Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali

0.444.1Multilateral International Treaty3 gen 2004

Conclusa a Parigi il 14 novembre 1970
Approvata dall’Assemblea federale il 12 giugno 20031
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 3 ottobre 2003
Entrata in vigore per la Svizzera il 3 gennaio 2004

(Stato 1° settembre 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura,

riunitasi a Parigi dal 12 ottobre al 14 novembre 1970 nella sua sedicesima sessione,

ricordando l’importanza delle disposizioni della Dichiarazione dei princìpi della cooperazione culturale internazionale adottata dalla Conferenza generale nella sua quattordicesima sessione,

considerando che lo scambio dei beni culturali tra le nazioni con fini scientifici, culturali ed educativi approfondisce la conoscenza della civilizzazione umana, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e fa nascere il rispetto e la stima reciproci fra le nazioni,

considerando che i beni culturali sono uno degli elementi fondamentali della civilizzazione e della cultura dei popoli e che essi assumono il loro valore reale solo se sono conosciuti con la più grande precisione la loro origine, la loro storia e il loro ambiente,

considerando che ciascuno Stato ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, di scavi clandestini e esportazione illecita,

considerando che, per evitare tali pericoli è indispensabile che ciascuno Stato prenda maggiormente coscienza degli obblighi morali inerenti al rispetto del proprio patrimonio culturale nonché di quello di tutte le nazioni,

considerando che i musei, le biblioteche e gli archivi, in quanto istituzioni culturali, devono vigilare affinché la costituzione delle loro collezioni sia fondata su princìpi morali universalmente riconosciuti,

considerando che l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali recano danno alla comprensione reciproca tra le nazioni, che l’UNESCO ha il dovere di favorire, raccomandando tra l’altro agli Stati interessati convenzioni internazionali a tale scopo,

considerando che per essere efficace la protezione del patrimonio culturale deve essere organizzata sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale ed esige una stretta collaborazione tra gli Stati,

considerando che la Conferenza generale dell’UNESCO ha già adottato nel 1964 una raccomandazione a tale scopo,

avendo ricevuto nuove proposte concernenti le misure da adottare per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali, questione che costituisce il punto 19 dell’ordine del giorno della sessione,

dopo avere deciso, nella sua quindicesima sessione, che tale questione sarà oggetto di una convenzione internazionale,

adotta, il quattordici novembre 1970, la presente Convenzione.

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione vengono considerati beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza e che appartengono alle categorie indicate qui di seguito:

  1. collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico;
  2. i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale;
  3. il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche;
  4. gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici;
  5. oggetti d’antiquariato che abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi;
  6. materiale etnologico;
  7. i beni d’interesse artistico quali:
  8. quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano),

ii) opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale,

iii) incisioni, stampe e litografie originali,

iv) assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale;

h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) isolati o in collezioni;

i) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione;

j) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici;

k) oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi.

Art. 2
  1. Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d’origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali contro tutti i pericoli che ne sono le conseguenze.
  2. A tale scopo, gli Stati partecipanti s’impegnano a combattere tali pratiche con i mezzi di cui dispongono, in particolare sopprimendo le cause, interrompendo il loro svolgersi e aiutando ad effettuare le necessarie riparazioni.
Art. 3

Sono considerati illeciti l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtù della presente Convenzione.

Art. 4

Gli Stati parti della Convenzione riconoscono che ai fini della medesima i beni culturali appartenenti alle categorie indicate qui di seguito fanno parte del patrimonio culturale di ciascuno Stato:

  1. beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, creato sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti su tale territorio;
  2. beni culturali trovati sul territorio nazionale;
  3. beni culturali acquisiti da missioni archeologiche, etnologiche o di scienze naturali, con il consenso delle autorità competenti del paese di origine di tali beni;
  4. beni culturali formanti oggetto di scambi liberamente consentiti;
  5. beni culturali ricevuti a titolo gratuito o acquistati legalmente con l’assenso delle autorità competenti del paese di origine di tali beni.
Art. 5

Ai fini di assicurare la protezione dei propri beni culturali contro l’importazione, l’esportazione e la trasmissione di proprietà illecite, gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano ad istituire sul proprio territorio, tenendo conto delle condizioni di ciascun paese, uno o più servizi nazionali di tutela del patrimonio culturale, ove tali servizi non siano già stati creati, dotati di personale qualificato e in numero sufficiente per assicurare in maniera efficace le funzioni qui di seguito elencate:

