Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

0.451.46Multilateral International Treaty1 lug 1995

Conclusa a Bonn il 23 giugno 1979
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19941
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 7 aprile 1995
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995

(Stato 19 ottobre 2023)

Le Parti contraenti,

Riconoscendo che la fauna selvatica, nelle sue innumerevoli forme, costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della Terra, che va conservato per il bene dell’umanità;

Consapevoli del fatto che ogni generazione umana amministra le risorse terrestri per le generazioni future ed ha per missione di far sì che tale patrimonio naturale sia conservato, nonché, quando lo si sfrutti, amministrato con discernimento; Consapevoli del valore che sempre più si annette alla fauna dal profilo mesologico, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico;

Preoccupate, in particolare, per le specie animali selvatiche soggette a migrazioni che le portano a valicare i confini nazionali, o le cui migrazioni si compiono fuori di tali confini;

Riconoscendo che gli Stati sono e debbono essere i protettori delle specie migratrici selvatiche che vivono entro i confini di giurisdizione nazionale o che li attraversano;

Convinte che la conservazione e la gestione efficace delle specie migratrici della fauna selvatica esigono l’azione concertata di tutti gli Stati entro i cui confini giurisdizionali dette specie trascorrono tutto o parte del ciclo biologico;

Ricordando la Raccomandazione 32 del Piano d’azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano (Stoccolma 1972), del quale è stato preso atto con soddisfazione nella ventisettesima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni
  1. Ai fini della presente Convenzione:
    1. per «specie migratrice» s’intende la popolazione complessiva o una parte geograficamente distinta della popolazione di qualsiasi specie o di un taxon inferiore di animali selvatici, una parte rilevante dei quali attraversi ciclicamente, e in modo prevedibile, uno o più confini di giurisdizione nazionale;
    2. per «stato di conservazione di una specie migratrice» s’intende l’insieme delle influenze che agendo su detta specie possono modificarne a lunga scadenza la ripartizione e l’importanza numerica;
    3. lo «stato di conservazione» si considera «favorevole» quando:
    1) i dati riguardanti la dinamica della popolazione di una data specie migratrice indichino che la specie continua, e continuerà a lunga scadenza, a costituire un elemento vitale dei suoi ecosistemi; 2) l’area di ripartizione della specie migratrice non si riduca né rischi di ridursi a lunga scadenza; 3) esista, e continuerà ad esistere in un futuro prevedibile, un habitat sufficiente a che la popolazione della specie si mantenga a lunga scadenza; 4) la ripartizione e la consistenza numerica della specie migratrice siano vicine a quelle storiche, entro i limiti in cui sussistano ecosistemi capaci di convenire alla specie ed entro i limiti in cui ciò sia compatibile con una gestione opportuna della fauna selvatica; d) lo «stato di conservazione» si considera «sfavorevole» se non risulti soddisfatta una delle condizioni menzionate alla lettera c) del presente articolo; e) «minacciata» significa, per una data specie migratrice, ch’essa corre pericolo d’estinguersi su tutta la propria area di ripartizione, o su parte rilevante della stessa; f) per «area di ripartizione» s’intende l’insieme delle superfici terrestri o acquatiche che una specie migratrice abita, frequenta temporaneamente, traversa o sorvola in un qualsiasi momento della propria rotta migratoria abituale; g) per «habitat» s’intende qualunque zona dell’area di ripartizione della specie migratrice, che offra le condizioni di vita necessarie alla stessa; h) per «stato dell’area di ripartizione» con riferimento ad una data specie migratrice s’intende lo Stato – e, ove occorra, qualsivoglia altra Parte contraente menzionata alla lettera k) – che eserciti la propria giurisdizione su una parte qualunque dell’area di ripartizione, oppure lo Stato sotto bandiera del quale operino navi incaricate di effettuare prelievi della specie fuori dei confini di giurisdizione nazionale; i) «effettuare prelievi» significa prelevare, cacciare, pescare, catturare, molestare, uccidere di deliberato proposito, come pure ogni tentativo in tal senso; j) per «Accordo» s’intende un accordo internazionale sulla conservazione di una o più specie migratrici, conformemente agli Articoli IV e V della presente Convenzione; k) per «Parte contraente» s’intende uno Stato oppure qualsiasi ente d’integrazione economica regionale costituito di Stati sovrani competenti per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie contemplate dalla presente Convenzione, rispetto ai quali vige la presente Convenzione.
  2. Limitatamente alle questioni di loro competenza, gli enti d’integrazione economica regionale che siano Parti contraenti della presente Convenzione assumono in nome proprio i diritti e gli obblighi ch’essa attribuisce agli Stati membri. In tal caso questi ultimi non possono esercitare tali diritti individualmente.
  3. Quando la presente Convenzione prevede che una decisione sia presa a maggioranza dei due terzi o all’unanimità, per «Parti contraenti presenti e votanti» s’intendono «le Parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario». Le Parti che si astengono dal voto non vanno considerate «Parti presenti e votanti» ai fini del computo della maggioranza.
Art. II Principi fondamentali
  1. Le Parti contraenti riconoscono l’importanza della conservazione delle specie migratrici e dei provvedimenti da concordare in questo senso tra gli Stati dell’area di ripartizione, ogni volta che sia possibile ed opportuno; annettono attenzione particolare alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole, ed adottano individualmente o di comune intesa i provvedimenti atti a conservare le specie ed il loro habitat.
  2. Le Parti contraenti riconoscono la necessità di adottare provvedimenti opportuni onde prevenire che una specie migratrice diventi specie minacciata.
  3. In particolare le Parti contraenti:
    1. dovrebbero promuovere ricerche sulle specie migratrici, collaborare alle stesse, o sostenerle;
    2. si sforzano d’accordare protezione immediata alle specie migratrici elencate nell’Allegato I;
    3. si sforzano di stipulare Accordi sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell’Allegato II.
Art. III Specie migratrici minacciate: Allegato I
  1. L’Allegato I elenca le specie migratrici minacciate.
  2. Una specie migratrice può esser compresa nell’Allegato I qualora dati attendibili ricavati dalle migliori indagini scientifiche disponibili dimostrino ch’essa è minacciata.
  3. Una specie migratrice può esser stralciata dall’Allegato I se la Conferenza delle Parti constata che:
    1. dati attendibili, ricavati dalle migliori indagini scientifiche disponibili, dimostrino che detta specie non è più minacciata;
    2. la detta specie non rischia d’essere di nuovo minacciata perché non è più nell’Allegato I e quindi non gode più della necessaria tutela.
  4. Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice elencata nell’Allegato 1 si adoperano al fine di:
    1. conservare e, se possibile ed opportuno, ripristinare quegli habitat che siano importanti per proteggere la specie dal rischio d’estinzione;
    2. prevenire, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo, quando sia opportuno, gli effetti negativi dell’attività o degli ostacoli che intralciano seriamente, o anche impediscono, la migrazione della specie;
    3. prevenire, ridurre o controllare, per quanto possibile ed opportuno, i fattori che minacciano o rischiano di minacciare maggiormente la specie, segnatamente controllando severamente l’introduzione di specie esotiche e sorvegliando, limitando o eliminando quelle già introdotte.
  5. Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una data specie migratrice elencata nell’Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a tale specie. Si possono accordare deroghe a questo divieto soltanto ove:
    1. il prelievo sia effettuato a fini scientifici;
    2. il prelievo persegua lo scopo di accrescere il tasso di riproduzione o le possibilità di sopravvivenza della specie in questione;
    3. il prelievo sia consono alle esigenze di quanti tradizionalmente utilizzano tale specie per il proprio sostentamento;
    4. il prelievo sia indispensabile per via di circostanze eccezionali.

Le deroghe al divieto debbono esser precise nel contenuto e limitate nello spazio e nel tempo. D’altra parte il prelievo non dovrebbe tornare a scapito della specie in questione. 6. La Conferenza delle Parti può raccomandare a queste ultime, ove trattisi di Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice compresa nell’Allegato I, di adottare qualunque altro provvedimento che fosse giudicato utile alla specie stessa. 7. Le Parti informano senza indugio il Segretariato circa qualsiasi deroga accordata nel senso del paragrafo 5 del presente Articolo.

