Convenzione per l’Organizzazione meteorologica mondiale

0.429.01Multilateral International Treaty23 mar 1950

Conclusa a Washington l’11 ottobre 1947
Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 19481
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 febbraio 1949
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 marzo 1950
Emendata con effetto dall’11 e 27 aprile 1963, 11, 26 e 28 aprile 1967, 20 maggio 1975, 14 maggio 1979, 11 e 28 maggio 1983

(Stato 10 giugno 2024)

Considerando la necessità di operare per lo sviluppo sostenibile, di ridurre le perdite in vite umane e i danni causati dalle catastrofi naturali e da altri fenomeni meteorologici, climatici e idrologici estremi, nonché di proteggere l’ambiente e il clima mondiale nell’interesse delle generazioni presenti e future;

consapevoli dell’importanza di disporre di un sistema internazionale integrato per l’osservazione, la raccolta e l’elaborazione dei dati, così come per la diffusione di dati e prodotti meteorologici, idrologici e prodotti loro connessi;

riaffermando che la missione dei servizi meteorologici, idrometeorologici e idrologici nazionali riveste un’importanza decisiva per l’osservazione e la comprensione delle condizioni meteorologiche e climatiche, così come per la fornitura di servizi meteorologici, idrologici e servizi loro connessi, necessari per rispondere ai bisogni nazionali corrispondenti, e che questa missione dovrebbe includere i settori seguenti:

  1. la protezione delle persone e dei beni,
  2. la protezione dell’ambiente,
  3. il contributo allo sviluppo sostenibile,
  4. l’acquisizione sul lungo periodo di dati meteorologici, idrologici, climatologici e ambientali e dati loro connessi,
  5. l’esortazione al rafforzamento delle capacità endogene,
  6. l’attuazione degli impegni internazionali,
  7. il contributo alla cooperazione internazionale;

riconoscendo inoltre che i Membri devono cooperare per coordinare, uniformare e rendere più efficaci gli scambi reciproci di informazioni meteorologiche, climatologiche, idrologiche e di informazioni loro connesse, a sostegno delle diverse attività umane;

considerando che il modo migliore per coordinare le attività meteorologiche su scala internazionale è di affidare questo compito a un’unica organizzazione internazionale;

considerando inoltre la necessità di una stretta collaborazione con altre organizzazioni internazionali parimenti attive nel settore dell’idrologia, del clima e dell’ambiente;

gli Stati contraenti hanno concluso di comune accordo la seguente Convenzione:2

Parte I Costituzione

Art. 1

L’Organizzazione meteorologica mondiale (detta qui di seguito «Organizzazione») è costituita dalla presente Convenzione.

Parte II

Art. 2 Scopi

Gli scopi dell’Organizzazione sono i seguenti:

  1. agevolare la cooperazione mondiale intesa ad introdurre una rete di stazioni meteorologiche per le osservazioni meteorologiche, idrologiche od altre osservazioni geofisiche inerenti alla meteorologia, e promuovere la creazione e la manutenzione di centri meteorologici incaricati di provvedere a servizi meteorologici e servizi loro connessi;
  2. promuovere la creazione ed il mantenimento di sistemi per un rapido scambio di notizie meteorologiche e notizie loro connesse;
  3. promuovere la normalizzazione delle osservazioni meteorologiche e delle osservazioni loro connesse e assicurare la pubblicazione uniforme di osservazioni e di statistiche;
  4. promuovere le applicazioni della meteorologia all’aviazione, alla navigazione marittima, ai problemi dell’acqua, all’agricoltura e ad altre attività umane;
  5. promuovere le attività nell’ambito dell’idrologia operativa e favorire una stretta collaborazione tra i servizi meteorologici e idrologici; e
  6. promuovere le ricerche e l’insegnamento nel campo della meteorologia e, secondo le necessità, in campi ivi connessi e collaborare alla coordinazione dei problemi internazionali che queste attività pongono.

Parte III Composizione

Art. 3 Membri

Può diventare Membro dell’Organizzazione, nel senso della presente Convenzione:

  1. ogni Stato rappresentato alla Conferenza dei Direttori dell’Organizzazione meteorologica internazionale, riunita a Washington, D.C., il 22 settembre 1947, compreso nell’elenco dell’allegato 1 qui annesso e che firma la presente Convenzione e la ratifica conformemente all’articolo 32, oppure vi aderisce conformemente all’articolo 33;
  2. ogni Membro delle Nazioni Unite che possiede un Servizio meteorologico e che aderisce alla presente Convenzione conformemente all’articolo 33;
  3. ogni Stato non compreso nell’elenco dell’allegato 1 della presente Convenzione e non Membro delle Nazioni Unite, ma pienamente responsabile della condotta delle proprie relazioni internazionali, che possiede un Servizio meteorologico, dopo aver presentato una domanda d’ammissione al Segretariato, approvata successivamente dai due terzi dei membri dell’Organizzazione specificati nei capoversi a), b) e c) del presente articolo ed aver aderito alla presente Convenzione conformemente all’articolo 33;
  4. ogni territorio o gruppo di territori incluso nell’elenco dell’allegato Il qui annesso che dispone di un proprio Servizio meteorologico nel cui nome è applicata la presente Convenzione conformemente al capoverso a) dell’articolo 34 da parte dello Stato o degli Stati responsabili delle proprie relazioni internazionali che siano rappresentati alla Conferenza dei Direttori dell’Organizzazione meteorologica internazionale, riunita a Washington D.C., il 22 settembre 1947, e il cui nome figura nell’elenco dell’allegato I della presente Convenzione;
  5. ogni territorio o gruppo di territori non compreso nell’elenco dell’allegato Il della presente Convenzione che dispone di un proprio Servizio meteorologico, ma non è responsabile della condotta delle proprie relazioni internazionali, nel cui nome è applicata la presente Convenzione conformemente al capoverso b) dell’articolo 34, con la riserva che la domanda d’ammissione sia presentata dal Membro responsabile della condotta delle proprie relazioni internazionali e ottenga l’approvazione dei due terzi dei Membri dell’Organizzazione specificati nei capoversi a), b) e c) del presente articolo;
  6. ogni territorio o gruppo di territori in amministrazione controllata che dispone del proprio Servizio meteorologico ed è amministrato dalle Nazioni Unite, al quale queste ultime applicano la presente Convenzione conformemente all’articolo 34.

