Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

0.440.8Multilateral International Treaty16 ott 2008

Conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005
Approvata dall’Assemblea federale il 20 marzo 20081
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 16 luglio 2008
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 ottobre 2008

(Stato 20 marzo 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura,

denominata qui di seguito «UNESCO»;

riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 nella sua trentatreesima sessione;

affermando che la diversità culturale è una caratteristica inerente all’umanità;

consapevole che la diversità culturale rappresenta un patrimonio comune dell’umanità e che dovrebbe essere valorizzata e salvaguardata a beneficio di tutti;

sapendo che la diversità culturale crea un mondo prospero ed eterogeneo in grado di moltiplicare le scelte possibili e di alimentare le capacità e i valori umani, rappresentando quindi un settore essenziale per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni;

ricordando che la diversità culturale germogliata in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra culture e popoli diversi è un fattore indispensabile per garantire pace e sicurezza sul piano locale, nazionale e internazionale;

onorando l’importanza della diversità culturale nell’ambito della piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri strumenti riconosciuti a livello universale;

sottolineando la necessità d’integrare la cultura quale elemento strategico in seno alle politiche di sviluppo nazionali e internazionali nonché alla cooperazione internazionale allo sviluppo, tenendo anche in debita considerazione la Dichiarazione del Millennio dell’ONU (2000), che mette in rilievo lo sradicamento della povertà;

considerando che la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio e che questa diversità è riflessa nell’originalità e nella pluralità delle identità, così come nelle espressioni culturali delle società e dei popoli umani;

riconoscendo l’importanza del sapere tradizionale quale fonte di ricchezza immateriale e materiale e, segnatamente, dei sistemi di conoscenza dei popoli indigeni, il loro contributo positivo a favore di uno sviluppo sostenibile nonché la necessità di garantire loro protezione e promozione in modo adeguato;

consapevole della necessità di prendere misure volte a proteggere la diversità delle espressioni culturali e i loro contenuti, in particolare nei casi in cui le espressioni culturali possono essere minacciate di estinzione o soggette a gravi alterazioni;

sottolineando l’importanza della cultura quale strumento di coesione sociale in generale e, in particolare, il suo contributo al miglioramento dello statuto e del ruolo delle donne nella società;

consapevole che la libera circolazione delle idee, gli scambi costanti e le interazioni interculturali rafforzano la diversità culturale;

riaffermando che la libertà di pensiero, di espressione e d’informazione nonché la diversità dei media permettono alle espressioni culturali di prosperare in seno alle rispettive società;

riconoscendo che la diversità delle espressioni culturali, inclusa la diversità delle espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che permette agli individui e ai popoli di esprimere e scambiare con altri le proprie idee e i propri valori;

ricordando che la diversità linguistica è parte integrante della diversità culturale e riaffermando il ruolo fondamentale svolto dall’educazione nell’ambito della protezione e della promozione delle espressioni culturali;

considerando l’importanza della vitalità delle culture per tutti gli esseri umani, incluse le persone appartenenti a gruppi minoritari e a popolazioni autoctone, espressa nella loro libertà di creare, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali tradizionali e di accedervi, allo scopo di favorire il loro sviluppo;

sottolineando il ruolo essenziale dell’interazione e della creatività culturale, che alimentano e rigenerano le espressioni culturali e consolidano il ruolo di coloro che operano a favore dello sviluppo culturale allo scopo di far progredire l’intera società;

riconoscendo l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone che partecipano alla creatività culturale;

convinta che le attività, i beni e i servizi culturali hanno una doppia natura, economica e culturale, in quanto portatori d’identità, di valori e di significato e non devono quindi essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale;

constatando che i processi di globalizzazione, agevolati dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se hanno contribuito a stabilire condizioni inedite capaci di consolidare l’interazione interculturale, rappresentano anche una sfida per la diversità culturale, segnatamente nell’ambito dei rischi di squilibrio fra Paesi ricchi e Paesi poveri;

consapevole del mandato specifico attribuito all’UNESCO, di garantire il rispetto della diversità culturale e di raccomandare gli accordi internazionali che ritiene utili per facilitare la libera circolazione delle idee nelle parole e nelle immagini;

riferendosi alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall’UNESCO riguardanti la diversità culturale e l’esercizio dei diritti culturali, in particolar modo la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001,

adotta la presente Convenzione il 20 ottobre 2005:

I. Scopi e principi fondamentali

Art. 1 Scopi

Gli scopi della presente Convenzione sono di:

  1. proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
  2. creare le condizioni che permettano alle culture di prosperare e interagire liberamente, in modo da arricchirsi reciprocamente;
  3. promuovere il dialogo interculturale, al fine di garantire a livello internazionale scambi culturali più intensi ed equilibrati, favorendo così il rispetto interculturale e una cultura della pace;
  4. stimolare l’interculturalità allo scopo di potenziare l’interazione culturale e di costruire un ponte tra i popoli;
  5. promuovere il rispetto per la diversità delle espressioni culturali e la presa di coscienza del suo valore a livello locale, nazionale e internazionale;
  6. riaffermare l’importanza della connessione tra cultura e sviluppo per tutti i Paesi, segnatamente per i Paesi in via di sviluppo, e sostenere le misure nazionali e internazionali volte a evidenziare il valore capitale di questo nesso;
  7. riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali quali portatori d’identità, di valori e di significato;
  8. riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e applicare politiche e misure che ritengono adeguate in materia di protezione e di promozione della diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio;
  9. consolidare la cooperazione e la solidarietà internazionali che poggiano sullo spirito di partenariato, segnatamente allo scopo di accrescere le capacità dei Paesi in via di sviluppo nel proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.
Art. 2 Principi fondamentali
  1. Principio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

