Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale

0.451.41Multilateral International Treaty17 dic 1975

Conchiusa a Parigi il 23 novembre 1972
Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 19751
Istrumento di ratificazione depositato il 17 settembre 1975
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 dicembre 1975

(Stato 20 marzo 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 in diciassettesima sessione,

constatato che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono vieppiù minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall’evoluzione della vita sociale ed economica che l’aggrava con fenomeni d’alterazione o distruzione ancora più temibili;

considerato che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo;

considerato che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l’ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e su l’insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova;

ricordando che l’Atto costitutivo dell’Organizzazione prevede che questa aiuterà il mantenimento, il progresso e la diffusione del sapere vegliando alla conservazione e protezione del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati convenzioni internazionali a tal fine;

considerato che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali e naturali dimostrano l’importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono;

considerato che certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell’umanità;

considerato che dinanzi all’ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale mediante un’assistenza collettiva che, senza sostituirsi all’azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente;

considerato che è indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e moderni;

dopo aver deciso nella sedicesima sessione che questo problema sarebbe stato oggetto di una Convenzione internazionale,

adotta in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la presente Convenzione.

I. Definizioni del patrimonio culturale e naturale

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale»: – i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico, – gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico, – i siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio naturale»: – i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico, – le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo, – i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

Art. 3

Spetta a ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati negli articoli 1 e 2 qui sopra.

II. Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale

Art. 4

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l’obbligo di garantire l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico.

Art. 5

Per garantire una protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale situato sul loro territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle condizioni appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile:

  1. di adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale;
  2. di istituire sul loro territorio, in quanto non ne esistano ancora, uno o più servizi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale appropriato, provvisto dei mezzi necessari per adempiere i compiti che gli incombono;
  3. di sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di intervento che permettono a uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il proprio patrimonio culturale o naturale;
  4. di prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio; e
  5. di favorire l’istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e promuovere la ricerca scientifica in questo campo.
Art. 6
  1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e impregiudicati i diritti reali previsti dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l’intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare.
  2. Conseguentemente, gli Stati partecipi della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni della medesima, s’impegnano a prestare il proprio concorso all’identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11 sempre che lo Stato sul cui territorio è situato questo patrimonio lo richieda.
  3. Ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione.
Art. 7

Ai fini della presente Convenzione, per protezione internazionale del patrimonio mondiale, culturale e naturale, s’intende l’attuazione di un sistema di cooperazione e di assistenza internazionali, inteso a secondare gli Stati partecipi della presente Convenzione negli sforzi da loro svolti per preservare ed identificare questo patrimonio.

III. Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

Art. 8
  1. Presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura è istituito un Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale denominato «Comitato del patrimonio mondiale». Esso è composto di 15 Stati partecipi della presente Convenzione, eletti dagli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso di sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21 a contare dalla sessione ordinaria della Conferenza generale successiva all’entrata in vigore della presente Convenzione per almeno 40 Stati.
  2. L’elezione dei membri del Comitato deve garantire una rappresentanza equa delle differenti regioni e culture del mondo.
  3. Assistono alle sedute del Comitato con voce consultiva un rappresentante del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni naturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), e un rappresentante dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), cui possono aggiungersi, a richiesta degli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, rappresentanti d’altre organizzazioni intergovernative o non governative con scopi analoghi.
Art. 9
  1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato a contare dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza generale nel corso della quale sono stati eletti fino alla fine della terza sessione ordinaria successiva.
  2. Tuttavia, il mandato di un terzo dei membri designati al momento della prima elezione termina alla fine della prima sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l’elezione e il mandato di un secondo terzo dei membri designati simultaneamente, termina alla fine della seconda sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l’elezione. I nomi di questi membri saranno estratti a sorte dal presidente della Conferenza generale dopo la prima elezione.
  3. Gli Stati membri del Comitato scelgono per rappresentarli persone qualificate nel campo del patrimonio culturale e del patrimonio naturale.
Art. 10
  1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento interno.
  2. Il Comitato può in ogni tempo invitare alle sue riunioni organismi pubblici o privati, come anche persone private, per consultarli su questioni particolari.
  3. Il Comitato può istituire gli organi consultivi che ritenesse necessari per adempiere il suo compito.
Art. 11
  1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell’elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Questo inventario, che non è considerato esaustivo, dev’essere corredato di una documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull’interesse da essi offerto.
  2. In base agli inventari sottoposti dagli Stati in esecuzione del paragrafo 1 qui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L’aggiornamento dell’elenco deve essere diffuso almeno ogni due anni.
  3. L’iscrizione di un bene nell’elenco del patrimonio mondiale può avvenire soltanto col consenso dello Stato interessato. L’iscrizione di un bene situato su un territorio oggetto di rivendicazione di sovranità o di giurisdizione da parte di più Stati non pregiudica affatto i diritti delle parti contendenti.
  4. Il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo esigano, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale in pericolo», un elenco dei beni menzionati nell’elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia sono necessari grandi lavori e per i quali è stata chiesta l’assistenza giusta la presente Convenzione. Questo elenco contiene una valutazione del costo delle operazioni. Su questo elenco possono essere iscritti soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli, come minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d’utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d’urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova iscrizione nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo e dare diffusione immediata.
  5. Il Comitato definisce i criteri in base ai quali un bene del patrimonio culturale e naturale può essere iscritto nell’uno o nell’altro elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
  6. Prima di respingere una domanda d’iscrizione nell’uno o nell’altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato partecipe della presente Convenzione sul cui territorio è situato il bene del patrimonio culturale o naturale di cui si tratta.
  7. Il Comitato, d’intesa con gli Stati interessati, coordina e promuove gli studi e le ricerche necessarie alla costituzione degli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
Art. 12

Il fatto che un bene del patrimonio culturale e naturale non sia stato iscritto nell’uno o nell’altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 dell’articolo Il non significa in alcun modo ch’esso non abbia un valore universale eccezionale a fini diversi da quelli risultanti dall’iscrizione in questi elenchi.

Art. 13
  1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande d’assistenza internazionale formulate dagli Stati partecipi della presente Convenzione per quanto concerne i beni del patrimonio culturale e naturale situati sul loro territorio, iscritti o suscettivi d’essere iscritti negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11. Queste domande possono vertere sulla protezione, la conservazione, valorizzazione o rianimazione di questi beni.
  2. Le domande di assistenza internazionale in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo possono parimente vertere sull’identificazione di beni del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 quando ricerche preliminari abbiano permesso d’accertare che quest’ultime meritano d’essere proseguite.
  3. Il Comitato decide circa il seguito da dare a queste domande, determina all’occorrenza la natura e l’entità del suo aiuto e autorizza la conclusione in suo nome degli accordi necessari con il governo interessato.
  4. Il Comitato stabilisce un ordine di priorità d’intervento. Esso lo fa tenendo conto dell’importanza rispettiva dei beni da tutelare per il patrimonio mondiale, culturale e naturale, della necessità di garantire l’assistenza internazionale ai beni più rappresentativi della natura o del genio e della storia dei popoli del mondo e dell’urgenza dei lavori da intraprendere, dell’importanza delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano i beni minacciati e in particolare della misura in cui essi potrebbero garantire la tutela di questi beni con i loro propri mezzi.
  5. Il Comitato stabilisce, aggiorna e diffonde un elenco dei beni per cui un’assistenza internazionale è stata fornita.
  6. Il Comitato decide circa l’impiego delle risorse del fondo istituito giusta l’articolo 15 della presente Convenzione. Essa cerca i mezzi per aumentarne le risorse e prende tutti i provvedimenti utili a tal fine.
  7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, con scopi. analoghi a quelli della presente Convenzione. Per l’attuazione dei suoi programmi e l’esecuzione dei suoi progetti, il Comitato può fare appello a queste organizzazioni, segnatamente al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), al Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) e all’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), come anche ad altri organismi pubblici o privati e a persone private.
  8. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.
Art. 14
  1. Il Comitato del patrimonio mondiale è assistito da una segreteria nominata dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
  2. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, impiegando il più possibile i servizi del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), del Consiglio internazionale dei monumenti dei siti (ICOMOS) e dell’Unione internazionale per la protezione della natura e delle risorse naturali (UICN), nei campi delle loro competenze e possibilità rispettive, prepara la documentazione e l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato e garantisce l’esecuzione delle costei decisioni.