Ogni domanda d’ammissione come Membro dell’Organizzazione deve indicare in virtù di quale capoverso del presente articolo è stata chiesta l’ammissione.

Parte IV Organizzazione

Art. 4

a)  L’Organizzazione comprende:

  1. il Congresso meteorologico mondiale (detto qui di seguito «Congresso»);
  2. il Consiglio esecutivo;
  3. le Associazioni meteorologiche regionali (dette qui di seguito «Associazioni regionali»);
  4. le Commissioni tecniche;
  5. il Segretariato.

b)  L’Organizzazione ha un Presidente e tre Vicepresidenti che sono parimente Presidente e Vicepresidenti del Congresso e del Consiglio esecutivo.

Art. 5

Le attività dell’Organizzazione e la condotta dei suoi affari sono oggetto di decisioni prese dai Membri dell’Organizzazione.

  1. Tali decisioni sono normalmente prese dal Congresso durante le sessioni.
  2. Tuttavia, eccettuate le questioni che la Convenzione riserva alla decisione del Congresso, i Membri possono parimenti prendere decisioni per corrispondenza se s’impongono provvedimenti urgenti fra le sessioni del Congresso. Tale votazione avviene dopo che il Segretario generale ne ha ricevuta richiesta dalla maggioranza dei Membri dell’Organizzazione, o su decisione del Consiglio esecutivo.

Queste votazioni si svolgono conformemente agli articoli 11 e 12 della Convenzione e al Regolamento generale (detto qui di seguito «Regolamento»).

Parte V Titolari di funzioni dell’Organizzazione e membri del Consiglio esecutivo

Art. 6

a)  Soltanto le persone designate dai Membri, per l’applicazione della Convenzione quali Direttori del loro Servizio meteorologico o idrometeorologico, come previsto nel Regolamento, possono essere eletti Presidente e Vicepresidente dell’Organizzazione, Presidente e Vicepresidente delle Associazioni regionali e, con riserva delle disposizioni previste dall’articolo 13 capoverso c) ii) della Convenzione, membri del Consiglio esecutivo.

b)  Nell’adempimento dei loro doveri i titolari di funzioni dell’Organizzazione e i membri del Consiglio esecutivo fungeranno da rappresentanti dell’Organizzazione e non come rappresentanti di singoli Membri dell’Organizzazione.

Parte VI Congresso meteorologico mondiale

Art. 7 Composizione

a)  Il Congresso è l’assemblea generale dei delegati che rappresentano i Membri e, a tal titolo, è l’organo supremo dell’Organizzazione.

b)  Ogni Membro designa come delegato principale al Congresso uno dei propri delegati, che dovrebbe essere il direttore del proprio Servizio meteorologico o idrometeorologico.

c)  Allo scopo di ottenere la più ampia rappresentanza tecnica possibile, ogni Direttore d’un Servizio meteorologico o idrometeorologico o qualsiasi altra persona può essere invitato dal Presidente ad assistere e a partecipare alle discussioni del Congresso, conformemente alle disposizioni del Regolamento.

Art. 8 Funzioni

Oltre alle attribuzioni riservategli in altri articoli della presente Convenzione, il Congresso ha le seguenti funzioni principali:

  1. determinare provvedimenti d’ordine generale intesi a conseguire gli scopi dell’Organizzazione enunciati nell’articolo 2;
  2. fare raccomandazioni ai Membri sulle questioni di competenza dell’Organizzazione;
  3. assegnare ad ogni organo dell’Organizzazione le questioni che, entro i limiti della presente Convenzione, sono di competenza di detto organo;
  4. allestire i regolamenti procedurali per i diversi organi dell’Organizzazione, e segnatamente il Regolamento generale, il Regolamento tecnico, il Regolamento finanziario e lo Statuto del personale dell’Organizzazione;
  5. esaminare i rapporti e le attività del Consiglio esecutivo e prendere tutti i provvedimenti del caso;
  6. fondare Associazioni regionali conformemente alle disposizioni dell’articolo 18; fissarne i limiti geografici, coordinarne le attività e esaminarne le raccomandazioni;
  7. stabilire Commissioni tecniche conformemente alle disposizioni dell’articolo 19; determinarne le attribuzioni, coordinarne le attività ed esaminarne le raccomandazioni;
  8. definire ogni organo aggiuntivo che riterrà necessario;
  9. fissare la sede del Segretariato dell’Organizzazione;
  10. eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti dell’Organizzazione e i membri del Consiglio esecutivo che non siano i Presidenti delle Associazioni regionali.

