Statuti del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali

0.440.3Multilateral International Treaty27 mar 1959

Adottati a Nuova Delhi nel dicembre 1956
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 27 marzo 1959
Entrati in vigore per la Svizzera il 27 marzo 1959
Emendati con decisione dell’Assemblea generale il 21 novembre 2003

(Stato 25 febbraio 2025)

Art. 1 Scopo e funzioni

Il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (in seguito «ICCROM») contribuisce a livello mondiale alla conservazione e al restauro dei beni culturali; esso crea, sviluppa, promuove e facilita le condizioni necessarie a tale scopo. L’ICCROM esercita, in particolare, le seguenti funzioni: (a) raccogliere, studiare e diffondere le informazioni concernenti problemi scientifici, tecnici ed etici legati alla conservazione e al restauro dei beni culturali; (b) coordinare, stimolare o provocare la ricerca in questo settore mediante, in particolare, missioni affidate a enti o a esperti, incontri internazionali, pubblicazioni e scambi di specialisti; (c) fornire consulenze ed esprimere raccomandazioni su questioni generali o puntuali legate alla conservazione e al restauro dei beni culturali; (d) promuovere, ideare e impartire la formazione nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali, così come elevare le norme e la pratica del lavoro di conservazione e di restauro; (e) incoraggiare le iniziative volte a creare una migliore comprensione della conservazione e del restauro dei beni culturali.

Art. 2 Membri
  1. L’ICCROM è un’organizzazione internazionale composta di Stati membri.
  2. Ogni Stato che è Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (in seguito «UNESCO») può diventare uno Stato membro dell’ICCROM presentando una dichiarazione formale di adesione al Direttore generale dell’UNESCO. Lo Stato che, in tal modo, è diventato membro dell’ICCROM e che, in seguito, cessa di essere membro dell’UNESCO, conserva tuttavia il suo statuto di membro dell’ICCROM.
  3. Uno Stato che non ha lo statuto di membro dell’UNESCO, oppure qualsiasi Stato ex-membro dell’ICCROM che abbia rinunciato al suo statuto di membro ai sensi dell’articolo 9 o che si sia ritirato conformemente all’articolo 10, può presentare una domanda di adesione al Direttore generale dell’ICCROM. Dopo che la sua domanda è stata esaminata dal Consiglio, questo Stato può essere ammesso dall’Assemblea generale e diventare un membro dell’ICCROM. L’ammissione è pronunciata in seguito a una decisione presa alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri dell’ICCROM presenti e votanti. L’ammissione di uno Stato membro dell’ICCROM decisa conformemente alle disposizioni del presente paragrafo è notificata al Direttore generale dell’UNESCO.
  4. Le adesioni effettuate alle condizioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo diventano effettive 30 giorni dopo che il Direttore generale dell’UNESCO ha ricevuto la dichiarazione formale di adesione. Le adesioni effettuate alle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo diventano effettive il giorno della decisione da parte dell’Assemblea generale di ammettere lo Stato membro in questione.
  5. Ogni Stato membro contribuisce al bilancio dell’ICCROM secondo una quota stabilita dall’Assemblea generale.
Art. 3 Organi

L’ICCROM comprende: un’Assemblea generale, un Consiglio, un Segretariato.

Art. 4 L’Assemblea generale
  1. Composizione e partecipanti

(a) L’Assemblea generale è composta dai delegati degli Stati membri. Ogni Stato membro è rappresentato da un delegato. (b) I delegati sono scelti, nel limite del possibile, tra gli esperti più qualificati nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali e, di preferenza, tra i membri delle istituzioni specializzate in questo settore. (c) L’UNESCO, l’Istituto Centrale per il Restauro e i membri non votanti del Consiglio menzionati all’articolo 5.1 (j) hanno il diritto di partecipare alle sessioni dell’Assemblea generale con lo statuto di osservatore. Possono presentare proposte, ma non hanno diritto di voto. 2. Funzioni

Le funzioni dell’Assemblea generale consistono nel: (a) determinare l’orientamento dell’ICCROM; (b) esaminare e approvare il programma di attività nonché il bilancio biennale preventivo dell’ICCROM, sulla base delle proposte del Consiglio; (c) decidere dell’ammissione di nuovi Stati membri nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 2 paragrafo 3; (d) eleggere i membri del Consiglio; (e) su proposta del Consiglio, nominare il Direttore generale nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 6 (d); (f) esaminare e approvare i rapporti sulle attività del Consiglio e del Segretariato dell’ICCROM; (g) stabilire l’ammontare dei contributi degli Stati membri; (h) adottare il regolamento finanziario dell’ICCROM; (i) pronunciarsi sull’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 9. 3. Procedura