Art. IV Specie migratrici oggetto di Accordi: Allegato II
  1. L’Allegato II elenca le specie migratrici il cui stato di conservazione è sfavorevole e che necessitano della stipulazione d’Accordi internazionali tesi alla loro conservazione e gestione, come pure quelle il cui stato di conservazione potrebbe migliorare notevolmente grazie alla cooperazione internazionale che s’instaurasse in virtù di un Accordo.
  2. Se le circostanze lo giustifichino una specie migratrice può esser elencata simultaneamente negli Allegati I e II.
  3. Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici elencate nell’Allegato II si adoperano per concludere Accordi ove questi possano giovare a tali specie; la priorità va data alle specie il cui stato di conservazione sia sfavorevole.
  4. Le Parti contraenti sono invitate ad adottare provvedimenti volti alla stipulazione di Accordi riguardanti qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata dalla popolazione di una data specie o dal taxon inferiore di animali selvatici una frazione dei quali valichi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.
  5. Copia di ogni Accordo stipulato conformemente alle disposizioni del presente Articolo verrà trasmessa al Segretariato.
Art. V Direttive in materia di Accordi
  1. Ogni Accordo avrà per scopo quello di ripristinare una data specie in uno stato di conservazione favorevole, o di mantenervela. Ogni Accordo dovrebbe contemplare questi due aspetti, della conservazione e della gestione della specie migratrice in questione, che permettono di conseguire lo scopo anzidetto.
  2. Ogni Accordo dovrebbe comprendere l’intera area di ripartizione della specie migratrice della quale trattisi, ed esser aperto all’adesione di tutti gli Stati dell’area di ripartizione di tale specie, siano essi, o no, Parti contraenti della presente Convenzione.
  3. Un Accordo dovrebbe, ogni qual volta sia possibile, vertere su più specie migratrici.
  4. Ogni Accordo dovrebbe:
    1. denominare con precisione la specie migratrice che n’è l’oggetto;
    2. descrivere l’area di ripartizione e l’itinerario migratorio di tale specie;
    3. prevedere che ogni Parte contraente designi l’autorità nazionale preposta all’applicazione dell’Accordo;
    4. istituire, se necessario, i meccanismi istituzionali opportuni, per agevolare l’applicazione dell’Accordo, sorvegliarne l’efficacia ed allestire rapporti destinati alla Conferenza delle Parti contraenti;
    5. prevedere procedure ai fini della composizione di controversie che potessero insorgere tra le Parti contraenti dell’Accordo;
    6. per qualunque specie migratrice dell’ordine dei Cetacei vietare, come minimo, qualsiasi prelievo che non sia consentito da altri accordi multilaterali, e prevedere che possano aderire all’Accordo Stati che non siano Stati dell’area di ripartizione della specie migratrice della quale trattasi.
  5. Per quanto possibile ed opportuno ogni Accordo dovrebbe anche prevedere, segnatamente:
    1. esami periodici dello stato di conservazione della specie migratrice della quale trattasi, nonché l’individuazione dei fattori che possano nuocere a tale stato;
    2. piani coordinati di conservazione e di gestione;
    3. lavori di ricerca nel campo dell’ecologia e della dinamica demografica della specie migratrice in questione, con particolare attenzione al fenomeno migratorio;
    4. scambi d’informazioni sulla specie migratrice in questione; segnatamente scambio di risultati della ricerca scientifica, nonché scambio di statistiche pertinenti alla specie;
    5. conservazione ed eventualmente ripristino degli habitat che siano importanti ai fini del mantenimento di uno stato favorevole di conservazione e protezione di tali habitat da fattori di disturbo, compresi il controllo severo dell’introduzione di specie esotiche nocive alla specie migratrice in questione e il controllo delle specie già introdotte;
    6. mantenimento di una rete di habitat adeguati alla specie migratrice e distribuiti congruamente lungo la rotta migratoria;
    7. ove sia auspicabile, istituzione di nuovi habitat favorevoli alla specie migratrice, o anche reintroduzione della specie stessa in habitat favorevoli;
    8. nella misura massima possibile, eliminazione delle attività e degli ostacoli che impediscano o intralcino la migrazione o, in difetto, adozione di provvedimenti che compensino gli effetti delle attività stesse e degli ostacoli;
    9. prevenzione, riduzione, controllo dell’immissione, nell’habitat della specie migratrice in questione, di sostanze nocive alla specie;
    10. misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un’azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata;
    11. istituzione di procedure per interventi coordinati, intesi a reprimere i prelievi illeciti;
  1. scambio d’informazioni su minacce che pesino seriamente sulla specie migratrice in questione;
    1. procedure urgenti che permettano di rafforzare notevolmente e rapidamente i provvedimenti conservativi, qualora lo stato di conservazione della specie migratrice in questione risultasse seriamente leso;
    2. provvedimenti intesi ad informare il vasto pubblico circa contenuti e scopi dell’Accordo.
Art. VI Stati dell’area di ripartizione
  1. Il Segretariato, valendosi delle informazioni fornitegli dalle Parti contraenti, tiene aggiornato un elenco degli Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici enumerate negli Allegati I e II.
  2. Le Parti contraenti comunicano al Segretariato le specie migratrici elencate negli Allegati I e II e delle quali si considerano Stati dell’area di ripartizione; a tal fine forniscono inoltre informazioni sulle navi che battono la loro bandiera e che, fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale, effettuano il prelievo di specie migratrici, come pure, per quanto possibile, sui progetti futuri inerenti a tali prelievi.
  3. Le Parti contraenti che sono Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici elencate nell’Allegato I o nell’Allegato II dovrebbero informare la Conferenza delle Parti, attraverso il Segretariato e almeno sei mesi prima di ciascuna sessione ordinaria della Conferenza, in merito alle misure da loro prese al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione nei confronti di dette specie.
Art. VII La Conferenza delle Parti
  1. La Conferenza delle Parti è l’organo deliberante della presente Convenzione.
  2. Il Segretariato convoca una sessione della Conferenza entro due anni al più tardi dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
  3. In seguito il Segretariato convoca riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti ad intervalli di 3 anni al massimo – sempre che la Conferenza non decida altrimenti –, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, a richiesta scritta di almeno un terzo delle Parti contraenti.
  4. La Conferenza delle Parti fissa il regolamento finanziario della presente Convenzione e lo rivede regolarmente. In occasione di ciascuna sessione ordinaria la Conferenza delle Parti adotta il preventivo per l’esercizio susseguente. Ciascuna Parte contribuisce al preventivo secondo una chiave di ripartizione convenuta dalla Conferenza. Il regolamento finanziario, comprese le disposizioni inerenti al preventivo ed alla chiave di ripartizione dei contributi, nonché le sue modificazioni, sono adottati all’unanimità delle Parti presenti e votanti.
  5. In ogni sessione la Conferenza delle Parti procede ad un esame dell’applicazione della presente Convenzione e può, segnatamente:
    1. passare in rassegna e valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici;
    2. passare in rassegna i progressi compiuti quanto a conservazione delle specie migratrici, in particolare di quelle elencate negli Allegati I e II;
    3. adottare qualsiasi disposizione e fornire tutte le direttive necessarie al Consiglio scientifico e al Segretariato affinché possano svolgere le loro funzioni;
    4. ricevere ed esaminare qualsiasi rapporto presentato dal Consiglio scientifico, dal Segretariato, da qualsivoglia Parte contraente o da qualsivoglia organo permanente istituito nell’ambito di un Accordo;
    5. presentare raccomandazioni alle Parti contraenti nell’intento di migliorare lo stato di conservazione delle specie migratrici, ed esaminare i progressi conseguiti in sede d’applicazione degli Accordi;
    6. nei casi dove non sia stato concluso Accordo alcuno, raccomandare la convocazione di riunioni delle Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice o di un gruppo di specie migratrici al fine di discutere provvedimenti atti a migliorare lo stato di conservazione della specie in questione;
    7. presentare raccomandazioni alle Parti contraenti affinché provvedano a migliorare l’efficacia della presente Convenzione;
    8. decidere in merito ad ogni provvedimento suppletivo occorrente al conseguimento degli scopi della presente Convenzione.
  6. In ogni sua riunione la Conferenza delle parti dovrebbe fissare data e luogo della riunione successiva.
  7. Ogni riunione della Conferenza delle Parti contraenti elabora ed adotta un regolamento interno per la riunione stessa. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, sempre che la presente Convenzione non statuisca altrimenti.
  8. Le Nazioni Unite, i suoi istituti specializzati, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ed ogni Stato che non sia Parte contraente della Convenzione, nonché gli organi designati delle Parti contraenti dei singoli Accordi, possono esser rappresentati da osservatori nelle riunioni della Conferenza.
  9. Qualsiasi ente od organismo tecnicamente qualificato nel campo della protezione, della conservazione e della gestione di specie migratrici, che rientri in una delle categorie qui appresso e che abbia informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Conferenza delle Parti vi sarà ammesso, salvo che almeno un terzo delle parti presenti vi si opponga:
    1. enti od organismi internazionali, governativi o non governativi, come pure enti ed organismi nazionali governativi;
    2. enti od organismi nazionali non governativi che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato di sede.