Il Congresso può prendere qualsiasi altro adeguato provvedimento in merito a problemi che interessano l’Organizzazione.

Art. 9 Esecuzione delle decisioni del Congresso

a)  I Membri devono fare il possibile per porre in atto le decisioni del Congresso.

b)  Tuttavia, qualora un Membro non fosse in grado di mettere in vigore una delle disposizioni d’una risoluzione tecnica approvata dal Congresso, deve avvertire il Segretariato generale dell’Organizzazione indicando se tale impossibilità sia provvisoria o definitiva, come pure i motivi che ne sono la causa.

Art. 10 Sessioni

a)  Il Congresso è di norma convocato ad intervalli il più possibile vicini ai quattro anni; il luogo e la data sono decisi dal Consiglio esecutivo.

b)  Un Congresso straordinario può essere convocato su decisione del Consiglio esecutivo.

c)  Ricevuta una domanda di convocazione di un Congresso straordinario da parte di un terzo dei Membri dell’Organizzazione, il Segretario generale procede a una votazione per corrispondenza e, se la maggioranza semplice dei Membri risponde favorevolmente, è convocato un Congresso straordinario.

Art. 11 Votazioni

a)  In una votazione del Congresso ogni Membro dispone di un sol voto. Tuttavia, soltanto i Membri dell’Organizzazione che sono Stati (detti qui di seguito «Membri che sono Stati») hanno il diritto di votare o di prendere decisioni sui seguenti oggetti:

  1. modificazione o interpretazione della Convenzione o proposte per una nuova Convenzione;
  2. domande d’ammissione come Membri dell’Organizzazione;
  3. relazioni con le Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative;
  4. elezione del Presidente e dei Vicepresidenti dell’Organizzazione e dei Membri del Consiglio esecutivo che non siano i Presidenti delle Associazioni regionali.

b)  Le decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli o contrari tranne nel caso di elezione a qualsiasi posto nel l’Organizzazione, per la quale occorre solo la maggioranza semplice dei voti. Tuttavia, le disposizioni del presente capoverso non si applicano alle decisioni prese in virtù degli articoli 3, 10 c), 25, 26 e 28 della Convenzione.

Art. 12 Quorum

Per deliberare validamente, il Congresso deve riunire i delegati rappresentanti la maggioranza dei Membri. La maggioranza dei Membri che sono Stati è necessaria per le sedute del Congresso nelle quali sono prese decisioni sugli oggetti indicati nel capoverso a) dell’articolo 11.

Parte VII Consiglio esecutivo

Art. 13 Composizione

Il Consiglio esecutivo si compone:

  1. del Presidente e dei Vicepresidenti dell’Organizzazione;
  2. dei Presidenti delle Associazioni regionali, che nelle sezioni possono essere surrogati dai rispettivi supplenti, come è previsto dal Regolamento generale;
  3. di ventisei Direttori di Servizi meteorologici o idrometeorologici dei Membri dell’Organizzazione, che, nelle sessioni, possono essere surrogati dai rispettivi supplenti, con la riserva che:
  4. detti supplenti siano quelli previsti dal Regolamento;

ii) nessuna Regione possa contare più di nove membri e conti almeno tre membri del Consiglio esecutivo, compresi il Presidente e i Vicepresidenti dell’Organizzazione, i Presidenti delle Associazioni regionali e i ventisei Direttori eletti, la Regione essendo determinata per ogni membro conformemente alle disposizioni del Regolamento.

Art. 14 Funzioni

Il Consiglio esecutivo è l’organo esecutivo dell’Organizzazione ed è responsabile nei confronti del Congresso della coordinazione dei programmi dell’Organizzazione e dell’utilizzazione delle risorse finanziarie conformemente alle decisioni del Congresso.

Oltre alle attribuzioni riservategli in altri articoli della Convenzione, il Consiglio esecutivo ha le seguenti funzioni principali:

  1. eseguire le decisioni prese dai Membri dell’Organizzazione sia nel Congresso, sia per corrispondenza, e condurre le attività dell’Organizzazione nello spirito di tali decisioni;
  2. esaminare il programma ed i bilanci di previsione allestiti dal Segretario generale per il periodo finanziario successivo e presentare al Congresso le sue osservazioni e raccomandazioni in merito;
  3. esaminare e, se necessario, prendere provvedimenti in nome dell’Organizzazione circa le risoluzioni e raccomandazioni delle Associazioni regionali e delle Commissioni tecniche, conformemente alle procedure stabilite dal Regolamento;
  4. fornire informazioni e pareri di carattere tecnico, nonché tutta l’assistenza tecnica possibile nei campi di attività dell’Organizzazione;
  5. studiare ogni problema che interessi la meteorologia internazionale e le attività ivi connesse dell’Organizzazione e presentare le raccomandazioni relative;
  6. preparare l’ordine del giorno del Congresso e guidare le Associazioni regionali e le Commissioni tecniche nella preparazione dei loro programma di lavori;
  7. presentare un rapporto sulla propria attività ad ogni sessione del Congresso;
  8. amministrare le finanze dell’Organizzazione conformemente alle prescrizioni contenute nella parte XI della Convenzione.