L’Assemblea generale: (a) si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni; (b) si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa, alla richiesta di almeno un terzo degli Stati membri, oppure per decisione del Consiglio; (c) si riunisce a Roma, Italia, salvo se essa stessa o il Consiglio decidono altrimenti; (d) adotta il suo Regolamento interno; (e) all’inizio di ogni sessione elegge un Presidente e un ufficio; (f) istituisce i comitati che possono essere necessari all’esercizio delle sue funzioni. 4. Voto

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, ogni Stato membro dispone di un voto all’Assemblea generale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli Stati membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria prevista dai presenti statuti o dal Regolamento interno dell’Assemblea.

Art. 5 Il Consiglio
  1. Composizione

(a) Il Consiglio è composto dai membri eletti dall’Assemblea generale, da un rappresentante del Direttore generale dell’UNESCO, da un rappresentante del Governo italiano, da un rappresentante dell’Istituto Centrale per il Restauro e dai membri non votanti menzionati alla lettera (i) del presente paragrafo. (b) I membri eletti sono dodici, cui si aggiunge un membro eletto supplementare per ogni fascia di cinque Stati membri oltre ai primi trenta. Il numero totale dei membri eletti non può tuttavia superare venticinque. (c) I membri eletti dall’Assemblea generale sono scelti tra gli esperti più qualificati nel settore della conservazione e del restauro del beni culturali; nella scelta dei candidati si tiene conto dell’interesse insito in una rappresentanza equa di tutte le grandi regioni culturali del mondo e in una copertura appropriata dei diversi campi di specializzazione corrispondenti all’attività dell’ICCROM. L’Assemblea generale tiene ugualmente in considerazione l’attitudine di queste persone ad esercitare le funzioni amministrative ed esecutive del Consiglio. (d) Il mandato dei membri eletti del Consiglio dura quattro anni. Tuttavia, al momento della prima sessione ordinaria dell’Assemblea generale durante la quale entrano in vigore le presenti disposizioni, il mandato di una metà dei membri eletti da questa Assemblea generale dura quattro anni e il mandato dell’altra metà dura due anni. Se durante questa sessione il numero dei membri da eleggere è dispari, una metà dei membri più un membro è eletta per un mandato di quattro anni. (e) I membri eletti del Consiglio esercitano le loro funzioni a partire dalla chiusura della sessione dell’Assemblea generale durante la quale sono stati designati, e fino alla chiusura della sessione tenuta nell’anno in cui termina il loro mandato. (f) I membri del Consiglio sono rieleggibili, ma non possono assumere più di due mandati consecutivi. (g) In caso di decesso, di impedimento permanente o di dimissioni di un membro eletto del Consiglio, il seggio vacante è assegnato, per la durata del mandato restante da quel momento, alla persona che, tra i candidati che non sono stati eletti dall’Assemblea generale al momento della precedente elezione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se questo candidato non è disponibile, il seggio vacante sarà assegnato al candidato seguente che ha ottenuto il maggior numero di voti e così di seguito, fino ad esaurimento delle candidature all’elezione in questione. Nel caso in cui il seggio non possa essere assegnato ad una persona candidatasi all’elezione in questione, esso resta vacante fino alla nuova elezione, che si terrà durante la sessione seguente dell’Assemblea generale. (h) I membri del Consiglio eletti dall’Assemblea generale sono eletti in base alla loro attitudine personale. Esercitano la loro funzione nell’interesse dell’ICCROM e non in qualità di rappresentante del proprio Stato. (i) I membri non votanti del Consiglio sono un rappresentante del Consiglio internazionale dei musei e un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti. (j) I membri non votanti del Consiglio possono partecipare alle discussioni del Consiglio alla stregua di qualsiasi altro membro. 2. Funzioni

