Convenzione per lo scambio internazionale degli atti officiali e di altre pubblicazioni

0.434.1Multilateral International Treaty14 gen 1889

Conchiusa a Bruxelles il 15 marzo 1886
Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 18861
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 gennaio 1889
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 gennaio 1889

(Stato 1° settembre 1972)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera, Sua Maestà il Re de’ Belgi,
Sua Maestà l’Imperatore del Brasile, Sua Maestà la Regina Reggente di Spagna,
il Presidente degli Stati Uniti d’America, Sua Maestà il Re d’Italia, Sua Maestà
il Re del Portogallo e delle Algarvie, Sua Maestà il Re di Serbia,

nell’intento di stabilire, sulle basi adottate dalla Conferenza riunita a Brusselle dal 10 al 14 aprile 1883, un sistema di scambio internazionale per i documenti ufficiali e per le pubblicazioni scientifiche e letterarie dei loro Stati rispettivi, hanno nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali essendosi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

sonosi accordati negli articoli seguenti:

Art. 1

In ciascuno degli Stati contraenti sarà stabilito un burò incaricato del servizio degli scambi2.

Art. 2

Gli Stati contraenti si obbligano a trasmettersi per via di scambio le pubblicazioni seguenti:

  1. gli atti ufficiali, parlamentari ed amministrativi che nel luogo d’origine sono dati alla pubblicità;
  2. le opere edite per ordine e a spesa dei governi.
Art. 3

Ciascun burò farà stampare l’elenco delle pubblicazioni che può mettere a disposizione degli Stati contraenti.

Questo elenco verrà corretto e completato ogni anno e trasmesso regolarmente a tutti i burò di scambio.

Art. 4

I burò di scambio si intenderanno sul numero delle copie che potranno essere domandate e somministrate.

Art. 5

Le spedizioni si faranno direttamente da burò a burò. Saranno allestiti dei formulari uniformi per i borderò del contenuto delle casse, come pure per le corrispondenze amministrative le domande, le ricevute, ecc.

Art. 6

Per la spedizione all’estero, ciascuno Stato prende a suo carico le spese di imballaggio e di porto sino a destinazione. Ma ove la spedizione sia fatta per mare, la parte delle spese di trasporto toccante a ciascuno Stato sarà regolata da accordi particolari.

Art. 7

I burò di scambio saranno gli anelli officiosi nei rapporti tra i corpi dotti e le società letterarie, scientifiche, ecc., degli Stati contraenti per il ricevimento e la spedizione delle loro pubblicazioni.

Resta però ben inteso che in questi casi il compito del burò di scambio si limiterà alla trasmissione franca delle opere scambiate, punto non dovendo questi burò entrare nell’impegno di dare impianto a siffatte relazioni.

Art. 8

Queste disposizioni valgono solo per quelle opere e quegli atti che vengono pubblicati dopo conchiusa la presente convenzione.

Art. 9

Quegli Stati che non hanno preso parte alla presente convenzione, saranno sulla loro domanda ammessi a farvi adesione.

Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo del Belgio, e da questo a tutti gli altri Stati firmatari.

Art. 10

La presente convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà a Brusselle al più presto possibile. La medesima è conchiusa per dieci anni dal giorno di detto scambio, e continuerà, anche oltre questo termine, a star in vigore sino a sei mesi dopo che l’uno dei Governi avrà dichiarato di rinunziarvi.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi vi hanno apposto la loro firma e i loro sigilli.Fatto a Brusselle in otto esemplari, il 15 marzo 1886.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatificazione
Adesione (A)
Entrata in vigore
Argentina24 luglio1889 A24 luglio1889
Belgio14 gennaio188914 gennaio1889
Brasile14 gennaio188914 gennaio1889
Cecoslovacchia7 luglio1919 A7 luglio1919
Cina22 dicembre1925 A22 dicembre1925
Egitto18 gennaio1928 A18 gennaio1928
Iran10 giugno1949 A10 giugno1949
Italia14 gennaio188914 gennaio1889
Paraguay25 settembre1889 A25 settembre1889
Polonia19 novembre1920 A19 novembre1920
Portogallo14 gennaio188914 gennaio1889
Repubblica dominicana17 agosto1923 A17 agosto1923
Romania5 giugno1923 A5 giugno1923
Serbia14 gennaio188914 gennaio1889
Spagna14 gennaio188914 gennaio1889
Stati Uniti d’America14 gennaio188914 gennaio1889
Svizzera14 gennaio188914 gennaio1889
Ungheria30 luglio1923 A30 luglio1923
Uruguay7 maggio1889 A7 maggio1889

Footnotes

  1. RU 11 1

  2. Nella Svizzera è la Biblioteca centrale del Parlamento e dell’Amministrazione federale.

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