La protezione e la promozione della diversità culturale presuppongono il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali quali la libertà di espressione, d’informazione e di comunicazione nonché la possibilità degli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere invocate al fine di pregiudicare le libertà fondamentali e i diritti umani, sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o dal diritto internazionale, oppure di limitarne la portata. 2. Principio di sovranità

In conformità allo Statuto delle Nazioni Unite2e ai principi del diritto internazionale, gli Stati possono far valere il loro diritto sovrano per adottare misure e politiche volte a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio. 3. Principio dell’uguale dignità e del rispetto di tutte le culture

La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento del principio di uguale dignità e del rispetto di tutte le culture, incluse quelle delle persone appartenenti alle minoranze e alle popolazioni autoctone. 4. Principio di solidarietà e di cooperazione internazionali

La cooperazione e la solidarietà internazionali dovrebbero consentire a tutti i Paesi, e in particolar modo ai Paesi in via di sviluppo, di istituire e ottimizzare gli strumenti necessari alla loro espressione culturale, incluse le rispettive industrie culturali nascenti o consolidate, a livello locale, nazionale e internazionale. 5. Principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo

Considerato che la cultura rappresenta un settore essenziale dello sviluppo, gli aspetti culturali ed economici dello sviluppo assumono pari importanza. Gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di usufruirne. 6. Principio di sviluppo sostenibile

La diversità culturale rappresenta un patrimonio sostanziale per gli individui e le società. Lo sviluppo sostenibile, di cui beneficiano le generazioni presenti e future, presuppone la protezione, la promozione e il mantenimento della diversità culturale. 7. Principio di accesso equo

L’accesso equo a un ventaglio ampio ed eterogeneo di espressioni culturali provenienti dal mondo intero e l’accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffusione costituiscono elementi importanti per valorizzare la diversità culturale e incentivare la comprensione reciproca. 8. Principio di apertura e di equilibrio

Quando gli Stati adottano misure volte a favorire la diversità delle espressioni culturali, dovrebbero provvedere anche a promuovere adeguatamente l’apertura ad altre culture umane e assicurarsi che le misure in questione rispettino gli obiettivi della presente Convenzione.

II. Campo d’applicazione

Art. 3 Campo d’applicazione

La presente Convenzione si applica alle politiche e alle misure adottate dalle Parti contraenti nell’ambito della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali.

III. Definizioni

Art. 4 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione s’intende quanto segue:

  1. Diversità culturale

«Diversità culturale» rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle società si esprimono. Queste espressioni culturali vengono tramandate all’interno dei gruppi e delle società e diffuse tra di loro.

La diversità culturale non è riflessa unicamente nelle varie forme mediante cui il patrimonio culturale dell’umanità viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati. 2. Contenuto culturale

«Contenuto culturale» rimanda al senso simbolico, alla dimensione artistica e ai valori culturali generati dalle identità culturali o che ne rappresentano le espressioni. 3. Espressioni culturali

Per «espressioni culturali» s’intendono le espressioni a contenuto culturale che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società. 4. Attività, beni e servizi culturali

Con «attività, beni e servizi culturali» si fa riferimento ad attività, a beni e a servizi che, dal punto di vista della loro qualità, del loro utilizzo e della loro finalità specifici, raffigurano o trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal valore commerciale loro attribuito. Le attività culturali possono essere fini a se stesse oppure contribuire alla produzione di beni e di servizi culturali. 5. Industrie culturali

Per «industrie culturali» s’intendono le industrie che producono e distribuiscono beni o servizi culturali come definiti al paragrafo 4 del presente articolo. 6. Politiche e misure culturali

«Politiche e misure culturali» rimanda alle politiche e alle misure riguardanti la cultura a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, indipendentemente dal fatto che si focalizzino sulla cultura in quanto tale o siano destinate a influenzare direttamente le espressioni culturali degli individui, dei gruppi e delle società, incluse la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione di attività, di beni e di servizi culturali nonché l’accesso a questi ultimi. 7. Protezione

«Protezione» significa l’adozione di misure volte a preservare, salvaguardare e valorizzare la diversità delle espressioni culturali.

«Proteggere» significa adottare tali misure. 8. Interculturalità

«Interculturalità» rimanda all’esistenza e all’interazione equa tra culture diverse nonché alla possibilità di produrre espressioni culturali condivise attraverso il dialogo e il rispetto reciproco.