Le funzioni del Consiglio consistono nel: (a) sopraintendere, sotto l’autorità dell’Assemblea generale, all’esecuzione del programma di attività e del bilancio da essa adottati; (b) conformemente alle decisioni e alle direttive dell’Assemblea generale e tenendo conto delle circostanze che si possono verificare tra due sessioni ordinarie di questa, prendere le disposizioni utili in nome dell’Assemblea generale, in stretta collaborazione con il Direttore generale, in vista di garantire l’esecuzione efficace e razionale del programma di attività da parte del Direttore generale; (c) elaborare delle linee politiche in stretta collaborazione con il Direttore generale, e sottometterle, se del caso, all’approvazione dell’Assemblea generale; (d) rivedere e, se del caso, modificare un progetto di programma di attività e di bilancio stabilito dal Direttore generale e approvarlo in vista di sottometterlo all’Assemblea generale; (e) esaminare le domande di ammissione all’ICCROM presentate alle condizioni previste dall’articolo 2 paragrafo 3; (f) esprimere raccomandazioni all’Assemblea generale concernenti la nomina del Direttore generale così come la durata e le condizioni della nomina di questi e, se del caso, rinnovare la nomina del Direttore generale conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 (d); (g) nominare il Direttore generale conformemente alle circostanze previste dall’articolo 6 (e); (h) approvare la struttura del Segretariato proposta dal Direttore generale; (i) approvare lo statuto del personale; (j) esprimere raccomandazioni all’Assemblea generale concernenti l’adozione del Regolamento finanziario; (k) nominare il revisore dei conti; (l) sopraintendere alle operazioni finanziarie dell’ICCROM; (m) preparare un rapporto sulle sue attività al fine di sottoporlo all’Assemblea generale durante le sue sessioni ordinarie; (n) esercitare qualsiasi altra funzione possa essergli affidata dall’Assemblea generale. 3. Procedura

Il Consiglio: (a) si riunisce: i) immediatamente dopo una sessione ordinaria dell’Assemblea generale; ii) immediatamente prima la sessione ordinaria dell’Assemblea generale seguente; e iii) una volta nell’intervallo tra le sessioni appena menzionate a (i) e (ii); (b) si riunisce a Roma, Italia, salvo se l’Assemblea generale o esso stesso decidono altrimenti; (c) adotta il suo Regolamento interno; (d) all’inizio della prima delle sessioni che seguono una sessione ordinaria dell’Assemblea generale, elegge il suo presidente e il suo ufficio, che restano in funzione fino alla chiusura della seguente sessione ordinaria dell’Assemblea generale; (e) istituisce i comitati che possono essere necessari all’esercizio delle sue funzioni. 4. Voto

Ogni membro eletto del Consiglio, il rappresentante del Direttore generale dell’UNESCO, il rappresentante del Governo italiano e il rappresentante dell’Istituto Centrale per il Restauro dispongono di un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei detti membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria prevista dai presenti statuti o dal Regolamento interno del Consiglio.

Art. 6 Il Segretariato

(a)  Il Segretariato si compone del Direttore generale e del personale che può essere necessario all’ICCROM.

(b)  Il Direttore generale e il personale hanno responsabilità di carattere internazionale. Nell’esercizio delle loro funzioni essi non sollecitano né ricevono istruzioni da alcun governo o da alcuna autorità esterna all’ICCROM. Si astengono da qualsiasi azione che possa nuocere al loro statuto di funzionari internazionali. Tutti gli Stati membri si impegnano a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni.

(c)  Il personale è nominato nel rispetto del Regolamento del personale adottato dal Consiglio. Tutti i membri del personale sono responsabili di fronte al Direttore generale.

(d)  Fatte salve le disposizioni della lettera (e) del presente articolo, il Direttore generale è nominato dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio. L’Assemblea generale, dietro raccomandazione del Consiglio, stabilisce la durata del suo mandato e determina le condizioni alle quali egli esercita le sue funzioni. La nomina del Direttore generale da parte dell’Assemblea generale può essere rinnovata dal Consiglio due volte al massimo e per una durata che non deve, di volta in volta, eccedere i due anni; la durata della nomina iniziale del Direttore generale e di ogni rinnovo di questa nomina da parte del Consiglio non deve tuttavia, in alcun caso, eccedere nel complesso i sei anni. Il Direttore generale può essere rieletto dall’Assemblea generale.

(e)  Nel caso in cui le funzioni del Direttore generale diventino vacanti nell’intervallo tra due sessioni dell’Assemblea generale, il Consiglio può nominare un nuovo Direttore generale. Il mandato del nuovo Direttore generale scade il giorno della chiusura della seguente sessione ordinaria dell’Assemblea generale. Il Consiglio determina ugualmente le condizioni della nomina del Direttore generale; queste ultime sono inserite in un contratto firmato dal presidente del Consiglio e dal nuovo Direttore generale.

