Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica

0.443.2Multilateral International Treaty1 apr 1994

Conclusa a Strasburgo il 2 ottobre 1992

Firmata1dalla Svizzera il 5 novembre 1992

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1994

(Stato 13  febbraio 2014)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea2, firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa consiste nel realizzare una più stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;

considerando che la libertà di creazione e la libertà di espressione costituiscono elementi fondamentali di questi principi;

considerando che la tutela della diversità culturale dei differenti Paesi europei è uno degli scopi della Convenzione culturale europea;

considerando che la coproduzione cinematografica, strumento di creazione e di espressione della diversità culturale su scala internazionale, deve essere rafforzata;

preoccupati dello sviluppo di questi principi e ricordando le raccomandazioni del Comitato dei Ministri sul cinema e sui mezzi audiovisivi, in particolare la Raccomandazione n. R (86) 3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa;

riconoscendo che la creazione del Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive, Eurimages, si adopera per incoraggiare la coproduzione cinematografica europea e che un nuovo impulso è stato dato in questo modo allo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche in Europa;

decisi a raggiungere questo obiettivo culturale grazie ad uno sforzo comune per accrescere la produzione e definire delle regole adeguandosi all’insieme delle coproduzioni cinematografiche multilaterali europee;

considerando che l’adozione di regole comuni tende a diminuire le restrizioni ed a favorire la cooperazione europea nell’ambito delle coproduzioni cinematografiche,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo della Convenzione

Le Parti della presente Convenzione s’impegnano ad incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica europea, conformemente alle disposizioni seguenti.

Art. 2 Campo d’applicazione
  1. La presente Convenzione disciplina le relazioni tra le Parti nell’ambito delle coproduzioni multilaterali che hanno origine sul territorio delle Parti contraenti.
  2. La presente Convenzione si applica:
    1. alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti diverse della Convenzione; e
    2. alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti differenti della Convenzione nonché uno o più coproduttori che non risiedono in quest’ultime. La partecipazione complessiva dei coproduttori che non risiedono nelle Parti della Convenzione non può tuttavia superare il 30 per cento del costo totale della produzione.
    In ogni caso, la presente Convenzione si applica soltanto a condizione che l’opera coprodotta risponda alla definizione di opera cinematografica europea come specificato all’articolo 3 paragrafo 3, riportato qui di seguito.
  3. Le disposizioni degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della presente Convenzione restano applicabili alle coproduzioni bilaterali.

Nel caso delle coproduzioni multilaterali, le disposizioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni concernenti le coproduzioni bilaterali restano in vigore, se esse non contrastano con le disposizioni della presente Convenzione. 4. In caso di assenza di un accordo che disciplini le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti contraenti della presente Convenzione, essa si applica anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una delle Parti in questione ha espresso una riserva, alle condizioni previste dall’articolo 20.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. il termine «opera cinematografica» designa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di fiction, di animazione ed i documentari, conformemente alle disposizioni relative all’industria cinematografica esistente in ciascuna Parte interessata, destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche;
  2. il termine «coproduttori» designa le società di produzione cinematografica o i produttori che risiedono nelle Parti contraenti della presente Convenzione e sono legati da un contratto di coproduzione;
  3. il termine «opera cinematografica europea» designa le opere cinematografiche che rispondono alle condizioni definite nell’allegato II, parte integrante della presente Convenzione;
  4. il termine «coproduzione multilaterale» designa un’opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori, come definiti all’articolo 2 paragrafo 2, precedentemente riportato.