IV. Diritti e obblighi delle Parti contraenti

Art. 5 Regola generale riguardante i diritti e gli obblighi
  1. In conformità allo Statuto delle Nazioni Unite3, ai principi del diritto internazionale e agli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, le Parti contraenti riaffermano il loro diritto sovrano di formulare e attuare politiche culturali proprie e di adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e a consolidare la cooperazione internazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione.
  2. Nel momento in cui una Parte contraente adotta una determinata politica e prende misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio deve accertarsi che queste politiche e misure siano compatibili con le disposizioni sancite dalla presente Convenzione.
Art. 6 Diritti delle Parti contraenti a livello nazionale
  1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali, come descritte all’articolo 4 paragrafo 6, e in considerazione delle circostanze ed esigenze intrinseche, le Parti contraenti possono adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.
  2. Queste misure possono includere:
    1. misure regolamentari che mirano a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali;
    2. misure che permettono l’integrazione adeguata delle attività, dei beni e dei servizi culturali nazionali nell’insieme delle attività, dei beni e dei servizi culturali esistenti sul proprio territorio nelle fasi di creazione, produzione, diffusione, distribuzione e utilizzo, comprese le misure concernenti la lingua usata in relazione alle attività, ai beni e ai servizi citati;
    3. misure volte a fornire alle industrie culturali nazionali autonome e alle attività del settore informale un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;
    4. misure volte a concedere aiuti finanziari pubblici;
    5. misure volte a incentivare gli organismi senza scopo di lucro, istituzioni pubbliche e private nonché artisti e altri operatori culturali nell’elaborazione e nella promozione del libero scambio e della libera circolazione di idee, di espressioni culturali e di attività, beni e servizi culturali nonché a stimolare la creazione e lo spirito d’impresa nelle loro attività;
    6. misure che mirano a stabilire e a sostenere in modo adeguato le istituzioni del servizio pubblico;
    7. misure volte a promuovere e sostenere gli artisti e tutte le altre persone impegnate nella creazione di espressioni culturali;
    8. misure volte a promuovere la diversità dei media, anche nell’ambito del servizio pubblico della radiodiffusione.
Art. 7 Misure destinate a promuovere le espressioni culturali
  1. Le Parti contraenti s’impegnano a creare sul proprio territorio un ambiente che stimoli individui e gruppi sociali:
    1. a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali e ad accedervi, tenendo in debita considerazione le condizioni e le esigenze specifiche delle donne e dei vari gruppi sociali, incluse le persone appartenenti alle minoranze e le popolazioni autoctone;
    2. ad avere accesso a espressioni culturali diverse provenienti dal proprio territorio o da altri Paesi.
  2. Le Parti contraenti s’impegnano inoltre a riconoscere l’importante contributo fornito da artisti e da altre persone impegnate nei processi creativi, da comunità culturali e da organizzazioni che li sostengono nella loro attività nonché il loro ruolo centrale che consiste nell’alimentare la diversità delle espressioni culturali.
Art. 8 Misure volte a proteggere le espressioni culturali
  1. Senza pregiudicare le disposizioni sancite dagli articoli 5 e 6, le Parti contraenti possono individuare sul proprio territorio l’esistenza di situazioni particolari che espongono le espressioni culturali al rischio di estinzione, a una grave minaccia o che rendano necessaria in qualche modo una salvaguardia urgente.
  2. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti possono ricorrere a qualsiasi misura adeguata per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni descritte al paragrafo 1.
  3. Le Parti contraenti rendono conto al Comitato intergovernativo contemplato all’articolo 23 in merito alle misure adottate per fronteggiare le esigenze del caso. Il Comitato può quindi formulare raccomandazioni adeguate al riguardo.
Art. 9 Scambio d’informazioni e trasparenza

Le Parti contraenti:

  1. forniscono, mediante un rapporto quadriennale all’attenzione dell’UNESCO, informazioni appropriate sulle misure adottate allo scopo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sia sul proprio territorio che a livello internazionale;
  2. designano un punto di contatto incaricato dello scambio d’informazioni in relazione alla presente Convenzione;
  3. condividono e scambiano informazioni riguardanti la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
Art. 10 Educazione e sensibilizzazione del pubblico

Le Parti contraenti:

  1. favoriscono e sviluppano la consapevolezza dell’importanza di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, segnatamente attraverso programmi di educazione e di sensibilizzazione capillare del pubblico;
  2. collaborano con le altre Parti contraenti e organizzazioni internazionali e regionali per conseguire l’obiettivo del presente articolo;
  3. s’impegnano a sostenere la creatività e a consolidare le capacità di produzione attraverso l’elaborazione di programmi di educazione, di formazione e di scambio nel settore delle industrie culturali. Queste misure dovrebbero essere attuate in modo tale da non avere un impatto negativo sulle forme di produzione tradizionali.
Art. 11 Partecipazione della società civile

Le Parti contraenti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti contraenti incoraggiano la partecipazione attiva della società civile nei loro sforzi volti a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 12 Promozione della cooperazione internazionale

Le Parti contraenti s’impegnano a consolidare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale allo scopo di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali. L’accento viene posto soprattutto sulle situazioni contemplate agli articoli 8 e 17, in vista di:

  1. facilitare il dialogo sulla politica culturale tra le Parti;
  2. rafforzare le capacità strategiche e gestionali del settore pubblico nelle istituzioni culturali pubbliche mediante scambi culturali professionali e internazionali nonché la condivisione delle pratiche più efficaci;
  3. consolidare i partenariati con la società civile, le organizzazioni non governative e il settore privato nonché tra queste entità al fine di favorire e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
  4. promuovere l’impiego di nuove tecnologie e sostenere i partenariati allo scopo di rafforzare la condivisione d’informazioni e la comprensione culturale nonché di favorire la diversità delle espressioni culturali;
  5. sostenere la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.
Art. 13 Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile

Le Parti contraenti s’impegnano a integrare la cultura nelle loro politiche di sviluppo a tutti i livelli, in vista di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile, favorendo in questo modo gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

Art. 14 Cooperazione allo sviluppo

Le Parti contraenti s’impegnano a sostenere una cooperazione allo sviluppo sostenibile e a ridurre la povertà, tenendo particolarmente conto delle esigenze specifiche dei Paesi in via di sviluppo, in vista di favorire il delinearsi di un settore culturale dinamico, adottando tra l’altro le misure seguenti:

  1. consolidare le industrie culturali nei Paesi in via di sviluppo:
  2. creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturali nei Paesi in via di sviluppo,

ii) agevolando l’accesso più ampio delle loro attività, dei loro beni e dei loro servizi culturali al mercato mondiale e ai circuiti di distribuzione internazionali,

iii) permettendo il sorgere di mercati locali e regionali duraturi,

iv) adottando, per quanto possibile, misure adeguate nei Paesi sviluppati in vista di agevolare l’accesso al loro territorio delle attività, dei beni e dei servizi culturali dei Paesi in via di sviluppo,

v) sostenendo il lavoro creativo e facilitando nella misura del possibile la mobilità degli artisti provenienti da Paesi in via di sviluppo,

vi) sostenendo una collaborazione adeguata tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, segnatamente nel settore musicale e cinematografico,

b) rafforzare le capacità mediante lo scambio d’informazioni, di esperienze e di perizie, nonché attraverso la creazione di risorse umane nel settore pubblico e privato dei Paesi in via di sviluppo, segnatamente nell’ambito delle capacità strategiche e gestionali, dell’elaborazione e dell’attuazione di politiche, della promozione e della distribuzione delle espressioni culturali, dello sviluppo di medie, piccole e microimprese, dell’impiego tecnologico nonché dello sviluppo e del trasferimento di competenze;

c) trasferire tecnologie e sapere attraverso l’attuazione di misure d’incitamento adeguate, segnatamente nell’ambito delle industrie e imprese culturali;

d) garantire un sostegno finanziario mediante i) l’istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale in conformità all’articolo 18,

ii) l’attribuzione di un aiuto pubblico allo sviluppo in base alle esigenze, compresa un’assistenza tecnica volta a stimolare e a sostenere la creatività,

iii) altre forme di sostegno economico, quali prestiti con tassi d’interesse contenuti, sussidi e altri meccanismi di finanziamento.

Art. 15 Modalità di collaborazione

Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo dei partenariati tra il settore pubblico e privato e le organizzazioni senza scopo di lucro così come al loro interno, al fine di cooperare con i Paesi in via di sviluppo e rafforzare la loro capacità di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. In risposta ai bisogni concreti dei Paesi in via di sviluppo, questi partenariati innovatori porranno l’accento sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche nonché sugli scambi d’attività, di beni e di servizi culturali.

Art. 16 Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo

I Paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo, accordando, mediante strutture istituzionali e giuridiche appropriate, un trattamento preferenziale ai loro artisti e ad altri operatori culturali nonché ai loro beni e servizi culturali.

Art. 17 Cooperazione internazionale nelle situazioni di grave minaccia contro le espressioni culturali

Le Parti contraenti collaborano per assistersi reciprocamente, prestando particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo nei casi menzionati all’articolo 8.

Art. 18 Fondo internazionale per la diversità culturale
  1. Viene istituito un Fondo internazionale per la diversità culturale, denominato qui di seguito «Fondo».
  2. Il Fondo è costituito da capitali depositati conformemente al Regolamento finanziario dell’UNESCO.
  3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
    1. contributi volontari delle Parti contraenti;
    2. fondi assegnati a questo scopo dalla Conferenza generale dell’UNESCO;
    3. versamenti, eventuali donazioni o lasciti di altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni regionali o internazionali e organismi pubblici o privati o persone private;
    4. interessi dovuti sulle risorse del Fondo;
    5. collette e introiti delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo;
    6. qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo.
  4. L’utilizzazione delle risorse del Fondo viene decisa dal Comitato intergovernativo sulla base delle indicazioni della Conferenza delle Parti contraenti contemplata all’articolo 22.
  5. Il Comitato intergovernativo può accettare contributi e altre forme di assistenza a scopo generale o specifico in relazione con determinati progetti, a condizione che abbia approvato questi progetti.
  6. I contributi per il Fondo non possono essere assoggettati ad alcuna condizione politica, economica o ad altro che sia incompatibile con gli obiettivi della presente Convenzione.
  7. Le Parti contraenti s’impegnano a versare regolarmente contributi volontari per l’attuazione della presente Convenzione.
Art. 19 Scambio, analisi e diffusione delle informazioni
  1. Le Parti contraenti si accordano per scambiare le informazioni e la valutazione relative alla raccolta dei dati e alle statistiche riguardanti la diversità delle espressioni culturali nonché le esperienze più significative per la protezione e la promozione di quest’ultima.
  2. Grazie ai meccanismi esistenti in seno al Segretariato, l’UNESCO facilita la raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni, statistiche ed esperienze più significative in materia.
  3. Inoltre l’UNESCO costituisce e aggiorna una banca dati riguardante i diversi settori e organismi governativi, privati e senza scopo di lucro, operanti nel campo delle espressioni culturali.
  4. Per facilitare la raccolta dei dati, l’UNESCO accorda particolare attenzione al consolidamento delle capacità e delle conoscenze specialistiche delle Parti contraenti che formulano la richiesta di assistenza in materia.
  5. La raccolta delle informazioni definite nel presente articolo completa l’informazione a cui mirano le disposizioni dell’articolo 9.