IV. Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

Art. 15
  1. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Fondo del patrimonio mondiale».
  2. Il Fondo è costituito di fondi di deposito, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
  3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
    1. i contributi obbligatori e i contributi volontari degli Stati partecipi della presente Convenzione;
    2. i pagamenti, doni o legati che potranno fare:
    (i) altri Stati, (ii) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative, (iii) organismi pubblici o privati o persone private; c. qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo; d. il provento delle collette e manifestazioni organizzate in favore del Fondo; e e. qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale.
  4. I contribuenti al Fondo e le altre forme di assistenza prestate al Comitato possono essere destinati unicamente agli scopi da esso definiti. Il Comitato può accettare contributi vincolati ad un dato programma o progetto particolare alla condizione che l’attuazione di questo programma o l’esecuzione di questo progetto sia stata decisa dal Comitato. I contributi al Fondo non possono essere corredati di alcuna condizione politica.
Art. 16
  1. Impregiudicato qualsiasi contributo volontario completivo, gli Stati partecipi della presente Convenzione si impegnano a pagare periodicamente, ogni due anni, al Fondo del patrimonio mondiale contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, sarà deciso dall’assemblea generale degli Stati partecipi della Convenzione, riuniti nel corso di sessioni della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Questa decisione dell’assemblea generale dev’essere presa alla maggioranza degli Stati partecipi presenti e votanti che non hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso, il contributo obbligatorio degli Stati partecipi della Convenzione potrà superare l’1 per cento del loro contributo al bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
  2. Tuttavia, ogni Stato di cui all’articolo 31 o all’articolo 32 della presente Convenzione può, al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
  3. Lo Stato partecipe della Convenzione che ha fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirarla mediante notificazione al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione ha effetto sul contributo obbligatorio di questo Stato soltanto a contare dalla data dell’assemblea generale successiva degli Stati partecipi della Convenzione.
  4. Affinché il Comitato sia in grado di prevedere efficacemente le proprie operazioni, i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione che hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo devono essere pagati periodicamente, almeno ogni due anni, e non dovrebbero essere inferiori ai contributi ch’essi avrebbero dovuto pagare se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
  5. Ogni Stato partecipe della Convenzione in mora nel pagamento del proprio contributo obbligatorio o volontario per quanto concerne l’anno in corso e l’anno civile immediatamente precedente non è eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale, fermo restando che questa disposizione non s’applica alla prima elezione. Il mandato di un tale Stato già membro del Comitato cesserà al momento di qualsiasi elezione prevista nell’articolo 8 paragrafo 1 della presente Convenzione.
Art. 17

Gli Stati partecipi della presente Convenzione prevedono o promuovono l’istituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche e private intese a incoraggiare le liberalità in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione.

Art. 18

Gli Stati partecipi della presente Convenzione cooperano alle campagne internazionali di colletta organizzate in favore del Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Essi facilitano le collette fatte a tal fine dagli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell’articolo 15.

V. Condizioni e modalità dell’assistenza internazionale

Art. 19

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può domandare un’assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul suo territorio. Deve allegare alla domanda gli elementi d’informazione e i documenti previsti nell’articolo 21 di cui dispone e di cui il Comitato ha bisogno per decidere.

Art. 20

Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13, del capoverso c dell’articolo 22 e dell’articolo 23, l’assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere connessa soltanto a beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far iscrivere in un elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11.

