Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri

0.451.45Multilateral International Treaty16 mag 1976

Conchiusa a Ramsar il 2 febbraio 1971
Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 19751
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 gennaio 1976
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 maggio 1976

(Stato 23 ottobre 2023)

Le Parti contraenti,

riconosciuta l’interdipendenza dell’Uomo e del suo ambiente;

considerate le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide come regolatori dei cicli idrici e come habitat di una flora e una fauna caratteristiche, segnatamente degli uccelli acquatici e palustri;

convinte che le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile;

animate dal desiderio di frenare, presentemente e in futuro, le invasioni progressive e la perdita di queste zone umide;

riconosciuto che gli uccelli acquatici e palustri, nelle loro migrazioni stagionali, possono traversare i confini e, conseguentemente, devono essere considerati una
risorsa internazionale;

persuase che la conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna può essere garantita combinando politiche nazionali previdenti con un’azione internazionale coordinata,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Giusta la presente Convenzione, le zone umide sono distese di paludi, di stagni, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è statica o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese d’acqua marina la cui profondità, a bassa marea, non eccede i sei metri.
  2. Giusta la presente Convenzione, sono acquatici e palustri gli uccelli che dipendono ecologicamente dalle zone umide.
Art. 2
  1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell’elenco delle zone umide di importanza internazionale, detto qui di seguito «Elenco», tenuto dall’Ufficio istituito in virtù dell’articolo 8. I limiti di ogni zona umida, descritti in modo preciso, devono essere riportati su una carta e possono comprendere zone rivierasche o costive adiacenti alla zona umida e isole o distese d’acqua marina di una profondità superiore ai sei metri a bassa marea, circondate dalla zona umida, segnatamente quando queste zone, isole o distese d’acqua sono importanti per l’habitat degli uccelli acquatici e palustri.
  2. La scelta delle zone umide da iscrivere nell’Elenco dovrebbe fondarsi sull’importanza internazionale delle medesime dall’aspetto ecologico, botanico, zoologico, limnologico o idrologico. In primo luogo dovrebbero essere iscritte le zone umide d’importanza internazionale per gli uccelli acquatici e palustri in tutte le stagioni.
  3. L’iscrizione di una zona umida nell’Elenco non pregiudica i diritti esclusivi di sovranità della Parte contraente sul cui territorio tale zona si trova.
  4. Ogni Parte contraente designa almeno una zona umida da iscrivere nell’Elenco al momento della firma della Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratificazione o d’adesione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9.
  5. Le Parti contraenti hanno il diritto di aggiungere nell’Elenco altre zone umide situate sul proprio territorio, di estendere quelle già iscritte o, per motivi urgenti di interesse nazionale, di ritirare dall’Elenco o di restringere zone umide già iscritte fermo restando che, il più rapidamente possibile, esse informeranno di queste modificazioni l’organizzazione o il governo responsabile delle funzioni dell’Ufficio permanente specificate nell’articolo 8.
  6. Ogni Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità, a livello internazionale, per la conservazione, la sistemazione, la sorveglianza e la coltura razionale delle popolazioni migranti di uccelli acquatici e palustri, sia designando le zone umide del proprio territorio da iscrivere nell’Elenco sia esercitando il diritto di modificare le proprie iscrizioni.
Art. 3
  1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in m’odo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell’Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio.
  2. Ogni Parte contraente provvede affinché sia informata appena possibile delle modificazioni delle condizioni ecologiche delle zone umide situate sul proprio territorio e iscritte nell’Elenco, prodottesi o che stanno per prodursi o suscettibili d’esserlo, per effetto di evoluzioni tecnologiche, di inquinamento o di altri interventi umani. Le informazioni su tali modificazioni sono trasmesse senza indugio all’organizzazione o al governo responsabile delle funzioni dell’Ufficio permanente specificate nell’articolo 8.
Art. 4
  1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell’Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia.
  2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d’interesse nazionale, ritirasse orestringesse una zona umida iscritta nell’Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell’habitat anteriore.
  3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna.
  4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate.
  5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.
Art. 5

Le Parti contraenti si consultano circa l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, segnatamente quando una zona umida si estenda ai territori di più Parti contraenti o un bacino idrografico sia ripartito tra più Parti contraenti. Esse si sforzano simultaneamente di coordinare e sostenere attivamente le proprie politiche e disciplinamenti presenti e futuri relativi alla conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna.