Il Consiglio esecutivo può parimente provvedere a tutte le altre funzioni che gli fossero affidate da parte del Congresso o dalla totalità dei Membri.

Art. 15 Sessioni

a)  Il Consiglio esecutivo tiene ordinariamente una sessione almeno una volta all’anno, in un luogo e a una data stabiliti dal Presidente dell’Organizzazione, previa consultazione dei Membri del Consiglio.

b)  Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessione straordinaria, conformemente alla procedura stabilita nel Regolamento dopo che il Segretario generale ne ha ricevuto domanda dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo. Una tale sessione può essere parimente convocata su decisione congiunta del Presidente e dei tre Vicepresidenti dell’Organizzazione.

Art. 16 Votazioni

a)  Le decisioni del Consiglio esecutivo sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti emessi favorevoli e contrari. Ogni membro del Consiglio esecutivo dispone di un solo voto, anche se fosse membro a più titoli.

b)  Fra le sessioni, il Consiglio esecutivo può votare per corrispondenza. Votazioni siffatte si svolgono conformemente agli articoli 16 a) e 17 della Convenzione.

Art. 17 Quorum

Per deliberare validamente, il Consiglio esecutivo deve riunire i due terzi dei membri.

Parte VIII Associazioni regionali

Art. 18

a)  Le Associazioni regionali sono composte dei Membri dell’Organizzazione le cui reti si trovano interamente o in parte nella Regione.

b)  I Membri dell’Organizzazione hanno il diritto di assistere alle riunioni delle Associazioni regionali alle quali essi non appartengono; di partecipare alle discussioni; di esporre il loro punto di vista intorno a problemi inerenti al loro Servizio meteorologico o idrometeorologico, ma non hanno diritto di voto.

c)  Le Associazioni regionali si riuniscono ogni volta che occorre. La data ed il luogo della riunione sono fissati dai Presidenti delle Associazioni regionali, con il consenso del Presidente dell’Organizzazione.

  1. Le funzioni delle Associazioni regionali sono le seguenti:
  2. promuovere l’esecuzione delle risoluzioni del Congresso e del Consiglio esecutivo nelle loro rispettive Regioni;

ii) esaminare ogni problema loro sottoposto dal Consiglio esecutivo;

iii) discutere questioni di interesse generale e coordinare, nelle loro rispettive Regioni, le attività meteorologiche ed altre ad esse connesse;

iv) presentare raccomandazioni al Congresso e al Consiglio esecutivo su problemi di competenza dell’Organizzazione;

v) assicurare tutte le altre funzioni che potrebbero esser loro affidate da parte del Congresso.

e)  Ogni Associazione regionale elegge il suo Presidente ed il suo Vicepresidente.

Parte IX Commissioni tecniche

Art. 19

a)  Il Congresso può costituire commissioni di periti tecnici allo scopo di studiare ogni problema di competenza dell’Organizzazione e di presentare al Congresso ed al Consiglio esecutivo raccomandazioni in merito.

b)  I Membri dell’Organizzazione hanno il diritto di farsi rappresentare nelle Commissioni tecniche.

c)  Ogni Commissione tecnica elegge il suo Presidente ed il suo Vicepresidente.

d)  I Presidenti delle Commissioni tecniche possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Congresso ed a quelle del Consiglio esecutivo.

Parte X Segretariato

Art. 20

Il Segretariato permanente dell’Organizzazione è composto di un Segretario generale e del personale tecnico ed amministrativo necessario all’esecuzione dei lavori dell’Organizzazione.

Art. 21

a)  Il Segretario generale è nominato dal Congresso alle condizioni approvate da quest’ultimo.

b)  Il personale del Segretariato è nominato dal Segretario generale, con riserva dell’approvazione del Consiglio esecutivo, conformemente ai regolamenti stabiliti dal Congresso.

Art. 22

a)  Il Segretario generale è responsabile di fronte al Presidente dell’Organizzazione dei lavori tecnici ed amministrativi del Segretariato.

b)  Nell’esercizio dei loro doveri il Segretario generale ed il personale non chiederanno né accetteranno istruzione alcuna da parte di autorità estranee all’Organizzazione. Essi si asterranno inoltre da qualsiasi azione incompatibile con la loro qualità di funzionari internazionali. Da parte sua, ogni Membro dell’Organizzazione rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale, e rinuncerà ad esercitare qualsiasi influenza sugli stessi nell’esecuzione dei compiti loro affidati dall’Organizzazione.

Parte XI Finanze

Art. 23

a)  Il congresso fissa l’importo massimo delle spese dell’Organizzazione sulla scorta dei bilanci di previsione presentati dal Segretario generale dopo esame del Consiglio esecutivo e tenuto conto delle raccomandazioni di questo.

b)  Il Congresso delega al Consiglio esecutivo l’autorità eventualmente necessaria all’approvazione delle spese annuali dell’Organizzazione, nei limiti fissati dal Congresso.