V. Relazioni con gli altri strumenti

Art. 20 Relazioni con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione
  1. Le Parti contraenti riconoscono la necessità di soddisfare in buona fede i loro obblighi in virtù della presente Convenzione e di tutti gli altri trattati di cui sono parte. Senza quindi subordinare la presente Convenzione agli altri trattati,
  1. esse promuovono il sostegno reciproco tra la presente Convenzione e gli altri trattati a cui hanno aderito; e
  2. quando interpretano e applicano gli altri trattati a cui hanno aderito o quando sottoscrivono altri obblighi internazionali, le Parti contraenti tengono conto delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

2. Nessun punto della presente Convenzione può essere interpretato come una modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti contraenti a titolo di altri trattati a cui hanno aderito.

Art. 21 Concertazione e coordinazione internazionali

Le Parti contraenti s’impegnano a promuovere gli obiettivi e i principi della presente Convenzione in altre sedi internazionali. A questo scopo le Parti contraenti si consultano, se necessario, tenendo conto di questi obiettivi e di questi principi.

VI. Organi della Convenzione

Art. 22 Conferenza delle Parti contraenti
  1. È costituita una Conferenza delle Parti contraenti quale organo plenario e supremo della presente Convenzione.
  2. La Conferenza delle Parti contraenti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile nel quadro della Conferenza generale dell’UNESCO. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se lo decide o se una domanda viene indirizzata al Comitato intergovernativo da almeno un terzo delle Parti contraenti.
  3. La Conferenza delle Parti contraenti adotta il suo regolamento interno.
  4. Le funzioni della Conferenza delle Parti contraenti consistono, tra l’altro:
    1. nell’eleggere i membri del Comitato intergovernativo;
    2. nel ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti contraenti della presente Convenzione trasmessi dal Comitato intergovernativo;
    3. nell’approvare le direttive operazionali elaborate, su sua richiesta, dal Comitato intergovernativo;
    4. nel prendere qualsiasi altra misura che ritiene necessaria per promuovere gli obiettivi della presente Convenzione.
Art. 23 Comitato intergovernativo
  1. Un Comitato intergovernativo è istituito presso l’UNESCO per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, qui di seguito denominato «Comitato intergovernativo». Esso è composto da rappresentanti di 18 Paesi che hanno aderito alla Convenzione ed è eletto per quattro anni dalla Conferenza delle Parti contraenti non appena la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all’articolo 29.
  2. Il Comitato intergovernativo si riunisce una volta all’anno.
  3. Il Comitato intergovernativo funziona sotto l’autorità della Conferenza delle Parti contraenti, conformemente alle sue direttive, e gli rende conto del suo operato.
  4. Il numero dei membri del Comitato intergovernativo verrà aumentato a 24 dal momento in cui il numero delle Parti contraenti della Convenzione raggiungerà 50.
  5. L’elezione dei membri del Comitato intergovernativo si basa sui principi della ripartizione geografica equa e della rotazione.
  6. Senza pregiudicare le altre competenze che gli sono conferite dalla presente Convenzione, le funzioni del Comitato intergovernativo sono le seguenti:
    1. promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, incoraggiare e garantire il controllo della sua attuazione;
    2. preparare e sottoporre all’approvazione della Conferenza delle Parti contraenti, su sua richiesta, direttive operazionali riguardanti l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni della Convenzione;
    3. trasmettere alla Conferenza delle Parti contraenti i rapporti delle Parti della Convenzione, corredati dalle sue osservazioni e da un riassunto del loro contenuto;
    4. fare raccomandazioni appropriate riguardo alle situazioni denunciate dalle Parti contraenti della Convenzione, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione, in particolare l’articolo 8;
    5. stabilire procedure e altri meccanismi di consultazione per promuovere gli obiettivi e i principi della presente Convenzione in altre sedi internazionali;
    6. adempiere qualsiasi altro compito che gli può essere affidato dalla Conferenza delle Parti contraenti.
  7. Conformemente al suo Regolamento interno, il Comitato intergovernativo può invitare in qualsiasi momento organismi pubblici o privati così come persone fisiche a partecipare alle sue sedute per poterli consultare su questioni specifiche.
  8. Il Comitato intergovernativo stabilisce e sottopone il suo Regolamento interno all’approvazione della Conferenza delle Parti contraenti.
Art. 24 Segretariato dell’UNESCO
  1. Gli organi della Convenzione sono assistiti dal Segretariato dell’UNESCO.
  2. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti contraenti e del Comitato intergovernativo nonché il progetto di ordine del giorno delle loro riunioni, contribuisce all’applicazione delle loro decisioni e ne fa rapporto.