  1. contribuire all’elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari al fine di consentire la protezione del patrimonio culturale e in particolare la repressione delle importazioni, esportazioni e trasferimenti di proprietà illeciti di beni culturali importanti;
  2. costituire e tenere aggiornata, sulla base di un inventario nazionale di protezione, la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale;
  3. promuovere lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, atéliers, ecc.) necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;
  4. organizzare il controllo degli scavi archeologici, assicurare la conservazione in situ di alcuni beni culturali e tutelare alcune zone riservate a future ricerche archeologiche;
  5. stabilire, nei confronti di persone interessate (direttori di musei, collezionisti, antiquari, ecc.), regole conformi ai princìpi etici formulati nella presente Convenzione e vigilare per il rispetto di tali regole;
  6. esercitare un’azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare il rispetto verso il patrimonio culturale di tutti gli Stati e diffondere largamente la conoscenza delle disposizioni della presente Convenzione;
  7. vigilare affinché un’appropriata pubblicità venga data ad ogni caso di sparizione di un bene culturale.
Art. 6

Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano:

  1. a istituire un certificato appropriato mediante il quale lo Stato esportatore specifica che l’esportazione del o dei beni culturali in questione è autorizzata. Tale certificato deve accompagnare il o i beni culturali regolarmente esportati;
  2. a proibire l’esportazione dal proprio territorio dei beni culturali non accompagnati dal certificato di esportazione sopra menzionato;
  3. a portare in modo appropriato a conoscenza del pubblico questa proibizione, e in particolare a conoscenza di quelle persone che potrebbero esportare o importare beni culturali.
Art. 7

Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano:

  1. ad adottare tutte le misure necessarie, in conformità con la legislazione nazionale, per impedire l’acquisizione, da parte di musei e altre istituzioni similari dislocate sul proprio territorio, di beni culturali provenienti da un altro Stato parte della Convenzione, beni che sono stati esportati illecitamente dopo l’entrata in vigore della Convenzione; a informare, nella misura del possibile, lo Stato d’origine parte della presente Convenzione delle offerte di tali beni culturali esportati illecitamente dal territorio di tale Stato dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dei due Stati in questione;
  2. i) a proibire l’importazione dei beni culturali rubati in un museo o in un monumento pubblico civile o religioso, o in una istituzione similare, situati sul territorio di un altro Stato parte della presente Convenzione dopo l’entrata in vigore di quest’ultima nei confronti degli Stati in questione, a condizione che venga provato che tale o tali beni fanno parte dell’inventario di tale istituzione, ii) ad adottare misure appropriate per recuperare e restituire su richiesta dello Stato d’origine parte della Convenzione qualsiasi bene culturale rubato e importato in tal modo dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti degli Stati interessati, a condizione che lo Stato richiedente versi un equo indennizzo alla persona acquirente in buona fede o che detiene legalmente la proprietà di tale bene. Le richieste di recupero e di restituzione vanno indirizzate allo Stato richiesto per via diplomatica. Lo Stato richiedente è tenuto a fornire a sue spese ogni mezzo di prova necessaria per giustificare la sua richiesta di recupero e di restituzione. Gli Stati parti si astengono dall’imporre diritti di dogana o altre tasse sui beni culturali restituiti in conformità con il presente articolo. Tutte le spese relative alla restituzione del o dei beni culturali in questione sono a carico dello Stato richiedente.
Art. 8

Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano a imporre sanzioni penali o amministrative a qualsiasi persona responsabile di una infrazione ai divieti previsti negli articoli 6 b) e 7 b) di cui sopra.

Art. 9

Ciascuno Stato parte della presente Convenzione e il cui patrimonio culturale è messo in pericolo da taluni saccheggi archeologici o etnologici può appellarsi agli Stati che ne sono interessati. Gli Stati parti alla presente Convenzione s’impegnano a partecipare ad ogni operazione internazionale concertata in queste circostanze al fine di determinare e di applicare le misure concrete necessarie, ivi compreso il controllo dell’esportazione, dell’importazione e del commercio internazionale dei beni culturali specificamente considerati. In attesa di un accordo ciascuno Stato interessato adotterà, nella misura del possibile, disposizioni provvisorie al fine di prevenire un danno irrimediabile per il patrimonio culturale dello Stato richiedente.

