disposizioni comuni per proteggere gli animali negli allevamenti, in particolare nei sistemi moderni d’allevamento intensivo,

Hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Principi generali

Art. 1

La presente Convenzione si applica all’alimentazione, alle cure e all’alloggio degli animali, in particolare nei sistemi moderni di allevamento intensivo. Nel senso della presente Convenzione, per «animali» si intendono gli animali allevati o tenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, di pellicce o ad altri fini agricoli e per «sistemi moderni d’allevamento intensivo» quelli che impiegano soprattutto impianti tecnici esercìti principalmente per mezzo di dispositivi automatici.

Art. 2

Ogni Parte Contraente applica i principi di protezione degli animali stabiliti nella presente Convenzione negli articoli 3 a 7.

Art. 3

Ogni animale deve beneficiare di un alloggio, di un’alimentazione e delle cure che – tenuto conto della sua specie e del suo grado di sviluppo, d’adattamento e di addomesticamento – sono appropriate ai suoi bisogni fisiologici e etologici, conformemente all’esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche.

Art. 4
  1. La libertà di movimento propria dell’animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all’esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche, non deve essere intralciata in modo da causargli sofferenze o danni inutili.
  2. Quando un animale è continuamente o abitualmente legato, incatenato o trattenuto, deve essergli lasciato uno spazio appropriato ai suoi bisogni fisiologici e etologici, conformemente all’esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche.
Art. 5

L’illuminazione, la temperatura, il grado di umidità, la circolazione dell’aria, l’aerazione dell’alloggio dell’animale e le altre condizioni ambiente come la concentrazione dei gas o l’intensità del rumore devono – tenuto conto della sua specie, del suo grado di sviluppo, d’adattamento e di addomesticamento – essere appropriate ai suoi bisogni fisiologici e etologici, conformemente alle esperienze acquisite e alle conoscenze scientifiche.

Art. 6

Nessun animale deve essere nutrito in modo da causargli sofferenze o danni inutili e la sua alimentazione non deve contenere sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili.

Art. 7
  1. La condizione e lo stato di salute dell’animale devono essere oggetto di un’ispezione approfondita ad intervalli sufficienti per evitargli sofferenze inutili, ossia almeno una volta il giorno nel caso di animali custoditi in sistemi moderni di allevamento intensivo.
  2. Gli impianti tecnici nei sistemi moderni di allevamento intensivo devono essere oggetto, almeno una volta il giorno, di un’ispezione approfondita e qualsiasi difetto costatato deve essere eliminato nei termini più brevi. Quando un difetto non può essere eliminato immediatamente, devono essere subito prese le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali.

Titolo II Disposizioni particolareggiate per l’attuazione

Art. 8
  1. Nell’anno successivo alla data d’entrata in vigore della presente Convenzione è costituito un Comitato Permanente.
  2. Ogni Parte Contraente ha il diritto di designare un rappresentante nel Comitato Permanente. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa che non è Parte Contraente della Convenzione ha il diritto di farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore.
  3. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa convoca il Comitato Permanente ogni volta che lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando la maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti o il rappresentante della Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, ne facciano richiesta.
  4. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato Permanente.
  5. Il Comitato Permanente decide a maggioranza dei voti emessi; tuttavia, l’unanimità dei voti emessi è richiesta per:
    1. l’adozione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo 9;
    2. la decisione di ammettere osservatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
    3. l’adozione del rapporto di cui all’articolo 13, il quale, se del caso, dà atto delle opinioni divergenti.
  6. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato Permanente allestisce il proprio regolamento interno.
Art. 9
  1. Il Comitato Permanente è incaricato di elaborare e adottare raccomandazioni per le Parti Contraenti con disposizioni particolareggiate per l’applicazione dei principi enunciati nel Titolo I della presente Convenzione; queste disposizioni devono fondarsi sulle conoscenze scientifiche concernenti le diverse specie.
  2. Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti, quali quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato Permanente segue l’evoluzione della ricerca scientifica e dei nuovi metodi in materia di allevamento.
  3. Eccetto che un termine più lungo sia stabilito dal Comitato Permanente, ogni raccomandazione ha effetto in quanto tale sei mesi dopo la data della sua adozione da parte del Comitato. A contare dalla data in cui una raccomandazione ha effetto, ogni Parte Contraente deve sia attuarla sia informare il Comitato Permanente, con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, dei motivi per i quali essa ha deciso di non essere in grado o di non più essere in grado di attuarla.
  4. Se due o più Parti Contraenti o la Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, hanno notificato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la loro decisione di non attuare o di non più attuare una raccomandazione, quest’ultima non ha più effetto.
Art. 10

Il Comitato Permanente agevola quanto necessario la composizione amichevole di qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti quanto all’applicazione della presente Convenzione.