Capitolo II Norme applicabili alle coproduzioni

Art. 4 Assimilazione ai film nazionali
  1. Le opere cinematografiche europee realizzate in coproduzione multilaterale e contemplate dalla presente Convenzione fruiscono a pieno diritto dei vantaggi accordati ai film nazionali in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in ciascuna Parte della presente Convenzione partecipante alla coproduzione in questione.
  2. I vantaggi sono accordati a ciascun coproduttore dalla parte in cui esso risiede, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di questa Parte e in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 5 Modalità d’ammissione al regime di coproduzione
  1. Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve essere approvata dalle autorità competenti delle Parti in cui risiedono i coproduttori, dopo la consultazione tra loro e conformemente alle modalità fissate nell’allegato I che è parte integrante della presente Convenzione.
  2. Le richieste di ammissione al regime di coproduzione sono stabilite, in vista della loro approvazione da parte delle autorità competenti, secondo le disposizioni della procedura di presentazione delle domande fissate nell’allegato I. Questa approvazione è irrevocabile, salvo in caso di mancato rispetto degli impegni iniziali in materia artistica, economica e tecnica.
  3. I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che incitano alla violenza o quelli che offendono apertamente la dignità umana non possono essere ammessi al regime di coproduzione.
  4. I benefici previsti dalla coproduzione sono accordati ai coproduttori reputati di possedere un’organizzazione tecnica e finanziaria adeguata nonché qualifiche professionali sufficienti.
  5. Ogni Stato contraente indica quali sono le autorità competenti menzionate al paragrafo 2 mediante una dichiarazione fatta al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento successivo.
Art. 6 Proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori
  1. Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 10 per cento e la partecipazione maggioritaria non può superare il 70 per cento del costo totale di produzione dell’opera cinematografica. Qualora la partecipazione più debole fosse inferiore al 20 per cento, la Parte interessata può applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l’accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione.
  2. Qualora la presente Convenzione fungesse da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste dall’articolo 2 paragrafo 4, la partecipazione minoritaria non potrà essere inferiore al 20 per cento e la partecipazione maggioritaria non dovrà superare l’80 per cento del costo totale della produzione dell’opera cinematografica.
Art. 7 Diritti dei coproduttori
  1. Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la coproprietà del negativo originale dell’immagine e del suono. Il contratto includerà una disposizione intesa a garantire che il negativo originale venga depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro accessibile.
  2. Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore il diritto a un internegativo o a qualsiasi altro tipo di supporto che consenta la riproduzione.
Art. 8 Partecipazione tecnica e artistica
  1. L’apporto di ciascun coproduttore deve comportare categoricamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti, l’apporto dei coproduttori consistente in personale creativo, tecnico e artistico nonché in interpreti e in industrie tecniche deve essere proporzionale al loro investimento.
  2. Con riserva degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti e delle esigenze della sceneggiatura, il personale che compone la squadra addetta alle riprese del film deve provenire dagli Stati contraenti della coproduzione; in linea di massima la postproduzione si effettuerà in uno di questi Stati.
Art. 9 Coproduzioni finanziarie
  1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 8 e in conformità alle disposizioni specifiche e ai limiti fissati nelle disposizioni in vigore nelle Parti, possono essere ammesse al beneficio della presente Convenzione le coproduzioni che rispondono alle condizioni seguenti:
    1. includere una o più partecipazioni minoritarie che potrebbero essere limitate all’ambito finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, a condizione che ciascuna Parte nazionale non sia né inferiore al 10 per cento né superiore al 25 per cento dei costi di produzione;
    2. includere un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica e artistica effettiva e che soddisfi le condizioni richieste per far sì che l’opera cinematografica venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese;
    3. promuovere l’affermarsi dell’identità europea; e
    4. essere oggetto dei contratti di coproduzione che implicano disposizioni relative alla ripartizione delle entrate.
  2. Il regime di coproduzione sarà accordato alle coproduzioni finanziarie solo dopo l’autorizzazione, concessa caso per caso dalle autorità competenti, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 10 riportato qui di seguito.
Art. 10 Equilibrio generale degli scambi
  1. Un equilibrio generale deve essere mantenuto negli scambi cinematografici tra le Parti contraenti per quanto riguarda sia l’ammontare complessivo degli investimenti che le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche realizzate in coproduzione.
  2. Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole di tempo, un deficit nei suoi rapporti di coproduzione con una o più Parti può subordinare, per ragioni legate alla tutela della sua identità culturale, il suo consenso ad una futura coproduzione al ripristino dell’equilibrio nelle sue relazioni cinematografiche con tale o tali Parti.
Art. 11 Entrata e soggiorno

Nel quadro della legislazione e della regolamentazione nonché degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte facilita l’entrata e il soggiorno nonché la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio al personale tecnico e artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Inoltre, ciascuna Parte consente l’importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nel quadro della presente Convenzione.

