Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

0.453Multilateral International Treaty1 lug 1975

Conchiusa a Washington il 3 marzo 1973
Approvata dall’Assemblea federale l’11 giugno 19741
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 luglio 1974
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975

(Stato 1° maggio 2026)

Gli Stati contraenti

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza e varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

Coscienti del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche;

Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale;

Convinti che debbono venir prese misure d’emergenza a questo riguardo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano:

  1. «Specie»: ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolata;
  2. «Esemplare»:
  3. ogni individuo animale o vegetale vivo o morto;

ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all’Allegato III, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, se menzionati in detto Allegato;

iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte all’Allegato I, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte agli Allegati II e III, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, se menzionati in detti Allegati;

c) «Commercio»: l’esportazione, la riesportazione, l’importazione e l’introduzione proveniente dal mare;

d) «Riesportazione»: l’esportazione di ogni esemplare precedentemente importato;

e) «Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato di esemplari di specie estratte dall’ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato;

f) «Autorità scientifica»: un’autorità scientifica nazionale designata conformemente all’Articolo IX;

g) «Organo di gestione»: un’autorità amministrativa nazionale designata conformemente all’Articolo IX;

h) «Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione è entrata in vigore.

Art. II Principi fondamentali
  1. L’Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali.
  2. L’Allegato II comprende:
    1. tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione avente quale obiettivo la preservazione da uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
    2. alcune specie necessariamente oggetto d’una regolamentazione, al fine di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari delle specie iscritte nell’Allegato II in applicazione del capoverso a).
  3. L’Allegato III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione avente come scopo l’impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.
  4. Le Parti permetteranno il commercio degli esemplari delle specie iscritte agli Allegati I, II e III solo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. III Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato I
  1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all’Allegato I deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.
  2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d’esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:
    1. un’autorità scientifica dello Stato d’esportazione ha espresso l’avviso che tale esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
    2. un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare non fu ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
    3. un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
    4. un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d’importazione per tale esemplare.
  3. L’importazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’una licenza d’importazione e sia di una licenza d’esportazione sia di un certificato di riesportazione. Una licenza d’importazione deve soddisfare le condizioni seguenti:
    1. un’autorità scientifica dello Stato d’importazione ha espresso l’avviso che gli obiettivi dell’importazione non nuocciono alla sopravvivenza di tale specie;
    2. un’autorità scientifica dello Stato d’importazione ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle istallazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
    3. un organo di gestione dello Stato d’importazione ha la prova che l’esemplare non verrà utilizzato per scopi essenzialmente commerciali.
  4. La riesportazione d’un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
    1. un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l’esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
    2. un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
    3. un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d’importazione per ogni esemplare vivo.
  5. L’introduzione via mare di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio di un certificato da parte dell’organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare. Tale certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
    1. un’autorità scientifica dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha espresso l’avviso che l’introduzione non nuoce alla sopravvivenza di tale specie;
    2. un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle istallazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
    3. un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha la prova che questo non verrà utilizzato a scopi essenzialmente commerciali.
Art. IV Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato II
  1. Ogni commercio d’esemplari di una specie iscritta all’Allegato II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.
  2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’una licenza d’esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:
    1. un’autorità scientifica dello Stato d’esportazione ha espresso l’avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
    2. un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
    3. un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
  3. Per ogni Parte un’autorità scientifica sorveglierà in modo continuo il rilascio, tramite detta Parte, delle licenze d’esportazione per gli esemplari delle specie iscritte nell’Allegato II, nonché le esportazioni reali di tali esemplari. Quando un’autorità scientifica constata che l’esportazione di esemplari di una di queste specie dovrebbe essere limitata, onde conservarla nell’intero areale di distribuzione, ad un livello che sia conforme al suo ruolo negli ecosistemi dove è presente, e nettamente superiore al livello che condurrebbe all’iscrizione di tale specie all’Allegato I, essa informa l’organo di gestione competente riguardo alle misure adeguate che debbono venir prese per limitare il rilascio di licenze d’esportazione per il commercio degli esemplari di detta specie.
  4. L’importazione di un esemplare di una specie iscritta nell’Allegato II deve essere preceduta dalla presentazione sia di una licenza d’esportazione, sia di un certificato di riesportazione.
  5. La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di un certificato di riesportazione. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
    1. un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l’esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
    2. un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
  6. L’introduzione proveniente dal mare di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio di una licenza da parte dell’organo di gestione dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
    1. un’autorità scientifica dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto ha espresso l’avviso che l’introduzione non nuoce alla sopravvivenza di detta specie;
    2. un organo di gestione dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto ha la prova che ogni esemplare vivo verrà trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
  7. I certificati citati al paragrafo 6 qui sopra possono venir rilasciati con l’avviso dell’autorità scientifica emesso previa consultazione delle altre autorità scientifiche nazionali e, all’occasione, delle autorità scientifiche internazionali per il numero totale degli esemplari la cui introduzione è autorizzata durante periodi non superiori all’anno.
Art. V Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato III
  1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all’Allegato III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.
  2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato III da parte di ogni Stato che abbia iscritto detta specie all’Allegato III deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d’esportazione la quale deve soddisfare le condizioni seguenti:
    1. un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare in questione non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
    2. un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
  3. Salvo per i casi previsti al paragrafo 4 del presente Articolo, l’importazione di ogni esemplare di una specie iscritta all’Allegato III deve essere preceduta dalla presentazione di un certificato d’origine, e di una licenza d’esportazione nel caso d’una importazione proveniente da uno Stato il quale abbia iscritto detta specie all’Allegato III.
  4. Trattandosi di una riesportazione, un certificato rilasciato dall’organo di gestione dello Stato di riesportazione, precisante che l’esemplare venne trasformato in questo Stato, o che verrà riesportato senza trasformazione, proverà per lo Stato d’importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per l’esemplare in questione.
Art. VI Licenze e certificati
  1. Le licenze ed i certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.
  2. Una licenza d’esportazione deve contenere indicazioni precise secondo il modello riprodotto all’Allegato IV; sarà valido per l’esportazione soltanto per un periodo di sei mesi a contare dalla data del rilascio.
  3. Ogni licenza o certificato si riferisce al titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell’organo di gestione che lo ha rilasciato e un numero di controllo attribuito dall’organo di gestione.
  4. Ogni copia di una licenza o di un certificato rilasciato da un organo di gestione deve essere chiaramente contraddistinta come tale e non può venir usata in sostituzione all’originale di una licenza o di un certificato, salvo che la copia non stipuli altrimenti.
  5. Una licenza o un certificato distinto è richiesto per ogni spedizione d’esemplari.
  6. All’occorrenza, un organo di gestione dello Stato d’importazione di ogni esemplare conserva e annulla la licenza d’esportazione o il certificato di riesportazione ed ogni licenza d’importazione corrispondente presentata al momento dell’importazione di detto esemplare.
  7. Allorquando ciò fosse realizzabile, un organo di gestione può apporre un marchio su un esemplare per permetterne l’identificazione. A questo scopo il termine «marchio» designa ogni impressione indelebile, piombo o altro mezzo appropriato che permetta l’identificazione di un esemplare e formato in modo da rendere quanto possibile difficile una contraffazione.
Art. VII Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio
  1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano al transito o al trasbordo di esemplari nel territorio di una Parte, quando essi rimangono sotto controllo doganale.
  2. Quando un organo di gestione dello Stato d’esportazione o di riesportazione ha la prova che l’esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione rilasci un certificato a questo riguardo.
  3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano agli esemplari che sono oggetti personali o destinati all’uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano:
    1. trattandosi di esemplari d’una specie iscritta all’Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza permanente e poi importati in questo Stato;
    2. trattandosi di esemplari di una specie iscritta all’Allegato II, i) se acquistati dal loro proprietario durante un soggiorno al di fuori del suo Stato di residenza abituale, in uno Stato e nell’ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto;
    ii) se importati nello Stato di residenza abituale del proprietario; iii) e quando lo Stato in cui avvenne la cattura o il raccolto esige il rilascio preliminare di una licenza d’esportazione;

a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione si applicassero loro.

4. Gli esemplari di una specie animale iscritta all’Allegato I allevati in cattività per scopi commerciali, o di una specie di pianta iscritta all’Allegato I riprodotta artificialmente per scopi commerciali, saranno considerati quali esemplari di specie iscritte all’Allegato II.

5. Quando un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che un esemplare di una specie animale venne allevato in cattività, o che un esemplare di una specie di pianta venne riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, oppure di uno dei loro prodotti, un certificato rilasciato dall’organo di gestione a tale riguardo è accettato in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti conformemente alle disposizioni degli Articoli III, IV o V.

6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano ai prestiti, alle donazioni e agli scambi a fini extra-commerciali tra uomini di scienza e istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione del loro Stato, di esemplari di erbari e d’altri esemplari da museo conservati, essiccati o sotto inclusione, e di piante vive recanti una etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione.

7. Un organo di gestione di qualsiasi Stato può accordare deroghe alle obbligazioni degli Articoli III, IV e V e autorizzare senza licenza o certificato i movimenti degli esemplari facenti parte d’uno zoo, d’un circo, d’un serraglio, d’una esposizione d’animali o di piante itineranti a condizione che:

  1. l’esportatore o l’importatore dichiari le caratteristiche complete di questi esemplari all’organo di gestione,
  2. questi esemplari rientrino in una categoria specificata al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo,
  3. l’organo di gestione abbia la prova che ogni esemplare vivo sarà trasportato e trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
Art. VIII Misure specifiche
  1. Le Parti prendono le misure appropriate in vista dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni. Queste misure comportano:
    1. sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali esemplari o i due;
    2. la confisca di tali esemplari o il loro rinvio allo Stato d’esportazione.
  2. Oltre le misure prese in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, una Parte può, se lo giudica necessario, prevedere qualsiasi procedura di rimborso interno delle spese in cui è incorsa e derivanti dalla confisca degli esemplari che furono oggetto di un commercio contravvenente alle misure prese in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
  3. Nella misura del possibile, le Parti faranno in modo che le formalità richieste per il commercio di esemplari si sbrighino entro i termini più opportuni. Per facilitare tali formalità, ogni Parte potrà designare posti d’uscita e d’entrata per lo sdoganamento. Inoltre le Parti faranno sì che ogni esemplare vivo sia trattato in modo conveniente durante il transito, la manutenzione o il trasporto, affinché si evitino i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
  4. In caso di confisca d’un esemplare vivo, derivante dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicano le seguenti modalità:
    1. l’esemplare è affidato ad un organo di gestione dello Stato che ha proceduto alla confisca;
    2. l’organo di gestione, previa consultazione con lo Stato d’esportazione, gli rinvia l’esemplare a proprie spese, oppure lo rinvia ad un centro di salvaguardia o in un altro luogo che questo organo ritiene appropriato e compatibile con gli obiettivi della presente Convenzione;
    3. l’organo di gestione può chiedere l’avviso di un’autorità scientifica o consultare la Segreteria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di facilitare la decisione citata al capoverso b) qui sopra, compresa la scelta di un centro di salvaguardia.
  5. Un centro di salvaguardia, citato al paragrafo 4 del presente Articolo, è una istituzione designata da un organo di gestione per prendersi cura degli esemplari vivi, soprattutto di quelli confiscati.
  6. Ogni Parte tiene un registro sul commercio delle specie iscritte agli Allegati I, II e III il quale comprende:
    1. nome e indirizzo degli esportatori e degli importatori;
    2. numero e natura delle licenze e dei certificati rilasciati; gli Stati con i quali si è svolto il commercio; numero o quantità e genere di esemplari, nome delle specie giusta gli Allegati I, II e III e, all’occorrenza, la statura e il sesso di detti esemplari.
  7. Ogni Parte stende rapporti periodici sull’applicazione da lei fatta della presente Convenzione e trasmetterà alla Segreteria:
    1. un rapporto annuo contenente un sunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo;
    2. un rapporto biennale sulle misure legislative, regolamentari e amministrative prese per l’applicazione della presente Convenzione.
  8. Le informazioni citate al paragrafo 7 del presente Articolo saranno tenute alla disposizione del pubblico, nella misura in cui ciò non sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.
Art. IX Organi di gestione e autorità scientifiche
  1. Secondo la presente Convenzione ogni Parte designa:
    1. uno o più organi di gestione competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati a nome di detta Parte;
    2. una o più autorità scientifiche.
  2. Al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, di accessione, di approvazione o di accettazione, ogni Stato comunica al Governo depositario il nome e l’indirizzo dell’organo di gestione abilitato a comunicare con gli organi di gestione designati da altre Parti nonché con la Segreteria.
  3. Ogni modificazione delle designazioni fatte in applicazione delle disposizioni del presente Articolo deve venir comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria per la trasmissione alle altre Parti.
  4. L’organo di gestione citato al paragrafo 2 del presente Articolo deve, su domanda della Segreteria o dell’organo di gestione di una Parte, comunicare loro l’impressione dei timbri e dei sigilli da esso utilizzati per autentificare le proprie licenze e i propri certificati.
Art. X Commercio con gli Stati non contraenti

Nel caso di esportazione o di riesportazione a destinazione di uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, o d’importazioni provenienti da un simile Stato, le Parti possono, in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di detto Stato; questi documenti devono conformarsi, nei loro punti essenziali, alle condizioni richieste per il rilascio di dette licenze e certificati.

Art. XI Conferenza delle Parti
  1. La Segreteria convocherà una sessione della Conferenza delle Parti al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
  2. In seguito, la Segreteria convoca sessioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, salvo che la Conferenza non decida altrimenti, e sessioni straordinarie quando la domanda scritta è stata firmata da almeno un terzo delle Parti.
  3. Durante le sessioni ordinarie o straordinarie di detta Conferenza, le Parti procedono ad un esame d’insieme dell’applicazione della presente Convenzione e possono:
    1. 2 prendere ogni disposizione necessaria per permettere alla Segreteria di adempiere le proprie funzioni e adottare disposizioni finanziarie;
    2. esaminare emendamenti agli Allegati I e II e adottarli conformemente all’Articolo XV;
    3. esaminare i progressi compiuti sulla via della restaurazione e della conservazione delle specie citate agli Allegati I, II e III;
    4. ricevere ed esaminare ogni rapporto presentato dalla Segreteria o da una Parte;
    5. all’occorrenza, fare raccomandazioni miranti al miglioramento dell’applicazione della presente Convenzione.
  4. Ad ogni sessione, le Parti possono fissare la data e il luogo della sessione ordinaria seguente da svolgere giusta le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.
  5. Ad ogni sessione le Parti possono stabilire e adottare il regolamento interno della sessione.
  6. L’organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l’Agenzia internazionale dell’Energia nucleare, nonché ogni Stato non Parte della presente Convenzione possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza da osservatori abilitati a partecipare alla sessione senza diritto di voto.
  7. Ogni organismo o ogni istituzione tecnicamente qualificati nel settore della protezione, della conservazione o della gestione della fauna e della flora selvatiche, i quali abbiano informato la Segreteria del loro desiderio di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza da osservatori, vi sono ammessi - salvo se un terzo almeno delle Parti vi si oppone - a condizione che appartengano ad una delle categorie seguenti:
    1. organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia extragovernativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
    2. organismi o istituzioni nazionali extragovernativi approvati a questo riguardo dallo Stato in cui risiedono.