Una volta ammessi, gli osservatori hanno diritto di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

Art. VIII Il Consiglio scientifico
  1. Nella sua prima riunione la Conferenza delle Parti istituisce un Consiglio scientifico, incaricato di prestar consulenza in questioni di carattere scientifico.
  2. Ciascuna Parte contraente può designare membro del Consiglio scientifico un esperto qualificato. Del Consiglio scientifico fanno inoltre parte esperti qualificati, scelti e nominati dalla Conferenza delle Parti; il loro numero, i criteri di scelta e la durata del mandato sono stabiliti dalla Conferenza delle Parti.
  3. Il Consiglio scientifico si riunisce per invito del Segretariato, ogni qual volta la Conferenza delle Parti lo richieda.
  4. Il Consiglio scientifico statuisce il proprio regolamento interno, con riserva dell’approvazione ad opera della Conferenza delle Parti.
  5. La Conferenza delle Parti stabilisce le funzioni del Consiglio scientifico, tra le quali possano rientrare, segnatamente, quelle di:
    1. fornire pareri scientifici alla Conferenza delle Parti, al Segretariato e – con approvazione della Conferenza delle Parti – a qualsivoglia organo istituito nell’ambito della presente Convenzione od a tenore di un Accordo, nonché a qualsivoglia Parte contraente;
    2. raccomandare la ricerca e il coordinamento delle ricerche sulle specie migratrici, valutarne i risultati al fine di accertare lo stato di conservazione delle specie stesse e riferire alla Conferenza delle Parti circa tale stato e circa i provvedimenti atti a migliorarlo;
    3. fare raccomandazioni, alla Conferenza delle Parti, riguardo le specie migratrici da elencare negli Allegati 1 o Il ed indicare altresì l’area di ripartizione delle specie in parola;
    4. fare raccomandazioni, alla Conferenza delle Parti, riguardo provvedimenti particolari di conservazione e di gestione da inserire negli Accordi sulle specie migratrici;
    5. raccomandare alla Conferenza delle Parti provvedimenti atti a risolvere le questioni connesse con gli aspetti scientifici dell’applicazione della presente Convenzione, segnatamente quelli concernenti gli habitat delle specie migratrici.
Art. IX Il Segretariato
  1. Per le necessità della presente Convenzione è istituito un Segretariato.
  2. Il Segretariato è costituito a cura del direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente subito dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Nei limiti e secondo le modalità che riterrà più opportune, il direttore esecutivo potrà essere assistito da enti ed organismi intergovernativi o non governativi, internazionali o nazionali che siano tecnicamente qualificati nel campo della protezione, della conservazione e della gestione della fauna selvatica.
  3. Se il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente non fosse più in grado di provvedere alla costituzione del Segretariato, la Conferenza delle Parti adotterà provvedimenti atti ad attuarlo altrimenti.
  4. Il Segretariato ha i compiti seguenti:
    1. i) prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni della Conferenza delle Parti e fornire i servizi necessari a tale svolgimento; ii) prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni del Consiglio scientifico e fornire i servizi necessari a tale svolgimento;
    2. mantenere relazioni con le Parti, con gli organismi permanenti costituiti a tenore degli Accordi e con gli altri enti internazionali interessati alle specie migratrici, nonché agevolare le relazioni tra le Parti, come pure tra queste e gli organismi e gli enti stessi;
    3. ottenere da ogni fonte competente rapporti ed altre informazioni utili agli obiettivi ed all’attuazione della presente Convenzione e provvedere ad un’adeguata diffusione di tali informazioni;
    4. richiamare l’attenzione della Conferenza delle Parti su qualsiasi questione che rientri tra gli obiettivi della presente Convenzione;
    5. redigere per la Conferenza delle Parti rapporti sui lavori svolti dal Segretariato stesso e sull’attuazione della presente Convenzione;
    6. tenere aggiornato e pubblicare un elenco degli Stati dell’area di distribuzione di tutte le specie migratrici menzionate negli Allegati I e II;
    7. promuovere, sotto la direzione della Conferenza delle Parti, la conclusione di Accordi;
    8. tenere aggiornato e mettere a disposizione delle Parti un elenco degli Accordi e, se richiesto dalla Conferenza delle Parti, fornire qualunque informazione sugli Accordi medesimi;
    9. tenere aggiornato e pubblicare un elenco delle raccomandazioni fatte dalla Conferenza delle Parti ai sensi dell’articolo VII, paragrafo 5, lettere e), f) e g), nonché un elenco delle decisioni prese ai sensi della lettera h) dello stesso paragrafo;
    10. informare l’opinione pubblica in merito alla presente Convenzione ed ai suoi obiettivi;
    11. adempiere qualsiasi altro compito che gli fosse attribuito a tenore della presente Convenzione o dalla Conferenza delle Parti.
Art. X Emendamenti alla Convenzione
  1. La presente Convenzione può esser emendata in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.
  2. Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d’emendamento.
  3. Il testo di ogni proposta di emendamento, con le relative motivazioni, è comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discusso e immediatamente trasmesso dal Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualunque osservazione delle Parti contraenti in merito all’emendamento va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell’inizio della riunione. Allo scadere dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.
  4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.
  5. Qualsiasi emendamento adottato entra in vigore, per tutte le Parti che l’hanno approvato, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui i due terzi delle Parti avranno depositato presso il depositario lo strumento di approvazione. Per ogni Parte che avrà depositato uno strumento di approvazione dopo la data alla quale due terzi delle Parti avranno depositato un tale strumento, l’emendamento entra in vigore nei confronti di detta Parte il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di approvazione.
Art. XI Emendamenti agli Allegati
  1. Gli Allegati I e II possono essere emendati in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.
  2. Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d’emendamento.
  3. Il testo di ciascuna proposta di emendamento, corredato delle motivazioni, basate sulle migliori prove scientifiche disponibili, è comunicato almeno centocinquanta giorni prima della riunione al Segretariato che, a sua volta, lo trasmette senza indugio a tutte le Parti contraenti. Qualunque osservazione da parte di queste ultime va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell’inizio della riunione. Allo scadere dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.
  4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.
  5. L’emendamento degli Allegati entra in vigore per tutte le Parti contraenti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle Parti in cui esso è stato adottato, ad eccezione delle Parti contraenti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente Articolo.
  6. Durante i novanta giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito all’emendamento mediante notificazione scritta al depositario. La riserva in merito ad un emendamento può esser ritirata mediante notificazione scritta al depositario. Nei riguardi della Parte contraente in questione l’emendamento entrerà in vigore decorsi novanta giorni dall’avvenuta revoca della riserva.
Art. XII Ripercussioni su convenzioni internazionali e su altri atti normativi
  1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo la codificazione e l’ulteriore elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata conformemente alla risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni o le tesi giuridiche che nel momento attuale o in futuro siano sostenute da qualunque Stato per quanto riguarda il diritto del mare e la natura e l’estensione della giurisdizione nazionale degli Stati costieri e di bandiera.
  2. Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi contratti da qualsiasi Parte contraente in forza di trattati, convenzioni o accordi preesistenti.
  3. Le disposizioni della presente Convenzione fanno salvo il diritto delle Parti contraenti di adottare provvedimenti nazionali più rigorosi per quanto riguarda la conservazione delle specie migratrici menzionate negli Allegati I e II o di adottare provvedimenti nazionali sulla conservazione di specie non menzionate negli Allegati di cui sopra.
Art. XIII Composizione delle controverse
  1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione deve essere oggetto di negoziati tra le Parti in causa.
  2. Ove non sia possibile risolvere la controversia nel modo indicato al precedente paragrafo 1, le Parti contraenti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell’Aia. La decisione arbitrale sarà vincolante per le Parti in causa.
Art. XIV Riserve
  1. Per le disposizioni della presente Convenzione non sono ammesse riserve generali. Riserve particolari possono essere avanzate conformemente alle disposizioni del presente Articolo e dell’Articolo XI.
  2. Qualsiasi Stato o qualsiasi organizzazione d’integrazione economica regionale può presentare, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una specifica riserva in merito all’inclusione di una qualsiasi specie migratrice nell’Allegato I o nell’Allegato II o in entrambi e non verrà considerata Parte contraente per quanto concerne l’oggetto di tale riserva prima che siano decorsi novanta giorni dal momento in cui il Depositario avrà notificato alle Parti contraenti il ritiro della riserva stessa.
Art. XV Firma

La presente Convenzione può essere firmata a Bonn da tutti gli Stati e da qualunque organizzazione d’integrazione economica regionale sino al 22 giugno 1980.