Art. 10

Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano:

  1. a ridurre mediante l’educazione, l’informazione e la vigilanza, il trasferimento di beni culturali illegalmente prelevati da qualsiasi Stato parte della presente Convenzione e, nei modi adatti a ciascun paese, a obbligare, sotto pena di sanzioni penali o amministrative, gli antiquari a tenere un registro che menzioni la provenienza di ciascun bene culturale, il nome e l’indirizzo del fornitore, la descrizione e il prezzo di ciascun bene venduto, nonché a informare l’acquirente del bene culturale del divieto di esportazione di cui tale bene può essere oggetto;
  2. a fare ogni sforzo, per mezzo dell’educazione, per creare e sviluppare nel pubblico il sentimento del valore dei beni culturali e del pericolo che il furto, gli scavi clandestini e le esportazioni illecite rappresentano per il patrimonio culturale.
Art. 11

Vengono considerati come illeciti l’esportazione e il trasferimento di proprietà forzati di beni culturali, risultanti direttamente o indirettamente dall’occupazione di un paese da parte di una potenza straniera.

Art. 12

Gli Stati parti della presente Convenzione rispetteranno il patrimonio culturale nei territori di cui assicurano le relazioni internazionali e adotteranno le misure atte a vietare e impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali in questi territori.

Art. 13

Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano inoltre, nel quadro della legislazione di ciascuno Stato:

  1. a impedire con tutti i mezzi adeguati, i trasferimenti di proprietà di beni culturali diretti a favorire l’importazione o l’esportazione illecite di tali beni;
  2. a fare in modo che i propri servizi competenti collaborino al fine di facilitare la restituzione, a chi di diritto, nello spazio di tempo più breve, dei beni culturali esportati illecitamente;
  3. a consentire un’azione di rivendicazione dei beni culturali perduti o rubati esercitata dal proprietario legittimo o in suo nome;
  4. a riconoscere inoltre, il diritto imprescrittibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano stati esportati.
Art. 14

Per prevenire le esportazioni illecite e far fronte agli obblighi comportati dall’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione, ciascuno Stato parte di detta Convenzione dovrà, in base alle proprie possibilità, dotare i servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale di un bilancio sufficiente e, se necessario, potrà creare un fondo a tal fine.

Art. 15

La presente Convenzione non impedisce in alcun modo agli Stati parti di concludere tra di essi accordi particolari o di proseguire l’esecuzione di accordi già conclusi, concernenti la restituzione di beni culturali esportati per qualche motivo dal loro territorio di origine, prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati.

Art. 16

Gli Stati parti della presente Convenzione comunicheranno nei rapporti periodici che presenteranno alla Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, nei termini e nella forma determinati, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure che avranno adottato per l’applicazione della presente Convenzione, con precisazioni circa l’esperienza da essi acquisita in questo campo.

Art. 17
  1. Gli Stati parti della presente Convenzione possono fare appello al sostegno tecnico dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, in particolare per quanto concerne:
    1. l’informazione e l’educazione;
    2. la consultazione e la perizia di esperti;
    3. il coordinamento e i buoni uffici.
  2. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può di propria iniziativa intraprendere ricerche e pubblicare studi sui problemi relativi alla circolazione illecita di beni culturali.
  3. A tale scopo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può egualmente ricorrere alla cooperazione di qualsiasi organizzazione non governativa competente.
  4. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura potrà, di propria iniziativa, fare proposte agli Stati parte, per l’applicazione della presente Convenzione.
  5. Su richiesta di almeno due Stati parte della presente Convenzione, fra i quali è sorta una controversia relativamente alla sua applicazione, l’UNESCO può offrire i suoi buoni uffici per il raggiungimento di un accordo tra di essi.
Art. 18

La presente Convenzione è redatta in inglese, spagnolo, francese e russo, i quattro testi facenti egualmente fede.

Art. 19
  1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica o all’accettazione degli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
  2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
Art. 20
  1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato non membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell’Organizzazione.
  2. L’adesione verrà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
Art. 21

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, d’accettazione o d’adesione, ma unicamente nei confronti degli Stati che avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, d’accettazione o d’adesione in tale data o anteriormente. Per ciascuno degli altri Stati, entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.

Art. 22

Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che la sua validità si estende non solo ai loro territori metropolitani, ma anche ai territori per le cui relazioni internazionali essi sono responsabili; essi si impegnano a consultare, se necessario, i governi o le altre autorità competenti di detti territori al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’adesione o in precedenza, al fine di ottenere l’applicazione della Convenzione a tali territori, nonché a notificare al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, i territori ai quali la Convenzione verrà applicata. Tale ratifica entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua ricezione.