VII. Disposizioni finali

Art. 25 Soluzione delle controversie
  1. In caso di controversie tra le Parti contraenti della presente Convenzione sull’interpretazione o sull’applicazione della Convenzione, le Parti contraenti cercano una soluzione mediante negoziazioni.
  2. Se le Parti contraenti interessate non riescono a giungere a un accordo mediante negoziazioni, hanno la possibilità di ricorrere di comune accordo ai buoni uffici o richiedere la mediazione da parte di terzi.
  3. Se non si è proceduto ai buoni uffici o alla mediazione o se le controversie non hanno potuto essere risolte mediante negoziazioni, buoni uffici o mediazione, una Parte contraente può ricorrere alla conciliazione, conformemente alla procedura allegata alla presente Convenzione. Le Parti contraenti esaminano in buona fede la proposta di risoluzione delle controversie della Commissione di conciliazione.
  4. Le Parti contraenti possono, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che non riconoscono la procedura di conciliazione summenzionata. La Parte contraente che ha fatto tale dichiarazione, può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Direttore generale dell’UNESCO.
Art. 26 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri
  1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione, all’approvazione o all’adesione degli Stati membri dell’UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
  2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.
Art. 27 Adesione
  1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati non membri dell’UNESCO, ma membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’Organizzazione.
  2. La presente Convenzione è aperta anche all’adesione dei territori che beneficiano di un’autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.
  3. Le seguenti disposizioni si applicano alle organizzazioni d’integrazione economica regionale:
    1. la presente Convenzione è aperta anche all’adesione di organizzazioni d’integrazione economica regionale, che, fatti salvi i paragrafi seguenti, sono legate a tutti gli effetti dalle disposizioni della Convenzione allo stesso titolo degli Stati parte;
    2. se uno o diversi Stati membri di una tale organizzazione sono anche Parti contraenti della presente Convenzione, questa organizzazione e questo o questi Stati membri definiscono le loro responsabilità nell’ambito dell’esecuzione dei loro obblighi in virtù della presente Convenzione. Questa ripartizione delle responsabilità viene applicata una volta terminata la procedura di notifica descritta alla lettera (c). L’organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati a esercitare in concorrenza i diritti derivanti dalla presente Convenzione. Inoltre, nei campi di loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro e viceversa;
    3. un’organizzazione d’integrazione economica regionale e il suo Stato o i suoi Stati membri che hanno convenuto una ripartizione delle responsabilità come previsto dalla lettera (b) informano le Parti contraenti della ripartizione proposta come segue:
    4. nel suo strumento di adesione, questa organizzazione indica in modo preciso la ripartizione delle responsabilità per quanto riguarda le questioni trattate dalla Convenzione,
    ii) in caso di un’ulteriore modifica delle rispettive responsabilità, l’organizzazione d’integrazione economica regionale informa il depositario delle proposte di modifica di queste responsabilità; dal canto suo il depositario ne informa le Parti contraenti; d) si presume che gli Stati membri di un’organizzazione d’integrazione economica regionale che diventano Parti contraenti della Convenzione siano competenti in tutti gli ambiti che non sono oggetto di un trasferimento di competenza all’organizzazione espressamente dichiarata o segnalata al depositario; e) per «organizzazione d’integrazione economica regionale» s’intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, a cui questi Stati hanno trasferito la loro competenza nei contesti previsti dalla presente Convenzione e che, secondo le sue procedure interne, è stata debitamente autorizzata a diventarne Parte.
  4. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.
Art. 28 Punto di contatto

Quando diventano Parti della presente Convenzione, le Parti contraenti designano il punto di contatto di cui all’articolo 9.

Art. 29 Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati o le organizzazioni regionali d’integrazione economica che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altra Parte contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
  2. Ai sensi del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un’organizzazione d’integrazione economica regionale deve essere considerato come se venisse ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri dell’organizzazione in questione.
Art. 30 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Riconoscendo che gli accordi internazionali legano anche le Parti contraenti indipendentemente dai loro sistemi costituzionali, le seguenti disposizioni si applicano alle Parti contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

  1. per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi delle Parti contraenti che non sono Stati federali;
  2. per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, contee, province o cantoni, che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà, se necessario, le autorità competenti delle unità costitutive quali Stati, contee, province o cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all’adozione.
Art. 31 Denuncia
  1. Le Parti contraenti possono denunciare la presente Convenzione.
  2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.
  3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari della Parte denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.
Art. 32 Funzioni del depositario

In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell’UNESCO informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri e le organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui all’articolo 27 nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionati agli articoli 26 e 27 e delle denunce previste dall’articolo 31.

Art. 33 Emendamenti
  1. Tutte le Parti contraenti possono proporre emendamenti alla presente Convenzione mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutte le Parti contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà delle Parti contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenterà questa proposta alla sessione successiva della Conferenza delle Parti contraenti, per discussione ed eventuale adozione.
  2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.
  3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione saranno sottoposti alle Parti contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
  4. Per le Parti contraenti che li avranno ratificati, accettati, approvati o vi avranno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entreranno in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi delle Parti contraenti. Successivamente, per ogni Parte contraente che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, tale emendamento entrerà in vigore tre mesi dopo che la Parte contraente avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
  5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all’articolo 23 riguardanti il numero dei membri del Comitato intergovernativo. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.
  6. Uno Stato o un’organizzazione d’integrazione economica regionale ai sensi dell’articolo 27 che diventa Parte contraente della presente Convenzione dopo l’entrata in vigore degli emendamenti, in conformità al paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un’intenzione diversa, è considerato:
    1. Parte contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e
    2. Parte contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Parte non vincolata da tali emendamenti.
Art. 34 Testi facenti fede

La presente Convenzione è stata redatta in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 35 Registrazione

In conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite4, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.