Art. XVI Ratifica, accettazione, approvazione

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania, che fungerà da Depositario.

Art. XVII Adesione

Dopo il 22 giugno 1980 la presente Convenzione sarà aperta all’adesione di ogni Stato non firmatario e di qualunque organizzazione d’integrazione economica regionale. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

Art. XVIII Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui sarà depositato il quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
  2. Per ogni Stato od organizzazione d’integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di detto Stato o di detta organizzazione.
Art. XIX Denuncia

Ogni Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Depositario.

Art. XX Depositario
  1. L’originale della presente Convenzione, redatta in francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Depositario. Di ciascuna di queste versioni il Depositario trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale che abbiano firmato la Convenzione o abbiano depositato i propri strumenti di adesione alla Convenzione stessa.
  2. Il Depositario, previa consultazione dei Governi interessati, è incaricato di preparare la versione ufficiale della presente Convenzione in lingua araba e cinese.
  3. Il Depositario informerà ogni Stato firmatario aderente, ogni organizzazione d’integrazione economica regionale firmataria o aderente, nonché il Segretariato, per quanto concerne le firme, il deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’entrata in vigore della presente Convenzione, gli eventuali emendamenti, le riserve specifiche e la notificazione di denunce.
  4. Non appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Depositario ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bonn il 23 giugno 1979.(Seguono le firme)

Allegato I

Specie migratrici minacciate

Nota esplicativa 1.  Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:

  1. con il nome della specie o della sottospecie; oppure
  2. con l’insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.2.  Altri riferimenti a taxon superiori alle specie sono dati soltanto a titolo d’informazione o a fini di classificazione.3.  Salvo indicazione contraria, i taxon inclusi nel presente allegato corrispondono a quelli descritti nel riferimento tassonomico e di nomenclatura pertinente adottato dalla Conferenza delle Parti come figura nell’Allegato della risoluzione 12.27. Un’eventuale divergenza fra il nome tassonomico utilizzato e il riferimento adottato pertinente è indicata nelle note a piè di pagina.4.  Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie significa che tale specie o una popolazione distinta di essa o un taxon superiore che la comprende sono incluse nell’Allegato II.

Mammalia

Proboscidae
ElephantidaeElephas maximus indicus
Sirenia
TrichechidaeTrichechus manatus* (le popolazioni tra l’Honduras
e Panama)
Trichechus senegalensis *
Primates
HominidaeGorilla beringei 2
Gorilla gorilla
Pan troglodytes *
Chiroptera
MolossidaeTadarida brasiliensis
Carnivora
FelidaeAcinonyx jubatu s (salvo le popolazioni in Botswana, Namibia e Zimbabwe)
Panthera onca*
Uncia uncia 3
UrsidaeUrsus arctos isabellinus (popolazioni in Mongolia e Cina)
PhocidaeMonachus monachus *
Pusa caspica *
MustelidaeLontra felina 4
Lontra provocax 5
Perissodactyla
EquidaeEquus africanus 6
Equus ferus przewalskii 7
Equus grevyi
Artiodactyla
CamelidaeCamelus bactrianus
Vicugna vicugna * (salvo le popolazioni del Perù)
CervidaeHippocamelus bisulcus
Cervus elaphus barbarus
Cervus elaphus yarkandensis 8 * (popolazioni in Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
e Afghanistan)
BovidaeEudorcas rufifrons
Gazella cuvieri
Gazella dorcas (soltanto le popolazioni dell’Africa nord‑occidentale)
Gazella leptoceros
Nanger dama 9
Bos grunniens
Bos sauveli
Addax nasomaculatus
Oryx dammah *
Cetacea
BalaenidaeBalaena mysticetus
Eubalaena glacialis 10 (Atlantico Nord)
Eubalaena japonica 11 (Pacifico Nord)
Eubalaena australis 12
BalaenopteridaeBalaenoptera borealis *
Balaenoptera physalus *
Balaenoptera musculus
Megaptera novaeangliae
DelphinidaeDelphinus delphis * (soltanto la popolazione del Mediterraneo)
Tursiops truncatus ponticus *
Orcaella brevirostris *
Sousa teuszii *
PhyseteridaePhyseter macrocephalus *
PlatanistidaePlatanista gangetica gangetica *
PontoporiidaePontoporia blainvillei *
ZiphiidaeZiphius cavirostris (soltanto la sottopopolazione del
Mediterraneo)

Aves

Anseriformes
AnatidaeOxyura leucocephala *
Branta ruficollis *
Anser cygnoid 13 *
Anser erythropus *
Polysticta stelleri *
Chloephaga rubidiceps *
Marmaronetta angustirostris *
Aythya baeri *
Aythya nyroca *
Sibirionetta formosa 14 *
Phoenicopteriformes
PhoenicopteridaePhoenicoparrus andinus 15 *
Phoenicoparrus jamesi 16 *
Gruiformes
RallidaeSarothrura ayresi *
GruidaeLeucogeranus leucogeranus 17 *
Antigone vipio 18 *
Grus japonensis *
Grus monacha *
Grus nigricollis *
Otidiformes
OtididaeTetrax tetrax*
Otis tarda *
Chlamydotis undulata (soltanto le popolazioni dell’Africa nord-occidentale)
Ardeotis nigriceps
Houbaropsis bengalensis bengalensis
Sphenisciformes
SpheniscidaeSpheniscus humboldti
Procellariiformes
DiomedeidaeDiomedea antipodensis*
Diomedea amsterdamensis
Phoebastria albatrus 19
ProcellariidaePterodroma atrata
Pterodroma sandwichensis 20
Pterodroma phaeopygia
Pterodroma cahow
Ardenna creatopus 21
Puffinus mauretanicus
Pelecanoides garnotii
Ciconiiformes
CiconiidaeCiconia boyciana
Pelecaniformes
ThreskiornithidaePlatalea minor
Geronticus eremita *
ArdeidaeGorsachius goisagi
Ardeola idae *
Egretta eulophotes
PelecanidaePelecanus crispus *
Pelecanus onocrotalus * (soltanto le popolazioni del
Paleartico)
Suliformes
FregatidaeFregata andrewsi
Charadriiformes
CharadriidaeVanellus gregarius 22*
ScolopacidaeNumenius tahitiensis *
Numenius borealis *
Numenius tenuirostris *
Numenius madagascariensis *
Calidris tenuirostris *
Calidris canutus rufa *
Calidris pygmaea 23 *
Calidris subruficollis 24 *
Calidris pusilla *
Tringa guttifer *
LaridaeSaundersilarus saundersi 25
Larus relictus
Larus leucophthalmus *
Larus audouinii *
Larus atlanticus
Sternula lorata 26
Thalasseus bernsteini 27
AlcidaeSynthliboramphus wumizusume
Accipitriformes
AccipitridaeNeophron percnopterus *
Sarcogyps calvus *
Trigonoceps occipitalis *
Necrosyrtes monachus *
Gyps bengalensis *
Gyps africanus *
Gyps indicus *
Gyps tenuirostris *
Gyps coprotheres *
Gyps rueppelli *
Torgos tracheliotos *
Clanga clanga 28 *
Aquila nipalensis *
Aquila adalberti 29 *
Aquila heliaca *
Haliaeetus leucoryphus *
Haliaeetus albicilla *
Haliaeetus pelagicus *
Coraciiformes
CoraciidaeCoracias garrulus *
Falconiformes
FalconidaeFalco naumanni *
Falco vespertinus *
Falco cherrug * (salvo le popolazioni della Mongolia)
Psittaciformes
PsittacidaeBrotogeris pyrrhoptera 30
Passeriformes
TyrannidaeAlectrurus tricolor *
Alectrurus risora *
AcrocephalidaeAcrocephalus sorghophilus *
Acrocephalus paludicola *
Acrocephalus griseldis *
HirundinidaeHirundo atrocaerulea *
TurdidaeGeokichla guttata 31*
FringillidaeSerinus syriacus
EmberizidaeEmberiza aureola
IcteridaeXanthopsar flavus 32*
ParulidaeSetophaga kirtlandii 33
Setophaga cerulea 34
ThraupidaeSporophila hypochroma *
Sporophila cinnamomea *
Sporophila palustris 35 *