Art. 12 Indicazione dei Paesi coproduttori
  1. Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono essere presentate con l’indicazione dei Paesi coproduttori.
  2. Questa indicazione deve figurare chiaramente nei titoli di testa e di coda, nella pubblicità commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche e al momento della loro presentazione.
Art. 13 Esportazione

Se un’opera cinematografica realizzata in coproduzione è esportata in un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate e una delle

Parti contraenti non dispone della libera entrata delle sue opere cinematografiche nel Paese importatore:

  1. l’opera cinematografica è aggiunta in linea di massima al contingente del Paese la cui partecipazione è maggioritaria;
  2. nel caso in cui un’opera cinematografica comporta una partecipazione uguale dei differenti Paesi, l’opera cinematografica è attribuita al contingente del Paese che ha le migliori possibilità di esportazione nel Paese d’importazione;
  3. se l’attribuzione non può essere effettuata secondo le disposizioni fissate alle lettere a e b di cui sopra, l’opera cinematografica è attribuita al contingente della Parte che fornisce il regista.
Art. 14 Lingue

Al momento dell’ammissione al regime di coproduzione, l’autorità competente di una Parte può esigere dal coproduttore che risiede in quest’ultima una versione finale dell’opera cinematografica in una delle lingue di questa Parte.

Art. 15 Festival

A meno che i coproduttori decidano altrimenti, le opere cinematografiche coprodotte sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui risiede il coproduttore maggioritario oppure, nel caso delle partecipazioni finanziarie paritetiche, dalla Parte contraente che fornisce il regista.

Capitolo III Disposizioni finali

Art. 16 Firma, ratifica, accettazione, approvazione
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli altri Stati, Parti contraenti della Convenzione culturale europea che possono acconsentire ad essere vincolati mediante:
    1. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
    2. la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
  2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art. 17 Entrata in vigore
  1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati, tra cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni fissate all’articolo 16.
  2. Per ogni Stato firmatario che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 18 Adesione degli Stati non membri
  1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato europeo non membro del Consiglio nonché la Comunità economica europea ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa dalla maggioranza prevista all’articolo 20d dello Statuto del Consiglio d’Europa3, e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad un seggio nel Comitato dei Ministri.
  2. Per ciascuno Stato aderente o per la Comunità economica europea, in caso di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art. 19 Clausola territoriale
  1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori a cui applicare la presente Convenzione.
  2. Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.
  3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due precedenti paragrafi può essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Art. 20 Riserve
  1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che l’articolo 2 paragrafo 4 non sia applicato nelle sue relazioni bilaterali di coproduzione con una o più Parti. Inoltre, ogni Stato può riservarsi il diritto di fissare una partecipazione massima diversa da quella stabilita all’articolo 9 paragrafo 1a . Non è ammessa altra riserva.
  2. Ciascuna Parte che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente può ritirarla completamente o in parte, indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Art. 21 Denuncia
  1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
  2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Art. 22 Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonché a ciascuno Stato e alla Comunità economica europea che hanno aderito alla presente Convenzione o che sono stati invitati a farlo:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 17, 18 e 19;
  4. ogni dichiarazione fatta conformemente all’articolo 5 paragrafo 5;
  5. ogni denuncia notificata conformemente all’articolo 21;
  6. ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992, in francese e inglese, le due versioni facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati menzionati nell’articolo 16 paragrafo 1 nonché ad ogni Stato e alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.(Seguono le firme )

Allegato I

Procedura di presentazione delle domande

Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, i coproduttori che risiedono nelle Parti contraenti devono presentare due mesi prima dell’inizio delle riprese una domanda d’ammissione al regime della coproduzione allegando i documenti menzionati qui di seguito. I seguenti documenti devono pervenire alle autorità competenti in numero sufficiente per potere essere trasmessi alle autorità delle altre Parti contraenti al più tardi un mese prima dell’inizio delle riprese: – una copia del contratto di acquisizione dei diritti d’autore o qualsiasi prova che consenta di verificare l’acquisizione del diritto d’autore per lo sfruttamento economico dell’opera; – una sceneggiatura dettagliata; – una lista degli elementi tecnici e artistici dei Paesi interessati; – un preventivo e un piano di finanziamento dettagliati; – uno scadenzario dell’opera cinematografica; – il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori. Questo contratto deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati.