Art. 23
  1. Ciascuno degli Stati parti della presente Convenzione avrà la facoltà di denunciare le presente Convenzione in nome proprio oppure in nome di tutto il territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile.
  2. La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
  3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia.
Art. 24

Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri previsti dall’articolo 20, nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione menzionati negli articoli 19 e 20, come pure delle notifiche e delle denunce rispettivamente previste dagli articoli 22 e 23.

Art. 25
  1. La presente Convenzione potrà essere riveduta dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. La revisione obbligherà pertanto solo gli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata.
  2. Nel caso in cui la Conferenza generale adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione e, a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, all’accettazione o all’adesione, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione revisionata.
Art. 26

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite2, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che hanno firmato il diciassette novembre 1970.Fatto a Parigi, il diciassette novembre 1970, in due esemplari autentici, recanti la firma del Presidente della Conferenza generale riunita nella sua sedicesima sessione e del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati presso gli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e le cui copie certificate conformi verranno inviate a tutti gli Stati previsti dagli articoli 19 e 20 e all’Organizzazione delle Nazioni Unite.Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottato della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura nel corso della sua sedicesima sessione, che si è svolta a Parigi e che è stata dichiarata chiusa il quattordici novembre 1970.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan8 settembre2005 A8 dicembre2005
Albania13 giugno200213 settembre2002
Algeria24 giugno197424 settembre1974
Angola7 novembre19917 febbraio1992
Arabia Saudita8 settembre19768 dicembre1976
Argentina11 gennaio197311 aprile1973
Armenia5 settembre1993 S22 settembre1991
Australia*30 ottobre198930 gennaio1990
Austria15 luglio201515 ottobre2015
Azerbaigian25 agosto199925 novembre1999
Bahamas9 ottobre19979 gennaio1998
Bahrein7 marzo20147 giugno2014
Bangladesh9 dicembre19879 marzo1988
Barbados10 aprile200210 luglio2002
Belarus28 aprile198828 luglio1988
Belgio*31 marzo200930 giugno2009
Belize26 gennaio199026 aprile1990
Benin1° marzo20171° giugno2017
Bhutan26 settembre2002 A26 dicembre2002
Bolivia4 ottobre19764 gennaio1977
Bosnia e Erzegovina12 luglio1993 S1° marzo1992
Botswana23 agosto201723 novembre2017
Brasile16 febbraio197316 maggio1973
Bulgaria15 settembre197124 aprile1972
Burkina Faso7 aprile19877 luglio1987
Cambogia26 settembre197226 dicembre1972
Camerun24 maggio197224 agosto1972
Canada28 marzo197828 giugno1978
Ceca, Repubblica26 marzo1993 S1° gennaio1993
Ciad17 giugno200817 settembre2008
Cile*18 aprile201418 luglio2014
Cina28 novembre198928 febbraio1990
Cipro19 ottobre197919 gennaio1980
Colombia24 maggio198824 agosto1988
Comore17 marzo202117 giugno2021
Congo (Kinshasa)23 settembre197423 dicembre1974
Corea (Nord)13 maggio198313 agosto1983
Corea (Sud)14 febbraio198314 maggio1983
Costa Rica6 marzo19966 giugno1996
Côte d’Ivoire30 ottobre199030 gennaio1991
Croazia6 luglio1992 S25 giugno1991
Cuba*30 gennaio198030 aprile1980
Danimarca*26 marzo200326 giugno2003
Faeröer, Isole17 aprile200817 aprile2008
Groenlandia27 maggio200427 maggio2004
Dominicana, Repubblica7 marzo19737 giugno1973
Ecuador24 marzo197124 aprile1972
Egitto5 aprile19735 luglio1973
El Salvador20 febbraio197820 maggio1978
Emirati Arabi Uniti9 ottobre20179 gennaio2018
Estonia27 ottobre199527 gennaio1996