Art. 24

Le spese dell’Organizzazione sono ripartite tra i Membri dell’Organizzazione nelle proporzioni fissate dal Congresso.

Parte XII Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite

Art. 25

Le relazioni tra l’Organizzazione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite sono disciplinate giusta l’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite3. Qualsiasi accordo sulle relazioni tra le due organizzazioni dev’essere approvato dai due terzi di Membri che sono Stati.

Parte XIII Relazioni con altre organizzazioni

Art. 26

a)  Ogniqualvolta lo riterrà opportuno, l’Organizzazione stabilirà relazioni effettive e collaborerà strettamente con altre organizzazioni intergovernative. La conclusione di qualsiasi accordo ufficiale con dette organizzazioni spetterà al Consiglio esecutivo, con riserva dell’approvazione dei due terzi dei Membri che sono Stati, sia al Congresso, sia per corrispondenza.

b)  Per ogni questione di sua competenza, l’Organizzazione può prendere tutte le disposizioni utili per agire d’intesa e in collaborazione con le organizzazioni internazionali non governative e, qualora il Governo interessato acconsenta, con organizzazioni nazionali, siano esse governative o no.

c)  Con riserva dell’approvazione dei due terzi dei Membri che sono Stati, l’Organizzazione può accettare da altre organizzazioni od istituzioni internazionali, i cui scopi e attività sono di competenza dell’Organizzazione, tutte le funzioni, le risorse e gli obblighi che potrebbero esserle affidati, mediante accordo internazionale oppure reciproca intesa tra le competenti autorità delle rispettive organizzazioni.

Parte XIV Statuto legale, privilegi e immunità

Art. 27

a)  L’Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per conseguire i suoi scopi ed esercitare le sue funzioni.

b) i) l’Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri ai quali si applica la presente Convenzione, dei privilegi e delle immunità necessari per conseguire i suoi scopi ed esercitare le sue funzioni; ii) i rappresentanti dei Membri, i titolari di funzioni e i funzionari dell’Organizzazione, come anche i membri del Consiglio esecutivo godono parimente dei privilegi e delle immunità necessari per svolgere in modo assolutamente indipendente le funzioni loro affidate dall’Organizzazione.

c)  Sul territorio di qualsiasi Stato Membro che ha aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947 detti statuti giuridici, privilegi e immunità sono quelli definiti nella Convenzione testé citata.

Parte XV Emendamenti

Art. 28

a)  Qualsiasi progetto di emendamento alla presente Convenzione sarà comunicato dal Segretario generale ai Membri dell’Organizzazione almeno sei mesi prima di sottoporlo all’esame del Congresso.

b)  Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione che comporti nuovi obblighi per i Membri dell’Organizzazione sarà approvato dal Congresso, conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 11 della presente Convenzione, a maggioranza dei due terzi. Dopo la sua accettazione da parte di due terzi dei Membri che sono Stati esso entra in vigore per ogni Membro che l’ha accettato e, in seguito, per ogni altro Membro che l’accetta ulteriormente. Tali emendamenti entrano in vigore per ogni Membro che non è responsabile della condotta delle proprie relazioni internazionali, dopo accettazione in suo nome da parte del Membro responsabile della condotta delle sue relazioni internazionali.

c)  Gli altri emendamenti entrano in vigore dopo approvazione da parte dei due terzi dei Membri che sono Stati.

Parte XVI Interpretazione e controversie

Art. 29

Ogni questione o controversia su l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta mediante negoziati o dal Congresso sarà deferita ad un arbitro indipendente designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti interessate non s’accordino circa un altro modo di risoluzione.

Parte XVII Recesso

Art. 30

a)  Ogni Membro può recedere dall’Organizzazione mediante preavviso scritto di un anno al Segretario dell’Organizzazione il quale ne informa immediatamente tutti i Membri dell’Organizzazione.

b)  Ogni Membro dell’Organizzazione che non è responsabile della condotta delle proprie relazioni internazionali può essere ritirato dall’Organizzazione mediante preavviso scritto di un anno presentato dal Membro o da qualsiasi altra autorità responsabile delle sue relazioni internazionali, al Segretario generale dell’Organizzazione, il quale ne informa immediatamente tutti i Membri dell’Organizzazione.

Parte XVIII Sospensione

Art. 31

Se un Membro non adempie i suoi obblighi finanziari di fronte all’Organizzazione, o vien altrimenti meno agli obblighi impostigli dalla presente Convenzione, il Congresso può, mediante apposita risoluzione, sospendere detto Membro dall’esercizio dei suoi diritti e dal godimento dei suoi privilegi di Membro dell’Organizzazione, finché non abbia adempiuto gli obblighi di cui sopra, finanziari o di altra natura.

Parte XIX Ratifica e adesione

Art. 32

La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America, il quale comunicherà a tutti gli Stati firmatari e aderenti la data in cui son stati depositati.

Art. 33

Con riserva delle disposizioni previste dall’articolo 3 della presente Convenzione, l’adesione potrà aver luogo mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Governo degli Stati Uniti d’America il quale lo comunicherà a tutti i Membri dell’Organizzazione.