Una volta ammessi, questi osservatori sono abilitati a partecipare alle sessioni senza diritto di voto.

Art. XII Segreteria
  1. Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente istituirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudica opportuno, egli può beneficiare del concorso d’organismi internazionali o nazionali appropriati, governativi o extragovernativi, competenti in materia di protezione, di conservazione e di gestione della fauna e della flora selvatiche.
  2. La Segreteria ha le seguenti attribuzioni:
    1. organizzare le conferenze delle Parti e fornire i servizi attinenti;
    2. adempiere le funzioni affidatele in virtù delle disposizioni degli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;
    3. intraprendere, conformemente ai programmi decretati dalla Conferenza delle Parti, gli studi scientifici e tecnici i quali contribuiranno all’applicazione della presente Convenzione, compresi gli studi attinenti alle norme da rispettarsi per la preparazione e il trasporto degli esemplari vivi e ai mezzi d’identificazione di detti esemplari;
    4. studiare i rapporti delle Parti e chiedere a queste ogni complemento d’informazione giudicato necessario per assicurare l’applicazione della presente Convenzione;
    5. attirare l’attenzione delle Parti su ogni questione attinente agli obiettivi della presente Convenzione;
    6. pubblicare periodicamente e comunicare alle Parti liste aggiornate degli Allegati I, II e III nonché ogni informazione atta a facilitare l’identificazione degli esemplari delle specie iscritte a detti Allegati;
    7. stendere i rapporti annui all’intenzione delle Parti sui propri lavori e sull’applicazione della presente Convenzione, nonché ogni altro rapporto che dette Parti possono richiedere in occasione delle sessioni della Conferenza;
    8. fare raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi e per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, compresi gli scambi d’informazioni di natura scientifica o tecnica;
    9. adempiere ogni altra funzione che le Parti possono attribuirle.
Art. XIII Misure internazionali
  1. Quando, alla luce delle informazioni ricevute, la Segreteria considera che una specie iscritta all’Allegato I o II è minacciata dal commercio degli esemplari di detta specie o che le disposizioni della presente Convenzione non sono applicate effettivamente, ne avverte l’organo di gestione competente della Parte o delle Parti interessate.
  2. La Parte che riceve comunicazione riguardo ai fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo informerà il più rapidamente possibile la Segreteria di tutti i fatti relativi, la sua legislazione permettendolo, e all’occasione proporrà misure correttive. Quando la Parte ritiene che si deve procedere ad una inchiesta, questa può essere svolta da una o più persone specificatamente approvate da detta Parte.
  3. Le informazioni fornite dalla Parte o risultanti da ogni inchiesta prevista al paragrafo 2 del presente Articolo sono esaminate in occasione della sessione successiva della Conferenza delle Parti, la quale può esprimere a detta Parte ogni raccomandazione da essa ritenuta opportuna.
Art. XIV Incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali
  1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono alle Parti di adottare:
    1. misure interne più severe per ciò che riguarda le condizioni alle quali sono sottomessi il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di esemplari di specie iscritte agli Allegati I, II e III, misure che possono andare fino al divieto totale;
    2. misure interne limitanti o vietanti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di specie non iscritte agli Allegati I, II o III.
  2. Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano le misure interne e le obbligazioni delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale concernente altri aspetti del commercio, della cattura o del raccolto, della detenzione o del trasporto di esemplari, le quali sono o potrebbero entrare in vigore riguardo ad ogni Parte, comprese segnatamente tutte le misure concernenti le dogane, l’igiene pubblica, la scienza veterinaria o la quarantena delle piante.
  3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni o le obbligazioni derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale, concluso o da concludere fra Stati, concernente la formazione di un’unione o di una zona commerciale regionale implicante la creazione o il mantenimento di controlli comuni doganali esterni e l’abolizione di controlli doganali interni, nella misura in cui concernono il commercio interstatale di membri di detta unione o zona.
  4. Uno Stato partecipe della presente Convenzione e d’un altro trattato, o d’un altra convenzione o accordo internazionale, vigente al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione e le cui disposizioni accordano una protezione per le specie marine iscritte all’Allegato II, verrà svincolato dalle obbligazioni impostegli in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio di esemplari di specie iscritte all’Allegato II presi da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni di detto trattato, di detta convenzione o di detto accordo internazionale.
  5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, ogni esportazione di un esemplare preso conformemente al paragrafo 4 del presente Articolo abbisogna soltanto di un certificato emesso da un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto, attestante che l’esemplare venne preso conformemente alle disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi internazionali in questione.
  6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l’elaborazione del diritto marittimo da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto marittimo convocata in virtù della Risoluzione N. 2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato, inerenti al diritto marittimo e alla natura e estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione da questi esercitata nei confronti delle navi che battono la sua bandiera.
Art. XV Emendamenti agli Allegati I e II
  1. Le disposizioni seguenti si applicano per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II in occasione delle sessioni delle Conferenze delle Parti:
    1. Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l’esame in occasione della sessione successiva della Conferenza. Il testo della proposta d’emendamento è comunicato alla Segreteria 150 giorni almeno prima della sessione della Conferenza. La Segreteria consulta le altre Parti e gli organi interessati in merito all’emendamento, giusta le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunica le risposte a tutte le Parti 30 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.
    2. Gli emendamenti sono adottati con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Non si tiene conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l’adozione dell’emendamento.
    3. Gli emendamenti adottati in una sessione della Conferenza entrano in vigore 90 giorni dopo detta sessione per tutte le Parti, eccetto quelle sollevanti una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
  2. Le disposizioni seguenti si applicano, per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II nell’intervallo delle sessioni della Conferenza:
    1. Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l’esame nell’intervallo delle sessioni della Conferenza delle Parti attraverso la procedura di voto per corrispondenza stipulata nel presente paragrafo.
    2. Per le specie marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d’emendamento, lo comunica a tutte le Parti. Consulta pure gli organismi intergovernativi competenti, particolarmente in vista d’ottenere tutti i dati scientifici che tali organismi possono fornire e per assicurare il coordinamento di tutte le misure di salvaguardia applicate da tali organismi. La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le opinioni espresse e i dati forniti da questi organismi nonché le sue proprie conclusioni e raccomandazioni.
    3. Per le specie non marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d’emendamento, lo comunica alle Parti. In seguito trasmette loro le proprie raccomandazioni nel termine più opportuno.
    4. Ogni Parte, in un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Segreteria trasmette le sue raccomandazioni alle Parti, in applicazione del capoverso b) o c) qui sopra, può trasmettere a detta Segreteria ogni commento riguardo alle proposte d’emendamento nonché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche necessarie.
    5. La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le risposte ricevute accompagnate dalle sue proprie raccomandazioni.
    6. Se la Segreteria non riceve alcuna obiezione riguardo alla proposta d’emendamento entro 30 giorni a contare dalla data in cui trasmette le risposte e le raccomandazioni ricevute giusta le disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l’emendamento entra in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti eccetto per quelle che sollevano una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
    7. Ove la Segreteria riceva una obiezione di una Parte, la proposta d’emendamento deve essere sottoposta ad un voto per corrispondenza conformemente alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.
    8. La Segreteria notifica alle Parti il ricevimento delle obiezioni.
    9. A meno che la Segreteria non abbia ricevuto i voti affermativi o negativi o le astensioni di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a decorrere dalla data di notificazione, giusta il capoverso h) del presente paragrafo, la proposta d’emendamento verrà rinviata per nuovo esame alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.
    10. Ove il numero dei voti ricevuti dovesse emanare da almeno la metà delle Parti, la proposta d’emendamento è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.
    11. La Segreteria notifica alle Parti l’esito dello scrutinio.
    12. La proposta d’emendamento adottata entra in vigore 90 giorni dopo la data di notificazione della sua accettazione da parte della Segreteria, riguardo a tutte le Parti, eccetto quelle che sollevano una riserva giusta le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
  3. Durante il periodo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o al capoverso l) del paragrafo 2 del presente Articolo, ogni Parte può, con notificazione scritta al governo depositario, sollevare una riserva riguardo all’emendamento. Finché detta riserva non sarà revocata questa Parte è considerata come uno Stato non Parte della presente Convenzione in materia di commercio delle specie citate.
Art. XVI Allegato III e emendamenti a questo Allegato
  1. Ogni Parte può sottoporre ad ogni momento alla Segreteria una lista di specie che quest’ultima dichiara essere stata oggetto, nei limiti delle sue competenze, d’una regolamentazione secondo gli scopi citati al paragrafo 3 dell’Articolo II. L’Allegato III comprende il nome della Parte che ha fatto iscrivere la specie, i nomi scientifici di dette specie, le parti di animali e di piante in questione e i prodotti ottenuti partendo da questi, espressamente menzionati conformemente alle disposizioni del capoverso b) dell’Articolo I.
  2. Ogni lista sottoposta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo è comunicata alle Parti subito dopo esser stata ricevuta dalla Segreteria. La lista entrerà in vigore, quale parte integrante dell’Allegato III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione di detta lista, ogni Parte può, mediante notificazione scritta indirizzata al governo depositario, sollevare una riserva riguardo a ogni specie, a ogni parte o a ogni prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione e, finché questa riserva non sarà revocata, lo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie, della parte o del prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione.
  3. Una Parte che abbia iscritto una specie all’Allegato III può ritirarla mediante notificazione scritta alla Segreteria che ne informerà tutte le Parti. Questo ritiro entra in vigore 30 giorni a contare dalla data di detta comunicazione.
  4. Ogni Parte la quale sottopone una lista di specie giusta le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo inoltrerà alla Segreteria una copia di tutte le leggi e di tutti i regolamenti interni applicabili alla protezione di queste specie, accompagnata da ogni commento che la Parte ritiene necessario o che la Segretaria può richiederle. Finché le specie in questione rimangono iscritte all’Allegato III, la Parte comunica ogni emendamento apportato a queste leggi e regolamenti o ogni nuovo commento, sin dalla loro adozione.
Art. XVII Emendamenti alla Convenzione
  1. Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è convocata dalla Segreteria se almeno un terzo delle Parti ne fa domanda scritta, per esaminare e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine, «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l’adozione dell’emendamento non si tiene conto delle astensioni.
  2. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato dalla Segreteria alle Parti 90 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.
  3. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti hanno depositato uno strumento d’approvazione dell’emendamento presso il governo depositario. In seguito l’emendamento entra in vigore per ogni altra Parte 60 giorni dopo il deposito del rispettivo strumento d’approvazione dell’emendamento.
Art. XVIII Composizione delle controversie
  1. Ogni controversia tra due o più Parti della presente Convenzione relativa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni di detta Convenzione sarà composta mediante negoziati tra le Parti in litigio.
  2. Se tale controversia non può essere composta nel modo previsto al paragrafo 1, le Parti possono, di comune accordo, convenire in arbitri, segnatamente adendo la Corte permanente d’Arbitrato dell’Aia; le Parti saranno vincolate dalla decisione arbitrale.
Art. XIX Firma

La presente Convenzione sarà aperta per la firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e dopo questa data a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Art. XX Ratificazione, accettazione, approvazione

La presente Convenzione verrà sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Confederazione Svizzera, che funge da governo depositario.

Art. XXI Adesione
  1. La presente Convenzione sarà aperta all’adesione per una durata illimitata. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il governo depositario.
  2. La presente Convenzione sarà aperta allʼadesione di ogni organizzazione avente come scopo unʼintegrazione economica regionale, costituita da Stati sovrani, che abbia la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali in settori assegnatile dagli Stati membri e coperti dalla presente Convenzione.
  3. Nei loro strumenti di adesione, queste organizzazioni dichiareranno la portata della loro competenza riguardo alle questioni regolate dalla Convenzione. Queste organizzazioni informeranno anche il governo depositario di ogni modifica sostanziale della portata della loro competenza. Le notifiche inviate da dette organizzazioni, riguardanti la loro competenza riguardo alle questioni regolate da detta Convenzione e le modifiche di detta competenza, saranno comunicate alle Parti dal governo depositario.
  4. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni eserciteranno i loro diritti e adempiranno agli obblighi che la Convenzione attribuisce ai loro Stati membri Parti alla Convenzione. In questi casi, gli Stati membri di dette organizzazioni non potranno esercitare tali diritti individualmente.
  5. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni eserciteranno il loro diritto di voto disponendo di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti alla Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se gli Stati membri eserciteranno il loro, e viceversa.
  6. Qualsiasi riferimento ad una «Parte» ai sensi dellʼarticolo I h) della presente Convenzione, a «Stato/Stati» o «Stato Parte/Stati Parte» alla Convenzione sarà interpretato come comprendente un riferimento ad ogni organizzazione avente come scopo unʼintegrazione economica regionale, ed avente la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali nei settori coperti dalla presente Convenzione.
Art. XXII Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione presso il governo depositario.
  2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà posteriormente al deposito del decimo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.
Art. XXIII Riserve
  1. La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve generali. Solo riserve speciali possono essere sollevate giusta le disposizioni del presente Articolo e quelle degli Articoli XV e XVI.
  2. Ogni Stato, depositando il suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, può sollevare una riserva speciale concernente:
    1. ogni specie iscritta agli Allegati I, II o III; oppure
    2. ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire da un animale o da una pianta di una specie iscritta all’Allegato III.
  3. Finché uno Stato contraente non ritira la sua riserva sollevata in virtù delle disposizioni del presente Articolo, questo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio delle specie, delle parti o dei prodotti ottenuti partendo da un animale o da una pianta specificata in detta riserva.
Art. XXIV Denuncia

Ogni Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento di tale notificazione da parte del governo depositario.

Art. XXV Depositario
  1. L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il governo depositario che ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati che l’hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione a detta Convenzione.
  2. Il governo depositario informa gli Stati firmatari e aderenti alla presente Convenzione nonché la Segreteria delle firme, del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, della presentazione o della revoca delle riserve, dell’entrata in vigore della presente Convenzione, dei suoi emendamenti e delle notificazioni di denuncia.
  3. Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione il governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detta Convenzione alla Segreteria delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata giusta l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3.

