Convenzione culturale europea

0.440.1Multilateral International Treaty13 lug 1962

Conchiusa a Parigi il 19 dicembre 1954

Approvata dall’Assemblea federale il 5 giugno 19621

Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 13 luglio 1962

Entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 1962

(Stato 13  febbraio 2013)

I Governi firmatari della presente Convenzione, Membri del Consiglio d’Europa,

considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa consiste nel realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri al fine di salvaguardare ed incrementare gli ideali ed i principi che fanno parte del loro patrimonio comune,

considerando che la realizzazione di questo scopo favorisce la mutua comprensione fra i popoli d’Europa

considerando che per questo proposito non solo è auspicabile di conchiudere convenzioni bilaterali fra i Membri del Consiglio, ma anche di seguire una politica d’azione comune intesa a mantenere la cultura europea e a incoraggiare lo sviluppo

avendo deciso di conchiudere una Convenzione europea culturale generale, intesa a favorire, tra i cittadini di tutti i Membri del Consiglio e tra quelli di altri Stati europei che aderissero alla Convenzione, lo studio delle lingue, della storia e delle civiltà degli altri e della civiltà comune ad essi tutti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Parte Contraente prenderà misure intese a salvaguardare e a incoraggiare lo sviluppo del suo contributo al patrimonio culturale comune dell’Europa.

Art. 2

Ogni Parte Contraente, nella misura del possibile: (a) incoraggerà i suoi nazionali allo studio delle lingue, della storia e della civiltà delle altre Parti e concederà le facilitazioni atte a promuovere detto studio nel suo territorio, e (b) si sforzerà di diffondere lo studio della sua lingua, o delle sue lingue, della sua storia e della sua civiltà sul territorio delle altre Parti Contraenti e di agevolare ai nazionali di queste lo svolgimento di tali studi sul suo territorio.

Art. 3

Le Parti Contraenti si consulteranno, nel quadro del Consiglio d’Europa, al fine di coordinare le loro azioni per lo sviluppo delle attività culturali d’interesse europeo.

Art. 4

Per l’applicazione degli articoli 2 e 3, ogni Parte Contraente dovrà facilitare, nella misura del possibile, la circolazione e lo scambio delle persone nonché degli oggetti di valore culturale.

Art. 5

Ogni Parte Contraente considererà gli oggetti di valore culturale europeo in suo possesso, come parte integrante del patrimonio culturale comune, prenderà le misure necessarie a salvaguardarli e ne faciliterà l’accesso.

Art. 6
  1. Le proposte concernenti l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e le questioni relative alla sua interpretazione saranno esaminate nelle riunioni del Comitato degli esperti culturali del Consiglio d’Europa.
  2. Ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa che abbia aderito alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 9, potrà delegare uno o più rappresentanti alle riunioni previste dal numero precedente.
  3. Le conclusioni adottate nel corso delle riunioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, saranno presentate, sotto forma di raccomandazioni, al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, a meno che si tratti di decisioni d’ordine amministrativo di competenza esclusiva del Comitato degli esperti culturali e non comportanti spese suppletive.
  4. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa comunicherà, ai Membri del Consiglio e ai Governi degli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione, ogni decisione in materia, presa dal Comitato dei Ministri o dal Comitato degli esperti culturali.
  5. Ciascuna Parte Contraente notificherà regolarmente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa le misure che avrà adottato per applicare le disposizioni della presente Convenzione, in seguito alle decisioni del Comitato dei Ministri o del Comitato degli esperti culturali.
  6. Nel caso che talune proposte concernenti l’applicazione della presente Convenzione interessassero un numero limitato di Parti Contraenti, queste proposte potranno essere esaminate conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, purché non comportino spese a carico del Consiglio d’Europa.
Art. 7

Se, al fine di promuovere gli intenti della presente Convenzione, due o più Parti Contraenti desiderano indire, presso la sede del Consiglio d’Europa, altre riunioni, all’infuori di quelle previste al paragrafo 1 dell’articolo 6, il Segretario Generale del Consiglio presterà tutta l’assistenza amministrativa necessaria.

Art. 8

Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a influire

(a) sulle disposizioni di convenzioni culturali bilaterali già firmate da una Parte Contraente, sull’opportunità che altre Parti Contraenti conchiudano ulteriormente tali convenzioni e (b) sull’obbligo per ogni persona, di sottomettersi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel territorio di una Parte Contraente; per quanto concerne l’entrata, il soggiorno e l’uscita degli stranieri.