Art. 34

a)  Con riserva delle disposizioni previste dall’articolo 3 della presente Convenzione, ogni Stato contraente può, all’atto della sua ratifica o adesione, dichiarare che la presente Convenzione è applicabile a un determinato territorio o gruppo di territori per il quale esso assume la responsabilità delle relazioni internazionali.

b)  La presente Convenzione può, in ogni momento, su notifica scritta al Governo degli Stati Uniti d’America, essere successivamente applicata a un territorio o gruppo di territori, ove avrà effetto dalla data del ricevimento di detta comunicazione da parte del governo sopra indicato, il quale darà comunicazione di tale ricevimento a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

c)  Le Nazioni Unite possono applicare la presente Convenzione a qualsiasi territorio o gruppo di territori in amministrazione controllata da esse amministrato. Il Governo degli Stati Uniti d’America comunicherà detta applicazione a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Parte XX Entrata in vigore

Art. 35

La presente Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica o adesione. La presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Stato che la ratifica o vi aderisce dopo detta data, trenta giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica o adesione.

La presente Convenzione porterà la data nella quale sarà aperta alle firme e resterà in seguito aperta alle firme durante un periodo di 120 giorni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Washington l’11 ottobre 1947, in inglese e francese. I due testi originali, che fanno parimente fede, saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America che ne trasmetterà a tutti gli Stati firmatari e aderenti copie certificate conformi.(Seguono le firme)

La Convenzione, aperta alla firma l’11 ottobre 1947 a Washington, successivamente aperta alle firme durante un periodo di centoventi giorni, è stata firmata dai seguenti Stati:ArgentinaAustraliaBelgio (compreso il Congo belga)BirmaniaBrasileCanadaCecoslovacchiaCileCinaColombiaCubaDanimarcaEcuadorEgittoFinlandiaFranciaGreciaGuatemalaIndiaIrlandaIslandaItaliaJugoslaviaMessicoNorvegiaNuova‑ZelandaOlandaPakistanParaguayPoloniaPortogalloRegno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del NordRepubblica delle FilippineRepubblica DominicanaSiamStati Uniti d’AmericaSveziaSvizzeraTurchiaUngheriaUnione SudafricanaUruguay

Allegato I

Stati rappresentati alla Conferenza dei Direttori dell’Organizzazione meteorologica internazionale riunita a Washington D.C. il 22 settembre 1947ArgentinaAustraliaBelgioBirmaniaBrasileCanadaCecoslovacchiaCileCinaColombiaCubaDanimarcaEcuadorEgittoFilippineFinlandiaFranciaGreciaGuatemalaIndiaIrlandaIslandaItaliaJugoslaviaMessicoNorvegiaNuova ZelandaOlandaPakistanParaguayPoloniaPortogalloRepubblica DominicanaRegno unito della Gran Bretagnae dell’Irlanda del NordRomaniaSiamStati Uniti d’AmericaSveziaSvizzeraTurchiaUngheriaUnione delle RepubblicheSocialiste SovieticheUnione SudafricanaUruguayVenezuela

Allegato II

Territori o gruppi dì territori che mantengono i loro propri servizi meteorologici ed i cui Stati responsabili della condotta delle loro relazioni internazionali sono rappresentati alla Conferenza dei Direttori dell’Organizzazione meteorologica internazionale riunita a Washington D.C. il 22 settembre 1947:Africa Equatorial FranceseAfrica Occidentale FranceseAfrica Occidentale IngleseAfrica Occidentale PortogheseAfrica Orientale IngleseAfrica Orientale PortogheseBermudeCamerunCeylonCongo BelgaCuraçaoGiamaicaGuiana IngleseHong KongIsola MaurizioIsole del Capo VerdeIndie OlandesiIndocinaMadagascarMalesiaMarocco(esclusa la zona spagnola)Nuova CaledoniaPalestinaPossedimenti Francesi dell’OceaniaRodesiaSomalia FranceseSudan Anglo‑EgizianoSurinamTogo FranceseTunisia