In fede di che , i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Washington il tre marzo millenovecentosettantatre.(Seguono le firme)

Spiegazioni1.  Le specie figuranti nei presenti Allegati sono indicate:

  1. con il nome della specie; oppure
  2. con l’insieme delle specie di un grado tassonomico superiore o di una parte designata del detto grado.2.  L’abbreviazione «spp.» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore.3.  Gli altri riferimenti ai gradi tassonomici superiori alle specie sono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.4.  Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate per i gradi tassonomici vegetali inferiori alla specie:
  3. «ssp.» serve per designare una sottospecie;
  4. «var(s).» serve per designare una (o più) varietà.5.  L’abbreviazione «p.e.» serve per designare le specie verosimilmente estinte.6.  Conformemente alle disposizioni dell’articolo I paragrafo b) capoverso (iii) della Convenzione, il segno (#) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o del grado tassonomico superiore di cui all’Allegato II serve a designare, come indicato qui di seguito, le parti o i prodotti di detta specie o di detto grado tassonomico superiore rientranti nel campo d’applicazione della Convenzione:

#1 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:

a) i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese),

b) le colture di piantine o di tessutiin vitro trasportate in contenitori sterili,

c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente, e

d) i frutti, loro parti o prodotti, di piante del genereVanilla riprodotte artificialmente;

#2 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:

a) i semi e i pollini, nonché

b) i prodotti finiti e imballati, pronti per la vendita al dettaglio;

#3 designa radici intere o tranciate e parti di radici, eccetto le parti lavorate e i prodotti lavorati derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e merce confezionata;

#4 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:

a) i semi (compresi i baccelli dei semi di Orchideaceae), le spore e i pollini (masse polliniche comprese); questa eccezione non vale per i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e per i semi diBeccariophoenix madagascariensis e diDypsis decaryi esportati dal Madagascar,

b) le piantine o le colture di tessutiin vitro trasportate in contenitori sterili,

c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente,

d) i frutti, nonché loro parti e prodotti, di piante del genereVanilla (Orchidaceae) riprodotte naturalmente o artificialmente e della famiglia delle Cactaceae,

e) i fusti, i fiori nonché loro parti e prodotti di piante riprodotte naturalmente o artificialmente del genereOpuntia , sottogenereOpuntia eSelenicereus (Cactaceae),

f) prodotti finiti, imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio diAloe ferox edEuphorbia antisyphilitica , e

g) prodotti cosmetici finiti, imballati e pronti a essere spediti per la vendita al dettaglio che contengono parti e prodotti delle seguenti specie di orchidee ottenute mediante riproduzione artificiale:Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis oderPhalaenopsis lobbii;

#5 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;

#6 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato;

#7 designa i tronchi, i trucioli, le polveri e gli estratti;

#8 designa tutte le parti sotterranee (radici e rizomi) intere, parziali e polverizzate;

#9 designa tutte le parti e i prodotti, eccetto quelli recanti l’etichetta*«Produced* from Hoodia spp.material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the rele vant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]» [prodotto con materiale derivato da Hoodia spp. ottenuto mediante raccolta e produzione controllate in virtù di un accordo stipulato con la competente autorità d’esecuzione della CITES di [Botswana in base all’accordo n. BW/xxxxxx] [Namibia in base all’accordo n. NA/xxxxxx] [Sudafrica in base all’accordo n. ZA/xxxxxx];

#10 tutte le parti e i derivati, eccetto gli strumenti musicali finiti, gli accessori per strumenti musicali finiti e le parti di strumenti musicali finiti destinati esclusivamente al commercio non commerciale per scopi di esibizione retribuita o non retribuita, uso personale, esposizione, prestito, concorso, insegnamento, valutazione o riparazione, a condizione che ciò non modifichi la proprietà e che tale trasporto non sia finalizzato alla vendita, al trasferimento o alla cessione dell’esemplare al di fuori dello Stato di residenza abituale del proprietario;

#11 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato, le polveri e gli estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione;

#12 designa tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed eterici estratti. I prodotti finiti che contengono tali estratti, compresi i profumi, sono esclusi da questa annotazione;

#13 designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati;

#14 designare parti e prodotti, esclusi:

a) semi e pollini,

b) colture di piantine o di tessutiin vitro trasportate in contenitori sterili,

c) frutti,

d) foglie,

e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme, e

f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e articoli intagliati;

#15 designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:

a) foglie, fiori, polline, frutti e semi,

b) prodotti di legno finiti delle specie di legno elencate fino a un peso massimo di 10 kg per spedizione,

c) strumenti musicali finiti, parti e accessori finiti di strumenti musicali,

d) parti e prodotti derivati diDalbergia cochinchinensis considerati nell’annotazione #4,

e) parti e prodotti derivati diDalbergia spp. originari e esportati dal Messico, considerati nell’annotazione #6;

#16 designa semi, frutti e oli;

#17 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato e il legno lavorato4;

#18 escluse le parti e i prodotti derivati, diversi dalle uova;

#19 estratti (comprese resine, gomme e oli essenziali) e polveri, ad eccezione dei seguenti prodotti finiti, imballati e pronti per la vendita al dettaglio: compresse, capsule, pillole, profumi, cosmetici, soluzioni, emulsioni o sospensioni (come oli infusi, idrolati, tinture) e prodotti di incenso fabbricati (come bastoncini e coni di incenso).7.  Le specie e i gradi tassonomici superiori di FLORA di cui all’Allegato I non sono provvisti di alcuna annotazione indicante che i relativi ibridi sottostanno alle disposizioni dell’Articolo III della Convenzione. Gli ibridi riprodotti artificialmente da una o più specie o da uno o più gradi tassonomici menzionati possono pertanto essere commercializzati con un documento certificante la riproduzione artificiale. Inoltre, i semi e i pollini (masse polliniche comprese), nonché i fiori recisi, le colture di piantine o di tessutiin vitro di questi ibridi, in mezzi solidi o liquidi e trasportati in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.8.  Riserve della Svizzera:La Convenzione non si applica alle seguenti specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione iscritte negli Allegati II e III:

a) Riserve relative all’Allegato II

FAUNAin vigore dal
Aves
PSITTACIFORMES
CacatuidaeEolophus roseicapillus06.06.1981
Psittacidae
Agapornis spp.06.06.1981
Amazona aestiva06.06.1981
Myiopsitta monachus06.06.1981
Reptilia
SAURIA
LacertidaePodarcis lilfordi22.10.1987
Podarcis pityusensis22.10.1987
FLORA
APOCYNACEAEHoodiaspp.12.01.2005
tutte le parti e tutti i prodotti ad eccezione di quelli recanti un’etichetta menzionante «Produced fromHoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authoritiy of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]». Prodotto a partire da esemplari diHoodia spp. prelevati e prodotti in modo controllato nel rispetto di un accordo con l’organo di gestione CITES interessato [del Botswana secondo l’accordo n. BW/xxxxxx], [della Namibia secondo l’accordo n. NA/xxxxxx] o [del Sudafrica secondo l’accordo n. ZA/xxxxxx].
ASPARAGACEAEBeaucarnea spp.02.01.2017
b) Riserve relative all’Allegato III
FAUNAin vigore dal
Mammalia
CARNIVORA
CanidaeCanis aureus21.03.1989
Vulpes vulpes griffithi21.03.1989
Vulpes vulpes montana21.03.1989
Vulpes vulpes pusilla21.03.1989
MustelidaeMartes foina intermedia21.03.1989
Mustela altaica21.03.1989
Mustela erminea ferghanae21.03.1989
Mustela kathiah21.03.1989
Mustela sibirica21.03.1989
Allegato IAllegato IIAllegato III
FAUNA
Chordata
Mammalia
ARTIODACTYLA
Antilocapridae
Antilocapra americana
(soltanto le popolazioni del Messico)
Bovidae
Addax nasomaculatus
Ammotragus lervia
Antilope cervicapra(Nepal, Pakistan)
Boselaphus tragocamelus(Pakistan)
Bos gaurus5
Bos mutus6
Bos sauveli
Bubalus arnee7(Nepal)
Bubalus depressicornis
Bubalus mindorensis
Bubalus quarlesi
Budorcas taxicolor
Budorcas tibetana
Capra caucasica
Stambecco del Caucaso
Capra falconeri
Capra hircus aegagrus8(Pakistan)
Capra sibirica(Pakistan)
Capricornis milneedwardsii
Capricornis rubidus
Capricornis sumatraensis
Capricornis thar
Cephalophus brookei
Cephalophus dorsalis
Cephalophus jentinki
Cephalophus ogilbyi
Cephalophus silvicultor
Cephalophus zebra
Gazella benettii(Pakistan)
Gazella cuvieri
Gazella dorcas
Gazella leptoceros
Hippotragus niger variani
Kobus leche
Naemorhedus baileyi
Naemorhedus caudatus
Naemorhedus goral
Naemorhedus griseus
Nanger dama
Oryx dammah
Oryx leucoryx
Ovis ammon
Ovis arabica
Ovis bochariensis
Ovis canadensis
(soltanto la popolazione del Messico)
Ovis collium
Ovis cycloceros
Ovis darwini
Ovis gmelini
(soltanto la popolazione di Cipro)
Ovis hodgsonii
Ovis jubata
Ovis karelini
Ovis nigrimontana
Ovis polii
Ovis punjabiensis
Ovis severtzovi
Ovis vignei
Pantholops hodgsonii
Philantomba monticola
Pseudois nayaur(Pakistan)
Pseudoryx nghetinhensis
Rupicapra pyrenaica ornata
Camoscio d’Abruzzo
Saiga borealis9
Saiga tatarica10
Tetracerus quadricornis(Nepal)
Camelidae
Lama guanicoe
Vicugna vicugna
(escluse le popolazioni di: Argentina [le popolazioni delle province di Jujuy, Catamarca e Salta, e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l’intera popolazione]; Cile [popolazioni delle regioni di Tarapacá, Arica e Parinacota]; Ecuador [l’intera popolazione] e Perù [l’intera popolazione])
Vigogna
Vicugna vicugna*
(soltanto le popolazioni di: Argentina [le popolazioni delle province di Jujuy, Catamarca e Salta, e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l’intera popolazione]; Cile [popolazioni delle regioni di Tarapacá, Arica e Parinacota]; Ecuador [l’intera popolazione] e Perù [l’intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell’Allegato I)
Vigogna
Cervidae
Axis calamianensis
Axis kuhlii
Axis porcinus (Pakistan)
(ad eccezione delle sottospecie elencate nellAllegato I)
Axis porcinus annamiticus
Blastocerus dichotomus
Cervus elaphus bactrianus
Cervus elaphus barbarus(Algeria, Tunisia)
Cervus elaphus hanglu
Dama dama mesopotamica
Hippocamelusspp.
Mazama temama cerasina(Guatemala)
Muntiacus crinifrons
Muntiacus vuquangensis
Odocoileus virginianus mayensis(Guatemala)
Ozotoceros bezoarticus
Pudu mephistophiles
Pudu puda
Rucervus duvaucelii
Rucervus eldii
Giraffidae(giraffe)
Giraffa camelopardalis
Okapia johnstoni
Hippopotamidae
Hexaprotodon liberiensis
Hippopotamus amphibius
Moschidae
Moschus spp.
(soltanto le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan)
Moschus spp.
(escluse le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan)
Suidae
Babyrousa babyrussa
Babyrousa bolabatuensis
Babyrousa celebensis
Babyrousa togeanensis
Sus salvanius
Tayassuidae
Tayassuidaespp.11
Catagonus wagneri
Carnivora
Ailuridae
Ailurus fulgens
Ailurus styani
Canidae
Canis aureus(India)
Canis lupus
(soltanto le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan; esclusi la forma addomesticata e il dingo, denominati
Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo )
Lupo
Canis lupus
(escluse le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan; esclusi la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo )
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus
Cuon alpinus
Lycalopex culpaeus
Lycalopex fulvipes
Lycalopex griseus
Lycalopex gymnocercus
Speothos venaticus
Vulpes bengalensis(India)
Vulpes cana
Vulpes vulpes griffithi(India)
Vulpes vulpes montana(India)
Vulpes vulpes pusilla(India)
Vulpes zerda
Eupleridae
Cryptoprocta ferox
Eupleres goudotii
Fossa fossana
Felidae
Felidae spp. 12
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato I)
Acinonyx jubatus13
Caracal caracal
(soltanto la popolazione dell’Asia)
Catopuma temminckii
Felis nigripes
Herpailurus yagouaroundi
(soltanto le popolazioni dell’America centrale e settentrionale)
Leopardus geoffroyi
Leopardus guttulus
Leopardus jacobita
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Lynx pardinus
Neofelis diardi
Neofelis nebulosa
Panthera leo 14
(popolazioni africane)
Panthera leo
(Soltanto le popolazioni dell’India)
Panthera onca
Panthera pardus
Panthera tigris
Panthera unica
Pardofelis marmorata
Prionailurus bengalensis bengalensis
(soltanto le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia)
Prionailurus planiceps
Prionailurus rubiginosus
(soltanto le popolazioni dell’India)
Puma concolor
(soltanto le popolazioni di Costa Rica e Panama)
Herpestidae
Herpestes edwardsi(India, Pakistan)
Herpestes fuscus(India)
Herpestes javanicus(Pakistan)
Herpestes javanicus auropunctatus(India)
Herpestes smithii(India)
Herpestes urva(India)
Herpestes vitticollis(India)
Hyaenidae
Hyaena hyaena
Proteles cristata(Botswana)
Mephitidae
Conepatus humboldtii
Mustelidae
Lutrinae
Lutrinaespp.
Aonyx capensis microdon
(soltanto le popolazioni di Camerun e Nigeria)
Aonyx cinerea
Enhydra lutris nereis
Lontra felina
Lontra longicaudis
Lontra provocax
Lutra lutra
Lutra nippon
Lutrogale perspicillata
Pteronura brasiliensis
Mustelinae
Eira barbara(Honduras)
Martes flavigula(India)
Martes foina intermedia(India)
Martes gwatkinsii(India)
Mellivora capensis(Botswana)
Mustela altaica(India)
Mustela erminea ferghanae(India)
Mustela kathiah(India)
Mustela nigripes
Mustela sibirica(India)
Odobenidae
Odobenus rosmarus(Canada)
Otariidae
Arctocephalusspp.
Phocidae
Mirounga leonina
Monachusspp.
Neomonachus spp.
(esclusa Monachus tropicalis )
Procyonidae
Nasua narica(Honduras)
Nasua nasua solitaria(Uruguay)
Potos flavus(Honduras)
UrsidaeOrsi
Ursidae spp.
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato I)
Ailuropoda melanoleuca
Helarctos malayanus
Melursus ursinus
Tremarctos ornatus
Ursus arctos
(soltanto le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia)
Ursus arctos isabellinus
Ursus thibetanus
Viverridae
Arctictis binturong(India)
Civettictis civetta(Botswana)
Cynogale bennettii
Hemigalus derbyanus
Paguma larvata(India)
Paradoxurus hermaphroditus(India)
Paradoxurus jerdoni(India)
Prionodon linsang
Prionodon pardicolor
Viverra civettina(India)
Viverra zibetha(India)
Viverricula indica(India)
Cetacea
Cetaceae spp. 15
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato I)
Balaenidae
Balaena mysticetus
Eubalaenaspp.
Balaenopteridae
Balaenoptera acutorostrata
(escluse le popolazioni della Groenlandia occidentale)
Balaenoptera bonaerensis
Balaenoptera boreali
Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus
Balaenoptera omurai
Balaenoptera physalus
Balaenoptera ricei
Megaptera novaeangliae
Delphinidae
Orcaella brevirostris
Orcaella heinsohni
Sotaliaspp.
Sousaspp.
EschrichtiidaeBalena grigia
Eschrichtius robustus
Iniidae
Lipotes vexillifer
Neobalaenidae
Caperea marginata
Phocoenidae
Neophocaena phocaenoides
Phocoena sinus
Physeteridae
Physeter macrocephalus
Platanistidae
Platanistaspp.
Ziphiidae
Berardiusspp.
Hyperoodonspp.
Chiroptera
Phyllostomidae
Platyrrhinus lineatus(Uruguay)
PteropodidaeVolpi volanti o Pteropti
Acerodon spp.
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato I)
Acerodon jubatus
Pteropus spp.
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato I ed escluso il Pteropus brunneus )
Volpi volanti o Pteropi
Pterotus insularis
Pteropo delle isole Truk
Pteropus loochoensis
Pteropus mariannus
Pteropus molossinus
Pteropus pelewensis
Pteropus pilosus
Pteropus samoensis
Pteropus tonganus
Pteropus ualanus
Pteropus yapensis
Cingulata
Dasypodidae
Cabassous tatouay(Uruguay)
Chaetophractus nationi16
Priodontes maximus
Dasyuromorphia
Dasyuridae Topi marsupiali
Sminthopsis longicaudata
Topo marsupiale dalla coda lunga
Sminthopsis psammophila
Topo marsupiale delle sabbie
Diprotodontia
MacropodidaeCanguri, uallabi
Dendrolagus inustus
Dendrolagus ursinus
Lagorchestes hirsutus
Lagostrophus fasciatus
Onychogalea fraenata
Uallabi dalle briglie
PhalangeridaeCuschi
Phalanger intercastellanus
Cusco orientale
Phalanger mimicus
Cusco meridionale o grigio
Phalanger orientalis
Falangero lanoso
Spilocuscus kraemeri
Spilocuscus maculatus
Falangero o cusco macchiato
Spilocuscus papuensis
PotoroidaeRatti canguri, Bettonge
Bettongia spp.
Bettonge
VombatidaeVombati
Lasiorhinus krefftii
Lagomorpha
Leporidae
Caprolagus hispidus
Romerolagus diazi
Monotremata
Tachyglossidae
Zaglossusspp.
Peramelemorphia
PeramelidaePeramele
Perameles bougainville
ThylacomyidaeBilbi
Macrotis lagot
Perissodactyla
Equidae
Equus africanus17
Equus grevyi
Equus hemionus
Equus hemionus hemionus
Equus hemionus khur
Equus kiang
Equus przewalskii
Equus zebra hartmannae
Equus zebra zebra
Rhinocerotidae
Rhinocerotidae spp.
(ad eccezione delle sottospecie elencate
nell’Allegato II)
Ceratotherium simum simum 18
(soltanto le popolazioni di Eswatini, Namibia 19 e Sudafrica)
Tapiridae
Tapiridae spp.
(ad eccezione delle specie elencate
nell’Allegato II)
Tapirus terrestris
Pholidota
ManidaePangolini
Manis spp. 20
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato I)
Manis crassicaudata
Pangolino indiano
Manis culionensis
Pangolino delle Filippine
Manis gigantea
Pangolino gigante
Manis javanica
Pangolino del Borneo
Manis pentadactyla
Pangolino cinese
Manis temminckii
Pangolino di Temminck o del Capo
Manis tetradactyla
Pangolino dalla coda lunga
Manis tricuspis
Pangolino arboreo o tricuspide
Pilosa
Bradypodidae
Bradypus pygmaeus
Bradypus variegates
Megalonychidae
Choloepus didactylus
Choloepus hoffmanni
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla
Tamandua mexicana(Guatemala)
PRIMATES
PRIMATES
Atelidae
Alouatta palliata
Alouatta pigra
Ateles geoffroyi frontatus
Ateles geoffroyi panamensis
Brachyteles arachnoides
Brachyteles hypoxanthus
Oreonax flavicauda
Cebidae
Callimico goeldii
Callithrix aurita
Callithrix flaviceps
Leontopithecusspp.
Saguinus bicolor
Saguinus geoffroyi
Saguinus leucopus
Saguinus martinsi
Saguinus oedipus
Saimiri oerstedii
Cercopithecidae
Cercocebus chrysogaster
Cercocebus galeritus
Cercopithecus diana
Cercopithecus roloway
Macaca silenus
Macaca sylvanus
Mandrillus leucophaeus
Mandrillus sphinx
Nasalis larvatus
Piliocolobus kirkii
Piliocolobus rufomitratus
Presbytis potenziani
Pygathrixspp.
Rhinopithecusspp.
Semnopithecus ajax
Semnopithecus dussumieri
Semnopithecus entellus
Semnopithecus hector
Semnopithecus hypoleucos
Semnopithecus priam
Semnopithecus schistaceus
Simias concolor
Trachypithecus geei
Trachypithecus pileatus
Trachypithecus shortridgei
Cheirogaleidae
Cheirogaleidaespp.
Daubentoniidae
Daubentonia madagascariensis
Hominidae
Gorilla beringei
Gorilla gorilla
Panspp.
Pongo abelii
Pongo pygmaeus
Pongo tapanuliensis
Hylobatidae
Hylobatidaespp.
Indriidae
Indriidaespp.
Lemuridae
Lemuridaespp.
Lepilemuridae
Lepilemuridaespp.
Lorisidae
Nycticebusspp.
Pithecidae
Cacajaospp.
Chiropotes albinasus
Proboscidea
Elephantidae
Elephas maximus
Loxodonta africana.
(escluse le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, elencati nell’Allegato II con l’annotazione A10)
Elefante africano
Loxodonta africana .
(soltanto le popolazioni di Botswana,
Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, tutte le altre popolazioni sono elencate nell’Allegato I) 21 Elefante africano
Rodentia
Chinchillidae
Chinchillaspp.22
Cuniculidae
Cuniculus paca(Honduras)
Dasyproctidae
Dasyprocta punctata(Honduras)
Erethizontidae
Sphiggurus mexicanus(Honduras)
Sphiggurus spinosus(Uruguay)
Muridae
Leporillus conditor
Pseudomys fieldi praeconis
Xeromys myoides
Zyzomys pedunculatus
Sciuridae
Cynomys mexicanus
Marmota caudata(India)
Marmota himalayana(India)
Ratufaspp.
Scandentia
Tupaiidae
Tupaiidaespp.
Sirenia
Dugongidae
Dugong dugon
TrichechidaeManati o Lamantini
Trichechus inunguis
Trichechus manatus
Trichechus senegalensis
AVES
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas aucklandica
Anas bernieri
Anas chlorotis
Anas formosa
Anas laysanensis
Anas nesiotis
Branta canadensis leucopareia
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Cairina scutulata
Coscoroba coscoroba
Cygnus melanocoryphus
Dendrocygna arborea
Dendrocygna autumnalis(Honduras)
Dendrocygna bicolor(Honduras)
Oxyura leucocephala
Rhodonessa caryophyllaceap.e.
Sarkidiornis melanotos
APODIFORMES
Trochilidae
Trochilidaespp.
Glaucis dohrnii
CHARADRIIFORMES
Burhinidae
Burhinus bistriatus(Guatemala)
Laridae
Larus relictus
Scolopacidae
Numenius borealis
Numenius tenuirostris
Tringa guttifer
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
Ciconiidae
Ciconia boyciana
Ciconia nigra
Jabiru mycteria
Mycteria cinerea
Phoenicopteridae
Phoenicopteridaespp.
Threskiornithidae
Eudocimus ruber
Geronticus calvus
Geronticus eremita
Nipponia nippon
Platalea leucorodia
COLUMBIFORMES
Columbidae
Caloenas nicobarica
Ducula mindorensis
Gallicolumba luzonica
Gouraspp.
Nesoenas mayeri(Maurizio)
CORACIIFORMES
Bucerotidae
Acerosspp.
Aceros nipalensis
Anorrhinusspp.
Anthracocerosspp.
Berenicornisspp.
Bucerosspp.
Buceros bicornis
Bycanistesspp.
Ceratogymnaspp.
Penelopidesspp.
Rhinoplax vigil
Rhyticerosspp.
Rhyticeros subruficollis
CUCULIFORMES
Musophagidae
Tauracospp.
FALCONIFORMES
FALCONIFORMES
(tutte le specie, ad eccezione di quelle elencate nell’Allegato I, del Caracara lutosa e della famiglia degli avvoltoi del nuovo mondo Cathartidae)
Accipitridae
Aquila adalberti
Aquila heliaca
Chondrohierax wilsonii
Gyps africanus
Gyps rueppelli
Haliaeetus albicilla
Harpia harpyja
Pithecophaga jefferyi
Cathartidae
Gymnogyps californianus
Sarcoramphus papa(Honduras)
Vultur gryphus
Falconidae
Falco araeus
Falco jugger
Falco newtoni
(soltanto le popolazioni delle Seychelles)
Falco peregrinus
Falco punctatus
Falco rusticolus
GALLIFORMES
Cracidae
Crax alberti(Colombia)
Crax blumenbachii
Crax daubentoni(Colombia)
Crax globulosa(Colombia)
Crax rubra(Colombia, Guatemala, Honduras)
Mitu mitu
Oreophasis derbianus
Ortalis vetula(Guatemala, Honduras)
Pauxi pauxi(Colombia)
Penelope albipennis
Penelope purpurascens(Honduras)
Penelopina nigra(Guatemala)
Pipile jacutinga
Pipile pipile
Megapodiidae
Macrocephalon maleo
Phasianidae
Argusianus argus
Catreus wallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum
Gallus sonneratii
Ithaginis cruentus
Lophophorus impejanus
Lophophorus lhuysii
Lophophorus sclateri
Lophura leucomelanos(Pakistan)
Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Meleagris ocellata(Guatemala)
Pavo cristatus(Pakistan)
Pavo muticus
Polyplectron bicalcaratum
Polyplectron germaini
Polyplectron malacense
Polyplectron napoleonis
Polyplectron schleiermacheri
Pucrasia macrolopha(Pakistan)
Rheinardia ocellata
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
Syrmaticus reevesii
Tetraogallus caspius
Tetraogallus tibetanus
Tragopan blythii
Tragopan caboti
Tragopan melanocephalus
Tragopan satyra (Nepal)
Tragopan satiro
Tympanuchus cupido attwateri
Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES
Gruidae
Antigone canadensis nesiotes
Antigone canaensis pulla
Antigone vipio
Balearica pavonina
Gruidae spp.
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato I)
Grus americana
Grus japonensis
Grus monacha
Grus nigricollis
Leucogeranus leucogeranus
Otididae
Otididae spp.
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato I)
Ardeotis nigriceps
Chlamydotis macqueenii
Chlamydotis undulata
Houbaropsis bengalensis
Rallidae
Hypotaenidia sylvestris
Rhynochetidae
Rhynochetos jubatus
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis (Ucraina)
Allodola
Galerida cristata (Ucraina)
Cappellaccia
Lullula arborea (Ucraina)
Tottavilla
Malanocorypha calandra (Ucraina)
Calandra
Atrichornithidae
Atrichornis clamosus
Cotingidae
Cephalopterus ornatus(Colombia)
Cephalopterus penduliger(Colombia)
Cotinga maculata
Rupicolaspp.
Xipholena atropurpurea
Emberizidae
Emberiza citrinella (Ucraina)
Zigolo giallo
Emberiza hortulana (Ucraina)
Ortolano
Gubernatrix cristata
Melopyrrha nigra(Cuba)
Paroaria capitata
Paroaria coronata
Sporophila angolensis
Sporophila atrirostris
Sporophila crassirostris
Sporophila funerea
Sporophila maximiliani
Sporophila nuttingi
Tangara fastuosaTiaris canorus(Cuba)
Estrildidae
Amandava formosa
Lonchura oryzivora
Poephila cincta cincta
Fringillidae
Caduelis cannabina (Ucraina)
Fanello
Carduelis carduelis (Ucraina)
Cardellino
Carduelis cucullata
Carduelis flammea (Ucraina)
Organetto
Carduelis hornemanni (Ucraina)
Organetto artico
Carduelis spinus (Ucraina)
Lucherino
Carduelis yarrellii
Carpodacus erythrinus (Ucraina)
Ciuffolotto scarlatto
Loxia curvirostra (Ucraina)
Crociere
Pyrrhula pyrrhula (Ucraina)
Ciuffolotto
Serinus serinus (Ucraina)
Verzellino
Hirundinidae
Pseudochelidon sirintarae
Icteridae
Xanthopsar flavus
Meliphagidae
Lichenostomus melanops cassidix
Muscicapidae
Copsychus malabaricusAcrocephalus rodericanus(Maurizio)
Cyornis ruckii
Dasyornis broadbenti litoralis
Dasyornis longirostris
Erithacus rubecula (Ucraina)
Pettirosso
Ficedula parva (Ucraina)
Pigliamosche pettirosso
Hippolais icterina (Ucraina)
Canapino maggiore
Garrulax canorus
Garrulax taewanus
Leiothrix argentauris
Leiothrix lutea
Liocichla omeiensis
Luscinia luscinia (Ucraina)
Usignolo maggiore
Luscinia megarhynchos (Ucraina)
Usignolo
Luscinia svecica (Ucraina)
Pettazzurro
Monticola saxatilis (Ucraina)
Codirossone
Picathartes gymnocephalus
Picathartes oreas
Sylvia atricapilla (Ucraina)
Capinera
Sylvia borin (Ucraina)
Beccafico
Sylvia curruca (Ucraina)
Bigiarella
Sylvia nisoria (Ucraina)
Bigia padovana
Terpsiphone bourbonnensis(Maurizio)
Turdus merula (Ucraina)
Merlo
Turdus philomelos (Ucraina)
Tordo bottaccio
Oriolidae
Oriolus oriolus (Ucraina)
Rigogolo
Paradisaeidae
Paradisaeidaespp.
Paridae
Parus ater (Ucraina)
Cincia mora
Pittidae
Pitta guajana
Pitta gurneyi
Pitta kochi
Pitta nympha
Pycnonotidae
Pycnonotus zeylanicus
Sturnidae
Gracula religiosa
Leucopsar rothschildi
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes (Ucraina)
Scricciolo
Zosteropidae
Zosterops albogularis
PELECANIFORMES
Fregatidae
Fregata andrewsi
Pelecanidae
Pelecanus crispus
Sulidae
Papasula abbotti
PICIFORMES
Capitonidae
Semnornis ramphastinus(Colombia)