(Seguono le firme)

Procedura di conciliazione

Art. 1 Commissione di conciliazione

Una Commissione di conciliazione viene istituita dietro richiesta di una delle Parti contraenti alla controversia. A meno che le Parti contraenti non decidano diversamente, la Commissione si compone di cinque membri, due nominati da ciascuna Parte interessata e un presidente selezionato di comune accordo da tali membri.

Art. 2 Membri della Commissione

Nelle controversie che coinvolgono più di due Parti contraenti, le Parti contraenti aventi lo stesso interesse nominano i loro membri della Commissione di comune accordo. Se due o più Parti contraenti hanno interessi diversi o se sono in disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, esse nominano i loro membri separatamente.

Art. 3 Nomina

Se le Parti contraenti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione, il Direttore generale dell’UNESCO, se richiesto in tal senso dalla Parte contraente che ha presentato la domanda, procederà a queste nomine entro un’ulteriore scadenza di due mesi.

Art. 4 Presidente della Commissione

Se il presidente della Commissione di conciliazione non è stato scelto entro due mesi dalla nomina dell’ultimo membro della Commissione, il Direttore generale, se richiesto in tal senso da una Parte contraente, designa un presidente entro un’ulteriore scadenza di due mesi.

Art. 5 Decisioni

La Commissione di conciliazione adotta le sue decisioni alla maggioranza dei voti espressi dai suoi membri. Essa determina la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non convengano diversamente. Essa formula una proposta per la risoluzione della controversia che le Parti contraenti esamineranno in buona fede.