Reptilia

Testudinata
CheloniidaeChelonia mydas *
Caretta caretta *
Eretmochelys imbricata *
Lepidochelys kempii *
Lepidochelys olivacea *
DermochelyidaeDermochelys coriacea *
PelomedusidaePodocnemis expansa * (soltanto le popolazioni dell’alta Amazzonia)
Crocodylia
GavialidaeGavialis gangeticus

Pisces

Elasmobranchii
Orectolobiformes
RhinocodontidaeRhincodon typus *
Lamniformes
LamnidaeCarcharodon carcharias *
CetorhinidaeCetorhinus maximus *
CarcharhiniformesCetorhinus maximus *
CarcharhinidaeCarcharhinus longimanus
Squatiniformes
SquatinidaeSquatina squatina *
Rhinopristiformes
RhinobatidaeRhinobatos rhinobatos * (popolazione del Mediterraneo)
PristidaeAnoxapristis cuspidata *
Pristis clavata *
Pristis pectinata *
Pristis zijsron *
Pristis pristis 36 *
Myliobatiformes
MobulidaeManta alfredi *
Manta birostris *
Mobula mobular 37 *
Mobula japanica 38 *
Mobula thurstoni *
Mobula tarapacana *
Mobula eregoodootenkee *
Mobula kuhlii *
Mobula hypostoma *
Mobula rochebrunei *
Mobula munkiana *
Actinopterygii
Acipenseriformes
AcipenseridaeAcipenser sturio *
Siluriformes
SchilbeidaePangasianodon gigas
Allegato II

Specie migratrici oggetto di Accordi

Nota esplicativa 1.  Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:

  1. con il nome della specie o della sottospecie; oppure
  2. con l’insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.Salvo indicazione contraria, nel caso di riferimento ad un taxon superiore alla specie s’intende che tutte le specie migratrici appartenenti a tale taxon potrebbero trarre notevoli vantaggi dalla conclusione di Accordi.2.  L’abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere sta ad indicare tutte le specie migratrici appartenenti alla famiglia o al genere di cui trattasi.3.  Altri riferimenti a taxon superiori alle specie vengono dati soltanto a titolo d’informazione o a fini di classificazione.4.  Salvo indicazione contraria, i taxon inclusi nel presente allegato corrispondono a quelli descritti nel referimento tassonomico e di nomenclatura pertinente adottato dalla Conferenza delle Parti come figura nell’Allegato della risoluzione 12.27. Un’eventuale divergenza fra il nome tassonomico utilizzato e il riferimento adottato pertinente è indicata nelle note a piè di pagina.5.  Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che tale specie o una distinta popolazione di essa ovvero una o più specie comprese nel taxon superiore sono incluse nell’Allegato I.

Mammalia

Proboscidea
ElephantidaeLoxodonta africana
Loxodonta cyclotis 39
Sirenia
DugongidaeDugong dugon
TrichechidaeTrichechus inunguis
Trichechus manatus * (popolazioni tra l’Honduras e Panama)
Trichechus senegalensis *
Primates
HominidaePan troglodytes *
Chiroptera
PteropodidaeEidolon helvum (soltanto le popolazioni africane)
RhinolophidaeR. spp. (soltanto le popolazioni europee)
MolossidaeOtomops madagascariensis 40
Otomops martiensseni (soltanto le popolazioni africane)
Tadarida insignis 41
Tadarida latouchei 42
Tadarida teniotis
VespertilionidaeV. spp. (soltanto le popolazioni europee)
Lasiurus blossevillii
Lasiurus borealis
Lasiurus cinereus
Lasiurus ega
Miniopterus majori 43
Miniopterus natalensis 44 (soltanto le popolazioni africane)
Miniopterus schreibersii (soltanto le popolazioni africane ed europee)
Carnivora
FelidaePanthera leo
Panthera onca*
Panthera pardus
CanidaeLycaon pictus
UrsidaeUrsus maritimus
OtariidaeArctocephalus australis
Otaria flavescens
PhocidaeHalichoerus grypus (soltanto le popolazioni del Baltico)
Monachus monachus *
Phoca vitulina (soltanto le popolazioni del Baltico e del mare di Wadden)
Pusa caspica *
Perissodactyla
EquidaeEquus hemionus 45
Equus kiang 46
Artiodactyla
CamelidaeVicugna vicugna *
CervidaeCervus elaphus yarkandensis 47* (popolazioni in Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
e Afghanistan)
GiraffidaeGiraffa camelopardalis
BovidaeGazella erlangeri 48
Gazella gazella (soltanto le popolazioni asiatiche)
Gazella subgutturosa
Procapra gutturosa
Saiga borealis 49
Saiga tatarica 50
Ammotragus lervia
Ovis ammon
Ovis vignei 51
Oryx dammah *
Kobus kob leucotis
Cetacea
BalaenopteridaeBalaenoptera bonaerensis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera borealis *
Balaenoptera omurai 52
Balaenoptera physalus *
NeobalaenidaeCaperea marginata
DelphinidaeSousa chinensis
Sousa teuszii *
Sotalia fluviatilis
Sotalia guianensis 53
Lagenorhynchus albirostris (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico)
Lagenorhynchus acutus (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico)
Lagenorhynchus obscurus
Lagenorhynchus australis
Grampus griseus (soltanto le popolazioni del mare del Nord, del Baltico e del Mediterraneo)
Tursiops aduncus (popolazioni del mare degli Arafura / di Timor)
Tursiops truncatus * (popolazioni del mare del Nord, del Baltico, del Mediterraneo e del mar Nero)
Stenella attenuata (popolazioni delle regioni tropicali del Pacifico orientale e dell’Asia sud-orientale)
Stenella longirostris (popolazioni delle regioni tropicali del Pacifico orientale e dell’Asia sud-orientale)
Stenella coeruleoalba (popolazioni delle regioni tropicali del Pacifico orientale e del Mediterraneo)
Stenella clymene (popolazione dell’Africa occidentale)
Delphinus delphis * (popolazioni del mare del Nord e del Baltico, del Mediterraneo, del mar Nero e delle regioni tropicali del Pacifico orientale)
Lagenodelphis hosei (popolazioni dell’Asia sud-orientale)
Orcaella brevirostris *
Orcaella heinsohni 54
Cephalorhynchus commersonii (popolazione dell’America del Sud)
Cephalorhynchus eutropia
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca
Globicephala melas (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico) 55
MonodontidaeDelphinapterus leucas
Monodon monoceros
PhocoenidaePhocoena phocoena (popolazioni del mare del Nord e del Baltico, della zona occidentale dell’Atlantico del Nord, del mar Nero e della parte occidentale dell’Africa settentrionale)
Phocoena spinipinnis
Phocoena dioptrica
Neophocaena phocaenoides
Neophocaena asiaeorientalis 56
Phocoenoides dalli
PhyseteridaePhyseter macrocephalus *
PlatanistidaePlatanista gangetica gangetica 57*
IniidaeInia geoffrensis
PontoporiidaePontoporia blainvillei *
ZiphiidaeBerardius bairdii
Hyperoodon ampullatus