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Afghanistan11 settembre1956 A11 ottobre1956
Albania29 luglio1957 A28 agosto1957
Algeria4 aprile1963 A4 maggio1963
Andorra17 ottobre2018 A16 novembre2018
Angola16 marzo1977 A15 aprile1977
Antigua e Barbuda16 novembre1988 A16 dicembre1988
Arabia Saudita26 febbraio1959 A28 marzo1959
Argentina2 gennaio19511° febbraio1951
Armenia16 settembre1992 A16 ottobre1992
Australia14 marzo194923 marzo1950
Isola di Norfolk26 ottobre195026 ottobre1950
Isola di Norfolk14 marzo194923 marzo1950
Territorio australiano dell’Antartico20 giugno195520 giugno1955
Austria23 febbraio1955 A25 marzo1955
Azerbaigian27 dicembre1993 A26 gennaio1994
Bahamas29 novembre1973 A29 dicembre1973
Bahrein21 aprile1980 A21 maggio1980
Bangladesh24 agosto1973 A23 settembre1973
Barbados22 marzo1967 A21 aprile1967
Belarus12 aprile1948 A23 marzo1950
Belgio2 febbraio19514 marzo1951
Belize25 maggio1982 A24 giugno1982
Benin14 aprile1961 A14 maggio1961
Bhutan11 marzo2003 A10 aprile2003
Bolivia15 maggio1954 A14 giugno1954
Bosnia e Erzegovina1° giugno1994 A1° luglio1994
Botswana16 ottobre1967 A15 novembre1967
Brasile15 marzo195014 aprile1950
Brunei26 novembre1984 A26 dicembre1984
Bulgaria12 marzo1952 A11 aprile1952
Burkina Faso31 ottobre1960 A30 novembre1960
Burundi30 ottobre1962 A29 novembre1962
Cambogia8 novembre1955 A8 dicembre1955
Camerun17 dicembre1960 A16 gennaio1961
Canada28 luglio195027 agosto1950
Capo Verde21 ottobre1975 A20 novembre1975
Ceca, Repubblica25 gennaio1993 A24 febbraio1993
Ciad2 febbraio1961 A4 marzo1961
Cile9 maggio19578 giugno1957
Cina27 aprile197327 maggio1973
Hong Kong17 luglio19961° luglio1997
Cipro11 aprile1963 A11 maggio1963
Colombia5 gennaio19624 febbraio1962
Comore19 marzo1976 A18 aprile1976
Congo (Brazzaville)21 novembre1960 A21 dicembre1960
Congo (Kinshasa)5 novembre1960 A5 dicembre1960
Corea (Nord)27 maggio1975 A26 giugno1975
Corea (Sud)15 febbraio1956 A16 marzo1956
Costa Rica16 dicembre1960 A15 gennaio1961
Côte d’Ivoire31 ottobre1960 A30 novembre1960
Croazia9 ottobre1992 A8 novembre1992
Cuba4 marzo19523 aprile1952
Danimarca10 luglio19519 agosto1951
Groenlandia25 gennaio195225 gennaio1952
Dominica21 febbraio1980 A22 marzo1980
Dominicana, Repubblica15 settembre194923 marzo1950
Ecuador7 giugno19517 luglio1951
Egitto10 gennaio195023 marzo1950
El Salvador27 maggio1955 A26 giugno1955
Emirati Arabi Uniti17 dicembre1986 A16 gennaio1987
Eritrea8 luglio1993 A7 agosto1993
Estonia21 agosto1992 A20 settembre1992
Eswatini2 novembre1982 A2 dicembre1982
Etiopia3 dicembre1953 A2 gennaio1954
Figi18 marzo1980 A17 aprile1980
Filippine5 aprile194923 marzo1950
Finlandia7 gennaio194923 marzo1950
Francia5 dicembre194923 marzo1950
Guayana francese5 dicembre194923 marzo1950
Réunion5 dicembre194923 marzo1950
St. Pierre e Miquelon28 settembre197728 settembre1977
Gabon5 giugno1961 A5 luglio1961
Gambia2 ottobre1978 A1° novembre1978
Georgia1° settembre1993 A1° ottobre1993
Germania10 giugno1954 A10 luglio1954
Ghana6 maggio1957 A5 giugno1957
Giamaica29 maggio1963 A28 giugno1963
Giappone11 agosto1953 A10 settembre1953
Gibuti30 giugno1978 A30 luglio1978
Giordania11 luglio1955 A10 agosto1955
Grecia20 gennaio195023 marzo1950
Guatemala21 marzo195220 aprile1952
Guinea27 marzo1959 A26 aprile1959
Guinea-Bissau15 dicembre1977 A14 gennaio1978
Guyana22 novembre1966 A22 dicembre1966
Haiti14 agosto1951 A13 settembre1951
Honduras10 ottobre1960 A9 novembre1960
India27 aprile194923 marzo1950
Indonesia16 novembre1950 A16 dicembre1950
Iran30 settembre1959 A30 ottobre1959
Iraq21 febbraio1950 A23 marzo1950
Irlanda14 marzo195013 aprile1950
Islanda16 gennaio194823 marzo1950
Isole Cook18 ottobre1995 A17 novembre1995
Israele30 settembre1949 A23 marzo1950
Italia9 gennaio19518 febbraio1951
Kazakstan5 maggio1993 A4 giugno1993
Kenya2 giugno1964 A2 luglio1964
Kirghizistan20 luglio1994 A19 agosto1994
Kiribati24 aprile2003 A24 maggio2003
Kuwait1° dicembre1962 A31 dicembre1962
Laos1° giugno1955 A1° luglio1955
Lesotho3 agosto1979 A2 settembre1979
Lettonia15 maggio1992 A14 giugno1992
Libano22 dicembre1948 A23 marzo1950
Liberia7 febbraio1974 A9 marzo1974
Libia29 dicembre1955 A28 gennaio1956
Lituania3 giugno1992 A3 luglio1992
