0.443.917.21•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Comunità francese del Belgio nel settore cinematografico
0.443.917.21Bilateral International Treaty17 mag 2008
(Accordo di coproduzione tra la Svizzera e la Comunità francese
del Belgio)
Concluso il 17 maggio 2008
Applicato provvisoriamente dal 17 maggio 2008
(Stato 1° ottobre 2025)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Comunità francese del Belgio,
(denominati qui di seguito le Parti)
considerando auspicabile creare un quadro per le loro relazioni cinematografiche e segnatamente per le loro coproduzioni,
consapevoli del contributo che le coproduzioni di qualità possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche e all’intensificazione dei loro scambi economici e culturali,
convinti che tale cooperazione culturale ed economica può contribuire al consolidamento delle relazioni tra le due Parti,
considerando la competenza esclusiva delle Comunità in materia di cinema (art. 27 par. 1 n. 1 della Costituzione belga coordinata del 1994 e art. 4 n. 3 della legge speciale dell’8 ago. 1980 sulle riforme istituzionali), comprese le relative relazioni internazionali (art. 167 della Costituzione belga coordinata del 1994 nonché l’art. 16 della legge speciale dell’8 ago. 1980 modificata dalla legge speciale del 5 mag. 1993) e il fatto che le Comunità hanno quindi la competenza di concludere trattati negli ambiti di loro dominio,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente accordo il termine «opera cinematografica» designa opere cinematografiche di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto, di qualsiasi genere (fiction, animazione, documentari), a prescindere dal tipo di sfruttamento, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle due Parti.
(1). Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e ammesse al beneficio del presente Accordo sono considerate opere cinematografiche nazionali conformemente alla legislazione in vigore sul territorio di ciascuna delle due Parti. (2). Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e ammesse al beneficio del presente Accordo, godono di pieno diritto, sul territorio di ciascuna delle Parti, dei vantaggi che derivano dalle vigenti disposizioni relative all’industria cinematografica o da quelle che potrebbero essere emanate da ognuna delle due Parti. (3). Ogni Parte comunica all’altra Parte l’elenco dei testi relativi ai vantaggi summenzionati. (4). Se una delle Parti apporta una qualsiasi modifica ai testi relativi a questi vantaggi, essa si impegna a comunicare le modifiche all’altra Parte.
(1). Le domande di ammissione devono essere conformi ai requisiti minimi stabiliti nell’allegato 1. Deve essere rispettata la procedura d'ammissione prevista a tal fine da ciascuna delle Parti. (2). Per poter essere ammesse al beneficio del presente Accordo, le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono aver ricevuto l’approvazione delle autorità competenti delle due Parti entro quattro mesi dall’uscita in sala cinematografica sul territorio di una delle Parti. (3). Le autorità competenti delle due Parti si scambiano tutte le informazioni relative all’accoglimento, al rigetto, alla modifica o al ritiro di domande di ammissione al beneficio del presente Accordo. (4). Prima di respingere una domanda, le autorità competenti di entrambe le Parti devono consultarsi. (5). Dopo che le autorità competenti delle due Parti hanno concesso all’opera cinematografica l’ammissione al beneficio della coproduzione, l’ammissione non può essere successivamente revocata, se non di comune intesa tra le medesime autorità. (6). Le autorità competenti sono: – per la Svizzera: Dipartimento federale dell’interno, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema; – per la Comunità francese del Belgio: Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel.
(1). Per essere ammesse al beneficio del presente Accordo, le opere cinematografiche devono essere realizzate da società di produzione che dispongono di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di un’esperienza professionale riconosciuta dall’autorità competente della Parte in cui hanno sede. (2). Per beneficiare dei vantaggi del presente Accordo, le società di produzione devono soddisfare le esigenze delle relative disposizioni di ciascuna delle Parti. (3). I collaboratori artistici e tecnici devono essere di nazionalità svizzera o belga o essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio. (4). I cittadini provenienti da Paesi diversi da quelli menzionati al capoverso 3, ma residenti sul territorio svizzero o belga, sono equiparati ai cittadini svizzeri e belgi per quanto riguarda l’applicazione del capoverso 3. (5). Le autorità competenti delle due Parti possono, di comune accordo, autorizzare eccezioni per collaboratori provenienti da altri Paesi.