Art. 9
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Dovrà essere ratificata, e gli istrumenti di ratificazione saranno deposti presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. Non appena tre Governi firmatari avranno deposto il loro istrumento di ratificazione, la presente Convenzione entrerà in vigore per questi Governi.
  3. Per ogni Governo firmatario che la ratificherà ulteriormente, la presente Convenzione entrerà in vigore al momento del deposito dell’istrumento di ratificazione.
  4. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà decidere, all’unanimità, d’invitare, secondo le modalità che giudicherà opportune, ogni Stato europeo non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. Ogni Stato invitato potrà aderire deponendo il suo istrumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa; l’adesione sarà valida al momento del recapito di detto istrumento.
  5. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà la deposizione degli istrumenti di ratificazione e di adesione a tutti i Membri del Consiglio e agli Stati aderenti.
Art. 10

Ogni Parte Contraente potrà specificare i territori ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Convenzione inviando al Segretario Generale del Consiglio d’Europa una dichiarazione che verrà trasmessa da quest’ultimo a tutte le altre Parti Contraenti.

Art. 11
  1. Allo scadere d’un periodo di cinque anni a contare dall’entrata in vigore, la presente Convenzione potrà essere disdetta da ognuna delle Parti Contraenti. Questa disdetta si farà per iscritto, indirizzandola al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne avvertirà le altre Parti Contraenti.
  2. La disdetta avrà effetto, per la Parte Contraente interessata, dopo sei mesi a contare dalla data del suo recapito presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi, il 19 dicembre 1954, nella lingua francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede, in un solo esemplare, depositato presso l’Archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale consegnerà copie certificate conformi a tutti i Governi firmatari ed aderenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania25 giugno1992 A25 giugno1992
Andorra22 gennaio199622 gennaio1996
Armenia25 aprile1997 A25 aprile1997
Austria4 marzo19584 marzo1958
Azerbaigian25 aprile1997 A25 aprile1997
Belarus18 ottobre1993 A18 ottobre1993
Belgio11 maggio195511 maggio1955
Bosnia e Erzegovina29 dicembre1994 A29 dicembre1994
Bulgaria2 settembre1991 A2 settembre1991
Ceca, Repubblicaa10 maggio1990 A1° gennaio1993
Cipro23 settembre196923 settembre1969
Croazia27 gennaio1993 A27 gennaio1993
Danimarca7 maggio19557 maggio1955
Estonia7 maggio1992 A7 maggio1992
Finlandia23 gennaio1970 A23 gennaio1970
Francia19 marzo19555 maggio1955
Georgia25 aprile1997 A25 aprile1997
Germania*17 novembre195517 novembre1955
Grecia*10 gennaio196210 gennaio1962
Kazakistan5 marzo2010 A5 marzo2010
Irlanda11 marzo19555 maggio1955
Islanda1° marzo19561° marzo1956
Italia16 maggio195716 maggio1957
Lettonia7 maggio1992 A7 maggio1992
Liechtenstein13 giugno197913 giugno1979
Lituania7 maggio1992 A7 maggio1992
Lussemburgo30 luglio195630 luglio1956
Macedonia24 novembre1995 A24 novembre1995
Malta12 dicembre196612 dicembre1966
Moldova24 maggio1994 A24 maggio1994
Monaco6 luglio1994 A6 luglio1994
Montenegro6 giugno2006 S6 giugno2006
Norvegia24 gennaio195624 gennaio1956
Paesi Bassi*8 febbraio19568 febbraio1956
Polonia16 novembre1989 A16 novembre1989
Portogallo16 febbraio1976 A16 febbraio1976
Regno Unito*5 maggio19555 maggio1955
Gibilterra27 maggio199827 maggio1998
Isola di Man28 gennaio199428 gennaio1994
Jersey19 marzo199919 marzo1999
Romania19 dicembre1991 A19 dicembre1991
Russia21 febbraio1991 A21 febbraio1991
San Marino13 febbraio1986 A13 febbraio1986
Santa Sede10 dicembre1962 A10 dicembre1962
Serbia28 febbraio2001 A28 febbraio2001
Slovacchiaa10 maggio1990 A1° gennaio1993
Slovenia2 luglio1992 A2 luglio1992
Spagna4 luglio1957 A4 luglio1957
Svezia16 giugno195816 giugno1958
Svizzera13 luglio1962 A13 luglio1962
Turchia10 ottobre195710 ottobre1957
Ucraina13 giugno1994 A13 giugno1994
Ungheria16 novembre1989 A16 novembre1989
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Data del deposito dello strumento d'adesione della Repubblica federativa ceca e slovacca.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 2

«In osservanza alla struttura federativa della Svizzera e segnatamente alla competenza dei Cantoni in materia d’educazione e cultura, così come risulta dalla Costituzione federale, la Svizzera fa riserva di detta competenza nell’applicazione della Convenzione.»

Footnotes

  1. RU 1962 971

  2. DF del 5 giu. 1962 (RU 1962 971).