Art. 11

Il Comitato Permanente può, su domanda di una Parte Contraente, esprimere un parere consultivo su qualsiasi questione relativa alla protezione degli animali.

Art. 12

Al fine di assistere il Comitato Permanente nei suoi lavori, ogni Parte Contraente può designare uno o più organi cui questo Comitato può domandare informazioni e consigli. Le Parti Contraenti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d’Europa il nome e l’indirizzo di questi organi.

Art. 13

Il Comitato Permanente sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, allo spirare del terzo anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione e allo spirare di ogni successivo triennio, un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritiene necessario, proposte intese ad emendare la Convenzione.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 14
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa nonché a quella della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. La presente Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data del deposito del quarto strumento di ratificazione, d’accettazione o di approvazione di uno Stato membro del Consiglio d’Europa.
  3. Essa entra in vigore riguardo a qualsiasi Parte firmataria che la ratificherà, l’accetterà o l’approverà dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratificazione, di accettazione o d’approvazione.
Art. 15
  1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà opportune, qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
  2. L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito.
Art. 16
  1. Qualsiasi Parte Contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, designare il o i territori cui s’applica la presente Convenzione.
  2. Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l’applicazione della presente Convenzione, con dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare.
  3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, alle condizioni previste dall’articolo 17 della presente Convenzione.
Art. 17
  1. Ogni Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. La disdetta ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notificazione.
Art. 18

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Parte Contraente non membro del Consiglio:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o di adesione;
  3. ogni data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 14 e 15;
  4. ogni raccomandazione di cui al paragrafo 1 dell’articolo 9 e la data in cui avrà effetto;
  5. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 9;
  6. ogni comunicazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 12;
  7. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 16;
  8. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 17 e la data in cui la disdetta ha effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo, il 10 marzo 1976, in francese e in inglese, i due testi facenti parimenti fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne notificherà copie certificate conformi a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Austria22 dicembre199223 giugno1993
Belgio13 settembre197914 marzo1980
Bosnia e Erzegovina29 dicembre1994 A30 giugno1995
Bulgaria20 luglio200421 gennaio2005
Ceca, Repubblica23 settembre199824 marzo1999
Cipro15 aprile197710 settembre1978
Comunità europea (CE/UE/CEE)18 ottobre198819 aprile1989
Croazia14 settembre1994 A15 marzo1995
Danimarca*28 gennaio198029 luglio1980
Finlandia*2 dicembre19913 giugno1992
Francia10 gennaio197810 settembre1978
Germania9 marzo197810 settembre1978
Grecia*12 novembre198413 maggio1985
Irlanda7 aprile19868 ottobre1986
Islanda19 settembre198920 marzo1990
Italia7 febbraio19868 agosto1986
Lettonia5 giugno20076 dicembre2007
Lituania2 marzo20043 settembre2004
Lussemburgo19 gennaio197920 luglio1979
Macedonia del Nord30 marzo1994 A1° ottobre1994
Malta26 marzo199127 settembre1991
Montenegro6 giugno2006 S6 giugno2006
Norvegia25 febbraio198026 agosto1980
Paesi Bassi*21 aprile198122 ottobre1981
Polonia20 febbraio200821 agosto2008
Portogallo20 aprile198221 ottobre1982
Regno Unito*8 gennaio19799 luglio1979
Guernesey8 gennaio19799 luglio1979
Isola di Man13 dicembre200113 dicembre2001
Serbia28 febbraio2001 A29 agosto2001
Slovenia20 ottobre1992 A21 aprile1993
Spagna5 maggio19886 novembre1988
Svezia7 dicembre197710 settembre1978
Svizzera24 settembre198025 marzo1981
Turchia14 maggio201815 novembre2018
Ungheria30 marzo20041° ottobre2004
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 26 nov. 1979 (RU 1981 217).