(f)  Il Direttore generale formula proposte in vista di misure che devono essere prese dall’Assemblea generale e dal Consiglio, e prepara, per poi sottometterlo al Consiglio, un progetto di programma di attività e di bilancio. Conformemente alle decisioni dell’Assemblea generale e del Consiglio, il Direttore generale è responsabile dell’esecuzione efficace e razionale del programma di attività che è stato approvato. Il Direttore generale stabilisce e comunica agli Stati membri rapporti periodici sulle attività dell’ICCROM.

Art. 7 Procedure finanziarie

(a)  Il bilancio dell’ICCROM è stabilito su base biennale. Ogni progetto di bilancio per il seguente esercizio biennale è comunicato agli Stati membri, con il programma di attività, almeno sessanta giorni prima della sessione dell’Assemblea generale nel corso della quale deve essere esaminato.

(b)  Il periodo di esercizio del bilancio dell’ICCROM si estende sui due anni civili che seguono la sessione ordinaria dell’Assemblea generale nel corso della quale esso è stato adottato, salvo decisione contraria della stessa Assemblea generale.

(c)  I contributi degli Stati membri al bilancio biennale sono pagati sotto forma di due versamenti effettuati ognuno dei due anni menzionati sopra per un montante uguale; uno deve essere versato all’inizio del primo anno civile, l’altro all’inizio del secondo anno civile.

(d)  Il Direttore generale può accettare direttamente i contributi volontari, doni, lasciti e sovvenzioni provenienti da governi, istituzioni pubbliche o private, associazioni o privati, fatte salve le condizioni stabilite nel Regolamento finanziario.

(e)  Il bilancio è amministrato dal Segretariato nel rispetto del Regolamento finanziario, sotto la sorveglianza del Consiglio.

Art. 8 Statuto giuridico

L’ICCROM gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Stati membri, della capacità giuridica necessaria a conseguire i suoi scopi e ad esercitare le sue funzioni.

Art. 9 Sanzioni

Uno Stato membro perde il suo diritto di voto all’Assemblea generale e il suo diritto di proporre candidati al Consiglio nel caso in cui l’ammontare totale dei contributi all’ICCROM venuti a scadenza ma non pagati, indipendentemente dall’anno o dagli anni civili cui questi contributi si riferiscono, ecceda l’ammontare dei contributi che detto Stato deve versare per l’anno civile in corso e per l’anno civile che immediatamente precede. Uno Stato membro che non ha pagato i suoi contributi durante quattro anni civili consecutivi perderà anche il diritto di beneficiare dei servizi dell’ICCROM. Si considera che uno Stato abbia rinunciato al suo statuto di membro nel caso in cui, durante sei anni civili consecutivi, esso non abbia versato i suoi contributi venuti a scadenza. L’Assemblea generale può tuttavia autorizzare uno Stato membro ad esercitare i diritti di cui sopra, ivi compreso il diritto di beneficiare dei servizi dell’ICCROM, o a conservare il suo statuto di membro, se essa considera che la mancanza di questo Stato sia dovuta a circostanze particolari indipendenti dalla sua volontà.

Art. 10 Ritiro di Stati membri

Ogni Stato membro può ritirarsi dall’ICCROM presentando al suo Direttore generale un preavviso, in qualsiasi momento a partire dalla fine del periodo di due anni intercorso dalla data della sua entrata o dall’ammissione da parte dell’Assemblea generale. Questo ritiro entra in vigore il 31 dicembre dell’anno che segue quello nel corso del quale è stato dato il preavviso. Tale ritiro non modifica in nulla gli obblighi finanziari contratti nei confronti dell’ICCROM che dovessero ancora esistere al momento in cui il ritiro entra in vigore. Il Direttore generale dell’ICCROM informa il Direttore generale dell’UNESCO della data in cui il ritiro di uno Stato membro entra in vigore.

Art. 11 Modifiche degli statuti

(a)  Le modifiche ai presenti statuti possono essere proposte da uno Stato membro o dal Consiglio. Esse sono adottate mediante una decisione dell’Assemblea generale presa a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza dei due terzi rappresenti più della metà degli Stati membri dell’ICCROM.