Aves

Galliformes
PhasianidaeCoturnix coturnix coturnix
Anseriformes
AnseranatidaeA. spp.58*
AnatidaeA. spp.*
Podicipediformes
PodicipedidaePodiceps grisegena grisegena
Podiceps auritus (popolazioni del Paleartico occidentale)
Phoenicopteriformes
PhoenicopteridaePh. spp.*
Columbiformes
ColumbidaeStreptopelia turtur turtur
Gruiformes
RallidaeSarothrura boehmi
Sarothrura ayresi *
Crex crex
Porzana porzana (popolazioni che si riproducono nel
Paleartico occidentale)
Zapornia parva 59 (popolazione dell’Eurasia/Africa
occidentale)
Zapornia pusilla intermedia 60
Amauronis marginalis 61
Fulica atra atra (popolazioni del Mediterraneo
e del mar Nero)
GruidaeLeucogeranus leucogeranus 62 *
Antigone spp. 63
Bugeranus carunculatus 64
Anthropoides spp. 65
Grus spp.
Otidiformes
OtididaeTetrax tetrax*
Otis tarda*
Chlamydotis macqueenii 66
Gaviiformes
GavidaeGavia stellata (popolazioni del Paleartico occidentale)
Gavia arctica arctica 67
Gavia immer 68 (popolazione dell’Europa nord-occidentale)
Gavia adamsii (popolazione del Paleartico occidentale)
Sphenisciformes
SpheniscidaeSpheniscus demersus
Procellariiformes
DiomedeidaeDiomedea sanfordi 69
Diomedea epomophora
Diomedea exulans
Diomedea antipodensis 70
Diomedea dabbenena 71
Phoebetria fusca
Phoebetria palpebrata
Phoebastria irrorata 72
Phoebastria nigripes 73
Phoebastria immutabilis 74
Thalassarche chlororhynchos 75
Thalassarche carteri 76
Thalassarche chrysostoma 77
Thalassarche melanophris 78
Thalassarche impavida 79
Thalassarche bulleri 80
Thalassarche cauta 81
Thalassarche steadi 82
Thalassarche eremita 83
Thalassarche salvini 84
ProcellariidaeMacronectes halli
Macronectes giganteus
Procellaria cinerea
Procellaria aequinoctialis
Procellaria conspicillata 85
Procellaria westlandica
Procellaria parkinsoni
Ciconiiformes
CiconiidaeMycteria ibis
Ciconia nigra
Ciconia microscelis 86
Ciconia ciconia
Pelecaniformes
ThreskiornithidaePlatalea alba (salvo la popolazione del Madagascar)
Platalea leucorodia
Threskiornis aethiopicus 87 (popolazioni dell’Africa
Sub-Sahariana e dell’Asia sud-occidentale [Iran/Iraq])
Geronticus eremita *
Plegadis falcinellus
ArdeidaeBotaurus stellaris stellaris (popolazioni del Paleartico
occidentale)
Ixobrychus minutus minutus (popolazioni del Paleartico
occidentale)
Ixobrychus sturmii
Ardeola idae *
Ardeola rufiventris
Ardea purpurea purpurea (popolazioni che si riproducono nel Paleartico occidentale)
Ardea alba alba 88 (popolazioni del Paleartico occidentale)
Egretta vinaceigula
PelecanidaePelecanus crispus *
Pelecanus onocrotalus * (popolazioni del Paleartico
occidentale)
Suliformes
PhalacrocoracidaeMicrocarbo pygmaeus 89
Phalacrocorax nigrogularis
Charadriiformes
BurhinidaeBurhinus oedicnemus
HaematopodidaeH. spp.90
IbidorshynchidaeI. spp.91
RecurvirostridaeR. spp.
CharadriidaeC. spp.*
ScolopacidaeS. spp.92*
PluvianellidaeP. spp*.* 93
DromadidaeDromas ardeola
GlareolidaeGlareola pratincola
Glareola nordmanni
Glareola nuchalis
LaridaeAnous minutus worcesteri
Rynchops flavirostris
Larus genei
Larus ichthyaetus (popolazione dell’Eurasia occidentale
e dell’Africa)
Larus melanocephalus
Larus hemprichii
Larus leucophthalmus *
Larus audouinii *
Larus armenicus
Sternula albifrons 94
Sternula saundersi 95
Sternula balaenarum 96
Gelochelidon nilotica nilotica 97 (popolazione dell’Eurasia occidentale e dell’Africa)
Hydroprogne caspia 98 (popolazione dell’Eurasia occidentale
e dell’Africa)
Chlidonias leucopterus (popolazione dell’Eurasia occidentale e dell’Africa)
Chlidonias niger niger
Sterna dougallii (popolazioni dell’Atlantico)
Sterna hirundo hirundo (popolazioni che si riproducono nel Paleartico occidentale)
Sterna repressa
Sterna paradisaea (popolazioni dell’Atlantico)
Thalasseus bengalensis 99 (popolazioni dell’Afica e dell’Asia sud-occidentale)
Thalasseus sandvicensis sandvicensis 100
Thalasseus maximus albididorsalis 101
Thalasseus bergii 102 (popolazioni dell’Africa e dell’Asia sud‑occidentale)
Cathartiformes
CathartidaeC. spp.
Accipitriformes
PandionidaePandion haliaetus
AccipitridaeA. spp.*
Coraciiformes
MeropidaeMerops apiaster
CoraciidaeCoracias garrulus *
Falconiformes
FalconidaeF. spp.*
Psittaciformes
PsittacidaeAmazona tucumana
Passeriformes
TyrannidaePolystictus pectoralis pectoralis
Pseudocolopteryx dinelliana
Alectrurus tricolor *
Alectrurus risora *
MaluridaeM. spp.103
DasyornithidaeD. spp.105
MeliphagidaeM. spp.105
AcanthizidaeA. spp.105
OrthonychidaeO. spp.105
PomatostomidaeP. spp.105
MohouidaeM. spp.105
EulacestomidaeE. spp.105
OriolidaeO. spp.105
OreoicidaeO. spp.105
CinclosomatidaeC. spp.105
FalcunculidaeF. spp.105
PachycephalidaeP. spp.105
PsophodidaeP. spp.105
VireonidaeV. spp.105
RhagologidaeR. spp.105
ArtamidaeA. spp.105
MachaerirhynchidaeM. spp.105
VangidaeV. spp.105
PlatysteiridaeP. spp.105
RhipiduridaeR. spp.105
IfritidaeI. spp.105
MonarchidaeM. spp.105
LaniidaeLanius minor (popolazione europea)
Lanius excubitor excubitor
MelampittidaeM. spp.105
PicathartidaeP. spp.105
EupetidaeE. spp.105
ChaetopidaeC. spp.105
PetroicidaeP. spp.105
HyliotidaeH. spp.105
StenostiridaeS. spp.105
PanuridaeP. spp.105
MacrosphenidaeM. spp.105
CisticolidaeC. spp.105
AcrocephalidaeA. spp.105
PnoepygidaeP. spp.105
LocustellidaeL. spp.105
HirundinidaeHirundo atrocaerulea *
BernieridaeB. spp.105
PhylloscopidaeP. spp.105
ScotocercidaeS. spp.105
AegithalidaeD. spp.105
SylviidaeS. spp.105
ZosteropidaeZ. spp.105
TimaliidaeT. spp.105
PellorneidaeP. spp.105
LeiotrichidaeL. spp.105
PolioptilidaeP. spp.105
TurdidaeT. spp.105
MuscicapidaeM. spp.105
RegulidaeR. spp.1052
HylocitreidaeH. spp.105
MotacillidaeM. spp.105
EmberizidaeEmberiza sulphurata
IcteridaeXanthopsar flavus 104 *
Dolichonyx oryzivorus
ParulidaeCardellina canadensis
ThraupidaeSporophila ruficollis
Sporophila hypochroma *
Sporophila cinnamomea *
Sporophila palustris 105

Reptilia

Testudinata
CheloniidaeC. spp.*
DermochelyidaeD. spp.*
PelomedusidaePodocnemis expansa *
Crocodylia
CrocodylidaeCrocodylus porosus