PicidaePicchi
Dryocopus javensis richardsi
Ramphastidae
Baillonius bailloni(Argentina)
Pteroglossus aracari
Pteroglossus castanotis(Argentina)
Pteroglossus viridis
Ramphastos dicolorus(Argentina)
Ramphastos sulfuratus
Ramphastos toco
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Selenidera maculirostris(Argentina)
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podilymbus gigas
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
Phoebastria albatrus
PSITTACIFORMES
PSITTACIFORMES
(escluse le specie Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri )
Cacatuidae
Cacatua galerita
Cacatua goffiniana
Cacatua haematuropygia
Cacatua moluccensis
Cacatua sulphurea
Eolophus roseicapillus
Probosciger aterrimus
Loriidae
Eos histrio
Vini ultramarina
Psittacidae
Agapornisspp.
Amazona aestiva
Amazona arausiaca
Amazona auropalliata
Amazona barbadensis
Amazona brasiliensis
Amazona finschi
Amazona guildingii
Amazona imperialis
Amazona leucocephala
Amazona oratrix
Amazona pretrei
Amazona rhodocorytha
Amazona tucumana
Amazona versicolor
Amazona vinacea
Amazona viridigenalis
Amazona vittata
Anodorhynchusspp.
Ara ambiguus
Ara glaucogularis
Ara macao
Ara militaris
Ara rubrogenys
Aratingaspp.
Cyanoliseus patagonus
Cyanopsitta spixii
Cyanoramphus cookii
Cyanoramphus forbesi
Cyanoramphus novaezelandiae
Cyanoramphus saisseti
Cyclopsitta diphthalma coxeni
Eunymphicus cornutus
Geopsittacus occidentalisp.e.
Guarouba guarouba
Myiopsitta monachus
Nandayus nenday
Neophema chrysogaster
Ognorhynchus icterotis
Pezoporus flaviventris
Pezoporus occidentalis
Pezoporus wallicus
Pionopsitta pileata
Platycercus eximius
Poicephalus senegalus
Primolius couloni
Primolius maracana
Psephotellus chrysopterygius
Psephotellus dissimilis
Psephotellus pulcherrimusp.e.
Psittacula echo
Psittacus erithacus
Pappagallo cenerino
Pyrrhura cruentata
Rhynchopsittaspp.
Strigops habroptilus
RHEIFORMES
Rheidae
Pterocnemia pennata
(esclusa la popolazione dell’Argentina)
Pterocnemia pennata pennata
(soltanto la popolazione dell’Argentina)
Rhea americana
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
Spheniscus demersus
Spheniscus humboldti
STRIGIFORMES
STRIGIFORMES
(escluso lo Sceloglaux albifacies )
Strigidae
Heteroglaux blewitti
Mimizuku gurneyi
Ninox natalis
Tytonidae
Tyto soumagnei
STRUTHIONIFORMES
Struthionidae
Struthio camelus
(soltanto le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Mali, Marocco, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Senegal e Sudan)
TINAMIFORMES
Tinamidae
Tinamus solitarius
TROGONIFORMES
Trogonidae
Pharomachrus mocinno
ReptiliaRettili
CROCODYLIA
CROCODYLIA
Alligatoridae
Alligator sinesi
Caiman crocodilus apaporiensis
Caiman latirostris
(esclusa la popolazione dell’Argentina
e del Brasile)
Caiman latirostris
(popolazione dell’Argentina e del Brasile 23 )
Melanosuchus niger 24
(esclusa la popolazione di Ecuador e Brasile)
Crocodylidae
Crocodylus acutus
(ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrovie di Bahia de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba e Messico, che sono incluse nell’Allegato II)
Crocodylus acutus(Messico)25
Crocodylus cataphractus
Crocodylus intermedius
Crocodylus mindorensis
Crocodylus moreletii
(ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell’Allegato II con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell’Allegato II)
Crocodylus niloticus
(ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell’Allegato II)
Crocodylus palustris
Crocodylus porosus
(ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia, Malaysia [cattura di animali selvatici limitata allo stato di Sarawak; quota zero per gli esemplari selvatici per gli altri stati malesi (Sabah e Malaysia peninsulare); nessuna modifica alla quota zero se non approvata dalle parti della convenzione CITES], Filippine [soltanto la popolazione delle isole di Palawan] e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell’Allegato II)
Crocodylus porosus
Filippine [vale soltanto per la popolazione delle isole di Palawan 26 ]
Crocodylus rhombifer
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Gavialidae
Gavialis gangeticus
RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae
Sphenodonspp.
Sauria
AgamidaeAgamidi
Calotes ceylonensis(Sri Lanka)
Calotes desilvai(Sri Lanka)
Calotes liocephalus(Sri Lanka)
Calotes liolepis(Sri Lanka)
Calotes nigrilabris(Sri Lanka)
Calotes pethiyagodai(Sri Lanka)
Calotes ceylonensis(Sri Lanka)
Ceratophora aspera27
Ceratophora erdeleni
Ceratophora karu
Ceratophora stoddartii28
Ceratophora tennentii
Cophotis ceylanica
Cophotis dumbara
Ctenophorusspp.(Australia)
Intellagamaspp.(Australia)
Lyriocephalus scutatus 29
Physignathus cocincinus
Saaraspp.Tympanocryptisspp.(Australia)
Uromastyxspp.
AnguidaeLucertole alligatore
Abronia spp. 30
(ad eccezione delle specie incluse nell’Allegato I)
Abronia anzutoi
Abronia campbelli
Abronia fimbrata
Abronia frosti
Abronia meledona
ChamaeleonidaeCamaleonti
Archaiusspp.
Bradypodion spp.
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato I)
Brookesiaspp.
Brookesia perarmata
Calummaspp.
Chamaeleospp.
Furciferspp.
Kinyongiaspp.
Nadzikambiaspp.
Rhampholeonspp.
Rieppeleonspp.
Triocerosspp.
Cordylidae
Cordylusspp.
Diploglossidae
Caribicus warreni
Eublepharidae
Goniurosaurus spp.
(escluse le specie indigene del Giappone)
Goniurosaurus kuroiwae#18 (Giappone)
Goniurosaurus orientalis#18 (Giappone)
Goniurosaurus sengokui#18 (Giappone)
Goniurosaurus splendens#18 (Giappone)
Goniurosaurus toyamai#18 (Giappone)
Goniurosaurus yamashinae#18 (Giappone)
GekkonidaeGechi
Carphodactylusspp. (Australia)
Cnemaspis psychedelica
Cyrtodactylus jeyporensis
Dactylocnemisspp. (Nuova Zelanda)
Gekko gecko
Gonatodes daudini
Hoplodactylusspp. (Nuova Zelanda)
Lygodactylus williamsi
Mokopirirakauspp. (Nuova Zelanda)
Nactus serpensinsula
Geco dell’Isola Serpente
Naultinusspp.
Nephrusspp. (Australia)
Orrayaspp. (Australia)
Paroedura androyensis
Paroedura masobe
Phelsuma spp.
Gechi diurni o Felsume
Phyllurus spp. (Australia)
(ad eccezione delle specie di cui all’Allegato II)
Phyllurus amnicola
Phyllurus caudiannulatus
Rhoptropellaspp.
Saltuariusspp. (Australia)
Sphaerodactylus armasi(Cuba)
Sphaerodactylus celicara(Cuba
Sphaerodactylus dimorphicus(Cuba)
Sphaerodactylus intermedius(Cuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi(Cuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus granti(Cuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus(Cuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal(Cuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus strategus(Cuba)
Sphaerodactylus notatus atactus(Cuba)
Sphaerodactylus oliveri(Cuba)
Sphaerodactylus pimienta(Cuba)
Sphaerodactylus ruibali(Cuba)
Strophurusspp. (Australia)
Tarentola chazaliae
Toropukuspp. (Nuova Zelanda)
Tukutukuspp. (Nuova Zelanda)
Underwoodisaurusspp. (Australia)
Uroplatus spp.
Gechi coda a foglia
Uvidicolusspp. (Australia)
Woodworthiaspp. (Nuova Zelanda)
Helodermatidae
Helodermaspp.
Heloderma horridum charlesbogerti
Iguanidae
Amblyrhynchus cristatus.
Brachylophusspp.
Cachryxspp.
Conolophusspp.
Ctenosauraspp.
Cycluraspp.
Iguanaspp.
Phrynosomatidae
Phrynosomaspp.
Sauromalus varius
Lacertidae
Galliotia spp. (Unione europea),
(esclusa la G. simonyi elencata nell’Allegato I)
Gallotia simonyi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
Lanthanotidae
Lanthanotidaespp.31
Polychrotidae Anoles
Anolis agueroi(Cuba)
Anolis baracoa(Cuba)
Anolis barbatus(Cuba)
Anolis chamaeleonides(Cuba)
Anolis equestris(Cuba)
Anolis guamuhaya(Cuba)
Anolis luteogularis(Cuba)
Anolis pigmaequestris(Cuba)
Anolis purcus(Cuba)
Scincidae
Corucia zebrata
Egerniaspp. (Australia)
Tiliqua adelaidensis
Tiliqua multifasciata(Australia)
Tiliqua nigrolutea(Australia)
Tiliqua occipitalis(Australia)
Tiliqua rugosa(Australia)
Tiliqua scincoides intermedia(Australia)
Tiliqua scincoides scincoides(Australia)
Teiidae
Crocodilurus amazonicus
Dracaenaspp.
Tupinambisspp.
Varanidae
Varanusspp.
Varanus bengalensis
Varanus flavescens
Varanus griseus
Varanus komodoensis
Varanus nebulosus
Xenosauridae
Shinisaurus crocodilurus
SERPENTESSerpenti
Boidae
Boidaespp.
Acrantophisspp.
Boa constrictor occidentalis
Chilabothrus inornatus
Chilabothrus monensis
Chilabothrus subflavus
Sanzinia madagascariensis
Bolyeriidae
Bolyeriidaespp.
Bolyeria multocarinata
Casarea dussumieri
Colubridae
Atretium schistosum(India)
Boiga westermanni
Cerberus rhynchops(India)
Clelia clelia
Cyclagras gigas
Ptyas mucosus
Xenochrophis piscator(India)
Elapidae
Hoplocephalus bungaroides
Micrurus diastema(Honduras)
Micrurus nigrocinctus(Honduras)
Naja atra
Naja kaouthia
Naja mandalayensis
Naja naja
Naja oxiana
Naja philippinensis
Naja sagittifera
Naja samarensis
Naja siamensis
Naja sputatrix
Naja sumatrana
Ophiophagus hannah
Loxocemidae
Loxocemidaespp.
Pythonidae
Pythonidaespp.
Python molurus
Tropidophiidae
Tropidophiidaespp.
Viperidae
Atheris desaixi
Bitis harenna
Bitis parviocula
Bitis worthingtoni
Crotalus durissus(Honduras)
Daboia russelii(India)
Daboia palaestinae(Israele)
Montivipera wagneri
Protobothrops mangshanensis
Crotalo di Mangshan
Pseudocerastes urarachnoides
Vipera ursinii
(soltanto le popolazioni dell’Europa,
esclusa l’area dell’ex Unione Sovietica)
TESTUDINES
Carettochelyidae
Carettochelys insculpta
Chelidae
Chelodina mccordi32
Chelus fimbriata
Chelus orinocensis
Pseudemydura umbrina
Cheloniidae
Cheloniidaespp.
Chelydridae
Chelydra serpentina
Macroclemys temminckii
Dermatemydidae
Dermatemys mawii
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
EmydidaeTartarughe scatola, tartarughe acquatiche
Clemmys guttata
Testuggine palustre punteggiata
Emys orbicularis (Ucraina)
Testuggine palustre europea
Emydoidea blandingii
Tartaruga di Blanding
Glyptemys insculpta
Glyptemys muhlenbergii
Graptemys spp. (USA)
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato II)
Graptemys barbouri
Graptemys ernesti
Graptemys gibbonsi
Graptemys pearlensis
Graptemys pulchra
Malaclemys terrapin
Terrapenespp.
Terrapene coahuila
Geoemydidae
Batagur affinis
Batagur baska
Tartaruga fluviale indiana
Batagur borneoensis33
Batagur dhongoka
Batagur kachuga
Batagur trivittata34
Cuora spp. 35
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato I)
Tartarughe scatole asiatiche
Cuora bourreti
Cuora galbinifrons
Cuora picturata
Cyclemys spp.
Tartarughe foglia asiatiche
Geoclemys hamiltonii
Tartaruga di Hamilton
Geoemyda japonica
Geoemyda spengleri
Tartaruga foglia a petto nero
Hardella thurjii
Tartaruga di fiume incoronata
Heosemys annandalii36
Heosemys depressa37
Heosemys grandis
Tartaruga palustre asiatica gigante
Heosemys spinosa
Tartaruga spinosa
Leucocephalon yuwonoi
Malayemys khoratenis
Malayemys macrocephala
Malaemys subtrijuga
Mauremys annamensis
Mauremys japonica
Testuggine del Giappone
Mauremys mutica
Testuggine palustre asiatica gialla
Mauremys nigricans
Mauremys reevesii(Cina)
Mauremys sinensis(Cina)
Melanochelys tricarinata
Melanochelys trijuga
Tartaruga nera indiana
Morenia ocellata
Morenia petersi
Notochelys platynota
Orlitia borneensis38
Pangshuraspp.
Pangshura tecta
Tartaruga a tetto dell’India
Rhinoclemmys spp.
Tartarughe terrestri americane
Sacalia bealei
Sacalia quadriocellata
Siebenrockiella crassicollis
Siebenrockiella leytensis
Vijayachelys silvatica
Kinosternidae
Claudius angustatus
Tartaruga del fango
Kinosternon spp.
(ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato I)
Kinosternon cora
Kinosternon vogti
Staurotypus salvinii
Staurotypus triporcatus
Sternotherusspp.
PlatysternidaePlatisterno capogrosso
Platysternidaespp.
Podocnemididae
Erymnochelys madagascariensis
Podocnemide del Madagascar
Peltocephalus dumerilianus
Podocnemisspp.
TestudinidaeTestuggini
Testudinidaespp.39
Astrochelys radiata
Astrochelys yniphora
Chelonoidis nigra
Geochelone elegans
Geochelone platynota
Testuggine stellata del Myanmar
Gopherus flavomarginatus
Kinixys homeana
Malacochersus tornieri
Psammobates geometricus
Pyxis arachnoides
Pyxis planicauda
Testudo kleinmanni
Trionychidae
Amyda cartilaginea
Tartaruga dal guscio molle asiatica
Apalone spp. (ad eccezione delle sottospecie elencate nell’Allegato I)
Tartarughe dal guscio molle
Apalone spinifera atra
Tartaruga dal guscio molle nera
Chitraspp.
Chitra chitra
Chitra vandijki
Cyclanorbis elegans
Cyclanorbis senegalensis
Cycloderma aubryi
Cycloderma frenatum
Dogania subplana
Tartaruga dal guscio molle della Malesia
Lissemys ceylonensis
Lissemys punctata
Tartaruga alata indiana
Lissemys scutata
Nilssonia formosa
Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar
Nilssonia gangeticus
Tartaruga dal guscio molle del Gange
Nilssonia hurum
Nilssonia leithii
Tartaruga dal guscio molle di Leith
Nilssonia nigricans
Palea steindachneri
Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato
Pelochelysspp.
Pelodiscus axenaria
Pelodiscus maackii
Pelodiscus parviformis
Rafetus euphraticus
Rafetus swinhoei
Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang‑Tze
Trionyx triunguis
AmphibiaAnfibi
AnuraRane e rospi
AromobatidaeRane arboricole criptiche
Allobates femoralis
Allobates hodli
Allobates myersi
Allobates rufulus
Allobates zaparo
BufonidaeRospi
Altiphrynoidesspp.
Atelopus zeteki
Incilius periglenes
Rospo dorato
Nectophrynoides spp.
Rospi vivipari africani
Nimbaphrynoidesspp.
Sclerophrys channingi
Sclerophrys superciliaris
Calyptocephalellidae
Calyptocephalella gayi(Cile)
CentrolenidaeCentrolenidaespp.
Dendrobatidae
Adelphobatesspp.
Ameeregaspp.
Andinobatesspp.
Dendrobates spp.
Dendrobatidi
Epipedobatesspp.
Exidobatesspp.
Hyloxalus azureiventris
Minyobatesspp.
Oophagaspp.
Paruwrobates andinus
Paruwrobates erythromos
Phyllobates spp.
Fillobati
Ranitomeyaspp.
DicroglossidaeRanidi
Euphlyctis hexadactylus
Hoplobatrachus tigerinus
Hylidae
Agalychnisspp.40
Mantellidae
Mantellaspp.
Microhylidae
Dyscophus antongilii
Rana pomodoro
Dyscophus guineti
Dyscophus insularis
Scaphiophryne gottlebei
Scaphiophryne boribory
Scaphiophryne marmorat
Scaphiophryne spinosa
Myobatrachidae
Rheobatrachus spp.
(esclusi il Rheobatrachus silus e il Rheobatrachus vitellinus )
Ranidae
Pelophylax epeiroticus41
Pelophylax lessonae42
Pelophylax ridibundus43
Pelophylax shqipericus44
Telmatobiidae
Telmatobius culeus
CAUDATA
Ambystomatidae
Ambystoma dumerilii
Ambystoma mexicanum
CryptobranchidaeSalamandre giganti
Andrias spp.
Salamandre giganti
Cryptobranchus alleganiensis (Stati Uniti)
Salamandra alligatore
HynobiidaeSalamandre asiatiche
Hynobius amjiensis(Cina)
Salamandridae
Echinotriton andersoni#18 (Giappone)
Echinotriton chinhaiensis
Echinotriton maxiquadratus
Laotriton laoensis45
Neurergus kaiseri
Paramesotritonspp.
Salamandra algira(Algeria)
Tylototritonspp.
ElasmobranchiiSquali e razze
CARCHARHINIFORMES
Carcharhinidae
Carcharhinidaespp.
Carcharhinus falciformis
Squalo setoso
Carcharhinus longimanus
Squalo longimanus
SphyrnidaeSquali martello
Sphyrnidaespp.
Triakidae
Galeorhinus galeus46
Mustelusspp.47
LAMNIFORMES
AlopiidaeSquali lamniformi
Alopias spp.
Squali lamniformi
Cetorhinidae
Cetorhinus maximus
LamnidaeSquali bianchi
Carcharodon carcharias
Squalo bianco
Isurus oxyrinchus
Mako pinna corta
Isurus paucus
Mako pinna lunga
Lamna nasus
Smeriglio
MYLIOBATIFORMES
Mobulidaespp.
Mobulaspp.
Potamotrygonidae
Paratrygon aiereba(Colombia)
Potamotrygonspp.(Brasile, ad eccezione
delle specie elencate nell’Allegato II)
Potamotrygon albimaculata
Potamotrygon constellata(Colombia)
Potamotrygon henlei
Potamotrygon jabuti
Potamotrygon leopoldi
Potamotrygon magdalenae(Colombia)
Potamotrygon marquesi
Potamotrygon motoro(Colombia)
Potamotrygon orbignyi(Colombia)
Potamotrygon schroederi(Colombia)
Potamotrygon scobina(Colombia)
Potamotrygon signata
Potamotrygon wallacei
Potamotrygon yepezi(Colombia)
ORECTOLOBIFORMES
RhincodontidaeSquali balena
Rhincodon typus
Squalo balena
RHINOPRISTIFORMES
Glaucostegidae
Glaucostegusspp.48,49
Pristidaespp.
RhinidaePesci violino
Rhinidaespp.50,51
RhinobatidaePesci chitarra
Rhinobatidaespp.
Actinopterygii
SQUALIFORMES
Centrophoridaespp.52
ACIPENSERIFORMES
ACIPENSERIFORMES
(escluse le specie elencate nell’Allegato I)
Acipenseridae
Acipenser brevirostrum
Acipenser sturio
ANGUILLIFORMES
Anguillidae
Anguilla anguilla
CYPRINIFORMES
Catostomidae
Chasmistes cujus
Cyprinidae
Caecobarbus geertsi
Probarbus jullieni
OSTEOGLOSSIFORMES
Arapaimidae
Arapaima gigas
Arapaima, Piracucù
Osteoglossidae
Scleropages aureus
Scleropages formosus
(comprende la nuova specie descritta di recente
Scleropages inscriptus)
Scleropage asiatico
Scleropages legendrei
Scleropages macrocephalus
PERCIFORMES
Labridae
Cheilinus undulatus
Pomacanthidae
Holacanthus clarionensis
Pesce angelo di Clarion
Holocanthus limbaughi(Francia)
Sciaenidae
Totoaba macdonaldi
SILURIFORMES
Loricariidae
Hypancistrus zebra 53
Pesce gatto zebra
Pangasiidae
Pangasianodon gigas
SYNGNATHIFORMES
Syngnathidae
Hippocampusspp.
Sarcopterygii
CERATODONTIFORMES
Ceratodontidae
Neoceratodus forsteri
COELACANTHIFORMES
Latimeriidae
Latimeriaspp.
Echinodermata
Holothuroidea
ASPIDOCHIROTIDA
Holothuriidae
Holothuria (Microthele) fuscogilva
Holothuria (Microthele) lessoni54
Holothuria (Microthele) nobilis
Holothuria (Microthele) whitmaei
Stichopodidae
Isostichopus fuscus(Ecuador)
Thelenotaspp.
Arthropoda
Arachnida
ARANEAE
Theraphosidae
Aphonopelma pallidum
Brachypelmaspp.
Caribena versicolor(UE)
Grammostola rosea
Poecilotheriaspp.
Sericopelma angustum
Sericopelma embrithes
Tliltocatlspp.
SCORPIONES
Scorpionidae
Pandinus camerounensis
Pandinus dictator
Pandinus gambiensis
Pandinus imperator
Pandinus roeseli
Insecta
COLEOPTERA
Dynastidae
Dynastes satanas
Lucanidae
Colophonspp.(Sudafrica)
LEPIDOPTERAFarfalle
Nymphalidae
Agrias amydon boliviensis(Bolivia)
Morpho godartii lachaumei(Bolivia)
Prepona praeneste buckleyana(Bolivia)
PapilionidaeOrnitottere e Papilionidi
Achillides chikae chikae(Papilio chikae)
Achillides chikae hermeli
Atrophaneura jophon
Atrophaneura pandiyana
Bhutanitisspp.
Ornithopteraspp.
Ornithoptera alexandrae
Papilio homerus
Papilio di Omero
Papilio hospiton
Macaone di Sardegna
Parides burchellanus
Parnassius apollo
Teinopalpusspp.
Trogonopteraspp.
Troidesspp.
Annelida
Hirudinoidea
ARHYNCHOBDELLIDA
Hirudinidae
Hirudo medicinalis
Hirudo verbena
Mollusca
Bivalvia
MYTILOIDA
Mytilidae
Lithophaga lithophaga
UNIONIDA
Unionidae
Conradilla caelata
Cyprogenia aberti
Dromus dromas
Epioblasma curtisi
Epioblasma florentina
Epioblasma sampsoni
Epioblasma sulcata perobliqua
Epioblasma torulosa gubernaculum
Epioblasma torulosa rangiana
Epioblasma torulosa torulosa
Epioblasma turgidula
Epioblasma walkeri
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Lampsilis higginsii
Lampsilis orbiculata orbiculata
Lampsilis satura
Lampsilis virescens
Plethobasus cicatricosus
Plethobasus cooperianus
Pleurobema clava
Pleurobema plenum
Potamilus capax
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella
Unio nickliniana
Unio tampicoensis tecomatensis
Villosa trabalis
VENEROIDA
Tridacnidae
Tridacnidaespp.
Cephalopoda
NAUTILIDA
Nautilidaespp.
Gastropoda
Cepolidae
Polymitaspp.
MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombus gigas
STYLOMMATOPHORA
Achatinellidae
Achatinellaspp.
Camaenidae
Papustyla pulcherrima
Cnidaria
Anthozoa
ANTIPTHARIA
ANTIPATHARIAspp.
GORGONACEAE
Corallidae
Corallium japonicum(Cina)
Pleurocorallium elatius(Cina)
Pleurocorallium konjoi(Cina)
Pleurocorallium secundum(Cina)
HELIOPORACEAE
Helioporidae
Helioporidaespp.55
SCLERACTINIA
SCLERACTINIAspp.56
STOLONIFERA
Tubiporidae
Tubiporidaespp.57
Hydrozoa
MILLEPORINA
Milleporidae
Milleporidaespp.58
STYLASTERINA
Stylasteridae
Stylasteridaespp.59
Allegato IV