Art. 6
  1. È istituita una Conferenza delle Parti contraenti per esaminare e promuovere l’applicazione della presente convenzione. L’ufficio di cui nel paragrafo 1 dell’articolo 8 convoca sessioni ordinarie della Conferenza ad intervalli di tre anni al massimo, se la Conferenza non decide altrimenti, e sessioni straordinarie a domanda scritta di almeno un terzo delle Parti contraenti. La Conferenza delle Parti contraenti stabilisce, in ogni sessione ordinaria, la data e il luogo della prossima sessione ordinaria.2
  2. La Conferenza delle Parti contraenti è competente:3
    1. per discutere dell’applicazione della Convenzione;
    2. per discutere di aggiunte e modificazioni nell’Elenco;
    3. per esaminare le informazioni sulle modificazioni delle condizioni ecologiche delle zone umide iscritte nell’Elenco, fornite in esecuzione del paragrafo 2 dell’articolo 3;
    4. per fare raccomandazioni, d’ordine generale o specifico, alle Parti contraenti, in merito alla conservazione, gestione e governo razionale delle zone umide, della loro flora e della loro fauna;
    5. per domandare agli organismi internazionali competenti di redigere rapporti e statistiche in merito a temi di natura essenzialmente internazionale concernenti le zone umide;
    6. per adottare altre raccomandazioni o risoluzioni necessarie all’operosità della presente convenzione.4
  3. Le Parti contraenti notificano ai responsabili a tutti i livelli della gestione delle zone umide le raccomandazioni di tali conferenze relative alla conservazione, alla gestione e al governo razionale delle zone umide e della loro flora e della loro fauna, e prendono in considerazione queste raccomandazioni.
  4. La Conferenza delle Parti contraenti adotta un Regolamento interno in ogni sua sessione.5
  5. La Conferenza delle Parti contraenti allestisce ed esamina regolarmente il disciplinamento finanziario della presente convenzione. In ogni sua sessione ordinaria approva il preventivo per l’esercizio seguente alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.6
  6. Ogni Parte contraente contribuisce al bilancio secondo una chiave di ripartizione adottata all’unanimità dalle Parti contraenti presenti e votanti a una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti contraenti.7
Art. 7
  1. Le Parti contraenti dovrebbero includere nelle loro rappresentanze a queste conferenze persone esperte nel campo delle zone umide o degli uccelli acquatici e palustri per le loro conoscenze ed esperienza acquisite in funzioni scientifiche, amministrative o in altre funzioni appropriate.
  2. Ogni parte contraente rappresentata a una Conferenza dispone di un voto, le raccomandazioni, le risoluzioni e le decisioni essendo adottate alla maggioranza semplice delle Parti contraenti presenti e votanti. salvo che la presente convenzione non preveda altrimenti.8
Art. 8
  1. L’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali assume le funzioni dell’Ufficio permanente in virtù della presente Convenzione, fino al momento in cui un’altra organizzazione o un governo sarà designato dalla maggioranza dei due terzi di tutte le Parti contraenti.
  2. L’Ufficio permanente deve segnatamente:
    1. aiutare a convocare e a organizzare le conferenze di cui all’articolo 6;
    2. tenere l’Elenco delle zone umide di importanza internazionale e ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste nel paragrafo 5 dell’articolo 2, circa tutte le aggiunte, estensioni, soppressioni o diminuzioni relative alle zone umide iscritte nell’Elenco;
    3. ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 3 su tutte le modificazioni delle condizioni ecologiche nelle zone umide iscritte nell’Elenco;
    4. notificare a tutte le Parti contraenti qualsiasi modificazione dell’Elenco o qualsiasi cambiamento delle caratteristiche delle zone umide iscritte e provvedere affinché questi problemi siano discussi nella prossima conferenza;
    5. rendere note alla Parte contraente interessata le raccomandazioni delle conferenze per quanto concerne queste modificazioni dell’Elenco o questi cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide iscritte.
Art. 9
  1. La Convenzione è aperta alla firma per una durata indeterminata.
  2. Ogni membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare, o aderente allo statuto della Corte internazionale di giustizia9può divenire Parte contraente della presente Convenzione mediante;
  1. la firma senza riserva di ratificazione;
  2. la firma con riserva di ratificazione, seguita dalla ratificazione;
  3. l’adesione.

