Convenzione relativa all’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica

0.440.7Multilateral International Treaty4 giu 1996

Conclusa a Niamey il 20 marzo 1970

Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 19951
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 4 giugno 1996

(Stato 23 novembre 2005)

Gli Stati parte della presente Convenzione,

coscienti della solidarietà che li unisce grazie all’uso delle lingua francese,

considerando che la cooperazione internazionale è un’aspirazione profonda dei popoli e costituisce un fattore necessario di progresso,

considerando che il promovimento e la diffusione delle culture nazionali costituiscono una fase necessaria per la conoscenza reciproca e per l’amicizia dei popoli del mondo al fine di facilitare l’accesso e il contributo di tutti alla civiltà universale,

considerando che una cooperazione culturale e tecnica è tanto più feconda se associa popoli partecipanti a civiltà diverse,

desiderosi di promuovere e diffondere su una base d’uguaglianza le culture rispettive di ogni Stato membro,

desiderosi di salvaguardare le competenze degli organismi di cooperazione esistenti tra le Parti contraenti,

considerando che la risoluzione finale adottata in occasione della Conferenza riunita a Niamey dal 17 al 20 febbraio 1969 proclamava che questa cooperazione avrebbe dovuto esercitarsi nel rispetto della sovranità degli Stati, delle lingue nazionali o ufficiali, e con l’intento di promuovere e diffondere le culture di ogni Paese o gruppo di Paesi rappresentato in seno all’Agenzia,

considerando che la risoluzione finale di Niamey raccomandava ai governi rappresentati la creazione di un’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica,

accettando questi principi al fine di cooperare tra di loro e con tutte le altre Parti interessate per promuovere e diffondere le loro culture,

hanno convenuto di elaborare la Convenzione relativa all’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica nonché lo Statuto della suddetta Agenzia.

Art. 1 Scopi e principi

Lo scopo dell’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica, di seguito «Agenzia», è quello di promuovere e diffondere le culture delle Alte Parti contraenti e d’intensificare la cooperazione culturale e tecnica tra di loro.

L’Agenzia deve essere espressione di una nuova solidarietà e un fattore supplementare di avvicinamento dei popoli mediante il dialogo permanente tra le civiltà.

Le Alti Parti contraenti convengono che questa cooperazione dovrà esercitarsi nel rispetto della sovranità degli Stati e della loro originalità.

Art. 2 Funzioni

Per raggiungere il suo scopo, l’Agenzia esercita le funzioni seguenti:

  1. aiutare gli Stati membri ad assicurare il promovimento e la diffusione delle loro culture rispettive;
  2. suscitare o facilitare la messa in comune di una parte dei mezzi finanziari dei Paesi aderenti per la realizzazione di programmi di sviluppo culturale e tecnico, utili all’insieme degli aderenti o a parecchi di loro, e fare appello agli Stati membri per riunire le risorse umane e tecniche adeguate a tal fine;
  3. organizzare e facilitare la messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi necessari, segnatamente alla formazione degli insegnanti e degli specialisti della lingua e della cultura francese;
  4. incoraggiare la conoscenza reciproca dei popoli interessati mediante metodi adeguati d’informazione;
  5. aiutare a formare, tra i popoli, un’opinione pubblica illuminata sulle culture dei Paesi rappresentati in seno all’Agenzia;
  6. esercitare ogni altra funzione che rientra negli obiettivi dell’Agenzia che potrebbe esserle affidata dalla Conferenza generale.
Art. 3 Motto

L’Agenzia adotta come motto: Uguaglianza, Complementarità, Solidarietà.

Art. 4 Stati membri e Stati associati

La Convenzione prevede due categorie di Stati: gli Stati membri e gli Stati associati.

Art. 5 Firma, ratifica e adesione
  1. Ogni Stato di cui il francese è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali, o che utilizza abitualmente e correntemente la lingua francese, può diventare Parte alla presente Convenzione mediante:
    1. la firma senza riserva di ratifica e d’approvazione;
    2. la firma con riserva di ratifica;
    3. l’adesione entro i tre anni seguenti l’entrata in vigore della presente Convenzione.
  2. La ratifica o l’adesione diventano effettive con il deposito di uno strumento ufficiale a tale scopo presso il Governo del Paese che ha accolto la conferenza istitutiva o il Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell’Agenzia. Tali Governi ne inviano una copia a tutti i membri.
  3. Dopo la scadenza del termine stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato ammesso in qualità di membro dell’Agenzia, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2 dello Statuto, diventerà Parte alla presente Convenzione notificando la sua adesione al governo del Paese che ha accolto la Conferenza istitutiva o al Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell’Agenzia.
Art. 6 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui dieci Stati ne saranno diventati Parti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1. (Conformemente alle disposizioni del presente articolo, la Convenzione è entrata in vigore il 31 agosto 1970.)