La domanda e la documentazione richiesta devono essere presentate possibilmente nella lingua delle autorità competenti alle quali devono essere sottoposte.

Le autorità nazionali competenti provvedono a trasmettersi reciprocamente le documentazioni che avranno ricevuto. Quelle della Parte con una partecipazione finanziaria minoritaria non daranno il loro consenso che dopo avere conosciuto l’opinione di quelle della Parte la cui partecipazione è maggioritaria.

Allegato II

1Un’opera cinematografica è europea ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 se essa contiene almeno 15 punti su un totale di 19, in base ai criteri riportati nella scala qui di seguito.2Tenuto conto delle esigenze della sceneggiatura, le autorità competenti possono, dopo essersi messe d’accordo tra loro, e qualora esse ritengano che l’opera rifletta comunque l’identità europea, ammettere al regime della coproduzione un’opera con meno dei 15 punti normalmente richiesti.

Elementi europeiPunti di valutazione
Gruppo autori
Regista3
Sceneggiatore3
Compositore1
7
Gruppo interpreti
Primo ruolo3
Secondo ruolo2
Terzo ruolo1
6
Gruppo tecnica e ripresa
Immagine1
Suono e missaggio1
Montaggio1
Scene e costumi1
Studio o luogo delle riprese1
Luogo della postproduzione1
6
N.B.
a. I primi, secondi e terzi ruoli sono determinati in base ai giorni di ripresa.
b. Per quanto riguarda l’articolo 8, il termine artistico si riferisce al gruppo autori e al gruppo interpreti, il termine tecnico al gruppo tecnica e ripresa.
Stati partecipantiRatifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)Entrata in vigore
Albania9 settembre20091° gennaio2010
Armenia17 dicembre20041° aprile2005
Austria2 settembre19941° gennaio1995
Azerbaigian28 marzo2000 A1° luglio2000
Belgio*25 agosto20041° dicembre2004
Bosnia ed Erzegovina30 marzo20091° luglio2009
Bulgaria27 aprile20041° agosto2004
Ceca, Repubblica24 febbraio1997 F1° giugno1997
Cipro29 novembre20001° marzo2001
Croazia6 agosto20041° dicembre2004
Danimarca2 ottobre1992 F1° aprile1994
Estonia29 maggio19971° settembre1997
Finlandia9 maggio19951° settembre1995
Francia*9 novembre20011° marzo2002
Georgia15 ottobre20021° febbraio2003
Germania24 marzo19951° luglio1995
Grecia24 giugno20021° ottobre2002
Irlanda28 aprile2000 F1° agosto2000
Islanda30 maggio1997 F1° settembre1997
Italia14 febbraio19971° giugno1997
Lettonia27 settembre1993 F1° aprile1994
Lituania*22 giugno19991° ottobre1999
Lussemburgo21 giugno19961° ottobre1996
Macedonia del Nord3 giugno20031° ottobre2003
Malta17 settembre2001 F1° gennaio2002
Moldova27 settembre20111° gennaio2012
Montenegro6 giugno2006 A6 giugno2006
Norvegia*9 luglio20091° novembre2009
Paesi Bassia24 marzo19951° luglio1995
Polonia*30 dicembre20021° aprile2003
Portogallo*13 dicembre19961° aprile1997
Regno Unito9 dicembre19931° aprile1994
Romania28 marzo20021° luglio2002
Russia30 marzo1994 F1° luglio1994
Serbia2 giugno20041° ottobre2004
Slovacchia23 gennaio19951° maggio1995
Slovenia28 novembre20031° marzo2004
Spagna*7 ottobre19961° febbraio1997
Svezia10 giugno1993 F1° aprile1994
Svizzera5 novembre1992 F1° aprile1994
Turchia9 marzo20051° luglio2005
Ucraina28 agosto20091° dicembre2009
Ungheria24 ottobre1996 F1° febbraio1997
* Riserve e dichiarazioni (gli * del campo d’applicazione qui sopra non comprendono le dichiarazioni di tutti gli Stati parte concernenti le autorità competenti, secondo l’art. 5 par. 5). I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. Senza riserva di ratifica.

  2. RS 0.440.1

  3. RS 0.192.030

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