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Permesso d’esportazione n°:…………………
Paese esportatore: ………………………….Valido sino: (data) …………………………….

Permesso rilasciato a: …………………………………………………………………………………….

indirizzo: ……………………………………………………………………………………………

che dichiara di conoscere i disposti della Convenzione, per l’esportazione di: ……….

(esemplare(i), o parte(i) o prodotti(i) di esemplare(i)*

di una specie iscritta nelloAllegato I:
Allegato II:

Allegato III della Convenzione come precisato qui sotto:**

(allevato in cattività o coltivato in: ……………………………………………………………….)**

Questo(i) esemplare(i) è (sono) spedito(i) a: ………………………………………………………

indirizzo: ……………………………………….Paese: ……………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
a: ………………………………………………….il: …………………………………………………….
………………………………………………………
(firma del titolare del permesso)
a: ………………………………………………….il: …………………………………………………….
…………………………………………………………
(bollo e firma dell’organo di gestione che rilascia il permesso)
* Indicare il tipo di prodotto. ** Cancellare quanto non fa al caso.

Descrizione(i) dell’(degli) esemplare(i) o parte(i) o prodotto(i) dell’(degli) esemplare(i), incluso ogni marchio apposto:

Esemplari vivi

SpecieNumeroSessoDimensioniMarchio
(nome scientifico e volgare)(o volume)(se del caso)

Parti o prodotti

SpecieNumeroTipo di merceMarchio
(nome scientifico e volgare)(se del caso)