Art. 21
  1. Il Comitato del patrimonio mondiale definisce la procedura d’esame delle domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e precisa segnatamente gli elementi a sostegno della domanda, la quale deve descrivere l’operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del costo, l’urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non permettono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande, qualora sia possibile, devono fondarsi sul parere di esperti.
  2. Visto che certi lavori dovranno essere intrapresi senza ritardo, le domande fondate su calamità naturali o catastrofi devono essere esaminate d’urgenza e in priorità dal Comitato, il quale deve disporre di un fondo di riserva per tali eventualità.
  3. Prima di decidere, il Comitato procede agli studi e alle consultazioni che ritenesse necessari.
Art. 22

L’assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale può assumere le forme seguenti:

  1. studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale, quale definito nei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11 della presente Convenzione;
  2. assegnazione di periti, tecnici e mano d’opera qualificata per vegliare alla buona esecuzione del progetto approvato;
  3. formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale;
  4. fornitura dell’attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di acquistare;
  5. mutui a debole interesse, senza interesse, o rimborsabili a lungo termine;
  6. concessione, in casi eccezionali e specialmente motivati, di sussidi non rimborsabili.
Art. 23

Il Comitato del patrimonio mondiale può parimente prestare un’assistenza internazionale a centri nazionali o regionali di formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale.

Art. 24

Un’assistenza internazionale assai importante può essere concessa soltanto dopo uno studio scientifico, economico e tecnico particolareggiato. Questo studio deve fare appello alle tecniche più avanzate di protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale e corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Lo studio deve pure ricercare i mezzi per impiegare razionalmente le risorse disponibili dello Stato interessato.

Art. 25

Il finanziamento dei lavori necessari deve di regola incombere soltanto in parte alla Comunità internazionale. La partecipazione dello Stato che beneficia dell’assistenza internazionale salvo che le sue proprie risorse non glielo permettano, deve costituire una parte sostanziale delle risorse necessarie ad ogni programma o progetto.

Art. 26

Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono in un accordo le condizioni in cui sarà eseguito il programma o progetto per il quale è fornita una assistenza internazionale giusta la presente Convenzione. Lo Stato che riceve questa assistenza internazionale deve continuare a proteggere, conservare e valorizzare i beni così tutelati, conformemente alle condizioni definite nell’accordo.

VI. Programmi educativi

Art. 27
  1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione si sforzano con tutti i mezzi appropriati, segnatamente con programmi d’educazione e informazione, di consolidare il rispetto e l’attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione.
  2. Essi si impegnano a informare ampiamente il pubblico sulle minacce incombenti su questo patrimonio e sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.
Art. 28

Gli Stati partecipi della presente Convenzione che ricevono una assistenza internazionale in applicazione della Convenzione prendono i provvedimenti necessari per far conoscere l’importanza dei beni oggetto di questa assistenza e la portata di quest’ultima.

VII. Rapporti

Art. 29
  1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione indicano nei rapporti che presenteranno alla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, alle date e nella forma da questa determinate, le disposizioni legislative e regolamentari e gli altri provvedimenti presi per l’applicazione della Convenzione, come anche l’esperienza acquisita in questo campo.
  2. Questi rapporti sono resi noti al Comitato del patrimonio mondiale.
  3. Il Comitato presenta un rapporto sulle sue attività a ciascuna delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

VIII. Clausole finali

Art. 30

La presente Convenzione è redatta nelle lingue inglese, araba, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti parimente fede.

Art. 31
  1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione o all’accettazione degli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.
  2. Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
Art. 32
  1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato non membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’Organizzazione.
  2. L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
Art. 33

La presente Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratificazione, accettazione o adesione ma soltanto riguardo agli Stati che avranno depositato i propri strumenti rispettivi di ratificazione, accettazione o adesione à questa data o anteriormente. Per ogni altro Stato, essa entra in vigore 3 mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione, accettazione o adesione.

Art. 34

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati partecipi della presente Convenzione a sistema costituzionale federalistico o non unitario:

  1. per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui attuazione spetta all’operato legislativo del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono i medesimi di quelli degli Stati partecipi della Convenzione non federalistici;
  2. per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione spetta all’operato legislativo di ciascuno degli Stati, paesi, province o cantoni costituenti, che in virtù del sistema costituzionale della federazione, non sono tenuti a prendere misure legislative, il governo federale, con il proprio parere favorevole, rende note dette disposizioni alle autorità competenti degli Stati, paesi, province o cantoni.
Art. 35
  1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione ha la facoltà di disdire la Convenzione.
  2. La disdetta è notificata con strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
  3. La disdetta ha effetto 12 mesi dopo la ricezione dello strumento di disdetta. Essa non modifica affatto gli obblighi finanziari da assumere dallo Stato disdicitore fino al giorno in cui il ritiro avrà effetto.
Art. 36

Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri di cui all’articolo 32, come anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione menzionati negli articoli 31 e 32, come anche delle disdette previste nell’articolo 35.