(b)  Il Direttore generale dell’ICCROM comunica le proposte di modifica a tutti gli Stati membri e al Direttore generale dell’UNESCO almeno 180 giorni prima della sessione dell’Assemblea generale all’ordine del giorno della quale deve essere iscritta la modifica in questione.

(c)  Se, in seguito alla comunicazione di una proposta di modifica, uno Stato membro o il Consiglio desidera introdurre una modifica a questa proposta, essa non può essere introdotta che a condizione di essere comunicata a tutti gli Stati membri e al Direttore generale dell’UNESCO almeno 90 giorni prima della sessione dell’Assemblea generale all’ordine del giorno della quale deve essere iscritta la proposta di modifica iniziale.

Art. 12 Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo la chiusura della XXIIIasessione dell’Assemblea generale dell’ICCROM.

Art. 13 Scioglimento

L’ICCROM può essere sciolto da una decisione dell’Assemblea generale. L’Assemblea generale può prendere tale decisione solo a condizione di inviare con sei mesi di anticipo a tutti gli Stati membri una notifica scritta, in cui espone i motivi della proposta di scioglimento. Qualsiasi decisione di scioglimento dell’ICCROM deve essere adottata con una maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, a condizione che questa maggioranza rappresenti più della metà degli Stati membri dell’ICCROM.