Timbri dell’autorità d’ispezione:

a) all’esportazioneb) all’importazione60
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan30 ottobre1985 A28 gennaio1986
Albania27 giugno2003 A25 settembre2003
Algeria23 novembre1983 A21 febbraio1984
Andorra6 ottobre2021 A4 gennaio2022
Angola2 ottobre2013 A31 dicembre2013
Antigua e Barbuda8 luglio1997 A6 ottobre1997
Arabia Saudita*12 marzo1996 A10 giugno1996
Argentina*8 gennaio19818 aprile1981
Armenia23 ottobre2008 A21 gennaio2009
Australia29 luglio197627 ottobre1976
Austria*27 gennaio1982 A27 aprile1982
Azerbaigian23 novembre1998 A21 febbraio1999
Bahamas20 giugno1979 A18 settembre1979
Bahrein19 agosto2012 A17 novembre2012
Bangladesh20 novembre198118 febbraio1982
Barbados9 dicembre1992 A9 marzo1993
Belarus10 agosto1995 A8 novembre1995
Belgio*3 ottobre19831° gennaio1984
Belize19 agosto1986 S21 settembre1981
Benin28 febbraio1984 A28 maggio1984
Bhutan15 agosto2002 A13 novembre2002
Bolivia6 luglio19794 ottobre1979
Bosnia ed Erzegovina21 gennaio2009 A21 aprile2009
Botswana14 novembre1977 A12 febbraio1978
Brasile*6 agosto19754 novembre1975
Brunei4 maggio1990 A2 agosto1990
Bulgaria16 gennaio1991 A16 aprile1991
Burkina Faso13 ottobre1989 A11 gennaio1990
Burundi8 agosto1988 A6 novembre1988
Cambogia4 luglio19972 ottobre1997
Camerun5 giugno1981 A3 settembre1981
Canada10 aprile19759 luglio1975
Capo Verde10 agosto2005 A8 novembre2005
Ceca, Repubblica*14 aprile1993 S1° gennaio1993
Ciad2 febbraio1989 A3 maggio1989
Cile14 febbraio19751° luglio1975
Cina*8 gennaio1981 A8 aprile1981
Hong Konga9 giugno19971° luglio1997
Macaob6 dicembre199920 dicembre1999
Cipro18 ottobre19741° luglio1975
Colombia31 agosto198129 novembre1981
Comore23 novembre1994 A21 febbraio1995
Congo (Brazzaville)31 gennaio1983 A1° maggio1983
Congo (Kinshasa)20 luglio1976 A18 ottobre1976
Corea (Sud)*9 luglio1993 A7 ottobre1993
Costa Rica30 giugno197528 settembre1975
Croazia14 marzo2000 A12 giugno2000
Cuba*20 aprile1990 A19 luglio1990
Côte d’Ivoire21 novembre1994 A19 febbraio1995
Danimarca*26 luglio197724 ottobre1977
Groenlandia*26 luglio197724 ottobre1977
Isole Faeröer*26 luglio197724 ottobre1977
Dominica4 agosto1995 A2 novembre1995
Dominicana Repubblica17 dicembre1986 A17 marzo1987
Ecuador11 febbraio19751° luglio1975
Egitto4 gennaio19784 aprile1978
El Salvador30 aprile1987 A29 luglio1987
Emirati Arabi Uniti*8 febbraio1990 A9 maggio1990
Eritrea24 ottobre1994 A22 gennaio1995
Estonia*22 luglio1992 A20 ottobre1992
Eswatini26 febbraio1997 A27 maggio1997
Etiopia5 aprile1989 A4 luglio1989
Figi30 settembre1997 A29 dicembre1997
Filippine*18 agosto198116 novembre1981
Finlandia*10 maggio1976 A8 agosto1976
Francia*11 maggio19789 agosto1978
Gabon13 febbraio1989 A14 maggio1989
Gambia26 agosto1977 A24 novembre1977
Georgia13 settembre1996 A12 dicembre1996
Germania*22 marzo197620 giugno1976
Ghana14 novembre197512 febbraio1976
Giamaica23 aprile1997 A22 luglio1997
Giappone*6 agosto19804 novembre1980
Gibuti7 febbraio1992 A7 maggio1992
Giordania14 dicembre1978 A14 marzo1979
Grecia*8 ottobre1992 A6 gennaio1993
Grenada30 agosto1999 A28 novembre1999
Guatemala7 novembre19795 febbraio1980
Guinea21 settembre1981 A20 dicembre1981
Guinea equatoriale10 marzo1992 A8 giugno1992
Guinea-Bissau16 maggio1990 A14 agosto1990
Guyana27 maggio1977 A25 agosto1977
Honduras15 marzo1985 A13 giugno1985
India20 luglio197618 ottobre1976
Indonesia*28 dicembre1978 A28 marzo1979
Iran3 agosto19761° novembre1976
Iraq5 febbraio2014 A6 maggio2014
Irlanda*8 gennaio20028 aprile2002
Islanda*3 gennaio2000 A2 aprile2000
Israele18 dicembre197917 marzo1980
Italia*2 ottobre197931 dicembre1979
Kazakstan20 gennaio2000 A19 aprile2000
Kenya13 dicembre197813 marzo1979
Kirghizistan4 giugno2007 A2 settembre2007
Kuwait*12 agosto200210 novembre2002
Laos1° marzo2004 A30 maggio2004
Lesotho1° ottobre200330 dicembre2003
Lettonia*11 febbraio1997 A12 maggio1997
Libano25 febbraio201326 maggio2013
Liberia11 marzo1981 A9 giugno1981
Libia28 gennaio2003 A28 aprile2003
Liechtenstein*30 novembre1979 A28 febbraio1980
Lituania10 dicembre2001 A9 marzo2002
Lussemburgo*13 dicembre198312 marzo1984
Macedonia del Nord*4 luglio2000 A2 ottobre2000
Madagascar20 agosto197518 novembre1975
Malawi*5 febbraio1982 A6 maggio1982
Malaysia20 ottobre1977 A18 gennaio1978
Maldive12 dicembre2012 A12 marzo2013
Mali18 luglio1994 A16 ottobre1994
Malta*17 aprile1989 A16 luglio1989
Marocco16 ottobre197514 gennaio1976
Mauritania13 marzo199811 giugno1998
Maurizio28 aprile197527 luglio1975
Messico2 luglio1991 A30 settembre1991
Moldova29 marzo2001 A27 giugno2001
Monaco19 aprile1978 A18 luglio1978
Mongolia5 gennaio1996 A4 aprile1996
Montenegro26 marzo2007 S3 giugno2006
Mozambico25 marzo1981 A23 giugno1981
Myanmar13 giugno1997 A11 settembre1997
Namibia*18 dicembre1990 A18 marzo1991
Nepal18 giugno1975 A16 settembre1975
Nicaragua6 agosto1977 A4 novembre1977
Niger8 settembre19757 dicembre1975
Nigeria9 maggio19741° luglio1975
Norvegia*27 luglio197625 ottobre1976
Nuova Zelanda*c10 maggio1989 A8 agosto1989
Oman19 marzo2008 A17 giugno2008
Paesi Bassi*19 aprile198418 luglio1984
Aruba29 dicembre199429 marzo1995
Curaçao7 aprile19996 giugno1999
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
7 aprile19996 giugno1999
Sint Maarten7 aprile19996 giugno1999
Pakistan20 aprile1976 A19 luglio1976
Palau*16 aprile2004 A15 luglio2004
Panama17 agosto197815 novembre1978
Papua Nuova Guinea12 dicembre1975 A11 marzo1976
Paraguay15 novembre197613 febbraio1977
Perù27 giugno197525 settembre1975
Polonia*12 dicembre198912 marzo1990
Portogallo*11 dicembre198011 marzo1981
Qatar*8 maggio2001 A6 agosto2001
Regno Unito*2 agosto197631 ottobre1976
Anguilla27 febbraio201427 febbraio2014
Bermuda2 agosto1976 A31 ottobre1976
Gibilterra2 agosto1976 A31 ottobre1976
Guernesey2 agosto1976 A31 ottobre1976
Isola di Man2 agosto1976 A31 ottobre1976
Isole Caimane7 febbraio1979 A8 maggio1979
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
2 agosto1976 A31 ottobre1976
Isole Vergini britanniche2 agosto1976 A31 ottobre1976
Jersey2 agosto1976 A31 ottobre1976
Montserrat2 agosto1976 A31 ottobre1976
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
2 agosto1976 A31 ottobre1976
Territorio britannico
dell’Oceano Indiano
2 agosto1976 A31 ottobre1976
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)
2 agosto1976 A31 ottobre1976
Rep. Centrafricana27 agosto1980 A25 novembre1980
Romania18 agosto1994 A16 novembre1994
Russia*9 settembre19768 dicembre1976
Ruanda20 ottobre1980 A18 gennaio1981
Saint Kitts e Nevis14 febbraio1994 A15 maggio1994
Saint Lucia15 dicembre1982 A15 marzo1983
Saint Vincent e Grenadine*30 novembre1988 A28 febbraio1989
Salomone, Isole26 marzo2007 A24 giugno2007
Samoa9 novembre2004 A7 febbraio2005
San Marino22 luglio2005 A20 ottobre2005
São Tomé e Príncipe9 agosto2001 A7 novembre2001
Seicelle8 febbraio1977 A9 maggio1977
Senegal5 agosto1977 A3 novembre1977
Serbia27 febbraio2002 A28 maggio2002
Sierra Leone28 ottobre1994 A26 gennaio1995
Singapore30 novembre1986 A28 febbraio1987
Siria*30 aprile2003 A29 luglio2003
Slovacchia*2 marzo1993 S1° gennaio1993
Slovenia24 gennaio2000 A23 aprile2000
Somalia2 dicembre1985 A2 marzo1986
Spagna*30 maggio1986 A28 agosto1986
Sri Lanka4 maggio1979 A2 agosto1979
Stati Uniti*14 gennaio19741° luglio1975
Sudafrica*15 luglio197513 ottobre1975
Sudan26 ottobre198224 gennaio1983
Suriname*17 novembre1980 A15 febbraio1981
Svezia*20 agosto19741° luglio1975
Svizzera*9 luglio19741° luglio1975
Tagikistan31 dicembre201530 marzo2016
Tanzania29 novembre197927 febbraio1980
Thailandia21 gennaio198321 aprile1983
Togo23 ottobre197821 gennaio1979
Tonga22 luglio201620 ottobre2016
Trinidad e Tobago19 gennaio1984 A18 aprile1984
Tunisia10 luglio19741° luglio1975
Turchia23 settembre1996 A22 dicembre1996
Ucraina30 dicembre1999 A29 marzo2000
Uganda18 luglio1991 A16 ottobre1991
Ungheria*29 maggio1985 A27 agosto1985
Unione europea*9 aprile20158 luglio2015
Uruguay2 aprile19751° luglio1975
Uzbekistan10 luglio1997 A8 ottobre1997
Vanuatu17 luglio1989 A15 ottobre1989
Venezuela24 ottobre197722 gennaio1978
Vietnam20 gennaio1994 A20 aprile1994
Yemen5 maggio1997 A3 agosto1997
Zambia24 novembre1980 A22 febbraio1981
Zimbabwe19 maggio1981 A17 agosto1981
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet della CITES: www.cites.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 31 ott. 1976 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Dal 22 apr. 1987 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 22 nov. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. c La Conv. non si applica a Tokelau.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Africa del Sud1° ottobre198213 aprile1987
Albania27 giugno200325 settembre2003
Angola2 ottobre201331 dicembre2013
Antigua e Barbuda8 luglio19976 ottobre1997
Arabia Saudita12 marzo199610 giugno1996
Argentina17 maggio200116 luglio2001
Armenia23 ottobre200821 gennaio2009
Australia1° luglio198613 aprile1987
Austria16 marzo198413 aprile1987
Azerbaigian23 novembre199821 febbraio1999
Bahrein19 agosto201217 novembre2012
Barbados9 dicembre19929 marzo1993
Belarus10 agosto19958 novembre1995
Belgio3 ottobre198313 aprile1987
Benin19 agosto198613 aprile1987
Bhutan15 agosto200213 novembre2002
Bosnia ed Erzegovina21 gennaio200921 aprile2009
Botswana19 novembre198013 aprile1987
Brasile21 novembre198513 aprile1987
Brunei4 maggio19902 agosto1990
Bulgaria16 gennaio199116 aprile1991
Burkina Faso13 ottobre198911 gennaio1990
Burundi8 agosto19886 novembre1988
Cambogia4 luglio19972 ottobre1997
Canada30 gennaio198013 aprile1987
Capo verde10 agosto20058 novembre2005
Ciad2 febbraio19893 maggio1989
Cile18 novembre198213 aprile1987
Cina5 dicembre19973 febbraio1998
Hong Kong9 giugno19971° luglio1997
Macao6 dicembre199920 dicembre1999
Cipro20 agosto198613 aprile1987
Colombia22 dicembre200621 novembre2006
Comore23 novembre199421 febbraio1995
Corea (Sud)9 luglio19937 ottobre1993
Costa d’Avorio21 novembre199419 febbraio1995
Croazia14 marzo200012 giugno2000
Cuba20 aprile199019 luglio1990
Danimarca25 febbraio198113 aprile1987
Dominica4 agosto19952 novembre1995
Ecuador13 maggio198812 luglio1988
Egitto28 marzo198313 aprile1987
El Salvador30 aprile198729 luglio1987
Emirati arabi uniti8 febbraio19909 maggio1990
Eritrea24 ottobrre199422 gennaio1995
Estonia22 luglio199220 ottobre1992
Eswatini26 febbraio1997 A27 maggio1997
Etiopia5 aprile19894 luglio1989
Figi30 settembre199729 dicembre1997
Finlandia5 aprile198313 aprile1987
Francia18 agosto198917 ottobre1989
Gabon13 febbraio198914 maggio1989
Georgia13 settembre199612 dicembre1996
Germania7 maggio198013 aprile1987
Giamaica23 aprile199722 luglio1997
Giappone6 agosto198013 aprile1987
Gibuti7 febbraio19927 maggio1992
Giordania15 settembre198213 aprile1987
Grecia8 ottobre19926 gennaio1993
Grenada30 agosto199928 novembre1999
Guinea equatoriale10 marzo19928 giugno1992
Guinea-Bissau16 maggio199014 agosto1990
Guyana22 aprile198721 giugno1987
India5 febbraio198013 aprile1987
Indonesia12 febbraio198713 aprile1987
Iran13 settembre198812 novembre1988
Iraq5 febbraio20146 maggio2014
Irlanda8 gennaio20028 aprile2002
Islanda3 gennaio20002 aprile2000
Italia18 novembre198213 aprile1987
Kazakistan20 gennaio200019 aprile2000
Kenya25 novembre198213 aprile1987
Kirghizistan4 giugno20072 settembre2007
Kuwait12 agosto200210 novembre2002
Laos1° marzo200430 maggio2004
Lesotho1° ottobre200330 dicembre2003
Lettonia11 febbraio199712 maggio1997
Libano25 febbraio201326 maggio2013
Libia28 gennaio200328 aprile2003
Liechtenstein21 aprile198013 aprile1987
Lituania10 dicembre20019 marzo2002
Lussemburgo29 agosto198928 ottobre1989
Macedonia del Nord4 luglio20002 ottobre2000
Madagascar11 marzo198313 aprile1987
Maldive12 dicembre201212 marzo2013
Mali18 luglio199416 ottobre1994
Malta17 aprile198916 luglio1989
Marocco3 febbraio198713 aprile1987
Mauritania13 marzo199811 giugno1998
Messico.2 luglio199130 settembre1991
Moldova29 marzo200127 giugno2001
Monaco23 marzo198722 maggio1987
Mongolia5 gennaio19964 aprile1996
Montenegro26 marzo2007 S3 giugno2006
Myanmar13 giugno199711 settembre1997
Namibia18 dicembre199018 marzo1991
Nepal2 ottobre198213 aprile1987
Niger8 aprile198313 aprile1987
Nigeria11 marzo198513 aprile1987
Norvegia18 dicembre197913 aprile1987
Nuova Zelanda10 maggio19898 agosto1989
Olanda19 aprile198413 aprile1987
Oman19 marzo200817 giugno2008
Paesi Bassi*19 aprile198418 luglio1984
Aruba29 dicembre199429 marzo1995
Curaçao7 aprile19996 giugno1999
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
7 aprile19996 giugno1999
Sint Maarten7 aprile19996 giugno1999
Pakistan2 luglio198113 aprile1987
Palau16 aprile200415 luglio2004
Panama28 ottobre198313 aprile1987
Papuasia-Nuova Guinea27 agosto198726 ottobre1987
Paraguay1° luglio198830 agosto1988
Perù6 ottobre198213 aprile1987
Polonia12 dicembre198912 marzo1990
Qatar8 maggio20016 agosto2001
Regno Unito28 novembre198013 aprile1987
Bermuda28 novembre198013 aprile1987
Gibilterra28 novembre198013 aprile1987
Guernesey28 novembre198013 aprile1987
Isola di Man28 novembre198013 aprile1987
Isole Caimane28 novembre198013 aprile1987
Isole Falkland28 novembre198013 aprile1987
Isole Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)
28 novembre198013 aprile1987
Isole Vergini britanniche28 novembre198013 aprile1987
Jersey28 novembre198013 aprile1987
Montserrat28 novembre198013 aprile1987
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
28 novembre198013 aprile1987
Territorio britannico
dell’Oceano Indiano
28 novembre198013 aprile1987
Repubblica Ceca14 aprile1993 S1 gennaio1993
Romania18 agosto199416 novembre1994
Russia5 giugno19901° gennaio1991
Rwanda25 giugno198724 agosto1987
Saint-Kitts-et-Nevis14 febbraio199415 maggio1994
Salomone, Isole26 marzo200724 giugno2007
Samoa9 novembre20047 febbraio2005
San Marino22 luglio200520 ottobre2005
San Vincenzo e Grenadine30 novembre198828 febbraio1989
Santa-Lucia9 febbraio199910 aprile1999
São Tomé e Príncipe9 agosto20017 novembre2001
Senegal29 gennaio198713 aprile1987
Serbia e Montenegro27 febbraio200228 maggio2002
Seychelles18 novembre198213 aprile1987
Sierra Leone28 ottobre199426 gennaio1995
Siria30 aprile200329 luglio2003
Slovacchia©La_Cecoslo®2 marzo1993 S1° gennaio1993
Slovenia24 gennaio200023 aprile2000
Stati Uniti23 ottobre198013 aprile1987
Suriname17 agosto198113 aprile1987
Svezia25 febbraio198013 aprile1987
Svizzera23 febbraio198113 aprile1987
Tagikistan31 dicembre201530 marzo2016
Togo5 gennaio198113 aprile1987
Tonga22 luglio201620 ottobre2016
Trinidad e Tobago17 maggio198413 aprile1987
Tunisia23 novembre198213 aprile1987
Turchia23 settembre199622 dicembre1996
Ucraina30 dicembre199929 marzo2000
Uganda18 luglio1991 A16 ottobre1991
Ungheria19 aprile200518 giugno2005
Unione europea9 aprile20158 luglio2015
Uruguay21 dicembre198413 aprile1987
Uzbekistan10 luglio19978 ottobre1997
Vanuatu17 luglio198915 ottobre1989
Vietnam20 gennaio199420 aprile1994
Yemen5 maggio19973 agosto1997
Zimbabwe14 luglio198113 aprile1987
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Antigua e Barbuda8 luglio199729 novembre2013
Argentina19 dicembre199029 novembre2013
Australia13 novembre199129 novembre2013
Austria21 gennaio198529 novembre2013
Barbados7 giugno199329 novembre2013
Belgio30 luglio198529 novembre2013
Belize14 marzo198829 novembre2013
Bhutan15 agosto200229 novembre2013
Bolivia26 aprile199329 novembre2013
Botswana4 settembre198929 novembre2013
Brunei18 giugno199229 novembre2013
Brasile5 febbraio198629 novembre2013
Bulgaria17 maggio201029 novembre2013
Burkina Faso9 aprile199229 novembre2013
Camerun12 dicembre201229 novembre2013
Canada1° febbraio199929 novembre2013
Capo Verde10 agosto200529 novembre2013
Ceca, Repubblica5 agosto200429 novembre2013
Cile6 settembre198529 novembre2013
Cina7 luglio198829 novembre2013
Hong Kong10 maggio201610 maggio2016
Macao10 maggio201610 maggio2016
Cipro29 novembre199329 novembre2013
Colombia22 settembre200629 novembre2013
Congo (Brazzaville)7 febbraio200029 novembre2013
Corea del Sud21 luglio200329 novembre2013
Costa Rica30 settembre201329 novembre2013
Croazia14 marzo200029 novembre2013
Danimarca10 gennaio198929 novembre2013
Ecuador21 febbraio201329 novembre2013
Egitto17 luglio200329 novembre2013
El Salvador18 settembre201229 novembre2013
Eritrea24 ottobre199429 novembre2013
Estonia14 aprile200029 novembre2013
Figi30 settembre199729 novembre2013
Filippine17 maggio198829 novembre2013
Finlandia27 giugno198929 novembre2013
Francia16 settembre198629 novembre2013
Germania20 marzo198529 novembre2013
Ghana16 dicembre199929 novembre2013
Grecia24 settembre200229 novembre2013
Grenada30 agosto199929 novembre2013
Guatemala25 gennaio201229 novembre2013
Guyana5 luglio200729 novembre2013
Honduras15 febbraio201329 novembre2013
India11 gennaio198929 novembre2013
Iraq5 febbraio20146 maggio2014
Irlanda8 gennaio200229 novembre2013
Islanda3 gennaio200029 novembre2013
Israele16 settembre201129 novembre2013
Italia23 gennaio198629 novembre2013
Kenya4 novembre200229 novembre2013
Lettonia19 agosto200529 novembre2013
Liechtenstein21 dicembre200029 novembre2013
Lituania25 maggio200429 novembre2013
Lussemburgo29 agosto198929 novembre2013
Madagascar9 ottobre200629 novembre2013
Malawi17 agosto199029 novembre2013
Maldive12 dicembre201229 novembre2013
Mali4 agosto199729 novembre2013
Malta9 aprile20148 giugno2014
Marocco7 agosto199029 novembre2013
Maurizio21 luglio198829 novembre2013
Messico6 maggio200929 novembre2013
Moldova28 novembre200829 novembre2013
Monaco24 agosto198329 novembre2013
Nicaragua20 settembre201229 novembre2013
Niger7 giugno200229 novembre2013
Norvegia15 febbraio198429 novembre2013
Nuova Zelanda4 agosto199729 novembre2013
Paesi Bassi12 febbraio198529 novembre2013
Aruba12 febbraio198529 novembre2013
Curaçao12 febbraio198529 novembre2013
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba
12 febbraio198529 novembre2013
Sint Maarten12 febbraio198529 novembre2013
Palau16 aprile200429 novembre2013
Panama23 maggio201129 novembre2013
Paraguay22 febbraio200129 novembre2013
Perù20 maggio199929 novembre2013
Polonia13 giugno200529 novembre2013
Portogallo5 marzo199229 novembre2013
Regno Unito13 dicembre198529 novembre2013
Anguilla27 febbraio201427 febbraio2014
Bermuda13 dicembre198529 novembre2013
Gibilterra13 dicembre198529 novembre2013
Guernesey13 dicembre198529 novembre2013
Isola di Man13 dicembre198529 novembre2013
Isole Caimane13 dicembre198529 novembre2013
Isole Falkland13 dicembre198529 novembre2013
Isole Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)
13 dicembre198529 novembre2013
Isole Vergini britanniche13 dicembre198529 novembre2013
Jersey13 dicembre198529 novembre2013
Montserrat13 dicembre198529 novembre2013
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
13 dicembre198529 novembre2013
Territorio britannico
dell’Oceano Indiano
13 dicembre198529 novembre2013
Romania22 agosto200729 novembre2013
Ruanda30 agosto198929 novembre2013
Saint Kitts e Nevis30 maggio199429 novembre2013
Salomone, Isole26 marzo200729 novembre2013
Samoa9 novembre200429 novembre2013
Santa Lucia9 febbraio199929 novembre2013
Seicelle15 settembre198329 novembre2013
Senegal28 marzo198829 novembre2013
Slovacchia2 marzo199329 novembre2013
Slovenia24 gennaio200029 novembre2013
Spagna29 gennaio199129 novembre2013
Sri Lanka7 novembre198829 novembre2013
Svezia11 marzo199329 novembre2013
Svizzera22 novembre199429 novembre2013
Tagikistan31 dicembre201530 marzo2016
Tanzania9 dicembre200429 novembre2013
Togo24 febbraio198429 novembre2013
Tonga22 luglio201620 ottobre2016
Trinidad e Tobago17 maggio198429 novembre2013
Uganda13 marzo199229 novembre2013
Ungheria19 aprile200529 novembre2013
Unione europea9 aprile20158 luglio2015
Uruguay21 dicembre198429 novembre2013
Uzbekistan29 gennaio1998 A29 novembre2013
Venezuela11 giugno199929 novembre2013
Zimbabwe8 febbraio198829 novembre2013