3. La ratificazione e l’adesione sono effettuate mediante deposito di uno strumento di ratificazione o di adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (detto qui di seguito «Depositario»).

Art. 10
  1. La Convenzione entra in vigore quattro mesi dopo che sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9.
  2. Successivamente, la Convenzione entra in vigore, per ciascuna Parte contraente, quattro mesi dopo la propria firma, senza riserva di ratificazione, o dopo il deposito. del proprio strumento di ratificazione o di adesione.
Art. 10bis
  1. La presente Convenzione può essere modificata in una riunione delle Parti contraenti convocata a tale scopo, in conformità del presente articolo.
  2. Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte.
  3. Il testo e i motivi di qualsiasi proposta di modificazione sono comunicati all’organizzazione o al governo che assume le funzioni d’Ufficio permanente giusta la Convenzione (qui di seguito: «Ufficio») e poi trasmessi senza indugio dall’Ufficio a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi commento di una Parte riguardante il testo è comunicato all’Ufficio entro tre mesi dalla data in cui quest’ultimo ha comunicato le modificazioni alle Parti contraenti. L’Ufficio, immediatamente dopo il termine di presentazione dei commenti, comunica alle Parti tutti i commenti ricevuti.
  4. A domanda scritta di un terzo delle Parti contraenti, l’Ufficio convoca una riunione di quest’ultime per esaminare una modificazione comunicata secondo il numero 3. L’Ufficio consulta le Parti riguardo alla data e al luogo della riunione.
  5. Le modificazioni sono adottate alla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
  6. Una modificazione adottata entra in vigore, per le Parti che l’hanno accettata, il primo giorno del quarto mese dopo la data in cui due terzi delle Parti contraenti hanno depositato uno strumento di accettazione presso il Depositario. Per qualsiasi Parte che deposita lo strumento di accettazione dopo la data summenzionata, la modificazione entra in vigore il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dello strumento di accettazione di questa parte.
Art. 11
  1. La Convenzione rimane in vigore per una durata indeterminata.
  2. Ogni Parte contraente può disdire la Convenzione mediante notificazione scritta al Depositario cinque anni dopo ch’essa sarà entrata in vigore per questa Parte. La disdetta ha effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notificazione sarà stata ricevuta dal Depositario.
Art. 12
  1. Il Depositario informa appena possibile tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi avranno aderito:
    1. delle firme della Convenzione;
    2. dei depositi degli strumenti di ratificazione della Convenzione;
    3. dei depositi degli strumenti di adesione alla Convenzione;
    4. della data d’entrata in vigore della Convenzione;
    5. delle notificazioni di disdetta della Convenzione.
  2. Entrata in vigore, la Convenzione sarà registrata dal Depositario presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all’articolo 102 della Carta10.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ramsar, il 2 febbraio 1971, in un solo esemplare originale nelle lingue inglese, francese, tedesca e russa, tutti i testi essendo parimenti autentici, esemplare che sarà affidato al Depositario il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutte le Parti contraenti.11