Art. 37
  1. La presente Convenzione può essere riveduta dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, la revisione vincolerà soltanto gli Stati che diverranno partecipi della Convenzione di revisione.
  2. Nel caso in cui la Conferenza generale accettasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione, accettazione o adesione a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.
Art. 38

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite2, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Fatto a Parigi, il ventitrè novembre 1972, in due esemplari autentici firmati dal Presidente della Conferenza generale, riunita in diciassettesima sessione, e dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati di cui agli articoli 31 e 32 come anche all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Presidente della Conferenza generale:
Toru Haguiwara
Il Direttore generale:
René Maheu
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan20 marzo197920 giugno1979
Albania10 luglio198910 ottobre1989
Algeria24 giugno197417 dicembre1975
Andorra3 gennaio19973 aprile1997
Angola7 novembre19917 febbraio1992
Antigua e Barbuda1° novembre19831° febbraio1984
Arabia Saudita7 agosto19787 novembre1978
Argentina23 agosto197823 novembre1978
Armenia5 settembre1993 S21 dicembre1991
Australia22 agosto197417 dicembre1975
Austria18 dicembre199218 marzo1993
Azerbaigian16 dicembre199316 marzo1994
Bahama15 maggio201415 agosto2014
Bahrein28 maggio199128 agosto1991
Bangladesh3 agosto19833 novembre1983
Barbados9 aprile20029 luglio2002
Belarus12 ottobre198812 gennaio1989
Belgio24 luglio199624 ottobre1996
Belize6 novembre19906 febbraio1991
Benin14 giugno198214 settembre1982
Bhutan17 ottobre200117 gennaio2002
Bolivia4 ottobre19764 gennaio1977
Bosnia e Erzegovina12 luglio1993 S6 marzo1992
Botswana23 novembre199823 febbraio1999
Brasilea1° settembre19771° dicembre1977
Brunei12 agosto201112 novembre2011
Bulgariaa7 marzo197417 dicembre1975
Burkina Faso2 aprile19872 luglio1987
Burundi19 maggio198219 agosto1982
Cambogia28 novembre199128 febbraio1992
Camerun7 dicembre19827 marzo1983
Canada23 luglio197623 ottobre1976
Capo Verdea28 aprile198828 luglio1988
Ceca, Repubblica26 marzo1993 S1° gennaio1993
Ciad23 giugno199923 settembre1999
Cile20 febbraio198020 maggio1980
Cina*12 dicembre198512 marzo1986
Hong Kongb9 giugno19971° luglio1997
Macaoc11 ottobre199920 dicembre1999
Cipro13 agosto197517 dicembre1975
Colombia24 maggio198324 agosto1983
Comore27 settembre200027 dicembre2000
Congo (Brazzaville)10 dicembre198710 marzo1988
Congo (Kinshasa)23 settembre197417 dicembre1975
Corea (Nord)21 luglio199821 ottobre1998
Corea (Sud)14 settembre198814 dicembre1988
Costa Rica23 agosto197723 novembre1977
Côte d’Ivoire9 gennaio19819 aprile1981
Croazia6 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba24 marzo198124 giugno1981
Danimarcaa25 luglio197925 ottobre1979
Dominica4 aprile19954 luglio1995
Dominicana, Repubblica12 febbraio198512 maggio1985
Ecuador16 giugno197517 dicembre1975
Egitto7 febbraio197417 dicembre1975
El Salvador8 ottobre19918 gennaio1992
Emirati Arabi Uniti11 maggio200111 agosto2001
Eritrea24 ottobre200124 gennaio2002
Estonia27 ottobre199527 gennaio1996
Eswatini30 novembre2005 A28 febbraio2006
Etiopia6 luglio19776 ottobre1977
Figi21 novembre199021 febbraio1991