Art. 7 Diritto applicabile

L’Agenzia è disciplinata dalla presente Convenzione, dallo Statuto allegato (di seguito «lo Statuto»), dal regolamento del personale e dalle altre disposizioni regolamentari e decisioni debitamente adottate dagli organi dell’Agenzia.

Art. 8 Privilegi e immunità
  1. L’Agenzia ha personalità giuridica. Ha segnatamente il diritto di stipulare contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili nonché di stare in giudizio.
  2. Il segretario generale adotterà, in nome dell’Agenzia e in accordo con i governi interessati, tutte le disposizioni utili affinché siano riconosciuti all’Agenzia i privilegi e le immunità necessarie al suo funzionamento.
Art. 9 Denuncia
  1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può denunciarla, avvisando il Governo del Paese che ha accolto la Conferenza o il Governo del Paese in cui è stabilita la sede dall’Agenzia almeno sei mesi prima della data della prossima riunione della Conferenza generale dell’Agenzia. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data del suo ricevimento da uno dei Governi succitati. Tuttavia, lo Stato in questione rimane giuridicamente obbligato nei confronti dell’Agenzia a corrispondere i contributi finanziari che si é impegnato a versare ma che non ha ancora versato.
  2. La denuncia della presente Convenzione da parte di uno o più Governi Parti alla suddetta Convezione non concerne minimamente la sua validità nei confronti delle altri Parti. Tuttavia, se il numero delle Parti contraenti dovesse scendere al di sotto di un minimo di dieci, gli Stati ancora vincolati dalla Convenzione discuterebbero sulle misure da prendere.
Art. 10 Emendamenti
  1. La presente Convenzione può essere modificata con l’accordo unanime degli Stati contraenti; essi notificano la loro accettazione di ogni emendamento al Governo del Paese che ha accolto la conferenza istitutiva o al Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell’Agenzia.
  2. Le modificazioni entrano in vigore trenta giorni dopo il deposito dell’ultima notifica d’accettazione che le concernono. Ogni Stato che non notifica la sua opposizione entro il termine di un anno è considerato come se avesse accettato l’emendamento.
Art. 11 Registrazione

All’atto della sua entrata in vigore, il Governo del Paese che ha accolto la conferenza istitutiva o il Governo del Paese in cui sarà stabilita la sede dell’Agenzia farà registrare la presente Convenzione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Niamey, il 20 marzo 1970, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica del Niger, il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.(Seguono le firme)

Lista dei membri dell’ACCT

Stati membriData d’adesione
Belgio (Regno, poi Comunità francese del)marzo 1970
Beninmarzo 1970
Bulgaria (osservatore nel dic. 91) membro daldicembre 1993
Burkina Fasomarzo 1970
Burundimarzo 1970
Cambogia (osservatore nel dic. 91), membro daldicembre 1993
Camerun (Stato associato nel nov. 75) membro daldicembre 1991
Canadamarzo 1970
Ciadmarzo 1970
Comoresdicembre 1977
Congodicembre 1981
Costa d’Avoriomarzo 1970
Dominicadicembre 1979
Franciamarzo 1970
Gabonmarzo 1970
Gibutidicembre 1977
Guineadicembre 1981
Guinea equatorialedicembre 1989
Haitiagosto 1970
Laos (Stato assoc. nell’agosto 72) membro daldicembre 1991
Libanogiugno 1973
Lussemburgomarzo 1970
Madagascar (Stato membro nel marzo 70, ritiro
nel dicembre 77) e ritorno nel
dicembre 1989
Malimarzo 1970
Mauritiusmarzo 1970
Moldaviafebbraio 1996
Monacomarzo 1970
Nigermarzo 1970
Repubblica Centroafricanaottobre 1973
Romania (osservatore nel dic. 91) membro daldicembre 1993
Ruandamarzo 1970
Senegalmarzo 1970
Seychellesgiugno 1976
Svizzerafebbraio 1996
Togomarzo 1970
Tunisiamarzo 1970
Vanuatudicembre 1979
Vietnammarzo 1970
Zairedicembre 1977
Governi partecipantiData d’adesione
Canada-Nuovo Brunswickdicembre 1977
Canada-Québecottobre 1971
Stati associatiData d’adesione
Egittodicembre 1983
Guinea-Bissaudicembre 1979
Maroccodicembre 1981
Mauritaniamarzo 1980
Santa Luciadicembre 1981

Footnotes

  1. RU 1996 2786