(1). Le riprese in teatri di posa vanno effettuate di preferenza in studi situati sul territorio di una delle Parti al presente Accordo. (2). Le riprese esterne effettuate sul territorio di una Parte non membro della Comunità europea che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate qualora lo richiedano la sceneggiatura o l’azione dell’opera cinematografica.
(1). Le coproduzioni ammesse al beneficio del presente Accordo devono essere realizzate alle seguenti condizioni: – nelle coproduzioni la partecipazione finanziaria della o delle società di coproduzione delle due Parti può variare dal 10 per cento (dieci) al 90 per cento (novanta) del costo consentito dell’opera cinematografica; – qualsiasi opera cinematografica realizzata in coproduzione richiede un contributo tecnico e artistico effettivo di entrambe le Parti. La proporzione dei contributi artistici e tecnici deve corrispondere alla proporzione dei contributi finanziari di ogni società di coproduzione. Le coproduzioni strettamente finanziarie non sono ammesse al beneficio del presente Accordo. (2). La partecipazione della società di coproduzione minoritaria deve comportare al minimo e in ogni caso: – un autore o un tecnico superiore; – un interprete in un ruolo importante o due interpreti in ruoli secondari o, previo accordo dell’autorità competente, un secondo autore o un secondo tecnico superiore. (3). La coproduzione di cortometraggi può essere autorizzata dalle autorità delle due Parti soltanto dopo che sono stati esaminati i singoli progetti di dette opere.
(1). Ogni società di coproduzione è codetentrice degli elementi materiali e immateriali dell’opera cinematografica. (2). Il materiale è depositato a nome di tutte le società di coproduzione in un laboratorio scelto di comune accordo. (3). È fatta salva la legislazione nazionale delle due Parti in materia di diritto d’autore.1 (4). Le Parti s’impegnano a intraprendere tutti gli sforzi necessari affinché le opere cinematografiche riconosciute in applicazione del presente accordo siano depositate negli archivi nazionali delle due Parti.2
(1). Le Parti conseguono un equilibrio generale per quanto concerne sia i contributi artistici e tecnici sia quelli finanziari; esso è valutato ogni due anni dalla Commissione mista di cui all’articolo 14. (2). Sulla base della documentazione della procedura d’ammissione, le autorità competenti delle due Parti preparano una tabella riassuntiva delle coproduzioni riguardante il periodo di riferimento, ossia dalla data dell’ultima seduta della Commissione mista. (3). L’analisi dell’equilibrio generale è effettuata in particolare: – mediante il conteggio degli aiuti, dei finanziamenti e degli investimenti per la produzione (conformemente agli allegati 2 e 3) confermati per le coproduzioni del periodo di riferimento; la valutazione del conteggio è effettuata sulla base della somma dei preventivi delle coproduzioni in questione; – mediante il conteggio, oltre che del numero di film coprodotti dalle due Parti, dei film previamente acquistati dalle società di distribuzione delle due Parti al beneficio delle società di produzione di questi film durante il periodo di riferimento. (4). Qualora sia constatato uno scompenso, la Commissione mista esamina le possibilità per ristabilire l’equilibrio e prende tutte le misure che reputa necessarie a tal fine.
(1). I titoli di testa e di coda, il provino e il materiale pubblicitario delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono menzionare la coproduzione. (2). La presentazione delle coproduzioni nell’ambito di festival cinematografici deve essere garantita dalla Parte cui appartiene la società di coproduzione di maggioranza, a meno che le società di coproduzione non abbiano disposto altrimenti.
(1). La ripartizione dei proventi avviene proporzionalmente al contributo totale di ciascuna società di coproduzione. (2). Questa ripartizione comporta una spartizione dei proventi, una spartizione geografica oppure una combinazione delle due formule, tenendo conto delle differenti dimensioni dei mercati delle Parti contraenti.