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Albania31 ottobre1995 A29 febbraio1996
Algeria4 novembre1983 A4 marzo1984
Andorra23 luglio201223 novembre2012
Angola10 giugno2021 A10 ottobre2021
Antigua e Barbuda2 giugno2005 A2 ottobre2005
Argentina*4 maggio19924 settembre1992
Armenia6 luglio1993 A6 novembre1993
Australia8 maggio1974 F21 dicembre1975
Austria16 dicembre1982 A16 aprile1983
Azerbaigian21 maggio2001 A21 settembre2001
Bahamas7 febbraio19977 giugno1997
Bahrein27 ottobre1997 A27 febbraio1998
Bangladesh21 maggio1992 A21 settembre1992
Barbados12 dicembre2005 A12 aprile2006
Belgio4 marzo19864 luglio1986
Belize22 aprile1998 A22 agosto1998
Benin24 gennaio2000 A24 maggio2000
Bhutan7 maggio2012 A7 settembre2012
Bielorussia10 settembre1999 S21 dicembre1991
Bolivia27 giugno1990 A27 ottobre1990
Bosnia ed Erzegovina24 settembre2001 S1° marzo1992
Botswana9 dicembre1996 A9 aprile1997
Brasile24 maggio1993 A24 settembre1993
Bulgaria*24 settembre1975 F24 gennaio1976
Burkina Faso27 giugno1990 A27 ottobre1990
Burundi5 giugno2002 A5 ottobre2002
Cambogia23 giugno1999 A23 ottobre1999
Camerun20 marzo2006 A20 luglio2006
Canada15 gennaio1981 A15 maggio1981
Capo Verde18 luglio2005 A18 novembre2005
Ciad13 giugno1990 A13 ottobre1990
Cile27 luglio1981 A27 novembre1981
Cina31 marzo1992 A31 luglio1992
Hong Kong9 giugno19971° luglio1997
Cipro11 luglio2001 A11 novembre2001
Colombia18 giugno1998 A18 ottobre1998
Comore9 febbraio1995 A9 giugno1995
Congo (Brazzaville)18 giugno1998 A18 ottobre1998
Congo (Kinshasa)18 gennaio1996 A18 maggio1996
Corea del Nord16 gennaio2018 A16 maggio2018
Corea del Sud28 marzo1997 A28 luglio1997
Costa Rica27 dicembre199127 aprile1992
Croazia19 novembre1992 S8 ottobre1991
Cuba12 aprile200112 agosto2001
Costa d’Avorio27 febbraio1996 A27 giugno1996
Danimarca*2 settembre1977 A2 gennaio1978
Ecuador7 settembre1990 A7 gennaio1991
Egitto9 settembre19889 settembre1988
El Salvador22 gennaio199922 maggio1999
Emirati Arabi Uniti29 agosto2007 A29 dicembre2007
Estonia29 marzo199429 luglio1994
Eswatini15 febbraio2013 A15 giugno2013
Figi11 aprile2006 A11 agosto2006
Filippine8 luglio1994 A8 novembre1994
Finlandia28 maggio197421 dicembre1975
Francia1° dicembre19861° aprile1987
Gabon30 dicembre1986 F30 aprile1987
Gambia16 settembre199616 gennaio1997
Georgia7 febbraio1997 A7 giugno1997
Germania*25 febbraio197625 giugno1976
Ghana22 febbraio1988 A22 giugno1988
Giamaica7 ottobre1997 A7 febbraio1998
Giappone17 giugno1980 A17 ottobre1980
Gibuti22 novembre2002 A22 marzo2003
Giordania10 gennaio1977 A10 maggio1977
Grecia21 agosto1975 A21 dicembre1975
Grenada22 maggio2012 A22 settembre2012
Guatemala26 giugno1990 A26 ottobre1990
Guinea18 novembre1992 A18 marzo1993
Guinea equatoriale2 giugno2003 A2 ottobre2003
Guinea-Bissau14 maggio1990 A14 settembre1990
Honduras23 giugno1993 A23 ottobre1993
India1° ottobre1981 A1° febbraio1982
Indonesia8 aprile1992 A8 agosto1992
Iran23 giugno197521 dicembre1975
Iraq17 ottobre2007 A17 febbraio2008
Irlanda15 novembre198415 marzo1985
Islanda2 dicembre1977 A2 aprile1978
Isole Marshall13 luglio2004 A13 novembre2004
Israele12 novembre199612 marzo1997