Eswatini30 ottobre201230 gennaio2013
Etiopia22 novembre201722 febbraio2017
Finlandia*14 giugno199914 settembre1999
Francia*7 gennaio19977 aprile1997
Gabon29 agosto200329 novembre2003
Gambia10 novembre202310 febbraio2024
Georgia4 novembre1992 S9 aprile1991
Germania30 novembre200729 febbraio2008
Ghana20 gennaio201620 aprile2016
Giappone9 settembre20029 dicembre2002
Gibuti9 aprile20189 luglio2018
Giordania15 marzo197415 giugno1974
Grecia5 giugno19815 settembre1981
Grenada10 settembre199210 dicembre1992
Guatemala*14 gennaio198514 aprile1985
Guinea18 marzo197918 giugno1979
Guinea equatoriale17 settembre201017 settembre2010
Haiti8 febbraio20108 maggio2010
Honduras19 marzo197919 giugno1979
India24 gennaio197724 aprile1977
Iran27 gennaio197527 aprile1975
Iraq12 febbraio197312 maggio1973
Islanda9 novembre2004 A9 febbraio2005
Italia2 ottobre19782 gennaio1979
Kazakistan9 febbraio20129 maggio2012
Kenya15 febbraio202415 maggio2024
Kirghizistan3 luglio19953 ottobre1995
Kuwait22 giugno197222 settembre1972
Laos22 dicembre201522 marzo2016
Lesotho17 luglio201317 ottobre2013
Lettonia21 gennaio201921 aprile2019
Libano25 agosto197225 novembre1972
Libia9 gennaio19739 aprile1973
Lituania27 luglio199827 ottobre1998
Lussemburgo3 febbraio20153 maggio2015
Macedonia del Nord30 aprile1997 S17 novembre1991
Madagascar21 giugno198921 settembre1989
Malawi7 luglio20227 ottobre2022
Mali6 aprile19876 luglio1987
Malta15 luglio202415 ottobre2024
Marocco3 febbraio20033 maggio2003
Mauritania27 aprile197727 luglio1977
Maurizio27 febbraio197827 maggio1978
Messico*4 ottobre19724 gennaio1973
Moldova*14 settembre200714 dicembre2007
Monaco*25 agosto201725 novembre2017
Mongolia23 maggio199123 agosto1991
Montenegro26 aprile2007 S3 giugno2006
Myanmar5 settembre20135 dicembre2013
Nepal23 giugno197623 settembre1976
Nicaragua19 aprile197719 luglio1977
Niger16 ottobre197216 gennaio1973
Nigeria24 gennaio197224 aprile1972
Norvegia16 febbraio200716 maggio2007
Nuova Zelandaa*1° febbraio2007 A1° maggio2007
Oman2 giugno19782 settembre1978
Paesi Bassi17 luglio200917 ottobre2009
Pakistan30 aprile198130 luglio1981
Palestina22 marzo20129 maggio2012
Panama13 agosto197313 novembre1973
Paraguay9 novembre2004 A9 febbraio2005
Perù24 ottobre197924 gennaio1980
Polonia31 gennaio197430 aprile1974
Portogallo9 dicembre19859 marzo1986
Qatar20 aprile197720 luglio1977
Regno Unito*1° agosto20021° novembre2002
Rep. Centrafricana1° febbraio19721° maggio1972
Romania6 dicembre19936 marzo1994
Ruanda25 settembre200125 dicembre2001
Russia*28 aprile198828 luglio1988
São Tomé e Príncipe3 ottobre20243 gennaio2025
Seicelle28 maggio2004 A28 agosto2004
Senegal9 dicembre19849 marzo1985
Serbia11 settembre2001 S27 aprile1992
Sierra Leone19 giugno202519 settembre2025
Siria21 febbraio197521 maggio1975
Slovacchia31 marzo1993 S1° gennaio1993
Slovenia5 novembre1992 S25 giugno1991
Spagna10 gennaio198610 aprile1986
Sri Lanka7 aprile19817 luglio1981
Stati Uniti*2 settembre19832 dicembre1983
Sudafrica18 dicembre200318 marzo2004
Svezia*13 gennaio200313 aprile2003
Svizzera3 ottobre20033 gennaio2004
Tagikistan28 agosto1992 S9 settembre1991
Tanzania2 agosto19772 novembre1977
Togo19 novembre201819 febbraio2019
Tunisia10 marzo197510 giugno1975
Turchia21 aprile198121 luglio1981
Turkmenistan1° giugno20221° settembre2022
Ucraina28 aprile198828 luglio1988
Ungheria*23 ottobre197823 gennaio1979
Uruguay9 agosto19779 novembre1977
Uzbekistan15 marzo199615 giugno1996
Venezuela21 marzo200521 giugno2005
Vietnam20 settembre2005 A20 dicembre2005
Yemen3 giugno20193 settembre2019
Zambia21 giugno198521 settembre1985
Zimbabwe30 maggio200630 agosto2006
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): www.unesco.org/ > Français > Ressources > Documents et publications oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. non si applica a Tokelau.

Footnotes

  1. RU 2004 2879

  2. RS 0.120

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