Filippine19 settembre198519 dicembre1985
Finlandia4 marzo19874 giugno1987
Franciaa27 giugno197517 dicembre1975
Gabon30 dicembre198630 marzo1987
Gambia1° luglio19871° ottobre1987
Georgia4 novembre1992 S21 dicembre1991
Germaniaa23 agosto197623 novembre1976
Ghana4 luglio197517 dicembre1975
Giamaica14 giugno198314 settembre1983
Giappone30 giugno199230 settembre1992
Gibuti30 agosto200730 novembre2007
Giordania5 maggio197517 dicembre1975
Grecia17 luglio198117 ottobre1981
Grenada13 agosto199813 novembre1998
Guatemala16 gennaio197916 aprile1979
Guinea18 marzo197918 giugno1979
Guinea equatoriale10 marzo201010 giugno2010
Guinea-Bissau28 gennaio2006 A28 aprile2006
Guyana20 giugno197720 settembre1977
Haiti18 gennaio198018 aprile1980
Honduras8 giugno19798 settembre1979
India14 novembre197714 febbraio1978
Indonesia6 luglio19896 ottobre1989
Iran26 febbraio197517 dicembre1975
Iraq5 marzo197417 dicembre1975
Irlanda16 settembre199116 dicembre1991
Islanda19 dicembre199519 marzo1996
Isole Cook16 gennaio200916 aprile2009
Isole Marshall24 aprile200224 luglio2002
Israele*6 ottobre19996 gennaio2000
Italia23 giugno197823 settembre1978
Kazakstan29 aprile199429 luglio1994
Kenya5 giugno19915 settembre1991
Kirghizistan3 luglio19953 ottobre1995
Kiribati12 maggio200012 agosto2000
Kuwait6 giugno20026 settembre2002
Laos20 marzo198720 giugno1987
Lesotho25 novembre2003 A25 febbraio2004
Lettonia10 gennaio199510 aprile1995
Libano3 febbraio19833 maggio1983
Liberia28 marzo200228 giugno2002
Libia13 ottobre197813 gennaio1979
Lituania31 marzo199230 giugno1992
Lussemburgo28 settembre198328 dicembre1983
Macedonia del Nord30 aprile1997 S17 novembre1991
Madagascar19 luglio198319 ottobre1983
Malawi5 gennaio19825 aprile1982
Malaysia7 dicembre19887 marzo1989
Maldive22 maggio198622 agosto1986
Mali5 aprile19775 luglio1977
Malta14 ottobre197814 gennaio1979
Marocco28 ottobre197528 gennaio1976
Mauritania2 marzo19812 giugno1981
Maurizio19 settembre199519 dicembre1995
Messico23 febbraio198423 maggio1984
Micronesia22 luglio200222 ottobre2002
Moldovaa23 settembre200223 dicembre2002
Monaco7 novembre19787 febbraio1979
Mongolia2 febbraio19902 maggio1990
Montenegro26 aprile2007 S3 giugno2006
Mozambico27 novembre198227 febbraio1983
Myanmar29 aprile199429 luglio1994
Namibia6 aprile20006 luglio2000
Nauru22 luglio202422 ottobre2024
Nepal20 giugno197820 settembre1978
Nicaragua17 dicembre197917 marzo1980
Niger23 dicembre197417 dicembre1975
Nigeria23 ottobre197417 dicembre1975
Niue23 gennaio200123 aprile2001
Norvegiaa12 maggio197712 agosto1977
Nuova Zelanda22 novembre198422 febbraio1985
Omana6 ottobre19816 gennaio1982
Paesi Bassi26 agosto199226 novembre1992
Aruba22 marzo199316 dicembre1992
Curaçao26 agosto199226 novembre1992
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
26 agosto199226 novembre1992
Sint Maarten26 agosto199226 novembre1992
Pakistan23 luglio197623 ottobre1976
Palau11 giugno200211 settembre2002
Palestina8 dicembre20118 marzo2012
Panama3 marzo19783 giugno1978
Papua Nuova Guinea28 luglio199728 ottobre1997
Paraguay27 aprile198827 luglio1988
Perù24 febbraio198224 maggio1982
Polonia29 giugno197629 settembre1976
Portogallo30 settembre198030 dicembre1980
Qatar12 settembre1984 A12 dicembre1984
Regno Unito29 maggio198429 agosto1984
Akrotiri e Dhekelia29 maggio198429 agosto1984