Italia14 dicembre197614 aprile1977
Kazakistan2 gennaio2007 A2 maggio2007
Kenya5 giugno1990 A5 ottobre1990
Kirghizistan12 novembre2002 A12 marzo2003
Kiribati3 aprile2013 A3 agosto2013
Kuwait5 maggio20155 settembre2015
Laos28 maggio2010 A28 settembre2010
Lesotho1° luglio2004 A1° novembre2004
Lettonia25 luglio1995 A25 novembre1995
Libano16 aprile1999 A16 agosto1999
Liberia2 luglio2003 A2 novembre2003
Libia5 aprile2000 A5 agosto2000
Liechtenstein6 agosto1991 A6 dicembre1991
Lituania20 agosto1993 A20 dicembre1993
Lussemburgo15 aprile199815 agosto1998
Macedonia del Nord4 aprile1995 S17 settembre1991
Madagascar25 settembre1998 A25 gennaio1999
Malawi14 novembre1996 A14 marzo1997
Malaysia10 novembre199410 marzo1995
Mali25 maggio1987 A25 settembre1987
Malta30 settembre1988 A30 gennaio1989
Marocco20 giugno1980 F20 ottobre1980
Mauritania22 ottobre1982 A22 febbraio1983
Maurizio*30 maggio200130 settembre2001
Messico4 luglio1986 A4 novembre1986
Moldova20 giugno2000 A20 ottobre2000
Monaco20 agosto1997 A20 dicembre1997
Mongolia8 dicembre1997 A8 aprile1998
Montenegro26 aprile2007 S3 giugno2006
Mozambico3 agosto2004 A3 dicembre2004
Myanmar17 novembre2004 A17 marzo2005
Namibia23 agosto1995 A23 dicembre1995
Nepal17 dicembre1987 A17 aprile1988
Nicaragua30 luglio1997 A30 novembre1997
Niger30 aprile1987 F30 agosto1987
Nigeria2 ottobre2000 A2 febbraio2001
Norvegia9 luglio1974 F21 dicembre1975
Nuova Zelanda13 agosto1976 F13 dicembre1976
Isole Cook13 agosto1976 F13 dicembre1976
Niue13 agosto1976 F13 dicembre1976
Tokelau13 agosto1976 F13 dicembre1976
Oman19 aprile2013 A19 agosto2013
Paesi Bassi23 maggio1980 A23 settembre1980
Aruba23 maggio198023 settembre1980
Curaçao23 maggio198023 settembre1980
Parte caraibica (Bonaire,
Sint Eustatius e Saba)
23 maggio198023 settembre1980
Sint Maarten23 maggio198023 settembre1980
Pakistan23 luglio197623 novembre1976
Palau18 ottobre2002 A18 febbraio2003
Panama26 novembre1990 A26 novembre1990
Papua Nuova Guinea16 marzo1993 A16 luglio1993
Paraguay7 giugno19957 ottobre1995
Perù30 marzo199230 marzo1992
Polonia22 novembre1977 A22 marzo1978
Portogallo24 novembre198024 marzo1981
Regno Unito5 gennaio19765 maggio1976
Akrotiri e Dhekelia28 giugno2002 A28 ottobre2002
Anguilla15 febbraio199115 giugno1991
Bermuda5 gennaio19765 maggio1976
Gibilterra5 gennaio19765 maggio1976
Guernesey8 settembre19988 gennaio1999
Hong Kong10 maggio197910 settembre1979
Isola di Man1° giugno19921° ottobre1992
Isole Cayman5 gennaio19765 maggio1976
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud
e Isole Sandwich del Sud)
5 gennaio19765 maggio1976
Isole Turche e Caicos5 gennaio19765 maggio1976
Isole Vergini britanniche15 febbraio199115 giugno1991
Jersey5 gennaio19765 maggio1976
Montserrat5 gennaio19765 maggio1976
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan
da Cunha)
5 gennaio19765 maggio1976
Territorio britannico
dell’Oceano Indiano
8 settembre19988 gennaio1999
gruppo Isole Pitcairn
(Ducie, Oeno, Henderson
e Pitcairn)
5 gennaio19765 maggio1976
Rep. Centrafricana5 ottobre2005 A5 aprile2006
Repubblica Ceca26 marzo1993 S1° gennaio1993
Repubblica Dominicana15 maggio2002 A15 settembre2002