Footnotes

  1. RU 1975 1134

  2. Nuovo testo giusta l’emendamento del 22 giu. 1979, approvato dall’AF l’11 dic. 1980 ed entrato in vigore per la Svizzera il 13 apr. 1987 (RU 1987 1009, 1982 801). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

  3. RS 0.120

  4. Secondo il codice HS Code 44.09 il legno lavorato viene definito nel modo seguente: legno (incl. liste e tavolette per parquet, non riunite), profilato lungo uno o più bordi, estremità o superfici (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili), anche piallato, levigato o incollato con giunture alle estremità.

  5. Gli esemplari della forma domestica, chiamataBos frontalis, non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  6. Gli esemplari della forma domestica, chiamataBos grunniens, non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  7. Gli esemplari della forma domestica, chiamataBubalus bubalis, non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  8. Gli esemplari della forma domestica non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  9. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  10. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali, ad eccezione degli esemplari provenienti dalla popolazioneSaiga tatarica del Kazakistan alle seguenti condizioni: a) commercio esclusivamente di corna intere di proprietà del governo, originarie del Kazakistan, immagazzinate e contrassegnate in conformità con i requisiti di marcatura e tracciabilità stabiliti dal Kazakistan; b) previa verifica da parte del Segretariato e del Kazakistan, in consultazione con il Comitato permanente attraverso il suo presidente, che in Kazakistan e nei Paesi partner commerciali siano già in atto meccanismi di controllo e sistemi di tracciabilità sufficienti; c) il Kazakistan supervisiona la prima spedizione a ciascun nuovo partner commerciale per garantire che i sistemi di marcatura e tracciabilità siano in atto e funzionino adeguatamente; e d) limitato a un quantitativo totale di 30 tonnellate fino alla CoP21, da riesaminare al fine di determinare un potenziale di ulteriore commercio sulla base di una proposta rivista. Su proposta del Segretariato, il Comitato permanente può decidere di sospendere parzialmente o completamente tale commercio in caso di inadempienza da parte dei Paesi esportatori o importatori, o nel caso di comprovati effetti negativi del commercio sulla popolazione di saiga.

  11. Escluse le popolazioni diPecari tajacu di Messico e Stati Uniti.

  12. Gli esemplari della forma domestica non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  13. Sono state stabilite le seguenti quote di esportazione annue per gli esemplari vivi e i trofei di caccia:   –  Botswana     5   –  Namibia 150   –  Zimbabwe   50 Il commercio di tali esemplari sottostà alle disposizioni dell’art. III della Conv.

  14. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti prelevati dall’ambiente selvatico per fini commerciali. Saranno fissate annualmente e comunicate al segretariato CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sudafrica.

  15. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari diTursiops truncatus del Mar Nero prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  16. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero. Tutti gli esemplari sono considerati appartenenti all’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

  17. Gli esemplari della forma domestica, chiamataEquus asinus, non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  18. Al solo scopo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati a sistemazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

  19. Riguarda soltanto il commercio internazionale con animali vivi per progetti di conservazione della speciein situ e soltanto all’interno dell’areale di distribuzione naturale e storico delCeratotherium simum in Africa.

  20. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari diManis crassicaudata ,Manis javanica eManis pentadactyla prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  21. A10 Esclusivamente al fine di permettere: a) le transazioni non commerciali di trofei di caccia; b) il commercio di animali vivi destinati a sistemazioni adeguate e accettabili; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelami; e) il commercio di oggetti in pelle; f) per la Namibia, le transazioni non commerciali di «Ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli lavorati, , e per lo Zimbabwe le transazioni non commerciali di oggetti intagliati in avorio; g) Il Comitato permanente può decidere di sospendere parzialmente o completamente tali transazioni o tale commercio in caso di inadempienza da parte dei Paesi esportatori o importatori, oppure qualora sia dimostrato che tali transazioni o tale commercio ha effetti negativi su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell’All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

  22. Gli esemplari delle forme domestiche non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  23. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  24. È stata fissata una quota pari a zero per la popolazione dell’Ecuador nell’Allegato II, fino all’approvazione di una quota annua da parte del Segretariato e dell’IUCN/SSC Crocodile Specialist Group.

  25. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  26. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini commerciali.

  27. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  28. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  29. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  30. È stata fissata una quota pari a zero per gli esemplari selvatici diAbronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis eA. vasconcelosii .

  31. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini commerciali.

  32. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  33. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  34. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  35. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zeroper Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifa sciata, C. yunnanensis eC. zhoui per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatici a fini prevalentemente commerciali.

  36. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  37. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  38. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  39. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari diGeochelone sulcata prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

  40. È stata fissata una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari diAgalychnis lemur prelevati dall’ambiente selvatico a fini commerciali.

  41. Entrata in vigore posticipata di 18 mesi, ovvero al 5 giugno 2027.

  42. Entrata in vigore posticipata di 18 mesi, ovvero al 5 giugno 2027.

  43. Entrata in vigore posticipata di 18 mesi, ovvero al 5 giugno 2027.

  44. Entrata in vigore posticipata di 18 mesi, ovvero al 5 giugno 2027.

  45. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini commerciali.

  46. Entrata in vigore posticipata di 18 mesi, ovvero al 5 giugno 2027.

  47. Entrata in vigore posticipata di 18 mesi, ovvero al 5 giugno 2027.

  48. Entrata in vigore posticipata di 18 mesi, ovvero al 5 giugno 2027.

  49. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini commerciali.

  50. Entra in vigore posticipata di 18 mesi, ovvero al 5 giugno 2027.

  51. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini commerciali.

  52. Entrata in vigore posticipata di 18 mesi, ovvero al 5 giugno 2027.

  53. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico a fini commerciali.

  54. Entrata in vigore posticipata di 18 mesi, ovvero al 5 giugno 2027.

  55. Comprende solo la specieHeliopora coerulea . I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  56. I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  57. I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  58. I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  59. I coralli fossili non sottostanno alle disposizioni della Conv.

  60. Questo timbro rende inutilizzabili, per ogni ulteriore scopo commerciale, il presente permesso, che va consegnato all’organo di gestione.

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