Art. 14 Testi autentici

Il testo francese e il testo inglese del presente statuto fanno parimenti fede.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Afghanistan8 gennaio2010 A7 febbraio2010
Albania11 aprile196211 aprile1962
Algeria18 gennaio197318 gennaio1973
Andorra5 maggio19984 giugno1998
Angola4 giugno19924 giugno1992
Arabia Saudita19 gennaio2000 A18 febbraio2000
Argentina29 agosto198829 agosto1988
Armenia5 aprile20045 maggio2004
Australia26 giugno197526 giugno1975
Austria20 maggio195710 maggio1958
Azerbaigian4 gennaio2002 B3 febbraio2002
Bahrein15 novembre2005 A15 dicembre2005
Bangladesh18 settembre2007 A18 ottobre2007
Barbados7 marzo1985 A1° aprile1985
Belgio7 luglio19597 luglio1959
Benin5 giugno19865 giugno1986
Bolivia17 novembre2004 A17 dicembre2004
Bosnia e Erzegovina19 giugno2000 A19 luglio2000
Botswana3 gennaio2002 A2 febbraio2002
Brasile21 agosto196421 agosto1964
Brunei24 novembre200524 dicembre2005
Bulgaria12 gennaio196012 gennaio1960
Burkina Faso4 gennaio19884 gennaio1988
Cambogia13 giugno196113 giugno1961
Camerun4 maggio19954 maggio1995
Canada7 novembre1978 A7 novembre1978
Ceca, Repubblica29 febbraio199630 marzo1996
Ciad7 gennaio2000 A6 febbraio2000
Cile3 febbraio19813 febbraio1981
Cina15 maggio2000 A14 giugno2000
Cipro6 maggio19636 maggio1963
Colombia18 maggio197118 maggio1971
Congo (Brazzaville)19 marzo1999 A18 aprile1999
Corea (Nord)29 settembre198629 settembre1986
Corea (Sud)22 luglio196822 luglio1968
Costa Rica11 settembre2019 A11 ottobre2019
Côte d’Ivoire17 dicembre198517 dicembre1985
Croazia18 ottobre199318 ottobre1993
Cuba25 giugno197125 giugno1971
Danimarca27 dicembre19721° gennaio1973
Dominicana, Repubblica11 marzo195810 maggio1958
Ecuador21 aprile198021 aprile1980
Egitto5 novembre19595 novembre1959
Emirati Arabi Uniti23 dicembre2009 A22 gennaio2010
Estonia10 gennaio2001 A9 febbraio2001
Eswatini25 settembre2007 A25 ottobre2007
Etiopia5 dicembre19755 dicembre1975
Filippine15 dicembre198315 dicembre1983
Finlandia3 luglio1981 A3 luglio1981
Francia29 settembre196429 settembre1964
Gabon20 marzo196120 marzo1961
Gambia11 dicembre199810 gennaio1999
Georgia23 novembre2001 A23 dicembre2001
Germania30 ottobre196430 ottobre1964
Ghana23 febbraio195923 febbraio1959
Giappone19 dicembre196719 dicembre1967
Giordania10 luglio195810 luglio1958
Grecia17 marzo198717 marzo1987
Guatemala18 settembre197518 settembre1975
Guyana16 settembre1999 A16 ottobre1999
Haiti21 maggio199221 maggio1992
Honduras26 maggio196426 maggio1964
India2 ottobre19612 ottobre1961
Iran18 dicembre197218 dicembre1972
Iraqa14 novembre2011 A14 novembre2011
Irlanda22 dicembre198622 dicembre1986
Israele1° giugno19581° giugno1958
Italia24 ottobre196024 ottobre1960
Kenya16 settembre199816 ottobre1998
Kuwait27 marzo196227 marzo1962
Laos22 maggio2006 A21 giugno2006
Lesotho1° giugno2007 A1° luglio2007
Lettonia1° marzo2012 A31 marzo2012
Libano4 luglio19584 luglio1958
Libia1° settembre19591° settembre1959
Lituania21 ottobre199121 ottobre1991
Lussemburgo18 dicembre197818 dicembre1978
Macedonia del Nord12 ottobre199312 ottobre1993
Madagascar3 settembre19633 settembre1963
Malawi25 giugno2013 A25 luglio2013
Malaysia4 novembre19664 novembre1966
Maldive7 giugno2012 A7 luglio2012
Mali9 ottobre19899 ottobre1989
Malta24 agosto196524 agosto1965
Marocco28 aprile195810 maggio1958
Mauritania30 ottobre2009 A29 novembre2009
Maurizio29 giugno1998 A29 luglio1998
Messico8 agosto19618 agosto1961
Monaco13 novembre2007 A13 dicembre2007
Mongolia30 giugno2003 A30 luglio2003
Montenegro17 agosto2007 A16 settembre2007
Mozambico17 novembre2003 A17 dicembre2003
Myanmar5 ottobre19875 ottobre1987
Namibia2 novembre19982 dicembre1998
Nepal23 giugno196923 giugno1969
Nicaragua30 agosto197130 agosto1971
Nigeria12 dicembre196112 dicembre1961
Norvegia1° gennaio19801° gennaio1980
Nuova Zelanda19 marzo198719 marzo1987
Oman13 novembre2003 A13 dicembre2003
Paesi Bassi16 aprile195916 aprile1959
Pakistan2 gennaio19642 gennaio1964
Paraguay21 giugno197321 giugno1973
Perù7 febbraio19627 febbraio1962
Polonia10 maggio195810 maggio1958
Portogallo14 settembre196714 settembre1967
Qatar26 marzo2012 A26 aprile2012
Regno Unito4 gennaio19684 gennaio1968
Romania19 gennaio196019 gennaio1960
Ruanda17 novembre2004 A17 dicembre2004
Russia2 aprile19912 aprile1991
Seicelle5 settembre2006 A5 ottobre2006
Senegal16 dicembre2005 A15 gennaio2006
Serbia17 giugno195917 giugno1959
Siria5 novembre19595 novembre1959
Slovacchia29 novembre200029 dicembre2000
Slovenia28 febbraio199629 marzo1996
Somalia2 marzo19792 marzo1979
Spagna23 aprile195810 maggio1958
Sri Lanka9 settembre19589 settembre1958
Stati Uniti20 gennaio197120 gennaio1971
Sudafrica18 dicembre2003 A17 gennaio2004
Sudan10 novembre196010 novembre1960
Svezia1° settembre19691° settembre1969
Svizzera27 marzo195927 marzo1959
Tagikistan18 marzo2022 A17 aprile2022
Tanzania22 marzo200421 aprile2004
Thailandia8 febbraio19678 febbraio1967
Togo12 agosto2005 A11 settembre2005
Trinidad e Tobago19 ottobre2007 A18 novembre2007
Tunisia21 maggio196921 maggio1969
Turchia7 gennaio19697 gennaio1969
Ucraina16 dicembre2015 A15 gennaio2016
Ungheria29 novembre201729 novembre2017
Uruguay7 febbraio2002 A9 marzo2002
Uzbekistan31 luglio2024 A30 agosto2024
Venezuela29 novembre198929 novembre1989
Vietnam7 agosto19727 agosto1972
Yemen19 maggio2008 A18 giugno2008
Zambia13 agosto2003 A12 settembre2003
Zimbabwe19 novembre199319 novembre1993
a Adesione conformemente all’art. 2 par. 4 degli Statuti.

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