Pisces

Elasmobranchii
Orectolobiformes
RhincodontidaeRhincodon typus *
Lamniformes
LamnidaeCarcharodon carcharias *
Isurus oxyrinchus
Isurus paucus
Lamna nasus
CetorhinidaeCetorhinus maximus *
AlopiidaeAlopias pelagicus
Alopias superciliosus
Alopias vulpinus
Carcharhiniformes
Triakidae
Carcharhinidae
Galeorhinus galeus
Carcharhinus falciformis
Carcharhinus oscurus
Prionace glauca
SphyrnidaeSphyrna lewini
Sphyrna mokarran
Sphyma zygaena
Squaliformes
SqualidaeSqualus acanthias (popolazioni dell’emisfero nord)
Squatiniformes
SquatinidaeSquatina squatina *
Rhinopristiformes
RhinobatidaeRhinobatos rhinobatos *
RhinidaeRhynchobatus australiae
PristidaeAnoxypristis cuspidata *
Pristis clavata *
Pristis pectinata *
Pristis zijsron *
Pristis pristis 106 *
Myliobatiformes
MobulidaeManta alfredi *
Manta birostris *
Mobula mobular 107 *
Mobula japanica 108 *
Mobula thurstoni *
Mobula tarapacana *
Mobula eregoodootenkee *
Mobula kuhlii *
Mobula hypostoma *
Mobula rochebrunei *
Mobula munkiana *
Actinopterygii
Acipenseriformes
AcipenseridaeHuso huso
Huso dauricus
Acipenser baerii baicalensis
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus (popolazione del Danubio)
Acipenser schrenckii
Acipenser sinensis
Acipenser stellatus
Acipenser sturio *
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Pseudoscaphirhynchus hermanni
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
Psephurus gladius
Anguilliformes
AnguillidaeAnguilla anguilla

Insecta

Lepidoptera
DanaidaeDanaus plexippus
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan19 maggio2015 A1° agosto2015
Albania21 giugno2001 A1° settembre2001
Algeria14 settembre2005 A1° dicembre2005
Angola20 settembre2006 A1° dicembre2006
Antigua e Barbuda4 luglio2007 A1° ottobre2007
Arabia Saudita17 dicembre1990 A1° marzo1991
Argentina*10 ottobre1991 A1° gennaio1992
Armenia29 dicembre2010 A1° marzo2011
Australia*26 giugno1991 A1° settembre1991
Austria21 aprile2005 A1° luglio2005
Bahrein6 dicembre2021 A1° marzo2022
Bangladesh29 settembre2005 A1° dicembre2005
Belgio11 luglio1990 A1° ottobre1990
Benin14 gennaio1986 A1° aprile1986
Bielorussia3 giugno20031° settembre2003
Bolivia*16 dicembre2002 A1° marzo2003
Bosnia ed Erzegovina8 settembre2017 A1° dicembre2017
Brasile2 luglio2015 A1° ottobre2015
Bulgaria30 agosto1999 A1° novembre1999
Burkina Faso9 ottobre1989 A1° gennaio1990
Burundi18 aprile2011 A1° luglio2011
Camerun7 settembre19811° novembre1983
Capo Verde18 gennaio206 A1° aprile2006
Ciad18 giugno19971° settembre1997
Cile15 settembre1981 A1° novembre1983
Cina
Hong Kong1° aprile19971° luglio1997
Cipro2 agosto2001 A1° novembre2001
Congo (Brazzaville)1° ottobre1999 A1° gennaio2000
Congo (Kinshasa)22 giugno1990 A1° settembre1990
Costa Rica25 maggio2007 A1° agosto2007
Croazia3 luglio2000 A1° ottobre2000
Cuba6 novembre2007 A1° febbraio2008
Costa d’Avorio23 aprile20031° luglio2003
Danimarca*a5 agosto19821° novembre1983
Isole Færøer7 aprile19897 aprile1989
Ecuador21 novembre2003 A1° febbraio2004
Egitto11 febbraio19821° novembre1983
Emirati Arabi Uniti1° febbraio2016 A1° maggio2016
Eritrea24 novembre2004 A1° febbraio2005
Estonia9 luglio2008 A1° ottobre2008
Eswatini22 ottobre2012 A1° gennaio2013
Etiopia23 ottobre2009 A1° gennaio2010
Figi23 gennaio2013 A1° aprile2013
Filippine15 novembre19931° febbraio1994
Finlandia3 ottobre1988 A1° gennaio1989
Francia*23 aprile19901° luglio1990
Gabon23 maggio2008 A1° agosto2008
Gambia25 gennaio2001 A1° agosto2001
Georgia6 marzo2000 A1° giugno2000
Germania31 luglio19841° ottobre1984
Ghana19 gennaio1988 A1° aprile1988
Gibuti1° agosto2004 A1° novembre2004
Giordania21 dicembre2000 A1° marzo2001
Grecia29 luglio19991° ottobre1999
Guinea equatoriale19 maggio20101° agosto2010
Guinea21 maggio1993 A1° agosto1993
Guinea-Bissau19 giugno1995 A1° settembre1995
Honduras9 gennaio2007 A1° aprile2007
India4 maggio19821° novembre1983
Iran13 novembre2007 A1° febbraio2008
Iraq11 maggio2016 A1° agosto2016
Irlanda5 agosto19831° novembre1983
Israele17 maggio1983 A1° novembre1983
Italia26 agosto19831° novembre1983
Kazakistan1° febbraio2006 A1° maggio2006
Kenya26 febbraio1999 A1° maggio1999
Kirghizistan20 febbraio2014 A1° maggio2014
Lettonia26 aprile1999 A1° luglio1999
Libano11 marzo2019 A1° giugno2019
Liberia28 settembre2004 A1° dicembre2004
Libia25 giugno2002 A1° settembre2002
Liechtenstein18 agosto1997 A1° novembre1997
Lituania20 novembre2001 A1° febbraio2002
Lussemburgo30 novembre19821° novembre1983
Macedonia del Nord26 agosto1999 A1° novembre1999
Madagascar13 ottobre20061° gennaio2007
Malawi24 giugno2019 A1° settembre2019
Maldive7 agosto2019 A1° novembre2019
Mali20 luglio1987 A1° ottobre1987
Malta1° marzo2001 A1° giugno2001
Marocco*12 agosto19931° novembre1993
Mauritania7 aprile19981° luglio1998
Maurizio*22 marzo2004 A1° giugno2004
Moldova8 gennaio2001 A1° aprile2001
Monaco1° marzo1993 A1° giugno1993
Mongolia24 agosto1999 A1° novembre1999
Montenegro9 dicembre2008 A1° marzo2009
Mozambico18 maggio2009 A1° agosto2009
Niger3 luglio19801° novembre1983
Nigeria15 ottobre1986 A1° gennaio1987
Norvegia*30 maggio19851° agosto1985
Nuova Zelanda7 luglio2000 A1° ottobre2000
Isole Cook8 maggio2006 A1° agosto2006
Paesi Bassi*5 giugno19811° novembre1983
Aruba5 giugno19811° gennaio1986
Curaçao10 ottobre201010 ottobre2010
Parte caraibica
(Bonaire, Sint Eustatius e Saba)
10 ottobre201010 ottobre2010
Sint Maarten10 ottobre201010 ottobre2010
Pakistan22 settembre1987 A1° dicembre1987
Palau20 novembre2007 A1° febbraio2008
Panama20 febbraio1989 A1° maggio1989
Paraguay23 ottobre19981° gennaio1999
Perù20 marzo1997 A1° giugno1997
Polonia1° febbraio1996 A1° maggio1996
Portogallo21 gennaio19811° novembre1983
Regno Unito*23 luglio19851° ottobre1985
Akrotiri e Dhekelia23 luglio19851° ottobre1985
Bermuda23 luglio19851° ottobre1985
Gibilterra23 luglio19851° ottobre1985
Guernesey23 luglio19851° ottobre1985
Isola di Man20 agosto19921° novembre1992
Isole Caimane23 luglio19851° ottobre1985
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
23 luglio19851° ottobre1985
Isole Turche e Caicos23 luglio19851° ottobre1985
Isole Vergini britanniche23 luglio19851° ottobre1985
Jersey23 luglio19851° ottobre1985
Montserrat23 luglio19851° ottobre1985
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
23 luglio19851° ottobre1985
Territorio britannico dell’Oceano Indiano23 luglio19851° ottobre1985
gruppo Isole Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)
23 luglio19851° ottobre1985
Rep. Centrafricana14 settembre20181° dicembre2018
Repubblica Ceca8 febbraio1994 A1° maggio1994
Repubblica Dominicana23 agosto2017 A1° novembre2017
Romania14 aprile1998 A1° luglio1998
Ruanda7 marzo2005 A1° giugno2005
Samoa31 agosto2005 A1° novembre2005
Seycelles26 maggio2005 A1° agosto2005
Senegal18 marzo1988 A1° giugno1988
Serbia11 dicembre2007 A1° marzo2008
Siria*31 marzo20031° giugno2003
Slovacchia14 dicembre1994 A1° marzo1995
Slovenia20 novembre1998 A1° febbraio1999
Somalia11 novembre19851° febbraio1986
Spagna12 febbraio19851° maggio1985
Sri Lanka6 giugno19901° settembre1990
Sudafrica27 settembre1991 A1° dicembre1991
Svezia9 giugno19831° novembre1983
Svizzera7 aprile1995 A1° luglio1995
São Tomé e Príncipe24 settembre2001 A1° dicembre2001
Tagikistan20 novembre200 A1° febbraio2001
Tanzania23 aprile1999 A1° luglio1999
Togo9 novembre19951° febbraio1996
Trinidad e Tobago28 settembre2018 A1° dicembre2018
Tunisia27 maggio1987 A1° agosto1987
Turkmenistan20 ottobre2020 A1° gennaio2021
Ucraina2 agosto1999 A1° novembre1999
Uganda16 maggio20001° agosto2000
Ungheria12 luglio1983 A1° novembre1983
Unione europea (UE)*1° agosto1983 S1° novembre1983
Uruguay1° febbraio1990 A1° maggio1990
Uzbekistan12 giugno1998 A1° settembre1998
Yemen30 settembre2006 A1° dicembre2006
Zimbabwe1° marzo2012 A1° giugno2012
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in tedesco e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Depositario (Governo della Repubblica Federale di Germania):www.auswaertiges-amt.de> Aussen- und Europapolitik > Regelbasierte internationale Ordnung > Völkerrecht / Internationales Recht oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. non si applica alla Groenlandia.