Romania21 maggio1991 A21 settembre1991
Ruanda1° dicembre2005 A1° aprile2006
Russia*11 ottobre197611 febbraio1977
Saint Lucia19 febbraio2002 A19 giugno2002
Samoa6 ottobre2004 A6 febbraio2005
Senegal11 luglio1977 A11 novembre1977
Serbia3 luglio2001 S27 aprile1992
Seycelles22 novembre2004 A22 marzo2005
Sierra Leone13 dicembre1999 A13 aprile2000
Siria*5 marzo1998 A5 luglio1998
Slovacchia31 marzo1993 S1° gennaio1993
Slovenia5 novembre1992 S25 giugno1991
Spagna4 maggio1982 A4 settembre1982
Sri Lanka15 giugno1990 A15 ottobre1990
Stati Uniti18 dicembre198618 aprile1987
Sudafrica12 marzo1975 F21 dicembre1975
Sudan7 gennaio2005 A7 maggio2005
Sudan del Sud10 giugno2013 A10 ottobre2013
Suriname22 luglio1985 A22 novembre1985
Svezia5 dicembre1974 F21 dicembre1975
Svizzera16 gennaio197616 maggio1976
São Tomé e Príncipe21 agosto2006 A21 dicembre2006
Tagikistan18 luglio2001 A18 novembre2001
Tanzania13 aprile2000 A13 agosto2000
Thailandia13 maggio1998 F13 settembre1998
Togo4 luglio1995 A4 novembre1995
Trinidad e Tobago21 dicembre1992 A21 aprile1993
Tunisia24 novembre1980 A24 marzo1981
Turchia13 luglio1994 A13 novembre1994
Turkmenistan3 marzo2009 A3 luglio2009
Ucraina15 luglio1997 S11 febbraio1977
Uganda4 marzo19884 luglio1988
Ungheria*11 aprile1979 A11 agosto1979
Uruguay22 maggio1984 A22 settembre1984
Uzbekistan8 ottobre2001 A8 febbraio2002
Vanuatu4 luglio20194 novembre2019
Venezuela23 novembre1988 S23 marzo1989
Vietnam*20 settembre1988 A20 gennaio1989
Yemen8 ottobre2007 A8 febbraio2008
Zambia28 agosto1991 A28 dicembre1991
Zimbabwe3 gennaio2013 A3 maggio2013
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO):www.unesco.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 del DF del 19 giu. 1975 (RU 1975 2221).

  2. Nuovo testo giusta l’emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall’AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU 1995 6564;FF 1988 II 1).

  3. Nuovo testo giusta l’emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall’AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU 1995 6564;FF 1988 II 1).

  4. Introdotta (o) dall’emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall’AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU 1995 6564;FF 1988 II 1).

  5. Introdotta (o) dall’emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall’AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU 1995 6564;FF 1988 II 1).

  6. Introdotta (o) dall’emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall’AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU 1995 6564;FF 1988 II 1).

  7. Introdotta (o) dall’emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall’AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU 1995 6564;FF 1988 II 1).

  8. Nuovo testo giusta l’emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall’AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU 1995 6564;FF 1988 II 1).

  9. RS 0.193.501

  10. RS 0.120

  11. Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 3 dic. 1982, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 1986 (RU 1987 380).

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.