Anguilla29 maggio198429 agosto1984
Bermuda29 maggio198429 agosto1984
Gibilterra29 maggio198429 agosto1984
Isola di Man29 maggio198429 agosto1984
Isole Caimane29 maggio198429 agosto1984
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
29 maggio198429 agosto1984
Isole Turche e Caicos29 maggio198429 agosto1984
Isole Vergini britanniche29 maggio198429 agosto1984
Jersey29 febbraio199629 maggio1996
Montserrat29 maggio198429 agosto1984
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
29 maggio198429 agosto1984
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)
29 maggio198429 agosto1984
Rep. Centrafricana22 dicembre198022 marzo1981
Romania16 maggio199016 agosto1990
Ruanda28 dicembre200028 marzo2001
Russia12 ottobre198812 gennaio1989
Saint Kitts e Nevis10 luglio198610 ottobre1986
Saint Lucia14 ottobre199114 gennaio1992
Saint Vincent e Grenadine3 febbraio20033 maggio2003
Salomone, Isole10 giugno199210 settembre1992
Samoa28 agosto2001 A28 novembre2001
San Marino18 ottobre199118 gennaio1992
Santa Sedea7 ottobre1982 A7 gennaio1983
São Tomé e Príncipe25 luglio200625 ottobre2006
Seicelle9 aprile19809 luglio1980
Senegal13 febbraio197613 maggio1976
Serbia11 settembre2001 S27 aprile1992
Sierra Leone7 gennaio20057 aprile2005
Singapore19 giugno2012 A19 settembre2012
Siria14 agosto197517 dicembre1975
Slovacchia31 marzo1993 S1° gennaio1993
Slovenia5 novembre1992 S25 giugno1991
Somalia23 luglio202023 ottobre2020
Spagna4 maggio19824 agosto1982
Sri Lanka6 giugno19806 settembre1980
Stati Unitia7 dicembre197317 dicembre1975
Sudafricaa10 luglio199710 ottobre1997
Sudan6 giugno197417 dicembre1975
Sudan del Sud*9 marzo20169 giugno2016
Suriname23 ottobre199723 gennaio1998
Svezia22 gennaio198522 aprile1985
Svizzera17 settembre197517 dicembre1975
Tagikistan28 agosto1992 S21 dicembre1991
Tanzania2 agosto19772 novembre1977
Thailandia17 settembre198717 dicembre1987
Timor Est31 ottobre201631 gennaio2017
Togo15 aprile199815 luglio1998
Tonga3 giugno2004 A3 settembre2004
Trinidad e Tobago16 febbraio200516 maggio2005
Tunisia10 marzo197517 dicembre1975
Turchia16 marzo198316 giugno1983
Turkmenistan30 settembre1994 S26 dicembre1991
Tuvalu18 maggio202318 agosto2023
Ucraina12 ottobre198812 gennaio1989
Uganda20 novembre198720 febbraio1988
Ungheria15 luglio198515 ottobre1985
Uruguay9 marzo19899 giugno1989
Uzbekistan13 gennaio1993 S21 dicembre1991
Vanuatu13 giugno200213 settembre2002
Venezuela30 ottobre199030 gennaio1991
Vietnam19 ottobre198719 gennaio1988
Yemen7 ottobre19807 gennaio1981
Zambia4 giugno19844 settembre1984
Zimbabwe16 agosto198216 novembre1982
* Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO):https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/convention-concerning-protection-world-cultural-and-natural-heritageo richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna. a Questo Stato partecipante non si considera vincolato dalle disposizioni dell’art. 16 par. 1 della Conv. b Dal 29 ago. 1984 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
In virtù della dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. c Dal 30 lug. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 11 ott. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 del DF del 19 giu. 1975 (RU 1975 2221).

  2. RS 0.120

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