Footnotes

  1. RU 1996 2354; FF 1994 III 841 RU 1996 2353

  2. Finora inclusa inGorilla gorilla

  3. Designazione anteriore:Panthera uncia

  4. Designazione anteriore:Lutra felina

  5. Designazione anteriore:Lutra provocax

  6. Designazione anteriore:Equus asinus (soltanto le popolazioni selvatiche)

  7. Designazione anteriore:Equus caballus przewalskii

  8. Designazione anteriore:Cervus elaphus bactrianus

  9. Designazione anteriore:Gazella dama

  10. Finora inclusa inBalaena glacialis glacialis

  11. Finora inclusa inBalaena glacialis glacialis

  12. Designazione anteriore:Balaena glacialis australis

  13. Designazione anteriore:Anser cygnoides

  14. Designazione anteriore:Anas formosa

  15. Designazione anteriore:Phoenicopterus andinus

  16. Designazione anteriore:Phoenicopterus jamesi

  17. Designazione anteriore:Grus leucogeranus

  18. Designazione anteriore:Grus vipio

  19. Designazione anteriore:Diomedea albatrus

  20. Finora inclusa inPterodroma phaeopygia (s.l.)

  21. Designazione anteriore:Puffinus creatopus

  22. Designazione anteriore:Chettusia gregaria

  23. Designazione anteriore:Eurynorhynchus pygmeus

  24. Designazione anteriore:Tryngites subruficollis

  25. Designazione anteriore:Larus saundersi

  26. Designazione anteriore:Sterna lorata

  27. Designazione anteriore:Sterna bernsteini

  28. Designazione anteriore:Aquila clanga

  29. Finora inclusa inAquila heliaca (s.l.)

  30. Designazione anteriore:Brotogeris pyrrhopterus

  31. Designazione anteriore:Zoothera guttata

  32. Designazione anteriore:Agelaius flavus

  33. Designazione anteriore:Dendroica kirtlandii

  34. Designazione anteriore:Dendroica cerulea

  35. IncludeSporophila zelichi

  36. IncludePristis microdon

  37. IncludeMobula diabolus

  38. IncludeMobula rancureli

  39. Finora inclusa inLoxodonta africana

  40. Finora inclusa inOtomops martiensseni

  41. Finora inclusa inTadarida teniotis

  42. Finora inclusa inTadarida teniotis

  43. Finora inclusa inMiniopterus schreibersii

  44. Finora inclusa inMiniopterus schreibersii

  45. IncludeEquus onager

  46. Finora inclusa inEquus hemionus (s.l.)

  47. Designazione anteriore:Cervus elaphus bactrianus

  48. Finora inclusa inGazella gazella

  49. Finora inclusa inSaiga tatarica, sensu Wilson & Reeder 1993

  50. Finora inclusa inSaiga tatarica, sensu Wilson & Reeder 1993

  51. Corrisponde aOvis aries , sensu Wilson & Reeder 2005, e si applica soltanto alle popolazioni selvatiche in Afghanistan, India, Iran, Kazakstan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, escluse le popolazioni ibride

  52. Finora inclusa inBalaenoptera edeni

  53. Finora inclusa inSotalia fluviatilis

  54. Finora inclusa inOrcaella brevirostris

  55. Designazione anteriore:Globicephala melaena

  56. Finora inclusa inNeophocaena phocaenoides

  57. Designazione anteriore:Platanista gangetica

  58. Finora inclusa in Anatidae

  59. Designazione anteriore:Porzana parva parva

  60. Designazione anteriore:Porzana pusilla intermedia

  61. Designazione anteriore:Aenigmatolimnas marginalis

  62. Finora inclusa inGrus spp

  63. Finora inclusa inGrus spp

  64. Finora inclusa inGrus spp

  65. Finora inclusa inGrus spp

  66. Finora inclusa inChlamydotis undulata

  67. IncludeGavia arctica suschkini

  68. Designazione anteriore:Gavia immer immer

  69. Finora inclusa inDiomedea epomophora

  70. Finora inclusa inDiomedea exulans

  71. Finora inclusa inDiomedea exulans

  72. Designazione anteriore:Diomedea irrorata

  73. Designazione anteriore:Diomedea nigripes

  74. Designazione anteriore:Diomeda immutabilis

  75. Designazione anteriore:Diomedea chlororhynchos

  76. Finora inclusa inDiomedea chlororhynchos

  77. Designazione anteriore:Diomedea chrysostoma

  78. Designazione anteriore:Diomedea melanophris

  79. Finora inclusa inDiomedea melanophris

  80. Designazione anteriore:Diomedea bulleri

  81. Designazione anteriore:Diomedea cauta

  82. Finora inclusa inDiomedea cauta

  83. Finora inclusa inDiomedea cauta

  84. Finora inclusa inDiomedea cauta

  85. Finora inclusa inProcellaria aequinoctialis

  86. Designazione anteriore:Ciconia episcopus microscelis

  87. Designazione anteriore:Threskiornis aethiopicus aethiopicus

  88. Designazione anteriore:Casmerodius albus albus (popolazioni del Paleartico occidentale)

  89. Designazione anteriore:Phalacrocorax pygmaeus

  90. Finora inclusa in Recurvirostridae

  91. Finora inclusa in Recurvirostridae

  92. Include la sottofamiglia Phalaropodinae, finora menzionata nella lista come famiglia Phalaropodidae

  93. Finora inclusa in Scolopacidae

  94. Designazione anteriore:Sterna albifrons

  95. Designazione anteriore:Sterna saundersi

  96. Designazione anteriore:Sterna balaenarum

  97. Designazione anteriore:Sterna nilotica nilotica

  98. Designazione anteriore:Sterna caspia

  99. Designazione anteriore:Sterna bengalensis

  100. Designazione anteriore:Sterna sandvicensis sandvicensis

  101. Designazione anteriore:Sterna maxima albididorsalis

  102. Designazione anteriore:Sterna bergii

  103. Finora inclusa in Muscicapidae

  104. Designazione anteriore:Agelaius flavus

  105. IncludeSporophila zelichi

  106. IncludePristis microdon

  107. IncludeMobula diabolus

  108. IncludeMobula rancureli

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