(1). Le autorità competenti delle due Parti accettano che le opere cinematografiche ammesse al beneficio del presente Accordo possano essere prodotte con una o più società di produzione provenienti da Stati con i quali la Svizzera o la Comunità francese del Belgio hanno concluso un accordo di coproduzione cinematografica. (2). Le condizioni d’ammissione di queste opere cinematografiche vanno esaminate caso per caso.
(1). Le autorità competenti delle due Parti riconoscono la necessità di promuovere la diversità culturale agevolando il reciproco riconoscimento delle rispettive cinematografie, in particolare mediante la partecipazione a festival cinematografici.3 (2). Esse valutano i mezzi in grado di favorire la distribuzione e la promozione reciproche delle opere cinematografiche di ciascuna delle due Parti.
(1). Una Commissione mista, composta di rappresentanti delle autorità competenti e da professionisti dell’industria cinematografica delle due Parti, ha il compito di esaminare e facilitare le condizioni d’applicazione del presente Accordo e, all’occorrenza, di esaminare le modifiche auspicabili. (2). Per la durata del presente Accordo, la Commissione si riunisce ogni due anni, a ritmo alternato, in Svizzera e nella Comunità francese del Belgio. (3). La Commissione può anche essere convocata su richiesta di una delle autorità competenti, in particolare in caso di importanti modifiche delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili all’industria cinematografica o se l’applicazione dell’Accordo si scontra con difficoltà particolarmente serie, segnatamente quando l’equilibrio ai sensi dell’articolo 9 non è realizzato.
(1). Ciascuna delle Parti notifica all’altra il compimento, per quel che la concerne, delle procedure costituzionali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo; l’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica. Esso è applicato a titolo provvisorio da ognuna delle Parti dal momento della firma. (2). Il presente Accordo è stipulato per una durata di due anni. Esso può sempre essere rinnovato tacitamente per ulteriori due anni. (3). Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento dall’una o dall’altra Parte, previa notifica scritta inviata per via diplomatica, rispettando un termine di preavviso di tre mesi. (4). La denuncia non mette in discussione i diritti e gli obblighi delle Parti relativi a progetti avviati in applicazione del presente Accordo, a meno che le due Parti decidano altrimenti.
Fatto a Cannes, il 17 maggio 2008, in due esemplari originali in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Jean-Frédéric Jauslin | Per il Governo della Comunità francese del Belgio: Fadila Laanan |
|---|
(art. 3)(1) Le società di produzione delle due Parti devono presentare alle rispettive autorità competenti, al più tardi trenta giorni prima dell’inizio delle riprese, una domanda d’ammissione dell’opera cinematografica in quanto coproduzione.(2) Alle domande si devono allegare i seguenti documenti concordi nel contenuto:
(art. 9)
Titolo dell’opera (preventivo della parte svizzera)
Aiuti:
Aiuti della Confederazione: – Aiuto selettivo – Aiuto legato al successo – Aiuto legato alla sede di produzione (PICS)
Aiuti regionali e locali
Finanziamenti:
Investimenti delle reti televisive: – sotto forma di coproduzione – sotto forma di acquisto anticipato
Su garanzia di un minimo nelle sale
Su garanzia di un minimo su video
Su garanzia di un minimo all’estero
Investimenti e partecipazioni delle società di produzione
(art. 9)
Titolo dell’opera (preventivo della parte belga)
Aiuti:
Sostegno finanziario automatico investito: – nella produzione – nella distribuzione
Sostegno finanziario selettivo per la produzione: – anticipi sui proventi
Aiuti regionali per la produzione
Finanziamenti:
Investimenti delle reti televisive: – sotto forma di coproduzione – sotto forma di acquisto anticipato
Investimento delle società private tramite il meccanismo del Tax shelter
Su garanzia di un minimo nelle sale
Su garanzia di un minimo su video
Su garanzia di un minimo all’estero
Investimenti e partecipazioni delle società di produzione
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