Art. 6 Disaccordi

Nel caso di disaccordi riguardanti la competenza della Commissione di conciliazione, spetta alla Commissione stessa decidere in merito.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Afghanistan30 marzo200930 giugno2009
Albania17 novembre2006 A18 marzo2007
Algeria26 febbraio201526 maggio2015
Andorra6 febbraio2007 A6 maggio2007
Angola7 febbraio2012 A7 maggio2012
Antigua e Barbuda25 aprile2013 A25 luglio2013
Arabia Saudita22 aprile2024 A22 luglio2024
Argentina*7 maggio20087 agosto2008
Armenia27 febbraio2007 A27 maggio2007
Azerbaigian*15 febbraio2010 A15 maggio2010
Australia*18 settembre2009 A18 dicembre2009
Austria18 dicembre200618 marzo2007
Azerbaigian15 febbraio2010 A15 maggio2010
Bahama29 dicembre201429 marzo2015
Bangladesh31 maggio200731 agosto2007
Barbados2 ottobre2008 A2 gennaio2009
Belarus6 settembre200618 marzo2007
Belgio9 agosto20139 novembre2013
Belize24 marzo2015 A24 giugno2015
Benin20 dicembre200720 marzo2008
Bolivia4 agosto200618 marzo2007
Bosnia ed Erzegovina27 gennaio200927 aprile2009
Botswana7 gennaio2020 A7 aprile2020
Brasile16 gennaio200716 aprile2007
Bulgaria18 dicembre200618 marzo2007
Burkina Faso15 settembre200618 marzo2007
Burundi14 ottobre200814 gennaio2009
Cambogia19 settembre2007 A19 dicembre2007
Camerun22 novembre2006 A18 marzo2007
Canada28 novembre200518 marzo2007
Capo Verde26 maggio202126 agosto2021
Ceca, Repubblica12 agosto2010 A12 novembre2010
Centrafricana, Repubblica11 maggio2012 A11 agosto2012
Ciad17 giugno200817 settembre2008
Cile*13 marzo200713 giugno2007
Cina30 gennaio200730 aprile2007
Hong Kong30 gennaio200730 aprile2007
Macao30 gennaio200730 aprile2007
Cipro19 dicembre200619 marzo2007
Colombia19 marzo201319 giugno2013
Comore20 novembre201320 febbraio2014
Congo (Brazzaville)22 ottobre200822 gennaio2009
Congo (Kinshasa)28 settembre201028 dicembre2010
Corea (Sud)1° aprile20101° luglio2010
Costa Rica15 marzo201115 giugno2011
Côte d’Ivoire16 aprile200716 luglio2007
Croazia31 agosto200618 marzo2007
Cuba29 maggio200729 agosto2007
Danimarca18 dicembre200618 marzo2007
Isole Færør22 novembre202322 novembre2023
Dominica7 agosto2015 A7 novembre2015
Dominicana, Repubblica24 settembre2009 A24 dicembre2009
Ecuador8 novembre2006 A18 marzo2007
Egitto23 agosto200723 novembre2007
El Salvador2 luglio20132 ottobre2013
Emirati Arabi Uniti*6 giugno2012 A6 settembre2012
Estonia18 dicembre200618 marzo2007
Eswatini30 ottobre201230 gennaio2013
Etiopia2 settembre20082 dicembre2008
Filippine31 maggio202431 agosto2024
Finlandia18 dicembre200618 marzo2007
Francia18 dicembre2006 A18 marzo2007
Gabon15 maggio200715 agosto2007
Gambia26 maggio201126 agosto2011
Georgia1° luglio20081° ottobre2008
Germania12 marzo200718 marzo2007
Ghana20 gennaio201620 aprile2016
Giamaica4 maggio20074 agosto2007
Gibuti9 agosto200618 marzo2007
Giordania16 febbraio200716 maggio2007
Grecia3 gennaio20073 aprile2007
Grenada15 gennaio200915 aprile2009
Guatemala25 ottobre200618 marzo2007
Guinea20 febbraio200820 maggio2008
Guinea equatoriale17 giugno201017 settembre2010
Guyana14 dicembre2009 A14 marzo2010
Haiti8 febbraio20108 maggio2010
Honduras31 agosto2010 A30 novembre2010
India15 dicembre200618 marzo2007
Indonesia*12 gennaio2012 A12 aprile2012
Iraq22 luglio201322 ottobre2013
Irlanda22 dicembre200622 marzo2007
Islanda1° febbraio20071° maggio2007
Italia19 febbraio200719 maggio2007
Kenya24 ottobre200724 gennaio2008
Kuwait3 agosto2007 A3 novembre2007
Laos5 novembre2007 A5 febbraio2008
Lesotho18 febbraio2010 A18 maggio2010
Lettonia6 luglio2007 A6 ottobre2007
Lituania18 dicembre2006 A18 marzo2007
Lussemburgo18 dicembre200618 marzo2007
Macedonia del Nord22 maggio200722 agosto2007
Madagascar11 settembre200618 marzo2007
Malawi16 marzo2010 A16 giugno2010
Mali9 novembre200618 marzo2007
Malta18 dicembre2006 A18 marzo2007
Marocco4 giugno20134 settembre2013
Mauritania24 marzo201524 giugno2015
Maurizio29 marzo200618 marzo2007
Messico*5 luglio200618 marzo2007
Moldova5 ottobre200618 marzo2007
Monaco31 luglio200618 marzo2007
Mongolia15 ottobre2007 A15 gennaio2008
Montenegro24 giugno200824 settembre2008
Mozambico18 ottobre200718 gennaio2008
Namibia29 novembre200618 marzo2007
Nicaragua5 marzo20095 giugno2009
Niger14 marzo200714 giugno2007
Nigeria21 gennaio200821 aprile2008
Niue15 novembre201915 febbraio2020
Norvegia17 gennaio200717 aprile2007
Nuova Zelanda*a5 ottobre2007 A5 gennaio2008
Oman16 marzo200716 giugno2007
Paesi Bassi9 ottobre2009 A9 gennaio2010
Pakistan4 marzo20224 giugno2022
Palestina8 dicembre20118 dicembre2012
Panama22 gennaio200722 aprile2007
Paraguay30 ottobre200730 gennaio2008
Perù16 ottobre2006 A18 marzo2007
Polonia17 agosto2007 A17 novembre2007
Portogallo16 marzo200716 giugno2007
Qatar21 aprile2009 A21 luglio2009
Regno Unito7 dicembre20087 marzo2008
Romania20 luglio2006 A18 marzo2007
Ruanda16 luglio201216 ottobre2012
Saint Kitts e Nevis26 aprile201626 luglio2016
Saint Lucia1° febbraio20071° maggio2007
Saint Vincent e Grenadine25 settembre2009 A25 dicembre2009
Samoa23 ottobre2015 A23 gennaio2016
San Marino10 dicembre2024 A10 marzo2025
Seicelle20 giugno2008 A20 settembre2008
Senegal7 novembre200618 marzo2007
Serbia2 luglio20092 ottobre2009
Siria5 febbraio2008 A5 maggio2008
Slovacchia18 dicembre200618 marzo2007
Slovenia18 dicembre200618 marzo2007
Spagna18 dicembre200618 marzo2007
Sudafrica21 dicembre200621 marzo2007
Sudan19 giugno200819 settembre2008
Sudan del Sud9 marzo2016 A9 giugno2016
Svezia18 dicembre200618 marzo2007
Svizzera16 luglio200816 ottobre2008
São Tomé e Príncipe3 ottobre20243 ottobre2025
Tagikistan24 ottobre200724 gennaio2008
Tanzania18 ottobre201118 gennaio2012
Timor Est31 ottobre2016 A31 gennaio2017
Togo5 settembre200618 marzo2007
Trinidad e Tobago26 luglio201026 ottobre2010
Tunisia15 febbraio200715 maggio2007
Turchia*2 novembre2017 A2 febbraio2018
Turkmenistan2 aprile2021 A2 luglio2021
Ucraina10 marzo201010 giugno2010
Uganda8 aprile20158 luglio2015
Ungheria9 maggio20089 agosto2008
Unione europea*18 dicembre2006 A18 marzo2007
Uruguay18 gennaio200718 aprile2007
Uzbekistan15 novembre201915 febbraio2020
Venezuela28 maggio201328 agosto2013
Vietnam*7 agosto20077 novembre2007
Zambia11 luglio2023 A11 ottobre2023
Zimbabwe15 maggio200815 agosto2008
Yemen5 giugno20245 settembre2024
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO):www.unesco.org/fr/legal-affairs/convention-protection-and-promotion-diversity-cultural-expressions?hub=66535oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna
a La Conv. non vale per Tokelau.

Footnotes

  1. RU 2008 4821

  2. RS 0.120

  3. RS 0.120

  4. RS 0.120

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