Lussemburgo29 ottobre1952 A28 novembre1952
Macedonia del Nord1° giugno1993 A1° luglio1993
Madagascar15 dicembre1960 A14 gennaio1961
Malawi15 febbraio1965 A17 marzo1965
Malaysia19 maggio1958 A18 giugno1958
Maldive1° giugno1978 A1° luglio1978
Mali11 novembre1960 A11 dicembre1960
Malta28 dicembre1976 A27 gennaio1977
Marocco3 gennaio1957 A2 febbraio1957
Mauritania23 gennaio1962 A22 febbraio1962
Maurizio17 luglio1969 A16 agosto1969
Messico27 maggio194923 marzo1950
Micronesia20 settembre1995 A20 ottobre1995
Moldova21 novembre1994 A21 dicembre1994
Monaco9 aprile1996 A9 aprile1996
Mongolia4 aprile1963 A4 maggio1963
Montenegro6 dicembre2006 A5 gennaio2007
Mozambico21 giugno1976 A21 luglio1976
Myanmar19 agosto194923 marzo1950
Namibia6 febbraio1991 A8 marzo1991
Nauru16 aprile2019 A16 maggio2019
Nepal12 agosto1966 A11 settembre1966
Nicaragua27 febbraio1959 A29 marzo1959
Niger28 ottobre1960 A27 novembre1960
Nigeria30 novembre1960 A30 dicembre1960
Niue31 maggio1996 A30 giugno1996
Norvegia9 dicembre194823 marzo1950
Nuova Zelanda2 aprile194823 marzo1950
Oman3 gennaio1975 A2 febbraio1975
Paesi Bassi12 settembre195112 ottobre1951
Aruba12 settembre195112 ottobre1951
Parte caraibica (Bonaire, Sint Eustatius e Saba)12 settembre195112 ottobre1951
Sint Maarten12 settembre195112 ottobre1951
Pakistan11 aprile195011 maggio1950
Panama12 settembre1967 A12 ottobre1967
Papua Nuova Guinea15 dicembre1975 A14 gennaio1976
Paraguay15 settembre195015 ottobre1950
Perù30 dicembre1949 A23 marzo1950
Polonia16 maggio195015 giugno1950
Portogallo15 gennaio195114 febbraio1951
Azzorre e Madera15 gennaio195115 gennaio1951
Qatar4 aprile1975 A4 maggio1975
Regno Unito14 dicembre194823 marzo1950
Gibilterra14 dicembre194823 marzo1950
Isole Falkland14 dicembre194823 marzo1950
Rep. Centrafricana28 giugno1961 A28 luglio1961
Romania18 agosto1948 A23 marzo1950
Ruanda4 febbraio1963 A6 marzo1963
Russia2 aprile1948 A23 marzo1950
Saint Lucia2 marzo1981 A1° aprile1981
Salomone, Isole6 maggio1985 A5 giugno1985
Samoa11 luglio1995 A10 agosto1995
São Tomé e Príncipe23 novembre1976 A23 dicembre1976
Seicelle15 febbraio1977 A17 marzo1977
Senegal11 novembre1960 A11 dicembre1960
Serbia7 dicembre1948 A23 marzo1950
Sierra Leone30 marzo1962 A29 aprile1962
Singapore24 gennaio1966 A23 febbraio1966
Siria16 luglio1952 A15 agosto1952
Slovacchia11 febbraio1993 A13 marzo1993
Slovenia20 agosto1992 A19 settembre1992
Somalia2 marzo1964 A1° aprile1964
Spagna27 febbraio1951 A29 marzo1951
Sri Lanka23 maggio1951 A22 giugno1951
Stati Uniti4 maggio194923 marzo1950
Sudafrica17 gennaio195023 marzo1950
Sudan3 dicembre1956 A2 gennaio1957
Sudan del Sud14 novembre2012 A14 dicembre2012
Suriname26 luglio1976 A25 agosto1976
Svezia10 novembre194823 marzo1950
Svizzera23 febbraio194923 marzo1950
Tagikistan10 agosto1993 A9 settembre1993
Tanzania14 settembre1962 A14 ottobre1962
Thailandia11 luglio194923 marzo1950
Timor Est4 novembre2009 A4 dicembre2009
Togo28 ottobre1960 A27 novembre1960
Tonga26 febbraio1996 A27 marzo1996
Trinidad e Tobago1° febbraio1963 A3 marzo1963
Tunisia22 gennaio1957 A21 febbraio1957
Turchia5 agosto194923 marzo1950
Turkmenistan4 dicembre1992 A3 gennaio1993
Tuvalu23 agosto2012 A22 settembre2012
Ucraina12 aprile1948 A23 marzo1950
Uganda15 marzo1963 A14 aprile1963
Ungheria15 febbraio195117 marzo1951
Uruguay11 gennaio195110 febbraio1951
Uzbekistan23 dicembre1992 A22 gennaio1993
Vanuatu24 giugno1982 A24 luglio1982
Venezuela16 giugno1950 A16 luglio1950
Vietnam8 luglio1975 A7 agosto1975
Yemen28 gennaio1969 A27 febbraio1969
Zambia28 dicembre1964 A27 gennaio1965
Zimbabwe12 gennaio1981 A11 febbraio1981
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo in inglese può essere consultato sul sito Internet del Governo degli Stati Uniti:www.state.gov/convention-of-the-world-meteorological-organization, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
TerritoriMembri dal
Hong Kong14 dicembre 1948
Polinesia francese, Nuova Caledonia5 dicembre 1949
Curaçao12 settembre 1951
Territori britannici dei Caraibi24 settembre 1953

Footnotes

  1. RU 1952 225

  2. Nuovo testo del preambolo giusta la risoluzione del 25 mag. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2013 1325).

  3. RS 0.120